Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2020.62
Entscheidungsdatum
01.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2020.62

mm

Lugano 1 febbraio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 giugno 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 31 dicembre 2019, il Servizio __________ ha comunicato all’CO 1 che, il 22 dicembre 2019, la propria dipendente RI 1 aveva riportato degli stiramenti alla schiena e alle spalle “… durante la mobilizzazione/transfer con parente …” (doc. 1).

Consultati il giorno stesso del sinistro, i sanitari del Servizio di PS della Clinica __________ hanno diagnosticato una dorso-lombalgia da sforzo con interessamento della muscolatura paravertebrale lombare sinistra e destra, come pure del muscolo quadrato dei lombi bilateralmente (doc. 3).

Da parte sua, il neurochirurgo dott. __________ ha posto la diagnosi di verosimile stiramento muscolare dorso-lombare (doc. 5).

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 marzo 2020, l’amministrazione si è rifiutata di assumere l’evento accaduto nel dicembre 2019, sostenendo, da un lato, che i disturbi risentiti non sarebbe da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 15).

A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto di RI 1 (cfr. doc. 18), in data 4 giugno 2020, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 19).

1.3. Con tempestivo ricorso del 30 giugno 2020, RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione.

A sostegno delle pretese ricorsuali, la patrocinatrice dell’assicurata fa valere innanzitutto che l’evento occorso il 22 dicembre 2019 presenterebbe tutti gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA, segnatamente quello della straordinarietà del fattore esterno. A tal proposito, ella osserva come l’insorgente, nel compiere la mobilizzazione, “… era l’unica operatrice presente in quel momento al domicilio e come la paziente fosse molto agitata e si dimenasse in tutti i modi possibili, tanto da essere totalmente imprevedibile e tanto da richiedere l’intervento del nipote. La paziente non aveva infatti alcuna intenzione di farsi cambiare la protezione per l’incontinenza urinaria ed è entrata in uno stato di opposività ed agitazione, ingaggiando una lotta con il nipote (totalmente inesperto in questo settore coinvolto suo malgrado in una situazione per nulla normale rispetto alla sua usuale attività) e con la signora RI 1, che volevano calmarla ed immobilizzarla (e meglio come descritto nel rapporto del Dr. med. __________ dell’11.03.2020, doc. C). Ovviamente il movimento è stato brusco ed aggravato dal fatto che la paziente, con i suoi movimenti agitati ed imprevisti, ha imposto un movimento repentino della schiena della ricorrente, che ha avuto come conseguenze l’intenso dolore a livello della muscolatura paravertebrale lombare.” (doc. I, p. 4).

D’altro canto, per il caso in cui questo Tribunale non dovesse ammettere l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, la patrocinatrice chiede, a fronte della diagnosi di stiramento muscolare formulata dal dott. __________, che si consideri l’assunzione del caso da parte dell’assicuratore perlomeno a titolo di lesione parificata ex art. 6 cpv. 2 LAINF e, al riguardo, chiede che gli atti vengano rinviati all’amministrazione affinché compia “… i necessari complementi medici del caso, atti ad avvalorare la propria posizione secondo cui non esiste alcun “stiramento muscolare”, rientrante nell’ambito della nozione d’infortunio.” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. Il 24 agosto e il 9 settembre 2020, la rappresentante della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VII e doc. IX + i rispettivi allegati).

L’istituto assicuratore convenuto si è pronunciato in merito in data 18 settembre 2020 (doc. XI).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’evento occorso all’assicurata nel mese di dicembre 2019, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5. L’art. 6 cpv. 2 LAINF stabilisce che l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.

Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847)

Sul tema, si veda pure M. Hüsler, Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung, in SZS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p. 32-36).

2.6. In una sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 p. 265, il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.

In una sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che nel caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5), andava riconosciuta la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.

In una sentenza 35.2006.78 del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una “assicurata, di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio 2006 mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.

In una sentenza 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).

Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata. (...)."

2.7. Nella concreta evenienza, secondo questa Corte, un’assunzione del caso da parte dell’CO 1 a titolo di lesione parificata ad infortunio è da escludere a priori, anche qualora si ritenesse accertata la presenza di uno stiramento muscolare a livello dorso-lombare, così come preteso dal dott. __________. In effetti, così come pertinentemente osservato dal consulente medico dell’assicuratore (cfr. doc. 14), gli stiramenti muscolari localizzati alla schiena sono stati esclusi dall’elenco delle lesioni corporali parificate ad infortunio, ciò che è stato giudicato conforme alla legge e alla Costituzione (cfr. Rumo-Jungo/Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4a edizione, p. 84 con riferimento alla DTF 116 V 145 consid. 5c e 6c; si veda pure la sentenza UV.2016.00054 del 12 settembre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo, consid. 6).

2.8. Vista la conclusione alla quale il TCA è pervenuto al considerando precedente, il sinistro in discussione potrebbe essere posto a carico dell’assicuratore LAINF, soltanto qualora fossero adempiuti gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA.

Ora, la documentazione presente all’inserto non permette di appurare quale è stata l’esatta dinamica dell’evento del dicembre 2019 e, quindi, nemmeno di stabilire se la ricorrente abbia o meno compiuto un movimento scombinato del corpo oppure uno sforzo eccessivo. In particolare, nelle descrizioni a disposizione non è chiaro se la paziente, quando ha iniziato a dimenarsi violentemente, era ancora distesa sul letto, come lascerebbero supporre le risposte che l’assicurata ha fornito di proprio pugno il 28 gennaio 2020 (cfr. doc. 11, risposta ai quesiti 5: “In piedi, paziente al letto” e 6: “Igiene intima a letto.” – il corsivo è del redattore) oppure se ciò è avvenuto allorquando ella era già stata sollevata dal letto per essere trasferita dalla ricorrente con l’aiuto di un nipote, come sembrerebbe emergere dal rapporto relativo all’audizione del 28 gennaio 2020 (cfr. doc. 13, p. 1: “…, mentre alzava la paziente con l’aiuto di una parente, nel tentativo di sollevarla ha sentito un dolore nella zona lombare in quanto la signora era agitata e si muoveva continuamente, ha dovuto fare uno sforzo straordinario per non farla cadere.” – il corsivo è del redattore).

D’altro canto, sempre nell’ottica di valutare la possibile esistenza di uno sforzo eccessivo, negli atti di causa mancano informazioni circa la costituzione fisica dell’insorgente (altezza e peso).

Alla luce di quanto precede, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’istituto resistente affinché proceda a una (nuova) audizione personale dell’assicurata, la quale dovrà essere confrontata con le diverse descrizioni dell’evento che emergono dalla documentazione. In seguito, sulla base delle relative risultanze, l’CO 1 dovrà nuovamente decidere in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. ll ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando 2.8. in fine.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un assicuratore di protezione giuridica, l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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