Raccomandata
Incarto n. 35.2019.20
rs
Lugano 6 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 35.2017.9 del 22 febbraio 2018 questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1, al beneficio, a seguito di un infortunio occorsogli il 25 febbraio 2013 (durante la propria attività di panettiere ha subito l’amputazione della falange distale del I. dito della mano destra), di una rendita d’invalidità LAINF del 18% dal 1° gennaio 2008 (cfr. STF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010: il grado di invalidità del 18% è stato determinato mediante il metodo ordinario del raffronto dei redditi, reddito da valido di fr. 64'800, reddito da invalido di fr. 53'300, pari al salario effettivamente percepito dall'assicurato dal mese di giugno 2008), inoltrato contro la decisione su opposizione del 19 dicembre 2016 con la quale la CO 1, confermando il proprio provvedimento del 29 settembre 2015, gli aveva chiesto la restituzione di un importo di fr. 12'233.--, corrispondente a prestazioni di rendita versate di troppo durante il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015.
Il TCA ha stabilito, da una parte, che la circostanza secondo la quale il ricorrente, lavorando stabilmente alle dipendenze della __________ dal maggio 2012, aveva conseguito redditi di un’entità tale (superiore all’importo del reddito da invalido utilizzato per determinare il grado di invalidità del 18%) da giustificare la riduzione, rispettivamente la soppressione della rendita dal 1° maggio 2012, costituiva un fatto nuovo rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, che fondava la revisione processuale delle corrispondenti decisioni e di conseguenza la richiesta di restituzione delle prestazioni di rendita dal maggio 2012.
Dall’altra, che la CO 1 aveva manifestamente salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Il giudizio 35.2017.9 del 22 febbraio 2018 è cresciuto in giudicato incontestato.
1.2. Il 17 aprile 2018 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il condono della restituzione della somma di fr. 12'233.-- sostenendo di non avere in alcun modo agito nell’intento di profittare indebitamente dell’erogazione di una rendita Lainf e che il rimborso lo porrebbe in una situazione di estrema difficoltà finanziaria (cfr. doc. 319).
1.3. Con decisione dell’8 agosto 2018 la CO 1 ha respinto la domanda di condono di RI 1, non potendo riconoscergli la buona fede, siccome era cosciente del sensibile miglioramento del suo reddito, né una grave situazione finanziaria (cfr. doc. 341).
1.4. A seguito dell’opposizione del 10 settembre 2018 interposta dall’avv. RA 1 a nome e per conto dell’assicurato (cfr. doc. 344), l’assicuratore Lainf, il 13 dicembre 2018, ha confermato il diniego del condono deciso l’8 agosto 2018 (cfr. doc. A).
Riguardo al requisito della buona fede la CO 1 ha segnatamente rilevato:
" (…) l’assicurato è sempre stato vigile e attento a riguardo del suo diritto di rendita, infatti, già negli anni precedenti alla questione specifica che qui ci occupa, l’assicurato aveva adito le vie legali, facendosi patrocinare da un avvocato. Pertanto, CO 1 ritiene che l’assicurato, percependo più di quello che in realtà gli spettasse per via del suo guadagno, avrebbe dovuto rendersi conto dell’importante cambiamento in atto, al limite avrebbe dovuto rivolgersi al proprio avvocato per chiarire la questione. Si può quindi affermare con certezza che se l’assicurato avesse fatto prova dell’attenzione ragionevolmente da lui esigibile, egli avrebbe notato del cambiamento in atto, e quindi avrebbe dovuto e potuto riconoscere il vizio giuridico. (…)” (Doc. A)
1.5. Con tempestivo ricorso RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto la concessione del condono.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, in particolare relativamente alla buona fede, egli ha addotto:
“(…) non v’è chi non vede, come RI 1 sia stato oggetto di una decisione di revoca della rendita per dei dettagli economici che potevano essere accertati solo e soltanto da persone avvezze alla materia, che sfuggono senz’altro alla maggior parte delle persone che sono tenute a sottostare alla Lainf. (…)” (doc. I pag. 2)
La parte ricorrente ha, inoltre, elencato, riguardo al presupposto delle gravi difficoltà economiche in cui verrebbe a trovarsi l’assicurato a seguito del rimborso, le spese - per complessivi fr. 5'012.25 - a cui deve fare fronte mensilmente con un salario di fr. 4'935.65 per tredici mensilità senza disporre di alcuna sostanza immobiliare o mobiliare (cfr. doc. I pag. 2-3).
1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 26 febbraio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la CO 1 ha correttamente o meno negato al ricorrente il condono della restituzione dell’importo di fr. 12'233.--, corrispondente a prestazioni di rendita percepite a torto durante il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 4 OPGA regola il condono. Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a.
per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo secondo le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;
b.
per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l'anno;
c.
per tutti: quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto di un'eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4Sono computati come spese supplementari:
a.
per le persone sole, 8000 franchi;
b.
per i coniugi, 12 000 franchi;
c.
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.3. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come requisito del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103; DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; DTF 110 V 176 consid. 3d). Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.4. L’art. 31 LPGA, menzionato sopra e relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede:
" 1L'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.”
Il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
L’art. 31 cpv. 1 LPGA contempla, in particolare, per il beneficiario delle prestazioni un obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento importante.
Una modifica importante delle condizioni sussiste quando la stessa ha una ripercussione sul diritto alle prestazioni non insignificante. Ad esempio, per quanto riguarda il settore delle prestazioni complementari, il cambiamento per essere importante non deve essere inferiore a 120 franchi l'anno (cfr. art. 25 OPC-AVS/AI), mentre nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni una modifica del grado di invalidità è importante se corrisponde almeno al 5% (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.1., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; U. Kieser, ATSG Kommentar, 3. Ed., Schulthess 2015, ad art. 31 N. 8 pag. 474).
Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4., citata sopra).
2.5. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.6. Nella presente evenienza l’assicuratore Lainf ha negato il condono della restituzione di fr. 12'233.--, corrispondenti a prestazioni di rendita versate di troppo durante il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015, sostenendo che l’insorgente non adempia, in particolare, il requisito della buona fede, in quanto, facendo prova dell’attenzione ragionevolmente da lui esigibile, doveva essere consapevole del sensibile miglioramento del suo guadagno annuo a far tempo dal maggio 2012 e quindi del fatto che con la rendita Lainf, calcolata su un reddito da invalido inferiore, percepiva più di quello che gli spettasse. Egli avrebbe dovuto così comunicare gli aumenti di stipendio del 2012, 2013 e 2014 che invece sono pervenuti alla parte resistente soltanto nel settembre 2015 (cfr. doc. 252-263; 341; A).
Il ricorrente, dal canto suo, ritiene di essere in buona fede, poiché la revisione della rendita sarebbe avvenuta per dei dettagli economici che sfuggono senz’altro alla maggior parte delle persone (cfr. doc. I).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il reddito da invalido sulla base del quale, tramite il raffronto dei redditi, è stata riconosciuta all’assicurato, con decisione del 17 settembre 2010 (in esecuzione della sentenza del TF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010; cfr. consid.1.1.), una rendita del 18% ammontava a fr. 53’300.-- lordi, corrispondenti al guadagno effettivo nel 2008 e pari a fr. 4'100.-- lordi/mese per tredici mensilità (cfr. doc. 218; 108).
A contare dal 1° maggio 2012 il ricorrente è stato assunto dalla , dapprima quale panettiere, in seguito (dal 1° settembre 2014) quale capo reparto panetteria presso l’ di __________. Dalle informazioni che la CO 1 ha assunto presso il datore di lavoro è risultato che l’assicurato ha percepito, per il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2012, un salario lordo di fr. 4'700/mese per tredici mensilità (+ fr. 1'483.50 a titolo d’indennità supplementari), per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, un salario lordo di fr. 4’748/mese per tredici mensilità (+ fr. 2'795.20 a titolo d’indennità supplementari), per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2014, un salario lordo di fr. 4’795/mese per tredici mensilità nonché, per il periodo 1° settembre 2014 – a tutto il 2015, un salario lordo di fr. 5’200/mese per tredici mensilità (+ fr. 1'880 a titolo d’indennità supplementari corrisposte nel 2014; cfr. doc. 252-263).
Il ricorrente, tuttavia, non ha tempestivamente informato l’assicuratore Lainf degli aumenti di salario lordo - rispetto al guadagno considerato per calcolare la rendita Lainf del 18% di cui beneficiava
Al riguardo giova evidenziare che il ricorrente, dopo aver iniziato nel maggio 2012 a lavorare come panettiere presso la __________ di __________ (cfr. doc. 259), nel settembre 2014 è stato nominato presso la stessa sede quale “Capo reparto __________” (cfr. doc. 261).
Dallo stesso, perciò, era esigibile che si rendesse conto che un incremento sensibile del suo salario avesse ininfluenza sull’entità della rendita Lainf di cui era al beneficio, soprattutto alla luce della sentenza di questo Tribunale 35.2009.63 del 21 ottobre 2009 e della sentenza del TF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010, in cui al consid. 2 è stato specificatamente ricordato che il grado di invalidità è in particolare determinato:
" (…) ponendo a confronto il reddito da lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro (reddito da invalido), con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).”
Nemmeno risulta, del resto, che l’insorgente, benché la parte resistente nel maggio 2013 e nel settembre 2014 gli abbia domandato della documentazione, in particolare la dichiarazione fiscale e l’estratto conto individuale per il 2012, rispettivamente il certificato di salario allegato alla dichiarazione fiscale 2013 (cfr. doc. 236; 244), abbia contattato la CO 1 per chiedere ragguagli circa l’eventuale ripercussione dei nuovi salari sul diritto alla rendita Lainf del 18% (cfr. STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 6.3.4.).
In simili condizioni, il TCA ritiene che l’assicurato abbia violato il proprio obbligo di comunicare ogni cambiamento importante delle condizioni determinanti per il diritto alle prestazioni di cui all’art. 31 LPGA (cfr. consid. 2.4.).
La violazione commessa dal ricorrente configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio degli aumenti di salario a far tempo dal maggio 2012.
2.8. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 emessa dalla CO 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti