Raccomandata
Incarto n. 35.2015.84
MM/DC/gm
Lugano 3 dicembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 luglio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 aprile 2015, l’Ospedale __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 7 aprile 2015, sollevando una paziente da una carrozzina e posizionandola su un lettino d’esame, aveva avvertito un dolore acuto al gomito sinistro e riportato una lesione al tendine del bicipite.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’istituto assicuratore, con decisione formale del 23 aprile 2015, ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente al danno tendineo, sostenendo, da un lato, che non era da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che esso non costituiva neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. Z14).
1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente il 26 aprile 2015 (cfr. doc. A2), l’istituto assicuratore, in data 10 luglio 2015 (cfr. doc. A), ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. Z14).
1.4. Con tempestivo ricorso del 23 agosto 2015, il ricorrente ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere il proprio obbligo alle prestazioni in relazione all’evento del 7 aprile 2015 (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, egli ha innanzitutto fatto valere che il danno subito, ovvero una lacerazione del tendine del bicipite, non è stato messo in discussione dall’assicuratore. Evidenzia inoltre che l’evento infortunistico deve essere considerato alla luce del fatto che, per recuperare l’utilizzo dell’arto, egli ha dovuto sottoporsi a un intervento chirugico. Sottolinea altresì che il rifiuto dell’assicuratore si basa su quanto dichiarato nello scritto dell’11 aprile 2015 (cfr. doc. Z-7) e successivamente nell’opposizione datata 26 aprile 2015 (cfr. doc. A2). A suo dire, tali dichiarazioni erano state fatte dando per scontata l’esistenza di un fattore esterno, non sottolineando conseguentemente che si era trattato di uno sforzo improvviso e imprevedibile, provocato da un movimento scoordinato e incongruo. Asserisce inoltre che nell’opposizione del 26 aprile 2015, egli avrebbe tentato di spiegare i motivi dell’accaduto formulando delle ipotesi plausibili e confermate da un teste. Contrariamente a quanto ritenuto dall’assicuratore, il ricorrente evidenzia che la propria corporatura massiccia (180 cm di altezza, ca. 100 kg di peso corporeo) non può essere ritenuta adatta a sopportare lo sforzo cui ha dovuto far fronte in occasione dell’evento infortunistico, bensì è soltanto grazie a essa che il peggio ha potuto essere evitato, impedendo cioè la caduta dell’anziana signora. L’insorgente precisa altresì che l’assenza di un fattore esterno, così come ritenuto dall’assicuratore alla luce del fatto che non è avvenuto un impatto con altre persone o oggetti, è censurabile nella misura in cui la paziente è da considerarsi una persona e il tavolo d’esame un oggetto a tutti gli effetti. Infine, il ricorrente precisa che la paziente era perfettamente sveglia e, durante la manovra di spostamento, sentendosi insicura, si è irrigidita, provocando l’instabilità dell’insorgente stesso.
1.5. L’istituto convenuto, con risposta del 10 settembre 2015, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Con scritto del 24 settembre 2015, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica a sostegno della propria pretesa (cfr. doc. V + allegati).
L’assicuratore resistente si è espresso al riguardo il 22 ottobre 2015 (cfr. doc. VIII), a cui il ricorrente ha replicato con lettera del 30 ottobre 2015 (cfr. doc. X).
1.7. In data 23 novembre 2015, ha avuto luogo il dibattimento con anche l’audizione testimoniale di __________ davanti al presidente del TCA (doc. XIV).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione a sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare le proprie prestazioni relativamente alla lesione del tendine del bicipite sinistro dell’assicurato, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
Il cpv. 2 di questa disposizione prevede che il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio.
2.3. Gli assicuratori contro gli infortuni devono dunque corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile a infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, sentenza del TFA U 76/03 del 15 aprile 2004; sentenza del TFA U 94/03 del 31 ottobre 2003).
In questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2017 (il termine di referendum scadrà il 14 gennaio 2016).
A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il corsivo è del redattore).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, p. 88; Ibidem, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341)
2.4. Nella presente fattispecie, contrariamente a quanto indicato nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. Z 19, p. 5: “…, il Dr. med. __________ dell’Ospedale __________ diagnosticava “alla sonografia lesione parziale del tendine del bicipite” (zm-2). Ne segue quindi che l’assicurato ha subito una lesione elencata nell’art. 9 cpv. 2 OAINF.” – il corsivo è del redattore), nella risposta di causa, l’amministrazione ha negato che il danno riportato da RI 1 rientri fra le diagnosi esaustivamente elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. III, p. 4: “Ne segue che è stata diagnosticata una semplice lesione parziale del tendine del bicipite, senza segni a favore di una sua lacerazione o rottura, ragione per la quale già per questo motivo, (…), l’esistenza di una lesione parificabile ad un infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF deve essere negata.”; in questo senso, si veda pure il doc. VIII, p. 2: “Ne segue che nel caso concreto una lacerazione vera e propria o una rottura parziale, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee non è stato provato in modo inequivocabile.”).
Al riguardo, l’insorgente ha prodotto documentazione fotografica relativa alla situazione intra-operatoria e ha sottolineato che nel rapporto operatorio del 14 aprile 2015 è stato indicato che il tendine del bicipite si presentava “molto ingrossato e staccato dall’osso”, come pure che la lesione in questione aveva necessitato di un ancoraggio e di una sutura (cfr. doc. X + allegato).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che, contrariamente a quanto per esempio disposto in relazione ai legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per la cui regolamentazione il legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di "lesioni", comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 U 112 p. 373), non tutte le lesioni tendinee possono essere parificate a infortunio, bensì, giusta la lett. f del predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid. 3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture parziali (DTF 114 V 306 consid. 5c).
Nel caso di specie, se è vero che, in occasione dell’esame di RMN 8 aprile 2015 del gomito sinistro, era stato espresso il semplice sospetto che fosse presente una lesione tendinea del bicipite brachiale con distacco all’inserzione della tuberosità radiale (cfr. doc. ZM 3), é altrettanto vero che, intraoperativamente (il 14 aprile 2015), il dott. __________ ha refertato una rottura tendinea totale (cfr. doc. B 1, in cui figura esplicitamente la diagnosi di "rottura bicipite distale sx" e in cui si legge che il tendine del bicipite risultava staccato dall’osso, circostanza che del resto si evince inequivocabilmente dalla fotografia prodotta sub doc. C).
Questa Corte reputa dunque dimostrato che RI 1 abbia riportato una lacerazione tendinea ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.
2.5. Nella presente fattispecie, il datore di lavoro, compilando il 9 aprile 2015 la “notifica d’infortunio
" Sollevando un paziente sente un dolore acuto al gomito sx”
(cfr. doc. Z 1).
L’11 aprile 2015 il ricorrente ha personalmente compilato il “formulario risposta” sottopostogli dall’assicuratore convenuto, dichiarando segnatamente quanto segue:
“(…)
Martedì 7 aprile 2015, ore 14:15, __________, reparto di Radiologia, __________.
In aiuto ad una collega TRM, incaricata di eseguire alcune radiografie convenzionali ad una anziana paziente non collaborante, si è deciso di sollevare la signora dalla carrozzina e posizionarla sul lettino d’esame, io sorreggendola dalle ascelle e la collega dalle gambe.
Durante la manovra ho accusato un forte dolore al gomito sinistro, con una sensazione di strappo seguita da un forte bruciore. Lo sforzo è continuato fino all’adagiamento della patiente sul lettino.
Un’ecografia eseguita poco dopo ha dignosticato uno strappo sub-totale del tendine del bicipite con lacerazione del muscolo.
La diagnosi è stata confermata dalla Risonanza Magnetica eseguita la mattina seguente.” (cfr. doc. Z 7).
In sede di opposizione, dopo aver premesso di aver capito “… solo ora quanto siano importanti alcune precisazioni che, in buona fede, ho omesso di segnalare”, l’assicurato ha sostenuto di essere stato “… costretto a produrre uno sforzo improvviso ed imprevedibile, per salvaguardare l’incolumità della paziente”, addebitabile “… in primis ad una reazione della paziente stessa (non collaborante), sentitasi insicura durante la manovra, …”, non potendo peraltro escludere un conseguente cedimento della collega unitamente alla quale stava spostandola oppure un involontario azionamento del pedale di sblocco del tavolo d’esame (cfr. doc. Z 15).
Infine, con la propria impugnativa, il ricorrente ha ancora precisato che, in quell’occasione, “la paziente era perfettamente sveglia e, durante la manovra di spostamento, sentendosi insicura, si è irrigidita, provocando la mia instabilità con tutte le conseguenze di cui sopra.”. Egli ha peraltro sostenuto che tali circostanze avrebbero potuto essere confermate mediante la testimonianza della collega presente con lui in sala raggi (cfr. doc. I).
In data 23 novembre 2015, il presidente del TCA ha quindi proceduto all’interrogatorio di __________, tecnico di radiologia presso l’Ospedale __________.
A proposito dell’evento del 7 aprile 2015, la teste si è espressa nei seguenti termini:
" (…).
Ricordo che è successo qualcosa di particolare al signor RI 1 durante questa operazione. Nel mese di aprile 2015, nel primo pomeriggio. Si trattava di una paziente che aveva subito un intervento, che era stata vista da un medico del pronto soccorso e che doveva effettuare un controllo relativamente alla protesi dell’anca. Era una persona anziana (80/85 anni), pesava circa 45/50 kg. La paziente era arrivata in carrozzina accompagnata dal figlio.
La paziente era già conosciuta dai tecnici di radiologia perché aveva già fatto dei controlli per la protesi. Il figlio l’ha accompagnata nella “sala raggi” e io ho chiamato il collega per farmi aiutare a spostare la signora dalla carrozzina sul lettino.
Io ho preso la parte delle gambe, il collega (più massiccio) ha preso la parte della schiena. Il figlio teneva ferma la carrozzina (era frenata e lui la teneva per i manici). Il signor RI 1 consegna una fotografia che raffigura la situazione. (…).
Il figlio della paziente si trovava sul lato destro della carrozzina in modo da eventualmente poterla spostare.
Ci siamo coordinati con il signor RI 1 contando fino a 3 per agire in modo coordinato e sollevare la signora. Proprio mentre la signora era sollevata, lei si è divincolata (probabilmente era agitata) e in quel momento ho visto la faccia del signor RI 1 ed ho capito subito che si era fatto male. Anche il figlio della paziente si è spaventato ed ha toccato la carrozzina per aiutarla. Probabilmente si è spostata pure la carrozzina.
Tutto è avvenuto in una frazione di secondo.
(…).
Il controllo di pazienti che arrivano in carrozzina e non sul letto sono molto frequenti, a volte ci capita anche di averne 10 al giorno. È molto raro che succeda un caso come quello rilevato in aprile, la signora doveva avere altri problemi di salute (forse Alzheimer o Parkinson).
Non penso di aver allentato la presa a seguito dei movimenti compiuti dalla signora, infatti lei è arrivata sul lettino di esame, cosa che non sarebbe accaduta se io avessi mollato la signora. In caso contrario le gambe sarebbero rimaste fuori dal lettino.
(…).
Rispondendo al presidente del TCA riguardo alle modalità con le quali si è conclusa l’operazione, la teste risponde: “siamo comunque riusciti a spostarla sul lettino e poi il signor RI 1 è scappato fuori per il dolore. Il figlio della signora era presente e mi ha chiesto se poteva fare qualcosa. Io gli risposi di occuparsi un attimo della madre mentre controllavo cosa era successo al collega”.
(…).
Il presidente del TCA chiede alla teste se ritiene che il lettino si sia spostato. La teste risponde di non avere visto e che era concentrata sulla paziente.
Visto che lo spostamento del lettino sarebbe comunque stato di entità ridotta, anche se il signor RI 1 si fosse appoggiato, per me non cambiava nulla.” (doc. XIV, p. 2 s.)
Nel corso del dibattimento che ha fatto seguito all’audizione testimoniale, il ricorrente ha puntualizzato che la paziente in questione “… era ferma fino a che era sulla carrozzina ma poi si è divincolata per la paura mentre veniva sollevata e a quel punto il peso ridotto ha avuto un’importanza relativa. Precisa inoltre di aver dovuto piegarsi per praticamente “buttare” l’assicurata sul lettino. Rispondendo al presidente del TCA, il signor RI 1 conferma che con i termini “reazione della paziente stessa (non collaborante) sentitasi insicura durante la manovra” contenuti nell’opposizione, intendeva dire quanto affermato questa mattina dalla teste. Il signor RI 1 e l’avv. __________ concordano sul fatto che la teste non ha avuto un cedimento.” (doc. XVI, p. 4).
2.6. Chiamato a definire la dinamica del sinistro occorso il 7 aprile 2015, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, questa Corte osserva che, nel formulario compilato personalmente l’11 aprile 2015, RI 1 ha segnatamente dichiarato di aver accusato un forte dolore al gomito sinistro con sensazione di strappo all’atto di sollevare un’anziana paziente non collaborante dalla carrozzina, unitamente a una collega, e che lo sforzo era continuato fino al momento in cui la signora era stata adagiata sul lettino d’esame (cfr. doc. Z 7).
In sede di opposizione, egli ha riferito che la situazione aveva richiesto da parte sua “uno sforzo improvviso ed imprevedibile”, riconducibile in primo luogo a una reazione della paziente sentitasi insicura durante la manovra (cfr. doc. Z 15).
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che l’elemento fornito dall’insorgente con l’opposizione - ossia il fatto che durante la nota manovra la paziente aveva avuto una reazione indotta dalla paura -, non contraddica la prima versione ma che piuttosto la completi.
Del resto, quanto egli ha sostenuto nell’opposizione ha trovato sostanziale conferma nella testimonianza della collega __________, sentita dal presidente del TCA sotto la comminatoria di cui all’art. 307 CPS (cfr. doc. XIV, p. 2 s.: “Proprio mentre la signora era sollevata, lei si è divincolata (probabilmente era agitata) e in quel momento ho visto la faccia del signor RI 1 ed ho capito subito che si era fatto male.”; si consideri pure quanto dichiarato in quella stessa sede dall’assicurato, doc. XIV, p. 4: “… il signor RI 1 conferma che con i termini “reazione della paziente stessa (non collaborante) sentitasi insicura durante la manovra” contenuti nell’opposizione, intendeva dire quanto affermato questa mattina dalla teste.” – il corsivo è del redattore).
2.7. Nella presente fattispecie, il TCA deve ora valutare se, alla luce delle circostanze che sono state appurate in precedenza, è intervenuto o meno un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 466.
Secondo questa Corte, se verificatosi in condizioni di normalità, il fatto per un operatore sanitario, dotato di una buona prestanza fisica, di sollevare e trasportare una paziente, per giunta con l’aiuto di una collega, costituisce un atto ordinario non presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto, ciò che esclude l’intervento di un evento parificabile ad infortunio (in questo senso, si veda la sentenza 35.2007.99 del 23 gennaio 2008, cresciuta incontestata in giudicato, in cui il TCA ha stabilito che ben difficilmente si poteva ammettere la presenza di una situazione di potenziale pericolo accresciuto, trattandosi di una dipendente di casa anziani che, nel posizionare per il pranzo un’ospite allettata, aveva lamentato un danno alla spalla destra senza che fosse accaduto nulla di particolare, oppure la STFA U 205/06 del 6 ottobre 2006, in cui l’Alta Corte ha negato l’esistenza del fattore esterno nel caso di un aiuto cuoco che, semplicemente nel sollevare una pesante padella, aveva riportato una rottura tendinea a livello della spalla sinistra).
Tuttavia, nel caso di specie, non può essere ignorato che durante l’operazione medesima, è accaduto qualcosa – concretamente il fatto che la paziente si sia divincolata per la paura mentre veniva sollevata - che ha esposto l’arto superiore sinistro di RI 1 a una sollecitazione che è andata oltre la misura di ciò che è abituale per un operatore sanitario (per dei casi simili, a proposito del sollevamento di un rotolo pesante dai 22 sino ai 30 kg, si veda la STF 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, di un meccanico, la SVR 2007 UV Nr. 32 consid. 3.3, di un muratore, la STCA 35.2006.53 del 22 novembre 2006 e di una persona che stava sollevando un tavolo, la STFA U 123/04 del 5 luglio 2004).
Di conseguenza, contrariamente a quanto pretende la CO 1, occorre riconoscere l’esistenza di un fattore esterno. Posto che anche i presupposti dell’involontarietà, della repentinità e dell’influsso dannoso apportato al corpo umano, sono senz’altro adempiuti, il ricorrente ha di principio un diritto alle prestazioni, fondato su una lesione parificata ad infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.8. Anche in caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. STF 8C_551/2007 dell’8 agosto 2008 consid. 4.1.2: “Cela ne conduit pas à faire purement et simplement abstraction de la notion de causalité, contrairement à ce que soutient le recourant.” e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93).
Tuttavia, la necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione ha aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha semplicemente reso manifesto (doloroso – cfr. SVR 2010 UV Nr. 31consid. 5.1 e DTF 123 V 43 consid. 2b).
Nella presente fattispecie, tenuto conto, in particolare, che dagli atti di causa non risulta che, prima dell’evento dell’aprile 2015, l'assicurato presentasse disturbi a livello dell’arto superiore sinistro, che i disturbi in quella sede sono apparsi in stretta coincidenza con il sinistro in questione (cfr. doc. Z 7.1: “Durante la manovra ho accusato un forte dolore al gomito sinistro, con una sensazione di strappo seguita da un forte bruciore.” e doc. XIV, p. 3: “… siamo comunque riusciti a spostarla sul lettino e poi il signor RI 1 è scappato fuori per il dolore …”) e che la RMN eseguita il giorno successivo ha evidenziato una lesione tendinea del bicipite brachiale con distacco all’inserzione della tuberosità tibiale, la cui esistenza è stata confermata intraoperativamente, lo scrivente TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'evento parificabile a infortunio del 7 aprile 2015 abbia causato la diagnosticata rottura tendinea, perlomeno quale fattore scatenante, ciò che del resto l’assicuratore resistente neppure contesta.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha negato la propria responsabilità relativamente al danno tendineo riportato dall’assicurato, deve essere annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La CO 1 è condannata ad assumere il danno alla salute causato dall’evento occorso il 7 aprile 2015 e a corrispondere le relative prestazioni di legge.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti