Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2018.111
Entscheidungsdatum
16.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

__________Raccomandata

Incarto n. 35.2018.111

PC/sc

Lugano 16 maggio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 ottobre 2018 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 31 luglio 1978, RI 1 ha subito una distorsione al ginocchio sinistro. Il 12 febbraio 1988, allorquando si trovava alle dipendenze della ditta __________ di __________, egli ha lamentato una recrudescenza dei disturbi allo stesso ginocchio sinistro. L’CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF. In data 1° luglio 1990, facendo footing, l’assicurato è rimasto vittima di una distorsione al ginocchio destro.

Anche questo caso è stato assunto dall’istituto assicuratore in base all’art. 9 cpv. 2 OAINF. Per tener conto delle ripercussioni economiche legate ai postumi residuali dell’evento del febbraio 1988, con decisione formale del 3 maggio 2001, l’amministrazione ha accordato a RI 1 una rendita d’invalidità del 40% a decorrere dal 1° maggio 2001 (cfr. doc. 148).

1.2. Nel corso dell’ottobre 2016, l’assicurato, per il tramite del dott. __________, ha chiesto all’assicuratore LAINF la riapertura dei casi pregressi e la valutazione del diritto all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI). Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 gennaio 2017, l’CO 1 ha assegnato un’IMI del 15% (7.5% a carico del sinistro del 12 febbraio 1988 e 7.5% a carico di quello occorso il 1° luglio 1990) (cfr. doc. 64). Con sentenza 35.2017.30 del 18 ottobre 2017, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso dell’assicurato, annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all’assicuratore infortuni affinché ordinasse una perizia ortopedica volta a determinare l’entità dell’IMI spettante all’insorgente in ragione del danno infortunistico a carico delle ginocchia (cfr. doc. 148).

1.3. Ritornati gli atti, l'CO 1 ha esperito ulteriori accertamenti medico-amministrativi. Nel frattempo il 24 gennaio 2018 RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha inoltrato all'assicuratore LAINF una copia della decisione del 22 dicembre 2017 dell'UAI - non ancora cresciuta in giudicato, ma che non intendeva contestare - con cui gli è stato riconosciuto un aumento della mezza rendita AI (di cui beneficiava dal 1° giugno 2006 con un grado AI del 50%) ad una rendita AI intera dal 1° maggio 2016 con grado AI del 70%, chiedendo l'acquisizione dell'incarto AI (in particolare, della perizia del SAM esperita nel maggio 2017) come pure un adeguamento della rendita LAINF (doc. 166).

Il 30 gennaio 2018 l'CO 1 ha chiesto all'UAI l'invio di una copia dell'incarto relativo a RI 1 (doc. 167) ed il 1° febbraio 2018 ha informato il patrocinatore dell'assicurato di aver richiesto in visione l'incarto AI e che, una volta in possesso dello stesso, avrebbe rivalutato il diritto alle prestazioni del suo cliente (doc. 175).

L'8 marzo 2018 l'CO 1 ha acquisito agli atti la valutazione delle capacità funzionali (VCF) svoltasi il 6 ed il 7 marzo 2018 presso la Clinica __________ (doc. 178).

Il 31 gennaio 2018 l'UAI ha messo a disposizione dell'CO 1 in via elettronica una copia dell'incarto relativo a RI 1 (doc. 179). Il 23 aprile 2018 l'CO 1 ha chiesto all'UAI l'autorizzazione a potere produrre la perizia pluridisciplinare del SAM del 13 settembre 2017 (e tutti i suoi allegati) come pure il rapporto di inchiesta per l'attività professionale indipendente del 3 luglio 2014 (doc. 179). Il 27 aprile 2018 l'CO 1 ha sottoposto la VCF e la perizia del SAM al dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, osservando che: "l'assicurato, al momento della ricaduta, era già ritenuto inabile al lavoro in misura del 75% come verniciatore di carrozzeria per la globalità delle affezioni (infortunistiche ed extra-infortunistiche), pertanto l'attività di riferimento per la valutazione della capacità lavorativa è quella di verniciatore di carrozzeria al 25%" (doc. 181).

Esperiti ulteriori accertamenti medico-amministrativi (in particolare, dopo avere raccolto il parere medico dell'11 giugno 2018 del dr. med. __________: doc. 184), il 28 giugno 2018 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato - in relazione alla ricaduta con inabilità lavorativa dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 e continua - la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), con assunzione in ogni caso dei controlli dei medici ancora strettamente necessari, a decorrere dal 1° luglio 2018, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, "Dalla continuazione della cura non ci si può attendere un notevole miglioramento dello stato di salute", puntualizzando che da tale data "fa stato una capacità lavorativa nella misura massima possibile" (doc. 186). Nella medesima occasione l'CO 1 ha altresì informato l'assicurato che, dalla documentazione medica agli atti, "al momento della sospensione dell'attività, in dicembre 2016, era già inabile al lavoro in misura del 75% per affezioni extra-infortunistiche. Ne consegue che dobbiamo rivalutare l'ammontare dell'indennità giornaliera (…) sino al 30 giugno 2018. La informeremo in merito il più presto possibile" (doc. 186).

1.4. Con decisione del 31 luglio 2018 l'CO 1 ha quindi chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 21'317.80, corrispondenti alle indennità giornaliere versate in eccesso dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018 (doc. 190 e 191).

Con decisione del 17 agosto 2018 l'CO 1, ha confermato, in via di revisione, la rendita LAINF del 40% che versa dal 1° maggio 2001, nonostante un grado di invalidità a quel momento del 13%, in quanto fondata su un accordo (doc. 194).

Con opposizione del 5 settembre 2018 l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha evidenziato che la decisione di restituzione del 31 luglio 2018 dell'CO 1 non era corretta, nella misura in cui non considerava che al suo cliente era stata riconosciuta un'inabilità lavorativa per l'attività abituale del 75% dal 1° settembre 2015 rispettivamente del 70% per lo meno a far tempo dagli accertamenti peritali eseguiti nel maggio 2017 e sfociati nel rapporto peritale del 13 settembre 2017 (doc. 200).

Con scritto/decisione del 10 ottobre 2018 l'CO 1 ha comunicato all'assicurato che la sua opposizione veniva accolta parzialmente nel senso che "dal 13.09.2017 l'indennità giornaliera viene ricalcolata in base ad un salario di fr. 18'355.20, pari al 30% di capacità lavorativa. Da questa data l'indennità giornaliera ammonta a fr. 40.25. (…) l'importo da restituirci ammonta a fr. 19'638.10" (doc. 216 e doc. A1).

1.5. Il 25 ottobre 2018 l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è opposto al conteggio del 3 ottobre 2018, dal quale risultava un importo da restituire di complessivi fr. 31'483.45 (doc. 223 e doc. A2).

Con scritto del 31 ottobre 2018 l'CO 1 ha comunicato all'assicu-rato che il conteggio del 3 ottobre 2018 era errato e quindi da ritenersi nullo e che, come già comunicato con scritto del 10 ottobre 2018, in parziale accoglimento dell'opposizione del 5 settembre 2018, veniva richiesta la restituzione di fr. 19'638.10, come da relativo conteggio già in suo possesso; con questa precisazione l'CO 1 ha ritenuto evasa l'obiezione del 25 ottobre 2018 (doc. 224).

1.6. Con tempestivo ricorso del 6 novembre 2018 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione del 10 ottobre 2018 (cfr. doc. I, pag. 3). Il patrocinatore dell'assicurato osserva innanzitutto che l'CO 1 non è in chiaro sull'ammontare della somma che andrebbe restituita, visto che nel conteggio del 3 ottobre 2018 ha indicato un importo di fr. 31'483.45, che è poi stato annullato a seguito dell'opposizione del suo cliente, che ha agito "alla luce del sole", nella misura in cui il 24 gennaio 2018 ha trasmesso all'assicuratore LAINF la decisione AI del 22 dicembre 2017.

Il rappresentante dell'assicurato ribadisce che il suo cliente presenta una capacità lavorativa del 30% nella propria attività abituale dai singoli consulti specialistici del maggio 2017 e non dalla data del referto peritale del SAM del 13 settembre 2017. Egli contesta l'ammontare dell'indennità giornaliera dovuta, che secondo l'CO 1 sarebbe pari a fr. 40.25, e ritiene pure che per determinati importi sia incorsa la perenzione/prescrizione ai sensi dell'art. 25 LPGA. A partire dalla conoscenza del contenuto della decisione del 22 dicembre 2017 dell'UAI, avvenuta al più tardi con la ricezione dello scritto del 24 gennaio 2018, per ogni singola prestazione versata in passato è iniziato a decorrere il termine di 1 anno di cui all'art. 25 LPGA. La decisione di restituzione è del 31 luglio 2018, pertanto la richiesta di restituzione delle indennità versate dall'CO 1 in eccesso fino al 31 luglio 2017 è perenta rispettivamente prescritta.

1.7. Nella risposta del 23 novembre 2018 l'CO 1, ha versato agli atti l'incarto riguardante l'assicurato (infortunio n. __________), chiedendo la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. Il 27 novembre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).

Le parti sono rimaste silenti.

1.9. Il 13 marzo 2019 il TCA ha richiamato dall'UAI l'incarto "RI 1, , ()" che è stato versato agli atti il 15 marzo 2019 (doc. V e VI).

Il 18 marzo 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine per visionare l'incarto richiamato e per presentare osservazioni scritte al riguardo (doc. VII).

A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento da parte dell'assicurato.

Nelle osservazioni del 18 aprile 2019 l'CO 1 ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, riconfermandosi nella risposta di causa (doc. X).

Il doc. X è stato inviato al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. XI).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se RI 1 è tenuto a restituire all'CO 1 l’importo di fr. 19'638.10, corrispondente a parte delle indennità giornaliere percepite dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018.

2.2. Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAINF, ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio. Il diritto all'indennità giornaliera - soggiunge il cpv. 2 della medesima disposizione - nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio; esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

Il cpv. 2 stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Il medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).

Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).

Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi speciali (STCA 35.2017.79 del 20 marzo 2017, consid. 2.8).

2.3. L’art. 25 cpv. 1 LPGA - applicabile in casu in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAINF - stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318, consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208 (STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017, consid. 2.4).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, quanto al principio della restituzione, evidenzia che è tenuto al rimborso ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017, consid. 2.7).

In concreto, l’assicurato ha beneficiato d’indennità giornaliere intere (al 100%) dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018, poiché l'CO 1 l'ha ritenuto abile al lavoro in forma completa (100%) nell'attività abituale al momento della ricaduta infortunistica.

Alla fine del gennaio 2018 l'CO 1 ha ricevuto l'incarto AI e ha preso visione della perizia del SAM del 13 settembre 2017, relativa agli accertamenti pluridisciplinari effettuati nel mese di maggio 2017 (doc. 142, pag. 559 e ss., incarto AI), dalla quale si evince che, globalmente, RI 1 presenta una capacità lavorativa del 25% dal 1° settembre 2015 e del 30% dal 13 settembre 2017, intesa come combinazione tra riduzione del tempo di lavoro e riduzione del rendimento, nella propria attività abituale di verniciatore-carrozziere (doc. 142, pag. 585 e 586, incarto AI).

Attentamente esaminate le carte processuali il TCA ritiene che non vi siano validi motivi per dubitare dell'attendibilità del contenuto della precitata perizia del SAM, sulla quale si fonda la decisione del 22 dicembre 2017 dell'UAI con cui è stato riconosciuto a RI 1 un aumento della mezza rendita AI (di cui beneficiava dal 1° giugno 2006 con un grado AI del 50%) ad una rendita AI intera dal 1° maggio 2016 con grado AI del 70%.

Tanto più che neppure il patrocinatore del ricorrente ha sollevato argomenti con la propria impugnativa (cfr. doc. I) che risultano atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dai periti del SAM interpellati dall’UAI con considerazioni puntuali e convincenti, in particolare con espresso riferimento al data di decorrenza della capacità lavorativa del 30% dal 13 settembre 2017 e, non come asserito dal rappresentante del ricorrente, dai singoli consulti specialistici. D'altra parte, giova qui ricordare, che il parere del patrocinatore dell'insorgente - che non è suffragato da alcun certificato medico-specialistico, neppure in sede ricorsuale e che ha pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte - non può essere condiviso dal TCA.

In simili condizioni, il TCA deve quindi concludere che l'assicurato al momento della ricaduta del 2016, presentava nella propria attività abituale di verniciatore-carrozziere una capacità lavorativa del 25% (segnatamente dal 1° settembre 2015) poi aumentata al 30% dal 13 settembre 2017.

L'insorgente nel periodo determinante (dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018) aveva diritto ad indennità giornaliere in virtù unicamente della sua residua capacità al lavoro (cfr. consid. 2.2).

L'CO 1 è venuta a conoscenza dell'abilità lavorativa ridotta del ricorrente soltanto a fine gennaio 2018 quando ha ricevuto l'incarto AI contenente la perizia del SAM del 13 settembre 2017, relativa agli accertamenti pluridisciplinari effettuati nel mese di maggio 2017.

L'insorgente nel periodo determinante (dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018) ha, quindi, beneficiato di indennità giornaliere calcolate sulla base di un'abilità al lavoro del 100% e, non invece, della sua capacità lavorativa ridotta, prima, al 25% e, poi, al 30%. Di conseguenza, da un profilo oggettivo, egli ha percepito effettivamente a torto parte delle prestazioni LAINF relative a questo lasso di tempo.

Le rettifica delle indennità giornaliere ricevute riveste inoltre un'importanza particolare.

In esito a quanto precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano quindi adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle indennità giornaliere intere attribuite all’assicurato per il periodo dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.3; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

L’abilità lavorativa ridotta, prima, al 25% e, poi, al 30% del ricorrente costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente.

2.5. Per quanto concerne l'importo da restituire, la Cassa ha chiesto all'assicurato il rimborso di fr. 19'638.10, corrispondente a parte delle indennità giornaliere percepite dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018, tenuto conto di una capacità lavorativa parziale (25% per il periodo dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 12 settembre 2017 rispettivamente del 30% per il periodo dal 13 settembre 2017 al 30 giugno 2018) anziché totale (100%) come erroneamente fatto inizialmente.

Il rappresentante dell'assicurato contesta l'ammontare dell'indennità giornaliera dovuta che secondo l'CO 1 sarebbe pari a fr. 40.25 (cfr. doc. I, pag. 2).

Per l'inabilità lavorativa dal 3 dicembre 2016, l'CO 1 ha calcolato l'indennità giornaliera in base al salario assicurato tramite polizza privata presso la __________, ammontante a fr. 50'000.- nel 1998, aggiornato al 2016 in fr. 61'183.56, arrotondato a fr. 61'184.- tenendo conto di una capacità lavorativa del 25% per il periodo dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 12 settembre 2017 rispettivamente del 30% per il periodo dal 13 settembre 2017 al 30 giugno 2018 giungendo così a fr. 33.55 rispettivamente a fr. 40.25 (cfr. doc. 190 e A1).

Il TCA non ha motivo per non confermare il suddetto dato che parte da un guadagno assicurato di fr. 50'000.- nel 1998, aggiornato al 2016 in fr. 61'183.56 e arrotondato a fr. 61'184.-. Tanto più che neppure il patrocinatore del ricorrente ha sollevato argomenti specifici con la propria impugnativa (cfr. doc. I) che risultano atti a condurre ad una diversa soluzione. Questa conclusione si giustifica tanto più che il ricorrente ha percepito per un lungo periodo un'indennità giornaliera calcolata sul precitato guadagno assicurato, senza sollevare obiezioni di sorta.

In siffatte circostanze, la censura - peraltro estremamente generica ed immotivata - ricorsuale sollevata al riguardo nel gravame deve essere respinta.

Da ultimo, giova rilevare che la circostanza che l'CO 1 ha annullato il conteggio del 3 ottobre 2018, ove era indicato un importo di fr. 31'483.45, a seguito dell'opposizione dell'insorgente è irrilevante ai fini del giudizio.

2.6. Con la propria impugnativa l'insorgente ha pure sostenuto che, essendo la decisione di restituzione dell'CO 1 del 31 luglio 2018, la richiesta di restituzione delle indennità versate in eccesso fino al 31 luglio 2017 sarebbe perenta rispettivamente prescritta ex art. 25 LPGA.

2.6.1. L’art. 25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

La disposizione della LPGA appena menzionata concernente il termine relativo di un anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione di prestazioni indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2002 (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 25 n. 38).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr. pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).

Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).

Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).

Qualora l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.

Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).

Il termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

Per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di diversi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; STCA 42.2011.18 del 19 luglio 2012, consid. 2.3 e 2.4).

Riguardo alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).

Nella decisione di questa Corte 42.2011.31 del 20 giugno 2012 il TCA ha inoltre ricordato che, quando l’amministrazione apprende una nuova circostanza che rende indebita la riscossione di prestazioni da un’ulteriore decisione, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza del nuovo provvedimento e non dalla sua crescita in giudicato.

Ad esempio, nel caso in cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008; STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013, consid. 2.4).

2.6.2. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato ha beneficiato d’indennità giornaliere intere (al 100%) dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018, poiché l'CO 1 l'ha ritenuto abile al lavoro in forma completa nell'attività abituale al momento della ricaduta infortunistica.

Dalle tavole processuali emerge pure che il 24 gennaio 2018 l'avv. RA 1 ha inoltrato all'assicuratore LAINF una copia della decisione del 22 dicembre 2017 dell'UAI con cui era stato riconosciuto al suo cliente un aumento della mezza rendita AI (di cui beneficiava dal 1° giugno 2006 con un grado AI del 50%) ad una rendita AI intera dal 1° maggio 2016 con grado AI del 70%, sulla base di quanto stabilito dalla perizia del SAM esperita nel maggio 2017 (doc. 166).

Il 30 gennaio 2018 l'CO 1 ha prontamente chiesto una copia dell'incarto relativo a RI 1 all'UAI (doc. 167), che glielo ha messo a disposizione in via elettronica già in data 31 gennaio 2018 (doc. 179).

Ne discende che il termine di perenzione relativo di un anno ha iniziato a decorrere al più presto dal momento in cui l'CO 1, a fine gennaio 2018, ha preso visione della perizia del SAM del 13 settembre 2017, relativa agli accertamenti pluridisciplinari effettuati nel mese di maggio 2017 (doc. 142, pag. 559 e ss., incarto AI), dalla quale si evince che, globalmente, RI 1 presenta una capacità lavorativa del 25% dal 1° settembre 2015 e del 30% dal 13 settembre 2017, intesa come combinazione tra riduzione del tempo di lavoro e riduzione del rendimento, nella propria attività abituale di verniciatore-carrozziere (doc. 142, pag. 585 e 586, incarto AI).

Pertanto occorre concludere che, allorché l'CO 1 ha emanato l'ordine di restituzione del 31 luglio 2018, il diritto alla restituzione della parte delle indennità giornaliere che il ricorrente avrebbe indebitamente riscosso dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 30 giugno 2018 a seguito della correzione della abilità lavorativa dell'assicurato, a suo tempo -come anzidetto - ritenuta del 100%, non era perento. Parimenti rispettato risulta essere pure il termine di perenzione assoluto di cinque anni. Stante quanto precede, l'eccezione di tardività, per le prestazioni fino al 31 luglio 2017, sollevata dall'insorgente con la propria impugnativa, è respinta (per un caso analogo, in particolare concernente un ordine di restituzione emesso l'8 ottobre 2010 per prestazioni complementari indebitamente riscosse per l'anno 2006, cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010).

2.7. In esito alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione del 10 ottobre 2018 merita di essere confermata mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. L'eccezione di prescrizione/perenzione, riguardante le indennità giornaliere versate in eccesso dal 3 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2017 al 31 luglio 2017, è respinta.

  2. Il ricorso è respinto.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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