Raccomandata
Incarto n. 35.2017.105
PC/sc
Lugano 22 gennaio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 agosto 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 giugno 2016, la Clinica __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che il proprio dipendente RI 1 - nato il __________ 1986 e tecnico di radiologia medica a tempo pieno presso l'Istituto dal 1° marzo 2011 - il __________ 2016 alle ore 12.00 "sorreggeva un paziente con le braccia sotto le sue ascelle per farlo camminare verso di lui. All'improvviso il paziente è svenuto e gli è crollato addosso. Per non farlo cadere ha dovuto sorreggerlo procurandosi un trauma distorsivo lombare" (doc. 1 e 2). A causa del persistere dei dolori, l'assicurato si è sottoposto a svariati esami radiologici che hanno evidenziato la rottura del labbro acetabolare (doc. 8, 11, 12 e 13)
Il 3 aprile 2017 l'assicurato si è sottoposto ad un intervento di artroscopia dell'anca destra con ricostruzione del labbro acetabolare, acetabuloplastica, cerviplastica, condroplastica, microfratture e svuotamento delle cisti della cervicale (cfr. rapporto operatorio del 3 aprile 2017 e lettera d'uscita provvisoria, allegati al doc. 12).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 aprile 2017, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento in questione non configuri né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, né una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio a norma dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 20).
A seguito dell’opposizione interposta dall'assicurato, rappresentato dall'RA 1, in data 27 aprile 2017 (doc. 21) e completata il 14 aprile 2017 (doc. 23), nella quale egli ha precisato più dettagliatamente i fatti, l’amministrazione ha confermato, con decisione su opposizione del 14 agosto 2017, il contenuto della sua prima decisione (doc. 25).
1.3. Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la condanna della CO 1 ad assumere il sinistro in questione e, di conseguenza, ad erogare tutte le prestazioni del caso ai sensi della LAINF. A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha specificato meglio la dinamica dell'accaduto. Egli ribadisce che la fattispecie va considerata a tutti gli effetti come infortunio professionale, avendo subito una sollecitazione fisica decisamente superiore alla misura media abituale per un operatore sanitario addetto al reparto di radiologia, a causa della sincope del paziente, ovvero di un disturbo che si manifesta in maniera improvvisa e imprevedibile, la cui straordinarietà ha avuto un influsso diretto sul suo stato di salute, causando le lesioni da lui riportate e trattate in seguito chirurgicamente (lesione traumatica del labbro acetabolare all'anca destra). Il ricorrente ritiene pertanto che la dinamica dell'evento e le precedenti argomentazioni, dimostrano che l'evento infortunistico di cui è stato vittima va considerato quale fattore esterno straordinario, dannoso e improvviso, ritenuto che i presupposti in tal senso, dati all'involontarietà, della repentinità e dell'influsso dannoso al corpo umano sono senz'altro adempiuti.
A suffragio delle proprie argomentazioni richiama la STF 8C_50/2016 del 28 novembre 2016, consid. 4.3, ribadendo che quanto accadutogli è proprio la condizione anomala (paziente che subisce una sincope e perde i sensi improvvisamente) che ha fatto si che la consueta e quotidiana operazione di far accomodare il paziente sul lettino non si è svolta in condizioni di normalità ed evidenziando che la fattispecie non è ascrivibile agli atti ordinari della vita o consueti della professione di un tecnico di radiologia. A suo avviso la straordinarietà dell'evento infortunistico è data, visto che un paziente vittima di una sincope nel corso della preparazione di un esame diagnostico radiologico costituisce un accadimento anomalo ed imprevedibile, ben lontano e diverso dalla quotidianità a cui è abituato un tecnico di radiologia. Specifica inoltre che la lesione da lui patita è scaturita da un movimento di fatto scoordinato dovuto ad uno sforzo eccessivo ed imprevisto. Puntualizza pure che la giurisprudenza richiamata dalla CO 1 (DTF 116 V 136) non è sovrapponibile al suo caso, dato che la mansione di spostare un paziente rientra nell'annovero delle attività quotidiane svolte da un'infermiera, mentre quanto occorso non costituisce di certo la normale quotidianità di un tecnico di radiologia, visto che di regola un intervento diretto su un paziente in caso di malore è molto raro e non è la consuetudine nella sua attività. A suffragio delle proprie argomentazioni produce la scheda tecnica della descrizione del posto di lavoro, giusta la quale per l'80% dell'attività lavorativa sta seduto, per un 10% prepara la sala e accoglie i pazienti e per un altro 10% prepara i pazienti al rientro in reparto (doc. E). Nell’ipotesi in cui non venisse ammessa l’insorgenza di un infortunio, il ricorrente fa valere di essere stato portatore di una lesione parificata a infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 9 settembre 2017 il ricorrente, sempre rappresentato dall'RA 1, si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande (in particolare, ribadendo, per un verso, l'imprevedibilità della sincope del paziente, che si era recato in bagno in maniera autonoma in attesa di essere chiamato per l'esame delle TAC e che aveva aiutato in maniera cortese e professionale solo in quanto anziano, e, per altro verso, che la condizione anomala - paziente che subisce una sincope e perde i sensi improvvisamente - ha fatto sì che la normale e quotidiana operazione di far accomodare il paziente sul lettino non si sia svolta in condizioni di normalità, ciò che non può essere ascritto agli atti ordinari della vita e consueti della professione di tecnico di radiologia e, da ultimo, che la sua struttura fisica è assolutamente irrilevante, in quanto dover sorreggere in maniera improvvisa un uomo privo di sensi dal peso corporeo di circa 100 kg costituisce uno sforzo gravoso ed eccessivo, e quindi straordinario, per chiunque, proprio in relazione alla repentinità e all'imprevedibilità dell'evento), con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto l'estratto della cartella clinica del paziente anonimizzata, le fotografie della sala TAC, un certificato medico del 5 ottobre 2017 e una definizione medica del labbro acetabolare (doc. H-N).
1.6. In data 20 ottobre 2017 la CO 1 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, già esposte in sede di risposta, puntualizzando di non avere altre osservazioni da fare (doc. VII).
Il doc. VII è stato inviato all'RA 1 per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la propria responsabilità relativamente all’evento occorso a RI 1 in data 20 giugno 2016, oppure no.
Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore resistente ha negato il proprio obbligo a prestazioni poiché, da una parte, l’evento del 20 giugno 2016 non sarebbe costitutivo di un infortunio ai sensi di legge e, dall’altra, l’assicurato non avrebbe presentato una delle diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 25).
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
Necessario è che si sia inoltre trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).
In questo contesto, deve ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).
2.6. Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni approvata dal Parlamento il 25 settembre 2015 (cfr. FF 2015 5583).
A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847)
Sul tema, si veda pure M. Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung”, in STS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p. 32-36).
In concreto, trattandosi di un sinistro avvenuto in data 20 giugno 2016, le modifiche concernenti la revisione sopra citata non si applicano.
2.7. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b; STCA 35.2014.72 del 9 marzo 2015, consid. 2.4).
2.8. Nella concreta evenienza, con decisione del 7 aprile 2017 (doc. 20), l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito della rottura del labbro acetabolare dell'anca destra dell'assicurato per il motivo che quanto accaduto in quella data ("In data 20 giugno 2016, sul luogo di lavoro, stava accompagnando un paziente per effettuare un esame radiologico. Durante la marcia il paziente ha avuto di essere sorretto a causa di uno svenimento, e lei l'ha trattenuto per non farlo cadere ed adagiarlo sul lettino. In quel momento ha sentito dolore alla schiena e all'anca destra") non configura né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA ("Nell'evento annunciato, non si configura un infortunio ai sensi di legge, in quanto non ci troviamo in presenza di un influsso dannoso al corpo umano direttamente dovuto ad un fattore esterno straordinario"), né una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio a norma dell’art. 9 cpv. 2 OAINF ("D'altro lato, nella lesione associata all'evento in parola non si configura neppure una lesione parificabile ai postumi dell'infortunio, in quanto essa non fa parte della lista esaustiva di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF").
Questa Corte constata che
quella ritenuta dall'istituto convenuto è in effetti la dinamica dell'accaduto
indicata sia nell'annuncio d'infortunio del 24 giugno 2016 (doc. 1), compilato
dal datore di lavoro, sia nel formulario "Visitatore ammalati-Rapporto <
In sede di opposizione l'RA 1, per conto dell'assicurato, ha così descritto la dinamica di quanto avvenuto il 20 giugno 2016: "Il signor RI 1 era intento a preparare un paziente per un esame diagnostico. Improvvisamente, quest'ultimo è stato vittima di una sincope che gli ha fatto perdere i sensi. Prontamente, il nostro assistito si è trovato, da solo, a dover sorreggere il suddetto paziente (il cui peso corporeo supera i 90 kg), compiendo un movimento innaturale, trasportandolo in seguito, "a peso morto", con estremo sforzo, sul lettino presente in sala” (doc. 21, pag. 2).
Completando l'opposizione l'RA 1 ha così descritto la dinamica di quanto avvenuto il 20 giugno 2016: "L'assicurato, mentre era intento a preparare un paziente per un esame diagnostico, è intervenuto con prontezza a sorreggere il suddetto paziente, in quanto, quest'ultimo, in maniera del tutto imprevedibile, senza avvisaglia alcuna, è stato vittima di una sincope che gli ha fatto perdere i sensi. Di fatto, improvvisamente, il signor RI 1 si è trovato a sorreggere con le sue sole forze, a peso morto, un paziente di circa 100 kg che non era più in grado di reggersi in piedi. (…) il paziente è letteralmente crollato addosso al signor RI 1, il quale, probabilmente per evitare di cadere a sua volta, compiendo un movimento innaturale, ha trasportato il paziente, con estremo sforzo, sul lettino presente in sala. (doc. 23, pag. 1).”
Nella decisione su opposizione del 14 agosto 2017 (doc. 25), la CO 1 ha confermato la prima decisione (doc. 20), sulla base delle seguenti considerazioni: "(…) Il Tribunale federale ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3e pag. 139). Anche in un altro caso (DTF U 421/01 del 15 gennaio 2003) il Tribunale federale ha negato la presenza di un fattore esterno straordinario. In quella circostanza un'infermiera di 39 anni, con un peso corporeo di 62 kg, si era trovata di colpo e quindi in maniera inaspettata a sorreggere una paziente avente un peso di 66 kg. Il Tribunale federale, proprio in virtù della professione svolta e del peso corporeo dell'infermiera negò la straordinarietà del fattore esterno. (…). Infatti, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata. (…). Per quanto riguarda i requisiti affinché si possa parlare di infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA, ci si accorge che in virtù di quanto descritto dallo stesso assicurato, difficilmente si può parlare di infortunio. Infatti, il caso descritto è molto simile al caso deciso dal Tribunale federale alcuni anni or sono, in cui un aiuto infermiere 36enne, di buona costituzione fisica, aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. In quell'occasione il Tribunale federale respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139). Oltretutto, il caso che ci occupa, è anche molto simile al caso dell'infermiera di 39 anni che di colpo si è trovata a sorreggere una paziente più pesante di lei. Nel caso in oggetto vale lo stesso discorso dei casi summenzionati e già giudicati dal Tribunale federale. Infatti, al pari dell'aiuto infermiere, l'azione incriminata - in questo caso lo spostamento di un paziente - rientra nelle mansioni quotidiane della professione dell'assicurato. Inoltre, nel presente caso il paziente in questione è di stazza simile a quella dell'assicurato. Ci sono solo pochi centimetri di differenza e anche il peso non è che sia di tanto superiore a quello dell'assicurato. Da notare poi che quest'ultimo non solo è un giovane 30enne, ma è anche di corporatura sana e robusta, abituato anche ad attività sportive. Oltretutto, il caso in questione è anche simile a quello dell'infermiera di 39 anni che si è trovata di colpo a sorreggere una paziente di peso superiore. Anche in quest'ultimo caso, il Tribunale federale ha negato la presenza di un fattore esterno straordinario. Vi è da dire poi, che nel caso che ci occupa, l'assicurato stava già sorreggendo il paziente, è quindi evidente e dato per certo che il paziente in questione necessitava di un aiuto particolare, visto che doveva essere sorretto. Pertanto, l'assicurato doveva aspettarsi che il paziente potesse non farcela da solo e che potesse cedere. Quindi, è da negare l'esistenza di un movimento fuori programma eccedente ciò che oggettivamente può essere qualificato come usuale e normale. Nemmeno si può sostenere che il peso si sia rivelato essere inaspettatamente superiore al solito e che il sollevamento sia stato eseguito in posizione piegata e/o affrettata. In conclusione, alla luce di quanto esposto qui sopra, si può affermare che non sono adempiuti i requisiti necessari affinché si possa parlare di infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. C'è ora da verificare se si possa parlare di lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. Bisogna innanzitutto verificare se quanto riscontrato nell'assicurato rientri nell'elenco esaustivo dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. In quanto solo nel caso in cui fosse accertato che quanto riscontrato nell'assicurato rientri nell'elenco esaustivo dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, si potrebbe procedere con l'esame dei requisiti richiesti dal succitato articolo. Dal referto medico del dr. __________ del 21 febbraio 2017 risulta che l'assicurato ha subito una rottura del labbro acetabolare. Dunque, andando a confrontare quanto riscontrato dal dr. __________ con l'elenco esaustivo dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, ci si accorge ben presto che quanto diagnosticato nell'assicurato non rientra nell'elenco summenzionato. Pertanto, nel caso concreto non si è nemmeno di fronte a lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio. (…)" (doc. 25).
In sede ricorsuale l'RA 1 ha così descritto la dinamica di quanto avvenuto il 20 giugno 2016:
"Il signor RI 1 era intento a preparare un paziente per un esame diagnostico (TAC). Mentre lo accompagnava al lettino presente in sala, inaspettatamente ed in maniera repentina, quest'ultimo è stato vittima di una sincope che gli ha fatto perdere i sensi. All'improvviso, il nostro assistito si è trovato, da solo, a dover sorreggere il suddetto paziente (il cui peso corporeo supera i 90 kg), compiendo un movimento innaturale, trasportandolo in seguito, "a peso morto", dopo aver eseguito una torsione su se stesso con estremo sforzo, sul lettino presente in sala. (…) in maniera del tutto improvvisa, il paziente è letteralmente crollato addosso al signor RI 1” (doc. I, pag. 3).
2.9. Chiamato a definire la dinamica del sinistro occorso il 20 giugno 2016, questo giudice rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In questo contesto, va sottolineato che decisiva per valutare il diritto alle prestazioni è generalmente la descrizione fatta dall'assicurato medesimo, rispetto a quanto figura nell’annuncio d'infortunio compilato dal datore di lavoro (cfr., in questo senso, STCA 35.2010.1 del 1° settembre 2010 consid. 2.9.). Il TCA ha in effetti già avuto modo di constatare, in più occasioni, l’esistenza di discrepanze tra quanto dichiarato dall’assicurato al proprio datore di lavoro e quanto invece da quest’ultimo finalmente notificato all’assicuratore, discrepanze di cui l’assicurato viene però a conoscenza soltanto in un secondo tempo (cfr., in questo senso, STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.). Per quanto concerne quando riportato inoltre dall’assicurato nei “Formulario risposta”, nei quali è richiesta “una descrizione esatta e dettagliata dell’evento”, si tratta di affermazioni che devono essere relativizzate, posto che per gli assicurati è talvolta difficile capire quando un dettaglio è rilevante e quindi meritevole di essere dichiarato e quando invece non lo è (cfr. STCA 35.2015.45 del 29 settembre 2016; STCA 35.2016.70 del 30 gennaio 2017, consid. 2.10).
Nel caso concreto, questa Corte osserva che non vi sono motivi per dubitare della dinamica dell'evento verificatosi nel giugno 2016 così come esposto dall'assicurato, e meglio che stava aiutando un paziente anziano a camminare verso il lettino per la TAC (il paziente era davanti a lui e lo sorreggeva camminando all'indietro) quando improvvisamente il paziente è svenuto e per evitare che cadesse, l'ha afferrato sotto le ascelle e ha fatto una torsione su se stesso per adagiarlo sul lettino, nel fare questo movimento ha sentito un dolore alla schiena e uno all'anca destra (cfr. formulario "Visitatore ammalati-Rapporto Infortunio" del 20 marzo 2017 di cui al doc. 14, redatto dal __________ della CO 1 e letto ed approvato dall'assicurato). In effetti quanto allegato dal datore di lavoro di RI 1 il 24 giugno 2016, ossia che il proprio dipendente "sorreggeva un paziente con le braccia sotto le sue ascelle per farlo camminare verso di lui. All'improvviso il paziente è svenuto e gli è crollato addosso. Per non farlo cadere ha dovuto sorreggerlo procurandosi un trauma distorsivo lombare" (doc. 1 e 2) non è in contraddizione con la dichiarazione dell'assicurato medesimo, secondo cui stava aiutando un paziente anziano a camminare verso il lettino per la TAC (il paziente era davanti a lui e lo sorreggeva camminando all'indietro) quando improvvisamente il paziente è svenuto e per evitare che cadesse, l'ha afferrato sotto le ascelle e ha fatto una torsione su se stesso per adagiarlo sul lettino, nel fare questo movimento ha sentito un dolore alla schiena e uno all'anca destra (cfr. formulario "Visitatore ammalati-Rapporto Infortunio" del 20 marzo 2017 di cui al doc. 14, redatto dal __________ della CO 1 e letto ed approvato dall'assicurato). L'assicurato ha difatti precisato e completato (con l'elemento della torsione su se stesso per adagiare il paziente, colpito da sincope, sul lettino) quanto indicato concisamente dal proprio datore di lavoro.
2.10. In una sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una Casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.
L'Alta Corte al proposito ha sviluppato le seguenti considerazioni, illustrando in particolare la giurisprudenza federale relativa alla nozione di "sforzo eccessivo":
" (...)
4.1Sulla scorta delle dichiarazioni in atti appare pacifico che nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un fattore esterno (in concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di J.________ e quello della ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15 gennaio 2003 in re S., U 421/01, consid. 3).
4.2 Quanto alla straordinarietà del fattore esterno, unico elemento
controverso nella presente vertenza, la casistica sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame permette di effettuare un esame comparativo.
4.2.1 In una sentenza pubblicata in DTF 116 V 136, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe modo di negare l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente lamentate da un assicurato
d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un aiuto infermiere (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93).
4.2.2 In una successiva vertenza, pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale, impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante, si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo - riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con l'imminente e inaspettato pericolo di caduta del pesante paziente si era manifestamente verificato un evento esternamente percettibile che aveva costretto l'assicurata a uno sforzo fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b). In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37, il
Tribunale federale delle assicurazioni ebbe quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata.
4.2.3 Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso (55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che nessun
fattore straordinario aveva caratterizzato quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.
4.2.4 In un'ulteriore vertenza, anch'essa menzionata dalla pronuncia
cantonale, l'esistenza di un fattore straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata (62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha escluso l'esistenza di uno sforzo
straordinario (sentenza citata del 15 gennaio 2003 in re S.).
4.2.5 Infine, in un caso analogo a quest'ultimo appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere straordinario di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a spostare insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una sedia, si era ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a doverne improvvisamente
sostenere il peso in quanto la collega aveva mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre, la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in considerazione dello
stato invalidante della persona ricoverata sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso inatteso (sentenza citata, consid. 5).
4.2.6 L'evento in esame costituisce un caso limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora, alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di legge.
È vero che nei compiti quotidiani di una stagista fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli altri, anche il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado, per motivi di età e per ragioni di salute, di "garantire" l'equilibrio e la stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti più giovani. È quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del fatto, non stava sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente" trattenuto da una caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso femminile e trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte in RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più recente sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa di J.________ (cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali Assicurazioni, resa certamente in epoca non sospetta: "nel sostenere un paziente che stava eseguendo esercizi si è lasciato completamente andare ..."), non aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. A ciò si aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi nei casi esaminati in SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15 gennaio 2003 in re S. - il peso del degente in questione, attestato dalla Casa per anziani in 84 kg - indicazione riconosciuta dall'istituto assicuratore come pure dal primo giudice -, anche se di per sé non necessariamente straordinario, eccedeva di gran lunga quello dell'interessata. Infine, nemmeno può passare inosservato il fatto che un tale peso, comunque di entità non indifferente, associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio dell'ospite che "si è lasciato completamente andare", ha sicuramente richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non in movimento. L'insieme di questi elementi permette di aderire alle conclusioni ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da S.________il 21 ottobre 2002 come eccedente il quadro abituale della sua attività. (...)" (STCA 35.2007.99 del 23 gennaio 2008, consid. 2.4)
In una sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 pag. 181, il TCA ha stabilito che:
" Nella fattispecie relativa a un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato uno frattura del corpo vertebrale di L5) va ammessa la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio.
Tra l'evento traumatico e la lesione patita dall'assicurata sussiste, inoltre, una relazione di causalità naturale e adeguata.
La grave forma di osteoporosi di cui soffre la medesima non è atta a interrompere il nesso causale. In effetti, per quanto concerne la causalità naturale, è sufficiente che l'infortunio sia una delle cause del danno alla salute, mentre il nesso di causalità adeguato non gioca nessun ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi a un sinistro. L'assicuratore LAINF è di conseguenza tenuto a versare all'assicurata le prestazioni assicurative."
In una sentenza 35.2006.78 del 24 gennaio 2007, il TCA ha stabilito che:
" In concreto l’assicurata, di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la mattina del 18 maggio 2006 mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la Clinica ___________, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso l’equilibrio ed evitarne così la caduta (cfr. doc. 4, 1).
Alla luce della sentenza federale qui sopra riprodotta, questa Corte deve concludere che anche nella presente fattispecie, pur trattandosi di un caso limite, il carattere straordinario dell’evento deve essere riconosciuto (al riguardo cfr. anche STCA del 8 marzo 2006 nella causa G., 35.2005.98).
Questa soluzione si giustifica in particolare poiché, da un lato, (…) ha dovuto da sola impedire che il paziente di cui si stava occupando cadesse, dall’altro, il peso di 70 kg del paziente, benché non fosse straordinario, era comunque di gran lunga superiore a quello dell’assicurata (45 kg). La differenza di peso, corrispondente a 25 kg, era analoga a quella di 27 kg relativa alla fattispecie giudicata dall’Alta Corte con giudizio del 18 aprile 2005 precedentemente citato. In quel caso, infatti, come già rilevato, l’assicurata pesava 57 kg, mentre il paziente 84 kg. In casu va ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la repentinità, nonché l’azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano (cfr. consid. 2.3.) sono senz’altro soddisfatti. (…). In simili condizioni, va ammesso l’obbligo contributivo di principio dell’assicuratore LAINF resistente."
In una sentenza 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere
Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid. 2.7).”
2.11. Tornando al caso di specie, dalla cartella clinica agli atti di cui al doc. H emerge che il paziente in questione, ricoverato all'__________ dal 14 giugno 2016, è stato aiutato dal personale curante il 19 giugno 2016 ad eseguire le attività di vita quotidiana al lavandino ed il 20 giugno 2016 ad eseguire la doccia e che per camminare gli erano state messe a disposizione delle stampelle, sostituite il 21 giugno 2016 da un girello. Dal medesimo documento si evince altresì che il paziente, il 20 giugno 2016, mentre attendeva di essere chiamato per sottoporsi alla TAC, si è recato in toilette (senza stampelle) in autonomia e senza avvertire il personale, presentando al ritorno un episodio di perdita di coscienza. Dalle tavole processuali si deduce pertanto che il paziente presentava dei problemi di deambulazione e che l'assicurato lo stava aiutando a camminare dal bagno al lettino per la TAC, dove si era recato sprovvisto delle stampelle (che aveva in dotazione) senza avvisare il personale, sorreggendolo alla marcia, segnatamente il paziente era davanti all'assicurato che lo sorreggeva camminando all'indietro, quando ha perso conoscenza per una decina di secondi (cfr. doc. H). Per evitare che cadesse l'assicurato ha afferrato il paziente sotto le ascelle e ha fatto una torsione su se stesso per adagiarlo sul lettino, sentendo un dolore alla schiena e uno all'anca destra.
Il TCA osserva innanzitutto che nella sentenza 8C_50/2016 del 28 novembre 2016 - richiamata nel gravame - la nostra Massima Istanza ha confermato quanto già deciso da questa Corte (STCA 35.2015.84 del 3 dicembre 2015), ovvero che, in quel particolare caso (in cui un tecnico di radiologia, mentre sollevava una paziente dalla carrozzina per posizionarla in un lettino d’esame, aveva avuto una reazione di paura perché la stessa si era divincolata improvvisamente), sebbene lo spostamento di un paziente per un operatore sanitario può essere ricondotto fra le attività abituali della professione, la fattispecie presentava condizioni anomale, essendosi la paziente divincolata improvvisamente. Di conseguenza, la lacerazione tendinea (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF) andava assunta a titolo di lesione parificata.
La fattispecie oggetto de presente giudizio è differente da quella esaminata dal TCA nella precitata sentenza. Il TF ha infatti già statuito in STF 8C_118/ 2011 del 9 novembre 2011 che la lesione traumatica del labbro acetabolare all'anca non costituisce una lesione parificabile ai postumi di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (in particolare, lacerazioni del menisco di cui alla lett. c; cfr. altresì STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014, consid. 4.3). Motivo per il quale, nel caso di specie, non può essere imposto all'assicuratore LAINF convenuto un obbligo a prestazioni a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
Il TCA deve quindi valutare se sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) per poter riconoscere il carattere infortunistico all'evento nel quale è incorso l'assicurato.
Alla luce di quanto dichiarato dall'assicurato (ovvero che il paziente era davanti all'assicurato che lo sorreggeva camminando all'indietro, quando ha perso conoscenza, ed ha fatto una torsione su se stesso per adagiarlo sul lettino, sentendo un dolore alla schiena e uno all'anca destra), è da ritenere accertato che non vi è stato l'intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è infatti manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone o oggetti.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati. La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere. Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (cfr. consid. 2.4 e 2.5 e rinvii ivi citati).
Secondo questa Corte, nella concreta evenienza, l'ipotesi che il danno alla salute sia imputabile a un movimento scoordinato o incongruo del corpo, va scartata. Come già indicato, affinché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. consid. 2.4 e rinvii ivi citati).
Per il ricorrente, la lesione da lui patita è scaturita da un movimento di fatto scoordinato dovuto ad uno sforzo eccessivo ed imprevisto riconducibile alla sincope di cui è stato vittima il paziente nel corso della preparazione di un esame diagnostico radiologico e che costituisce un accadimento anomalo ed imprevedibile, ben lontano e diverso dalla quotidianità a cui è abituato un tecnico di radiologia (cfr. doc. I). Questa considerazione non può essere condivisa. In effetti, questa Corte ritiene che l'essere chiamato a sorreggere un paziente nel contesto di uno spostamento, con tutto ciò che ne consegue (in particolare, il fatto di dover effettuare anche dei movimenti repentini ed energici con le braccia per sostenerlo come pure dover fare una torsione su se stesso per adagiarlo su un lettino o su una sedia), rientri nel quadro degli avvenimenti a cui è confrontato con una certa frequenza un operatore sanitario (e, quindi, anche un tecnico di radiologia). Il TCA non intravvede neppure circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma nel fatto che un operatore sanitario (segnatamente un radiologo come il ricorrente, la cui descrizione del posto di lavoro del ricorrente di cui al doc. E prevede una percentuale del 10% per la "gestione del paziente e la sistemazione in sala" e un ulteriore 10% per la "preparazione al rientro in reparto", oltre ad "alzare e portare" spesso - ovvero 34-66% o ca. 3-6 ore - "molto pesante >45kg fino altezza reni", segnatamente pazienti) sia stato chiamato a sorreggere completamente un paziente - che presentava evidenti problemi di deambulazione (tanto da avere in dotazione delle stampelle) e che già sorreggeva parzialmente, in quanto sprovvisto di stampelle - nel contesto di uno spostamento, con tutto ciò che ne consegue (in particolare, il fatto di dover effettuare anche dei movimenti repentini ed energici con le braccia per sostenerlo come pure dover fare una torsione su se stesso per adagiarlo su un lettino). In siffatte circostanze la circostanza che il dover sostenere il "peso morto" di un paziente che presenta evidenti problemi di deambulazione (tanto da avere in dotazione delle stampelle) sia riconducibile ad uno svenimento piuttosto che al cedimento degli arti inferiori risulta ininfluente.
Tutto ben considerato,
secondo il TCA, non si può nemmeno ritenere che l’insorgente - un giovane
adulto (nato nel 1986), di corporatura robusta (90 kg x 170 cm; cfr. formulario
"Visitatore ammalati-Rapporto <
In esito a tutto quanto precede, si deve concludere che nella presente fattispecie non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza per poter riconoscere il carattere infortunistico nel quale è incorso l'assicurato.
2.12. In esito alle considerazioni che precedono non può pertanto essere imposto all'assicuratore LAINF convenuto un obbligo a prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti