Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2017.96
Entscheidungsdatum
04.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2017.96

PC/sc

Lugano 4 dicembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 luglio 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 7 luglio 2011, RI 1, nato il __________ 1976, - allora impiegato quale manovale presso la __________ di __________ dal 20 giugno 2011 e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - durante l’orario di lavoro è stato colpito al piede destro dal getto di un’idropulitrice ad alta pressione. Con decisione formale del 31 ottobre 2014, confermata con decisione su opposizione del 30 gennaio 2015, l’assicuratore LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 10% a decorrere dal 1° ottobre 2014. Con sentenza 35.2015.44 del 28 settembre 2015 - confermata dal TF con sentenza 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 – questo Tribunale ha respinto il gravame inoltrato dall'assicurato contro la decisione su opposizione dell'CO 1 (cfr. doc. 1, 355 e 369).

1.2. Il 3 ottobre 2016 RI 1 ha inoltrato all'CO 1 una "richiesta di riapertura del caso con effetto retroattivo" dalla data d'interruzione delle prestazioni di corta durata, informando l'Istituto assicuratore che il 4 ottobre 2016 si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico per migliorare il suo stato di salute ed eventualmente anche il grado di abilità lavorativa (doc. 371).

Il 5 ottobre 2016 l'CO 1 ha comunicato all'assicurato di non poter entrare nel merito della sua richiesta, in quanto le sentenze del TCA e del TF erano cresciute in giudicato (doc. 372).

Il 15 ottobre 2016 RI 1 ha ribadito la propria richiesta, visto che il TCA ed il TF avevano ignorato le argomentazioni e le prove che aveva a suo tempo sollevato e prodotte e l'allora prospettato intervento (divenuto ora realtà) rendevano ininfluente quanto deciso sino ad allora. Ha concluso chiedendo che il caso fosse riaperto non solo come ricaduta ma come continuazione del caso con effetto retroattivo, al fine di evitargli una richiesta di revisione della sentenza del TF (doc. 373).

L'assicurato è stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia Traumatologia, Reumatologia e Riabilitazione del Centro specialistico __________ dal 4 al 5 ottobre 2016 (doc. 373).

Il 9 novembre 2016 l'CO 1 ha comunicato all'assicurato che riconosceva la propria responsabilità e corrispondeva regolarmente le prestazioni di legge, segnatamente assumendo le spese per le cure mediche. Nela medesima occasione l'assicuratore contro gli infortuni ha pure puntualizzato all'assicurato che non sarebbero state versate prestazioni a titolo di indennità giornaliere, visto che non risultava svolgere alcuna attività lavorativa (doc. 376).

1.3. Il 15 novembre 2016 RI 1 ha ribadito la richiesta di versamento delle indennità giornaliere dalla data dell'interruzione e, in subordine, dal 27 settembre 2016, ovvero da una settimana prima dell'intervento, evidenziando nuovamente di non aver mai potuto lavorare a causa delle conseguenze dell'infortunio del 7 luglio 2011 e che la sua inabilità lavorativa è stata sempre ed ininterrottamente certificata sino ad allora. Egli ha pure ritenuto che il TCA ed il TF avevano sottovalutato e non preso in considerazione l'esigenza di effettuare l'intervento chirurgico già prima della chiusura del caso (doc. 378). Il 6 febbraio 2017 l'assicurato ha nuovamente sollecitato il versamento retroattivo delle indennità giornaliere (doc. 383).

1.4. Il 20 febbraio 2017 l'CO 1 ha comunicato all'assicurato che non sarebbero state versate prestazioni a titolo di indennità giornaliere, visto che non risultava svolgere alcuna attività lavorativa dal 1° ottobre 2014, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 cpv. 8 OAINF (doc. 384). Il 14 aprile 2017 l'assicurato ha nuovamente sollecitato il versamento retroattivo delle indennità giornaliere (doc. 383 e 385).

Con decisione del 1° giugno 2017 l'CO 1 ha confermato il contenuto dello scritto sopra citato, ribadendo che RI 1, al momento della ricaduta, non lavorava più dal momento dell'erogazione della rendita del 1° ottobre 2014. Per queste ragioni, conformemente all’art. 23 cpv. 8 OAINF, all’assicurato non potevano venire riconosciute prestazioni in contanti sotto forma di indennità giornaliere (doc. 390).

Con "Ricorso/domanda di revisione/contro la decisione del 01.06.2017, ricevuta in data 20.06.2017" del 27 giugno 2017 l'assicurato, rappresentato da __________, dopo aver ribadito che i fatti avevano dimostrato che il caso non doveva e non poteva essere chiuso (indipendentemente dalle sentenze del TCA e del TF, che avevano parimenti sottovalutato il caso, confermando l'operato dell'CO 1) e tenuto conto che l'inabilità lavorativa era continua e certificata dal 7 luglio 2011 - ha chiesto, in via principale, di "revisionare direttamente quanto deciso in precedenza e riattivare il pagamento delle indennità giornaliere dal momento dell'interruzione (01.10.2014) con i dati salariali in atto prima dell'evento infortunistico, deducendo ovviamente quanto versato come rendita del 10%" e, in via subordinata, che "l'applicabilità dell'art. 23 cpv. 8 (OAINF) si debba riferire ed intendere unicamente nel considerare i dati salariali prima dell'evento infortunistico (06 luglio 2011), di conseguenza si chiede il pagamento delle prestazioni di corta durata al 100%, almeno a partire dalla data del nuovo intervento chirurgico 04.10.2016 (per voi ricaduta), deducendo ovviamente quanto versato come rendita del 10%". Nella medesima occasione l'assicurato ha puntualizzato che in "caso di non accoglimento di quanto richiesto al punto 1, relativo al periodo 01.10.2014 al 03.10.2016, per i motivi preannunciati, verificatosi e some sopra riassunti, chiederemo una revisione della sentenza del TF del 10 giugno 2016" (doc. 391).

Con decisione su opposizione del 20 luglio 2017 (doc. 397) l'CO 1 - dopo aver puntualizzato che la decisione avversata non era formalmente cresciuta in giudicato e, pertanto, l'assicurato non poteva avvalersi dei rimedi straordinari di diritto - ha confermato la decisione del 1° giugno 2017, visto che al momento della ricaduta l'assicurato non percepiva alcun salario ed era a beneficio di una rendita CO 1 (doc. 390).

1.5. Il 21 agosto 2017 RI 1 ha interposto al TF una domanda di revisione della STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 (doc. 400), che è stata dichiarata inammissibile con sentenza 8F_12/2017 del 24 novembre 2017.

1.6. Contro la decisione su opposizione del 20 luglio 2017, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso datato 6 settembre 2017, mediante il quale - dopo aver rilevato che: a) il certificato del 25 febbraio 2015 dello specialista curante non era stato considerato dai giudici con la dovuta imparzialità e che il caso, trattato con un minimo di diligenza, non poteva e non doveva essere chiuso, in quanto bisognava accordare e procedere con la disposizione di visite pluridisciplinari che avrebbero permesso di accertare la necessità dell'intervento chirurgico a cui si sarebbe dovuto sottoporre al più presto in Svizzera ed a spese dell'CO 1 e b) che l'inabilità lavorativa non si è mai interrotta e continuava a persistere - ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e che fosse ordinato alla CO 1:

  1. "la riapertura del caso, non solo per l'assunzione dei costi di cure (conferma del 09.11.2016) anche per il rispristino delle indennità giornaliere con effetto dalla sua interruzione (01.10.2014), e solo in subordine dalla data del nuovo intervento chirurgico 04.10.2016, con le basi di calcolo del salario immediatamente prima dell'infortunio del 07.07.2011, in quanto l'inabilità lavorativa non è mai stata interrotta e di conseguenza non ho mai potuto iniziare un'attività lavorativa"; 2) "la disposizione di visite specialistiche esterne possibilmente in Svizzera Interna che permettono di accertare l'attuale stato di salute dopo l'intervento chirurgico del 04.10.2016";
  2. di essere "esonerato da tasse e spese visto lo stato di indigenza causato appunto dall'interruzione di ogni tipo di indennità"; 4) di essere "sentito" e 5) "Solo nel caso il presente ricorso non risulti sufficientemente comprensibile o conforme hai disposti di legge applicabili, e per gli stessi motivi di indigenza; chiedo espressamente l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio al fine di meglio garantire i miei diritti di assicurato". A suffragio delle proprie argomentazioni l'assicurato ha prodotto svariata documentazione medica (doc. I e relativi allegati).

1.7. Nella sua risposta datata 6 novembre 2017, l’CO 1, rappresentata dell’avv. RA 2, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.8. Entro il termine impartito da questa Corte alle parti per poter presentare nuovi mezzi di prova (doc. VIII), l'assicurato ha comunicato il 23 novembre 2017 al TCA che le indennità giornaliere vanno ripristinate con effetto retroattivo al 1° ottobre 2014 e solo in via subordinata dalla settimana prima dell'intervento del 4 ottobre 2016, contestando l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 23 cpv. 8 OAINF, visto che dal giorno dall'infortunio non ha più potuto riprendere un'attività lavorativa a causa dell'inabilità lavorativa certificata e continua dal 7 luglio 2011. L'assicurato ha nuovamente chiesto di essere sentito (doc. IX).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare, ai sensi dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, la concessione delle indennità giornaliere per la ricaduta annunciata in data 3 ottobre 2016, oppure no.

Preliminarmente il TCA osserva che, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente procedura la richiesta di "riapertura del caso, non solo per l'assunzione dei costi di cure (conferma del 09.11.2016) anche per il rispristino delle indennità giornaliere con effetto dalla sua interruzione (01.10.2014)" (cfr. consid. 1.1 e 1.5: decisione su opposizione del 30 gennaio 2015, confermata in ultima istanza con STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 e domanda di revisione della STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 del 21 agosto 2017 che è stata dichiarata inammissibile con sentenza 8F_12/2017 del 24 novembre 2017) come pure quella di "disposizione di visite specialistiche esterne possibilmente in Svizzera Interna che permettono di accertare l'attuale stato di salute dopo l'intervento chirurgico del 04.10.2016", sul quale l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. Le relative richieste sono, pertanto, irricevibili (cfr. doc. I, pag. 3).

L'assicurato ha chiesto "espressamente di essere sentito", formulando di fatto una richiesta di assunzione di prove, nella forma dell'interrogatorio di parte. Il TCA può esimersi dal dare seguito al richiesto interrogatorio di parte, in quanto superfluo ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF 8C_525/2016 del 27 settembre 2017, consid. 2.3; 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 2.3; 8C_64/2017 del 27 aprile 2017, consid. 4.2; 8C_723/2016 del 30 marzo 2017, consid. 3.2; STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

2.3. L’art. 23 cpv. 8 OAINF recita che, a proposito dell’entità dell’indennità giornaliera versata, è determinante, in caso di ricaduta, il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.

Nella DTF 117 V 170ss., l’Alta Corte ha precisato che il tenore letterale dell’art. 23 cpv. 8 OAINF è chiaro e non necessita d’interpretazione.

Dagli atti si evince che l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato, a seguito della ricaduta al piede da lui annunciata in data 3 ottobre 2016, le spese di cura ma non le indennità giornaliere visto che, in quel momento, l’assicurato non solo era professionalmente inattivo ma anche al beneficio di una rendita CO 1 (doc. 390 e 397).

L’assicurato ha contestato questa decisione facendo valere che l'art. 23 cpv. 8 OAINF è inapplicabile alla fattispecie, visto che dal giorno dall'infortunio non ha più potuto riprendere un'attività lavorativa a causa dell'inabilità lavorativa certificata e continua dal 7 luglio 2011. Di conseguenza egli ha chiesto che all’assicurato venissero riconosciute, oltre alle spese di cura, anche le indennità giornaliere (doc. I e IX).

Chiamato ora a pronunciarsi in causa, questo Tribunale ritiene che, posto che il ricorrente è rimasto vittima di una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF, l’amministrazione ha invece correttamente applicato il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, ritenendo pertanto determinante, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata, il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta e non quello realizzato al momento dell’infortunio, come invece pretende l’insorgente.

Questa Corte ha del resto deciso in tal senso in una sentenza 35.2011.74 del 16 aprile 2012, nel caso di un assicurato che aveva anch’esso annunciato una ricaduta a causa di disturbi lamentati al ginocchio destro.

L’Alta Corte, con sentenza 8C_246/2012 datata 22 agosto 2012, aveva poi stralciato dai ruoli il ricorso presentato dall’assicurato contro questo giudizio, dato che, prima della decisione, il suo patrocinatore lo aveva ritirato.

Questa giurisprudenza è stata inoltre confermata anche recentemente nella STCA 35.2017.70 del 12 ottobre 2017.

Sul tema cfr. anche la STF 8C_778/2016 del 1° settembre 2017, commentata in SZS/RSAS 61/2017 a pag. 649 e ss., in cui l'Alta Corte ha statuito che - laddove l'incapacità lavorativa insorge in un secondo tempo rispetto all'annuncio di ricaduta e nel frattempo l'assicurato ha svolto un'attività lucrativa - deve essere considerato, ai fini della determinazione del guadagno assicurato, il reddito percepito dopo l'annuncio di ricaduta qualora risulta maggiormente favorevole all'assicurato rispetto a quello percepito immediatamente prima dell'annuncio di ricaduta.

Di conseguenza, nel caso concreto, visto che immediatamente prima (come pure dopo) della ricaduta l’assicurato non solo era professionalmente inattivo, ma anche al beneficio di una rendita CO 1, le obiezioni formulate da RI 1 sono prive di fondamento. In effetti l’inabilità attestata dal medico non ha alcuna influenza sulla situazione finanziaria dell’assicurato, visto che egli continua a percepire la rendita CO 1 e, non lavorando, non presenta alcun tipo di discapito finanziario, e questo, malgrado il ripristino delle cure ed in particolare dell’intervento.

In conclusione quindi, l’amministrazione era legittimata a negare la concessione d’indennità giornaliere a seguito della ricaduta annunciata dall’assicurato in data 4 ottobre 2016.

In esito alle considerazioni che precedono il gravame - che risultava sufficientemente comprensibile e conforme ai dettami di legge - dev'essere respinto e la decisione su opposizione del 20 luglio 2017 confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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