Raccomandata
Incarto n. 35.2018.43
dc/sc
Lugano 10 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 5 giugno 2017, alle 04:30 circa, a __________ ha avuto luogo una colluttazione che ha visto coinvolti __________ e RI 1 (vedi doc. 29).
Quest’ultimo ha subito “un trauma cranico lieve con una completa amputazione del padiglione auricolare sinistro e una FLC frontale mediana, un trauma contusivo emitorace sinistro e una contusione del gomito e del ginocchio destri. (…)” (Doc. III/1).
RI 1 era occupato presso il __________ di __________ come aiuto cucina (cfr. doc. 1, doc. 7) ed assicurato contro gli infortuni presso la CO 1, la quale ha assunto il caso e versato le relative prestazioni.
1.2. Con decisione su opposizione del 21 marzo 2018 la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 10 ottobre 2017 (cfr. doc. 29) con la quale aveva ridotto del 50% le prestazioni in contanti spettanti all’assicurato per avere partecipato ad una rissa, argomentando:
" (…) Orbene, nel caso che ci occupa, è assodato come l’assicurato sia entrato nella zona di pericolo, provocando un’azione da parte dell’altra persona. Infatti, l’altra persona è solo intervenuta quando tra l’assicurato e la sua consorte si era già scatenata una lite, ed è stata proprio quella lite che ha poi scatenato la reazione dell’altra persona. Oltretutto, come appurato dallo stesso rapporto della Polizia, solo dopo un battibecco verbale i due sono passati alle vie di fatto. Dunque, l’assicurato non può essere considerato come estraneo all’accaduto, bensì deve essere considerato come parte attiva, essendosi esposto al pericolo, e provocando con i suoi gesti e parole una risposta immediata da parte dell’altra persona. Si ritiene pertanto giustificata una riduzione delle prestazioni in contanti da parte di CO 1, in quanto conforme con la costante giurisprudenza del Tribunale federale. (…)” (Doc. III/1 pag. 4)
La CO 1 ha pure respinto l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria durante la procedura di opposizione in quanto non era data la necessità dell’assistenza di un legale e non esistevano possibilità di successo.
1.3. Contro questa decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore contesta innanzitutto il rifiuto dell’assistenza giudiziaria sottolineando che la necessità di ricorrere ad un avvocato era data dalle difficoltà linguistiche dell’assicurato e dal tema della vertenza (partecipazione oppure no ad una rissa).
La procedura non sarebbe peraltro priva di esito favorevole.
Egli domanda di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria pure in sede ricorsuale.
Nel merito, il patrocinatore dell’assicurato chiede che vengano versate integralmente le prestazioni in contanti, rilevando:
" (…) Per quanto concerne la riduzione del 50% delle prestazioni in contanti relativi ai giorni in cui l’assicurato si è assentato dal posto di lavoro, deve essere sottolineato che nonostante CO 1 parli di scambio di colpi, l’assicurato di fatto è stato aggredito riportando le relative conseguenze mentre l’altra parte non ha subito alcuna lesione, nulla.
L’assicurazione sostiene inoltre che l’assicurato abbia “provocato il suo aggressore determinando una sua risposta violenta”. Invero il nostro cliente in realtà stava solo discutendo con la propria moglie.
Inoltre, non può rappresentare un “pericolo straordinario”, come ha stabilito invece l’assicurazione, il semplice discutere in qualsiasi modo con il proprio coniuge. Vale il detto: “tra moglie e marito non mettere il dito”. Attuare una riduzione nel caso di specie significherebbe considerare il matrimonio come una impresa pericolosa.
Infine, l’assicurazione sostiene che l’assicurato sia entrato nella “zona di pericolo”. Egli si trovava all’esterno dell’edificio a discutere con la moglie ed è stata l’altra parte ad uscire dal proprio appartamento raggiungendolo per aggredirlo, quindi un’aggressione non ha niente a che vedere con una rissa.
Anche girando i fatti in tutti i sensi non si riesce a parlare di una rissa ai sensi della LAI.
L’assicurato ha presentato inoltre richiesta di ricevere un aiuto sulla base della LAVI in quanto vittima di reato.
In ultimo non rileva, per quanto riguarda il concetto e significato di rissa, il fatto che entrambe le parti coinvolte avessero bevuto, in quanto la legge (LAINF) non impedisce di bere alcolici.” (Doc. I)
Il 18 maggio 2018 il patrocinatore dell’assicurato ha allegato il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (cfr. doc. VI).
1.4. Nella sua risposta del 20 maggio 2018 la CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Ad 2 (sui fatti) Lo stesso ricorrente ammette che il suo modo di agire ha provocato la reazione dell’altra persona, ossia dell’imputato. Ed è proprio per questo che al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, un nesso causale tra il comportamento del ricorrente e quanto avvenuto è dato.
Ad 3 (sui motivi) Pur avendo una formazione semplice, si fa presente che l’opposizione poteva verbalmente e poi messa a verbale dai funzionari di CO 1.
Quindi, CO 1 continua ad essere del parere che in sede di opposizione non fosse necessaria la presenza di un avvocato, discorso diverso vale per quanto riguarda il ricorso, in quanto in quel caso l’assicurato si trova a dover interagire con un tribunale.
Ad 3 B Non è necessario che si usino le mani per provocare una reazione violenta, basti pensare a quanto succede quotidianamente nei campi di calcio, addirittura a quanto accaduto dodici anni fa in una finale di coppa del mondo. Il ricorrente non stava semplicemente discutendo con la moglie, con il loro modo di fare hanno disturbato la quiete pubblica in piena notte. Se il tutto fosse avvenuto all’interno delle mura domestiche, di certo l’imputato non sarebbe intervenuto, in quanto non disturbato dallo schiamazzo. Ma c’è di più, è assodato come il ricorrente abbia poi anche avuto modo di discutere con l’imputato e solo dopo una discussione accesa con quest’ultimo si è passati per le vie di fatto. Dunque, in virtù di quanto appena illustrato, è evidente come il ricorrente con il suo modo di agire abbia provocato quanto accaduto. Tra l’atteggiamento del ricorrente e l’evento in parola sussiste un nesso causale. La decisione di CO 1 di ridurre le prestazioni in virtù delle disposizioni legali è quindi corretta. (…)” (Doc. VII pag. 5)
1.5. L’11 luglio 2018 il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito la richiesta di rinunciare a ogni riduzione delle prestazioni in contanti, sostenendo che l’assicurato va considerato “solo come vittima di una aggressione, frutto esclusivamente del comportamento di un’altra persona” e al riguardo ha rilevato:
" (…) Il signor RI 1, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta con risposta del 30 maggio 2018, non sarebbe mai entrato nella cosiddetta zona di pericolo, provocando una reazione dell’altra parte.
Egli si trovava, come si evince chiaramente dai verbali di polizia, al di fuori dell’abitazione del suo aggressore, ovvero nel vialetto d’entrata del palazzo, mentre l’altra persona era all’interno del suo appartamento sito al terzo piano.
Il ricorrente aveva avviato una semplice discussione con la moglie, probabilmente in modo un po’ animato. A questo punto, il terzo, contro cui è stato poi avviato un procedimento penale, con fare minaccioso è sceso in strada scagliandosi contro RI 1.
Il comportamento assunto da questa terza persona rispecchiava l’intenzione di passare alle vie di fatto, senza alcun motivo legittimo, se non quello di invitare i coniugi a spostarsi per non disturbare. Ma non erano affari suoi; egli non sarebbe dovuto intervenire.
Se i coniugi disturbavano la quiete del vicinato avrebbe dovuto al limite far intervenire le forze di polizia.
Non è pertanto corretto asserire che la discussione tra il ricorrente e la moglie fosse atta a provocare l’intervento di un terzo.
Il signor RI 1 può essere solo ritenuto una vittima.
Eventualmente tale sua partecipazione, nel tentativo di rispondere all’aggressione, può essere considerata alla stregua di una legittima difesa, giusta l’art. 15 CP.
In conclusione, il fatto che il signor RI 1 stesse discutendo (privatamente) con la moglie non può essere considerato un motivo sufficiente per addure che così facendo egli abbia voluto provocare l’altra persona.
L’aggressione, dal canto suo, ha aggredito il signor RI 1 per una ragione futile ed ha agito prevalentemente perché alterato dall’alcol e dagli stupefacenti precedentemente assunti, fraintendendo la situazione.
Contrariamente a quanto asserito da parte convenuta, il ricorrente non ammette che il suo modo di agire abbia provocato la reazione dell’altra parte.
È quindi solamente l’aggressore da considerare parte attiva e responsabile delle lesioni riportate. (…)” (Doc. XII)
Egli ribadisce la richiesta di assistenza giudiziaria durante la precedente procedura amministrativa in quanto “vista la complessità del caso non è sufficiente la presenza di una persona di fiducia, ma è necessario il supporto di un Legale” (cfr. doc. XII).
Il 24 agosto 2018 la CO 1 ha formulato al riguardo le seguenti osservazioni:
" (…)
In riferimento a quanto fatto presente dal ricorrente nella sua replica spontanea, CO 1 ritiene che questa non apporti elementi nuovi. Tuttavia CO 1 ci tiene a ricordare al ricorrente quanto stabilito più volte dalla costante giurisprudenza federale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 361/98 del 10 marzo 2000 consid. 2b con riferimenti), secondo la quale colui che partecipa a una disputa prima che comincino gli atti di violenza propriamente detti entra in una “zona di pericolo” esclusa dalla copertura assicurativa dell’assicurazione infortuni. Poco importa il motivo per cui l’assicurato ha preso parte alla rissa, chi ha dato avvio alla violenza o se l’assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle percosse. Decisiva è unicamente la circostanza che quest’ultimo poteva e doveva rendersi conto del rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa.
Orbene, nel caso che ci occupa, vale la pena ricordare come lo stesso ricorrente abbia ammesso durante l’interrogatorio presso la polizia cantonale di aver tirato dei pugni.
Quindi, ciò dimostra che il ricorrente poteva e doveva rendersi conto del rischio che potesse effettivamente scoppiare quanto poi realmente accaduto. Il ricorrente avrebbe pertanto dovuto lasciar perdere di discutere con l’imputato e andare via senza cercare di rispondere alla provocazione o ai pugni di quest’ultimo. Pertanto, concludendo, il comportamento del ricorrente è in nesso causale con quanto accaduto. (…)” (Doc. XIV)
Tale scritto è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante dell’assicurato il 27 agosto 2018 (cfr. doc. XV).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se CO 1 era legittimata a ridurre del 50% le prestazioni in contanti spettanti a RI 1 a dipendenza dell’infortunio non professionale del 3 giugno 2017, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 39 LAINF, il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all'articolo 21 capoversi 1-3 LPGA.
Il Consiglio federale ha fatto uso di questa delega di competenza all’art. 49 (pericoli straordinari) e all’art. 50 OAINF (atti temerari).
Secondo l’art. 49 cpv. 2 OAINF, le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso d'infortuni non professionali occorsi segnatamente in caso di partecipazione a risse e baruffe, salvo l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa (lett. a) e di pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente (lett. b).
Questa normativa corrisponde in sostanza a quella valida prima dell’entrata in vigore della LAINF (il 1° gennaio 1984), di modo che la giurisprudenza sviluppata allora ha mantenuto la propria validità anche sotto l’egida del nuovo diritto (cfr. RAMI 1996 Nr. U 255 p. 211 consid. 1a; SVR 1995 UV Nr. 29 p. 85, consid. 2b e c).
2.3. A proposito della partecipazione ad una rissa o a una baruffa (cfr. art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF) il Tribunale federale, in una sentenza 8C_145/2014 del 19 maggio 2014, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.1. La lite verte sul tema di sapere se l'INSAI abbia a ragione o meno ridotto del 50% le prestazioni in contanti spettanti al ricorrente a dipendenza delle conseguenze dell'evento verificatosi nel novembre 2012.
2.2. Nei considerandi dell'impugnato giudizio, il primo giudice ha già esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che giusta l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso di infortuni non professionali occorsi ad assicurati che partecipano a risse e baruffe, a meno che non siano stati feriti dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa. L'istanza precedente ha poi ricordato che vi è partecipazione a una rissa o baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa ad atti di violenza veri e propri, ma già quando egli si è lasciato coinvolgere nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, colui che partecipa a una disputa prima che comincino gli atti di violenza propriamente detti entra in una "zona di pericolo" esclusa dalla copertura assicurativa dell'assicurazione infortuni. Poco importa il motivo per cui l'assicurato ha preso parte alla rissa, chi ha dato avvio alla violenza o se l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle percosse. Decisiva è unicamente la circostanza che quest'ultimo poteva e doveva rendersi conto del rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 361/98 del 10 marzo 2000 consid. 2b con riferimenti).
3.1. Alla luce degli atti all'inserto, in particolare dei verbali di interrogatorio di polizia, il primo giudice ha ritenuto che l'assicuratore infortuni fosse legittimato a ridurre le prestazioni in contanti in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF. Secondo la precedente istanza, già al momento in cui è avvenuto l'episodio della mancata concessione della precedenza da parte del presunto aggressore fuori dal parcheggio del centro commerciale, l'assicurato non avrebbe tenuto un comportamento passivo, ma avrebbe anzi prontamente risposto, gesticolando in maniera maleducata, al gesto osceno rivolto dall'autore dell'infrazione all'indirizzo dell'interessato e della sua ragazza, dopo che questi ultimi avevano evidenziato la manovra scorretta dell'altro automobilista azionando il clacson e accendendo gli abbaglianti. La Corte cantonale ha inoltre e soprattutto ritenuto che al più tardi al momento in cui ha visto avvicinarsi di persona all'interno del parcheggio l'individuo riconosciuto come quello colpevole di non avergli poco prima accordato la precedenza, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che, accettando di prendere parte all'alterco, entrava in una zona di pericolo esclusa dalla copertura assicurativa dell'assicuratore infortuni. Nel caso di specie non si poteva infine nemmeno concludere che l'assicurato fosse intervenuto nella lite per proteggere una persona indifesa, segnatamente la sua compagna. Dai verbali di interrogatorio di polizia emergeva infatti che protagonisti dell'alterco verbale e della successiva rissa erano esclusivamente i due uomini, mentre le loro rispettive compagne avevano semplicemente assistito ai fatti, senza mai essere oggetto di minacce o venire coinvolte direttamente nello scambio di colpi. Sempre secondo il giudice cantonale, la decisione dell'INSAI non prestava quindi il fianco a critica alcuna, tanto più che la disposta riduzione delle indennità giornaliere si situava al limite inferiore di quanto prescritto dalla legge.
3.2. Il Tribunale federale non può che condividere le conclusioni dell'istanza precedente. Concordando con il primo giudice, non si può ammettere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l'assicurato abbia nell'occasione agito per difendere la sua compagna indifesa. Per quanto risulta dagli atti, quest'ultima non venne minacciata. Si era trattato di un litigio tra i due uomini, che l'assicurato avrebbe dovuto evitare, ad esempio allontanandosi dal luogo dei fatti, chiedendo l'intervento della polizia o, semplicemente, non lasciandosi provocare dall'antagonista. Con il suo comportamento attivo, l'insorgente ha indubbiamente contribuito all'escalation della situazione. Di conseguenza, la disposta riduzione delle sue indennità giornaliere non è contraria al diritto federale.”
Anche in un’altra sentenza 8C_788/2016 del 20 novembre 2017 l’Alta Corte ha confermato la riduzione delle prestazioni del 50% nel caso di un assicurato, deceduto dopo avere partecipato ad una rissa ed ha rilevato:
" (…)
5.2. (…)
Rien qu'en s'avançant encore vers D.________ une fois sorti de l'établissement - fait également retenu par le juge pénal -, D.A.________ devait s'attendre à ce que la situation dégénère avec une violence accrue, se plaçant ainsi dans la zone de danger exclue de la couverture d'assurance. C'est donc à bon droit que les juges cantonaux ont considéré que les événements survenus à l'intérieur respectivement à l'extérieur du "X.________" constituent un tout, si bien que le lien de causalité entre la participation de l'assuré à la rixe et les lésions mortelles dont il a été victime est donné. Le cas d'espèce se distingue en effet nettement de la situation de guet-apens qu'avait eu à juger le Tribunal fédéral des assurances dans l'ATFA 1964 p. 75. Il s'agissait de deux groupes de personnes qui, après un long échange de propos injurieux, s'étaient séparés sans en venir aux mains et en s'éloignant chacun de leur côté dans une direction différente; or un groupe s'était embusqué dans un autre lieu pour, une bonne heure plus tard, frapper la victime qui faisait partie de l'autre groupe de trois coups de couteau alors qu'aucune nouvelle altercation n'avait précédé cette attaque. Au vu des particularités de ce cas, le tribunal avait retenu que le guet-apens constituait un événement nouveau, un risque dont objectivement personne n'avait plus à tenir compte dans le cadre de la dispute passée.
On ne peut pas non plus suivre les recourants sur l'existence d'une interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l'assuré et le résultat qui est survenu (sur cette notion cf. ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; voir également, pour un cas où une interruption de la causalité adéquate a été admise, l'arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, l'arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010). Dans un contexte de rixe, l'usage d'une arme dangereuse par un participant, tel un couteau, est une éventualité qui ne peut pas être exclue selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. A partir de là, le fait que la rixe entraîne des lésions corporelles graves, voire la mort d'homme, n'est pas si imprévisible ou si exceptionnel pour qu'il soit propre à rompre le lien de causalité.
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en confirmant la réduction opérée par la Bâloise. (…)”
In una sentenza 8C_685/2016 del 1° giugno 2017 il Tribunale federale ha confermato la riduzione delle prestazioni del 50% per partecipazione ad una baruffa nel caso di un automobilista che aveva accelerato allorquando un motociclista stava per sorpassarlo, obbligando quest’ultimo ad accelerare ancora di più per portare a termine la manovra. Dopo aver chiesto all’assicurato di fermarsi, il motociclista l’aveva seguito su una piccola strada agricola senza uscita. Giunta alla fine della strada, ne era nato un alterco, nel corso del quale i due protagonisti si erano colpiti con diversi pugni. Queste le considerazioni sviluppate dall’Alta Corte:
" (…)
Édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l'art. 39 LAA, l'art. 49 al. 2 OLAA [RS 832.202] dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a), ou encore lors de dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b). Il y a lieu de rappeler que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art. 133 CP. Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En outre, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2).
(…).
Sur la base des faits retenus par les premiers juges, qui ne sont au demeurant pas contestés et qui reposent essentiellement sur les déclarations du recourant, il y a lieu de constater qu'en raison du comportement agressif, voire menaçant du motard qui le poursuivait, le recourant a toutefois décidé de ne pas s'arrêter dans le village de V.________ où il était attendu à un mariage. Cela tend à démontrer qu'avant même l'altercation proprement dite, le recourant avait déjà eu conscience du risque que la situation présentait un danger pour lui. Aussi, en sortant de son véhicule sur un chemin menant à une impasse après le déroulement des faits précités, le recourant pouvait s'attendre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à une réaction violente du motard. C'est précisément par ce comportement, alors qu'il aurait pu faire demi-tour, que le recourant s'est mis dans la zone de danger exclue par l'assurance. D'autre part, même s'il ne voulait pas s'arrêter à l'endroit où devait se dérouler la cérémonie pour éviter un esclandre en présence des personnes invitées à la fête, le recourant aurait certainement pu s'arrêter dans un autre endroit fréquenté, de manière à dissuader son poursuivant de le frapper. Au vu de ce qui précède, on doit admettre, à l'instar des premiers juges, que l'agression dont a été victime le recourant s'est produite alors que ce dernier a eu un comportement tombant sous le coup de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par conséquent, l'assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié. (…)”
Il Tribunale federale è arrivato allo stesso risultato in una sentenza 8C_153/2016 del 13 dicembre 2016 nella quale ha rilevato:
" (…)
3.3. Cette argumentation ne peut pas être suivie.
Après une première altercation, qui avait nécessité l'interposition de tiers pour séparer les deux protagonistes et la mise à l'écart du recourant à l'intérieur de la discothèque, celui-ci pouvait s'attendre à ce que la situation dégénère à nouveau en voyant D.________ qui l'avait attendu et qui s'avançait dans sa direction. Tout portait à croire que le recourant craignait une nouvelle bagarre. Ainsi le fait que D.________ était resté trente minutes environ sur le parking devait donner à penser qu'il n'entendait pas en rester là. La circonstance que le recourant avait auparavant jugé utile d'appeler un ami pour venir le chercher près d'une porte à l'arrière de la discothèque témoigne des craintes qu'il éprouvait sur les intentions de D.. Or, une fois arrivé près de la voiture de G., au lieu de chercher à éviter la confrontation, il est allé à la rencontre de D.________, se plaçant ainsi dans la zone de danger exclue de la couverture d'assurance.
Sans doute, l'assuré ne devait-il pas s'attendre à ce que D.________ tire plusieurs coups de feu dans sa direction. Mais cela ne suffit pas pour admettre une interruption du lien de causalité adéquate entre l'attitude du recourant et l'atteinte dont il était victime. Il y a une interruption du rapport de causalité adéquate si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un membre d'une famille (en l'espèce, la fille) entre dans la chambre d'un autre (en l'occurrence, le père) en insistant pour avoir une discussion orageuse, on ne pouvait s'attendre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience en générale de la vie, à ce que l'autre réagisse en tirant sur lui avec un revolver. Dans un tel cas, le lien de causalité adéquate entre le comportement reproché à la victime et le résultat survenu a été nié (arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010). Or, dans le cas présent, il n'y a pas d'éléments comparables à ceux de ces deux arrêts. D.________ s'était déjà montré violent lors de la première altercation et la cause de celle-ci n'était pas anodine. Elle ne pouvait qu'exacerber les tensions. Le recourant avait en effet insulté E.________ en la traitant notamment de "kudra", ce qui signifierait "la chienne" en albanais (procès verbal d'audition de H.________ du 23 février 2015). Lorsqu'il est venu à la rencontre du recourant, D., qui avait attendu trente minutes à l'extérieur et qui était accompagné d'un autre homme ("un costaud" selon ce même témoin) était visiblement résolu à en découdre. Dans un tel contexte le recourant ne pouvait pas totalement exclure que D. se serve d'une arme dangereuse - quelle qu'elle fût - qui soit propre à entraîner des lésions allant de par leur gravité au-delà de celles qui résultent de simples voies de fait.
3.4. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en confirmant la réduction opérée par la CNA. On ajoutera que l'art. 49 al. 2 OLAA ne laisse pas de place à une réduction inférieure à 50 %. (…)”
In una sentenza 35.2017.108 del 20 febbraio 2018 il TCA ha confermato la decurtazione del 50% delle prestazioni in contanti spettanti ad un assicurato, rilevando:
" (…) In base a quanto precede, va osservato che sussistono talune divergenze in merito alla dinamica dell’accaduto, tra la versione fornita dal ricorrente e quella fornita dall’altro protagonista. Questa Corte può tuttavia esimersi dal decidere quale delle due appare come la più verosimile in quanto, anche volendosi fondare su quanto dichiarato da _____, l’esito della vertenza non potrebbe essere quello da lui auspicato, e ciò per i motivi che seguono.
Facendo capo a quanto l’insorgente ha riferito nelle diverse occasioni, il TCA ritiene accertato che, in una prima fase, svoltasi all’interno dell’esercizio pubblico o appena fuori di esso (dove erano posizionati i tavolini), l’assicurato è stato importunato dal _____, nel senso che, dopo avergli chiesto se volesse una sua foto, quest’ultimo gli ha mandato una serie di baci. A quel punto, il ricorrente ha chiesto spiegazioni.
In una seconda fase, il ricorrente ha invitato il _____ a seguirlo all’esterno del bar, rispettivamente all’esterno del recinto dell’esercizio pubblico, allo scopo di non arrecare disturbo ai presenti. Giunti all’esterno, rispettivamente sul marciapiede antistante il bar, il _____ ha dapprima strofinato le mani sul corpo dell’assicurato e in seguito lo ha colpito al volto.
Questo Tribunale rileva innanzitutto che se l’assicurato ha ritenuto necessario invitare il _____ ad allontanarsi dagli altri avventori del bar per non disturbarli, è evidentemente perché gli animi erano già a quel momento accesi. Se i toni fossero stati ancora pacati, tale necessità non sarebbe infatti stata avvertita.
Ora, da un punto di vista oggettivo, considerato quanto era appena accaduto, specificatamente l’agire marcatamente provocatorio del _____, il ricorrente non poteva ragionevolmente escludere che, con l’invito a seguirlo all’esterno del locale pubblico (rispettivamente all’esterno del recinto del medesimo), anziché defilarsi ignorandolo, sarebbe andato incontro al rischio di una reazione violenta da parte di quest’ultimo. Agendo in tal modo, egli è quindi entrato in una "zona di pericolo" non coperta dall’assicurazione contro gli infortuni.
D’altro canto, fra il comportamento dell'assicurato, qualificato quale partecipazione a rissa, e il danno alla salute da lui riportato, esiste un chiaro nesso di causalità.
Questo Tribunale ha del resto già deciso in questo senso in una sentenza 35.2002.7 del 26 aprile 2002, cresciuta incontestata in giudicato, riguardante un assicurato che, infastidito da una manovra compiuta da un altro conducente, aveva inseguito quest’ultimo sino al domicilio della di lui figlia (anch’ella presente sull’autovettura), azionando più volte le luci abbaglianti. Giunto dinanzi all’abitazione e sceso dall’automobile, egli era stato aggredito fisicamente da un familiare, come pure in una pronunzia 35.2010.61 del 17 gennaio 2011, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato, concernente un assicurato che, sebbene avesse visto la propria fidanzata estrarre un coltello per minacciarlo, le si era avvicinato con l’intento dichiarato di prenderle le braccia per sottrarle l’arma, rimanendo finalmente trafitto al fianco sinistro. (…)”
In una sentenza 8C_600/2017 del 26 marzo 2018 il Tribunale federale ha invece confermato la sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud che aveva annullato la riduzione del 50% delle prestazioni in contanti, argomentando:
" (…)
5.2.1. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la CNA - de façon contradictoire du reste -, ce n'est pas l'assuré qui a suivi l'autre conducteur, mais le contraire. Par ailleurs, il n'y a pas de raison de mettre en doute les déclarations de l'intimé selon lesquelles il craignait de s'engouffrer dans le parking souterrain de son domicile et d'être de ce fait privé de toute possibilité d'appeler du secours. Ce fait ne saurait toutefois être interprété comme l'aveu implicite qu'il devait en toutes hypothèses s'attendre à une réaction violente de la part de l'autre conducteur. Il pouvait se sentir plus en sécurité devant le parking de son immeuble, en pensant que C.________ ne provoquerait pas un esclandre pour un motif des plus futiles sur un lieu de passage potentiellement plus fréquenté (l'agression a eu lieu en début de soirée) qu'un endroit souterrain. Il n'y a visiblement pas eu de provocation de la part de l'intimé (C.________ a été en revanche condamné pour injures). Enfin il n'y a pas eu de poursuite sur une longue distance qui aurait pu être le signe d'un acharnement en vue d'en découdre de la part de C.________. Le giratoire se trouvait en effet à proximité du domicile de l'intimé. Dans de telles circonstances, le fait de sortir de son véhicule ne plaçait pas nécessairement ce dernier dans une zone de danger exclue de l'assurance. Il pouvait vouloir régler le problème par la parole, comme le constate d'ailleurs le jugement pénal. Suivre le point de vue de la CNA reviendrait à considérer comme un danger potentiel d'agression toute manifestation d'énervement ou d'agacement d'un conducteur à l'endroit d'un autre, sous les prétextes les plus futiles, ce qui procéderait d'une interprétation par trop extensive la jurisprudence susmentionnée. (…)”
Il Tribunale federale era giunto allo stesso risultato in una precedente sentenza 8C_341/2013 del 15 aprile 2014, rilevando:
" (…) En l'occurrence, on ne voit aucun motif de remettre en cause l'appréciation des témoignages par la juridiction cantonale qui est arrivée à la conclusion que la version des faits de l'assuré était la plus vraisemblable. Outre que la recourante ne soulève aucune critique précise à cet égard et ne présente pas de version divergente, les déclarations de l'assuré sont pour une large part corroborées par le témoignage de l'agent de sécurité, de sorte qu'on peut s'en tenir au déroulement des faits tel qu'il a été retenu par les premiers juges. Il est donc établi que l'intimé a émis une remarque en relation avec la vitesse à laquelle roulait le motocycliste. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, on ne saurait considérer cette attitude de l'assuré comme étant objectivement propre à le placer dans la zone de danger exclue de l'assurance. Indépendamment de savoir si la remarque était justifiée ou non, les termes employés, quand bien même auraient-ils été énoncés sur un ton de fermeté, sont restés corrects et n'ont en aucune manière dépassé les limites de la civilité. Tout au plus ces propos étaient-ils de nature à susciter un certain agacement, passager et sans suite, à leur destinataire mais n'impliquaient en soi pas le risque que l'on en vienne à des voies de fait. C'est à tort que la recourante tente de comparer cette situation à celle jugée dans l'arrêt 8C_932/2012 du 20 mars 2013 où un assuré qui se trouvait dans sa voiture avec sa femme dans un parking a été passé à tabac par deux jeunes après leur avoir montré un doigt d'honneur. Quant au fait que l'intimé a eu un comportement actif contre le motocycliste avec la laisse de son chien, il doit être replacé dans le contexte dans lequel il s'inscrit. L'assuré a eu ce geste après que le motocycliste, qui est descendu de son véhicule et est revenu en arrière à sa hauteur, de surcroît sans même enlever son casque, lui a donné une claque sur l'oreille et envoyé un coup de pied à son chien. Vu cette réaction de violence imprévue à son encontre, on doit retenir qu'il a agi ainsi dans un geste réflexe et défensif pour repousser le motocycliste qui s'était attaqué à lui et à son chien. D'ailleurs, aux dires même de ce dernier, il ne s'était même pas rendu compte d'avoir reçu un coup de laisse, ce qui accrédite la version de l'assuré d'un mouvement de défense, dépourvu de toute violence, et non pas d'un acte qui alimente la bagarre. Dès lors, ce mouvement de l'intimé ne constitue pas la cause essentielle de l'atteinte à la santé qu'il a subie, et il n'y a pas lieu à réduction des prestations (voir ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Freiburg 1993, p. 265).
Partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. (…)”
2.4. Nella presente fattispecie, l’assicurato il 18 giugno 2017 ha così descritto l’accaduto e i precedenti dei protagonisti al “__________” della CO 1:
" (…) Dopo una serata passata in compagnia di mia moglie, sua cugina e il marito di quest’ultima dove tutti abbiamo bevuto diversi alcoolici, a seguito di un malinteso e un piccolo screzio, con mia moglie, sono stato aggredito in modo molto violento dal sig. __________ (marito della cugina di mia moglie).
È intervenuta la polizia Cantonale, i dettagli dell’inchiesta risultano sul rapporto di polizia.
(…).
Voglio comunicare che 2 anni orsono sono stato oggetto di ritiro della patente per problemi legati all’alcool dopo recidiva.
Allo stato attuale, potrei chiedere di riaverla sottoponendomi a degli esami, per il momento però ho deciso di rinunciarvi per ragioni famigliari e finanziarie.
Informo anche che il mio aggressore ha già avuto problemi con le autorità cantonali, sia per altre aggressioni e violenza, sia per sostanze stupefacenti. (…)” (Doc. 16)
Il Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 15 settembre 2017 precisa che:
" (…) Sia l’imputato che l’autore sono conoscenti siccome le rispettive mogli sono cugine; nel corso della serata del 4/5 giugno 2017 le due coppie uscivano in alcuni locali pubblici del locarnese sorbendo diverse bevande alcoliche. Al termine della serata, presso la __________ di __________, decidevano di rientrare a mezzo taxi al domicilio dell’imputato dove il figlio della vittima era rimasto a dormire con i figli dell’altra coppia, accuditi da una conoscente.
All’esterno dell’abitazione nasceva una discussione tra il RI 1, che voleva potare a casa il figlio, e la moglie, la quale era dell’idea di lasciarlo dormire. , che nel frattempo si trovava all’interno del proprio appartamento sito al secondo piano dello stabile, raggiungeva l’atrio dell’abitazione a suo dire per allontanare la coppia che creava disturbo alla quiete. In questo frangente i due uomini, verosimilmente dopo un battibecco verbale, passavano a vie di fatto reciproche mentre le rispettive mogli cercavano di dividerli. La lite proseguiva al punto che l’imputato mordeva la vittima provocandogli di fatto la perdita dell’orecchio sinistro. A detta dell’, egli ha agito di istinto senza rendersi conto di avere morso l’orecchio del RI 1.
L’imputato in seguito si allontanava dal luogo dei fatti mentre la vittima pochi minuti dopo si presentava presso il posto di Polizia Cantonale di __________, sito a poche centinaia di metri di distanza, per annunciare l’accaduto. (…)”
Nel Rapporto d’inchiesta viene anche sottolineato che:
" (…) Per quanto concerne le cause che hanno portato alla lite, come detto RI 1 voleva portare a casa il figlio che era rimasto a dormire a casa dell’imputato unitamente ai figli di quest’ultimo ed accudito da un’amica di famiglia.
Vista l’ora tarda la moglie era dell’avviso di lasciarlo dormire, ciò che ha generato una discussione animata tra i due che ha provocato l’intervento dell’imputato il quale, sceso dall’atrio dell’abitazione, passava a vie di fatto con la vittima.
Si precisa che già in precedenza, durante il tragitto in taxi da __________ a __________, RI 1 aveva litigato con la consorte al punto che, poco prima di giungere a domicilio dell’imputato, aveva chiesto al tassista di poter scendere e continuare il percorso a piedi.
Interrogato in merito, il tassista __________ ha confermato di avere fatto scendere l’uomo poco prima della destinazione richiesta dei clienti, precisando di non avere udito o notato qualcosa di particolare.
Da parte nostra facciamo rilevare che dagli interrogatori è emerso che tutte le parti coinvolte avevano trascorso la serata sorbendo varie bevande alcoliche.
Sia l’imputato che la vittima sono stati sottoposti all’esame del sangue il quale ha dato esito positivo rispettivamente nella misura dello 0.72 g/kg e 1.67 g/kg.
__________ è risultato inoltre positivo agli stupefacenti, nello specifico cocaina, quantificando in sede di verbale i propri consumi. (…)” (Doc. 22)
Nell’incarto figurano pure i verbali di interrogatorio di __________ (Doc. 22-1), dell’assicurato (Doc. 22-2), della moglie dell’__________ (Doc. 22-3), della moglie dell’assicurato (Doc. 22-4), dell’amica che quella notte è rimasta a casa con i figli (Doc. 22-5) e del taxista (Doc. 22-6).
Dall’esame di questa documentazione emerge innanzitutto che, dopo una nottata in cui vi erano stati diversi litigi tra l’assicurato e la moglie (cfr. doc. 22-1, doc. 22-2, doc. 22-3, doc. 22-4, doc. 22-5), già al momento in cui l’assicurato ha voluto scendere (“perchè non volevo discutere con mia moglie”, doc. 22-2, doc. 22-3, doc. 22-4) dal taxi (doc. 22-6) vi erano stati i primi segnali di tensione tra i due uomini (manata sulla spalla del RI 1 a __________, con conseguente lancio di una bottiglia di birra Heineken da parte di quest’ultimo, cfr. doc. 22-1, doc. 22-2 – un “bicchiere di plastica”, secondo l’assicurato).
L’assicurato, dopo avere proseguito a piedi, invece di raggiungere il suo domicilio (cfr. doc. 22-4: “In quel momento pensavo che RI 1 se ne sarebbe tornato a casa a piedi”), si è presentato a suonare insistentemente il campanello dell’appartamento sito al secondo piano nella palazzina in cui abitava la famiglia __________ (cfr. doc. 22-2, doc. 22-3, doc. 22-4, doc. 22-5). La signora __________ è peraltro anche scesa a parlargli in quanto disturbava (cfr. doc. 22-1, doc. 22-3).
Così facendo, visto quello che era appena accaduto, secondo il TCA, il ricorrente è entrato per la prima volta in una “zona di pericolo”.
In seguito, dopo che la moglie è scesa con il bambino, di fatto assecondandolo nella sua volontà di riportarle il figlio a dormire a casa loro, l’assicurato ha continuato a discutere animatamente con la consorte (cfr. doc. 22-1, doc. 22-3, doc. 22-4).
Egli avrebbe invece dovuto tornare in silenzio a casa con i suoi cari ascoltando il consiglio di sua moglie (cfr. doc. 22-4: “Io dicevo a RI 1 di stare zitto, visto l’orario”), svegliando quasi tutti i bambini (cfr. doc. 22-5) soprattutto dopo che la signora __________ e il marito (dalla finestra) gli avevano fatto notare che in quello stabile vi era gente che dormiva (doc. 22-3).
Non avendolo fatto e anzi continuando a discutere animatamente con la moglie alle 04:30 del mattino in un luogo pubblico, secondo questo Tribunale, il ricorrente si è messo ancora una volta in una “zona di pericolo”.
Con l’arrivo dell’__________ nell’atrio dello stabile del suo appartamento (cfr. doc. 22-2: “lui è sceso per allontanarmi dato che stavamo facendo rumore”, doc 22-4: “__________ diceva a RI 1 di stare zitto e di piantarla di urlare”), la discussione è poi degenerata prima a livello verbale (doc. 22-5) e poi in uno scambio di colpi a livello fisico, attraverso dei pugni reciproci (cfr. doc. 22.1: “In questo frangente mi rivolgevo a RI 1 dicendogli di andare poiché creava disturbo, lui aveva reagito venendomi addosso con l’intento di picchiarmi”, doc. 22-2: “ricordo di avere preso dei pugni, da parte mia per difendermi ho pure tirato dei pugni”; doc. 22-3, doc. 22-4). Anche in questo caso, continuando a discutere, invece di andarsene, il RI 1 si è messo in una “zona di pericolo”.
Alla luce di tutti gli eventi accaduti quella notte, secondo il TCA, non è possibile affermare, come sostiene il patrocinatore del ricorrente, che l’assicurato ha avuto un ruolo puramente passivo e che è stato l’__________ ad inserirsi in una “normale discussione tra moglie e marito”, non fosse altro perché tale discussione è avvenuta alle ore 04:30 del mattino nelle scale e nel pianerottolo dello stabile in cui abitava l’__________ e oltretutto mentre la moglie dell’assicurato teneva il proprio figlio in braccio (del resto secondo una dichiarazione agli atti l’__________ sarebbe sceso nel timore che l’assicurato facesse del male a sua moglie che teneva in braccio il bambino, cfr. doc. 22-2, doc. 22-3, doc. 22-5).
Per questi motivi, la riduzione delle prestazioni in contanti è giustificata e la decisione su opposizione del 21 marzo 2018 va confermata.
2.5. Deve ancora essere esaminato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
2.5.1. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
2.5.2. Nel caso di specie, il TCA ritiene che difetti il presupposto della probabilità di esito favorevole.
In effetti, visto lo svolgimento dei fatti e tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali pubblicati nella Raccolta ufficiale e sui siti web www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch., al patrocinatore dell’assicurato non poteva certo sfuggire che la fattispecie sub judice giustificava l’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 OAINF.
Trattandosi invece dell’entità della riduzione, l’avv. RA 1 era tenuto a sapere che il 50% deciso dalla CO 1 costituiva la riduzione minima prevista dall’ordinanza.
In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Analoghe considerazioni valgono per quel che riguarda la richiesta di gratuito patrocinio davanti all’amministrazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA (cfr. DTF 132 V 200; STF 9C_786/2017 del 21 febbraio 2018).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
La domanda di gratuito patrocinio per la procedura di opposizione è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti