Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2018.71
Entscheidungsdatum
30.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2018.71

mm

Lugano 30 gennaio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 giugno 2018 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 23 agosto 2011, la __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il giorno stesso, aveva avvertito uno strappo all’avambraccio sinistro nel tirare un “pacco di rete” (doc. 1/fasc. 1).

I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato un sospetto strappo muscolare alla piega del gomito sinistro (doc. 4/fasc. 1).

Successivamente sentito da un ispettore, l’assicurato ha precisato la dinamica del sinistro del 23 agosto 2011, nel senso che, in un primo tempo, nello scaricare un sacco di cemento di quaranta chilogrammi dal pianale di un furgone, egli aveva compiuto un movimento repentino di ripresa con la mano sinistra per evitare che il sacco gli cadesse a terra, avvertendo una forte fitta alla parte interna del gomito. Dopo circa una mezz’ora, mentre aiutava dei colleghi a spostare una rete metallica, ha di nuovo avvertito una fitta, ciò che l’ha costretto a interrompere il lavoro (cfr. doc. 14, p. 2/fasc. 1).

1.2. Con decisione formale dell’11 gennaio 2012, poi confermata in sede di opposizione (doc. 72/fasc. 1), l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi all’arto superiore sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 57/fasc. 1).

Statuendo sul ricorso interposto dall’assicurato, con sentenza 35.2012.26 del 29 aprile 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto accertato che RI 1 aveva riportato una lesione parificata a infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché si esprimesse sul diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall’evento assicurato (doc. 134/fasc. 1).

1.3. Riprendendo l’istruttoria, sentito il parere del proprio medico __________ (doc. 158/fasc. 1), con decisione formale del 6 agosto 2013, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 26 agosto 2012 l’obbligo a prestazioni dipendente dal sinistro dell’agosto 2011 (doc. 159/fasc. 1).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 163/fasc. 1), in data 19 giugno 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 182/fasc. 1).

1.4. Con tempestivo ricorso del 17 agosto 2018, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il diritto a prestazioni a contare dal 26 agosto 2012, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) L’infortunio del signor RI 1 in concreto non si è risolto e ne permangono le conseguenze con attuale incapacità lavorativa al 100% (doc. D).

La CO 1, come indica nella decisione su opposizione 19.6.2018, ha ritenuto (a torto) che in casu si è in presenza di una situazione di affezione morbosa pregressa peggiorata o divenuta sintomatica a seguito dell’infortunio, nella quale il danno dal 26.8.2012 è da ritenere riconducibile esclusivamente a cause estranee all’infortunio: con la decisione su opposizione 19.6.2018 qui impugnata ha così confermato la fine della causalità al 26.8.2012, considerato il fatto che era il giorno in cui la cassa malati aveva chiuso il caso.

(…).

Si rileva che il giorno in cui la cassa malati aveva chiuso il caso non è rilevante.

In effetti la cassa malati ai sensi dell’assicurazione indennità giornaliera per malattia ha un obbligo di prestazione limitato nel tempo a prescindere dalla continuità del danno alla salute e relativa incapacità lavorativa. Il 25.8.2012 corrispondeva infatti all’esaurimento del diritto complessivo a prestazioni (doc. F).

(…).

Al contrario il lodevole TCA con sentenza 29.4.2013 (inc. 35.2012.26) ha stabilito l’esistenza di un caso di infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, rinviando gli atti alla CO 1 per il riconoscimento delle giuste prestazioni (doc. H), riconoscendo una “rottura del tendine parziale” (doc. E pag. 11 e 12).

Non c’è quindi in casu un aspetto morboso pregresso essendo stata accertata la “rottura parziale del tendine bicipitale distale in assenza di alterazioni degenerative” (doc. E, cons. 2.9, pag. 11), né il raggiungimento di uno status quo sine vel ante, ma una rottura parziale del tendine di cui con sentenza 29.4.2013 è stata riconosciuta la valenza infortunistica.

(…).

Di conseguenza per il signor RI 1, alla luce della sentenza citata cresciuta in giudicato e delle valutazioni mediche specialistiche che a tutt’oggi confermano che non è abile al lavoro, non è giustificata la fine della causalità al 26.8.2012.” (doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. In corso di causa, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (doc. VII + allegati).

L’amministrazione si è espressa in proposito il 17 dicembre 2018, versando agli atti un apprezzamento del dott. __________ (doc. XI + allegato).

Le parti hanno ancora avuto occasione di formulare delle osservazioni (doc. XIII + allegato e doc. XV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. Con la sentenza 35.2012.26 del 29 aprile 2013, facendo essenzialmente capo alle risultanze della perizia giudiziaria elaborata dal Prof. dott. __________, Direttore della Clinica di radiologia della Clinica universitaria __________ di __________, questa Corte ha accertato che l’assicurato era portatore di una lesione parificata a infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016), nella forma di una rottura del tendine del bicipite distale sinistro. In quella pronunzia, è stata esplicitamente lasciata aperta la questione di sapere se la rottura del tendine bicipitale fosse totale (come lo pretendeva il Prof. dott. __________, privatamente consultato dall’assicurato) oppure soltanto parziale, considerato che “… una rottura parziale basta per ammettere una “lacerazione dei tendini” ex art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.”. Infine, trattandosi del nesso di causalità naturale con l’evento del 23 agosto 2011, il TCA ne ha riconosciuto l’esistenza, esprimendo in proposito le seguenti considerazioni:

" (…) il Prof. dott. PE 1 ne ha ammesso l’esistenza (cfr. doc. XXI, p. 3: “Gestützt auf die MRI-Untersuchung, bin ich wie Dr. __________ der Auffassung, dass die Befunde an der distalen Bizepssehne und am distalen Musculus brachialis in erster Linie posttraumatisch bedingt sind.“). Prima di lui, lo avevano pure riconosciuto il dott. __________ (cfr. allegato al doc. XV, p. 3: “…, lesione che va considerata con probabilità preponderante in nesso diretto con l’evento che il paziente ha subito il 23.08.2011.”) e il Prof. dott. __________ (cfr. allegato al doc. XIX, p. 1: “La rottura del tendine bicipitale distale é sempre un fenomeno traumatico, o da una causa esterna o da un improvviso e inaspettato sovraccarico dell’avambraccio in flessione e supinazione resistita. Questo é quanto é accaduto cercando di riprendere un peso tutt’altro che indifferente (un sacco di 40 kg) che stava cadendo da un pianale di un veicolo a braccia piegate con la conseguenza diretta del sovraccarico del più importante supinatore del gomito.”).

Questo Tribunale non ha motivo per discostarsi dal loro parere, considerato anche che l’amministrazione non ha sollevato obiezioni di sorta su questo specifico aspetto, di modo che l’atto istruttorio chiesto dal ricorrente (perizia complementare da parte di un traumatologo - cfr. doc. XXIV) appare superfluo. (…).” (doc. 134)

Con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore sostiene che la relazione causale naturale tra il danno alla salute (la rottura del tendine bicipitale) e il sinistro dell’agosto 2011, si sarebbe estinta a contare dal 26 agosto 2012, allorquando RI 1 è reputato aver raggiunto lo status quo sine vel ante (doc. 182).

La posizione dell’amministrazione è contestata dal ricorrente, il quale sottolinea che, nel caso di specie, gli accertamenti compiuti avevano oggettivato la nota rottura traumatica del tendine bicipitale, come pure l’assenza di alterazioni degenerative (cfr. doc. I).

Sulla scorta di quanto precede, questo Tribunale è dunque chiamato a decidere se il nesso causale naturale tra i disturbi all’arto superiore sinistro e l’evento dell’agosto 2011 si è nel frattempo estinto e, nell’affermativa, a partire da quando.

2.3. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.4. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b).

2.5. La giurisprudenza federale ha precisato che le lesioni di cui all’art. 9 cpv. 2 v.OAINF sono parificate a infortunio fintanto che la loro origine morbosa o degenerativa, all’esclusione di un’origine infortunistica, non sarà stata chiaramente stabilita. Non ci si fonderà dunque semplicemente sul grado della verosimiglianza preponderante per ammettere l’evoluzione di una tale lesione verso uno status quo sine (cfr. STF 8C_110/2016 del 16 novembre 2016 consid. 6.2, 8C_565/2015 del 15 giugno 2016 consid. 3.2 e 8C_714/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.1.2 e riferimenti ivi menzionati).

2.6. Nella concreta evenienza, interpellata dall’amministrazione a proposito della “… eventuale limitazione nel tempo per l’episodio del 23.8.2011”, la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato che “per praticità possiamo ritenere l’estinzione causale per le conseguenze dell’evento del 23.08.2011 a decorrere, secondo quanto già deciso dalla cassa malati, quindi dal 26.08.2012.” (doc. 158).

Sulla base del parere appena citato del medico __________, l’CO 1 ha emanato la decisione formale del 6 agosto 2013 (doc. 159).

Con apprezzamento 15 luglio 2013, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia e traumatologia, ha sostenuto che l’insorgente ha presentato un’incapacità lavorativa superiore al 70% nella sua professione di muratore-manovale sino alla fine del 2012 e che tale inabilità “… è stata causata in maniera proponderante se non totale dall’incidente del 23.07.2011. Infatti i sintomi mostrano una costanza durante tutto l’arco del tempo e anche nel futuro v’è da ipotizzare che la debolezza e dolori nella fossa cubitale sinistra, si manterranno all’impiego del braccio per sollecitazioni pesanti.” (doc. 163, p. 6).

Con riferimento al contenuto dell’atto di opposizione, la dott.ssa __________ ha precisato di non essersi pronunciata in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato ma bensì sull’aspetto eziologico (status quo sine) e, d’altra parte, di non ritenere che il trauma abbia provocato una delle lesioni corporali enumerate all’art. 9 cpv. 2 v.OAINF, ricordato che in concreto non è stata accertata nemmeno una rottura tendinea totale (doc. 168).

Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha chiesto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, di valutare entro quanto tempo si poteva considerare guarita la lesione e se vi era da prevedere un danno permanente.

Il medico fiduciario ha innanzitutto riferito che una RMN del gomito sinistro eseguita il 28 marzo 2013 ha mostrato “un quadro patologico perfettamente sovrapponibile a quello del 16 settembre 2011, ossia un quadro di entesopatia cronica con perisinovite lieve a livello del tendine bicipitale sinistro”, circostanza di per sé atta a rimettere in discussione le conclusioni a cui era pervenuto il perito giudiziario Prof. __________. D’altro canto, ritenendo per ipotesi di lavoro l’insorgenza di una rottura parziale del tendine bicipitale distale senza disinserimento osseo, il dott. __________ ha osservato che, in tal caso, ci si attende “… una guarigione cum restitutionem ad integrum. Per valutare il tempo di guarigione, bisogna considerare una prima fase di cicatrizzazione di cui la durata teorica considerata è di sei settimane a tre mesi, periodo durante il quale si poteva considerare nel caso specifico di lesione parziale di meno del 20% del tendine una mobilizzazione articolare nell’assenza di carico. Per una lesione parziale curata conservativamente da un lavoratore di forza, si può ammettere dopo la fase necessaria alla riparazione dei tessuti, una fase di riadattamento che potrà durare fino a tre mesi supplementari. È tuttavia possibile nella concretezza e visto il carattere limitato della rottura descritta che lo status quo sine sia stato raggiunto anche prima di sei mesi dopo l’evento dichiarato.” (doc. 181).

In corso di causa, il patrocinatore di RI 1 ha prodotto una valutazione, datata 5 ottobre 2018, del Prof. __________, al quale è stato chiesto in particolare di esprimersi sugli esiti di un’ecografia del bicipite omerale e dell’avambraccio sinistro, eseguita nel frattempo (settembre 2018). Questo il tenore delle considerazioni ivi contenute:

" (…) L’ecografia eseguita dalla Dr.ssa __________ il 04.09.2018 mostra che la rottura in distrazione intra-guainale del tendine distale del M. bicipite sin non è consolidata. Questo significa che non è avvenuta una restituzione ad integrum di questo tendine. I tendini, quando guariscono, per alcuni mesi mostrano una struttura “disordinata” dei fasci collagenici. Con la messa in tensione progressiva della forza muscolare, i fasci tendinei tendono a ordinarsi parallelamente e longitudinalmente, consentendo nuovamente la caricabilità del tendine. In questo caso la dr.ssa __________ ha rilevato alla sonografia una guarigione non ordinata, ossia la persistenza di un “disordine delle fibre” a certificare che la consolidazione non è avvenuta e che pertanto la sollecitazione massimale del tendine non è possibile. Questo fatto era del resto già stato accertato dal Dr. __________ che, nella sua perizia a seguito di questo primo incidente, confermava al sig. RI 1 l’incapacità al 70% di riprendere la sua attività lavorativa precedente. (…). Per confermare la presenza di processi rigenerativi ancora in atto nel luogo della rottura potrebbe essere utile l’esecuzione di una risonanza magnetica del tendine distale del muscolo bicipite sinistro. (…). Resta fuor di dubbio la causalità unica e totale dell’incidente subito dal RI 1 il 23.08.2011 (…).” (doc. H)

Questa invece la presa di posizione 15 dicembre 2018 del dott. __________:

" (…) Il fatto che ora ci sia ancora un nuovo esame a mostrare sempre una zona d’instabilità o di rottura parziale invita nuovamente a considerare la natura cronica delle lesioni evidenziate. In effetti se esistono di sicuro delle lesioni inveterate di tendini nell’assenza di trattamento adeguato, appare comunque difficile ammettere che una rottura bicipitale parziale traumatica possa rimanere tale e quale per sette anni orsono. Durante questo tempo di evoluzione, ci si sarebbe aspettato o una guarigione di questa rottura parziale traumatica, o un indebolimento progressivo del tendine bicipite, fino a rottura completa. Non posso quindi seguire senza retropensiero il ragionamento del Prof. __________ in merito. Dalla consultazione della letteratura medica, appare che il distinguo tra lesione parziale e traumatica sia più anamnestico che morfologico, nel senso che non sono descritte differenze morfologiche tipiche tra le due entità (veda Bain & al., Dürr & al.). Non vi è poi, indipendentemente dalla eziologia traumatica o degenerativa della lesione parziale al tendine bicipite distale, consenso in merito alla prognosi e alla cura, questo però su serie di soggetti piccole, trattandosi comunque di un’affezione abbastanza rara (veda Dürr & al, Vardakas & al.). Nel loro articolo di rivista, Donaldson & al. ritengono che tendinopatia e rottura parziale siano un continuum patologico degenerativo e scrivono che è probabile che la maggioranza delle rotture complete corrispondano all’evoluzione finale di una tendinopatia degenerativa.

Riguardo al caso specifico del signor RI 1 e considerando un quadro sempre patologico (anche se difficilmente paragonabile alla situazione precedente, visto l’uso della sonografia attualmente e della RM in precedenza) ma con localizzazione delle lesioni non perfettamente sovrapponibile, esistono comunque forti argomenti per ritenere piuttosto un quadro degenerativo che postraumatico cronico, ma nello stesso tempo la letteratura è troppo scarsa e troppo poco consensuale per essere affermativo in merito.

Nella concretezza, penso come il Prof. __________ che se si volesse ulteriormente chiarire la situazione medica del signor RI 1 al gomito di sinistra, sarebbe indicata la ripetizione di un esame RM. Non penso tuttavia neanche che questo avrà conseguenze sul lato terapeutico, già perché non è stato fatto nulla per ben sette anni, perché la situazione non sembra essersi aggravata sul lato strutturale, ma soprattutto perché il signor RI 1 presenta sempre attualmente disturbi funzionali importanti all’arto superiore di sinistra in esiti d’interventi di sutura alla cuffia dei rotatori nel 2013 e di revisione nel 2016 e che delle cure sono ancora in corso per questa problematica. In altre parole, non ritengo che la lesione parziale al tendine bicipitale distale di sinistra, nota da sette anni e sostanzialmente invariata, abbia qualche rilevanza nel contesto globale, rispettivamente possa avere una influenza qualsiasi sulla esigibilità finale di questo assicurato.” (doc. XI 1)

Il Prof. dott. __________ ha così replicato all’apprezzamento del dott. __________:

" (…) Se la valutazione del dr. __________ vuole infirmare la natura causale da infortunio, bisogna distanziarsene a buona ragione. Infatti è indubbio che alla base dell’impotenza residua funzionale del gomito sinistro (dolori all’attivazione della flessione resistita) vi sono gli esiti di una rottura completa da sovraccarico inaspettato del tendine distale del M. bicipite al gomito sinistro, rottura che per di più all’inizio colposamente non fu diagnosticata né curata. Fu riconosciuta ahimè solo dopo tre settimane, quando una cura sia operativa che conservativa non erano più indicate. Da lì è derivata una guarigione disordinata e allungata delle fibre evidenziabile ancora adesso nella sonografia.

Personalmente sono dell’avviso che per evidenziare la mala-guarigione sia necessaria una RM o anche una TAC in T2 dove possono essere evidenziati fenomeni rigenerativi ancora in atto. L’ipotizzare come fa il dr. __________ che si tratti di fenomeni degenerativi vuole dire cancellare tutta la storia documentata dell’iter traumatico e postraumatico che è citato nella mia perizia (30.01.2013) (…).” (doc. I)

2.7. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA constata che tanto il medico fiduciario dell’amministrazione (cfr. doc. XI 1, p. 2: “Nella concretezza, penso come il Prof. __________ che se si volesse ulteriormente chiarire la situazione medica del signor RI 1 al gomito di sinistra, sarebbe indicata la ripetizione di un esame RM.” – il corsivo è del redattore) quanto lo specialista privatamente consultato dal ricorrente (cfr. doc. H: “Per confermare la presenza di processi rigenerativi ancora in atto nel luogo della rottura potrebbe essere utile l’esecuzione di una risonanza magnetica del tendine distale del muscolo bicipite sinistro.” e doc. I: “Personalmente sono dell’avviso che per evidenziare la mala-guarigione sia necessaria una RM o anche una TAC in T2 dove possono essere evidenziati fenomeni rigenerativi ancora in atto.” – il corsivo è del redattore) sono concordi nel ritenere necessario procedere a ulteriori accertamenti diagnostici (una RMN del tendine distale del muscolo bicipite sinistro oppure, secondo il dott. __________, una TAC in T2) per approfondire dal profilo eziologico la situazione a livello del gomito sinistro.

Alla luce di quanto precede, questa Corte ritiene dunque che la vertenza sub judice non possa essere decisa sulla sola base della documentazione medica agli atti, ma che occorra procedere all’accertamento indicato.

L’obiezione, contenuta nel rapporto 15 dicembre 2018 del dott. __________, secondo la quale sapere se i disturbi denunciati al gomito sinistro siano o meno ancora riconducibili al trauma subito nel 2011 sarebbe tutto sommato superfluo, posto che la lesione in quanto tale non ha rilevanza “sulla esigibilità globale del signor RI 1 all’arto superiore di sinistra, in considerazione degli altri disturbi presenti in esiti d’interventi alla cuffia dei rotatori di sinistra.” (doc. XI 1, p. 3), non può essere seguita. Al riguardo, va in effetti ricordato che la decisione su opposizione impugnata ha quale oggetto l’estinzione della causalità naturale a decorrere dal 26 agosto 2012.

Avendo l’amministrazione omesso di chiarire un aspetto potenzialmente rilevante dal profilo giuridico, per il TCA sono dati i presupposti per rinviare gli atti all’CO 1 affinché compia l’atto istruttorio in discussione e, sulla base delle relative risultanze, decida sul diritto alle prestazioni a far tempo dal 26 agosto 2012, tenendo conto dei principi giurisprudenziali esposti al considerando 2.5..

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti vengono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

2

OAINF

v.OAINF

  • art. 9 v.OAINF

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