Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2017.13
Entscheidungsdatum
10.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2017.13

mm/DC

Lugano 10 aprile 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 gennaio 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 11 agosto 2015, la __________ di __________, ditta nel frattempo cancellata dal registro di commercio, ha comunicato all’CO 1 che, il 3 agosto 2015, il proprio dipendente RI 1 era rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento).

I sanitari hanno diagnosticato un trauma d’accelerazione cervicale (cfr. doc. 6, p. 3 – fasc. 2).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge. In particolare, RI 1 è stato posto al beneficio di un’indennità giornaliera di fr. 123.55 a decorrere dal 6 agosto 2015 (poi corretta in fr. 133.85 per tener conto della tredicesima mensilità; cfr. doc. 11 e doc. 19 – fasc. 2).

L’interessato è stato dichiarato abile al lavoro in misura del 50% dal 16 novembre 2015 e in misura completa dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 55 – fasc. 2).

1.2. RI 1 è rimasto vittima di un secondo incidente stradale (si è trattato sempre di un tamponamento) il 27 maggio 2016 (cfr. doc. 1 – fasc. 1).

Dal referto 27 maggio 2016 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ risulta la diagnosi di distorsione del rachide cervicale con frattura del processo trasverso di L4 e l’attestazione di un’inabilità lavorativa del 100% dal 27 maggio al 5 giugno 2016 (cfr. doc. 18 – fasc. 1).

Nel corso del mese di luglio 2016, l’amministrazione ha comunicato all’interessato che - impregiudicata la propria responsabilità - quest’ultimo sarebbe stato ritenuto completamente abile dal 7 luglio 2016 (cfr. doc. 51 – fasc. 1).

1.3. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, in data 12 dicembre 2016, l’CO 1 ha emanato due distinte decisioni formali.

Con la prima, l’istituto assicuratore ha revocato, per la via della revisione processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto il caso dipendente dal sinistro dell’agosto 2015 e ha preteso da RI 1 la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo, per un ammontare di fr. 25'177.05 (cfr. doc. 83 – fasc. 2).

Con la seconda, l’amministrazione ha negato l’assunzione ab initio dell’infortunio occorso in data 27 maggio 2016, ritenendo che, in base agli atti a sua disposizione, non sarebbe sufficientemente dimostrato che RI 1 si trovava effettivamente alle dipendenze della ditta __________ al momento del sinistro (cfr. doc. 101 – fasc. 2).

L’interessato, per il tramite dell’avv. __________, si è opposto a entrambi i provvedimenti (cfr. doc. 103 – fasc. 1 e doc. 87 – fasc. 2).

1.4. Con decisione su opposizione del 19 gennaio 2017, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto delle sue prime decisioni (cfr. doc. 105 - fasc. 1).

1.5. Con tempestivo ricorso, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO 1 “… affinché prenda posizione senza indugio sulle richieste dell’assicurato.”.

A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

Anche nell’ambito dell’attività di tassista alle dipendenze di un’agenzia può accadere che una parte dell’auto sia utilizzata a fini privati. In tal senso il ricorrente ha concordato per tale uso una partecipazione ai costi aziendali di CHF 700.00 ma ha preteso anche un aumento salariale in quanto riteneva la paga di CHF 4'000.00 insufficiente. Peraltro tale aumento è stato fatto anche in considerazione del fatto che il RI 1, di fatto, aveva assunto il ruolo, sia dalla macchina che da casa che dall’azienda, di centralinista dei taxi. È quindi una pura approssimazione strumentale quella di affermare che il datore di lavoro, non avendo messo a disposizione gli strumenti per il lavoro, non era tale. Neppure si comprende l’assunto secondo il quale non è stato in grado di produrre prove di pagamento da parte della ditta, allorquando sulla base dell’incassato egli tratteneva la retribuzione giornaliera e consegnava la differenza dell’incasso al datore di lavoro. Mensilmente venivano poi allestiti i conteggi di salario. Il dipendente non può essere penalizzato dal fatto che il fiduciario della __________ non abbia evaso le richieste della CO 1. Peraltro si osserva che i rapporti tra il ricorrente e il suo ex datore di lavoro si erano deteriorati anche in seguito all’invio in data 2 settembre 2016 di un precetto esecutivo per il pagamento del salario dei mesi di giugno, luglio e agosto 2016 (cfr. doc. D: domanda di esecuzione 2 settembre 2016).

… Il fatto che il 14 giugno 2016 il ricorrente non abbia informato la CO 1 di essere stato licenziato è dovuto al fatto che l’avv. __________ che si chiede di sentire quale teste, aveva correttamente informato il ricorrente della nullità assoluta del licenziamento che non rispettava il termine di disdetta, quo ai termini e al fatto che il dipendente era in infortunio.

… Per quanto riguarda gli annunci d’infortunio, a fronte di un salario medio concordato di CHF 4000.00 netti, successivamente lievitato fino a CHF 5500.00 netti, la società pagava ora meno ora più il proprio dipendente. Tale sistema illegale non deve per finire danneggiare il lavoratore.

… La sentenza è viziata in maniera inammissibile da un chiaro pregiudizio. La CO 1 avrebbe dovuto avere il coraggio di affermare ciò che pensa ovvero che tra dipendente e ditta vi fosse un rapporto diverso da un rapporto di subordinazione, ciò che si contesta decisamente in questa sede. (…).” (doc. I)

1.6. Il 9 marzo 2017, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto documentazione a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).

1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.8. In replica, per quanto qui d’interesse, l’insorgente ha rilevato segnatamente che “il fatto che egli non sia riuscito ad ottenere dal suo datore di lavoro la documentazione necessaria a provare il rapporto di impiego non può penalizzarlo. La disorganizzazione della società l’ha pure obbligato, per garantire il pagamento del leasing auto, ad assumersene l’onere di pagamento per non rischiare che il veicolo gli fosse ritirato. È ovvio che a quel momento ha ottenuto un aumento del trattamento salariale. È pure ovvio che con un simile datore di lavoro egli abbia trattenuto gli incassi fino alla copertura del proprio salario. (…).” (doc. IX).

L’amministrazione, da parte sua, si è pronunciata al riguardo in data 11 maggio 2017 (cfr. doc. XI).

1.9. Il 22 maggio 2017, il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XIII + allegati).

Le relative osservazioni formulate dall’CO 1 sono datate 1° settembre 2017 (cfr. doc. XXVIII + allegati).

In data 16 ottobre 2017, l’insorgente ha ancora preso posizione in merito al contenuto dell’apprezzamento 31 agosto 2017 allestito dal medico fiduciario dell’assicuratore resistente (cfr. doc. XXXIV).

in diritto

2.1. Nella concreta evenienza, il TCA deve innanzitutto esaminare se l’CO 1 era legittimato a negare la copertura assicurativa agli eventi traumatici occorsi nell’agosto 2015 e maggio 2016 per il motivo che non sarebbe stata sufficientemente dimostrata l’esistenza di un rapporto di lavoro tra RI 1 e la __________, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge, segnatamente, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti.

Giusta l’art. 10 LPGA, salariato è colui che per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

A norma dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore secondo l'art. 1a cpv. 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

2.3. Per costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa indipendente oppure dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).

2.4. Per quanto riguarda specificatamente i tassisti, il Tribunale federale ha emanato recentemente alcune decisioni in materia di assicurazione contro gli infortuni (statuto contributivo), mediante le quali ha qualificato di dipendente l’attività da loro esercitata.

L’Alta Corte ha ad esempio deciso in questo senso in una sentenza 8C_189/2017 del 19 giugno 2017 consid. 4.3, pubblicata in SVR 12/2017 UV Nr. 44 p. 153 s., ritenendo che in quella fattispecie gli elementi a favore di un’attività lucrativa dipendente fossero preponderanti rispetto a quelli che facevano piuttosto apparire l’attività svolta quale indipendente.

Il TF ha giudicato rilevante il fatto che il ricorrente non sopportava alcun rischio economico specifico, che egli aveva dovuto effettuare soltanto degli investimenti esigui (egli aveva acquistato l’autovettura utilizzata quale taxi per un prezzo di fr. 2'000) e che, fatta eccezione per l’importo mensile forfettario di fr. 1'500 pagato a B. (il quale agiva perlomeno quale coordinatore della centrale di chiamata X. e eseguiva i lavori di servizio e di riparazione del veicolo del ricorrente presso la propria officina), egli non aveva importanti costi fissi. D’altro canto, l’insorgente era tenuto, almeno nei fatti, ad attenersi a un piano di lavoro e, perciò, appariva integrato nell’organizzazione di X. Sempre secondo la Corte federale, la circostanza secondo la quale egli tratteneva quanto da lui incassato (dopo deduzione dei costi d’esercizio e del forfait versato a B.), parla tendenzialmente a favore di un’attività lucrativa indipendente, tuttavia essa ha un’importanza secondaria.

Il Tribunale federale è pervenuto alla medesima conclusione in un’altra sentenza 8C_571/2017 del 9 novembre 2017, pubblicata in ARV/DTA 2017, p. 320 ss. (per un commento a questa pronunzia, si veda l’articolo di E. Glättli, Unselbständige Tätigkeit der Taxifahrer, in Schweizer Personalvorsorge 02-18, p. 82 ss.).

In quel caso, l’Alta Corte ha considerato che gli obblighi derivanti dal contratto di affiliazione alla centrale di chiamata (segnatamente, l’obbligo di formazione e di perfezionamento, l’utilizzo del nome della centrale, l’osservanza delle prescrizioni nei confronti della clientela, nonché il rispetto della dipendenza e dell’esclusività della centrale) giustificavano l’ipotesi di un rapporto di subordinazione. I detentori dei taxi sopportavano un rischio economico nella misura in cui pagavano una commissione d’affiliazione mensile indipendentemente dal risultato del loro lavoro e dovevano essi stessi assumere i costi del loro veicolo. Il rischio d’incasso e di delcredere era invece sopportato dalla società. Ad eccezione dell’acquisto del veicolo, i tassisti non avevano eseguito investimenti importanti e non impiegavano personale proprio. Il rischio economico era pertanto costituito dalla dipendenza per rapporto al risultato del lavoro personale. Quest’ultimo può essere qualificato quale rischio commerciale di una persona esercitante un’attività indipendente, soltanto se devono essere effettuati degli investimenti importanti o pagati dei salari elevati.

A fronte di tutto ciò, il TF ha ritenuto di secondaria importanza che i detentori dei taxi potevano parallelamente acquisire loro stessi dei clienti, come pure che essi avevano dovuto investire tra i 35'000 e i 50'000 franchi per il veicolo, siccome i detentori di taxi possono utilizzare il veicolo senza restrizioni a scopo privato o altro, semplicemente staccando le insegne magnetiche.

Sul tema e nello stesso senso, si veda pure la STF 8C_357/2014 del 17 giugno 2014.

2.5. Nel caso di specie, con la decisione su opposizione impugnata l’istituto assicuratore convenuto ha sostenuto che, in base alla documentazione agli atti, non risulterebbe sufficientemente dimostrato che al momento in cui sono accaduti i noti incidenti della circolazione, RI 1 “… era a beneficio di un contratto di lavoro con la __________ …” (doc. 105, p. 5 - fasc. 1).

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte constata che non è contestato il fatto che l’insorgente svolgesse effettivamente l’attività di tassista/autista.

Ciò è d’altronde quanto risulta dagli annunci d’infortunio 11 agosto 2015 e 2 giugno 2016 (cfr. doc. 1 – fasc. 2 e doc. 1 – fasc. 1) e dai verbali d’audizione 24 settembre 2015 (doc. 16, p. 1 – fasc. 2: “Svolgo sempre la professione di taxista su prenotazione o su chiamata.” – il corsivo è del redattore) e 14 giugno 2016 (doc. 19, p. 2 – fasc. 1: “Attività svolta? Sono autista di taxi.” – il corsivo è del redattore).

Dalla documentazione fotografica afferente al sinistro del giugno 2016 si evince peraltro che il veicolo tamponato, quello appunto guidato da RI 1, portava sul tetto e dietro il parabrezza l’insegna con la scritta “TAXI” (cfr. doc. 26, p. 4 – fasc. 1).

Controversa è invece la questione di sapere se l’attività da lui esercitata possa essere qualificata di dipendente, nel qual caso al ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di assicurato (e pertanto ammessa la copertura assicurativa dei due infortuni in discussione).

Attentamente esaminata la documentazione a disposizione, il TCA osserva che emergono in effetti alcune zone d’ombra a proposito della prova dell’effettivo pagamento dei salari da parte del (preteso) datore di lavoro.

In questo senso, va rilevato innanzitutto che, nonostante esplicita richiesta rivolta al presunto datore di lavoro (per il tramite del suo fiduciario – cfr. doc. 49 e doc. 75 – fasc. 1) e al ricorrente medesimo (cfr. doc. 84 e doc. 93 – fasc. 1), la prova in questione (ad esempio, degli estratti conto bancari o postali) non è mai stata fornita, adducendo la giustificazione che i pagamenti sono sempre avvenuti in contanti (cfr. doc. 19, p. 2 e doc. 94 – fasc. 1), che “… i tassisti incassano in contanti le corse e quello è lo stipendio” (doc. 97 – fasc. 1) oppure ancora che “… sulla base dell’incassato egli tratteneva la retribuzione giornaliera e consegnava la differenza dell’incasso al datore di lavoro. Mensilmente venivano poi allestiti i conteggi di salario.” (doc. I, p. 5). A quest’ultimo proposito, è però utile evidenziare che perlomeno sul conteggio afferente al mese di agosto 2015, figura un numero di conto bancario preceduto dall’indicazione “Versamento su: (…)” (cfr. doc. 35, p. 4 – fasc. 1; sui restanti conteggi 2015 vi è soltanto l’indicazione “Versamento su: (…)”, senza le coordinate di un conto bancario). Nonostante ciò, l’insorgente non è stato in grado di produrre neppure l’estratto conto bancario comprovante il pagamento del salario per il mese di agosto 2015.

D’altro canto, occorre considerare che dall’estratto del conto individuale che l’istituto convenuto ha richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione (stato: luglio 2016), non si evincono redditi dichiarati posteriormente al mese di dicembre 2013 (cfr. doc. 65 – fasc. 1).

Il TCA constata inoltre che quanto è stato dichiarato a titolo di salario lordo mensile nell’annuncio d’infortunio dell’11 agosto 2015 (cfr. doc. 1 – fasc. 2: fr. 4'696), rispettivamente in quello del 2 giugno 2016 (cfr. doc. 1 – fasc. 1: fr. 5'800), non corrisponde ai salari lordi risultanti dai conteggi agli atti (fr. 4'298.80 per aprile e maggio 2015, fr. 5'488.40 per giugno 2015, fr. 5'938.15 per luglio 2015, fr. 7'482.20 per agosto 2015, nonché fr. 5'400 per i mesi da gennaio a maggio 2016).

Infine, in merito al (preteso) aumento salariale intervenuto a far tempo dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 19, p. 2 - fasc. 1; il salario mensile lordo sarebbe passato da fr. 4'696 a fr. 5'800 – cfr. il doc. 1 – fasc. 2 e il doc. 1 – fasc. 1), il TCA constata che agli atti non vi è traccia alcuna di una corrispondente modifica contrattuale, così come non vi è alcuna traccia del fatto che l’insorgente si sarebbe assunto l’onere di pagare le rate del leasing e altri costi fissi del taxi (assicurazioni e imposta di circolazione – cfr. doc. 19, p. 2 – fasc. 1). Egli non è stato in grado nemmeno di produrre le relative ricevute di pagamento.

Tuttavia, secondo questo Tribunale, le circostanze appena evocate inerenti all’aspetto retributivo, non consentono di per sé ancora di concludere per inesistenza di un’attività alle dipendenze della ditta __________.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale sviluppata in materia di assicurazione contro la disoccupazione (prova del periodo minimo di contribuzione) ma i cui principi sono applicabili anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione (secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI, è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione il salariato ai sensi dell’art. 10 LPGA, che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la LAVS). La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 p. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di un’attività dipendente (cfr. DTF 131 V 444 consid. 3; per un caso recente di applicazione di questa giurisprudenza, si veda la STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018).

Del resto, anche nella sentenza 8C_189/2017 citata in precedenza, la circostanza che il tassista ricorrente trattenesse quanto da lui stesso incassato a titolo di retribuzione, quindi proprio come RI 1 ha dichiarato di aver fatto (cfr. doc. 97 – fasc. 1), non è stata considerata determinante ai fini della qualifica dell’attività svolta (cfr. consid. 4.2: “Dass der Beschwerdeführer seine gesamten Einnahmen (nach Abzug der Betriebskosten und der Pauschale an B.________) für sich behält, spricht zwar tendenziell für eine selbstständige Erwerbstätigkeit, ist aber nur von untergeordneter Bedeutung.” – il corsivo è del redattore),

Ora, considerato quanto precede e con riferimento ai principi giurisprudenziali citati al considerando 2.4., il TCA constata che l’istruttoria compiuta dall’amministrazione non ha fornito elementi sufficienti per pronunciarsi sulla questione di sapere se il ricorrente dipendeva o meno dal suo (preteso) datore di lavoro dal punto di vista economico o dell’organizzazione del lavoro (diritto d’impartirgli delle istruzioni, obbligo di svolgere personalmente le mansioni, dovere di presenza, divieto di concorrenza, ecc.) e se egli era chiamato a sopportare un rischio economico specifico (egli ha operato investimenti importanti in relazione all’attività in questione?, sopportava i costi generali?, occupava del personale?, utilizzava locali commerciali propri o in affitto?, ecc.).

In queste condizioni, si giustifica dunque il rinvio degli atti all’istituto assicuratore convenuto affinché compia gli atti istruttori che reputa necessari per accertare compiutamente tutti gli aspetti rilevanti – a partire dall’audizione dell’insorgente e del suo patrocinatore -, ricordato che la decisione circa la presenza di un’attività lucrativa dipendente deve essere il frutto di una valutazione globale di tutti gli elementi a disposizione, in cui gli elementi che parlano a favore di un’attività dipendente sono preponderanti rispetto a quelli che fanno piuttosto apparire come indipendente l’attività svolta.

L’CO 1 dovrà poi pronunciarsi di nuovo circa la copertura assicurativa dei due eventi annunciatigli dall’insorgente, rispettivamente, se del caso, in merito alla restituzione delle prestazioni versate a seguito dell’evento infortunistico dell’agosto 2015, tenendo conto delle risultanze del complemento istruttorio ordinato da questo Tribunale.

2.6. A titolo abbondanziale, per il caso in cui dall’istruttoria dovesse emergere che, al momento in cui sono accaduti i due noti infortuni, esisteva un rapporto di lavoro tra la ditta __________ ed RI 1, di modo che, in ossequio alle norme citate al considerando 2.2., l’assicuratore resistente deve riconoscere a quest’ultimo la qualità di assicurato (e, quindi, pure la copertura assicurativa dei summenzionati sinistri), il TCA formula le seguenti considerazioni a proposito degli aspetti inerenti la causalità naturale e la capacità lavorativa.

Trattandosi dell’evento traumatico occorso il 3 agosto 2015, dalle tavole processuali emerge che l’istituto assicuratore ha riconosciuto le proprie prestazioni (spese sanitarie

  • indennità giornaliere) sino al 31 dicembre 2015, allorquando RI 1 è stato dichiarato in grado di riprendere l’esercizio a tempo pieno della sua abituale professione (cfr. doc. 55 e doc. 64 – fasc. 2: “Dal momento che ci ha informati che non svolge più alcuna cura e non trova necessaria la visita medica citata, abbiamo provveduto ad annullarla. Confermiamo quindi la chiusura del caso di infortunio (spese di cura e indennità giornaliera.” – il corsivo è del redattore).

Il TCA constata che, con la propria impugnativa, l’insorgente non ha sollevato obiezioni riguardo ai tempi e ai modi con cui l’amministrazione ha dichiarato chiuso il sinistro in discussione (cfr. i doc. I, IX, XIII e XXXIV).

Per quanto concerne l’infortunio del 27 maggio 2016, dagli atti di causa si evince che l’CO 1 - impregiudicata la propria responsabilità assicurativa - ha ritenuto il ricorrente completamente abile al lavoro a decorrere dal 7 luglio 2016 (cfr doc. 51 – fasc. 1: “Impregiudicata la responsabilità assicurativa a decorrere dal 7 luglio 2016 fa stato l’abilità al lavoro in misura completa. Un’ulteriore cura medica non è più necessaria.”).

Risulta inoltre che l’assicuratore convenuto ha fatto capo al parere del dott. __________, spec. FMH in fisiatria, contenuto nel suo referto del 6 luglio 2016 (cfr. doc. 50 – fasc. 1: “In relazione a tali rilievi obiettivi, all’imaging e a quanto riferito dal paziente, ritengo che i disturbi riferiti dal paziente non abbiano un nesso causale con l’infortunio del 27 maggio 2016. Infatti ritengo che il paziente sia da considerarsi abile all’attività lavorativa al 100% dal 7 luglio 2016.” – il corsivo è del redattore).

L’insorgente rimprovera all’CO 1 di aver fondato la propria decisione esclusivamente sulla valutazione dello specialista appena citato, il quale non si sarebbe confrontato né con quanto certificato dal suo medico curante né con gli esiti degli accertamenti compiuti successivamente all’evento in questione (cfr. doc. IX, p. 4 s. e doc. XIII, p. 4).

In proposito, occorre innanzitutto precisare che - contrariamente a quanto sembra credere il ricorrente (cfr. doc. IX, p. 4) -, l’amministrazione non ha rifiutato di corrispondere le prestazioni per il periodo 27 maggio – 6 luglio 2016 per il motivo che i disturbi alla salute non si sarebbero trovati in nesso di causalità naturale con l’infortunio, ma perché, a suo avviso, mancherebbe la copertura assicurativa dello stesso evento (cfr. doc. 101 – fasc. 1: “In base agli atti di cui disponiamo non è dimostrato che il signor RI 1, al momento dell’infortunio, fosse impiegato presso la ditta __________ alle condizioni indicate nella notifica d’infortunio. In considerazione di quanto detto finora la CO 1 non può fornire prestazioni assicurative per l’evento che ci è stato notificato.” – il corsivo è del redattore).

In secondo luogo, stando almeno a un esame sommario della documentazione medica agli atti, questa Corte non ritiene che l’attendibilità delle conclusioni a cui sono pervenuti i dottori __________ (cfr. doc. 50 – fasc. 1) e __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (il quale, dopo un’approfondita valutazione della fattispecie, ha spiegato, in merito alla pretesa alterazione della statica del tratto cervicale, che la relativa lordosi era perfettamente fisiologica sulle radiografie eseguite in stazione eretta il giorno dell’infortunio e che, essendo la RMN di norma eseguita in posizione sdraiata e supina, è fisiologico che sulle immagini corrispondenti si riscontri una rettilineizzazione della colonna e, per quanto riguarda gli esiti di fratture dei processi trasversi di L3 e L4 a destra, che si tratta di fratture vecchie, che non possono essere state causate dagli incidenti della circolazione stradale del 2015 e 2016, siccome essi hanno messo in gioco delle forze inadeguate - cfr. allegato al doc. XXVIII), possa essere messa in dubbio da quanto certificato dai medici curanti dell’insorgente (cfr. il rapporto 4 agosto 2016 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale [allegato al doc. IX] e quello dei dottori __________ e __________ prodotto sub doc. S).

2.7. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF resistente di fr. 2’000 a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 20 febbraio 2017.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

5

AVS

  • art. 1a AVS

LADI

  • art. 2 LADI

LAINF

  • art. 1a LAINF

LPGA

  • art. 10 LPGA

OAINF

  • art. 1 OAINF

Gerichtsentscheide

11