Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2017.136
Entscheidungsdatum
15.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2017.136

PC/sc

Lugano 15 gennaio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull'istanza del 13 novembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

chiedente la revisione della sentenza emessa il 17 agosto 2017 dal TCA (inc. 35.2017.29) nella causa da lui promossa con ricorso del 3 aprile 2017

contro

la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 2 settembre 1999, RI 1, nato il __________ 1965, è stato vittima di un infortunio alla spalla destra con conseguente lussazione e frattura del tubercolo maggiore (doc. D e B).

Il 16 luglio 2006, RI 1, dipendente della __________ di __________ dal 1° giugno 2003, in qualità di "minatore" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava lavorando presso il __________ di __________, ha sbattuto la spalla destra contro una barra di ferro, riportando dei dolori persistenti (inf. no. __________). Dopo essere stato licenziato per il 31 ottobre 2012, nell'ambito della ristrutturazione del personale con la fine del __________ - durante il quale aveva rivestito il ruolo di "minatore, lancista ciffa robot e camion pompa beton" a partire dal 2003, "locomotorista" a decorrere dal 2007 e "disponente" dal 2010 - il 6 novembre 2012 RI 1 è rimasto vittima di un altro infortunio, riportando un trauma al piede destro schiacciato da un pesante sollevatore (inf. no. __________).

In ambedue i casi, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Esperiti gli accertamenti medici del caso, il 2 giugno 2016 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione a decorrere dal 1° luglio 2016 delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che, a decorrere dalla medesima data, veniva considerato abile nella misura massima possibile (cfr. STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017 consid. 1.1 di cui al doc. B).

1.2. Con decisione dell'11 agosto 2016 l’Istituto assicuratore, dopo aver puntualizzato che per l'infortunio al piede destro del 6 novembre 2012 non sussisteva diritto a prestazioni di lunga durata (visto che il medico __________ aveva confermato la piena capacità lavorativa del 1° febbraio 2015 e nessun diritto all'IMI), per quanto concerneva l'infortunio del 16 luglio 2006 alla spalla destra, ha negato all'assicurato una rendita (a fronte di un grado di invalidità nullo; ritenuto un reddito "da valido" identico a quello "da invalido" e pari a fr. 90'144.-, determinato sulla base della TA1 2012, ramo 41-43, livello 3, uomini, aggiornato al 2016), attribuendogli un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%.

Nella medesima occasione l'CO 1 ha pure precisato che la sindrome da disadattamento, la quale non aveva comunque influsso sulla capacità lavorativa, non era in relazione causale adeguata con l'infortunio mentre i disturbi alla colonna vertebrale cervicale non erano da mettere in relazione causale naturale con l'infortunio ed eventuali prestazioni per tali affezioni erano da richiedere ai competenti assicuratori malattia e invalidità.

A seguito dell’opposizione cautelativa interposta l'8 settembre 2016 dall'__________, __________, e completata il 20 febbraio 2017 dall'avv. __________, per conto dell’assicurato, focalizzata sulle problematiche del piede e della spalla dell'assicurato, l’CO 1 in data 24 febbraio 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017 consid. 1.1 di cui al doc. B).

1.3. Con sentenza 35.2017.29 del 17 agosto 2017, il TCA ha respinto il ricorso interposto nel frattempo dall'avv. __________ per conto dell'assicurato e ha confermato la decisione su opposizione della CO 1.

La decisione appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Nel frattempo, il 6 settembre 2016, l'assicurato era rimasto vittima di una caduta sul fianco destro con conseguente trauma distrattivo lombare (inf. no. __________).

Anche in questo caso l’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Esperiti gli accertamenti necessari, con decisione del 25 aprile 2017 l’Istituto assicuratore, ha soppresso le prestazioni assicurative in quanto i disturbi lamentati al rachide non potevano più essere ricondotti secondo il criterio della probabilità preponderante all'infortunio del 6 settembre 2016.

A seguito dell’opposizione cautelativa interposta dall'avv. __________, per conto dell’assicurato, che - dopo aver disposto una valutazione presso il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e traumatologia e chirurgia toracica - ha comunicato il 24 agosto 2017 alla CO 1 di aver rinunciato al mandato di rappresentanza ed a seguito dello scritto del 7 settembre 2017 con cui il nuovo patrocinatore dell'assicurato, avv. RA 1, ha confermato l'opposizione e ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 25% e la copertura delle spese di cura per la spalla destra sulla base della valutazione del 16 agosto 2017 del dr. med. __________, con decisione del 5 ottobre 2017, l'CO 1 - dopo aver puntualizzato che "tenuto conto che l'oggetto della decisione del 25.04.207 è circoscritto al rachide non può essere entrato nel merito dell'opposizione fermo restando che in merito alla questione della rendita d'invalidità per la spalla destra si è già espresso il Tribunale cantonale con una sentenza formalmente cresciuta in giudicato; - all'assicurato rimane unicamente la possibilità di chiedere la revisione della sentenza ex art. 61 litt. I LPGA" - ha dichiarato l'opposizione irricevibile (doc. D).

La decisione appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.

1.5. Con istanza datata 13 novembre 2017, l'assicurato, sempre per il tramite dell'avv. RA 1, ha domandato, sulla base della valutazione del 16 agosto 2017 del dr. med. __________ (doc. C), la revisione della sentenza cantonale del 17 agosto 2017 ex art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, postulando, in via principale, "La sentenza del 17 agosto 2017, inc. 35.2017.29, è resa oggetto di revisione nel senso che a favore del signor RI 1, __________, è riconosciuta una rendita d'invalidità del 25% e la copertura delle spese mediche" e, in via subordinata, "L'incarto del signor RI 1, __________, è retrocesso alla CO 1 per svolgere i necessari accertamenti medici e economici alla luce delle nuove prove e poi emettere una nuova decisione sulle prestazioni Lainf" (doc. I).

1.6. Nelle osservazioni del 1° dicembre 2017 l'CO 1 ha postulato la reiezione dell'istanza di revisione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 15 dicembre 2017 il rappresentante dell'assicurato si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande (in particolare, ribadendo, che la valutazione specialistica del dr. med. __________ è un nuovo mezzo di prova, esistente al momento della decisione del TCA, rilevante e idoneo a determinare il diritto del suo assistito alle prestazioni LAINF - rendita di invalidità - oggetto della sentenza del TCA, ma che il suo cliente, che non ne aveva possesso, non poteva senza sua colpa produrre precedentemente), con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

Il doc. V è stato inviato all'CO 1 per conoscenza (doc. VI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

Pedissequamente, l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

2.3. Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).

In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

2.4. Con il giudizio di cui è ora chiesta la revisione, il TCA - dopo aver puntualizzato che l'oggetto della lite era circoscritto all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato, non essendo invece oggetto di contestazione il riconoscimento di un’IMI del 20% - ha riconosciuto la correttezza della decisione formale dell'11 agosto 2016, confermata in seguito con decisione su opposizione del 24 febbraio 2017, mediante la quale l’CO 1, per quanto concerneva l'infortunio del 16 luglio 2006 alla spalla destra, aveva negato all'assicurato una rendita (a fronte di un grado di invalidità nullo; ritenuto un reddito "da valido" identico a quello "da invalido" e pari a fr. 90'144.-, determinato sulla base della TA1 2012, ramo 41-43, livello 3, uomini, aggiornato al 2016).

In quella pronunzia, il TCA - dopo aver accertato che la fattispecie andava valutata facendo astrazione dai disturbi neuropatici al piede destro, dai dolori alla colonna cervicale e dai disturbi psichici che non erano di pertinenza dell'assicuratore resistente e che, pertanto, in data 1° luglio 2016 lo stato di stato di salute infortunistico dell'assicurato era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza - ha confermato la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario, che non era stata stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale e che risultava plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, riportati nel giudizio. Il TCA è quindi giunto alla conclusione che, tenuto conto del diploma tecnico edilizio di costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di una scuola superiore specializzata di tecnica SSST, di cui era in possesso, RI 1 era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.). Accertato che RI 1 non presentava alcuna incapacità lavorativa nello svolgimento di un lavoro complesso nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.), il TCA ha ammesso l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno (cfr. STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017 di cui al doc. B).

Il patrocinatore dell'assicurato chiede la revisione della sentenza anzidetta, in quanto il suo cliente, contrariamente a quanto accertato dal TCA, presenterebbe un'incapacità lavorativa permanente del 25% a causa del danno infortunistico alla spalla destra e quindi, considerato che il minor discapito salariale è dato da una corrispondente riduzione dell'attività abituale, ne deriverebbe, a suo avviso, una perdita di guadagno e, pertanto, un grado d'invalidità del 25%, che aprirebbe il diritto ad una rendita LAINF di pari grado come pure alla copertura delle spese mediche a favore del suo assistito. A sostegno dell'istanza di revisione produce - quale nuovo mezzo di prova - la valutazione medica del 16 agosto 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e traumatologia e chirurgia toracica, dal quale risulterebbe, a suo avviso, un'inabilità lavorativa duratura del 25% del suo cliente (doc. I, V e C).

L’CO 1, da parte sua, ritiene che le condizioni per procedere a una revisione della sentenza cantonale del 17 agosto 2017 non sono invece adempiute (doc. III).

2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, il giudice delegato ritiene che la valutazione del 16 agosto 2017 del dr. med. __________ (doc. C) non è suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso.

Il dr. med. __________, nella sua valutazione del 16 agosto 2017 (doc. A1/4), osserva, in particolare, quanto segue:

" Mi trovo d'accordo con la valutazione del Dr. __________ citata al punto due della decisione su opposizione della CO 1 del 24.02.2017, dove descrive le attività che si possono esigere dal paziente: "l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 Kg fino a livello dei fianchi. Molto spesso può sollevare pesi fino a 10 Kg a livello dei fianchi.

Talvolta pesi fino a 25 Kg ma mai superiori ai 25 Kg. Può molto spesso sollevare pesi oltre l'altezza del petto fino a 5 Kg ma mai pesi superiori a 5 Kg. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di precisione. Spesso può fare lavori di media entità. Di rado lavori pesanti ma mai lavori molto pesanti". Mi discosto invece dalla sua valutazione sulla possibilità di riprendere un'attività a pieno come muratore. E' infatti impossibile con queste limitazioni fisiche praticare un'attività di muratore, manovale o carpentiere sul cantiere o su qualsiasi altra attività "pesante" di lavoro e preciso che proprio questo tipo d'impedimento viene dalle gravi sequele che sono derivate al paziente alla spalla destra a seguito dell'incidente del 1999.

Evidentemente nella sua qualità di disponente o anche di coordinatore del traffico dei vagoni alla __________ del __________ tutte queste attività erano possibili.

Ritengo pertanto che l'averlo ritenuto abile senza inabilità, riferito al pristino impiego del paziente del 1999 quale coadiutore di muratori e carpentieri sul cantiere è stata una decisione inadeguata . Essa va sottoposta a revisione, concedendo al paziente per questo tipo di attività un'inabilità lavorativa duratura di almeno il 25%. (…). (…) il paziente ha subito nel 1999 una grave importante lesione della spalla destra, i cui sintomi si sono estesi per tutta la durata della sua vita lavorativa e professionale e continueranno nel futuro a impedirgli di assumere delle professioni pesanti quali muratore, carpentiere, operaio con funzioni non ben determinate di assistenza sul cantiere con lavoro pesante. Ritengo che nel caso in oggetto sin dall'inizio, ossia dal 1999, il paziente era inabile a questi tipi di lavori almeno al 25% e che pertanto la sua rendita dovrebbe essere sotto questo aspetto rivista nonostante la presenza di manifeste lesioni degenerative sintomatiche alla schiena, attivate temporaneamente dalla caduta del 02.09.2016 (…)"

(cfr. doc. C; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della redattrice)

Da quanto precede si deduce quindi che lo specialista di fiducia dell'assicurato concorda con l'esigibilità posta dal medico fiduciario dell'CO 1 - specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore - che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica. Sulla base dell'esigibilità fissata dal medico fiduciario, che risultava plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori riportati nella sentenza di cui ora viene chiesta la revisione, il TCA era giunto alla conclusione che, tenuto conto del diploma tecnico edilizio di costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di una scuola superiore specializzata di tecnica SSST, di cui era in possesso, RI 1 era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.).

Il TCA ha puntualizzato che di norma, in tali attività predomina l'aspetto della conduzione, della sorveglianza anziché quello dell'esecuzione pratica di opere edili e che chi ricopre tali ruoli può facilmente evitare di compiere sforzi fisici, mansioni espletate da altri lavoratori edili, principalmente dai manovali. Il TCA ha pure ricordato la giurisprudenza del TFA, secondo la quale occorre tener presente il fatto che, nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano importanza le funzioni di sorveglianza. Il TCA ha quindi ribadito di essere dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente quelle indicate nell'apprezzamento medico del 7 gennaio 2016 del dr. med. __________) non gli impedivano, su di un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.), ricordando di aver già avuto occasione di ritenere che un capo-muratore - che doveva astenersi dal trasportare o sollevare pesi superiori ai 15 kg - non era impedito, su di un mercato equilibrato del lavoro, nello svolgere la propria attività abituale in misura normale. Tanto più - ha puntualizzato il TCA - che l'assicurato aveva svolto dal mese di aprile 2011 fino alla fine del mese di ottobre 2012 l'attività di "disponente" per tutto il cantiere __________ (ovvero un lavoro di responsabilità ove predominava l'aspetto della conduzione e della sorveglianza) mentre, al momento in cui era stata emessa la decisione dell'11 agosto 2016, lavorava al 50% quale "responsabile tecnico" presso la __________ di __________ dal 1° giugno 2016, percependo un salario di fr. 42'000.- e, dalla decisione su opposizione del 24 febbraio 2017, emergeva che in quel momento RI 1 lavorava al 100% quale "assistente tecnico" presso la __________ di __________ dal 1° settembre 2016, percependo un salario di fr. 84'500.-. Accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nello svolgimento di un lavoro complesso nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.), il TCA ha quindi ammesso l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno, precisando che, quand'anche si avesse voluto ritenere quale "salario da invalido" l'importo di fr. 84'500.- effettivamente percepito per un'attività complessa nel ramo dell'edilizia ("assistente tecnico") a tempo pieno dall'assicurato a decorrere dal 1° settembre 2016, indicato nella decisione su opposizione del 24 febbraio 2017, quest'ultimo non ne avrebbe tratto alcun beneficio. Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 84'500.- annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico, e cioè fr. 90'144.- annui - sarebbe stato infatti del 6,26% arrotondato al 6%, secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, e quindi non pensionabile (cfr. STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017 di cui al doc. B). In siffatte circostanze, l'inabilità lavorativa duratura di almeno il 25% attestata dallo specialista di fiducia dell'assicurato in attività pesanti e riconducibile all'infortunio del 1999 era ininfluente ai fini del giudizio reso dal TCA.

2.6. In queste condizioni l'istanza di revisione del 13 novembre 2017 - tendente al riconoscimento di una rendita di invalidità del 25% e della (genericamente richiesta) copertura delle spese mediche a favore di RI 1 - deve essere respinta senza che sia necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, al richiamo degli incarti CO 1 inf. no. __________ del 16 luglio 2006 e inf. no. __________ del 6 settembre 2016, così come postulato dal patrocinatore dell'assicurato: cfr. doc. I).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’istanza di revisione è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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