Raccomandata
Incarto n. 35.2016.54
mm
Lugano 14 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 maggio 2016 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 giugno 2015, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 12 giugno 2015, aveva lamentato una distorsione del ginocchio destro (recte: sinistro) effettuando un “movimento falso” nel salire la scala di cantiere (cfr. doc. 1).
Dal rapporto di PS della Clinica __________ risulta la diagnosi di distorsione del ginocchio sinistro con stiramento del legamento collaterale mediale e sospetta meniscopatia mediale (doc. 7).
L’esame di RMN del 23 giugno 2015 ha evidenziato la presenza di una meniscopatia degenerativa del corno posteriore e piccola fissura verticale periferica inferiore in sede postero mediale del menisco mediale, di un’estesa condropatia femoro tibille di 3. grado nel comparto mediale, di una minima condropatia anche nel comparto laterale, nonché di alcune piccole lesioni condrali focali di 1. e 2. grado nella retrofaccia rotulea (doc. 13).
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ritrovato una piena abilità lavorativa a decorrere dal 21 agosto 2015 (doc. 25 e doc. 26).
1.2. Nel corso del mese di ottobre 2015, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta del sinistro del giugno 2015, determinata da una recrudescenza del dolore al ginocchio sinistro con zoppia e limitazione funzionale (cfr. doc. 32).
L’CO 1 ha assunto la ricaduta.
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 marzo 2016, l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dall’8 gennaio 2016, ritenuto che, a partire da quella data, i disturbi al ginocchio sinistro non si sarebbero più trovati in relazione causale naturale con l’evento traumatico del giugno 2015 (doc. 61).
A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 65), in data 31 maggio 2016, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 73).
1.4. Con tempestivo ricorso del 24 giugno 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni a far tempo dall’8 gennaio 2016, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
… L’intimata fonda i propri provvedimenti essenzialmente su atti medici dai quali emergerebbe che i disturbi lamentati dal ricorrente a seguito dell’infortunio del 12 giugno 2015 sarebbero in misura preponderante dovuti ad uno stato degenerativo preesistente del ginocchio sinistro, stato solo temporaneamente peggiorato dalla scivolata, e che i medici curanti della Clinica __________ già il 20 agosto 2015 avevano certificato la possibilità di una ripresa lavorativa al 100%.
(…)
… Il ricorrente fa tuttavia valere come dai documenti medico-specialistici, ed essenzialmente dalla relazione di dimissione dell’Ospedale __________ di __________ del 13 aprile 2016, emerga che, se nelle precedenti descrizioni del ginocchio sinistro si insistesse soprattutto su un forte stato degenerativo con lieve fessurazione del menisco mediale sinistro, nella summenzionata relazione di dimissione rilasciata dopo l’intervento di meniscectomia (intervento già suggerito dalla clinica __________) si certificasse invece la presenza di una rottura del corno posteriore del menisco interno (o mediale).
Il ricorrente è pertanto del parere che lo stato attuale del ginocchio sinistro non sia dovuto, o non in misura preponderante, a uno stato degenerativo preesistente, ma ai postumi di una lesione corporale parificabile a infortunio ai sensi dell’articolo 9 OAINF.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 25 agosto 2016, l’assicurato si è limitato a riconfermarsi nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dall’8 gennaio 2016, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
In questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il corsivo è del redattore).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).
In questo contesto, deve ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’amministrazione ha posto termine alle proprie prestazioni a contare dall’8 gennaio 2016, per il motivo che, al più tardi da quella data, l’assicurato avrebbe ritrovato lo status quo sine a margine dell’evento traumatico del giugno 2015. In effetti, in base all’apprezzamento della dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, l’evento in questione ha comportato un peggioramento soltanto passeggero del preesistente stato (morboso) del ginocchio sinistro con lo status quo sine raggiunto “… al momento della ripresa dell’attività lavorativa ossia il 20.08.2015 con documentato soggettivo e netto miglioramento ed oggettivamente documentato un ginocchio asciutto, mobile, stabile e non dolente.” (doc. 58).
Va constatato che la tesi del medico __________, secondo cui l’evento del 12 giugno 2015 non ha causato alcuna lesione strutturale, ma soltanto slatentizzato il preesistente stato morboso (degenerativo) del ginocchio sinistro, non risulta contraddetta da alcuna certificazione specialistica, di modo che questa Corte non ha valide ragioni per discostarsene.
Contrariamente a quanto pretende l’insorgente, anche il rapporto 20 aprile 2016 del dott. __________, specialista in ortopedia a __________, autore dell’artroscopia del 13 aprile 2016 (cfr. doc. 65, p. 6), non appare atto a sminuire il valore probatorio attribuito al parere della dott.ssa __________, nella misura in cui esso non contiene alcuna esplicita indicazione circa l’eziologia del danno alla salute (del resto, in questo senso, si veda pure l’apprezzamento 25 maggio 2016 della stessa dott.ssa __________ – doc. 72, p. 2: “La mia valutazione del 29.02.2016 viene adesso pure confermata nella descrizione dell’intervento chirurgico del 13.04.2016: si tratta di una gonartrosi tricompartimentale in degenerazione del menisco mediale che viene trattata in modo selettivo.”; cfr., inoltre, il doc. 52 in cui la stessa patrocinatrice dell’assicurato sostiene, riferendosi alla certificazione 13 gennaio 2016 del dott. __________, che “… il trauma del 12.6.2015 ha agito sulla patologia attuale come fattore scatenante.” – il corsivo è del redattore).
Ora, tenuto conto di quanto precede, anche se la lesione del corno posteriore del menisco mediale presentata dall’assicurato può, come tale, ricadere sotto la lettera c dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco”), la questione di sapere se l’inabilità lavorativa persistente dopo il 7 gennaio 2016 e le cure mediche prodigate dopo quella data – in particolare l’operazione artroscopica eseguita il 13 aprile 2016 – sono ancora in relazione con la sintomatologia scatenata dall’evento infortunistico non deve essere decisa alla luce delle particolari regole probatorie elaborate dalla giurisprudenza in relazione alle lesioni parificate ex art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. supra, consid. 2.5. in fine), ma in base ai principi generali applicabili nel caso in cui uno stato morboso preesistente venga aggravato o, più in generale, insorga consecutivamente a un infortunio (in questo senso, cfr. STF 8C_714/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.2.1).
2.7. Secondo il parere della specialista in chirurgia ortopedica interpellata dall’CO 1, l’assicurato ha raggiunto lo status quo sine a far tempo dal 20 agosto 2015 (le prestazioni sono però state riconosciute dall’amministrazione sino al mese di gennaio 2016), ossia dal momento in cui egli ha ritrovato una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 56, doc. 58, p. 3 e doc. 72, p. 2).
In effetti, a margine della consultazione del 20 agosto 2015, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, aveva refertato, dal profilo soggettivo, un “netto miglioramento con la fisioterapia” e, da quello oggettivo, un ginocchio “asciutto, mobile, stabile, non dolente”. In quell’occasione, egli aveva quindi dichiarato RI 1 in grado di riprendere il lavoro a partire dal giorno successivo (cfr. doc. 25 e doc. 26).
Dalle carte processuali si evince che il ricorrente ha esercitato la propria attività lavorativa sino all’8 ottobre 2015 - dunque per circa 6 settimane - allorquando egli ha di nuovo consultato il dott. __________ in ragione di una “… riacutizzazione del dolore con zoppia e limitazione funzionale.” (doc. 32).
In esito a quanto precede, questo Tribunale non ritiene che l’esistenza di un rapporto di causa effetto tra la sintomatologia scatenata dall’evento del mese di giugno 2015 e l’inabilità lavorativa persistente dopo il 7 gennaio 2016, come pure le cure mediche prodigate dopo quella data, sia dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante, applicato generalmente all’apprezzamento delle prove nel settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 129 V 177 consid. 3.1; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343).
Di conseguenza, l’CO 1 era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a partire dall’8 gennaio 2016.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti