Raccomandata
Incarto n. 35.2015.31
mm
Lugano 18 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 ottobre 2012, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ con un contratto di lavoro di durata determinata (fino al 30 novembre 2012) stipulato durante il periodo di disoccupazione e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, é rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, riportando un danno alla spalla sinistra.
Il caso é stato assunto dall’Istituto assicuratore che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
In particolare, esso ha pagato indennità giornaliere pari a fr. 62.85 per la parte di perdita di guadagno legata all’attività alle dipendenze della ditta __________ (cfr. doc. 18) e a fr. 57.05 per la parte legata alla disoccupazione (cfr. doc. 38), per un ammontare complessivo di fr. 119.90 (cfr. doc. 55, p. 4 e 5).
Da notare che, in un primo tempo, l’indennità giornaliera legata alla disoccupazione era stata fissata in fr. 48.80 (cfr. doc. 17), successivamente corretta in fr. 57.05 per tenere conto degli assegni familiari (cfr. doc. 38).
1.2. Nel corso del mese di maggio 2014, l’assicuratore ha informato l’assicurato che l’entità dell’indennità giornaliera legata alla disoccupazione non avrebbe dovuto essere di fr. 59.05 (recte: fr. 57.05, n.d.r.), ma soltanto di fr. 39.05, visto che il totale delle due indennità non poteva superare il diritto alla disoccupazione, ovvero fr. 101.90/giorno (doc. 124).
L’assicurato ha accettato di dover restituire le prestazioni indebitamente percepite, e ciò in ragione di fr. 300/mese trattenuti sulle indennità giornaliere a partire dal mese di maggio 2014 (cfr. doc. 126).
1.3. Con decisione formale del 23 settembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle conseguenze dell’infortunio assicurato a decorrere dal 1° ottobre 2014 (cfr. doc. 145).
1.4. In data 24 settembre 2014, l’assicuratore infortuni ha rilasciato una seconda decisione formale mediante la quale ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 7'222.50, corrispondente al saldo delle indennità versategli a torto (cfr. doc. 146).
1.5. Il 4 ottobre 2014, per il tramite del suo patrocinatore, l’assicurato ha chiesto che il debito residuo gli venisse condonato (cfr. doc. 149).
Con decisione formale del 14 gennaio 2015, l’CO 1 ha respinto la domanda di condono, ritenendo inadempiuta la condizione della buona fede (doc. 159).
A seguito dell’opposizione interposta da RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 160), in data 6 febbraio 2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 166).
1.6. Con tempestivo ricorso, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, all’CO 1 venisse ordinato di condonare il debito residuo, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
In riferimento al punto 6, 7, 8 e 9 della decisione impugnata, si contesta il fatto che il signor RI 1 non é in buona fede nella sua richiesta di condono dell’importo di fr. 7222.50 chiesto in restituzione dalla CO 1, vedi decisione citata.
In ordine:
il signor RI 1 lavorava per la ditta __________ di __________ con un salario base di fr. 19.20 che con le relative indennità ammonta a fr. 23.34 per un’indennità solo per la ditta __________ di fr. 111.73. Per la Cassa disoccupazione l’indennità di riferimento era di fr. 149.75. Preso atto di questo calcolo, in sé la decisione del calcolo dell’indennità effettuata dalla CO 1 non é corretta.
(…).
Era quindi impossibile per l’assicurato verificare che il calcolo della CO 1 non era corretto, visto anche il doppio conteggio che riceveva, visto che tra l’altro non aveva più un rapporto di lavoro con la ditta __________ e che l’__________ ha dovuto chiedere alla ditta le relative buste paga. Si é trattato di un errore della CO 1 e ritengo pretestuoso incolpare il mio cliente. È troppo semplice e scorretto …
Ritengo pertanto che non si possa correttamente affermare da parte della CO 1 che il signor RI 1 non era in buona fede.
Per quanto concerne l’indennità dalla CO 1 versata, tenendo conto della compensazione, la CO 1 non ha nemmeno tenuto conto dell’importo minimo legale che spettava al signor RI 1, in barba anche ai disposti di legge esistente.” (doc. I)
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. In corso di causa, l’insorgente si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).
1.9. In data 17 giugno 2015, il TCA ha interpellato la Divisione giuridica dell’CO 1, la quale é stata invitata a sostanziare l’affermazione secondo la quale l’assicurato si sarebbe ritrovato “… in una situazione migliore rispetto a quella che avrebbe avuto se l’infortunio non si fosse verificato ciò che non avrebbe dovuto sfuggirgli.” (doc. VI).
La risposta dell’amministrazione é pervenuta il 25 giugno 2015 (cfr. doc. VII + allegati).
Il patrocinatore dell’insorgente si è espresso al riguardo in data 15 luglio 2015 (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il condono del debito, oppure no.
Nella misura in cui il ricorrente contesta l’entità della somma da restituire, tali censure risultano irricevibili, posto che la decisione formale del 24 settembre 2014, mediante la quale l’amministrazione aveva chiesto la restituzione dell’importo di fr. 7'222.50 (doc. 146), é nel frattempo cresciuta in giudicato (con lo scritto del 4 ottobre 2014, RI 1 ha semplicemente domandato il condono del debito - cfr. doc. 149: “Si chiede quindi alla vostra spettabile assicurazione di esaminare la domanda di condono …” - il corsivo é del redattore).
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: TF) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI, conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25 n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
2.3. Secondo la giurisprudenza, l’ignoranza, da parte dell’assicurato, del fatto che egli non aveva diritto alle prestazioni versate non è sufficiente per ammettere che era in buona fede. Occorre piuttosto che il beneficiario delle prestazioni non si sia reso colpevole, non soltanto di un comportamento doloso, ma pure di una negligenza grave. Ne consegue che la buona fede, quale condizione del condono, è a priori esclusa allorquando i fatti che hanno comportato l’obbligo di restituzione – come ad esempio una violazione del dovere di annunciare o d’informare (cfr. art. 31 LPGA) – sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una negligenza grave. Per contro, l’assicurato può invocare la sua buona fede se l’atto o l’omissione costituiscono soltanto una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o d’informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49, entrambe con riferimenti). Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (DTF 110 V 176 consid. 3d). Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.4. In una sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 p. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattasse di un caso di negligenza lieve (cfr. pure la STFA C 264/05 del 25 gennaio 2006 consid. 4).
In una sentenza 35.2014.90 del 17 dicembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha pure negato la buona fede a un assicurato che, prima di rimanere vittima di un infortunio, aveva realizzato un reddito medio lordo pari a fr. 3'250 nel 2006 e a fr. 4'135 nel 2007, mentre che l’assicuratore infortuni gli aveva corrisposto indennità giornaliere per importi ben maggiori (fr. 4'905.75 nei mesi di ottobre 2007 nonché luglio, agosto e ottobre 2009, fr. 4'589.25 nel mese di giugno 2009 e fr. 4'747.50 nel mese di settembre 2009).
Viste le cifre in gioco, il TCA aveva ritenuto che l’assicurato non poteva in buona fede non rendersi conto che vi fosse stato un errore nel versamento dell’indennità giornaliera.
2.5. In concreto, l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede, in quanto “… con un’adeguata e ragionevolmente esigibile attenzione egli avrebbe dovuto riscontrare l’errore. Ha invece omesso di verificare ogni volta, con lo scrupolo necessario, l’importo della somma versata. Le indennità giornaliere pagate erano infatti superiori al salario percepito prima dell’infortunio. Perlomeno avrebbe dovuto accertarsi dell’esattezza dei pagamenti.” (doc. 159).
Con riferimento a quanto sostenuto nella risposta di causa, questo Tribunale ha chiesto alla Divisione giuridica dell’CO 1 di sostanziare l’affermazione secondo la quale l’assicurato si sarebbe “… ritrovato in una situazione migliore rispetto a quella che avrebbe avuto se l’infortunio non si fosse verificato, ciò che non avrebbe dovuto sfuggirgli.”, avendo cura d’indicare le relative cifre (cfr. doc. VI).
La risposta è pervenuta in data 25 giugno 2015 e ha in particolare il seguente tenore:
" (…).
Prima dell’infortunio l’assicurato aveva diritto ad un’indennità di disoccupazione giornaliera pari a fr. 131.15 netti (corrispondenti a fr. 142.85 lordi. Si veda doc. 6 notifica di infortunio LAINF per disoccupati) per un salario annuo pari a ca. fr. 37190.- (doc. 15: informazioni salario).
Di norma, all’assicurato contro l’eventualità della disoccupazione spettano 5 indennità giornaliere alla settimana poiché l’assicurazione contro la disoccupazione indennizza solo i giorni feriali. Il numero di giorni feriali cambia a seconda del mese e varia da 20 a 23 per una media di 21.7 giorni pagati al mese (…). Anche volendo prendere un dato particolarmente favorevole al ricorrente (23 giorni) si giunge per lui ad un’indennità di disoccupazione pari a fr. 3'016.45 mensili circa.
Dai dati relativi ai versamenti effettuati dalla convenuta nel periodo in cui si era erroneamente calcolata una rendita troppo elevata, risulta che il Sig. RI 1 ha percepito dalla convenuta per esempio nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 (ovverosia un periodo di circa due mesi e mezzo): fr. 2'953.95 + fr. 1’948.35 + 3'803.40 = fr. 8'705.70 (allegato 2*). Si tratta di una cifra più alta rispetto ai 7'541.125 che si ottengono moltiplicando per 2.5 volte il valore citato al paragrafo precedente (cioè fr. 3'016.45).
Stesso discorso per il periodo per esempio che va dal 1° al 31 gennaio 2013 in cui l’assicurato ha percepito fr. 1948.35 + 1509.15 anche questa cifra è superiore ai fr. 3'016.45 già calcolati per eccesso.” (doc. VII)
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale constata che, al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio (il 12 ottobre 2012), RI 1 si trovava in disoccupazione e stava conseguendo un guadagno intermedio, lavorando alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto giardiniere (contratto di lavoro di durata determinata: dal 20 agosto al 30 novembre 2012 – cfr. doc. 1).
Dai conteggi agli atti della cassa disoccupazione risulta che l’insorgente aveva un guadagno assicurato pari a fr. 3'875 e che l’indennità giornaliera di disoccupazione lorda ammontava a fr. 142.85 (80% di fr. 3'875 = fr. 3'100 : 21.70).
Sempre in base ai medesimi conteggi (cfr. doc. 164, p. 1-9), le entrate lorde del ricorrente ammontavano, nell’agosto 2012, a fr. 3'791.50 (fr. 1'784.70 quale guadagno intermedio
Dai conteggi che sono stati prodotti in corso di causa dall’assicuratore resistente si evince invece che, posteriormente all’evento infortunistico, l’assicurato ha percepito indennità giornaliere d’infortunio lorde (già tenuto conto della rettifica riguardante l’importo dell’indennità giornaliera legata alla disoccupazione, effettuata nel marzo 2013 - cfr. consid. 1.1. in fine) di circa fr. 3'700/mese (in alcuni mesi persino inferiori a quella cifra, si vedano ad esempio i mesi di febbraio [fr. 3'356.40], aprile [fr. 3’597] e giugno 2013 [fr. 3'282.75] – cfr. doc. VII 2 e allegati), dunque non superiori all’importo del guadagno assicurato LADI (fr. 3'875).
Diversamente dalla fattispecie di cui alla STFA C 264/05 succitata in cui, a fronte di un guadagno assicurato di fr. 1'992, nei mesi in discussione l’assicurata aveva avuto entrate complessive (incluse le indennità di disoccupazione percepite) superiori del 50%, secondo questa Corte, in concreto, non si può parlare di un manifesto divario tra quanto RI 1 percepiva prima dell’infortunio e quanto invece corrispostogli dall’istituto assicuratore resistente a titolo d’indennità giornaliera d’infortunio a far tempo dal 15 ottobre 2013.
Oltre a ciò, va considerato che la possibilità per l’assicurato di controllare la correttezza dei conteggi CO 1 era resa difficile dal fatto che, nei mesi precedenti il sinistro, egli aveva percepito, contemporaneamente, il salario pagatogli dalla ditta __________ (peraltro di entità variabile, in funzione delle ore lavorate) e le indennità compensative corrispostegli dalla cassa disoccupazione (anch’esse di entità variabile, in funzione del guadagno intermedio conseguito).
Tutto ben considerato, quindi, secondo questa Corte, il ricorrente non poteva, né avrebbe potuto rendersi conto dell’inesattezza dei conteggi d’indennità giornaliera LAINF.
In esito a quanto precede, occorre concludere che il presupposto della buona fede di cui agli articoli 25 cpv. 1 LPGA e 4 OPGA, è adempiuto.
Tuttavia, affinché possa essere concesso il condono è necessario che sia soddisfatta anche l'altra condizione cumulativa, quella della “grave difficoltà”.
Ora, l’amministrazione non ha affrontato la questione avendo escluso il criterio della buona fede, ragione per la quale si giustifica un rinvio degli atti all’CO 1 per esaminare tale requisito.
2.6. Nel caso concreto, RI 1 é rappresentato dal signor RA 1, il quale va ritenuto persona qualificata per la questione giuridica considerata.
L'assicurato, vincente in causa, ha dunque diritto a un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’CO 1, affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di condono dell’assicurato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti