Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2018.40
Entscheidungsdatum
12.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2018.40

dc/sc

Lugano 12 settembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 marzo 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966, il 12 febbraio 2010 è scivolato sul ghiaccio mentre camminava.

La CO 1 (in seguito: CO 1) ha assunto il caso e versato le prestazioni LAINF.

Con decisione del 9 gennaio 2013, cresciuta incontestata in giudicato, la CO 1 ha constatato che lo stato di salute dell’assicurato, il quale aveva peraltro ripreso l’attività lavorativa a tempo pieno già dal 1° agosto 2010, era ormai stabilizzato.

Di conseguenza l’assicuratore contro gli infortuni ha cessato il rimborso delle spese sanitarie, eccezion fatta per tre cicli di fisioterapia all’anno volti a mantenere lo stato di salute raggiunto.

In quell’occasione la CO 1 ha pure riconosciuto all’assicurato il diritto a un’IMI del 10%.

1.2. Con decisione su opposizione del 27 marzo 2018, che ha confermato la precedente decisione del 6 dicembre 2017 (cfr. doc. A1), la CO 1 ha posto termine “(ex nunc e pro futuro) alla rifusione delle spese per il trattamento fisioterapico con effetto al 6 dicembre 2017”, rilevando:

" (…)

3.a) Nel caso concreto, l'assicurato ha ripreso la sua attività lavorativa a tempo pieno a far tempo dal 1 agosto 2010 (Doc. Z-37). Considerato che lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato al più tardi in occasione della visita dal Dr. __________ in data 16 novembre 2012 (Doc. ZM-32) e che la fisioterapia proseguita dopo tale data fino al controllo del 24 novembre 2017 dal Dr. med. __________ non ha più inciso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, si giustifica la cessazione ex nunc e pro futuro del rimborso delle spese di cure a partire dal 7 dicembre 2017. Come evidenziato dal Dr. med. __________ i trattamenti fisioterapeutici effettuati dopo la decisione di CO 1 del 9 gennaio 2013 avevano il mero scopo di mantenere lo stato muscolare ed evitare eventuali peggioramenti della stabilità muscolare, tuttavia da essi non ci si poteva attendere alcun sostanziale miglioramento dello stato di salute (Doc. ZM-35).

3.b) Già per questi summenzionati motivi la decisione di CO 1 del 6 dicembre 2017 non pub essere soggetta a critica. Non di meno occorre osservare che il Tribunale Federale si è espresso in più casi sulla provvisorietà delle cure mediche nell'ambito delle assicurazioni sociali. In particolare l'Alta Corte ha ammesso che tali spese sono a carico dell'assicuratore infortuni fintanto che, in conformità di quanto prescritto dall'art. 19 LAINF, un miglioramento sensibile dello stato di salute sia raggiungibile (cfr. DTF 133 V 57, cons. 6.6.2 e 6.8 con vari riferimenti giurisprudenziali). Confermandone il carattere provvisorio, il Tribunale Federale ha negato che le prestazioni sanitarie a carico dall'assicuratore infortuni possano essere qualificate come prestazioni durevoli ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LPGA. Per tale motivo le decisioni che conferiscono diritti a presta-zioni di cura di lunga durata possono sempre essere soggetto di nuova verifica in seno all'istituto assicurativo. Anche per questo motivo la decisione di CO 1 di revocare il rimborso delle spese di fisioterapia è corretta. (…)” (Doc. A3)

1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che il rimborso dei cicli annuali di fisioterapia venga mantenuto anche per il futuro, rilevando:

" (…) Le varie analisi cui sono stato sottoposto e la fisioterapia stabilita dal Dr. Med. __________, per altro medico peritale della CO 1, hanno portato alla conclusione, già nel 2010, che esisteva – ed esiste tuttora – un nesso di causalità con l'evento infortunistico. Questo ha portato il Dr. __________ a definire tre cicli annuali di fisioterapia, costantemente svolti dal sottoscritto al fine di mantenere e, per quanto possibile, migliorare un poco e in modo costante, la situazione legata alla spalla.

Tale decisione è stata poi ripresa in data 9.1.2013, dove in sostanza, i cicli di fisioterapia furono confermati.

In data 24.11.2017 sono stato convocato per una visita da un nuovo medico perito di CO 1, il Dr. __________ il quale ha di propria iniziativa deciso di modificare il preavviso a sfavore del sottoscritto, mantenendo nella sostanza quanto già stabilito dal Dr. __________, ma modificando leggermente – ma quel tanto che basta – la diagnosi e ha affermato che non vi sono più gli estremi per un'ulteriore indennità.

A seguito di ciò la CO 1 ha emesso una nuova decisione in cui mi si è tolta la possibilità di seguire il trattamento fisioterapico.

In data 2.1.2018 il sottoscritto ha interposto un'opposizione cautelativa alla decisione di CO 1, chiedendo di vedere gli atti redatti dal Dr. __________, che non mi erano stati allegati alla decisione precedentemente ricevuta e chiedendo di avere un secondo parere da parte di uno specialista.

Gli allegati alla decisione mi sono quindi stati inviati uniti alla decisione su opposizione, mentre il secondo parere mi è stato negato.

Personalmente credo l’assicurazione abbia agito con una certa leggerezza e non abbia adempiuto appieno a quanto un cittadino possa aspettarsi. Chiedo pertanto allo spettabile Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di accettare il mio ricorso nel senso di poter accedere a uno specialista che certifichi in modo inequivocabile le condizioni della spalla e del braccio sinistro e valuti, in modo indipendente, se vi sono ancora i presupposti per beneficiare della fisioterapia ai sensi della LAINF, così come per altro già affermato in precedenza, ovvero nel 2010 e confermato poi nel 2013 dal Dr. __________.” (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 14 giugno 2018, la CO 1 propone di respingere il ricorso e sottolinea che dalle cure in questione non vi è da aspettarsi un sensibile miglioramento della capacità lavorativa, avendo l’assicurato ripreso l’attività lavorativa a tempo pieno da diversi anni:

" (…)

3.a) Nel caso concreto, assicurato ha ripreso la sua attività lavorativa a tempo pieno a far tempo dal 1 agosto 2010 (Doc. Z-37). Considerato che lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato al più tardi in occasione della visita dal Dr. __________ in data 16 novembre 2012 (Doc. ZM-32) e che la fisioterapia proseguita dopo tale data fino al controllo del 24 novembre 2017 presso il Dr. med. __________ non ha più inciso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, si giustifica la cessazione ex nunc e pro futuro del rimborso delle spese di cure a partire dal 7 dicembre 2017. Come correttamente evidenziato dal Dr. med. __________ i trattamenti fisioterapeutici effettuati dopo la decisione di CO 1 del 9 gennaio 2013 avevano il mero scopo di mantenere lo stato muscolare ed evitare eventuali peggioramenti della stabilità muscolare, tuttavia da essi non ci si poteva attendere alcun sostanziale miglioramento dello stato di salute (Doc. ZM-35)

3.b) Non di meno occorre osservare che il Tribunale Federale si è espresso in più casi sulla provvisorietà delle cure mediche nell'ambito delle assicurazioni sociali. In particolare l'Alta Corte ha ammesso che tali spese sono a carico dell'assicuratore infortuni fintanto che, in conformità di quanto prescritto dall'art. 19 LAINF, un miglioramento sensibile dello stato di salute sia raggiungibile (cfr. DTF 133 V 57, cons. 6.6.2 e 6.8 con vari riferimenti giurisprudenziali). Confermandone il carattere provvisorio ("In der Unfallversicherung sind Heilbehandlung und Taggeld somit klassische vorübergehende Leistungen" cfr. DTF 133 V 57, cons. 6.6.2. così come nella DTF 8C_736/2012 cons. 3.1) il Tribunale Federale ha dunque negato che le prestazioni sanitarie a carico dall'assicuratore infortuni possano essere qualificate come prestazioni durevoli ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LPGA. Per tale motivo le decisioni che conferiscono diritti a prestazioni di cura di lunga durata possono sempre essere soggetto di nuova verifica in seno all'istituto assicurativo.

3.c) Il fatto che l'assicurato abbia goduto a lungo delle prestazioni LAINF non impedisce all'assicuratore infortuni di procedere ad una modifica della sua decisione qualora le condizioni lo consentano (“Hieran ändert der Umstand nichts, dass Heilbehandlung [...] gegebenenfalls mehrere Jahren dauern können" cfr. DTF 133 V 57, cons. 6.6.2.). Anche per questo motivo la decisione di Zurich di revocare il rimborso delle spese di fisioterapia è corretta.

(…).

5.) In conclusione, considerato che la cura medica è un trattamento provvisorio che può sempre essere oggetto di una verifica interna all'istituto assicuratore e che la fisioterapia effettuata dopo la decisione di CO 1 del 9 gennaio 2013 aveva uno scopo meramente conservativo, senza però apportare alcun sensibile miglioramento allo stato di salute che si era oramai stabilizzato, la decisione su opposizione del 27 marzo 2018 non pub essere oggetto di critica.” (Doc. V)

1.5. Il 15 giugno 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova.

Il 30 giugno 2018 l’assicurato ha indicato al TCA di essere in attesa di un nuovo certificato dal Dr. __________ della Clinica __________.

Questa lettera è stata trasmessa per conoscenza alla CO 1.

Il 10 luglio 2018 la CO 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" Prendiamo atto della lettera del sig. RI 1 del 30 giugno 2018, intimataci con raccomandata del 3 luglio 2018 e ci permettiamo di trasmettervi copia del nuovo atto medico Doc. ZM-36, trasmessoci dal Dr. __________ per conoscenza.

Sebbene non sollecitata, CO 1 si riconferma nella sua risposta del 14 giugno 2018 e chiede il rigetto del ricorso. Come ben si evince dal documento ZM-36 il ricorrente gode di un buon tono muscolare e la stabilità della spalla è giudicata ottima dall’esperto.

Non vi sono segni di artrosi.” (Doc. IX)

Il 15 agosto 2018 l’assicurato al riguardo si è così espresso:

" Come già in precedenza i punti di vista della CO 1 e del sottoscritto, che i dolori ce li ha, divergono.

Infatti, il medico specialista, Dr. __________, pur accertando un’ottima stabilità della spalla e un esito positivo negli anni, consiglia di continuare la fisiokinesiterapia per il rinforzo muscolare. Egli quindi considera, di fatto, come una necessità questo tipo d’intervento.

Vi è poi un’imprecisione da parte del medico in quanto ho continuato a seguire le sedute di fisioterapia e, nell’incertezza, ho inviato tutto alla Cassa Malati. Quindi non ho mai abbandonato la cura, che mi è assolutamente necessaria per poter proseguire in modo adeguato l’attività professionale che svolgo.

Io non posso fare altro che ribadire quanto già scritto in precedenza, ovvero che i rapporti medici fatti dalla CO 1 sono sostanzialmente identici nel tempo, ma giungono a valutazioni opposte da parte dei periti.

Per quanto riguarda la situazione in cui mi trovo, nessuno contesta il chiaro nesso di causalità fra l’infortunio e il bisogno di fisioterapia.

Per questi motivi, e per quanto scritto in precedenza chiedo a questo spettabile Tribunale di accogliere il mio ricorso.” (Doc. XI)

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicuratore LAINF era legittimato oppure no a negare all’assicurato, a partire dal 6 dicembre 2017, la presa a carico dei tre cicli di fisioterapia in precedenza già riconosciuti.

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). È solo nel caso in cui pretenda la restituzione di prestazioni assicurative, indebitamente versate, che esso deve richiamarsi a un tale motivo.

In quella fattispecie, il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato (vedi pure STF 8C_901/2011 del 19 dicembre 2012).

Nella citata sentenza l’Alta Corte - dopo avere ricordato che le spese di cura e le indennità giornaliere non costituiscono delle prestazioni durevoli ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LPGA, motivo per il quale le regole sulla revisione delle prestazioni di cui a questa disposizione (DTF 137 V 424 consid. 3.1 pag. 428 e riferimenti) non sono applicabili (DTF 133 V 57 consid. 6.7 pag. 65) - ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.

2.2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente:

a. alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico;

b. ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista;

c. alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera;

d. alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico;

e. ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.

L’assicuratore LAINF è tenuto a corrispondere prestazioni a titolo di spese di cura soltanto qualora ci si possa attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 186 n. 10).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimento).

Il diritto alla cura medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF).

Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati, a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAINF, se il beneficiario:

a. è affetto da malattia professionale;

b. soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;

c. abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;

d. è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.

Le condizioni del diritto all'assunzione delle spese di cura medica differiscono quindi a seconda che l'assicurato sia o meno titolare di una rendita (DTF 116 V 41 consid. 3d). Nell'ipotesi contemplata dall'art. 10 cpv. 1 LAINF, la cura medica dev'essere assunta qualora sia atta a migliorare lo stato di salute o a impedirne un peggioramento. Non è invece necessario che la cura sia di natura tale da ristabilire o da aumentare la capacità di guadagno. Per contro, nell'ipotesi di cui all'art. 21 cpv. 1 LAINF, le spese di cura possono essere assunte solo alle condizioni previste dalla norma stessa (sul tema cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e STCA 35.2018.30 del 20 giugno 2018).

2.3. A proposito della fisioterapia e di altre prestazioni mediche, in una sentenza 8C_103/2018 del 25 luglio 2018, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

6.3. Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, ainsi qu'aux médicaments et analyses ordonnés par celui-ci (let. a et b). Le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de l'assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario), une amélioration insignifiante n'étant pas suffisante. Il n'y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04, consid. 3.1). Si une amélioration n'est plus possible, le traitement prend fin et l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité (pour autant qu'il présente une incapacité de gain de 10 % au moins).

Une fois que le traitement médical a cessé et que l'assuré n'a pas droit à une rente, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 OLAA [RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA (arrêt 8C_179/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.1).

6.4. Se fondant sur les conclusions de l'expert C.________ (rapport du 27 juillet 2016), la cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 supra), qu'il n'y avait pas lieu d'attendre une amélioration notable de l'état de santé de l'assurée mais qu'un traitement analgésique et anti-inflammatoire apparaissait nécessaire dans le cas particulier. Certes, dans sa prescription de physiothérapie du 24 février 2017, le docteur D.________ a indiqué que ce traitement avait pour but l'amélioration des fonctions articulaire et musculaire. Cependant ce médecin ne fait état d'aucun élément objectif permettant de s'écarter de l'avis de l'expert C.________, selon lequel une amélioration notable de l'état de santé n'était pas à attendre. Dès lors, dans la mesure où le traitement envisagé a seulement pour but de soulager momentanément une symptomatologie occasionnée par un état de santé demeuré par ailleurs stabilisé, il y a lieu de nier le droit à la prise en charge de ce traitement en vertu de l'art. 10 al. 1 LAA.

Vu ce qui précède, Swica était fondée, par sa décision sur opposition du 21 mars 2017, à supprimer le droit de l'assurée à la prise en charge du traitement médical à compter du 1er septembre 2016. (…).”

In una sentenza U 378/99 del 23 marzo 2000, il TFA aveva deciso che una terapia conservativa non era per sua natura atta a migliorare lo stato di salute dell’assicurata, posto che entrava in linea di conto un intervento di impianto di protesi al ginocchio destro.

L’Alta Corte, in particolare, ha rilevato:

" (…).

b) De l'avis unanime des médecins consultés, un traitement conservateur (en particulier sous la forme de séances de physiothérapie) n'est pas de nature à améliorer l'état de santé de la recourante. Un tel objectif ne peut en effet être atteint que par l'implantation d'une prothèse totale du genou droit (cf. les rapports des docteurs S., R., C.________ et Y.________ cités sous les lettres A et B de l'état de fait). Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a donc pas lieu d'attendre du traitement physiothérapique dont elle sollicite la prise en charge une quelconque amélioration de son état de santé. Tout au plus celui-ci peut-il soulager temporairement ses douleurs, ce qui ne lui confère toutefois pas le droit à la poursuite d'un traitement médical à charge de son assureur-accidents (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter op. cité p. 72). Par conséquent, l'intimée pouvait, comme elle l'a fait, limiter son inter- vention à trois ou quatre séries de six séances de physiothérapie par année, en cas de périodes douloureuses." (STFA U 378/99 del 23 marzo 2000, consid. 3b)

In un’altra sentenza U 301/05 dell’11 maggio 2006 è stato confermato il passaggio al regime delle prestazioni di lunga durata, tenuto conto che, da un profilo medico, erano state formulate le osservazioni seguenti:

" (…) Après une évolution lente, peu favorable et parsemée de douleurs, les différents praticiens consultés ont considéré le cas comme stabilisé; une récupération totale leur semblait impossible et tous retenaient une capacité nulle dans l'exercice des activités antérieures (…)"

Infine, in una sentenza 35.2006.19 del 21 giugno 2006, il TCA ha negato ad un assicurato il diritto a ulteriori cure mediche, argomentando:

" (…) Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la X abbia giustamente considerato stabilizzato lo stato di salute di C e che essa abbia pertanto correttamente posto fine alle prestazioni di corta durata.

È in effetti evidente che le misure pretese dal ricorrente, massaggi e attività fisica in un centro fitness, non sono mirate a migliorare notevolmente le sue condizioni di salute, ma piuttosto a evitarne il peggioramento (cfr., del resto, I, p. 3: “Se non dovessi più frequentare la palestra e non sottopormi più alle sedute di massaggio, la mia situazione ritornerebbe allo stato di 3-4 anni fa, con relativa perdita del tono muscolare e con il riacutizzarsi dei dolori.” – il corsivo è del redattore).

Esse hanno quindi un carattere meramente conservativo.

La circostanza che l’assicurato presenti ancora dei disturbi, è del tutto irrilevante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF convenuto, nella misura in cui la persona assicurata ha diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute (art. 19 cpv. 1 LAINF e DTF 116 V 44, consid. 2c).

(…).

Alla luce delle norme legali esposte in precedenza, la decisione della X di riconoscere all’assicurato una somma annua di fr. 500.-- per i prossimi 8 anni quale contributo per un regolare esercizio fisico - presa a prescindere da un qualsiasi obbligo legale a prestazioni - appare generosa, tenuto conto anche che il fatto di aver proceduto alla definizione del caso a distanza di 10 anni dall’infortunio, rispettivamente, di 7 anni dall’annuncio della ricaduta, è già di per sé piuttosto inusuale.

Del resto, occorre sottolineare che l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 10%, riconosciutagli dall’assicuratore LAINF proprio per indennizzarlo da una diminuzione permanente della sua integrità fisica.

Resta inteso che C avrà sempre la facoltà di annunciare una ricaduta o le conseguenze tardive alla X. Questa facoltà, del resto, è stata espressamente riservata in sede di decisione formale.

In virtù dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore infortuni convenuto sarà allora tenuto a riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71; A. Maurer, op. cit., p. 277).

Né la LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l'interessato sia o meno ancora assicurata. Rilevante è soltanto l'esistenza di un nesso di causalità. (…).”

2.4. Nel caso di specie, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha posto termine, pro futuro, al rimborso delle prestazioni fisioterapeutiche in precedenza assunte tramite decisione passata in giudicato, senza chiedere la restituzione delle prestazioni versate, non ritenendo che siano più adempiuti i presupposti per poterle riconoscere. L’amministrazione sostiene che dai cicli di fisioterapia non vi è da attendersi un sensibile miglioramento della capacità lavorativa, visto che l’assicurato è tornato totalmente abile al lavoro nell’agosto 2010.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato dell’assicuratore contro gli infortuni.

Infatti, i medici che hanno visitato l’assicurato sono concordi nel ritenere che le cure sanitarie prestate a RI 1 non sono suscettibili di migliorare notevolmente il suo stato di salute, ma che hanno piuttosto una funzione conservativa.

Già nel rapporto del 27 dicembre 2012 il Dr. __________, specialista FMH in chirurgia si era così espresso:

" (…).

CONCLUSIONE:

esiti di infortunio in data 12 febbraio 2010 a seguito del quale il paziente ha subito

• trauma alla spalla sinistra con lussazione posteriore trattata cruentemente in data I marzo 2012 mediante trasferimento del tubercolo minore secondo Mclaughlin per ritensionamento del tendine sottoscapolare.

Permangono delle omalgie tenute sotto controllo tramite una seduta di fisioterapia ogni 10-15 giorni circa, ginnastica regolare da parte del paziente e saltuaria assunzione di antiflogistici.

CAUSALITÀ:

non sono ravvisabili fattori estranei all'infortunio che ci occupa.

PROCEDERE:

il paziente darà seguito alla prevista visita specialistica ancora in agenda.

Alla luce dell'attuale riscontro, alfine di mantenere lo stato raggiunto ed evitare notevoli peggioramenti, il paziente necessita di sottoporsi a fisioterapia in ragione di 3 cicli annuali. Altro tipo di prestazioni non entrano in linea di conto e ulteriori provvedimenti terapeutici o visite mediche non consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione per cui propongo la definizione del caso.

Qualora nel futuro subentrassero peggioramenti dello stato in nesso causale con l'evento in causa e con necessità di cure mediche, il paziente è stato informato che il caso potrà essere riaperto ai sensi Lainf. L'ufficio competente sarà esplicito al riguardo. (…)” (Doc. ZM32)

Il Dr. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM, nel suo rapporto 1° dicembre 2017 ha rilevato:

" (…).

  1. Dalla continuazione delle cura medica, ci si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute?

6.1 Se si, quale cura risponderà alle attese?

Trattamenti conservativi quali fisioterapie sono necessari al mantenimento dello stato muscolare e quindi per evitare eventuali peggioramenti della stabilità articolare.

Dalla continuazione di questi trattamenti non vi è però da aspettare sostanziale miglioramento della funzionalità.

6.2 Se no, a partire da quando la continuazione della cura medica non migliorerà o non ha più migliorato in modo significativo lo stato di salute (stato finale raggiunto)?

Lo stato finale è da ritenersi raggiunto sin dalla visita di chiusura effettuata il 16.11.2012 dal dr. med. __________ come già ben descritto allora nel suo rapporto peritale.

  1. Domande concernenti l'incapacità al lavoro temporanea durante la cura medica e fino al raggiungimento dello stato finale:

7.1 Quali carichi corporali/lavori/attività non sono espletabili dall'assicurato a causa dei pregiudizi alla salute dovuti all'infortunio nell'ambito della sua professione di funzionario?

Il paziente ha potuto riprendere la sua attività lavorativa al 100% dal 01.08.2010.

7.2 A suo giudizio, qual è la percentuale di inabilità lavorativa dovuta all'infortunio durante la fase terapeutica nella professione di funzionario?

Vedi sopra. (…).” (Doc. ZM35)

Nel suo certificato del 15 giugno 2018 il Dr. __________ ha invece rilevato:

" Rivedo il signor RI 1 operato nel 2010 dal Dr. med. __________, con trasferimento mediale del tubercolo minore dell’omero sinistro in esiti di lussazione glenomerale posteriore.

Lo stesso presenta un’ottima stabilità della spalla, anche se lamenta ancora dei dolori e una migliore mobilità della spalla mentre si sottoponeva alla fisiokinesiterapia, che attualmente ha abbandonato. Si evidenzia un discreto tono muscolare, un’ottima stabilità in anteriore e posteriore dell’articolazione glenomerale. Il paziente avverte importanti scrosci articolari talvolta dolorosi, ho pertanto richiesto una radiografia per un approfondimento diagnostico.

Alla radiografia si evidenzia una micro calcificazione a livello del tendine sovraspinoso in assenza di segni di artrosi con ancora un ottimo spazio sottoacromiale.

Si conferma una buona saldatura della trasposizione del tubercolo minore.

Ho consigliato di continuare con la fisiokinesiterapia per il rinforzo muscolare e non ho previsto un ulteriore controllo clinico.” (Doc. IX/1)

In esito a quanto precede, in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. i consid. 2.2 e 2.3.), l’assicuratore infortuni convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di cura (cfr. STCA 35.2014.65 del 28 gennaio 2015), indipendentemente dal fatto incontestato che i disturbi di cui soffre l’assicurato si trovino ancora in nesso di causalità naturale con l’infortunio del 12 febbraio 2010.

Del resto, il diritto a ulteriori cure medico-sanitarie non può essere fondato nemmeno sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto quest’ultima disposizione torna applicabile soltanto a quell'assicurato che si trova al beneficio di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382 ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 112 s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55), ciò che non è il caso nella presente fattispecie.

Competente a intervenire è invece l’assicuratore contro le malattie (cfr. la STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018, riprodotta al consid. 2.3.).

La decisione su opposizione del 27 marzo 2018 deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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