Raccomandata
Incarto n. 35.2018.99
mm
Lugano 17 aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 ottobre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 settembre 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 marzo 2017, l’CO 1 ha ricevuto dalla ditta __________ l’annuncio riguardante un infortunio occorso a RI 1 il 17 marzo 2017, in occasione di una corsa amatoriale di go-kart presso la pista __________ di __________ (doc. 2). A causa di questo evento, ella ha riportato una distorsione del rachide cervicale accompagnata da disturbi cervico-cefalici, vertigini, difficoltà cognitive e vomito (doc. 17). La RMN cervicale del 20 aprile 2017 non ha evidenziato significativi reperti patologici (doc. 6).
1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 9 marzo 2018, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che la sintomatologia non sarebbe da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essa non costituirebbe nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio. Da notare che l’assicuratore ha lasciato aperta la questione di sapere se tra RI 1 e la __________ esistesse un rapporto di lavoro e, quindi, se vi fosse copertura assicurativa per l’evento in discussione (doc. 42).
A seguito dell’opposizione interposta dalla __________ per conto di RI 1 (cfr. doc. 45), in data 6 settembre 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 49).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8 ottobre 2018, RI 1, rappresentata dallo Studio legale dell’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 sia tenuto a riconoscere che quanto accadutole il 17 marzo 2017 è costitutivo di un infortunio ai sensi di legge e che gli atti vengano quindi retrocessi all’amministrazione per determinare le indennità giornaliere per il periodo in cui è stata inabile al lavoro (almeno dal 17 marzo a 15 agosto 2017), argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Come rilevato nella decisione qui impugnata, è notorio che durante una corsa di Go-Kart vi possano essere degli urti con altri veicoli presenti nel circuito. Ciò non toglie che è altrettanto pacifico che un utente dei circuiti di Go-Kart non debba interrompere la gara amatoriale a causa dei dolori degli arti e alla schiena, per poi ritrovarsi di lì a poco con vertigini e conati di vomito che si protraggono poi per alcuni giorni. La straordinarietà dell’evento subito dalla ricorrente sta quindi nel fatto che gli scossoni subiti, alla luce delle gravi ripercussioni che hanno determinato un’incapacità lavorativa di varie settimane, abbiano avuto conseguenze straordinarie in rapporto alla normale esperienza che una persona si aspetta di vivere passando una serata in un circuito per gare amatoriali di Go-Kart.
(…).
L’attività stessa delle gare di Go-Kart, fruibile anche dai più giovani, è infatti solitamente priva di rischi importanti se praticata a livello amatoriale. In questo senso la ricorrente ha certamente subito degli urti o un singolo urto che presentava un carattere straordinario in rapporto a ciò che usualmente accade sui circuiti di Go-Kart viste le conseguenze con cui ha dovuto convivere per varie settimane.
(…).
Ad ella non può poi essere richiesto, come invece parrebbe fare la CO 1 nella decisione impugnata, di discernere l’evento scatenante dei propri dolori. Come spiegato dalla ricorrente infatti, benché vi fosse stato un urto significativo a metà della gara, non è stato possibile determinare quale evento abbia poi portato ai malori subiti. (…).
Alla luce dell’abbondante giurisprudenza resa in relazione ai cosiddetti “colpi di frusta”, occorre rilevare come l’iperflessione del rachide sia possibile già con urti il cui coefficiente d’accelerazione è uguale a 10 km/h (TFA U 265/2005 del 21 giugno 2006), per poi acuirsi con velocità maggiori (…).
(…).
Nel caso di specie è pacifico come tali veicoli possano raggiungere velocità ben maggiori ai 10 km/h e, nel caso di urti, causare un’accelerazione del corpo ed in particolare del cranio decisamente importante. A ciò si aggiunge che, contrariamente agli autoveicoli, l’utente non è assicurato al veicolo tramite cinture di sicurezza né tantomeno vi è un poggiatesta che possa ridurre le iperflessioni cervicali. (…).” (doc. I, p. 10 s.)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In replica (doc. V) e in duplica (doc. VII) le parti hanno avuto modo di sostanzialmente riconfermarsi nelle loro rispettive allegazioni e conclusioni.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al sinistro occorso all’insorgente in data 17 marzo 2017, oppure no. Più concretamente, il TCA è chiamato a valutare se quanto accaduto alla ricorrente è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
RI 1 non pretende giustamente che il sinistro debba essere assunto dall’amministrazione a titolo di lesione parificata a infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF, in quanto ella non ha riportato nessuna delle lesioni esaustivamente enumerate a quell’articolo (si veda, in questo senso, il referto relativo alla RMN cervicale del 20 aprile 2017 – doc. 6).
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 311 consid. 3b p. 468 s., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito che la distorsione della colonna cervicale riportata da un assicurato nell’impatto del suo autoscooter con un altro nel contesto di un autoscontro, non può essere considerata conseguenza di un’azione dovuta a fattore esterno straordinario. Partecipando a questo intrattenimento, si cerca proprio la collisione con altri partecipanti e si accetta l’idea di un urto inatteso.
Nella DTF 134 V 72, riguardante una fattispecie in cui un assicurato, alla guida di un autoscooter, ha battuto il volto contro il volante a seguito di uno scontro, riportando delle lesioni dentarie, il TF ha modificato la giurisprudenza pubblicata in RAMI 2006 KV 351 p. 3 ss. e ha ammesso l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha sviluppato in particolare le considerazioni seguenti:
" (…).
4.3.2.1 Ein gesteigertes Abgrenzungsbedürfnis besteht dort, wo der Gesundheitsschaden seiner Natur nach auch andere Ursachen als eine plötzliche schädigende Einwirkung haben kann, also keine gesicherte Zuordnung zum exogenen Faktor erlaubt. Dies gilt nach der Rechtsprechung insbesondere dann, wenn die Gesundheitsschädigung erfahrungsgemäss auch als alleinige Folge von Krankheit, insbesondere von vorbestandenen degenerativen Veränderungen eines Körperteils, innerhalb eines durchaus normalen Geschehensablaufs auftreten kann. In solchen Fällen muss die unmittelbare Ursache der Schädigung unter besonders "sinnfälligen" Umständen gesetzt worden sein (BGE 99 V 136 E. 1 S. 138; RKUV 1999 Nr. U 345 S. 422, E. 2b, U 114/97). Ist eine Verletzung wiederholten Mikrotraumata des täglichen Lebens zuzuschreiben, welche zu einer allmählichen Abnützung geführt haben, so ist sie (im Bereich der obligatorischen Unfallversicherung unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 2 UVV) als Krankheitsfolge zu betrachten (RKUV 1986 Nr. K 685 S. 295, K 42/85; EVGE 1969 S. 24; zur Bedeutung des weiteren Begriffselements der Plötzlichkeit in diesem Zusammenhang vgl. RKUV 2001 Nr. U 437 S. 344, U 430/00 mit Hinweisen).
Somit wird eine Einwirkung ohne offensichtliche Schadensneigung erst durch das Hinzukommen eines zusätzlichen Ereignisses zum ungewöhnlichen äusseren Faktor. Stellt sich nach einer Fahrt auf einem Auto-Scooter (oder einer anderen Vergnügungsbahn) beispielsweise ein Zervikalsyndrom infolge Distorsion der Halswirbelsäule ein, so bedarf es - neben den üblichen auf den Körper einwirkenden Kräften - eines schadensspezifischen Zusatzgeschehens, damit ein Unfall angenommen werden kann (vgl. RKUV 1998 Nr. U 311 S. 468, U 2/97; 1996 Nr. U 253 S. 199, U 219/95; vgl. auch SVR 2006 UV Nr. 18 S. 65, U 296/05). Entsprechendes gilt mit Bezug auf eine Hyperflexionsbewegung der Halswirbelsäule bei der Vollbremsung eines Autos ohne Kollision, weil es hier um einen im betreffenden Lebensbereich alltäglichen und üblichen Vorgang geht, zu dem nichts Besonderes ("Programmwidriges" oder "Sinnfälliges") hinzugetreten ist (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 131/03 vom 25. März 2004, E. 3.3 und 3.4, und U 349/99 vom 3. August 2000; vgl. auch Urteil U 79/98 vom 20. Juli 2000, E. 3). Ein solches Zusatzgeschehen - und mit diesem das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors im Sinne einer den normalen Bewegungsablauf störenden Programmwidrigkeit - ist gegeben bei einem Skifahrer, der auf einer Buckelpiste auf einer vereisten Stelle ausgleitet, ohne zu stürzen, danach unkontrolliert einen Buckel anfährt, abgehoben wird und bei verdrehter Oberkörperhaltung hart auf dem Boden aufschlägt (RKUV 1999 Nr. U 345 S. 420, U 114/97), nicht aber, wenn beim Skifahren auf einer steilen, buckligen Piste und Kompression in einer Wellenmulde eine Diskushernie auftritt (SUVA-Bericht 1991 Nr. 3 S. 5, U 16/91).
4.3.2.2 Ist die Gesundheitsschädigung hingegen typische Folge einer äusseren Einwirkung, so erlaubt dies allenfalls, Rückschlüsse auf die Ungewöhnlichkeit zu ziehen. Unter Umständen kann aufgrund des medizinischen Befunds erstellt sein, dass eine Schädigung auf eine ungewöhnliche äussere Einwirkung und somit auf ein Unfallereignis zurückzuführen ist. Der mangelnde Nachweis eines Unfalls lässt sich zwar nur selten durch medizinische Feststellungen ersetzen. Diese dienen mitunter aber als Indizien im Beweis für oder gegen das Vorliegen eines Unfalls (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 203, U 219/95, E. 4b mit Hinweis; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 264). Im Bereich der obligatorischen Unfallversicherung sind die in Art. 9 Abs. 2 UVV abschliessend aufgezählten Schädigungen - im Wesentlichen des Bewegungsapparats, etwa von Knochen, Muskeln, Sehnen und Bändern - denn auch selbst ohne ungewöhnliche äussere Einwirkung Unfällen gleichgestellt, wenn sie nicht eindeutig auf eine Erkrankung oder eine Degeneration zurückzuführen sind (vgl. BGE 129 V 466).
Auch ausserhalb der unfallähnlichen Körperschädigungen kann es sich ergeben, dass von der Auswirkung eines von aussen betrachtet regulär verlaufenden Geschehens zwangsläufig auf einen tatsächlich ungewöhnlichen Verlauf geschlossen werden muss. So hat das Eidg. Versicherungsgericht im Jahre 1964 festgehalten, es liege ein Unfall im Rechtssinn vor, wenn das Trommelfell eines Wasserspringers durch den Wasserdruck perforiert wird. Wasser sei als ungewöhnlicher äusserer Faktor zu bewerten, wenn es eine Gesundheitsschädigung bewirke, indem es plötzlich in den Körper eines Badenden eindringe. Bei dem umstrittenen Turmsprung habe durch das Untertauchen der äussere Druck auf das Trommelfell plötzlich zugenommen, wie ein Schlag gewirkt und eine Perforation verursacht. Wie ein geübter Mineur einmal ein akustisches Trauma erleiden oder wie Wasser in das Mittelohr eindringen und zu einer tödlichen Infektion führen könne, so vermöge auch unter Umständen der Wasserdruck das Trommelfell eines Wasserspringers zu schädigen, zumal wenn dieser vom höchsten Brett abspringe. Ob der Sprung technisch einwandfrei ausgeführt werde oder aber misslinge, sei in diesem Zusammenhang unerheblich (EVGE 1964 S. 65 E. 2d S. 69 mit Hinweis; vgl. nun Art. 9 Abs. 2 lit. h UVV).
4.3.3 Die hier interessierende Zahnverletzung infolge eines Zusammenstosses während einer Auto-Scooter-Fahrt lässt sich - anders als ein Zervikalsyndrom aus gleicher Ursache - ihrer Natur nach zweifelsfrei einem äusseren Faktor zuordnen. Zudem ist mit dem Anschlagen des Kopfes am Lenkrad ein sinnfälliges und nicht regelmässig bei Auto-Scooter-Fahrten vorkommendes Zusatzereignis gegeben, das für sich allein die Ungewöhnlichkeit des Geschehens begründet.” (DTF succitata – il corsivo è del redattore)
Da notare che, in una sentenza U 296/05 del 14 febbraio 2006, pubblicata in SVR 2006 UV Nr. 18 p. 65 s., concernente un’assicurata che aveva lamentato un trauma d’accelerazione cervicale cavalcando, il TFA ha precisato che il semplice inciampare del cavallo in occasione del cambiamento d’andatura o del passo è un evento abituale, sul quale il cavaliere deve contare, per cui tale movimento non può essere qualificato quale infortunio ai sensi di legge. La situazione si presenta diversamente se il cavallo piega le due zampe anteriori (nel senso di un vero e proprio crollo), in quanto la normale dinamica dell’andatura viene turbata da un movimento non programmato, da cui l’adempimento del fattore esterno straordinario.
2.7. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che, in data 17 marzo 2017, RI 1 ha partecipato a una gara di go-kart tra amici presso il circuito __________ di __________, durante la quale il veicolo da lei guidato è stato frequentemente urtato dagli altri partecipanti (doc. 37 p. 2: “Ich ging mit Freunden Go-Kart fahren. Diese kleinen Autos fuhren sehr schnell und man ist dabei nicht angeschnallt. Es wurden viel gestossen in den Kurven und auch auf den Geraden. Ich wurde mehrere Male von den anderen Autos berührt und gestossen.” – il corsivo è del redattore).
Terminata la gara, ella ha avvertito dolori sempre più intensi, dapprima alla testa, poi alla schiena e alle braccia, il tutto accompagnato da vertigini e vomito (doc. 37, risposta al quesito n. 6).
Rispondendo alla domanda se fosse stato un singolo urto a provocare i disturbi oppure se si fosse trattato di più urti, l’insorgente ha risposto di non poterlo dire con precisione ma di aver subito l’urto peggiore a metà gara, allorquando un go-kart l’ha colpita sulla destra (doc. 37, risposta al quesito n. 5).
Con rapporto 16 luglio 2017, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, ha diagnosticato delle persistenti cervicalgie e cefalee nucali su stato dopo distorsione cervicale (doc. 52).
In sede di ricorso, il rappresentante dell’assicurata ha precisato che quest’ultima “… non ha potuto chiaramente identificare l’urto che le ha provocato la distorsione cervicale e i conseguenti dolori poi peggiorati. In effetti, per loro natura le corse di Go-Kart, anche a livello amatoriale, implicano la possibilità di scontro dei veicoli sul circuito. Nel caso concreto, la ricorrente ha ragionevolmente ritenuto tutti gli scontri avvenuti come atti a causare la lesione corporale in quanto non è stato possibile indentificarne uno che per intensità avrebbe potuto, da solo, comportare i forti dolori patiti. Lo scontro avvenuto con un veicolo proveniente dalla sua destra, anche se più intenso degli altri, non è infatti stato il solo avvenuto durante la gara amatoriale.” (doc. I, p. 3 s. – il corsivo è del redattore).
Chiamato ora a pronunciarsi, accertato che i disturbi denunciati dall’assicurata sono insorti durante una corsa amatoriale di go-kart, nel cui contesto ella ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale, il TCA ritiene che la questione di sapere se possa o meno essere ammesso l’intervento di un fattore esterno straordinario, debba essere decisa in applicazione dei principi sviluppati dall’Alta Corte nella sentenza di cui alla DTF 134 V 72 (cfr. supra, consid. 2.6.). In questo senso, ci si deve chiedere se, nel caso di specie, è accaduto un evento supplementare (“Zusatzgeschehen”), accanto a quelle forze che agiscono normalmente sul corpo in occasione di una gara di go-kart.
Secondo questa Corte a tale quesito occorre rispondere negativamente.
In effetti, se è vero che, durante la gara in questione, il corpo di RI 1 ha subito diversi contraccolpi, provocati dagli urti che le sono stati inferti dai mezzi guidati degli altri partecipanti, è altrettanto vero, così come da lei stessa riconosciuto in sede di ricorso (doc. I: “… per loro natura le corse di Go-Kart, anche a livello amatoriale, implicano la possibilità di scontro dei veicoli sul circuito” – il corsivo è del redattore), che il fatto di subire degli urti, più o meno violenti, rientra in ciò che è usuale in questo tipo di attività ludica e sul quale ella doveva pertanto contare.
L’insorgente non può del resto essere seguita laddove fa valere che “la straordinarietà dell’evento subito (…) sta quindi nel fatto che gli scossoni subiti, (…), abbiano avuto conseguenze straordinarie in rapporto alla normale esperienza che una persona si aspetta di vivere passando una serata in un circuito per gare amatoriali di Go-Kart” (doc. I, p. 10 – il corsivo è del redattore), e ciò nella misura in cui, per costante giurisprudenza federale, il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, cosicché è irrilevante la circostanza che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali (cfr. supra, consid. 2.5.).
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento accaduto alla ricorrente il 17 marzo 2017, deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti