Raccomandata
Incarto n. 35.2021.10
cr
Lugano 7 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2020 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 marzo 2018 RI 1, nato nel 1996, meccanico di automobili, a quel momento al beneficio delle indennità di disoccupazione - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre provava il suo go-kart, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere con la schiena contro un camper parcheggiato lì vicino.
A seguito dell’impatto, egli ha riportato un trauma vertebrale.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. A partire dal 1° settembre 2019 l’assicurato è stato posto al beneficio di provvedimenti professionali a carico dell’AI con relativa corresponsione di indennità giornaliere. Per tale ragione, con scritto del 4 marzo 2020, l’CO 1 ha comunicato la sospensione delle indennità giornaliere LAINF dal 1° settembre 2019 (doc. 274).
1.3. Con decisione del 15 aprile 2020 l’CO 1 ha accordato all’assicurato un assegno per grandi invalidi di grado leggero a partire dal 1° marzo 2020 (doc. 293).
1.4. Con decisione del 17 aprile 2020, l’CO 1 ha attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 50% (doc. 297).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’Associazione __________ (cfr. doc. 299 e doc. 314) – con la quale ha rivendicato il diritto ad un’IMI del 60% per la paraplegia incompleta e un’IMI del 15% per la perdita dell’odorato e del gusto - in data 16 dicembre 2020 l’CO 1 ha integralmente confermato la propria precedente decisione (doc. A).
1.5. Con tempestivo ricorso del 28 gennaio 2021 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e di potere essere posto al beneficio di un’IMI del 75%
Sostanzialmente il legale dell’assicurato ha rilevato come, in base alla tabella CO 1 n. 21 sulle lesioni del midollo spinale, una paraplegia ASIA D < L2 quale quella subita dall’interessato corrisponda ad un’IMI del 60%.
Inoltre, a parere del patrocinatore dell’assicurato, l’assicuratore infortuni ha completamente omesso di considerare i prevedibili ed invero certi peggioramenti della situazione medico-valetudinaria al rachide.
Oltre a ciò, a mente del legale l’Istituto assicuratore avrebbe, pure, dovuto riconoscere all’assicurato un’ulteriore IMI del 15% per tenere conto della perdita del gusto e dell’olfatto, considerate a torto dall’amministrazione non in nesso causale con l’infortunio. In particolare, il legale ha manifestato la propria sorpresa nel constatare come i medici fiduciari dell’amministrazione abbiano ignorato il trauma occipitale derivante dall’infortunio.
Infine, l’avv. RA 1 ha anche chiesto che venga tenuto conto delle affezioni di natura psichica e neuropsicologica (doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, sulla base anche dell’apprezzamento neurologico del proprio specialista fiduciario (cfr. doc. III/1), ha postulato che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. Con replica del 22 marzo 2021, il patrocinatore dell’assicurato ha ancora una volta contestato la valutazione dell’entità dell’IMI eseguita dal medico fiduciario dell’amministrazione, ritenendo necessario un approfondimento specialistico pluridisciplinare (doc. IX).
1.8. Con osservazioni del 28 aprile 2021, l’Istituto assicuratore ha ribadito la correttezza delle conclusioni alle quali sono giunti i suoi specialisti, escludendo l’esistenza di elementi tali da poterne metterne in dubbio l’operato (doc. XII).
1.9. In data 7 maggio 2021, il legale dell’interessato ha confermato le censure e le richieste già avanzate, contestando qualsiasi allegazione di controparte (doc. XIV).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. XV), per conoscenza.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente a dipendenza dell’infortunio occorsogli il 10 marzo 2018.
2.3. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.7. Nella concreta evenienza, l’CO 1, basandosi sulle valutazioni dei propri medici fiduciari, PD dr. __________ e dr.ssa __________, ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 50%, tenuto conto della sua paraplegia incompleta sub L2 ASIA D.
Con valutazione del 25 febbraio 2019, infatti, il PD dr. __________, specialista in neurologia, ha quantificato nel 50% l’IMI spettante all’assicurato, fornendo la seguente motivazione:
" Begründung
Der Integritätsschaden gemäss UVG bei Rückenmarksverletzungen muss nach der Tabelle 21 der CO 1 eingeschätzt werden. Hierbei ist wie vorliegend bei inkompletter Paraparese sub L2 ein Integritätsschaden von 60% gerechtfertigt, der eine Urogenital- und Darmlähmung miteinschliesst sowie neurogene und vertebrogene Schmerzen. Hierbei gilt es zu allenfalls zusätzlich berücksichtigen gemäss der Klassifizierung der Tabelle 21.5 der CO 1, ob “diese an der motorischen Lähmung gemessen aussergewöhnlich ausgiebig aber besonders gering sind”. Dies ist in Hinblick auf die vorliegend nicht vorhandenebesonders invalidisierende Urogenital- und Darmlähmung der Fall. Die neurogene autonome Funktionsstörung bei der Bewertung des Integritätsschadens bezieht sich somit ausschliesslich auf die Sexualfunktion, bei vollständig unauffälliger Blasenmiktion und Darmfunktion, womit eine Abwertung um 10% angemessener Weise im Quervergleich notwendig ist. Zusätzlich ist auch eine partielle Gehfähigkeit erhalten.” (Doc. 167)
Con apprezzamento medico del 27 marzo 2020, la dr.ssa __________, Arbeitsärztin ORL e medico fiduciario dell’Istituto assicuratore, ha concluso che l’anosmia e l’ipogeusia presentate dall’assicurato sono estranee all’infortunio, essendo state causate, secondo verosimiglianza preponderante, dalla sinusite cronica (doc. 316).
La precedente patrocinatrice dell’assicurato ha contestato tale valutazione, apportando, a comprova del diritto ad un’IMI maggiore, che tenga conto anche dei disturbi del gusto e dell’olfatto (cfr. doc. 314), un referto del 3 luglio 2020 del dr. __________, Facharzt für Intensivmedizin, Facharzt für Anästhesiologie del Centro __________. Quest’ultimo, poste le diagnosi di “Paraplegie sub L2 (AIS D) nach Verkehrsunfall am 10.03.2018; Anosmie und Dysgeusie seit dem Verkehrsunfall am 10.03.2018”, è stato indicato che:
" Beurteilung
Die Argumentation der CO 1 beruht auf dem Fehlen von Verletzungszeichen in der Bildgebung nach dem Unfall und auf dem Vorhandensein von chronischen Schleimhautschwellungen der Ethmoidalzellen mit beidseitig totaler Verlegung, welche zu einer Riechstörung beitragen könnten.
Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns nach einem Schädelhirntrauma (SHT) sind eine häufige Unfallfolge. So leiden 31% aller SHT-Patienten mit einer posttraumatischen Amnesie von >24 Stunden und 3-8% aller Patienten mit eiener posttraumatischen Amnesie von <1 Stunde an einer Anosmie. Störungen des Geruchssinns treten gehäuft nach frontalen und okzipitalen Traumata auf, wobei die Störung nach okzipitalem Trauma 5x häufiger auftritt (Sumner D, Brain 1964; 87: 107). Bei 15% dieser Patienten finden sich im MRI keine abnormalen Befunde (Atighechi S et al. Am J Rhinol Allergy 2009; 23: 409). Somit ist das Fehlen radiologischer Befunde keineswegs beweisend für eine nicht-traumatische Ursache der Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns bei Herrn RI 1.
Schwellungen der Schleimhäute in der Nase und den Nasennebenhöhlen finden sich sehr häufig auch bei asymptomatischen Personen. Ihr Vorhandensein ist deshalb keine beweisende Ursache für eine Störung des Geruchs- und Geschmackssinns. Der HNO-Arzt dr. __________ äussert in seinem Befund vom 10.03.2020 klar, dass er die beim Patienten diagnostizierten Schleimhautschwellungen nicht für die Ursache der Geruchsstörung hält. Weiter gibt es keinen Anhalt dafür, dass Herr RI 1 vor dem Unfallereignis an einer irgendwie gearteten Störung des Geruchs- und Geschmackssinns litt. Degegen traten die beklagten Störungen nach dem Unfallereignis auf, was klar auf einen kausalen Zusammenhang hinweist. Posttraumatisch auftretende Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns müssen ausserdem nicht zwangsläufig traumatisch ausgelöst sein. Zahlreiche Medikamente (Antibiotika, Antimykotika, Antihistaminika, Antihypertensiva, Antidepressiva, Lokalanästhetika, Opioide, Sympathomimetika, Steroide und viele andere) können Geruchs- und/oder Geschmacksstörungen auslösen (Hummel T et al., GMS Current Topics in ORL 2011; 10). Im Rahmen der klinischen Versorgung der Verletzungen des Patienten wurden mit Sicherheit eine ganze Reihe dieser Substanzen angewendet.
Zusammenfassend muss die posttraumatische Störung des Geruchs- und Geschmackssinns von Herrn RI 1 als überwiegend wahrscheinliche Traumafolge betrachtet werden.” (Doc. 314/3-7)
Il citato rapporto medico del dr. __________, spec. FMH ORL, datato 10 marzo 2020 e indirizzato alla CO 1, riporta le seguenti valutazioni:
" (…) Risulta impossibile sulla base del reperto e degli atti determinare se l’anosmia sia in relazione con l’infortunio del 10.03.2018, oppure influenzata in maniera più o meno determinante dalla pansinusite confermata anche all’esame di RM del 3.4.2019. Le immagini endoscopiche, nonostante la presenza dei polipi, mostrano una regione olfattoria sostanzialmente libera e la poliposi nasale non è tale da ritenere che possa determinare un’anosmia rispettivamente una grave iposmia come evidenziato dal test eseguito a Lucerna e nel mio studio. Il paziente riferisce inoltre anamnesticamente di non avere mai sofferto prima dell’incidente di problemi di natura olfattiva, o gustativa.
In base all’esame endoscopico e al referto della MRI (di cui però non possiedo le immagini per una valutazione personale) ritengo di poter dire che l’anosmia sia da porre in relazione preponderante con l’infortunio del 10.03.2018 e non con la condizione di pansinusite. La valutazione è determinata da fattori di valutazione soggettivi, in quanto come detto non è possibile stabilire sulla base di criteri clinici medici l’origine dell’anosmia, rispettivamente ipogeusia. Ho ritenuto opportuno prescrivere al paziente un trattamento con corticosteroidi topici, in assenza di disturbi respiratori e sintomatologia correlata alla sinusite (mucorrea, cefalea) non ritengo vi sia al momento alcuna indicazione per un intervento a livello dei seni paranasali. Riterrei opportuno rivalutare il paziente al termine del trattamento con corticosteroidi topici e ripetere il test dell’olfatto. Qualora si trattasse di un’anosmia di natura posttraumatica, la possibilità di un recupero della percezione olfattiva a distanza di due anni dall’incidente appare poco probabile.” (Doc. 280)
Conformemente a quanto ritenuto opportuno dal PD dr. __________ – il quale aveva consigliato una valutazione specialistica al fine di verificare se i disturbi psichici presentati dall’interessato fossero in nesso causale con l’infortunio - in data 1° luglio 2020 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita psichiatrica da parte della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico __________ dell’CO 1. Quest’ultima, con apprezzamento psichiatrico del 15 luglio 2020, ha posto la diagnosi di “disturbo dell’adattamento (ICD10-F43.2)”, ritenendo indicata la continuazione della presa a carico psichiatrica, “da considerarsi in relazione causale con l’infortunio del 10 marzo 2018”. La specialista ha evidenziato che “a due anni dall’infortunio lo stato psichico non può essere considerato stabilizzato” (doc. 316).
Chiamato a prendere posizione in merito alle obiezioni sollevate dalla precedente rappresentante legale dell’assicurato, con apprezzamento neurologico del 2 settembre 2020, il PD dr. __________ ha confermato la correttezza della propria valutazione, indicando che:
" Beurteilung
Wegen einem Einspruch an der Höhe des bereits am 25.02.2019 beurteilten Integritätsschadens erfolgt aktuell eine erneute versicherungsmedizinisch-neurologische Fallwiedervorlage. Freundlicherweise dürfen wir eingangs auf die bereits vorliegenden versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilungen, zuletzt vom 26.05.2020 nochmals hinweisen. neue medizinische Dokumente werden nicht vorgelegt bis auf eine aktuelle versicherungsmedizinisch-psychiatrische Beurteilung wie empfohlen.
In Hinblick auf die inkomplette Paraplegies sub L2 ASIA D liegt formal in Übereinstimmumng mit der Rechtsanwältin ein Integritätsschaden von 60% gemäss CO 1 21 nach UVG vor. In der Klassifizierung der Tab. 21 der CO 1 wird jedoch ein Quervergleich verlangt, insbesondere wenn Querschnittsmerkmale in Hinblick auf die motorische Lähmung aussergewöhnlich ausgeprägt oder aber besonders gering sind, worauf die Anwältin nicht eingegangen war. Bei dem Versicherten ist demzufolge keine querschnittstypische intermittierende Selbstkatheterisierung notwendig, da er über eine spontane Blasenmiktion mit ungestörter Willkürmiktion verfügt ohne Harnwegsinfekte und ohne Inkontinenz darüber hinaus über eine zufriedenstellende Sexualfunktion unter Viagra (Beurteilung vom 25.02.2019). Somit liegt aussergewöhnlicherweise keine therapiebedürftige Blasenfunktionsstörung als fehlender besonderer Risikofaktor auch für Komplikationen von Querschnittsgelähmten vor. Damit hatten wir einen Abzug von 10% nachvollziehbar und angemessen im Quer, dvergleich als notwendig erachtet, mit dem Hinweis. dass zusätzlich noch eine partielle Gehfähigkeit des Versicherten für kurze Strecken von 100-200 m Unterschenkel schienen dokumentiert ist (Beurteilung vom 25.02.2019). An der Zuerkennung eines 50%-igen Integritätsschadens, wie es bereits zuvor versicherungsmedizinisch-neurologisch ausführlich begründet wurde, wird daher unverändert festgehalten (Beurteilung vom 25.02.2019).
Aufdie bereits zuvor sowohl versicherungsmedizinisch seitens ORL als auch neurologisch gegebene ausführliche Begründung der als unfallfremd beurteilte Geruchs- und Geschmacksstöwng wird nochmals höflich hingewiesen, da klinisch ohne Kopfanpralltrauma und ohne unfällbedingte strukturelle Hirnverletzung bei jedoch bilddiagnostischem Nachweis einer chronischen und ausgeprägten
Pansinusitis in der neurologisch nochmals zur Abklärung initiierten kranialen Kernspintomografie einschliesslich SWI-Sequenzen (03.04.2019). Wir dürfen in diesem Zusammenhang freundlicherweise auf die ausführliche interdisziplinäre Fallbesprechung mit Bericht vom 16.01.2020 hinweisen, bei der kein Nachweis einer Fraktur der Lamina cribrosa, eine unauffällige Darstellung des Nervus und Bulbus olfactorius bds. ausgewiesen war, sowie die fehlende strukturelle Hirnverletzung, andererseits jedoch eine ausgeprägte wahrscheinlich chronische Schleimhautschwellung der Schwellung der Ethmoidalzellen mit totaler Verlegung bds. (entsprechend einer Pansinusitis), dies auch bereits in der Notfallbildgebung mit kranialer Computertomografie vom 10.03.2018. Diese erklärt Überwiegend wahrscheinlich, respektive wesentlich besser, dass aktuell eine eingeschränkte Geruchs- und somit auch Geschmacksempfindung besteht, zumal der Versicherte aktuell in der psychiatrischen Untersuchung hier auch noch eine fluktuierende Symptomatik angibt bei der er morgens noch eine gewisse Geschmacks- und Geruchsempfindung habe (Bericht vom 15.07.2020). Bei dem Unfallereignis ist dagegen weder in der unfallnahen Dokumentation noch aktuell ein Kopfanprall oder ein Bewusstseinsverlust dokumentiert, was bereits anamnestisch überwiegend wahrscheinlich gegen posttraumatische Anosmie zusätzlich spricht.
Die hier von anwaltschaftlicher Seite neue Hypothese einer medikamentenbedingten Riech- und Geschmacksstörung wurde dort nicht weiter belegt, zumal solche Störungen in aller Regel auch nur
vorübergehend sind und verschwinden nach Absetzen der Medikation, und insbesondere besonders toxische Medikamente für den Bulbus olfactorius wie Aminoglykoside, Tuberkulostatika oder Calciumkanalblocker weder in der Akutbehandlung (Bericht vom 21.03.2018) noch im Austrittbericht der anschliessenden sechs-monatigen stationären Rehabilitation bis 20.09.2018 des SPZ Nottwil
aufzufinden sind nach Durchsicht der dort dokumentierten Medikation (Bericht vom 21.09.2018).
Zudem wurden in diesen unfallnahen Berichten Beschwerden einer Riech- oder Geruchsstörung oder die Diagnose einer Anosmie überhaupt dokumentiert [1]. Vielmehr wurde erstmals eine Geruchs- und Geschmackseinschränkung am 03.01.2019 erstmals untersucht (bald ein Jahr nach Unfallereignis) und festgestellt, was bei bereits fehlendem zeitlichen Zusammenhang auch nicht für einen kausalen Zusammenhang spricht, denn jedem posttraumatischem Verlauf widerspricht die späte Feststellung und der Verlauf noch mit angegebener Verschlechterung, weswegen auch von versicherungsmedizinischer ORL Seite die bilddiagnostisch ausgewiesene chronische Sinusitis in unfallfremden
Zusammenhang als überwiegend wahrscheinliche Ursache abschliessend eingeschätzt wurde (Bericht vom 27.03.2020).
Schlussfolgerung
An der Beurteilung des Integritätsschadens vom 25.02.2019 kann daher wie ausführlich begründet, festgehalten werden bei einer überwiegend wahrscheinlich unfallbedingten Paraplegie sub L2 ASIA
D mit erhaltener Gehfähigkeit für kurze Strecken und dem fehlenden Querschnittsmerkmal einerm katheterpflichtigen Blasenmiktionsstörung. Die geklagte fluktuierende Riech- und Geschmacksstörung wird weiterhin weder zeitlich noch bei fehlendem Kopfanprall und fehlenden strukturellen Hirnverletzungehne her in unfallkausalem Zusammenhang beurteilt mit dem notwendigen hohen Beweisgrad einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit.
Beantwortung der Fragen
An der versichertungsmedizinisch neurologischen Beurteilung des Integritätsschadens vom 25.02.2019 kann somit unverändert festgehalten werden.” (Doc. 320)
Con apprezzamento del 25 settembre 2020, la dr.ssa __________, dal canto suo, ha ribadito la propria precedente valutazione, osservando che:
" Es wird mir das Dossier vorgelegt zur erneuten Beurteilung einer allfälligen Integritätsentschäilgung aufgrund einer posttraumatischen Anosmie/Ageusie.
Hierzu verweise ich auf meine medizinische Beurteilung vom 27.03.2020.
Es liegt mir die Einsprüche der Rechtsanwältin Frau __________ vom 13.05.2020 und Erklärung vom 09.07.2020 vor. In letzterem weist sie darauf hin, dass der Versichertes einen Geschmacks- und
Geruchssinn als Unfallfolge vom 10.03.2018 verloren habe. Einerseits sei vom SPZ als auch von ORL-Facharzt Dr. __________ der unmittelbar nach dem Unfall aufgetretene Geruchsverlust bestätigt worden. Weiterhin wird eine medikamenteninduzierte Anosmie zur Behandlung der Paraplegie als ursächlich postuliert, so dass ein Integritätsschaden von 15% aufgrund der Anosmie und Ageusie erteilt werden müsse.
Am 15.07.2020 untersuchte und beurteilte Frau Dr. __________ Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH versicherungsmedizinisch-psychiatrisch den Versicherten. Hier ist bezüglich des Geruchs- und Geschmackssinns erwähnenswert, dass der Versicherte morgens noch einen leichten Geschmacks- und Geruchssinn habe, dieser im Verlauf des Tages nicht mehr vorhanden sei. Als psychiatrische Diagnose wird eine Anpassungsstörung diagnostiziert.
Ebenfalls nimmt Neurologe PD Dr. med. __________ am 02.09.2020 ausführlich diesbezüglich Stellung.
Es liegen mir keine weiteren ORL-fachärztlichen Untersuchungen bezüglich des Geruchs- und Geschmackssinns vor. Eine medikamenteninduzierte Riech- und Geschmacksstörung lässt sich aufgrund mangelnder toxischer Medikamentengabe nicht erhärten.
Von Prof. Haller, Facharzt für Radiologie FMH, speziell Neuroradiologie Genf, neuroradlologisches Konsil mit Fallbesprechung wurde im kranialen Computertomogramm vom 10.03.2018 kein eindeutiger Nachweis intrakranieller posttraumatischer Veränderungen, kein Frakturnachweis der Frontobasis festgestellt. Eine Chronisch und ausgeprägte Verlegung der Nasennebenhöhlen, insbesondere der Ethmoidalzellen mit ossärer Reaktion. In der kranialen Kernspintomografie vom 03.04.2019 finden sich vereinzelt hyperintensive Läsionen in den T2- und FLAIR-Sequenzen, die insbesondere aufgrund des grossen Zeitabstandes zum Unfallereignis als unspezifisch zu beurteilen sind. Hämorrhagische Scherverletzungen finden sich, insbesondere auch in diesen Lokalisationen, nicht. Somit sind keine überwiegend wahrscheinlich nachweisbaren Hirnverletzungen vorliegend. In Bezug auf die geklagte Riechstörung gibt es keinen Nachweis einer Fraktur der Lamina cribrosa mit unauffälliger Darstellung von Nerv und Bulbus olfactorius beidseits. Es liegt eine ausgeprägte wahrscheinlich
chronische Schlelmhautschwellung der Ethmoldalzellen mit totaler Verlegung beidseits vor, welche zur Symptomatik der Riechstörung beitragen könnte.
Wie in meiner medizinischen Beurteilung vom 27.03.2020 festgehalten, zeigen die MRI-Bilder des Schädels vom 03.04.2019 eine ausgeprägte Pansinusitis, die vereinbar mit einer Geruchs- und Geschmackssinneinschränkung ist. Die endoskopisch sichtbaren Polypen im rechten mittleren Nasengang bestätigen klinisch die Diagnose einer chronischen polypoiden Rhinosinusitis.
Eine posttraumatische Anosmie/Aguesie tritt direkt nach dem Unfallereignis auf, wird zeitnah dokumentiert, kann sich im Verlauf verbessern ggf sogar komplett regredient sein und schwankt nicht im Tagesverlauf.
Somit halte ich an meiner Beurteilung vm 27.03.2020, dass die unfallfremde chronische Sinusitis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit das organische Korrelat für die geklagte Anosmie und Hypogeusie ist, fest.” (Doc. 324)
2.8. In sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha nuovamente contestato l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato, innanzitutto in ragione della mancata presa in considerazione degli inevitabili peggioramenti futuri.
Inoltre, il legale ha evidenziato come nella quantificazione dell’IMI siano state, a torto, totalmente ignorate la perdita dell’odorato e del gusto, derivanti entrambe dall’evento infortunistico, come riconosciuto sia dagli specialisti del Centro __________ di __________, sia dal dr. __________.
Infine, il patrocinatore dell’assicurato ha pure sottolineato come anche le affezioni di origine psichica e neuropsicologica che affliggono l’assicurato debbano essere tenute in debita considerazione e dare luogo ad un’IMI del 10% almeno (doc. I).
Nella risposta di causa, l’CO 1 ha rilevato che, come indicato nell’allegato apprezzamento neurologico del 10 febbraio 2021 del PD dr. __________, per gli esiti della paraplegia non sia preventivabile, secondo il criterio della probabilità preponderante, un peggioramento durevole (doc. III/1).
A proposito dell’anosmia e ipogeusia, l’Istituto assicuratore ha ribadito come tali disturbi non siano in nesso causale con l’infortunio, come valutato dai propri medici fiduciari, il cui parere va considerato maggiormente autorevole rispetto a quello dei medici interpellati dall’assicurato (dr. __________ e dr. __________).
Quanto ai disturbi neuropsicologici, l’CO 1 ha osservato che “lo stato psichico, così come evidenziato in data 15.07.2020 dalla dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, non è ancora stabilizzato. Questo significa che al momento l’CO 1 non può valutare se sono dati o meno gli estremi per assegnare all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità. Dalla tabella 11 risulta peraltro che, il fatto di sapere se i disturbi psichici sono durevoli, può essere determinato solo dopo 5-6 anni dalla data dell’incidente. A tempo debito l’assicurato verrà riesaminato dalla dr.ssa __________ per fare il punto della situazione” (doc. III).
2.9. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell’8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).
L’elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.10. Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, confermare le conclusioni alle quali sono giunti il PD dr. __________ e la dr.ssa __________ - poste alla base della decisione su opposizione impugnata - ma ritiene indispensabile che la situazione medica globale dell’interessato sia oggetto di ulteriori approfondimenti peritali, prima di potersi esprimere riguardo all’entità dell’IMI spettante all’assicurato.
Il TCA rileva, infatti, che l’amministrazione ha escluso l’esistenza, secondo verosimiglianza preponderante, di un nesso causale tra i disturbi del gusto e dell’olfatto, basandosi sulla valutazione fornita al riguardo dai propri medici fiduciari.
Sul punto, tuttavia, agli atti vi sono le valutazioni, diametralmente opposte, del dr. __________ e del dr. __________, a mente dei quali, al contrario, l’origine post-traumatica di tali affezioni può essere stabilita con verosimiglianza preponderante.
In particolare, il dr. __________, diversamente dai medici fiduciari dell’assicuratore LAINF, ha posto l’anosmia in relazione preponderante con l’infortunio del 10 marzo 2018 e non con la condizione di pansinusite (cfr. doc. 280).
Il dr. __________, dal canto suo, ha apportato elementi a supporto dell’esistenza di un rapporto causale tra i disturbi del gusto e dell’olfatto e l’infortunio (cfr. doc. 314/3-7).
Le considerazioni del dr. __________ e del dr. __________ trovano, inoltre, conferma, nel referto del 23 gennaio 2020 del dr. __________, Leitender Arzt Paraplegiologie del Centro __________ di __________, del seguente tenore:
" (…) Seit dem Unfall vom 10.02.2018 mit einem Schlag auf den Hinterkopf besteht beim Patienten ein fehlender Geruchs- und Geschmacksinn. Am 3.4.2019 erfolgte in der __________ eine Testung von Geruch und Geschmack, die Dokumentation finden Sie beiliegend. Nach Rücksprache mit dem Konsiliararzt der __________ von __________, dr. med. __________, besteht eine zeitliche Übereinstimmung des Unfalls sowie der Beschwerden von Patienten.” (Doc. 261)
Ora, dopo attento esame della documentazione agli atti, il TCA ritiene che le attestazioni degli specialisti interpellati dall’assicurato siano suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza delle valutazioni del PD dr. __________ e della dr.ssa __________, sulle quali l’amministrazione ha finalmente fondato la propria posizione.
Vista la specializzazione ORL del dr. __________, del tutto analoga a quella della dr.ssa __________, questo Tribunale non può concordare con il presunto maggior peso che andrebbe - secondo le considerazioni espresse dall’CO 1 nella risposta di causa - attribuito all’apprezzamento dei medici fiduciari dell’amministrazione, ma ritiene indispensabile che la questione causale controversa venga esaminata e risolta definitivamente attraverso un opportuno approfondimento peritale dirimente.
In esito a quanto precede, questo Tribunale non può quindi confermare la decisione su opposizione impugnata. Gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ordini una perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a determinare il grado della menomazione dell’integrità di cui è portatore il ricorrente e, sulla base delle relative risultanze, decida nuovamente in merito all’indennità che gli spetta.
In tale ambito, i periti dovranno valutare lo stato di salute dell’assicurato nella sua globalità, tenendo anche conto, oltre che delle problematiche attinenti al gusto e all’olfatto, della paraplegia incompleta che affligge l’interessato e dei suoi prevedibili peggioramenti, così come pure di tutti gli altri disturbi fatti valere in sede ricorsuale.
Sulla base delle relative risultanze, i periti fisseranno quindi l’IMI complessiva da assegnare all’interessato.
Al riguardo, giova qui ribadire che l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e che se più menomazioni all’integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF) (cfr. ad es. STF 8C_659/2010 14 febbraio 2011).
2.11. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)
In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA).
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti - anziché per la messa in atto di una perizia medico-giudiziale, come richiesto dal patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. IX)
Per le ragioni già esposte al considerando 2.10., si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 50% e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire la menomazione dell’integrità dipendente dall’infortunio accaduto il 10 marzo 2018.
2.12. Vincente in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al riconoscimento di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.13. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita.
Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso di specie, trattandosi di prestazioni dall'assicurazione infortuni e non essendoci nella LAINF alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti