Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2017.120
Entscheidungsdatum
09.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2017.120

PC/sc

Lugano 9 luglio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 settembre 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 2 luglio 2005 RI 1, nato il __________ 1963, dipendente della ditta __________ dal 2 maggio 2005 (al 1° gennaio 2008) in qualità di macchinista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha perso il controllo del suo veicolo mentre affrontava una curva ed è finito contro un muro, riportando una frattura pluriframmentaria, lussata, esposta del radio distale sinistro e dello stilide ulnare (AO 23-A3) con lesione dei tessuti molli con rottura muscolare e tendini flessori I-II-III, trattata con osteosintesi in urgenza il 10 luglio 2005 (doc. 1, 2 e 189).

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 24 febbraio 2009, l’assicurato è stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita d’invalidità del 18% a decorrere dal 1° gennaio 2008 e gli è stata pure riconosciuta un'IMI del 10% (doc. 143).

1.3. Il 1° febbraio 2010 RI 1 ha iniziato a lavorare a tempo indeterminato con le mansioni di "autista-macchinista e piccoli lavori di manutenzione e pulizia in genere" presso la ditta __________ di __________ per uno stipendio mensile netto di fr. 3'800.- per tredici mensilità (doc. 171).

Il 6 luglio 2010 la CO 1 ha comunicato all'assicurato che la sua rendita non veniva modificata (doc. 173).

1.4. Il 1° maggio 2012 RI 1 ha iniziato a lavorare a tempo indeterminato come "autista" presso la ditta __________ di __________ per un salario mensile iniziale di fr. 4'370.- lordi, senza tredicesima, ma con eventuale gratifica versata con lo stipendio del mese di dicembre (doc. 178 e 219).

Il 28 agosto 2013 la CO 1 ha comunicato all'assicurato che la sua rendita non veniva modificata (doc. 179).

1.5. Il 17 gennaio 2014 l'assicurato ha avuto una ricaduta che è stata annunciata il 22 gennaio 2014 ed assunta dall'CO 1 (doc. 185 e 186, doc. 192-194); nel formulario d'annuncio LAINF è stato indicato un salario mensile lordo di fr. 4'840.- (doc. 185). La relativa cura medica è terminata nel luglio 2014 (doc. 200).

1.6. Nell'ambito della revisione della rendita avviata il 21 dicembre 2016, l'assicurato ha prodotto una dichiarazione del datore di lavoro, giusta la quale percepiva una "retribuzione base mensile pari a Fr. 5'000.-, per dodici mensilità" (doc. 203 e 205).

1.7. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 7 luglio 2017, l’amministrazione ha soppresso la rendita in vigore a far tempo dal 1° agosto 2017, a fronte di un grado di invalidità (7.20%) non pensionabile (doc. 213).

1.8. A seguito dell’opposizione interposta dall'avv. RA 1 e dalla MLaw __________ per conto dell’assicurato (doc. 214), in data 13 settembre 2017, l’CO 1 ha confermato la soppressione della rendita in vigore a far tempo dal 1° agosto 2017, a fronte di un grado di invalidità (6.79%) non pensionabile (doc. 222).

1.9. Con tempestivo ricorso del 16 ottobre 2017, RI 1, sempre rappresentato dalla MLaw __________, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a ripristinargli "la rendita LAINF nella misura del 10% a decorrere dal 1° agosto 2017, e meglio come l'istruttoria avrà modo di quantificare e dimostrare" in via principale ed il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti in via subordinata (doc. I, pag. 6).

La patrocinatrice dell'assicurato ribadisce anche in questa sede che non si giustifica affatto di imputare al guadagno da invalido del ricorrente una mensilità intera pari a fr. 5'000.-, quale gratifica. Infatti, il contratto di lavoro non prevede una tredicesima mensilità ma un'eventuale gratifica che viene versata con lo stipendio di dicembre. La gratifica è puramente discrezionale e il suo importo viene deciso dal datore di lavoro alla fine dell'anno, in base alla qualità delle prestazioni effettuate dal lavoratore, a condizione che egli non abbia cagionato danni al datore di lavoro o a terzi e soltanto se il dipendente non si sia assentato per malattia o infortunio. La gratifica di fine anno non è un elemento fisso e ammonta al massimo all'importo di un salario mensile. A decorrere dal 2012, il suo cliente ha infatti ricevuto una gratifica pari all'importo di una mensilità solamente per l'anno 2016, mentre negli anni precedenti la gratifica è sempre stata inferiore. La rappresentante del ricorrente puntualizza che se "è vero che egli ha ricevuto la gratifica massima, nonostante avesse registrato assenze per infortunio pari a 2 settimane nel corso del 2016, è altresì vero che, egli si sia sempre recato al lavoro, ancorché sofferente, poiché la sua presenza è irrinunciabile per l'azienda, recuperando altrimenti le assenze per malattia, la stessa non disponendo di un lavoratore con pari competenze e autorizzazioni di guida del Signor RI 1". La patrocinatrice dell'insorgente sottolinea che tale importo non è garantito ogni anno e che la gratifica non è acquisita bensì un'eccezione. Tant'è che solitamente il suo cliente e tutti gli altri dipendenti della ditta hanno ricevuto gratifiche più basse e verosimilmente mai pari ad una mensilità intera.

La rappresentante del ricorrente ha contestato il salario da valido calcolato dalla CO 1 in fr. 70'040.95, in quanto "mal si comprende come la CO 1 sia arrivata ad un tale importo, la stessa non avendo fornito ulteriori informazioni in merito. In particolare, non è dato sapere se per giungere a tale importo sia stato considerato lo stipendio precedente all'infortunio adeguato alle oppure se sia stato commisurato sulla base delle tabelle statistiche per la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)". Le spese per le trasferte e per il telefono personali, rimborsate al suo cliente per un importo di fr. 440.- mensili e considerate dalla CO 1 quale fonte fissa di reddito, va inserita anche nel guadagno da valido.

La patrocinatrice dell'assicurato rileva che il suo cliente soffrendo costantemente di dolori al polso, non assume farmaci per diminuire il dolore poiché comprometterebbero la sua capacità di guida e di reazione. Egli potrebbe vedersi addirittura costretto a ridurre l'attuale grado di occupazione, la situazione attuale non essendo più sostenibile per lo stesso, egli non essendo più in grado di sopportare un’occupazione a tempo pieno e la responsabilità di lavoro attuale rispetto ai dolori sofferti. A causa di questa situazione e delle condizioni di salute del suo assistito, la rappresentante dell'insorgente chiede quindi il ripristino in suo favore della rendita d'invalidità LAINF, se non nella misura del 18% almeno del 10%.

La rappresentante del ricorrente chiede l'assunzione delle seguenti prove: "documenti; perizia sullo stato di salute dell'assicurato, sui dolori da egli sofferti e sull'impossibilità ad assumere farmaci pena l'incapacità a eseguire adeguatamente la propria funzione lavorativa; richiamo incarto (dossier. N. ) dall'Ufficio delle prestazioni assicurative, CO 1, Lucerna; testi: datore di lavoro (); interrogatorio dell'assicurato".

1.10. L’CO 1, in risposta, ha versato agli atti l'incarto dell'assicurato e ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV+1/2).

1.11. L'11 dicembre 2017 la patrocinatrice dell'insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da notificare (doc. VII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a sopprimere la rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione, oppure no.

2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).

2.4. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.5. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.6. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

2.7. Nella DTF 140 V 70 consid. 4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata, rispettivamente intimata all’assicurato.

2.8. Nella concreta evenienza, a seguito dell’infortunio del 2 luglio 2005, l’assicurato è stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 18% a decorrere dal 1° gennaio 2008 (doc. 143).

Dalle carte processuali emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In effetti, il reddito che egli avrebbe conseguito senza l’infortunio, continuando a lavorare come manovale edile (reddito da valido: fr. 65'942.65) è stato raffrontato al reddito che avrebbe potuto realizzare in un lavoro più leggero per tutto il giorno (ad es., il preparatore di veicolo d'occasione, il laborante in elettronica, l'operaio meccanico, il serviceman o il magazziniere; reddito da invalido determinato secondo le DPL: fr. 53'954.-; doc. 143).

La rendita d’invalidità in vigore è stata sottoposta a revisione d’ufficio nel 2010 e nel 2013. In entrambi i casi, essa è stata confermata (doc. 173 e doc. 179).

2.9. Nell'ambito della revisione della rendita avviata il 21 dicembre 2016, l'assicurato ha prodotto una dichiarazione del datore di lavoro, giusta la quale percepiva una "retribuzione base mensile pari a Fr. 5'000.-, per dodici mensilità" (doc. 203 e 205).

Con la decisione di revisione del 7 luglio 2017 l’Istituto assicuratore ha soppresso la rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° agosto 2017. Il reddito (da invalido) effettivamente percepito dall’assicurato presso la ditta __________ (fr. 65'000.-/anno) è stato raffrontato con quello (da valido) che egli avrebbe realizzato come manovale edile, qualora non fosse insorto il danno alla salute (fr. 70'041.-/anno), donde un discapito economico appunto del 7.20 %, non pensionabile.

2.10. Con la propria impugnativa, l’insorgente censura l’entità dei redditi ritenuti dall’amministrazione per stabilire il nuovo grado d’invalidità.

Per quanto riguarda il reddito da valido, egli sostiene che "mal si comprende come la CO 1 sia arrivata ad un tale importo, la stessa non avendo fornito ulteriori informazioni in merito. In particolare, non è dato sapere se per giungere a tale importo sia stato considerato lo stipendio precedente all'infortunio adeguato alle oppure se sia stato commisurato sulla base delle tabelle statistiche per la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)" ed, in ogni caso, che le spese per le trasferte e per il telefono personali, rimborsate al suo cliente per un importo di fr. 440.- mensili e considerate dalla CO 1 quale fonte fissa di reddito, va inserita anche nel guadagno da valido.

Trattandosi invece del reddito da invalido, egli fa valere che

non si giustifica affatto di imputare al guadagno da invalido una mensilità intera pari a fr. 5'000.-, quale gratifica, dato che non è un importo fisso e nemmeno garantito (cfr. doc. I).

2.11. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, per quanto concerne il reddito senza invalidità, il TCA osserva che dai doc. 206 e 212 si evince che l'CO 1 l'ha stabilito in fr. 70'041.-, rivalutando il salario da valido del 2008 tramite CCL edilizia.

Tale importo deve essere confermato dal TCA, tanto più che neppure la patrocinatrice dell’assicurato è stata in grado di evidenziare motivi atti ad imporre a questa Corte di scostarsi da questo dato.

In effetti, la rappresentante dell'insorgente asserisce che le spese per le trasferte e per il telefono personali, rimborsate all'assicurato per un importo di fr. 440.- mensili e considerate dalla CO 1 quale fonte fissa di reddito, devono essere inserite anche nel guadagno da valido.

Sennonché, in assenza di qualsivoglia indizio concreto in tal senso, la sua risulta essere una mera dichiarazione di parte, che non viene pertanto condivisa dal TCA. Occorre infatti tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Stante quanto precede il reddito da valido, nel 2017, ammonta dunque a fr. 70'041.-.

2.12. Trattandosi del reddito da invalido, nel caso concreto, l’ammini-strazione l’ha stabilito nella decisione formale del 7 luglio 2017 (doc. 213) in fr. 65'000.- (fr. 60'000.- quale stipendio base + fr. 5'000.- quale gratifica) sulla base delle seguenti considerazioni: "Tenuto conto dei conteggi paga e delle informazioni fornite dal datore di lavoro risulta che nel 2016 l'assicurato ha realizzato un salario di Fr. 65'000.- e cioè fr. 5'000.- per 13. La CO 1 è partita dal principio che nel 2017 l'assicurato avrebbe realizzato lo stesso salario in quanto in occasione del colloquio del 28.02.2017 il datore di lavoro ha dichiarato che solitamente viene aggiunta una gratifica che solitamente ammonta ad un salario mensile. Per calcolare il salario annuo si può pertanto tranquillamente moltiplicare il salario mensile per 13" (doc. 222).

Nella decisione su opposizione del 13 settembre 2017 (doc. 222), l’CO 1 ha fissato il reddito da invalido in fr. 65'280.- sulla base delle seguenti considerazioni: "In ogni caso nel 2017 - e cioè al momento in cui è stata soppressa la rendita d'invalidità – il salario è stato portato a fr. 5'440.- visto che in aggiunta al salario di base di fr. 5'000.- all'assicurato viene accordata un'indennità di trasferta (fr. 220.-) e un'indennità per telefono personale (fr. 220.-). Trattandosi di salario sottoposto all'AVS dette indennità devono pure essere considerate per cui – ammesso ma non concesso che l'assicurato riceva abitualmente la gratifica - si giunge ad un salario di fr. 65'280.-".

La patrocinatrice dell'assicurato ribadisce anche in questa sede che il reddito da invalido del suo assistito ammonta allo stipendio base, ovvero a fr. 60'000.-.

2.13. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA osserva che dalla documen-tazione agli atti (cfr., in particolare, doc. V-1) emerge che l'assicurato, dipendente della ditta __________ dal 1° maggio 2012, ha percepito le seguenti gratifiche: fr. 2'500.- nel 2012, fr. 3'500.- nel 2013, fr. 4'000.- nel 2014, fr. 4'000.- nel 2015 e fr. 5'000.- nel 2016.

Accertata una fluttuazione dei redditi nel corso degli anni - visto il salario base dell'assicurato viene influenzato anche dalla gratifica che riceve in modo pressoché regolare a fine anno, sulla quale vengono versati i contributi sociali - questa Corte, parimenti a quanto avviene in questi casi in ambito di determinazione del reddito da valido di un assicurato (cfr. STCA 32.2015.90 del 30 maggio 2016, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati e STCA 32.2017.35 del 18 settembre 2017, consid. 2.10), ritiene corretto, nel caso concreto, prendere in considerazione il salario base di fr. 60'000.- (fr. 5'000.- x 12 mensilità) ed aggiungervi una media degli importi percepiti dall'insorgente tra il 2013 (ritenuto che ha iniziato a lavorare per la ditta in questione a far tempo dal 1° maggio 2012) ed il 2016 a titolo di gratifica. L'importo medio percepito dal ricorrente quale gratifica tra il 2013 e il 2016 è di fr. 4'125.- (fr. 16'500.- diviso per 4 anni).

Ad esso vanno aggiunte pure le indennità di trasferta (fr. 220.-) e per telefono personale (fr. 220.-), versate mensilmente all'assicurato (come risulta dalla scheda contabile per il 2015 ed il 2016 di cui al doc. 211) per complessivi fr. 440.-, pari a fr. 5'280.- annuali, sui quali vengono parimenti versati i contributi sociali (come risulta anche dalla doc. V-1, in particolare dalla busta paga dicembre 2016, e dalla già citata scheda contabile).

A questo proposito il TCA osserva che l'art. 9 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947, stato al 1° giugno 2018 (OAVS; RS 831.101), rubricato "Spese generali", stabilisce che sono "spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante." (cpv. 1) rispettivamente che "Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante." (cpv. 2). In una sentenza 8C_430/2010 del 28 settembre 2010 consid. 6.2, l'Alta Corte ha nondimeno stabilito che l’indennità forfettaria per il pranzo andava presa in considerazione per determinare il reddito da valido poiché, in quella fattispecie, essa era stata indicata dal datore di lavoro a titolo di salario mensile lordo su cui erano stati prelevati i contributi paritetici (per un caso in cui il TF ha deciso nel senso opposto, in quanto l’indennità in questione era stata pagata in più del salario mensile lordo e che, pertanto, su di essa non erano stati prelevati i contributi sociali, si veda la STF 8C_964/2012 del 16 settembre 2013 consid. 4.3.2; cfr. STCA 35.2014.33 del 28 gennaio 2015, consid. 2.12).

Stante quanto precede il reddito da valido, nel 2017, ammonta dunque a fr. 69'405.-.

2.14. Il grado d’invalidità dell’insorgente a decorrere dal 1° agosto 2017 - determinato raffrontando il reddito effettivamente percepito presso la ditta __________ (fr. 69'405.-) con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 70'041) - è dunque del 0.9%, arrotondato all'1% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, ragione per la quale l’CO 1 era legittimato a procedere alla revisione della rendita d’invalidità in vigore (e, quindi, a sopprimerla, a fronte di un grado d'invalidità non pensionabile).

2.15. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, alla "perizia sullo stato di salute dell'assicurato, sui dolori da egli sofferti e sull'impossibilità ad assumere farmaci pena l'incapacità a eseguire adeguatamente la propria funzione lavorativa" richiesta dalla patrocinatrice del ricorrente: cfr. doc. I), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

La patrocinatrice dell'assicurato ha pure chiesto nel gravame l'interrogatorio del suo cliente (cfr. doc. I). Ora, non essendo stata presentata una domanda esplicita di procedere a un’udienza pubblica (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti) ma soltanto una richiesta di audizione personale (al riguardo, si veda il doc. IX; cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2), il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini dell’esito della vertenza. Parimenti dicasi per la richiesta di procedere all'audizione testimoniale del datore di lavoro (__________), pure richiesta dalla patrocinatrice del ricorrente nel gravame (cfr. doc. I).

L'incarto della CO 1, pure richiesto in edizione nel ricorso (cfr. doc. 1), è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.10).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

5

LAI

  • art. 41 LAI

LAINF

  • art. 22 LAINF

LAMI

  • art. 80 LAMI

LPGA

  • art. 17 LPGA

OAVS

  • art. 9 OAVS

Gerichtsentscheide

16