Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2015.85
Entscheidungsdatum
03.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2015.85

cr

Lugano 3 febbraio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 luglio 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 28 giugno 2013 RI 1, attivo in qualità di fiorista giardiniere presso la ditta __________ di __________ – e per questo assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 – ha subito, secondo quanto riportato nella notifica di sinistro LAINF del 1° luglio 2013, un “infortunio automobilistico” (doc. 1), riportando ferite gravi (doc. 3).

Rispondendo in data 20 agosto 2013 al “Questionario: incidente della circolazione” dell’assicuratore infortuni, l’assicurato ha spiegato che “mentre era in sorpasso la macchina davanti a lui si è messa in sorpasso anche lei urtandolo e facendolo uscire fuori strada per poi andare contro un rimorchio posteggiato” (doc. 2).

L'assicuratore contro gli infortuni ha assunto il caso.

Con decisione su opposizione del 22 luglio 2015, CO 1 ha confermato la precedente decisione del 19 maggio 2015 (doc. D) con la quale aveva ridotto del 40% le prestazioni in contanti, ritenuto che dall’incarto ottenuto dal Ministero Pubblico e, in particolare, dal decreto di accusa del 18 marzo 2014 emesso dal PP competente nei confronti di RI 1, è risultato che quest’ultimo è stato ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine (stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcool nel sangue), infrazione alle norme delle circolazione stradale (eccesso di velocità, circolando a 78 km/h malgrado il limite fissato a 60 km/h) e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (consumo personale di un quantitativo minimo di marijuana) (doc. B).

1.2. Contro questa decisione l'assicurato, patrocinato dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, in via principale, che la decisione impugnata venga annullata e che gli venga riconosciuto il pieno diritto a prestazioni in contanti, senza alcuna decurtazione o, in via subordinata, ritenuto che la riduzione del 40% è eccessiva ed esagerata, che la stessa venga ridotta ad un massimo del 20%.

Il rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente il patrocinatore del ricorrente ha contestato la decisione con la quale l’amministrazione ha stabilito la riduzione, per negligenza grave, delle prestazioni spettanti all’assicurato, rilevando come agendo in tal modo l’assicuratore abbia ingiustamente attribuito la responsabilità del sinistro anche a RI 1. Ciò non corrisponde tuttavia alla realtà, ritenuto che dal decreto di accusa del 18 marzo 2014 del Ministero Pubblico, divenuto definitivo, sarebbe chiaramente emerso che unico responsabile dell’incidente automobilistico sia stato il conducente dell’altra automobile coinvolta nella collisione. Tale conclusione è, secondo il patrocinatore del ricorrente, avvalorata dalla perizia tecnica giudiziaria esperita su incarico del Procuratore Pubblico competente.

Alla luce di queste circostanze, a mente del rappresentante dell’assicurato, risulta quindi che “la condotta dell’assicurato nel caso concreto non ha avuto un ruolo causale nel cagionare l’incidente, di cui l’ebrietà sicuramente non è all’origine”.

Quanto all’entità della riduzione, stabilita nella percentuale del 40%, il legale rappresentante dell’interessato ha rilevato come la stessa sia “totalmente fuori luogo, non tiene conto della realtà concreta dei fatti e lede inoltre il principio della proporzionalità”.

Secondo il patrocinatore del ricorrente, infatti, “contrariamente a quanto erroneamente indicato nella decisione impugnata, al momento dell’incidente l’assicurato non era affatto sotto l’influsso di stupefacenti, essendo come accertato e comprovato nell’ambito dell’istruttoria la concentrazione di THC nel sangue inferiore ai limiti definiti dall’OFROU con particolare riferimento all’art. 34 O-OCCS-USTRA”; quanto al superamento del limite di velocità, “tale infrazione alle norme della circolazione stradale è al massimo un’infrazione lieve, passibile di multa disciplinare e non costituisce affatto un delitto” e, infine, a proposito del tasso alcolemico, lo stesso non può essere considerato in nesso causale con l’incidente occorso e subito dall’interessato, essendo stato condannato quale unico responsabile del sinistro il conducente dell’altro veicolo coinvolto nella collisione.

Il legale ha aggiunto che nella “denegata e contestata ipotesi in cui si dovesse tenere conto del tasso alcolemico, si osserva che comunque e pure in applicazione del principio in dubio pro reo è assolutamente arbitrario dipartirsi da un contestato valore di 1,76‰ come ingiustamente stabilito da CO 1 nella propria errata e contestata decisione. Occorre invece casomai dipartirsi dal valore inferiore di 1,17‰”, per una riduzione massima del 20% (doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 9 settembre 2015, la CO 1 ha proposto di respingere integralmente il ricorso, rilevando in particolare come “l’argomentazione del ricorrente secondo la quale la causa dell’incidente stradale sia da ascrivere integralmente al signor __________ appare superficiale poiché minimizza, ingiustamente, il comportamento del signor RI 1”, la cui condotta è da considerare grave, essendosi lo stesso messo al volante in condizioni inidonee e, in tale stato di inettitudine, per di più circolando ad una velocità ben superiore al consentito, si è persino spinto a sorpassare contemporaneamen-te i due veicoli che lo precedevano, ciò che costituisce una manovra particolarmente rischiosa per definizione.

L’amministrazione, dopo avere rilevato come l’assicurato stesso sia stato oggetto di un decreto d’accusa, cresciuto in giudicato, comprendente tre capi di imputazione – ovvero guida in stato di ebrietà, eccesso di velocità e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti – ha ricordato come nel campo della circolazione stradale perché vi sia negligenza grave ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LAINF non è necessario che l’assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale, bastando al riguardo l’inosservanza di una regola elementare.

Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, essendosi l’assicurato messo al volante in uno stato alterato che, al di là delle responsabilità dell’altro protagonista dell’incidente, gli ha impedito, mentre effettuava una manovra di per sé rischiosa, oltretutto ad una velocità elevata, di disporre della lucidità necessaria per prontamente reagire alla manovra dell’altro conducente ed evitare l’impatto, ad una velocità stimata dall’esperto variabile fra i 78 km/h e i 90 km/h su una strada su cui vige il limite di 60 km/h, con il rimorchio parcheggiato sulla strada.

Quanto all’entità della riduzione, l’amministrazione ha confermato la correttezza di quanto deciso, rilevando che nei casi di guida in stato di ebrezza “i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% (0.5-0.79 ‰) ed un massimo del 70% (oltre il 2.8‰). Nel caso in disamina ci troviamo confrontati con un tasso alcolemico dell’1.76‰ sicché, anche solo per detto motivo, la riduzione applicata del 40% appare adeguata” (doc. IV).

1.4. In data 15 settembre 2015, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VI + bis).

1.5. In data 24 settembre 2015, il legale dell’assicurato ha ribadito quanto già espresso in sede ricorsuale a proposito della mancanza di un nesso di causalità tra il tasso alcolemico dell’interessato e l’incidente da quest’ultimo subito (doc. VII).

1.6. Con osservazioni del 1° ottobre 2015, l’assicuratore LAINF convenuto ha sottolineato che “a prescindere dalle considerazioni soggettive del ricorrente, la sola circostanza che il veicolo del signor RI 1 si sia fermato ad una decina di metri dall’impatto con l’automezzo del signor __________ dimostra una palese perdita del controllo dei veicolo e di riflesso la prova che la condotta dello stesso era palesemente ed oggettivamente inadeguata”. L’amministrazione ha rilevato che “è evidente che il signor RI 1 si sia messo al volante ed abbia condotto il proprio veicolo in maniera inadeguata così da essere impossibilitato a limitare le conseguenze della manovra del signor __________”, aggiungendo che “seguire la tesi del ricorrente significa sposare il concetto secondo il quale egli conduceva il proprio veicolo in maniera irreprensibile e che le conseguenze dell’incidente sono da imputare – unicamente – alla manovra del signor __________: tesi assolutamente insostenibile”, specie se si considera che, come risulta dalle stesse dichiarazioni dell’interessato relative all’incidente, “il signor RI 1 ha specificato di avere avuto l’intenzione di effettuare un doppio sorpasso cioè una manovra intrinsecamente rischiosa” (doc. IX).

Con osservazioni del 16 ottobre 2015, il rappresentante del ricorrente ha ribadito che “la perizia tecnico giudiziaria esperita dall’ing. __________ arriva alla chiara conclusione che __________ è integralmente responsabile dell’incidente”, mentre “a RI 1 non è stata attribuita alcuna responsabilità né condanna penale”, concludendo che “ritenuta la dinamica descritta dalla perizia e l’accertamento dei fatti, lo stesso RI 1 dopo avere subito l’urto improvviso di __________, nemmeno avrebbe potuto evitare la collisione con il rimorchio posteggiato di fronte sul bordo della strada” (doc. XI).

Tali considerazioni del patrocinatore dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XII), per conoscenza.

in diritto

2.1. Questa Corte è chiamata a stabilire se a giusta ragione oppure a torto la CO 1 ha deciso di diminuire le prestazioni in contanti ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LAINF.

Dopodiché, nell’affermativa, occorrerà verificare se l’entità della diminuzione stabilita CO 1 nella percentuale del 40% sia corretta oppure no.

Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 21 cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.

Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 144s.).

Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_877/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder "Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.

2.2. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).

Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

L'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).

Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.

Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre 2006, nella quale ha rilevato:

" Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamento senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate)."

In una sentenza 35.2004.91 del 13 giugno 2005 il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli che ha commesso un eccesso di velocità.

In quell'occasione questa Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la riduzione delle prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF visto che, considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva essere in presenza di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr. e dunque di un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP.

2.3. La specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).

Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).

Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 170).

Sono ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.

Di regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art. 10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).

Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1).

Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr. 2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).

Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 172).

Per un caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. U 97/05 del 17 novembre 2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

2.5. Nella presente fattispecie, con il proprio gravame l’assicurato ha fatto valere che il danno alla salute è insorto a causa unicamente del comportamento assunto dal conducente dell’altra automobile coinvolta nel sinistro, riconosciuto colpevole, con decreto d’accusa cresciuto in giudicato, di lesioni colpose gravi.

L’insorgente contesta, quindi, in sintesi, l’esistenza di un nesso di causalità fra la propria condotta illecita e le lesioni da egli subite a seguito dell’incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto.

Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può condividere la tesi sostenuta dal patrocinatore del ricorrente, ossia che la sola colpa del terzo derivante dalla violazione di una o più norme della circolazione stradale è sufficiente per interrompere ogni nesso causale oggettivo tra la guida in stato di inettitudine commessa dall’interessato e l’incidente.

Va, innanzitutto evidenziato che la problematica del nesso di causalità fra il comportamento colpevole ed il danno alla salute ha fatto oggetto di un'approfondita analisi nella tesi di A. Rumo-Jungo "Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG", Friborgo 1993, p. 191ss..

Questa autrice afferma che l'infortunio non deve essere stato necessariamente provocato dall'atto delittuoso stesso ma soltanto in occasione della commissione del crimine o del delitto. In altri termini, l'evento che costituisce la causa adeguata di un determinato risultato, non è unicamente l'azione penalmente rilevante, ma un atto - non necessariamente colpevole - che si trova in relazione con la perpetrazione del reato. L'esempio del furto del vaso è, al proposito, particolarmente adatto a dimostrare che la zona di pericolo, compresa dall'art. 37 cpv. 3 LAINF, non è circoscritta all'azione delittuosa, ma va ben al di là: il furto non è considerato soltanto la causa adeguata delle ferite da taglio che lo scassinatore si è procurato infrangendo il vaso sottratto, ma pure delle lesioni riportate durante la fuga.

Secondo Rumo-Jungo è necessario che vi sia un nesso di causalità materiale e temporale con il crimine od il delitto, sottolineando che la sua presenza deve essere determinata, di volta in volta, nel caso specifico.

A. Rumo-Jungo ha, infine, precisato che, di regola, la colpa di un terzo non è tale da interrompere il nesso materiale tra l’atto delittuoso e l’infortunio (op. cit., pag. 200 s.).

Riprendendo queste indicazioni dottrinali, il Tribunale federale, in una sentenza 8C_737/2009 del 27 agosto 2010, ha evidenziato come la colpa esclusiva di un terzo, derivante dalla violazione di una o più regole della circolazione stradale, non è sufficiente per negare l’esistenza di un nesso oggettivo tra l’infrazione commessa guidando in stato di ebrezza e l’infortunio, ritenuto che un conducente in stato di ebrezza ha, in ogni caso, dei riflessi meno pronti a causa dell’alcool.

Pertanto, nel valutare l’esistenza di un nesso materiale tra l’atto delittuoso e l’incidente, secondo l’Alta Corte occorre partire dalla presunzione che quest’ultimo non sarebbe successo o non avrebbe avuto le medesime conseguenze nel caso in cui il conducente fosse stato sobrio. Tale presunzione può, tuttavia, essere superata se si dimostra che lo stato di ebrezza non ha influito né sul verificarsi dell’incidente, né sulle sue conseguenze.

Il Tribunale federale si è, al riguardo, così espresso:

" (…)

3.3 En règle ordinaire, la faute d'un tiers n'est pas propre à interrompre le lien matériel entre l'acte délictueux et l'accident (Rumo-Jungo, op. cit., p. 200 s.). Par exemple, ce lien n'est pas rompu entre le délit de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et le décès de l'assuré consécutif à l'usage de son arme par un agent de la force publique, même s'il n'était pas justifié que l'agent en fît usage au regard des circonstances (ATFA 1962 p. 273 [à propos des actes délictueux qui étaient alors exclus de l'assurance au titre de dangers extraordinaires]). En matière de conduite en état d'ébriété, ce lien subsiste en présence de la faute de circulation d'un tiers si le comportement de l'assuré a tout de même joué un rôle causal dans l'enchaînement des faits. Il en est ainsi, par exemple, en cas de perte de maîtrise du véhicule conduit par un assuré sous l'emprise de l'alcool et qui, une fois immobilisé sur la chaussée, est heurté violemment par un autre véhicule dont le conducteur n'a pas pu freiner à temps; il n'est pas déterminant que ce conducteur ait lui-même commis une faute grave de circulation pour laquelle il a été condamné pour lésions corporelles par négligence (arrêt U 186/01, résumé dans RJB 142/2006 p. 719 et dans REAS/HAVE 2002 p. 219). Dans ce même ordre d'idées, il a été jugé que le lien n'était pas davantage rompu dans le cas d'un accident survenu dans les circonstances suivantes: un assuré en état d'ébriété avancé, dont la voiture a des problèmes de moteur, décide de s'arrêter au beau milieu de la voie d'accès d'une autoroute; il sort ensuite de son véhicule pour se placer en bordure des voies de roulement afin de faire signe aux autres usagers de la route (sans installer au préalable un triangle de panne) et est percuté peu de temps après par une voiture dont le conducteur a voulu éviter le véhicule stationné au milieu du passage (arrêt U 394/2005). Dans ces deux dernières affaires, l'assuré avait commis des fautes de circulation dont il pouvait être présumé que l'ivresse au volant en était à l'origine.

3.4 La faute exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par l'assuré et l'accident. Un conducteur en état d'ébriété est entravé dans son aptitude à conduire par l'effet de l'alcool, qui amoindrit sa capacité de réaction. Pour juger du lien matériel entre l'acte délictueux et l'accident, il y a lieu de présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou qu'il n'aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cas d'un conducteur resté sobre. Cette présomption peut toutefois être renversée s'il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'état alcoolique n'a eu d'incidence ni sur la survenance de l'accident ni sur ses conséquences, autrement dit qu'aucune manoeuvre d'évitement n'aurait été possible même pour un conducteur en pleine possession de ses moyens. On peut entre autres exemples songer à un conducteur pris de boisson arrêté à un feu rouge et dont le véhicule est percuté à l'arrière par un autre véhicule. La recourante se méprend donc quand elle soutient que la conduite en état d'ébriété qualifiée justifie en elle-même et sans exception une réduction des prestations d'assurance en cas d'accident.”

Analoghe considerazioni sono poi state riprese dalla nostra Massima Istanza anche nella STF 9C_445/2014 del 12 novembre 2014, di cui si dirà meglio in seguito (cfr. consid. 2.6.).

Alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale non può, quindi, concludere - come preteso invece, a torto, dal patrocinatore del ricorrente - che la colpa esclusiva dell’incidente, da addossare all’altro conducente coinvolto nel sinistro - e oggetto del decreto d’accusa del 18 marzo 2014, con il quale __________ è stato condannato per lesioni colpose gravi (cfr. doc. F) - sia di per sé sufficiente per interrompere il nesso causale tra il danno alla salute e la guida in stato di ebrezza posta in essere dall’assicurato.

2.6. Ciò posto, occorre analizzare se, nella fattispecie concreta, sussiste un nesso causale tra guida in stato di ebrezza e infortunio, partendo dalla presunzione che l’incidente non sarebbe successo o non avrebbe avuto le medesime conseguenze nel caso in cui l’assicurato fosse stato sobrio, presunzione che può, tuttavia, essere rovesciata se si dimostra che, secondo probabilità preponderante, lo stato di ebrezza non ha influito né sul verificarsi dell’incidente, né sulle sue conseguenze.

L’amministrazione ha considerato che lo stato di ebrezza dell’interessato ne abbia limitato i riflessi e, di conseguenza, la capacità di potere prontamente reagire alla manovra illecita dell’altro automobilista all’origine del sinistro.

Il ricorrente, dal canto suo, reputa che il fatto di essersi posto alla guida in stato di ebrezza nulla abbia a che vedere con l’incidente, causato unicamente e interamente da __________, senza che egli abbia potuto evitare l’impatto.

Chiamato a pronunciarsi il TCA, dopo attento esame della documentazione agli atti, concorda con l’amministrazione e ritiene che l’assicurato non abbia dimostrato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che la guida in stato di ebrezza non abbia minimamente influito sul verificarsi dell’incidente o sulle sue conseguenze.

Al riguardo va, innanzitutto, rilevato come l’assicurato non solo si sia messo alla guida in stato di ebrezza (con un’alcolemia minima di 1.17 grammi per mille e massima di 1.76 grammi per mille, cfr. doc. 3a), ma in tale stato abbia pure circolato, al momento determinante della collisione con il veicolo del signor __________, ad una velocità ben superiore al consentito - su quel tratto vigeva il limite di 60 km/h - compresa fra 78 km/h e 90 km/h, come valutato dalla relazione peritale del 20 gennaio 2014 redatta su incarico del PP competente dall’ing. __________ (cfr. doc. H pag. 52).

Entrambe queste condotte sono state sanzionate tramite decreto d’accusa del 18 marzo 2014, cresciuto in giudicato, con il quale l’assicurato è stato ritenuto colpevole di guida in stato di inettitudine e di infrazione alle norme della circolazione (cfr. doc. G).

Il TCA ricorda che il fatto di non adattare la propria velocità alla tipologia della strada costituisce una trasgressione grave di una regola elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss").

Pertanto, il superamento del limite di velocità da parte dell’assicurato non può essere considerato “al massimo un’infrazione lieve” come preteso dal patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. I, punto 12, pag. 6), ma è già, di per sé, sufficiente per configurare una negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr., ad esempio, STCA 35.2004.91 del 13 giugno 2005 citata in precedenza al consid. 2.2., nella quale questa Corte ha ammesso la negligenza grave, lasciando aperta la questione di sapere se la riduzione delle prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF visto che, considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva essere in presenza di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr. e dunque di un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP).

Viaggiando ad una velocità non rispettosa dei limiti vigenti e, per di più, in stato di ebrezza, l’assicurato ha poi deciso di procedere ad un doppio sorpasso, con un’unica manovra, dei due veicoli che lo precedevano, assumendosi quindi un ulteriore rischio.

Ora, il TCA ritiene che l’insieme degli elementi appena elencati (alcolemia compresa fra un minimo di 1.17 e un massimo di 1.76 grammi per mille; velocità compresa fra 78 km/h e 90 km/h, ben superiore al consentito; manovra di doppio sorpasso) non consentisse all’assicurato di padroneggiare a dovere il proprio veicolo e di disporre dei riflessi necessari per prontamente e costantemente fare fronte alle situazioni di pericolo che si presentano con frequenza sulla strada, in modo tale da non costituire un pericolo per gli altri utenti della strada, come prescritto invece dalle norme che regolano la circolazione stradale.

Va qui ricordato che l’art. 26 cpv. 1 LCStr prevede che “ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite”; l'art. 31 cpv. 1 LCStr, dal canto suo, dispone che "il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza"; l’art. 32 LCStr, prima frase, prevede che "la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità" e l’art. 35 cpv. 3 LCStr, regolando la materia “Incrocio e sorpasso”, prescrive che “chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare.”

Il TCA non può che ribadire, come ricordato dalla dottrina e giurisprudenza sopra esposte, che lo stato di ebrezza indiscutibilmente influisce sulla prontezza dei riflessi di ogni conducente, circostanza che, unita alla velocità elevata e quindi non adeguata alle circostanze, non ha fatto altro che rendere oltremodo difficoltosa e, comunque sia, ritardata ogni reazione dell’interessato alla situazione di pericolo che si è presentata.

Questa conclusione è avvalorata, nel caso di specie, dal fatto che l’assicurato, dopo la collisione con l’automobile guidata dal signor __________, non ha neppure frenato.

Dal rapporto peritale dell’ing. __________ emerge, infatti, chiaramente che la __________ guidata dall’assicurato, dopo l’urto e il contatto prolungato con il veicolo del signor __________, è andata a sbattere, alla medesima velocità di 78 km/h-90 km/h presente al momento dell’“incidente primario”, contro un rimorchio parcheggiato ai margini della strada, nella corsia opposta, “percorrendo poi ancora 16 metri in fase di sbandata, ruotando su se stessa ed urtando ulteriormente il rimorchio, per poi retrocedere ancora per circa 19 metri fino ad assumere la posizione di stasi finale”, con una velocità dopo l’impatto con il rimorchio ancora compresa fra 59 e 66 km/h (cfr. doc. H pag. 34-35).

Del resto, l’assenza di frenata è stata pure confermata dalla testimonianza fornita dall’autista del rimorchio danneggiato, il quale, interrogato quale persona informata sui fatti dal PP competente, ha riferito che “ho sentito un forte boato provenire dalla strada principale”, aggiungendo che “preciso che non ho sentito alcun rumore di frenata” (cfr. doc. 3b).

Il TCA, tutto ben considerato, ritiene che, qualora non fosse stato sotto l’influsso dell’alcool, l’assicurato avrebbe quantomeno potuto frenare, in modo da evitare l’impatto con l’automobile del signor __________ o, quantomeno, da ridurre le conseguenze di tale urto, che, come visto, ha avuto conseguenze notevoli, avendo comportato, alla medesima alta velocità (78 km/h-90 km/h) esistente al momento dell’urto con la __________ del signor __________, ad un’altra collisione con il rimorchio parcheggiato ai bordi dell’altra carreggiata, seguita da 16 metri di corsa in fase di sbandata, successivo testacoda e ulteriori 19 metri percorsi prima di arrestarsi in maniera definitiva (cfr. doc. H pag. 34-35).

Una frenata sarebbe, secondo il TCA, stata tanto più possibile, ritenuto che l’ing. __________, nel proprio referto peritale del 20 gennaio 2014, ha indicato che l’urto tra “la parte anteriore destra della __________ guidata da RI 1 e la parte posteriore sinistra della __________ guidata da __________” (cfr. doc. H pag. 58) è stato caratterizzato da “un contatto reciproco relativamente prolungato nel tempo” (cfr. doc. H pag. 56).

Tali circostanze, secondo il TCA, portano alla conclusione che il caso di specie presenti maggiori analogie con gli avvenimenti oggetto della STF 8C_465/2013 del 4 marzo 2014, rispetto a quanto invece verificatosi nel caso oggetto della STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010.

Nella STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010, il TF aveva considerato interrotto il nesso causale tra la guida in stato di ebrezza della moto condotta dall’assicurato e l’incidente sopravvenuto con un’automobile che gli aveva tagliato la strada, a causa del comportamento particolarmente grave tenuto dal terzo.

L’Alta Corte aveva dato particolare importanza, in quel caso, alla circostanza che l’urto fosse avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell’automobile e la parte laterale sinistra della moto, a dimostrazione del fatto che l’assicurato, in sella alla propria motocicletta, avesse già parzialmente superato l’automobile e non avesse più motivo di prestare attenzione a quanto avveniva alla propria sinistra, venendo quindi colto di sorpresa dall’impatto, senza che oggettivamente avesse modo di reagire, e questo non sarebbe potuto mutare neppure da sobrio.

Ben diversa e più simile alla fattispecie oggetto della presente vertenza quanto avvenuto, invece, nel caso di cui alla STF 8C_465/2013 del 4 marzo 2014, nel quale la nostra Massima Istanza ha escluso che la colpa del terzo fosse in grado di interrompere il nesso causale tra la guida in stato di ebrezza dell’assicurato e l’incidente.

Il caso riguardava un incidente avvenuto, all’altezza di un incrocio regolato tramite luce gialla lampeggiante (probabilmente a causa di alcuni lavori in corso), tra un automobilista il quale, a bassa velocità, ha sterzato a sinistra, senza accorgersi della moto guidata dall’assicurato che stava sopraggiungendo e che è andata a sbattere contro la parte anteriore sinistra dell’automobile.

L’Alta Corte ha confermato il giudizio con il quale i primi giudici avevano considerato che il comportamento del motociclista, il quale circolava con un tasso alcolemico medio di 1.9 g/kg, fosse tale da impedirgli di reagire come invece avrebbe potuto fare qualora fosse stato, da sobrio, pienamente in possesso di tutte le sue facoltà di reazione, al fine di evitare l’incidente. Per tali ragioni, i giudici cantonali avevano considerato che la colpa dell’automobilista non fosse in grado di interrompere in nesso causale oggettivo esistente tra guida sotto l’influsso dell’alcool e incidente, dovendo presumere che quest’ultimo non sarebbe successo o non avrebbe avuto le medesime conseguenze qualora avesse coinvolto un conducente sobrio.

Il TF ha confermato la correttezza delle motivazioni esposte dai primi giudici, ritenendo che le allegazioni dell’assicurato non fossero in grado di superare la presunzione che l’incidente non si sarebbe verificato o non avrebbe avuto le medesime conseguenze nel caso in cui l’interessato non si fosse posto alla guida in stato di ebrezza.

Visto quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che nel caso che ci occupa, a ragione, l’amministrazione ha considerato sussistere un nesso di causalità tra la guida in stato di ebrezza di RI 1 e l’incidente, non interrotto dalla condotta colpevole tenuta dal conducente dell’altra automobile coinvolta nel sinistro.

2.7. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase e cpv. 3, 2a frase LAINF).

Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), rispettivamente della gravità oggettiva dell'infrazione commessa (art. 37 cpv. 3 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto. Il giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA U 301/00 del 16 ottobre 2001; STFA U 181/98 del 22 maggio 2001; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

D'altra parte, esistono delle raccomandazioni afferenti all'entità delle riduzioni, emanate dalla "AD-HOC-Kommission Schaden-UVG". L’Alta Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla loro validità: esse non rappresentano né ordinanze amministrative né direttive emanate da organismi preposti alla sorveglianza dell'attività dell'amministrazione. Si tratta di indicazioni che non hanno un valore assoluto, che vanno adattate a seconda delle particolarità del caso di specie ma che, comunque, costituiscono un valido punto di riferimento nell'ottica dell'applicazione del principio dell'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati (DTF 114 V 318 consid. 5c).

La Corte federale ha ritenuto conforme al diritto la prassi dell'INSAI, secondo cui, nel caso di infortuni avvenuti sotto l'influsso dell'alcol, il tasso di riduzione viene fissato in funzione del grado di ebrietà. Secondo il TFA, non è criticabile che l'Istituto assicuratore, in presenza di un tasso alcolemico compreso fra lo 0.8 e l'1.2‰, applichi di regola una riduzione del 20%, aumentandola di un 10% per ogni 0.4‰ supplementare (cfr. DTF 120 V 231 consid. 4c).

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_252/2012 del 30 novembre 2012 consid. 5.1.3., pubblicata in SVR 2013 UV 11, p. 38ss., nel quale l’Alta Corte ha pure indicato che al momento di fissare il tasso di alcolemia presentato da un assicurato in materia di riduzione delle prestazioni è ammissibile fondarsi su un tasso medio.

Secondo la dottrina, è inoltre legittimo aumentare adeguatamente la quota di riduzione stabilita a fronte di una guida in stato di ebrietà, in presenza di fattori cosiddetti "aggravanti", a condizione che questi ultimi siano stati causali per l'infortunio sopravvenuto e costituiscano, da parte loro, un delitto ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, rispettivamente, possano essere qualificati quale negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 174). Ad esempio, nella sentenza 8C_252/2012 appena menzionata, la riduzione delle prestazioni in contanti é stata fissata al 40%, di cui 30% per la guida in stato di ebrietà e 10% per il mancato porto della cintura di sicurezza.

2.8. Nel caso di specie, l’assicuratore contro gli infortuni ha decurtato le prestazioni in contanti del 40%, tenuto conto di un tasso alcolemico presentato dall’assicurato dell’1.76‰.

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato la percentuale di riduzione applicata dall’amministrazione, indicando che “pure in applicazione del principio in dubio pro reo è assolutamente arbitrario dipartirsi da un contestato valore di 1.76‰, come ingiustamente statuito dalla CO 1 nella propria errata e contestata decisione. Occorre casomai dipartirsi dal valore inferiore di 1.17‰. In teoria per un tale valore sarebbe al massimo ammessa per prassi una riduzione, come menzionato nella fattispecie concreta contestata, di non oltre un tasso del 20%” (doc. I).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che, come visto al considerando precedente, la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che, in ambito di riduzione delle prestazioni, è legittimo fondarsi sul tasso di alcolemia medio presentato dagli assicurati.

Infatti, nella STF 8C_252/2012 del 30 novembre 2012, pubblicata in SVR 2013 UV 11, il Tribunale federale ha confermato la riduzione del 30% inflitta dai primi giudici tenendo conto unicamente del tasso alcolemico medio dell’1.6 grammi per mille presentato dall’assicurato; in un’altra sentenza 9C_445/2014 del 12 novembre 2014, concernente il caso di un’assicurata che presentava, al momento dell’incidente d’auto, un tasso alcolemico variabile fra 2.14 e 2.86 grammi per mille, per il quale l’Ufficio invalidità aveva provveduto a decurtare le prestazioni del 70%, mentre i giudici cantonali, tenendo conto (a torto come spiegato dal TF) di un tasso alcolemico di 2.25 grammi per mille, avevano ridimensionato la riduzione delle prestazioni fissandola al 50% - il Tribunale federale, dopo avere ricordato che al momento di fissare il tasso di alcolemia di un assicurato in materia di riduzione delle prestazioni è ammissibile fondarsi su un tasso medio, ha ritenuto che il tasso medio di 2.5 grammi per mille giustificasse una riduzione delle prestazioni nella percentuale del 60%.

Alla luce della giurisprudenza federale sopra esposta, il TCA non può quindi accogliere la tesi ricorsuale che vorrebbe fissare la percentuale di decurtazione delle prestazioni in funzione del limite inferiore del tasso alcolemico accertato, di 1.17 grammi per mille, ma reputa corretto fondarsi sul tasso medio di 1.47 grammi per mille, che giustifica di per sé una riduzione del 30% (cfr., per analogia, STCA 35.2014.115 del 28 maggio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, nella quale è stata confermata una riduzione delle prestazioni del 30% tenuto conto di un tasso alcolemico medio dell’1.36 grammi per mille).

Inoltre, conformemente alla dottrina e giurisprudenza sopra esposte, secondo le quali è legittimo aumentare adeguatamente la quota di riduzione stabilita a fronte di una guida in stato di ebrietà, in presenza di fattori cosiddetti "aggravanti" (cfr. consid. 2.7.), vista la presenza, nel caso di specie, oltre alla guida in stato di ebrezza, del fattore aggravante del superamento del limite di velocità, fissato a 60 km/h mentre l’assicurato circolava a 78 km/h-90 km/h, la riduzione delle prestazioni fissata dall’amministrazione nella misura del 40% appare corretta e può essere confermata da questo Tribunale.

2.9. Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente, divorziato e padre di un figlio (nato nel 2013) che vive con la madre, di professione fiorista dipendente, dispone, quali entrate, del salario di fr. 3’750 mensili (cfr. doc. I).

L’assicurato non ha dichiarato alcuna sostanza.

Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr. 1’350.- quale importo base mensile per il debitore monoparentale.

Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

Sulla scorta di quanto è stato documentato, vi è poi da computare la pigione mensile di fr. 500, il premio afferente alla cassa malati di fr. 481.80/mese, per un ammontare globale di fr. 2’331.80/mese.

Il patrocinatore del ricorrente ha poi sottolineato come l’assicurato abbia diversi debiti, come risulta dalle esecuzioni pendenti e attestati di carenza beni risultanti dall’estratto UE prodotto (cfr. doc. I),

Al riguardo, il TCA rileva che vanno considerati i debiti relativi alle imposte scadute (cfr. RAMI 2000 N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208 consid. 2; DTF 124 I 2 consid. 2a; STFA del 18 giugno 2003 nella causa M., consid. 5.2.), ma non quelli relativi a debiti privati, i quali non possono essere conteggiati (cfr. STFA del 17 marzo 2000 nella causa Winterthur c/ D., U 219/99; STF del 6 novembre 1996 nella causa S., 5P.356/1996).

Secondo la giurisprudenza non possono di principio essere ritenute le spese per l’estinzione di debiti ordinari, non destinati al mantenimento corrente dell’istante e della sua famiglia (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Dall’estratto del registro delle esecuzioni si evince che l’assicurato ha in corso diverse procedure esecutive relative, anche, ad imposte federali, cantonali e comunali, per un totale di fr. 2’455.25 (doc. I).

Al proposito, è utile osservare che queste procedure non sono ancora terminate, ovvero non sono sfociate in un obbligo per l'assicurato di dovere far fronte al versamento di questo od altro importo. Di conseguenza, il fatto di avere delle procedure in corso non implica un aggravio delle finanze del ricorrente. D'altronde, egli stesso non ha indicato un onere da ciò derivante.

Riguardo all'esistenza di attestati di carenza beni, va evidenziato che anch'essi non comportano degli oneri finanziari all'assicurato. È solo quando – e se – tornerà a miglior fortuna che egli sarà tenuto a rimborsare i debiti accertati dagli ACB, circostanza che attualmente non si è comunque realizzata.

Sul tema, cfr. anche AJP/PJA 2002 pag. 658, dal quale risulta che “die neuere Lehre ist derselben Auffassung, macht aber richtigerweise eine Einschränkung dahin gehend, dass nur regelmässig bezahlte Steuern und Steuerschulden in die Bedarfsrechnung einzubeziehen sind. Die unentgeltliche Rechtspflege darf nicht wegen Steuerschulden gewährt werden, mit deren Bezahlung ernsthaft nicht gerechnet werden kann.”

Tenendo quindi conto che all’importo base mensile va aggiunto un supplemento del 15-25% stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004), il ricorrente presenta un’eccedenza mensile variabile fra fr. 1'215.70 e fr. 1'080.70, con i quali può far fronte al sostentamento del figlioletto (peraltro non quantificato da parte del patrocinatore del ricorrente).

L'assicurato non va pertanto qualificato come indigente.

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

17

CP

  • art. 9 CP
  • art. 10 CP
  • art. 12 CP
  • art. 263 CP
  • art. 285 CP

LAINF

  • art. 1 LAINF
  • art. 37 LAINF

LCStr

  • art. 26 LCStr
  • art. 31 LCStr
  • art. 32 LCStr
  • art. 35 LCStr
  • art. 90 LCStr

LP

  • art. 93 LP

LPGA

  • art. 21 LPGA

UVG

  • Art. 37 UVG
  • Art. 38 UVG
  • Art. 39 UVG

Gerichtsentscheide

38