Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2017.146
Entscheidungsdatum
30.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2017.146

cr

Lugano 30 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 novembre 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 8 aprile 2007 RI 1, nata nel 1979, a quel momento attiva in qualità di assistente presso la __________, è rimasta vittima di un incidente stradale mentre era a bordo, in qualità di passeggera, di uno scooter.

Nella caduta, ella ha riportato ferite gravi, subendo una frattura occipito-parietale destra con inclusione del forame ovale fino a C2, ematoma sottodurale con focalità temporo-basale acuto emisferico sinistro associato a ipertensione endocranica, focolai emorragici temporali omolaterali. Al momento del trauma è stato accertato un Coma Glasgow scala 4 (cfr. doc. ZM-62).

L’assicuratore LAINF ha assunto il caso ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

1.2. Alla chiusura del caso, con decisione del 14 ottobre 2016, per tener conto dei postumi residuali dell'evento traumatico dell’aprile 2007, all'assicurata sono state riconosciute le prestazioni per il trattamento medico fino al 18 ottobre 2015 oltre a diverse prestazioni sanitarie a norma dell’art. 21 LAINF; indennità giornaliere fino al 31 ottobre 2015 e, a far tempo dal 1° novembre 2015, una rendita d'invalidità del 100% - calcolata su un guadagno assicurato di fr. 49'040.79 (ottenuto tenendo conto dei dati salariali forniti dall’ex datore di lavoro e dell’evoluzione dei salari dal 2007 al 2014) - nonché un'indennità per menomazione dell'integrità dell’80% (doc. Z-387).

1.3. In data 15 novembre 2016 RI 1, rappresentata dall’avv.dott. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione formale emanata dall'assicuratore LAINF, contestando unicamente il guadagno assicurato calcolato dalla CO 1.

A mente del legale, il guadagno assicurato non avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto di quanto conseguito dall’assicurata in qualità di assistente presso la __________, trattandosi di un impiego provvisorio e a tempo determinato, di carattere formativo e sostanzialmente preliminare all’indirizzo professionale di ricercatore universitario e di docente.

Alla luce di tali elementi, il legale dell’assicurata ha quindi chiesto che il guadagno assicurato venga determinato sulla base del salario che l’interessata avrebbe percepito nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita nella sua professione se l’evento traumatico non si fosse verificato. A suo avviso, dunque, il guadagno assicurato di RI 1 deve essere aumentato a fr. 79’020/117'502 (135'676), corrispondente alla retribuzione di un collaboratore scientifico con titolo accademico presso l’Ufficio cantonale del sostegno sociale, secondo il Regolamento __________ del 2015 (cfr. doc. Z-391).

1.4. In data 7 novembre 2017, l'Istituto assicuratore ha sostanzialmente confermato il suo primo atto amministrativo.

CO 1 ha, in particolare rilevato che, sebbene l’impiego svolto dall’assicurata al momento dell’evento traumatico fosse effettivamente di carattere provvisorio, di durata determinata e avesse parzialmente un carattere formativo, lo stesso non potesse, tuttavia, essere considerato ancora compreso nel periodo di formazione di base, avendo l’assicurata già conseguito la licenza in scienze sociali, ciò che le avrebbe consentito un pieno e normale esercizio di un’attività professionale appropriata alla propria formazione.

Pertanto, dovendo ritenere che la funzione di assistente universitaria costituisse una formazione di tipo complementare, una specializzazione, mentre l’assicurata aveva già concluso la formazione di base, l’assicuratore LAINF ha concluso che il guadagno assicurato è stato correttamente calcolato tenendo conto di quanto percepito dall’assicurata in qualità di assistente presso la __________, poi adeguato all’evoluzione nominale dei salari dal 2007 al 2014 (cfr. doc. A).

1.5. Con tempestivo ricorso del 5 dicembre 2017, RI 1, sempre patrocinata dall'avv.dott. RA 1, ha chiesto che la rendita d'invalidità assegnatale venga calcolata su un guadagno assicurato minimo lordo annuale di fr. 79'020, corrispondente al salario di un collaboratore scientifico con titolo accademico in scienze sociali impiegato presso l’__________ (cfr. I, pag. 9).

A sostegno della propria pretesa ricorsuale, il legale della ricorrente ha ancora una volta preteso che per calcolare il guadagno assicurato l’Istituto assicuratore non potesse far capo al salario percepito dall’assicurata quale assistente presso la __________ – impiego provvisorio, a tempo determinato e di carattere formativo – bensì a quello che ella avrebbe percepito nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita nella sua professione definitiva.

Secondo il legale della ricorrente, a torto l’assicuratore infortuni avrebbe ritenuto, ai sensi della giurisprudenza, inapplicabile nel caso di specie l’art. 24 cpv. 3 OAINF, considerando che l’assicurata avesse già concluso una formazione di base.

Avendo ella, infatti, scelto la professione di ricercatrice universitaria in vista della docenza accademica, la sua formazione di base non poteva essere considerata terminata con il conseguimento di un master universitario, ma doveva comprendere anche quanto “concretamente necessario per realizzare tale non comune obiettivo professionale”, ossia un dottorato di ricerca e pubblicazioni svolte in ambito accademico.

Secondo l’avv.dott. RA 1, pertanto, il concetto di formazione di base nel caso di specie deve per forza comprendere anche il periodo di assistentato svolto da RI 1 presso la __________, ritenuto che “decidere diversamente significherebbe penalizzare dal profilo assicurativo LAINF, ingiustamente e paradossalmente, proprio coloro che rinunciano immediatamente a un guadagno appropriato alle conoscenze e capacità acquisite con dei normali studi universitari (impiegandosi, ad esempio, da subito, come collaboratore scientifico cantonale con titolo accademico e un salario iniziale di CHF 79'000, pari a CHF 6'583 mensili, doc. G) per impegnarsi – assumendo evidenti sacrifici economici – nell’acquisizione delle competenze e conoscenze particolarmente complesse e pure “basilari”, indispensabili allo svolgimento di professioni accademiche di docenza e di ricerca”.

Per tali ragioni, il legale della ricorrente ha chiesto che l’ammontare della rendita LAINF spettante all’interessata venga ricalcolato sulla base del salario corrisposto per l’attività di collaboratore scientifico con titolo accademico presso l’Ufficio __________, sulla base del relativo Regolamento, che prevede uno stipendio annuale di fr. 79’020-117'502 per il 2015 (doc. I).

1.6. CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, sottolineando, da una parte, il carattere estremamente restrittivo della regolamentazione particolare prevista dall’art. 24 cpv. 3 OAINF e, dall’altro, il fatto che l’assicurata, al momento dell’evento traumatico, avesse già concluso la propria formazione di base con il conseguimento della licenza universitaria in scienze sociali (doc. III).

1.7. Con scritto del 23 gennaio 2018, il patrocinatore della ricorrente ha inviato al TCA ulteriore documentazione che comproverebbe l’intenzione dell’assicurata di intraprendere la carriera accademica, chiedendo l’audizione testimoniale dei Professori __________ e __________ (doc. VI + I-M).

1.8. Con osservazioni del 2 febbraio 2018, l’Istituto assicuratore convenuto ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione su opposizione impugnata (doc. VIII).

1.9. In data 14 marzo 2018, il legale della ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione, chiedendo l’audizione testimoniale anche del Professor __________ del __________ della __________ (doc. X + N-O).

1.10. Con osservazioni del 9 aprile 2018, l’assicuratore LAINF convenuto ha ribadito che quanto addotto dal patrocinatore della ricorrente non apporta elementi in grado di modificare la decisione su opposizione impugnata, della quale chiede la conferma. Al di là della stima dei Professori citati per l’assicurata e del suo coinvolgimento nell’ambito accademico, l’Istituto assicuratore ha, infatti, sottolineato come l’attività di assistente __________ non possa essere considerata una formazione di base (doc. XII).

Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc. XIII), per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto della lite è l'entità del guadagno annuo assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità assegnata ad RI 1.

2.2. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al suo cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. c), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione.

Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).

Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Per l'assicurato esercitante un'attività stagionale la conversione è limitata alla durata normale di questa attività.

Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

Per quanto qui d'interesse, il cpv. 3 recita che se l'infortunato, poiché seguiva una formazione professionale, non riceveva il salario di un assicurato completamente formato nello stesso tipo di professione, il guadagno assicurato è determinato, dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in base al salario completo che avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'infortunio.

A mente di dottrina e giurisprudenza, la citata disposizione dell'ordinanza,di carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid. 2a, 96 V 29), si applica a quell'assicurato che, al momento in cui è rimasto vittima dell'infortunio, non percepiva il pieno salario vigente nella medesima categoria professionale, giacché si trovava ancora in formazione. Per "formazione professionale" va intesa la sua formazione di base. Allorquando l'assicurato l'ha portata a termine e può quindi esercitare normalmente la sua professione, il guadagno assicurato deve venire determinato secondo il principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.

Tale disposizione legale deve essere applicata anche quando l'assicurato intende in seguito specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più elevati (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 332; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, n.d.r.] est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès le moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire dès qu'il a acquis sa formation primaire - de la même façon qu'il aurait été s'il avait terminé son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que l'intéressé ne subisse un préjudice" e DTF 106 V 228).

Sul tema, cfr. anche A. Rumo-Jungo/A. P. Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2012, p. 121-122.

La giurisprudenza ha evidenziato la necessità di interpretare in senso restrittivo l’ordinamento speciale istituito dall’art. 24 cpv. 3 OAINF, per scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 15 cpv. 2 LAINF (cfr. in seguito consid. 2.4.).

2.3. Nella presente fattispecie, le parti non concordano sulla questione a sapere se l’attività di assistente presso la ___________ svolta da RI 1 al momento in cui è rimasta vittima dell'evento traumatico del luglio 2006, dopo avere conseguito la licenza universitaria in scienze sociali presso l’Università di __________, sia o meno contemplata dall'art. 24 cpv. 3 OAINF e, più precisamente, se essa possa o meno ancora rientrare nella nozione di "formazione professionale primaria".

Secondo il patrocinatore dell'assicurata, la risposta deve necessariamente essere positiva, ritenuto che l'ottenimento della licenza universitaria rappresenta una condizione imprescindibile al fine di potere accedere alla carriera di ricercatrice universitaria in vista della docenza accademica.

Di parere opposto l'Istituto assicuratore convenuto, il quale ha invece considerato che l’attività di assistente presso la __________ svolta dall’assicurata costituisce una formazione di tipo complementare/una specializzazione per rapporto a quella universitaria già conclusa con l’ottenimento della licenza universitaria in scienze sociali e, in quanto tale, non è dunque contemplata dal cpv. 3 dell'art. 24 OAINF.

2.4. L’Alta Corte ha avuto modo di definire la cerchia di coloro che sono reputati avere portato a termine la "formazione professionale primaria" in una sentenza del 19 giugno 1963 nella causa INSAI c/ Bruttin, pubblicata in DTFA 1963, p. 93ss, del seguente tenore:

" (…).

Selon la règle générale énoncée à l'art. 78 al 1er LAMA, le gain annuel devant servir au calcul de la rente d'invalidité n'est pas celui que l'assuré aurait pu vraisemblablement réaliser s'il n'avait pas subi d'accident, mais celui qu'il a effectivement touché dans l'entreprise soumise à l'assurance durant l'année qui a précédé son accident (gain éventuellement complété selon l'art. 79 LAMA). Mais, afin de tenir compte de certaines situations, le législateur a apporté des atténuations à cette règle générale et a prévu notamment dans l'art. 78 al. 4 LAMA que "si, au jour de l'accident, l'assuré ne gagnait pas encore le salaire d'un assuré de sa profession arrivé à son plein développement, son gain annuel se calcule d'après ce salaire dès l'époque où il l'aurait probablement atteint s'il n'avait pas eu d'accident".

Le Tribunal fédéral des assurances a bien précisé qu'il fallait se montrer très strict quant à l'interprétation à donner à la réglementation particulière instituée par l'art. 78 al. 4 LAMA. Cette disposition - a-t-il déclaré - vise uniquement les assurés qui, en raison de leur jeune âge ou de circonstances spéciales, ne jouissent pas encore des aptitudes physiques et professionnelles requises pour exercer en plein et normalement leur activité et dont la capacité de travail est sans aucun doute inférieure à celle d'un assuré plus âgé.

En revanche, dès que l'assuré a acquis sa formation primaire, son rendement peut être considéré comme normal et il faut alors admettre qu'il a atteint son plein développement.

Le mode de calcul exceptionnel prévu à l'art. 78 al. 4 LAMA ne saurait donc être adopté à l'égard des assurés qui avaient acquis des connaissances et une expérience suffisantes pour être engagés et pour travailler comme manœuvre et qui, au jour de leur accident, exerçaient depuis un certain temps déjà leur activité normale au service de leur employeur. On se trouve là en présence d'assurés ayant achevé leur formation primaire. Ce saurait les mettre au bénéfice d'un traitement de faveur que de fixer le gain annuel à retenir pour le calcul de leur rente sur le gain plus élevé qu'ils pourraient réaliser à la suite d'une spécialisation ultérieure ou en raison de l'expérience et de l'habileté acquises au cours des années. Leur rente doit donc être calculée selon la règle générale, à savoir sur la base des salaires qu'ils ont touchés durant l'année qui a précédé leur accident" (DTFA succitata, sottolineature della redattrice).

Da notare che la giurisprudenza elaborata a proposito dell'art. 78 cpv. 4 LAMI è considerata applicabile anche alla disposizione di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 88 in fine).

In un’altra sentenza U 286/01 dell’8 marzo 2002, concernente il caso di un muratore diplomato, che al momento dell’infortunio stava svolgendo una formazione in vista di diventare capomastro, il Tribunale federale ha confermato l’applicabilità del principio generale di cui all’art. 15 cpv. 2 LAINF, dato che l’assicurato aveva già concluso la propria formazione di base e non poteva, quindi, trovare applicazione la norma speciale di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF.

Analoghe considerazioni ha, poi, sviluppato l’Alta Corte in una sentenza U 360/01 del 7 luglio 2003, nella quale il Tribunale federale, confermando il giudizio di questa Corte STCA 35.2000.75 del 5 settembre 2001 - nel caso di un assicurato, elettromeccanico diplomato, che nel luglio del 1997, allorquando era rimasto vittima di un infortunio, era alle dipendenze di una ditta in qualità di meccanico d'elicotteri in formazione e al quale l’Istituto assicuratore aveva assegnato una rendita di invalidità del 20% a far tempo dal 1° febbraio 2000 - ha ritenuto corretto determinare il guadagno assicurato tenendo conto dell’importo normalmente versato ad un elettromeccanico al secondo anno di attività e non, come invece richiesto dal ricorrente, sulla base della retribuzione spettante ad un meccanico di elicotteri al termine della relativa istruzione, rilevando che, al momento in cui era rimasto vittima del grave incidente, l’interessato aveva già terminato la sua formazione di base.

Al riguardo, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.1 Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, nell'ambito della giurisprudenza sviluppata in relazione al previgente art. 78 cpv. 4 LAMI, senz'altro richiamabile anche nel presente contesto dell'art. 24 cpv. 3 OAINF, le due norme essendo sostanzialmente corrispondenti (RAMI 1992 no. U 148 pag. 117), il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di soffermarsi sul senso e lo scopo di tale normativa. Mettendo in risalto la necessità di interpretare in senso restrittivo l'ordinamento speciale istituito dall'art. 78 cpv. 4 LAMI, rispettivamente dall'art. 24 cpv. 3 OAINF - questo, per scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 78 cpv. 1 LAMI, rispettivamente all'art. 15 cpv. 2 LAINF - la Corte giudicante ha così precisato i limiti applicativi di tale disposizione, destinata unicamente a quegli assicurati che, in ragione della loro giovane età oppure di circostanze speciali, non dispongono ancora delle capacità fisiche e professionali richieste per esercitare appieno e normalmente la propria attività e la cui capacità lavorativa è senz'altro inferiore a quella di un assicurato più anziano (STFA 1963 pag. 95 consid. 1). Con l'adozione di questa normativa speciale, di carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid. 2a, 96 V 29), si è inteso in particolare evitare che un assicurato, che si appresta a terminare la formazione di base e pertanto percepisce ancora un salario di gran lunga inferiore a quello di un suo collega fresco di diploma, possa essere destinato a ricevere per parte della sua vita una rendita notevolmente inferiore rispetto a quella spettante a quest'ultimo (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 333). Per contro, questa Corte ha osservato che, una volta acquisita la formazione primaria, all'assicurato può essere riconosciuto un rendimento normale e il raggiungimento del pieno sviluppo (STFA 1963 pag. 95 consid. 1; cfr. pure DTF 108 V 267 consid. 2a, 102 V 146 consid. 2). In tal caso, chi, conclusa l'istruzione di base, intende perfezionarsi e compiere una specializzazione ulteriore, non è considerato esercitare un'attività rientrante nel periodo di formazione iniziale o comunque necessaria a tale formazione. La situazione non potendo allora propriamente essere paragonata a quella di un apprendista (STFA 1963 pag. 97), il guadagno assicurato dev'essere determinato secondo le modalità generali sancite dal principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.

3.2 Queste considerazioni, oltre a trovare ampio consenso nella dottrina (Maurer, op. cit., pag. 332) e ad essere state confermate ancora recentemente da questa Corte (cfr. sentenza dell'8 marzo 2002 in re F., U 286/01, consid. 3b/bb, con la quale il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF si applica solo in rapporto ad assicurati che si trovano nel periodo formativo di base), armonizzano pure con l'ordinamento vigente nell'assicurazione per l'invalidità. In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a).

Già solo alla luce di questi chiari principi, dai quali questa Corte non ha motivo di dipartirsi, l'operato dei giudici di prime cure, che non hanno ritenuto applicabile la norma, di carattere eccezionale, di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF per determinare il guadagno assicurato di D.________, merita di essere tutelato.

4.1 In particolare si osserva che la situazione del ricorrente - che, per sua stessa ammissione, al giorno dell'infortunio stava seguendo una formazione complementare dopo essere già stato in possesso di un attestato di capacità professionale di base (elettromeccanico) e che pertanto non esercitava un'attività rientrante nel periodo di formazione iniziale o comunque necessaria a tale formazione - non poteva giustamente essere paragonata a quella classica dell'apprendista non ancora nel pieno delle capacità fisiche e professionali richieste, e questo non fosse altro per l'entità del salario mensile percepito dall'assicurato nel corso della formazione supplementare (fr. 3000.-), di gran lunga superiore alla retribuzione altrimenti corrisposta ad un "normale" apprendista (STFA 1963 pag. 97).

4.2 Nulla muta per contro, ai fini del giudizio, il fatto che il Tribunale federale delle assicurazioni, nella propria prassi, per designare il campo applicativo dell'art. 78 cpv. 4 LAMI, in passato abbia anche già incentrato la propria analisi sull'accertamento dell'obiettivo formativo primario dell'assicurato ("primäres Ausbildungsziel": DTF 108 V 265 consid. 2a con riferimenti), che D.________ ribadisce in questa sede, rinviando fra l'altro all'iscrizione nel libretto di servizio militare, essere da sempre stato quello di diventare meccanico di elicotteri. Al proposito va infatti notato che anche per chi già in partenza intende proseguire la formazione e diventare meccanico di elicotteri, l'obiettivo formativo primario rimane - non solo in termini temporali - il completamento della formazione di base, in concreto il conseguimento di un attestato di capacità professionale quale meccanico di automobili o elettromeccanico, che configura il traguardo imprescindibile per poi potere accedere alla formazione supplementare (art. 11 cpv. 1 lett. a Regolamento dell'Associazione svizzera delle imprese aerotecniche [ASIA] sugli esami professionali federali per meccanici e meccaniche d'aeromobili).

4.3 In virtù di queste considerazioni, deve ritenersi irrilevante, per la presente vertenza, il fatto che il ricorrente, dopo l'incidente in parola, abbia effettivamente completato la formazione complementare. Priva di pregio deve inoltre essere ritenuta pure la circostanza che l'interessato non avrebbe, dal conseguimento dell'attestato di capacità, mai lavorato come elettromeccanico, ritenuto che D.________, avendo seguito la relativa formazione, disponeva comunque delle capacità per esercitare normalmente e appieno detta attività (cfr. consid. 3.1).

In tali condizioni, si deve concludere che l'Istituto assicuratore e la Corte cantonale potevano effettivamente considerare che il ricorrente, al momento in cui rimase vittima dell'incidente, avesse già terminato la sua formazione iniziale. Di conseguenza, essi erano pure legittimati a determinare il guadagno annuo assicurato facendo capo al principio posto all'art. 15 cpv. 2 LAINF e a ritenere infondata la richiesta di D.________, il cui ricorso di diritto amministrativo dev'essere pertanto disatteso.

Vero è che, applicando restrittivamente, nel senso qui esposto, la norma di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF, si corre il rischio di penalizzare gli assicurati che intraprendono una formazione, la quale, per le sue caratteristiche, può solo essere perfezionata a tappe, nei confronti di chi opta per una formazione consistente in un unico ciclo formativo. Tuttavia, questa considerazione non giustifica ancora un allentamento della prassi, non fosse altro per il fatto che - astrazion fatta dal caso di specie - adottando la tesi proposta dall'insorgente si finirebbe per dovere privilegiare anche quegli assicurati che, per propria decisione o a dipendenza dell'alea di difficili esami da superare, non necessariamente avrebbero comunque concluso la successiva formazione completiva.”

(Sentenza citata, sottolineature della redattrice)

Il Tribunale federale ha poi confermato la propria giurisprudenza, negando l’applicazione della norma speciale di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF - da interpretare in maniera restrittiva - anche in una STF 8C_530/2009 del 1° dicembre 2009, riguardante un assicurato, il quale, concluso l’apprendistato di elettromeccanico con conseguimento della relativa maturità professionale, al momento dell’infortunio stava svolgendo la formazione di elettrotecnico presso una scuola tecnica, la quale non poteva venire considerata una formazione di base:

" (…)

6.1 Die Grundausbildung des Versicherten war seine Lehre als Elektromechaniker. Nur in deren Rahmen könnte die Sonderbestimmung von Art. 24 Abs. 3 UVV zur Anwendung kommen. Die Lehre hatte er bereits im Jahre 2001 abgeschlossen. Im Zeitpunkt des Unfallereignisses konnte er diesen Beruf somit bereits ausüben und dabei einen deutlich höheren Lohn erzielen als ein Lehrling. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht daher bereits aus diesem Grund kein Raum für eine Abweichung vom allgemeinen Grundsatz der Rentenbemessung nach dem effektiven Jahreslohn vor dem Unfall. Daran ändert der Umstand nichts, dass der vorausgesetzte Konnex zwischen der versicherten Tätigkeit als Elektromechaniker und der Ausbildung zum Elektrotechniker - anders als etwa im von der Vorinstanz erwähnten Urteil (RKUV 2000 Nr. U 399 S. 378) - insofern gegeben ist, als die Zusatzausbildung zum Elektrotechniker auf der Ausbildung zum Elektromechaniker basiert. Denn auch in diesem Fall bleibt nach dem in Erwägung 5 hievor Gesagten als primäre Ausbildung jene zum Elektromechaniker. Wie das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht im bereits erwähnten Urteil U 360/01 erkannt hat, trägt die restriktive Anwendung von Art. 24 Abs. 3 UVV das Risiko in sich, dass versicherte Personen, die eine Ausbildung ergreifen, die sich nur etappenweise vervollständigen lässt, benachteiligt werden gegenüber solchen, die ihr Ausbildungsziel in einem einzigen Ausbildungsschritt verwirklichen können. Genauso wenig wie mit Bezug auf teilerwerbstätige Werkstudenten (vgl. RKUV 2002 Nr. U 455 S. 145, U 30/01 E. 3c) besteht für das Gericht auch bei der vorliegenden Konstellation Anlass für eine Lockerung der Praxis.”

(Sentenza citata, sottolineature della redattrice)

2.5. Chiamato a pronunciarsi, alla luce della giurisprudenza appena esposta (cfr. consid. 2.4.) e ritenuto che, come visto, l’art. 24 cpv. 3 OAINF va interpretato in maniera restrittiva, questo Tribunale deve considerare che, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, con l’ottenimento nel luglio 2005 della licenza universitaria in scienze sociali presso l’Università di __________ (cfr. allegati al doc. G), RI 1 abbia portato a termine la propria formazione di base.

A quel momento, difatti, ella era in grado di accedere al mercato del lavoro e di esercitare appieno e con un rendimento normale una professione come, ad esempio, quella indicata in sede ricorsuale di collaboratrice scientifica con titolo accademico presso l’__________, per la quale disponeva già delle conoscenze e dei requisiti necessari (cfr. doc. H).

L’assicurata, invece, per propria scelta, ha deciso di intraprendere la via dell’assistentato universitario, così da potere, in seguito, accedere alla carriera di ricercatrice universitaria in vista della docenza accademica.

Ora, contrariamente al parere del patrocinatore della ricorrente, il TCA non può ritenere che l’impiego di assistente presso la __________ possa rientrare ancora nella definizione di formazione di base.

Se, da una parte, è indubbio che tale impiego abbia carattere temporaneo (al massimo di tre anni) e sia almeno parzialmente di tipo formativo (visto che, come attestato dalla Direttrice del __________ della __________, “l’assistente è inserito nell’organico della __________ quale corpo intermedio allo scopo di approfondire in termini formativi le competenze metodologiche, disciplinari e di ricerca e in questo senso la funzione di assistente ha carattere prettamente formativo”, cfr. scritto del 9 marzo 2011 allegato al doc. G), d’altra parte non può essere ignorato che l’attività di assistente non era preliminare all’ottenimento della licenza universitaria - della quale l’assicurata disponeva già e che le dava pieno accesso al mondo del lavoro in un’attività professionale appropriata alla propria formazione - motivo per il quale la stessa non poteva quindi essere paragonata a quella classica dell'apprendista non ancora nel pieno delle capacità fisiche e professionali richieste per esercitare appieno e normalmente la propria attività.

Il percorso intrapreso dall’interessata era, per contro, necessario ed imprescindibile, come più volte sottolineato dalla ricorrente, al fine di potere accedere alla professione di docente universitario. In tale ottica, quindi, ai sensi della giurisprudenza, l’impiego quale assistente presso la __________ deve essere considerato una specializzazione ulteriore rispetto alla formazione di base costituita dagli studi universitari in scienze sociali.

Per le ragioni appena illustrate, questa Corte può dunque esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare le audizioni testimoniali richieste dal patrocinatore della ricorrente (cfr. doc. VI e X), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene pertanto che, a ragione, l’assicuratore LAINF abbia determinato il guadagno assicurato di RI 1 facendo capo al principio generale posto dall’art. 15 cpv. 2 LAINF unitamente all’art. 22 cpv. 4 OAINF – con l’applicazione, poi, dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, visto che nel caso di specie, essendo il diritto alla rendita dell’assicurata sorto più di cinque anni dopo l’infortunio, a ragione l’amministrazione ha proceduto all’adeguamento all’evoluzione normale dei salari del reddito percepito nell’attività svolta prima dell’infortunio (cfr. STF 8C_542/2012 dell’8 luglio 2013, DTF 127 V 172, 123 V 51 e la giurisprudenza ivi citata) - e non, invece, secondo la norma speciale di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF.

Come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.3.), difatti, il principio generale dell’art. 15 cpv. 2 LAINF deve essere applicato anche quando l'assicurato intende in seguito specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più elevati.

Infine, il TCA ricorda ancora una volta che l’Alta Corte (cfr. consid. 2.4.) ha riconosciuto che applicando in maniera restrittiva l’art. 24 cpv. 3 OAINF si corre il rischio di penalizzare gli assicurati che intraprendono una formazione la quale, per le sue caratteristiche (come ad esempio quella di docente universitario cui mira l’assicurata) può solo essere perfezionata a tappe, nei confronti di chi opta per una formazione consistente in un unico ciclo formativo. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, ciò non giustifica ancora un allentamento della prassi, dato che in tal caso si finirebbe, al contrario, per “privilegiare chi, per propria decisione o a dipendenza dell’alea di difficili esami da superare, non necessariamente avrebbe poi portato a termine la successiva formazione completiva” (STF U 360/01 del 7 luglio 2003).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

Cost

LAINF

LAMA

  • art. 78 LAMA
  • art. 79 LAMA

LAMI

  • art. 78 LAMI

OAI

OAINF

OAVS

  • art. 6ss. OAVS

UVV

Gerichtsentscheide

14