Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2015.15
Entscheidungsdatum
16.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

accomandata

Incarto n. 35.2015.15

mm

Lugano 16 marzo 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 gennaio 2015 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 16 novembre 2011, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di lavoratore edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é rimasto vittima di un incidente nel manovrare un escavatore, riportando una distorsione al pollice sinistro, nonché contusioni alla colonna vertebrale, al ginocchio e alla spalla sinistra.

L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corriposto regolamente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 14 ottobre 2013, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 228), l’Istituto ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° novembre 2013, posto che, da quella data in poi, i disturbi lamentati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con l’evento del novembre 2011 (cfr. doc. 194).

1.3. Con sentenza 35.2014.50 del 10 novembre 2014, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurato, nel senso che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati rinviati all’CO 1 affinché ordinasse un approfondimento peritale e, quindi, sulla base delle relative risultanze, decidesse nuovamente in merito all’esistenza o meno di una patologia organica oggettivabile a cui correlare i disturbi fatti valere dal ricorrente (cfr. doc. 309, p. 27ss.).

La pronunzia appena citata é cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Nel corso del mese di dicembre 2014, l’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, ha chiesto all’CO 1 di ripristinare il diritto alle prestazioni con effetto retroattivo (cfr. doc. 309, p. 51: “Con la presente dunque, ritenuto che, come accertato in sede giudiziaria, occorre nuovamente decidere circa l’esistenza o meno di una patologia organica oggettivabile a cui correlare i disturbi fatti valere dall’assicurato, nelle more del giudizio, s’impone di riconoscere al mio rappresentato il diritto alle prestazioni, anche retroattivamente a far tempo dal 1° ottobre 2013, …” - il corsivo é del redattore).

1.5. Con decisione formale del 23 dicembre 2014, l’assicuratore ha negato che RI 1 abbia diritto alle prestazioni durante il periodo d’esecuzione degli accertamenti ordinati dal TCA (cfr. doc. 309, p. 55).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 309, p. 57), in data 14 gennaio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 309, p. 61).

1.6. Con tempestivo ricorso del 19 gennaio 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a ripristinare la cura medica e le indennità giornaliere con effetto retroattivo a far tempo dal 1° novembre 2013.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato le seguenti argomentazioni:

" (…).

Il presente ricorso contesta la decisione CO 1 consistente nel rifiutare il ripristino delle prestazioni quali indennità giornaliere e il pagamento delle spese di cura retroattivamente dal 1° novembre 2013. La CO 1 sostiene, facendo riferimento alla sentenza (8C_45/2008), che l’assicuratore, nelle more dei chiarimenti medici richiesti dal tribunale, non é tenuta a fornire prestazioni assicurative.

Occorre rilevare che la fattispecie in esame é diversa rispetto a quella esaminata dal Tribunale federale nella summenzionata decisione.

Infatti, in tale occasione (cfr. pag. 6), la domanda della causalità avrebbe dovuto essere ulteriormente chiarita dal profilo medico, per il quale scopo era stato avviato un parere interdisciplinare. Il Tribunale federale delle assicurazioni aveva precisato che, se a seguito di tali chiarimenti, la domanda relativa alla causalità fosse stata negata, allora le prestazioni sarebbero state sospese a giusta ragione, mentre nel caso in cui la causalità fosse stata ammessa, le prestazioni avrebbero dovuto continuare fintanto che la causalità decade.

Nel caso in esame invece, non ci troviamo confrontati con una decisione univoca né formalmente sufficiente di CO 1. Infatti, come rilevato nella decisione del TCA del 10 novembre 2014 (doc. E):

a. agli atti non sussiste documentazione che consenta di validamente ammettere o escludere che i disturbi lamentati dall’assicurato siano imputabili a una CRPS I (pag. 14);

b. la metodologia di analisi svolta dal dott. __________ non é atta a provare l’assenza di causalità asserita dalla CO 1 (pag. 14);

c. agli atti non esiste una perizia da parte di un medico indipendente (pag. 15);

d. vi sono agli atti due pareri discordanti di altrettanti medici (cfr. pag. 14), tra i quali __________ e __________, che sostengono l’esatto contrario di quanto sostenuto da CO 1, vale a dire che sussiste una causalità verosimilmente preponderante tra infortunio e la patologia riscontrata nel paziente.

(…).

Avendo questo Tribunale annullato la decisione su opposizione del 28 aprile 2014, ha dunque anche annullato la decisione di sospendere le prestazioni dal 1° novembre 2013.

Tale annullamento deriva dal fatto che, l’ulteriore accertamento peritale richiesto, non ha lo scopo di corroborare un’assenza di causalità, bensì di permettere di decidere se i disturbi fatti valere dall’assicurato (CRPS I) abbiano quale sostrato organico oggettivante un grado di correlazione verosimilmente preponderante con l’infortunio occorso nel 2011.

Ciò significa - a contrario - che l’assicuratore LAINF, fino ad ora non solo non ha portato la prova dell’assenza di causalità tra i disturbi dell’assicurato e l’infortunio, ma neppure dell’assenza della correlazione verosimile preponderante tra patologia organica oggettivante e l’infortunio.

In queste condizioni, quanto chiesto all’assicuratore LAINF da questa Corte, non consiste in un semplice chiarimento, bensì nella necessità di fornire una prova, valida, dell’assenza di una relazione verosimilmente preponderante tra infortunio e patologia organico oggettivante il CRPS I.

(…).

Nel frattempo, la CO 1 non ha ancora trovato neppure il medico che possa procedere con la richiesta valutazione peritale. Il mio cliente attende ancora, senza avere copertura, senza avere una copertura LAMal e senza avere una copertura INPS e senza riuscire a lavorare.

(…).

Da ultimo, avendo questo Tribunale annullato la decisione su opposizione del 28 aprile 2014, parimenti é annullata la decisione di revoca dell’effetto sospensivo. Conseguentemente, mancando agli atti nuovi elementi probatori suscettibili di suffragare la tesi dell’esistenza di correlazione verosimilmente preponderante tra disturbi, sustrato organico oggettivante e infortunio, a decorrere dal 1° novembre 2013, le prestazioni vanno ripristinate completamente sin tanto che tale prova non sarà stata fornita.”

(doc. I)

1.7. Nel corso del mese di febbraio 2015, il ricorrente ha prodotto il verbale di PS dell’Ospedale di __________ e una certificazione della dott.ssa __________ (doc. III + allegati).

1.8. L’assicuratore resistente, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.9. In data 20 febbraio 2015, l’assicurato si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, versando inoltre agli atti ulteriore documentazione (doc. VII + allegati).

L’assicuratore si é espresso al riguardo il 4 marzo 2015 (doc. IX).

1.10. Il 9 marzo 2015, l’insorgente ha comunicato al TCA che la cura disposta dal suo medico curante era stata nel frattempo interrotta “in assenza di disponibilità economiche” e che l’CO 1 non era ancora riuscito a reperire un perito (doc. XI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni durante l’esecuzione degli accertamenti ordinati dal TCA con la sentenza di rinvio 35.2014.50 del 10 novembre 2014, oppure no.

2.3. Nella DTF 129 V 370, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che se l’effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, in caso di rinvio degli atti all’amministrazione, anche durante tutta questa procedura d’istruzione fino alla notifica della nuova decisione.

In una sentenza 8C_45/2008 del 16 dicembre 2008, richiamata dall’Istituto assicuratore resistente, riguardante una fattispecie in cui un Tribunale cantonale aveva annullato la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata e negato quello a una rendita d’invalidità e all’IMI, rinviando gli atti per complemento istruttorio e nuova decisione, il TF ha precisato, con riferimento alla pronunzia U 115/06 del 24 luglio 2007, che il principio sviluppato nella DTF 129 V 370 deve trovare applicazione anche nel caso in cui l’assicuratore contro gli infortuni sospende le proprie prestazioni, cosicché quest’ultimo non può essere tenuto a ripristinare il relativo diritto durante il periodo d’esecuzione degli accertamenti medici ordinati dal tribunale:

" (…).

3.3 Im Versicherungsfall, welcher dem Urteil U 115/06 zugrunde lag, hatte der Unfallversicherer - anders als vorliegend die Beschwerdeführerin - weder in der Verfügung noch im Einspracheentscheid dem Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen. Trotzdem war er während der Dauer des Rechtsmittelverfahrens nicht verpflichtet, Leistungen zu erbringen, da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht nur aufschiebende Wirkung gehabt hätte, wenn diese angeordnet worden wäre (Art. 111 Abs. 2 aOG), was nicht zutraf. Das Gericht hat weiter erwogen, nach dem letztinstanzlichen Rückweisungsentscheid habe an sich keine leistungsaufhebende Verfügung mehr vorgelegen. Indessen gelte nach der im Zusammenhang mit der Revision von Renten ergangenen Rechtsprechung (BGE 129 V 370) der Entzug der aufschiebenden Wirkung auch dann weiter, wenn ein erst- oder letztinstanzliches Gerichtsurteil die Revisionsverfügung aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Verwaltung zurückgewiesen habe. Diese Rechtsprechung gelte erst recht, wenn die aufschiebende Wirkung nicht entzogen worden sei, sondern von Gesetzes wegen gar nicht bestanden habe. Mit Bezug auf die Einstellung von Taggeldleistungen hielt das Gericht im Urteil U 115/06 dafür, diese sei mit einer revisionsweisen Aufhebung einer laufenden Rente vergleichbar. Auch im Rentenrevisionsverfahren stehe bis zum rechtskräftigen Entscheid nicht fest, ob die Voraussetzungen für eine Aufhebung (oder Reduktion) der Rente wirklich gegeben seien. Dies bilde vielmehr gerade Thema des Rechtsmittelverfahrens. Dabei stelle sich die Frage, ob bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss die Rente weiterhin zu bezahlen sei. Genau gleich verhalte es sich im Verfahren betreffend Einstellung von Leistungen des Unfallversicherers.

3.4 Die Beschwerdeführerin wollte ihre Leistungen gestützt auf die im Administrativverfahren getätigten medizinischen Abklärungen mit Wirkung ab 30. Juni 2004 einstellen, da es zwischen den somatischen Beschwerden und dem Unfallereignis am natürlichen Kausalzusammenhang fehle und hinsichtlich der psychischen Problematik der adäquate Kausalzusammenhang zu verneinen sei. Aufgrund des vom damaligen Eidgenössischen Versicherungsgericht bestätigten (U 290/05 vom 16. Januar 2006) kantonalen Gerichtsentscheids vom 25. Mai 2005 hatte sie die Kausalitätsfrage medizinisch weiter abzuklären, zu welchem Zweck sie das interdisziplinäre Gutachten der Medizinischen Abklärungsstelle (Medas) vom 25. Oktober 2007 in Auftrag gab. Ist als Folge dieser Abklärungen die Frage zu verneinen, hat sie mit Recht auf diesen Zeitpunkt hin die Leistungen eingestellt. Ist die Frage zu bejahen, hat sie bis zum Zeitpunkt, in welchem die Kausalität entfällt, Leistungen zu erbringen.

3.5 Aus der im Urteil U 115/06 präzisierten Rechtsprechung ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin nicht verpflichtet ist, für die Dauer der gerichtlich angeordneten weiteren medizinischen Abklärungen Versicherungsleistungen auszurichten. Der angefochtene Entscheid erweist sich somit als rechtswidrig und ist aufzuheben.“

(il corsivo é del redattore)

2.4. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA osserva che, con la decisione su opposizione del 28 aprile 2014, l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° novembre 2013, posto che i disturbi denunciati dall’assicurato, privi di sostrato organico oggettivabile, non costituirebbero una conseguenza adeguata del sinistro occorso il 16 novembre 2011.

In quella sede, l’assicuratore ha pure tolto l’effetto sospensivo all’eventuale ricorso (cfr. doc. 228).

Con la sentenza 35.2014.50 del 10 novembre 2014, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione impugnata, ritenendo che la fattispecie medica non fosse stata sufficientemente delucidata. Essa ha quindi rinviato gli atti all’amministrazione affinché ordinasse un complemento peritale tendente a stabilire l’eziologia della sintomatologia presentata da RI 1 (esistenza o meno di una patologia organica oggettivabile, in particolare nella forma di una CRPS di tipo I) e emanasse una nuova decisione circa l’ulteriore diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° novembre 2013 (cfr. doc. 309, p. 27ss.).

Da notare che, con decreto del 21 luglio 2014, il TCA aveva respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. 245).

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale concorda con l’assicuratore resistente che la fattispecie sub judice non é dissimile da quella esaminata dal Tribunale federale nella sentenza 8C_45/2008 succitata.

I distinguo sollevati dal ricorrente (cfr. doc. I, p. 4), non giustificano una diversa conclusione.

Pertanto, conformemente alla chiara giurisprudenza federale esposta al considerando 2.3., occorre concludere che l’Istituto assicuratore resistente non può essere obbligato a ripristinare il diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera durante il periodo d’esecuzione degli accertamenti medici ordinati con il giudizio cantonale di rinvio.

In conclusione, il ricorso presentato da RI 1 va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.5. Il TCA prende atto che, ancora il 9 marzo 2015, l’amministrazione non aveva conferito mandato a un perito medico (cfr. doc. XI).

D’altra parte, con scritto del 5 febbraio 2015, l’Istituto convenuto ha comunicato al patrocinatore dell’assicurato che “… il nostro Centro di competenza a __________ non ha ancora potuto trovare un perito disposto ad eseguire l’accertamento richiesto dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. (…). Occorre un esperto, con buone conoscenze della lingua italiana e con una comprovata esperienza della problematica specifica in ambito CRPS. Il prof. __________ dell’__________, ha rifiutato l’assunzione dell’incarico. La nostra __________ sta ora vagliando altri nominativi ai quali demandare l’onere dell’esame peritale.” (doc. P).

Questa Corte richiama l’assicuratore LAINF al rispetto del principio di celerità, tanto più che alla base degli accertamenti che esso é chiamato a compiere, vi é una sentenza di rinvio.

In questo contesto, va segnalato che, non trattandosi di delucidare una problematica di natura psichiatrica, il mandato peritale potrebbe essere attribuito anche a uno specialista che non conosce la lingua italiana, il quale potrà avvalersi, se del caso, di un traduttore (cfr., fra le tante, la STF 9C_894/2013 del 19 maggio 2014 consid. 5.1).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

1

aOG

  • Art. 111 aOG

Gerichtsentscheide

19