Incarto n. 35.2017.14
mm
Lugano 23 maggio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 febbraio 2017 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 aprile 2007, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di redattore tecnico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da un’altezza di cinque metri praticando il parapendio e ha riportato, secondo il rapporto 22 aprile 2007 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una distorsione della caviglia destra (cfr. doc. 1).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ritrovato una capacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2007 e del 100% dal 19 maggio 2007. La cura medica è stata dichiarata chiusa a far tempo dall’8 agosto 2007 (cfr. doc. 7).
1.2. Nel corso del mese di giugno 2008, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del 22 aprile 2007, determinata dalla presenza di dolori anteriori e di limitazione alla iperestensione dorsale passiva (cfr. doc. 9 e 10).
Il chirurgo ortopedico dott. __________ ha proposto l’esecuzione di un’artroscopia con rimozione dell’osteofita e, nel contempo, verifica dello stato delle cartilagini, sia localmente che in sede mediale (cfr. doc. 13).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 ottobre 2008, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi oggetto del succitato annuncio di ricaduta, ritenuti non trovarsi in nesso di causalità naturale con l’infortunio del 22 aprile 2007 (cfr. doc. 20).
L’opposizione interposta dall’assicuratore contro le malattie è stata respinta il 12 dicembre 2008 (cfr. doc. 24).
La decisione su opposizione è nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. In data 5 settembre 2016, il datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato un’ulteriore ricaduta all’assicuratore LAINF (cfr. doc. 27).
Con certificazione del 3 ottobre 2016, il medico curante specialista ha diagnosticato un impingement antero-mediale su lesioni osteocondrali di IV. grado e una pseudoartrosi del malleolo mediale della caviglia destra (cfr. doc. 39).
Il 10 novembre 2016, RI 1 è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico alla caviglia destra con sinoviectomia subtotale, shaving osseo e asportazione del frammento osseo in pseudoartrosi (cfr. doc. 55).
1.5. Mediante la decisione formale del 23 dicembre 2016, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato di non poter riconoscere le proprie prestazioni per i disturbi localizzati alla caviglia destra, avendo al riguardo già emanato una decisione cresciuta in giudicato (cfr. doc. 58).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 62), in data 15 febbraio 2017, l’assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 76).
1.6. Con tempestivo ricorso del 22 febbraio 2017, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Ho accusato subito forti dolori alla caviglia, era molto gonfia. Mi sono quindi fatto accompagnare subito al pronto soccorso di __________. Dopo aver eseguito dei controlli radiografici, sono stato dimesso con un tutore (stivale), che ho portato per alcune settimane a riposo completo.
Poi mi sono sentito in dovere di riprendere il lavoro il più presto possibile, malgrado presentavo ancora dolori alla caviglia. Speravo già ingenuamente che il tutto guarisse in pochi mesi.
Circa un anno dopo, presentavo ancora problemi alla caviglia destra, decisamente non era guarita. Mi sono recato dal mio medico di famiglia per un controllo. Mi ha invitato pertanto a prendere appuntamento con il dr. __________ per ulteriori controlli. Segue una risonanza magnetica con accenno ad un intervento per rimuovere l’osteofita creatosi sulla parte frontale della tibia.
L’alternativa era quella di convivere con i problemi dicendomi che l’intervento non avrebbe granché risolto il problema. Sinceramente mi sono sentito un po’ demoralizzato, avrei dovuto già a suo tempo consultarmi per un secondo parere medico … Cosa che purtroppo non ho fatto.
Per ritornare all’aspetto assicurativo, l’assicurazione infortuni inizialmente ha preso a carico i costi. Nel maggio del 2008 però, dopo la visita dal dr. __________, la CO 1 scrive per chiedere informazioni in merito alla mia guarigione. Ho risposto che la mia caviglia non è mai guarita, accusavo sempre dolori e problemi di mobilità alla stessa.” (doc. I)
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi localizzati alla caviglia destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 settembre 2016, oppure no.
Questo Tribunale constata che l’CO 1 si è già pronunciato in merito all’eziologia dei disturbi alla caviglia destra nell’ambito dell’esame del primo annuncio di ricaduta, con la decisione su opposizione del 12 dicembre 2008, la quale è nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato.
Se ne deduce pertanto che, nel caso di specie, entrano in linea di conto soltanto i rimedi straordinari di diritto (riconsiderazione o revisione processuale), così come ha pertinentemente rilevato l’amministrazione (cfr. doc. 76, p. 3).
2.2. Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2, I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2).
Conformemente a un principio generale valido nel diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del 25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
Nella presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF si è esplicitamente rifiutato di entrare nel merito di un’eventuale domanda di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. doc. 76, p. 4).
Ora, per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007).
Il TCA deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.
Non resta, dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA).
2.3. L'amministrazione è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).
Sono nuovi solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; E. Escher, Revision und Erläuterung, in: Th. Geiser/P. Münch [ed.], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; R.A. Rhinow/B. Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, p. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).
2.4. Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che il nuovo mezzo di prova che dovrebbe supportare la revisione processuale della decisione su opposizione del 12 dicembre 2008, sarebbe costituito dalle certificazioni agli atti del dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, in particolare di quella datata 18 gennaio 2017.
Nel rapporto appena menzionato, il dott. __________ ha sostenuto che la decisione di rifiuto delle prestazioni (quella di cui è ora chiesta la revisione, ndr.) “… avrebbe dovuto essere oggetto di discussione in quanto l’evento traumatico è da ritenersi causa logica e sufficiente per la sintomatologia lamentata in quell’occasione dal signor RI 1, peraltro poi presente anche in seguito. È interessante notare il risultato della risonanza magnetica nativa della caviglia destra, eseguita nel 2008, che ha evidenziato una lesione osteocondrale con impattamento a carico del talo postero-centrale senza flap, unitamente ad una artrosi prematura con condromalacia profonda e formazione di cisti sinoviali sottocondrali. Nel corso dello stesso esame, era stato messo in evidenza anche un piccolo frammento osseo sub-malleolo mediale (che con ogni probabilità è legato proprio al trauma iniziale). Tali problematiche si sono ripresentate anche ai successivi esami radiologici che ho richiesto e che sono stati eseguiti presso l’Istituto __________ a settembre 2016. (…). Sebbene non possa essere dimostrato con ragionevole certezza che le lesioni osteocondrali siano la conseguenza diretta del trauma, è assolutamente probabile che lo sia lo sviluppo della pseudoartrosi del frammento osseo del malleolo mediale che è stata anch’essa oggetto di attenzione chirurgica, mediante rimozione a cielo aperto, in data 10.11.2016. Chiedo quindi di rivedere la vostra posizione considerato il probabile errore di valutazione nel chiudere il caso nel 2008.” (doc. 64).
Già alla luce di quanto precede, occorre concludere che i reperti oggettivati grazie agli esami radiologici effettuati nel settembre 2016, e riscontrati intraoperativamente dal medico curante specialista (il 10 novembre 2016), erano già presenti e conosciuti al momento in cui l’assicuratore resistente ha deciso di negare la propria responsabilità. Tale conclusione risulta del resto avvalorata anche dalle considerazioni espresse dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel suo apprezzamento del 30 gennaio 2017 (cfr. doc. 75, p. 4).
Questa Corte non ignora che il dott. __________ fa valere che la decisione dell’CO 1 di cui è ora postulata la revisione processuale, sarebbe il frutto di un “probabile errore di valutazione”, in quanto, a suo avviso, quanto refertato era (ed è) conseguenza naturale del sinistro del 22 aprile 2007. Tuttavia, anche qualora dovesse risultare accertato che la valutazione 1° dicembre 2008 del reumatologo dott. __________ (sulla quale l’CO 1 ha essenzialmente fondato la propria decisione di rifiuto) è errata, ciò non basterebbe per fondare la domanda di revisione in discussione. In effetti, secondo la giurisprudenza citata in precedenza, non costituisce motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358: “Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza.”).
Il TCA deve quindi concludere che non è più possibile rivenire sulla decisione su opposizione del 12 dicembre 2008, nemmeno per la via della revisione processuale. In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti