Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2018.83
Entscheidungsdatum
28.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2018.83

mm

Lugano 28 agosto 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 luglio 2018 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nel corso del mese di marzo 2017, l'CO 1 ha emanato nei confronti di RI 1, quale titolare della ditta individuale __________, una decisione di accertamento in base alla quale egli è stato ritenuto dipendente della ditta __________ di __________ limitatamente al periodo 1° ottobre 2011 - 31 dicembre 2015 e, a far tempo dal 10 gennaio 2016, persona con attività lucrativa indipendente a titolo principale (quindi non assoggettata all'obbligo assicurativo contro gli infortuni) (doc. 22).

RI 1 si è opposto al provvedimento appena citato (doc. 23, p. 1).

Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, in data 19 febbraio 2018, l'assicuratore LAINF ha informato l'interessato che sarebbe stato qualificato come lavoratore dipendente anche a decorrere dal 1° gennaio 2016 e gli ha pertanto concesso un termine per ritirare l'opposizione alla decisione del 21 marzo 2017 (doc. 27).

RI 1 ha mantenuto la propria opposizione (doc. 28).

1.2. Con decisione su opposizione del 31 luglio 2018, l'istituto assicuratore ha riformato la sua prima decisione nel senso che stata ritenuta attività dipendente soltanto quella svolta dal 2014 in poi, e ciò in base alle seguenti considerazioni:

" (...).

3.2 Al fine di completare il nostro dossier, le abbiamo chiesto alcuni chiarimenti e documenti supplementari inerenti all'esercizio della sua attività sui cantieri di __________ e __________. Il 31 gennaio 2018 ci ha informato che, per eseguire i lavori di ristrutturazione richiesti, si serviva di strumenti di sua proprietà e che i trasporti venivano effettuati con il suo veicolo personale. Il materiale utilizzato, invece, veniva messo a disposizione da __________ e __________, che potevano così risparmiare sui costi.

Sulla base delle fatture in nostro possesso, la ripartizione tra i lavori commissionati da clienti diretti e quelli assegnati da __________ e __________ si presenta come segue:

(…).

Dalla tabella si evince che i lavori assegnati da __________ e __________ corrispondono in media al 93% del totale, con un drastico cambiamento dal 2014. Infatti, si nota che a partire da quell'anno lei ha instaurato una collaborazione regolare, per non dire assidua ed esclusiva, con __________ e __________. Si rileva parimenti che, tra il 2014 e il 2016, le 500 ore di lavoro annue sono state largamente superate (cfr. punto 2.1). Altrimenti, effettuando un calcolo approssimativo, ne risulterebbe una tariffa oraria di 200 franchi. Un tale importo non è però credibile nell'ambito della sua attività; peraltro, stando alle fatture presenti nel nostro dossier, per i lavori fatturati all'ora ha applicato una tariffa oraria di 65 franchi.

4 L'esame della sua situazione in materia di diritto delle assicurazioni sociali ha dimostrato che, a partire dal 1° gennaio 2016, i lavori svolti per __________ e __________ andavano classificati anch'essi come attività lucrativa dipendente. Ai sensi dell'articolo 12 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA), l'assicuratore può modificare la decisione a sfavore dell'opponente. In tal caso, concede a quest'ultimo la possibilità di ritirare l'opposizione. Pertanto, con lettera del 19 febbraio 2018, le abbiamo dato modo di usufruire di tale possibilità. Nel colloquio telefonico del 21 febbraio 2018 tra lei, sua moglie e la sottoscritta __________, lei ha rispiegato la sua situazione insistendo sul fatto che i lavori da lei svolti per __________ e __________ andassero considerati come attività indipendente. Mostrando comprensione per il suo dissenso, l'abbiamo invitata a fornirci per iscritto alcune precisazioni riguardo alla sua attività. Così, nella lettera del 14 marzo 2018, ci ha spiegato di aver lavorato a titolo esclusivo per __________ e __________ per poter essere in grado di rispettare l'impegno preso. Ha precisato inoltre che, a causa di questa controversia, __________ e __________ non l'hanno più contattata per altri lavori, sicché lei ha perso il suo miglior cliente. Tenendo conto del fatto che ha lavorato regolarmente per un solo gruppo di persone, ovvero per una società semplice, lei si trova nella medesima situazione di un salariato che ha perso il suo impiego (cfr. punto 1.5).

5 In sintesi, l'attività esercitata negli anni dal 2011 al 2013 può essere considerata come indipendente. Per contro, negli anni 2014, 2015, 2016 e seguenti, lei ha lavorato in misura preponderante per __________ e __________ (cfr. tabella a pagina 4). D'altronde, il fatto di utilizzare attrezzature di sua proprietà e di effettuare alcuni trasporti con il suo veicolo personale non sono sufficienti per qualificare i lavori svolti per __________ e __________ come attività lucrativa indipendente. Di conseguenza, tenendo conto delle circostanze complessive, lei si trovava in un rapporto di dipendenza economica da __________ e __________ e non si assumeva un vero e proprio rischio economico d'impresa, gli indizi dell'esistenza di un'attività dipendente sono quindi nettamente preponderanti." (doc. 30)

1.3. Con tempestivo ricorso del 4 settembre 2018, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, il rapporto con i signori __________ e __________ venga qualificato (anche) dal 2014 in poi come attività lucrativa indipendente. In particolare, l'insorgente si è espresso nei seguenti termini:

" (…).

Come ho potuto dimostrare dalle fatture inviate a partire da novembre 2011 (data inizio lavoro in Svizzera), ho sempre lavorato anche per altri committenti (vedi tabella in decisione CO 1):

(…).

Come si può vedere dalla tabella sopra citata, a parte il 2016, ogni anno ho lavorato per molteplici clienti. Il fatto che per un certo periodo di tempo abbia lavorato solo o per la maggioranza, per i Sig.ri __________ e __________, è stato per una contingenza limitata nel tempo, dovuta all'ampiezza dell'appalto preso (formato dalla ristrutturazione di due mappali insieme) che mi ha portato a occupare tutta la mia forza lavoro, sia fisica che materiale (attrezzatura), ma nona cambiare la natura della mia attività da indipendente.

Questo mi ha portato a dover rinunciare, in quel periodo, a svolgere lavori (vedi preventivi allegati) da altri committenti, in quanto necessitavano di urgenza e non ne avevo il tempo (visto e considerato che, essendo una persona di parola), e non avendo dipendenti, dovevo finire l'appalto preso con i suddetti signori).

Per avvalorare quanto detto, voglio portarvi a visionare che ho sempre provveduto a fare pubblicità per cercare nuovi clienti; infatti ho sempre distribuito i miei biglietti da visita (rifatti nel tempo per vari cambi di indirizzo e di grafica), imbucato nelle buche a lettere le mie brochure personalizzate, sul mio camion ho da sempre stampato il nome della mia ditta e nei miei cantieri espongo cartello pubblicitario con specifica di genere e recapiti per contatti.

Voglio ora dimostrare anche di non aver avuto neanche alcun tipo di rapporto di subordinazione con i Sig.ri __________ e __________; veniva seguito un piano di lavoro solo per coordinare le diverse imprese e artigiani presenti sul cantiere, visto che non ero il solo a lavorare lì (tra le diverse anche la ditta __________); ognuno svolgeva la sua mansione e ne rispondeva per il proprio lavoro qualora non era svolto a regola d'arte (assicurazione RC ditta). Il responsabile del mio lavoro ero solo io, sia della gestione del tempo, alle risorse da utilizzare e soprattutto l'ordine di lavori da svolgere e come.

(…).

Vorrei infine porre attenzione (vedi fatture allegate) sul fatto che a metà anno nel 2017 ho concluso la ristrutturazione con i sig.ri __________ e __________ e che in concomitanza (essendo quasi a fine opera avevo più tempo per dedicarmi ad altri lavori) ho continuato fino ad oggi a svolgere la mia attività di lavoratore indipendente.

(…).

Per quanto riguarda invece il rischio d'impresa, è stato sempre e solo a mio carico. Se i Sig.ri __________ e __________ non avessero più avuto le disponibilità economiche per pagare il mio lavoro, io non ero tutelato in alcun modo né con la disoccupazione, né LPP, né __________, essendo lavoratore indipendente. Qualora ci fossero stati mancati pagamenti, io dovevo attivare a mie spese, procedimenti per incasso. Ho sempre provveduto a pagare i miei oneri sociali da indipendente, sia per infortunio, sia per indennità malattia che AVS. A mio carico e rischio avevo anche il leasing dei mezzi, se si rompeva qualcosa dovevo essere io a pagare eventuali riparazioni o sostituzioni, sia sulla attrezzatura che sui veicoli; infatti è sempre a mio carico l'acquisto di nuovi attrezzi dovuti all'usura. Se facevo qualche danno a terzi o cose, io dovevo rispondere, nessun altro (infatti pago regolarmente RC ditta) Io solo davo la garanzia del lavoro che svolgevo, per difetti o rotture. Come avete potuto constatare, a partire da gennaio 2016, mi sono iscritto anche a registro dei contribuenti e regolarmente pago iva incassata." (doc. I)

1.4. L'CO 1, in risposta, ha chiesto che l'impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6; STF 80_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 80_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 90211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 90_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA1623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 90_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 90_585/2014 dell'8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, con la decisione su opposizione impugnata, l'assicuratore LAINF convenuto si è pronunciato sullo statuto contributivo di RI 1 ritenendo che, dal 2014 in poi, egli ha svolto un'attività lucrativa dipendente per __________ e __________, mentre in precedenza, quindi durante il periodo 1° ottobre 2011 - 31 dicembre 2013, la sua attività lucrativa è stata considerata indipendente (cfr. doc. 30).

La decisione su opposizione del 31 luglio 2018 deve pertanto essere qualificata quale decisione d'accertamento ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LPGA.

2.3. Di principio, l'oggetto di una domanda giudiziale può riguardare soltanto delle questioni giuridiche attuali le cui conseguenze toccano concretamente il richiedente. È tuttavia ammesso che un'autorità possa rilasciare una decisione d'accertamento se il richiedente ha un interesse degno di protezione all'accertamento immediato di un rapporto di diritto litigioso (art. 49 cpv. 2 LPGA; si veda pure l'art. 25 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 5 cpv. 1 lett. b PA). Conformemente alla giurisprudenza, un tale interesse esiste soltanto se il richiedente ha un interesse attuale, di diritto o di fatto, all'accertamento immediato di un diritto, senza che vi si oppongano degli interessi pubblici o privati rilevanti, e alla condizione che questo interesse degno di protezione non possa essere preservato mediante una decisione formatrice, ovvero costitutiva di diritti e di obbligazioni (DTF 142 V 2 consid. 1.1 e i riferimenti ivi menzionati).

Per quanto concerne le decisioni d'accertamento riguardanti lo statuto degli assicurati in materia di contributi, secondo la giurisprudenza, tale statuto può di per sé giustificare l'emanazione di una decisione impugnabile laddove un interesse maggiore richiede un esame preliminare di questa questione. Tale situazione si presenta in certi casi complessi, in cui non si può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi paritetici complicati vengano allestiti prima che l'esistenza di un'attività lucrativa dipendente e l'obbligo contributivo del datore di lavoro siano stati stabiliti. Ciò è il caso allorquando numerosi assicurati sono interessati dalla decisione notificata al loro comune datore di lavoro, in particolare se il numero di questi assicurati è talmente elevato che l'amministrazione o il giudice sono dispensati dal chiamarli in causa nella procedura in qualità d’interessati (DTF 129 V 289 consid. 2.2, 112 V 81 consid. 2a; STFA U 222/02 del 23 aprile 2003 consid. 2.2).

2.4. Nella concreta evenienza, questa Corte ritiene che non vi fosse alcun interesse maggiore richiedente l'esame preliminare della questione riguardante lo statuto contributivo dell'insorgente che non avrebbe potuto essere preservato mediante il rilascio di una decisione formatrice sui contributi paritetici a carico dei signori Nolassi e Jäger. Il suo caso non può essere definito complesso dal momento in cui egli è il solo assicurato interessato (cfr., in questo senso, la STF 9C_571/2015 dell'8 aprile 2016 consid. 2.2).

In queste condizioni, fa difetto un interesse degno di protezione all'accertamento immediato dello statuto contributivo del ricorrente in materia LAINF.

2.5. Nella DTF 129 V 289 consid. 3.3, la Corte federale ha precisato che l'autorità giudiziaria cantonale è tenuta a entrare nel merito del ricorso interposto contro una decisione di accertamento resa ingiustamente - per carenza d’interesse degno di protezione all'accertamento dello statuto contributivo - e deve annullare quest'ultimo provvedimento. In effetti, nel procedere all'esame della questione dell'interesse degno di protezione, è necessario che l'istanza cantonale di ricorso verifichi se le condizioni di cui all'art. 25 cpv. 2 PA sono adempiute e che entri nel merito del ricorso. Nella misura in cui l'autorità di prima istanza deve entrare nel merito del ricorso per decidere la questione dell'interesse degno di protezione, l'impugnativa non può essere dichiarata irricevibile. Del resto, se l'autorità cantonale di ricorso, al termine del suo esame, nega l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento dello statuto, essa è tenuta ad annullare la decisione emanata ingiustamente.

In ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, facendo difetto un interesse degno di protezione, il TCA deve dunque annullare la decisione (su opposizione) d'accertamento del 31 luglio 2018, rilasciata ingiustamente.

È infine utile ricordare che, per costante giurisprudenza, la decisione formatrice sui contributi paritetici dovrà essere notificata non soltanto a coloro che l’CO 1 ritiene essere i datori di lavori, ma pure al dipendente (cfr. STF 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 4.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione su opposizione impugnata è annullata.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

4

Gerichtsentscheide

19
  • DTF 142 V 217.12.2015 · 319 Zitate
  • DTF 129 V 28901.01.2003 · 162 Zitate
  • 80_452/2011
  • 80_855/2010
  • 90_585/2014
  • 90_792/2007
  • 90_807/2014
  • 9C_539/201829.01.2019 · 10 Zitate
  • 9C_571/201508.04.2016 · 36 Zitate
  • 9C_699/201431.08.2015 · 1.347 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 707/00
  • U 222/02
  • U 347/98