Raccomandata
Incarto n. 35.2018.115
mm
Lugano 18 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, in data 21 luglio 2014, RI 1, dipendente della __________ in qualità di ausiliaria e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è stata investita sulle strisce pedonali e ha riportato la frattura della gamba sinistra. L’assicuratore LAINF ha al riguardo riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge;
che, alla chiusura del caso, con decisione formale del 17 ottobre 2016, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie e all’indennità giornaliera dall’8 settembre 2016, rispettivamente dal 22 agosto 2016, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità in assenza di un grado d’invalidità pensionabile e ha concesso un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. Z 154);
che, in data 3 novembre 2016, l’assicurata ha rinunciato a inoltrare opposizione contro la decisione del 17 ottobre 2016 e ha quindi autorizzato la CO 1 a “… trasmettere gli esiti della presente vertenza e quant’altro richiesto, alla __________, …” (doc. Z 155);
che, il 9 novembre 2016, l’avv. __________, rappresentante dell’assicurata, ha postulato che l’istituto assicuratore partecipasse ai costi di patrocinio, “considerato l’esito della vertenza, segnatamente il fatto che la Signora ha rinunciato ad interporre opposizione alla vostra decisione …” (doc. Z 157);
che, in data 9 dicembre 2016, l’avv. RA 1, nuovo patrocinatore di RI 1, ha domandato di poter consultare gli atti, precisando che “ogni decisione, accordo o presa di posizione è prudenzialmente, tempestivamente e formalmente contestata” (doc. Z 159);
che, con scritto del 9 giugno 2017, l’avv. RA 1 ha chiesto che venga accertata la nullità della rinuncia ad opporsi alla decisione formale del 17 ottobre 2016, ha contestato nel merito quest’ultima e, in subordine, ne ha chiesto la revisione processuale (doc. Z 163);
che, in data 11 ottobre 2018, la CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta contro la decisione formale del 17 ottobre 2016, ritenuto che essa sarebbe nel frattempo cresciuta in giudicato (doc. Z 178);
che, con tempestivo ricorso del 12 novembre 2018, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché entri nel merito dell’opposizione (doc. I);
che, in risposta, la CO 1 ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII);
che, in data 28 gennaio 2019, il rappresentante della ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI);
considerato - che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
che, giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;
che, fatta eccezione per i casi di cui all’art. 10 cpv. 2 lett. a e b OPGA, l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale (art. 10 cpv. 3 OPGA). L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 OPGA);
che, conformemente alla giurisprudenza federale, la rinuncia a prevalersi di un rimedio di diritto va considerata nulla se non si può presupporre che la parte abbia agito con piena cognizione di causa. Non può pertanto essere ritenuta vincolante una rinuncia manifestata prima di aver preso conoscenza della decisione motivata. Al contrario, è di principio valida la rinuncia a prevalersi di un rimedio di diritto espressa dopo aver ricevuto la decisione motivata. La rinuncia in questione non è liberamente revocabile. Una revoca è tuttavia ammissibile se è dimostrato che la rinuncia è avvenuta sotto l’influsso di un vizio di volontà, in particolare in base ad informazioni errate delle autorità. Nel caso in cui la parte abbia validamente rinunciato all’impugnazione, la decisione cresce formalmente in giudicato (cfr. DTF 140 V 82 consid. 4.1; STFA U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3, U 304/04 del 23 maggio 2006 consid. 2.1 e 2.2; si veda pure CR LPGA - V. Défago Gaudin, art. 52 LPGA n. 22).
Nella DTF 140 V 82 appena citata, l’Alta Corte federale ha precisato che revocare la rinuncia a interporre opposizione è possibile a condizione che la revoca pervenga all’assicuratore prima della rinuncia (consid. 4.2);
" La sottoscritta RI 1, dopo aver ricevuto esaustive spiegazioni, a seguito di ampia e approfondita discussione con l’avv. __________, alla presenza del signor __________ della CO 1, dichiara con la presente di non voler inoltrare opposizione alla decisione di data 17 ottobre 2016 (Sin. __________), emessa da quest’ultima.
La sottoscritta autorizza pertanto la CO 1 a trasmettere gli esiti della presente vertenza e quant’altro richiesto, alla __________, la quale ha peraltro già manifestato in data 2 luglio 2016 di attendere gli esiti assicurativi in corso.
Letto, approvato e firmato a __________ il 3 novembre 2016.” (doc. Z 155);
che nella dichiarazione del 3 novembre 2016 si fa esplicito riferimento alla decisione formale del 17 ottobre 2016 con indicazione del numero di sinistro;
che, stante ciò, al momento in cui ha dichiarato di rinunciare a prevalersi del diritto di opposizione, l’assicurata era dunque certamente a conoscenza della decisione;
che la decisione in questione risulta motivata a sufficienza, nella misura in cui sono stati esaustivamente illustrati i parametri - medici (al riguardo, si fa notare che il referto allestito dal fiduciario dott. __________ a margine della visita medica di chiusura del 7 settembre 2016, servito da base all’amministrazione, è stato allegato alla medesima), rispettivamente economici -, che hanno indotto l’assicuratore LAINF a ritenere stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell’assicurata (con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di cura medica), a negarle il diritto a una rendita d’invalidità e, infine, ad accordarle un’IMI del 10%;
che, pertanto, la scelta di non opporvisi è stata fatta in piena conoscenza di causa del contenuto della decisione in discussione;
che nessun elemento consente di ritenere che la decisione di rinunciare ad opporsi sia stata presa sotto influsso di un errore essenziale. Dalla dichiarazione sottoscritta da RI 1 si evince anzi che tale scelta era stata preceduta da “esaustive spiegazioni” e da una “ampia e approfondita discussione” con il suo avvocato;
che dalle tavole processuali non risulta che l’assicurata abbia revocato la rinuncia a interporre opposizione prima che l’assicuratore ne prendesse conoscenza;
che questa Corte non può seguire l’avv. RA 1 laddove fa valere che, in virtù dell’art. 43 LPGA, l’opposizione dell’assicurata avrebbe dovuto essere verbalizzata e che, non essendo stato il caso, la procedura sarebbe irrimediabilmente viziata. In realtà, RI 1 non si è opposta alla decisione formale del 17 ottobre 2016 ma, al contrario - in piena conoscenza del contenuto del provvedimento in parola e dopo averne approfonditamente discusso con il proprio patrocinatore - vi ha rinunciato;
che appare parimenti infondata la tesi ricorsuale secondo la quale le parti avrebbe posto fine alla controversia mediante una transazione ex art. 50 cpv. 1 LPGA, di modo che, in ossequio al capoverso 2 di questa disposizione, la transazione avrebbe dovuto essere comunicata sotto forma di decisione impugnabile. Al riguardo, va ribadito che l’assicurata non ha formulato alcuna opposizione contro la decisione formale del 17 ottobre 2016 ma vi ha invece rinunciato. Ora, essendo la rinuncia un atto unilaterale di volontà, non è stata evidentemente conclusa una transazione (la quale per definizione implica l’accordo delle due parti);
che, a seguito della dichiarazione di rinuncia del 3 novembre 2016, il provvedimento datato 17 ottobre 2016 è dunque formalmente cresciuto in giudicato, senza necessitare di una decisione da parte della CO 1 (in questo senso di veda la STFA U 139/02 citata in precedenza, consid. 2.4);
che, in queste condizioni, la decisione formale in questione potrebbe essere rimessa in discussione soltanto per la via dei rimedi straordinari di diritto (riconsiderazione o revisione processuale);
che la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dall’avv. RA 1, deve quindi essere confermata;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti