Raccomandata
Incarto n. 35.2018.92
PC/sc
Lugano 28 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 marzo 2011, RI 1, dipendente dell'__________ dal 1° settembre 2002, in qualità di infermiera nel reparto di anestesiologia presso l'Ospedale __________, mentre cercava di tenere ferma una paziente che, nonostante l'anestesia, si è svegliata improvvisamente durante un intervento chirurgico tirando calci e pugni, ha riportato una lussazione della spalla destra (doc. 1 e 2).
La CO 1 ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso e considerato che nel frattempo RI 1 aveva cominciato a lavorare a tempo pieno in qualità di __________ presso la __________ a partire dal 1° settembre 2012, con decisione formale del 3 aprile 2015, l’istituto assicuratore ha attribuito all’assicurata una rendita d’invalidità del 12% dal 1° settembre 2014 (a fronte di un reddito "da valida" di fr. 85'423.- e "da invalida" di fr. 75'400.-) oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. 5 e 9). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. A causa dell'esacerbazione dei dolori alla spalla destra, il 12 novembre 2016, la __________ ha notificato una ricaduta che è stata assunta dalla CO 1 (doc. 6-13).
1.3. Il 1° febbraio 2017 RI 1 ha cominciato a lavorare a tempo parziale (80%) in qualità di __________ presso il servizio __________ dell'__________ di __________, e nel mese di aprile 2017 la CO 1 ha avviato una revisione ex art. 17 LPGA, al termine della quale, esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, preso atto in particolare che l'attività svolta era esigibile a tempo pieno, con decisione formale del 14 maggio 2018, poi confermata in sede di opposizione in data 16 agosto 2018, ha soppresso la rendita d’invalidità a far tempo dal 1° giugno 2018 a fronte di un grado di invalidità del 6% (considerati un reddito "da valida" di fr. 97'383.- e "da invalida" di fr. 91'143.-; doc. 14-34 e 37).
1.4. Nel frattempo l’opposizione cautelativa interposta il 26 giugno 2018 da __________ è stata ritirata il successivo 2 agosto 2018 in quanto "dopo valutazione del caso, siamo del parere che i trattamenti attuali non siano più da considerarsi conseguenze di un infortunio"(doc. 35 e 36)
1.5. Con tempestivo ricorso del 17 settembre 2018 RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. I).
L'insorgente ribadisce anche in questa sede la contestazione alla valutazione del medico fiduciario, giusta il quale l'attuale attività lavorativa svolta all'80% sarebbe esigibile al 100%.
1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 10 ottobre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
1.8. In data 28 dicembre 2018 la ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, trasmettendo al TCA un "Aussergerichtliches FMH Gutachten" del PD Dr. med. __________ dell'__________ di __________ e del PD Dr. med. __________ dell'__________ di __________ del 29 ottobre 2018 (doc. XI e XI-1).
1.9. In data 15 febbraio 2019 l'insorgente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, trasmettendo al TCA la valutazione medica del 7 febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche (doc. XVII e XVII-1).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a sopprimere dal 1° giugno 2018 la rendita di invalidità del 12% di cui beneficia l'assicurata dal 1° settembre 2014 per il danno alla salute infortunistico alla spalla destra conseguente all'evento traumatico del 4 marzo 2011, oppure no.
2.3.
2.3.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall’CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3.2. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.3.3. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.3.4. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.3.5. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.4. Nella decisione su opposizione impugnata, l'assicuratore ha ritenuto che RI 1 potesse svolgere a tempo pieno (100%) l'attività attualmente esercitata a tempo parziale (80%) di __________ presso il servizio __________ dell'__________ di __________, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario (doc. 31 e 37).
Interpellato dall’amministrazione in merito all'esigibilità lavorativa dell'assicurata, il dr. med. , spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto medico del 19 gennaio 2018 relativo alla visita del 31 ottobre 2017 (doc. 30), ha rilevato che il quadro clinico complessivo della spalla destra era sostanzialmente equivalente a quello che aveva già attestato nel rapporto del 4 marzo 2014 (doc. 2), puntualizzando che considerazioni e le limitazioni ritenute nel precedente rapporto riconducibili ai postumi infortunistici alla spalla destra dell'evento del 4 marzo 2011 mantenevano la loro validità ed, in particolare, risultavano compatibili con una capacità lavorativa completa nello svolgimento dell'attività di __________ presso l'. Eventualmente poteva risultare opportuna una valutazione ergonometrica del posto di lavoro, in particolare per quanto atteneva all'altezza del piano del tavolo rispetto alla spalla destra, al tipo di tastiera e di mouse a disposizione. Lo specialista ha, quindi, concluso che l'attività di __________ presso l'__________ risultava, con riferimento al quadro clinico riscontrato di pertinenza medica, medicalmente adatta e che nello svolgimento di tale attività l'assicurata risultava abile in misura completa (doc. 30).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nel rapporto medico del 19 gennaio 2018 del dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e quindi nella materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5.) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il TCA condivide la conclusione alla quale è pervenuto il medico fiduciario dell’amministrazione, secondo cui l'assicurata può svolgere a tempo pieno l'attività di __________ presso il servizio __________ dell'__________ di __________.
Del resto, né gli argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente, che ha pure proceduto in data 31 ottobre 2017 ad una scrupolosa visita medica personale, con considerazioni puntuali e convincenti.
In effetti, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica - non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. Gli specialisti di fiducia dell'assicurata non si sono infatti espressi in nessuno dei due certificati menzionati in narrativa (doc. XI-1 e XVII-1) in merito all'esigibilità lavorativa della ricorrente, in particolare con espresso riguardo al fatto che possa (o meno, così come sostanzialmente asserita dall'insorgente) svolgere a tempo pieno l'attività di __________ presso il servizio __________ dell'__________ di __________.
Stante quanto precede, questa Corte non condivide le critiche mosse dall'insorgente all'operato dell'CO 1, peraltro neppure suffragate da alcun rapporto medico, tantomeno specialistico.
Parimenti dicasi per l'argomentazione ricorsuale giusta la quale avrebbe ridotto la propria attività lavorativa perché non riusciva più a guidare tutti i giorni fino a __________ e ritorno (sede della sua precedente attività; cfr. doc. I), posto che RI 1, domiciliata a , avrebbe potuto (e dovuto) comunque far capo, se del caso, ai mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro ().
In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'assicurata può svolgere a tempo pieno l'attività di __________ presso il servizio __________ dell'__________ di __________.
Il TCA puntualizza che l'esigibilità posta tiene conto unicamente del danno alla salute infortunistico (alla spalla destra) e non degli ulteriori problemi alla salute a carattere morboso (ciò che peraltro non è - a ragione - contestato dall'insorgente) di cui è affetta l'assicurata (alla spalla sinistra, ecc.).
2.7. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.6), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
2.8. Per quanto concerne il calcolo economico occorre rilevare che la ricorrente non ha mai contestato gli importi ritenuti dall’Istituto assicuratore di fr. fr. 97'383.- quale reddito "da valida" in qualità di infermiera a tempo pieno nel reparto di anestesiologia presso l'Ospedale __________ e di fr. fr. 91'143.- quale reddito "da invalida" in qualità di __________ a tempo pieno presso il servizio __________ dell'__________ di __________ nella decisione impugnata.
Dato che l’aspetto economico non è mai stato contestato dall'insorgente, questo Tribunale ritiene di potere fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione nella decisione impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso cfr. le STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6; STCA 32.2017.81 del 18 dicembre 2017, consid. 2.11.1; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.7).
Di conseguenza, l'assicurata presentava nel 2018 un grado d'invalidità del 6% ([97'383
2.9. In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti