Raccomandata
Incarto n. 35.2018.77
cr
Lugano 28 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 ottobre 2017 RI 1, nato nel 1959, di professione cameriere presso il __________, mentre stava uscendo di casa per recarsi a fare la spesa è caduto, procurandosi una storta al piede sinistro (doc. III/1).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione del 1° febbraio 2018, la CO 1 ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% a partire dal 1° gennaio 2018 e abile al lavoro al 100% dal 1° febbraio 2018 (doc. III/11).
A seguito dell’opposizione presentata in data 26 marzo 2018 dall’assicurato, rappresentato dall’__________ – facendo valere l’esistenza di disturbi al piede sinistro, alla schiena e alla mano sinistra, derivanti dall’infortunio, i quali giustificherebbero una piena inabilità al lavoro, come attestato dal dr. __________ (cfr. doc. III/14) – in data 3 luglio 2018 la CO 1 ha ribadito la propria posizione (doc. B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 3 settembre 2018 l’assicurato, patrocinato dallo studio legale RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano trasmessi all’assicuratore infortuni affinché si determini sulle prestazioni dovute all’interessato a seguito delle conseguenze dell’infortunio del 15 ottobre 2017.
La rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente la rappresentante legale del ricorrente, preannunciando la trasmissione di adeguata documentazione medica a conferma di quanto preteso, ha contestato che l’interessato possa essere considerato nuovamente abile al lavoro al 100% a partire dal 1° febbraio 2018, ritenendo che i disturbi ancora presentati dall’assicurato e che lo rendono totalmente inabile al lavoro debbano essere presi a carico dall’assicuratore infortuni (doc. I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 10 ottobre 2018 la rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso al TCA un rapporto medico redatto dal dr. __________ (doc. VII + 1).
1.6. Con osservazioni del 22 ottobre 2018 l’assicuratore infortuni ha confermato integralmente la posizione già espressa in sede di risposta di causa (doc. IX).
1.7. In corso di causa, il TCA ha chiesto alla patrocinatrice dell’Istituto assicuratore di trasmettere il rapporto medico del dr. __________ citato a pag. 1 della decisione su opposizione impugnata e non presente nell’incarto (doc. XI).
Con scritto del 21 novembre 2018, l’avv. RA 2 ha informato il TCA di non essere in possesso del referto richiesto, il quale era stato citato nell’opposizione formulata dall’allora rappresentate legale (__________) per conto dell’interessato (doc. XIII).
In data 23 novembre 2018, inoltre, la patrocinatrice dell’assicuratore infortuni ha trasmesso al TCA la risposta ricevuta da parte del __________, il quale ha pure a sua volta osservato di non disporre del referto in questione (doc. XIV + 1).
Tali comunicazioni sono state trasmesse all’assicurato (doc. XVI), per conoscenza.
1.8. Pendente causa il TCA ha chiesto alla patrocinatrice del ricorrente di produrre copia del referto concernente l’esame ENMG del 7 settembre 2018 citato nel rapporto medico del dr. __________ (doc. XII).
In data 26 novembre 2018 l’avv. RA 1 ha provveduto a trasmettere al TCA quanto richiesto (doc. XV).
Tali scritti sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XVII), per conoscenza.
1.9. Con osservazioni del 17 dicembre 2018, la patrocinatrice del ricorrente ha informato il TCA di avere contattato personalmente (telefonicamente) il dr. __________, il quale le ha confermato di avere visitato l’interessato ma di non avere redatto alcun rapporto medico.
L’avv. RA 1 ha quindi indicato di avere chiesto allo specialista di voler allestire un rapporto concernente la visita eseguita e di volerglielo trasmettere al più presto.
Nonostante alcuni solleciti, il dr. __________ non ha dato seguito a quanto richiesto dalla patrocinatrice del ricorrente (doc. XVIII).
Questa comunicazione è stata trasmessa all’assicuratore LAINF (doc. XIX), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a ritenere l’insorgente completamente abile al lavoro (e, di conseguenza, a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni sanitarie) dal 1° febbraio 2018, oppure no.
Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’assicuratore resistente ha fondato la decisione di considerare l’assicurato abile al lavoro in misura completa dal 1° febbraio 2018, sul parere espresso in proposito dal proprio medico di circondario.
L’assicurato è stato, in effetti, visitato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, in data 20 e 22 dicembre 2017. Con valutazione blitz del 27 dicembre 2017, il fiduciario ha posto la diagnosi principale di “lieve lombalgia e lievi disturbi funzionali al piede sinistro dopo contusione del piede sinistro e della colonna lombosacrale il 15.10.2017 ICD10-S30, ICD10-S90”, concludendo che l’interessato “è abile al lavoro come cameriere in misura del 50% dal 1.1.2018 e in misura del 100% dal 1.2.2018” (doc. III/6, pag. 6).
Dopo che, in sede di opposizione, l’assicurato ha contestato tali conclusioni trasmettendo documentazione medica attestante la continuazione della propria inabilità lavorativa al di là della data indicata dall’amministrazione, per ragioni mediche derivanti dall’infortunio, l’assicuratore LAINF ha chiesto al dr. __________ una presa di posizione.
Quest’ultimo, tramite valutazione medica del 26 giugno 2018, ha ribadito la propria precedente posizione, rilevando in particolare che l’esame neurologico eseguito il 3 maggio 2018 presso il Servizio di neurochirurgia non ha confermato una compressione radicolare alla colonna lombosacrale e che anche la dolenzia al tallone non viene valutata come tipica per una radiculopatia.
Tenuto conto di tali elementi, rilevato che in caso di contusioni della colonna lombosacrale senza segni neurologici viene postulata un’incapacità lavorativa del 100% per un mese e del 50% per una settimana per lavori fisici, con al massimo una durata del trattamento di 4 mesi, il dr. __________ ha confermato di ritenere l’assicurato abile al lavoro al 100% a partire dal 1° febbraio 2018 (doc. III/16).
In data 3 luglio 2018 la CO 1, tenuto conto di tale valutazione medico fiduciaria, ha quindi confermato la propria precedente decisione, aggiungendo che “anche volendo per ipotesi ammettere un nesso causale, il caso dell’assicurato sarebbe in ogni modo da rifiutare sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale in relazione con questo tipo di problematica” (doc. B).
In corso di causa, l’assicurato ha trasmesso un referto medico, datato 5 ottobre 2018, nel quale il dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, posta la diagnosi di “sospetto dolore radicolare L5 a sinistra”, ha concluso che “i dolori lombari e dell’arto inferiore sinistro lamentati dal paziente e susseguenti ad un infortunio del 15.10.2017 corrispondono, a mio parere, ad un coinvolgimento della radice L5 a sinistra traumatizzata durante la caduta dalle scale l’anno scorso. Che la radice in questione sia interessata nel processo di dolore e di deficit motorio del piede sinistro risulta anche dall’infiltrazione periradicolare L5 sinistra, eseguita nel Centro __________ lo scorso mese di aprile, come anche dall’esame ENMG recente del 7.9.2018” (doc. VII/1).
Chiamato dal TCA ad esprimersi in merito a tale referto medico prodotto in corso di causa, l’assicuratore infortuni si è limitato ad indicare di “confermare integralmente la posizione espressa da CO 1 nella risposta di causa” (doc. IX).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni dell’amministrazione.
Dagli atti all’incarto, infatti, emerge una netta divergenza di opinione tra il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, da una parte, e i medici consultati dall’interessato, dall’altra, riguardo all’origine dei disturbi dell’interessato.
Come già riassunto al consid. 2.4., il TCA rileva, infatti, che il dr. __________, presa visione della valutazione del 3 maggio 2018 eseguita presso il Servizio __________ (nella quale non emergevano chiari segni di compressione radicolare), con apprezzamento del 26 giugno 2018 aveva escluso un’origine radicolare dei disturbi dell’interessato, confermando la propria precedente opinione riguardo ad una ritrovata piena capacità lavorativa dell’interessato a decorrere dal 1° febbraio 2018 (doc. III/16).
Di tutt’altro avviso il dr. __________, il quale, con referto del 5 ottobre 2018, ha invece ricondotto i disturbi dell’assicurato ad un sospetto dolore radicolare L5 a sinistra, rilevando come a suo parere i dolori lombari e al piede sinistro che affliggono l’interessato corrispondono ad un coinvolgimento della radice L5 a sinistra traumatizzata al momento della caduta dalle scale (doc. VII/1).
Il dr. __________ ha sottolineato come la propria tesi risulti avvalorata dagli esiti dell’esame ENMG del 7 settembre 2018.
Dal referto concernente l’esame di elettroneuromiografia (ENMG) in questione, richiamato dal TCA in corso di causa (cfr. doc. XV/E), risulta che l’esame all’ago mostra un tracciato che “corrobora la diagnosi di radicolopatia L5 a sinistra, che è confortata da una risonanza lombare nativa effettuata nel mese di febbraio scorso, in cui veniva mostrata una stenosi foraminale bilaterale maggiore a sinistra, con impingement su entrambe le radici L5” (doc. XV/E).
Alla luce di queste divergenti valutazioni medico-specialistiche, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, escludere che, come sostenuto dal ricorrente sulla base della valutazione del dr. __________, i disturbi che egli continua ad accusare siano da ricondurre alla radiculopatia L5 a sinistra che lo affligge, in nesso causale con l’infortunio.
Questa soluzione si giustifica tanto più tenuto conto del fatto che, nonostante il TCA abbia sottoposto quanto attestato dal dr. __________ all’Istituto assicuratore convenuto per una presa di posizione, quest’ultimo non abbia ritenuto necessario interpellare il proprio medico fiduciario (cfr. doc. IX).
Ciò sarebbe stato, invece, secondo questa Corte, fondamentale, tenuto conto del fatto che nelle sue valutazioni, poste a fondamento della decisione dell’assicuratore infortuni, il dr. __________ aveva chiaramente escluso l’esistenza di una radiculopatia e di problematiche neurologiche (cfr. doc. III/16).
Pertanto, per le ragioni che precedono, questa Corte ritiene che vi siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di un approfondimento peritale specialistico volto ad accertare se i disturbi attestati dal dr. __________ possano essere ritenuti, oppure no – e nell’affermativa fino a quando - in nesso causale probabile con l’infortunio del 15 ottobre 2017.
Gli atti devono, quindi essere rinviati all’amministrazione per la messa in atto di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr. STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018; 8C_586/2017 del 20 dicembre 2017).
Sulla base delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF sarà poi chiamato a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 1° febbraio 2018.
2.7. L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 3 luglio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.6. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° febbraio 2018.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 3 settembre 2018.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti