Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2019.31
Entscheidungsdatum
26.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.31

MM/VF/sc

Lugano 26 agosto 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2019 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 gennaio 2019 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 10 gennaio 2016, RI 1, dipendente a tempo pieno della ditta __________ in qualità di meccanico __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha picchiato il ginocchio sinistro contro un avversario nel corso di una partita di hockey su ghiaccio (doc. 40, p. 1), riportando la lesione radiale del menisco laterale (doc. 9).

Il 20 gennaio 2016, egli è stato sottoposto a un intervento artroscopico con meniscectomia laterale parziale (doc. 14).

L’istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato ha ripreso il proprio lavoro a contare dal 29 marzo 2011 (doc. 26). Nel frattempo, anche la cura medica è stata dichiarata chiusa (doc. 30, p. 1).

1.2. Nell’agosto 2016 all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del 10 gennaio 2016, determinata dalla necessità di sottoporre l’assicurato a una re-artroscopia in ragione della presenza di una lesione del corno posteriore del menisco laterale con danno cartilagineo di II. grado a livello del condilo femorale laterale (doc. 34 e 38).

Da notare che, a quel momento, RI 1 era per il 50% dipendente dell’__________ in qualità di giocatore professionista e per l’altro 50% dipendente della __________ (doc. 40, p. 1).

L’assicuratore LAINF ha assunto la ricaduta (doc. 42).

1.3. In ragione della persistenza dei disturbi, è quindi stata posta l’indicazione a sottoporre l’assicurato a un intervento di trapianto del menisco esterno accompagnato, se necessario, dalla ricostruzione della cartilagine articolare (doc. 92).

L’intervento in questione è stato eseguito il 29 maggio 2017 presso la __________ di __________ (doc. 124).

1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 luglio 2018, l’amministrazione ha negato la presa a carico dei costi legati all’intervento di trapianto meniscale di tipo Allograft (doc. 214).

A seguito dell’opposizione interposta dall’allora __________ per conto dell’assicurato (doc. 226), in data 17 gennaio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 242).

1.5. Contro la decisione su opposizione del 17 gennaio 2019 RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha interposto tempestivo ricorso chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e quindi l’assunzione integrale da parte dell’CO 1 dei costi derivanti dall’esecuzione dell’intervento chirurgico e, in via subordinata, che questa Corte ordini una perizia giudiziaria.

A sostegno delle pretese ricorsuali, la patrocinatrice dell’assicurato ha sviluppato in particolare i seguenti argomenti:

" (…).

  1. Ritenuta la contraddittorietà delle valutazioni mediche – che da un lato attestano l’impossibilità di migliorare lo stato di salute e ne evidenziano la stazionarietà, e dall’altro de facto e per fatti concludenti comprovano che l’intervento chirurgico ha sortito degli effetti fisici straordinariamente positivi- si chiede di voler annullare la decisione su opposizione de qua e procedere al rimborso di tutti i costi di cura legati all’intervento chirurgico de quo e relativi. Mal si comprende la motivazione della CO 1 secondo cui non vi sarebbero miglioramento di sorta, alla luce delle risultanze concrete sulla persona dell’assicurato, ad oggi mai sufficientemente approfondite.

Al proposito, si evidenzia che le cure devono essere prodigate non soltanto per favorire un reintegro nell’ambito lavorativo, ma anche per limitare il danno subito ed evitare che lo stile di vita ne esca danneggiato. Sicuramento, il fatto di non poter più camminare (stato prima dell’intervento) avrebbe reso oltremodo difficile qualsiasi approccio alla vita personale e lavorativa da parte del signor RI 1. Per contro, il poter camminare senza zoppia (stato attuale) comporta lo svolgimento di una vita per lo più normale, sebbene non gli permetta di svolgere l’attività professionale svolta in antecedenza (né quella di giocatore di hockey né quella in __________ quale meccanico). Proprio per questo e sulla base del miglioramento dello stato di salute fisico e psichico, l’UAI ha proposto una riformazione professionale. Si contesta pertanto categoricamente l’asserzione infondata della CO 1 (vedasi rapporto Dr. __________) secondo cui l’assicurato sarebbe abile al lavoro in misura completa nell’attività di meccanico (nessun medico lo ha mai considerato prima abile nella sua precedente attività, neppure i medici dell’UAI).

  1. Si illustra infine il fatto che, non avendo riconosciuto l’intervento eseguito quale cura appropriata, la CO 1 ha interrotto il versamento di qualsivoglia indennità giornaliera a decorrere dal 01.09.2018, e come la stessa ad oggi non si sia ancora pronunciata né in merito al diritto alla rendita d’invalidità, né in merito alla percentuale IMI. Si prende atto che la relativa decisione verrà emessa separatamente (come comunicato in data 07.08.2018), e visto l’errore nel considerare ancora abile il giovane RI 1 nella professione di meccanico, si auspica che la CO 1 voglia riconsiderare fra l’altro anche quest’aspetto, onde evitare inutili futuri aggravamenti di lavoro a codesta lodevole Corte. (…)” (cfr. doc. I)

1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III +1/2).

1.7. In data 27 maggio 2019, la rappresentante dell’insorgente ha prodotto il referto del chirurgo ortopedico Prof. dott. __________ relativo al consulto del 22 marzo 2019 (doc. XIII + allegato).

L’CO 1 si è pronunciato in merito il 29 maggio 2019 (doc. XV).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era tenuto ad assumere i costi legati all’intervento di trapianto del menisco di tipo Allograft, al quale l’assicurato è stato sottoposto il 29 maggio 2017, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

Il Tribunale federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche. Nella DTF 134 V 109, l’Alta Corte si è in effetti espressa nei seguenti termini:

" (…)

4.3

Was unter einer namhaften Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten ("une sensible amélioration de l'état de l'assuré", "un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato" in der französischen resp. italienischen Textfassung des Art. 19 Abs. 1 UVG) zu verstehen ist, umschreibt das Gesetz nicht näher. Mit Blick darauf, dass die soziale Unfallversicherung ihrer Konzeption nach auf die erwerbstätigen Personen ausgerichtet ist (vgl. etwa Art. 1 [seit 1. Januar 2003 Art. 1a mit unverändertem Wortlaut] und Art. 4 UVG), wird sich dies namentlich nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit unfallbedingt beeinträchtigt, bestimmen. Dabei verdeutlicht die Verwendung des Begriffes "namhaft" durch den Gesetzgeber, dass die durch weitere Heilbehandlung zu erwartende Besserung ins Gewicht fallen muss. Unbedeutende Verbesserungen genügen nicht (vgl. Urteile U 244/04 vom 20. Mai 2005, E. 2, nicht publ. in: RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, und U 412/00 vom 5. Juli 2001, E. 2a; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl., Bern 1989, S. 274). (…)”

2.4. Nel caso di specie, il ricorrente rimprovera dunque all’amministrazione di aver negato l’assunzione dei costi dell’intervento chirurgico di tipo Allograft eseguito dal Prof. __________ il 29 maggio 2017 (cfr. doc. I).

L’insorgente, al momento dell’infortunio, si trovava alle dipendenze della ditta __________ in qualità di meccanico-__________, con un pensum del 100%.

A contare dal 1° maggio 2016, egli ha ridotto al 50% la sua attività alle dipendenze della , siccome per l’altro 50% è stato assunto dall’ quale giocatore in formazione (doc. 40, p. 1 e 158, p. 2).

Dalle carte processuali emerge che, in ragione dell’inefficacia degli interventi artroscopici eseguiti nel gennaio e nel settembre 2016, RI 1 ha consultato gli specialisti della __________ di __________. Dal loro referto 30 gennaio 2017 si evince che essi hanno ritenuto indicato sottoporre l’assicurato a un trapianto di menisco di tipo Allograft (doc. 73).

Il 28 aprile 2017, l’insorgente si è quindi rivolto per un secondo parere al Prof. dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica, il quale ha consigliato la medesima terapia (doc. 92).

A fronte della richiesta d’assunzione dei relativi costi, l’CO 1 ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, attivo presso il Centro __________ di __________, il quale, con apprezzamento del 24 maggio 2017, ha in particolare rilevato quanto segue:

" (…) In preambolo, ricorderò che i trapianti tipo heterograft (menischi artificiali) non vengono presi a carico da parte della CO 1 per la loro non dimostrata efficacia in considerazione della letteratura medica a disposizione. Invece i trapianti tipo allograft (menisco di cadavere) possono portare buoni risultati funzionali in strette indicazioni, nel senso che tale trapianto meniscale porta globalmente ad un miglioramento dei sintomi di sovraccarico, senza che sia però nello stesso tempo dimostrato un effetto preventivo avverato sullo sviluppo di un’artrosi a medio-lungo termine.

Per indicazioni rispettando strettamente i criteri ammessi nella letteratura medica, la CO 1 può prendere in considerazione il rimborso delle spese legate ad un trapianto meniscale tipo allograft dopo valutazione dal Centro __________.

(…).

Dal signor RI 1 è quindi indispensabile per una giusta valutazione del caso avere la RM eseguita il 5 dicembre 2016, ossia dopo il secondo intervento artroscopico, ma anche la RM eseguita nel febbraio 2017, poiché tale esame è segnalato nel rapporto del Prof. __________. Inoltre bisogna recuperare le immagini dell’ortoradiogramma.

Comunque, dal signor RI 1 è già da saper che in principio le lesioni di grado III o IV che combaciano sul versante femorale e tibiale sono nella letteratura medica una controindicazione ad un trattamento tipo ACT e gli specialisti della __________ sembravano anche loro dell’avviso che le lesioni fossero troppo estese per un trattamento con ACT. Finalmente, un danno importante alla cartilagine per come sembra è anche in sé una contrindicazione ad un trapianto meniscale di cadavere. Lo stesso si darà massima attenzione alla valutazione del caso una volta ottenute le informazioni complementari richiesta, tenendo conto dell’età dell’assicurato e delle sue aspettative sportive (…).” (doc. 101, p. 2)

Il 29 maggio 2017, l’assicurato si è sottoposto al prospettato trapianto di menisco (doc. 124), e ciò sebbene l’CO 1 l’avesse avvertito che non poteva concedere il benestare prima di ottenere la documentazione richiesta dal proprio medico fiduciario (doc. 105-107)

Con apprezzamento del 7 luglio 2017, il dott. __________ si è nuovamente pronunciato a proposito dell’indicazione medica a sottoporre il ricorrente all’intervento di trapianto di menisco da donatore:

" (…) Il caso è stato discusso con il PD dott. __________, capo del gruppo di chirurgia al Centro di competenza e chirurgo ortopedico. Dopo visualizzazione degli esami richiesti (ortoradiogramma del 3 gennaio 2017 e esame RM del 5 dicembre 2016) abbiamo quindi concluso che non si poteva dare il benestare per l’intervento proposto di trapianto meniscale, questo con o senza terapia complementare alla cartilagine. (…).

In base all’esame RM del 5 dicembre 2016 (poiché non sembra che la RM del febbraio 2017 segnalata dal dott. __________ nel suo rapporto del 28 aprile 2017 sia stata mai eseguita), raggiungiamo nella fattispecie la valutazione del dott. __________ e del Prof __________ (rapporto del 30 gennaio 2017), nel senso che ci troviamo di fronte ad uno stato dopo meniscectomia subtotale con però la rimanenza di monconi che potrebbero permettere un trapianto meniscale. Tuttavia e come l’hanno anche chiaramente segnalato i colleghi, in più dello stato da meniscectomia, il signor RI 1 è affetto da una condropatia molto estesa in zona di carico, globalmente di grado III e di grado IV in alcune zone.

(…).

In altre parole, il danno alla cartilagine visibile sull’esame RM del 5 dicembre 2016 e che è chiaramente in progressione rispetto all’esame eseguito tra i due intervento di meniscectomia (RM del 30 agosto 2016) appari fuori dalle possibilità di cura chirurgica conservativa. Per quanto riguarda il trapianto meniscale, ricorderò ancora una volta che se questa terapia dimostra buoni effetti sulla sintomatologia, non appare che possa in qualche modo proteggere la cartilagine. È per questo motivo che i candidati ad un trapianto meniscale non devono essere portatori di lesioni alla cartilagine che siano di grado superiore ad un grado II nello stesso compartimento. Dal signor RI 1, non soltanto ci troviamo di fronte a delle lesioni di grado III a IV della cartilagine, ma in più queste lesioni sono come appena detto non più accessibili ad una terapia. Vista la gravità delle lesioni della cartilagine, appare poi dubbioso che sia la mancanza del menisco a provocare la sintomatologia, ed è da temere che sia la situazione già marcata di preartrosi a procurare la sintomatologia attuale.

Essendo la situazione del ginocchio sinistro del signor RI 1 piuttosto critica con appena più di vent’anni, abbiamo discusso come detto in modo collegiale il suo caso assai delicato e abbiamo purtroppo dovuto concludere che per ora soltanto l’astensione terapeutica sia l’unica proposta ragionevole, ricordando in merito che le esposizioni della cartilagine all’aria o anche una semplice artroscopia sono di per loro già dannose per la cartilagine. Abbiamo anche stimato che la continuazione dell’hockey su ghiaccio fosse da sconsigliare ma anche che gli interventi proposti e ritenuti non indicati da noi non avrebbero di sicuro potuto permettere una ripresa di questo sport a livello agonistico in buone condizioni. (…).” (doc. 127)

Da parte sua, il Prof. __________ ha sostenuto che l’CO 1 deve assumere i costi dell’intervento in questione, ritenuto che quest’ultimo avrebbe permesso di ripristinare la cinematica dell’articolazione e di rallentare la degenerazione della cartilagine (cfr. doc. 163).

L’CO 1 ha poi interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha segnatamente definito l’esigibilità lavorativa dell’insorgente, senza tener conto degli effetti dell’operazione in discussione:

" (…).

Apprezzamento

La valutazione della esigibilità e della IMI viene fatta in base agli atti precedenti all’intervento di trapianto meniscale a cui infine l’assicurato

è stato sottoposto a __________. In particolare mi rifaccio all’esito della visita presso la Clinica __________ a __________ del 30.01.2017.

Come diagnosi viene posta stato dopo distorsione del ginocchio sinistro del 10.01.2016 con stato dopo duplice artroscopia e meniscectomia parziale laterale avanzata degenerazione cartilagine grado 3 fino a 4 nella zona di carico e residui persistenti dolori localizzati lateralmente all’emirima laterale in assicurato portatore di ginocchia vara bilaterale.

Esigibilità: l’assicurato può molto spesso sollevare pesi leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi. Molto spesso fino a 10 kg. Di rado fino a 25 kg ma mai superiori ai 25 kg. Può molto spesso sollevare anche oltre i 5 kg oltre l’altezza del petto. Molto spesso può eseguire lavori leggeri/ di precisione. Molto spesso può eseguire lavori medi. Di rado lavori pesanti ma mai più lavori molto pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della mano. Molto spesso può effettuare lavori oltre l’orizzonte. Molto spesso può effettuare movimenti di rotazione del busto. Molto spesso può mantenere la posizione seduta/ inclinata in avanti e spesso la posizione in piedi/ inclinata in avanti. Di rado può mantenere la posizione inginocchiata così come di rado può mantenere la posizione con ginocchia in flessione. Molto spesso può mantenere la posizione in piedi. Molto spesso la posizione a libera scelta.

Molto spesso può camminare per tragitti superiori ai 50 m. Talvolta per tragitti lunghi. Di rado su terreni sconnessi. Talvolta salire e scendere le scale. Di rado salire e scendere le scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile. Non vi sono problemi di equilibrio. (…).” (doc. 197 – il corsivo è del redattore)

In data 31 luglio 2018, il medesimo medico __________ ha negato che l’attività lavorativa originaria (meccanico-__________) fosse ancora esigibile a fronte dei postumi dell’infortunio assicurato e ha riconosciuto che l’insorgente era da considerare totalmente abile in attività alternative adeguate (doc. 216).

Con apprezzamento del 10 ottobre 2018, i dottori __________ e __________, quest’ultimo spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, hanno osservato quanto segue:

" (…) La presa di posizione del centro __________, redatta dal dr. __________ il 7 luglio 2017, è molto chiara e rileva dei fattori di evidenza scientifica, quali: i candidati ad un trapianto meniscale non devono essere portatori di lesioni alla cartilagine che siano di grado superiore ad un grado II nello stesso compartimento. Dal signor RI 1, non soltanto ci troviamo di fronte a delle lesioni di grado II a IV cartilagine, ma in più queste lesioni non sono accessibili ad una terapia. Dal rapporto operatorio del prof. __________, non troviamo elementi validi che possano indurre a migliorare la struttura cartilaginea del compartimento laterale del ginocchio. Quindi non ci stupisce se nella risonanza magnetica del ginocchio effettuata questa primavera, si possono ancora intravvedere queste lesioni cartilaginee già descritte precedentemente. Il rischio di progressione di queste lesioni degenerative alla cartilagine appare nella fattispecie alto dal signor RI 1, e non esistono argomenti validi per considerare che l’intervento di trapianto meniscale avrà una qualsiasi influenza su questa progressione.

(…).

Rivalutando di nuovo tutte le informazioni del caso che avevamo a nostra disposizione, non abbiamo trovato ulteriori indizi che possano indurre a revocare la nostra decisione del 7 luglio 2017.

Tutti i referti artroscopici e radiografici non fanno che sostenere i nostri argomenti.” (doc. 232)

2.5. Con la propria impugnativa, la patrocinatrice dell’insorgente sostiene che i pareri medici agli atti sarebbero contradditori dato che, da un lato, attesterebbero l’impossibilità di migliorare lo stato di salute infortunistico mentre, dall’altro, comproverebbero che l’intervento chirurgico ha sortito degli effetti fisici straordinariamente positivi. In sostanza, ella chiede che l’CO 1 venga condannato ad assumersi i costi dell’intervento di trapianto di menisco al quale il suo assistito è stato sottoposto in data 29 maggio 2017 (cfr. doc. I).

L’CO 1 pretende invece di avere correttamente negato la presa a carico dei costi di “… un intervento che non ha e non avrà alcuna influenza positiva sulla capacità di lavoro e di guadagno, opinione condivisa da tutti gli specialisti che si sono occupati del caso.” (doc. 242, p. 5).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale condivide la posizione dell’amministrazione, nella misura in cui fa valere che, nel caso di specie, non sono adempiute le condizioni poste dall’art. 19 cpv. 1 LAINF e dalla relativa giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3.).

In effetti, va innanzitutto osservato che, nonostante il trapianto di menisco eseguito il 29 maggio 2017, RI 1 non è più stato in grado di svolgere né la professione di meccanico-__________ né tantomeno quella di giocatore (semi-)professionista di hockey su ghiaccio (al riguardo, si veda il rapporto 5 dicembre 2017 del dott. , medico curante – doc. 175, p. 2: “Il paziente ha dovuto interrompere la propria carriera di giocatore di hockey e anche quella di meccanico-.”, lo scritto 11 settembre 2017 del datore di lavoro – doc. 153: “Il danno al ginocchio con grande probabilità non permetterà a RI 1 di svolgere queste mansioni e attualmente l’AI sta valutando altre opzioni professionali.”, nonché il referto 22 marzo 2019 del dott. __________ – allegato al doc. XIII: “Aufgrund der Vorschädigung des Gelenkes ist eine weitere Tätigkeit als Mechaniker auf dem Bau sicherlich nicht angeraten. Die dauerhaft und fortgesetzte Belastung mit dem Heben schwerer Lasten ˃20 kg ist sicherlich schädlich.”). A conferma di ciò vi è del resto il fatto che, a far tempo dal 1° settembre 2018, egli ha iniziato una riformazione professionale a carico dell’assicurazione per l’invalidità quale fiduciario immobiliare (cfr. doc. 237: “Per me era impossibile continuare a svolgere normalmente il mio lavoro in __________, per questo motivo e come dagli atti già in vostro possesso, dal

  1. settembre di quest’anno sto facendo una riqualifica professionale in ambito immobiliare” e doc. 224, p. 2 – il corsivo è del redattore).

In questo contesto, va inoltre sottolineato come il ricorrente stesso fosse ben consapevole che l’intervento in questione non gli avrebbe verosimilmente permesso di riprendere l’esercizio delle sue precedenti attività lavorative, tanto è vero che, già in precedenza, egli aveva compiuti dei passi (frequentazione di corsi di lingue, di computer, …) nell’ottica di conseguire la maturità professionale (cfr. il verbale d’audizione del 3 aprile 2017 – doc. 82, p. 1 s.: “Consapevole che dopo l’intervento non sarà più possibile per me proseguire l’attività sportiva di hockeista professionista e che la mia professione di meccanico sarà pure a rischio, non potendo restare in piedi per tempi lunghi, oltre ad avere limiti di mobilità sui mezzi meccanici presenti in azienda, compilo oggi la mia domanda AI che la CO 1 inoltrerà direttamente. Mi attendo una convocazione per discutere assieme il mio futuro professionale, che privatamente sto già organizzando con dei corsi di lingua, di computer e mi sono già iscritto alla scuola di imprenditore aziendale (che inizierà a settembre), dovrò concludere la maturità professionale (che lo sport mi ha impedito proprio negli ultimi mesi) per poter affrontare la scuola di agente immobiliare.” – il corsivo è del redattore).

D’altro canto, non è neppure possibile concludere che l’operazione di trapianto di menisco sia stata eseguita al fine di migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato in attività alternative a quelle originariamente esercitate. Infatti, in base alla valutazione dell’esigibilità lavorativa contenuta nell’apprezzamento 23 aprile 2018 del chirurgo ortopedico dott. __________ - valutazione che non risulta smentita dall’ulteriore documentazione medica figurante agli atti -, anche senza l’intervento in questione, RI 1 sarebbe stato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività medio-pesanti non implicanti la necessità di mantenere la posizione inginocchiata o in flessione, di camminare su terreno sconnesso e di salire/scendere le scale a pioli (cfr. doc. 197, p. 2 e doc. 216, p. 1), quale ad esempio quella di agente immobiliare, oggetto della riformazione effettivamente intrapresa dal ricorrente.

In esito a tutto quanto precede, questa Corte ritiene dimostrato che l’intervento di trapianto meniscale effettuato dal dott. __________ il 29 maggio 2017, non era atto a migliorare notevolmente lo stato di salute infortunistico dell’insorgente ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza federale, posto che non ha avuto alcuna incidenza sulla sua capacità/esigibilità lavorativa.

Alla luce dei principi sviluppati nella DTF 134 V 109, il fatto che, grazie all’operazione in discussione, RI 1 sarebbe ora in grado di condurre “una vita per lo più normale”, senza zoppia (doc. I, p. 6), non basta per obbligare l’amministrazione ad assumersi i corrispondenti costi.

In queste condizioni, non è necessario che il TCA si pronunci in merito alla diatriba riguardante l’indicazione medica a sottoporre l’assicurato alla nota operazione di trapianto meniscale.

L’impugnativa va dunque respinta e la decisione su opposizione del 17 gennaio 2019 confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

LAINF

  • art. 10 LAINF
  • art. 16 LAINF
  • art. 19 LAINF
  • art. 21 LAINF
  • art. 54 LAINF

LPGA

  • art. 6 LPGA

UVG

  • Art. 4 UVG
  • Art. 19 UVG

Gerichtsentscheide

7