Raccomandata
Incarto n. 35.2016.49
mm
Lugano 20 ottobre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 maggio 2016 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 giugno 2014, RI 1, dipendente dell’impresa __________ di __________ in qualità di manovale edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava trasportando una putrella di ferro del peso di circa 400 kg unitamente ad alcuni colleghi, ha avvertito un forte dolore alla spalla sinistra.
L’esame di RMN del 17 luglio 2014 ha evidenziato la presenza di fissure a livello dell’inserzione dei tendini subscapolari sul piccolo tubercolo e dal lato borsale in corrispondenza dell’inserzione del tendine dell’infraspinato sul grande tubercolo (cfr. doc. 21).
Nel mese di novembre 2014, l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento artroscopico con ricostruzione della cuffia dei rotatori e decompressione sottoacromiale (doc. 51).
L’istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio (doc. 42).
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 30 marzo 2016, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 12% a contare dal 1° marzo 2016, ma gli è stato negato il diritto all’indennità per menomazione all’integrità (IMI) (cfr. doc. 184).
A seguito dell’opposizione interposta da __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 198), in data 17 maggio 2016, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 211).
1.3. Con tempestivo ricorso del 16 giugno 2016, RI 1, patrocinato dallo studio legale RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli un’IMI del 14% oltre gli interessi moratori e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente fa valere che “…nel caso di specie siamo sicuramente in presenza di una menomazione importante e durevole all’integrità fisica dell’art. 24 LAINF, atteso che sussiste chiaramente un’alterazione della mobilità funzionale della spalla: a causa dell’infortunio il signor RI 1 non muove infatti più la spalla come prima dell’infortunio e non riesce più a fare tutta una serie di atti, ciò cui si soggiunge pure l’aspetto – non trascurabile – della dolorosità della medesima (doc. G). Appare del resto arbitrario accordare una rendita d’invalidità CO 1 del 12% (concessa in considerazione del fatto che sussiste una menomazione alla spalla), ma negare qualsiasi IMI perché in concreto non sussisterebbe sufficiente limitazione funzionale.” (doc. I, p. 4).
D’altro canto, egli contesta che al rapporto allestito a margine della visita __________ di chiusura possa essere attribuito pieno valore probatorio, in quanto “… ▪ esso, come visto, è superficiale e contraddittorio; ▪ non esegue alcun accertamento in punto alla mobilità del braccio e della spalla, senza indicare precisi riferimenti di sorta, ancorché, concretamente, il signor RI 1 non riesca ad alzare il braccio sopra l’altezza della spalla e rientra perciò esattamente nei parametri di cui alla tabella 1 (doc. D); ▪ non considera la presenza dei dolori e delle rispettive limitazioni funzionali già esplorate (sebbene la tabella agli atti sub doc. D apra il diritto all’IMI pure per le fattispecie di alterazioni funzionali), dimenticando inoltre, più in generale, che l’IMI può essere concesso a partire da una menomazione del 5%, motivo per cui, per accedervi, non occorre necessariamente rientrare perfettamente negli esempi di cui all’Allegato 3, rispettivamente della tabella di cui al doc. D.” (doc. I, p. 5 s.).
Il ricorrente pretende infine che la certificazione allestita dallo specialista da lui privatamente consultato, sarebbe atta a creare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal medico di circondario (doc. I, p. 6: “Non a caso, infatti, chiamatosi ad esprimersi in merito al caso qui in narrativa, il dr. med. __________ (medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia), non esita a quantificare l’IMI di spettanza dell’insorgente nella misura del 12%/14% (doc. G), ovverosia un importo oscillante tra fr. 15'120.— e fr. 17'640.--. Il tutto previa esposizione di dati clinici (doc. G, pag. no. 3 e 4) divergenti da quelli di cui al doc. F, posto come in concreto si è confrontati con … una sintomatologia soggettiva caratterizzata da dolorabilità a livello del cingolo scapolo omerale sinistra, della spalla sinistra, difficoltà nel mantenere l’arto superiore sinistro elevato, il tutto accentuato dai mutamenti metereologici, come residui post traumatici …, ciò che rende le conclusioni di cui al doc. F del tutto arbitrarie e, quindi, inadatte a fondare il diniego oggetto della presente impugnativa.”).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi diritto (doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto l’IMI, oppure no.
2.3. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.7. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, tenuto conto del parere dei suoi medici fiduciari, ha negato all’assicurato il diritto a un’IMI.
In effetti, in occasione della visita di controllo del 28 settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver refertato, a livello della spalla sinistra, in particolare un’abduzione/adduzione di 130-0-30° e un’elevazione/retroversione di 140-0-30°, ha dichiarato che l’assicurato non aveva diritto a un’IMI (cfr. doc. 136).
Alla medesima conclusione è pervenuto anche il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, a margine della visita medica di chiusura del 21 dicembre 2015. Misurata un’abduzione/adduzione di 130-0-30° e un’elevazione/retroversione di 135-0-30-25°, il medico di circondario appena citato ha sostenuto che “la limitazione funzionale attuale non dà diritto ad una menomazione dell’integrità.” (doc. 165).
Invitato dall’amministrazione a precisare il proprio apprezzamento, il dott. __________ ha affermato che “nella visita __________ del 21.12.2015 all’esame obbiettivo veniva riscontrata un’articolarità in elevazione di 135°. Inoltre l’assicurato stava svolgendo fisioterapia il che implica generalmente un ulteriore progressivo miglioramento durante il corso della fisioterapia. La tabella Suva 1.2 stabilisce che viene pagata un’IMI se l’articolarità non supera i 30° oltre l’orizzontale (90°). Pertanto al momento della visita l’articolarità non poteva essere considerata meritevole di risarcimento, in quanto avrebbe dovuto arrivare a circa 120°. (…).” (doc. 208).
Unitamente alla propria impugnativa, il ricorrente ha prodotto un parere medico-legale allestito dal dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a __________, il 10 giugno 2016.
Il sanitario consultato dall’assicurato ha riscontrato una “spalla sinistra mobile ma dolente durante i movimenti di elevazione anteriore a 90°, abduzione a 70°, rotazione interna 10°.”. Egli ha riferito che, soggettivamente, RI 1 lamenta “… dolorabilità a livello del cinto scapolo omerale sinistra, della spalla sinistra, difficoltà nel mantenere l’arto superiore sinistro elevato, il tutto accentuato dai mutamenti metereologici, (…). Durante il compimento dei normali gesti della vita quotidiana e lavorativa, il paziente riferisce facile stancabilità a carico dell’arto superiore sinistro, difficoltà nel mantenere oggetti pesanti nella mano sinistra, impedimento al sollevare pesi anche di pochi kilogrammi.”. A suo avviso, l’assicurato avrebbe quindi diritto a un’IMI del 12% “…, con pari percentuale per la specifica lavorativa di muratore professionista (per impossibilità da parte del periziando, di portare pesi e nel mantenere l’arto superiore sinistro elevato).” (doc. G).
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte ritiene di non poter fondare il proprio giudizio sul parere espresso dai medici fiduciari dell’CO 1, secondo i quali l’insorgente non sarebbe portatore di una menomazione importante e durevole all’integrità fisica, fondante il diritto a un’indennità.
In base alle misurazioni eseguite dai dottori __________ e __________ (l’ultima volta in occasione della visita di chiusura del dicembre 2015), il ricorrente presenta un’elevazione del braccio sinistro di 140° (135° secondo il dott. __________) e un’abduzione di 130° (cfr. doc. 136 e doc. 165).
Al riguardo, va rilevato che il medico curante specialista, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine del consulto del 30 giugno 2015, aveva refertato un’elevazione attiva dell’arto superiore sinistro di 140° e un’abduzione attiva limitata a 80° (cfr. doc. 117).
Dal parere medico-legale del dott. __________ si evince semplicemente che l’assicurato avverte dolore alla spalla sinistra a 90° di elevazione e a 70° di abduzione (cfr. doc. G, p. 3).
Ora, questo Tribunale osserva che, in una sentenza 35.2000.60 del 17 settembre 2001 consid. 2.4.5. – fondandosi sul parere dell’allora medico __________ dell’CO 1 – era stata riconosciuta un’IMI del 10% a un assicurato la cui spalla destra era limitata in elevazione a 170° e in abduzione a 160° e che, inoltre, presentava una diminuzione della forza.
In un’altra fattispecie, oggetto della sentenza 35.2008.23 dell’8 settembre 2008 consid. 2.6.6., riguardante un assicurato la cui funzione della spalla sinistra, in flessione e in abduzione, era di 155, rispettivamente di 140°, il medico fiduciario dell’assicuratore in questione aveva valutato la menomazione all’integrità sempre in un 10%.
Visto quanto precede, anche allo scopo di garantire l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, il TCA ritiene di non poter senz’altro confermare il rifiuto di riconoscere all’assicurato un’IMI per il danno infortunistico alla spalla sinistra.
2.10. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere dei propri medici __________ (in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione del 17 maggio 2016 e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale, volto a valutare l’entità della menomazione legata al danno infortunistico alla spalla sinistra (per un caso analogo, in cui il TCA ha pure disposto il rinvio degli atti all’amministrazione, si veda la STCA 35.2015.64 del 5 febbraio 2016 consid. 2.5.5.).
A prescindere da quanto precede, con riferimento a quanto è stato sostenuto in sede di ricorso, il TCA segnala che la determinazione dell’IMI dipende esclusivamente da fattori medici oggettivi validi per tutti gli assicurati. Tale prestazione non è legata all’incapacità di guadagno che essa è o meno suscettibile di causare (cfr. DTF 113 V 218 consid. 4a).
D’altro canto, i dolori denunciati dall’insorgente ai movimenti del braccio sinistro non giustificano, di per sé, il riconoscimento di un’indennità, siccome sono intrinsecamente legati alla diminuzione della mobilità provocata dalla natura stessa della menomazione (in questo senso, cfr. la STF 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 consid. 4; si veda pure la STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.9., confermata con la STF 8C_433/2015 dell’8 ottobre 2015).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto all’IMI.
§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti