Raccomandata
Incarto n. 35.2015.37
mm
Lugano 26 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul “reclamo” del 16 marzo 2015 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 agosto 2013, RI 1, architetto-paesaggista, assicurata facoltativamente contro gli infortuni presso l’CO 1, é caduta mentre stava passeggiando su un sentiero e ha riportato la frattura del polso sinistro.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 28 novembre 2014, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurata totalmente abile nella sua abituale professione a contare dal 18 ottobre 2014 e ha rifiutato la presa a carico dei costi legati al prospettato intervento chirurgico di trapianto del tendine.
In data 20 febbraio 2015, RI 1 ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 (cfr. doc. I - inc. 35.2015.30).
1.3. In data 16 marzo 2015, l’assicurata ha inoltrato al TCA un atto, denominato “reclamo”, contro la “… decisione ricevuta da parte della CO 1 in data 5.3.2015, in risposta alla mia lettera 24.2.2015, nella quale richiedevo di poter tenere in sospeso il premio assicurativo 2015 fino al termine della causa relativa all’infortunio LAINF numero __________. In pratica dovrei pagare un premio assicurativo che in realtà non mi garantisce la copertura assicurativa di cui necessito attualmente, per poter operare il tendine estensore lungo del pollice sinistro che ho perso a seguito della frattura e successiva operazione del polso della mano sinistra.” (doc. I - inc. 35.2015.37).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAINF, possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell'impresa e non assicurati d'obbligo.
L’art. 5 cpv. 1 LAINF prevede che le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa.
Secondo l’art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2.3. Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti (cpv. 3).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione é esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81, p. 294).
In una sentenza C 226/03 del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
2.4. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, in data 4 novembre 2014, l’CO 1 ha trasmesso a RI 1 la fattura dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni relativa all’anno 2015 (cfr. doc. II 2).
Il 24 febbraio 2015, l’assicurata ha informato l’assicuratore di aver interposto ricorso contro la decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 e circa la propria intenzione di tenere in sospeso il pagamento della fattura dei premi sino all’emanazione della sentenza cantonale (cfr. doc. II 3).
Con scritto datato 5 marzo 2015, l’amministrazione ha intimato a RI 1 di pagare il premio entro il 16 marzo 2015, pena la sua esclusione dall’assicurazione facoltativa in ossequio all’art. 137 cpv. 4 OAINF (doc. II 1).
In data 16 marzo 2015, l’assicurata ha presentato reclamo contro la comunicazione 5 marzo 2015 dell’CO 1 (cfr. doc. I).
Alla luce di quanto precede - vista l’assenza di una decisione impugnabile mediante ricorso ex art. 56 cpv. 1 LPGA -, il “reclamo” presentato dall’assicurata deve essere dichiarato irricevibile.
Gli atti vanno trasmessi all’CO 1 affinché proceda nei propri incombenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti vanno trasmessi all’CO 1 affinché proceda nei propri
incombenti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti