Raccomandata
Incarto n. 35.2014.90
LG/sc
Lugano 17 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 settembre 2014 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. A seguito dell’infortunio occorso a RI 1, in data 27 aprile 2007, e la conseguente frattura del calcagno destro lCO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha versato all’assicurato l’indennità giornaliera dal 30 aprile 2007 all’11 aprile 2010 (doc. 445).
1.2. Con decisione formale del 6 maggio 2013, poi confermata con la decisione su opposizione del 27 agosto 2013, l’CO 1 ha attribuito a RI 1, sempre per le conseguenze dell’infortunio del 27 aprile 2007, un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 445).
Nella medesima decisione l’CO 1 ha poi ricalcolato l’ammontare dell’indennità giornaliera e chiesto la rifusione dell’importo di fr. 44'383.05, in quanto da un riesame della pratica era emerso che il salario base del lavoratore ammontava a fr. 25.-- e non fr. 28.48 come indicato sull’annuncio di infortunio. L’Istituto assicuratore ha quindi accordato retroattivamente dal 1° maggio 2008 una indennità giornaliera di CHF 83.10 al giorno anziché CHF 158.25 erroneamente accordati a suo tempo (doc. 445).
1.3. Con scritto del 23 settembre 2013 l’amministrazione, dopo aver recuperato parte del saldo a suo favore dall’assicurazione invalidità, ha modificato la propria pretesa in fr. 31'328.05 (doc. 480).
1.4. Contro la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. 482).
1.5. Con sentenza del 19 febbraio 2014 questa Corte ha respinto il gravame e trasmesso gli atti all’CO 1 “affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si pronunci sulla domanda di condono” (inc. 35.2013.71, doc. 484).
1.6. Contro la sentenza del TCA l’assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale (doc. 485), il quale con sentenza 8C_240/2014 del 12 maggio 2014 ha respinto il gravame per quanto ammissibile (doc. 488).
1.7. Con scritto del 3 luglio 2014 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha chiesto all’CO 1 il condono del debito di fr. 31'328.05 appellandosi alla buona fede del cliente e alle difficoltà finanziarie in cui versa (doc. 490).
1.8. Con la decisione del 18 luglio 2014 l’ CO 1 ha respinto la richiesta di condono dell’assicurato non ravvisando il criterio della buona fede e rilevando, in particolare:
" (…)
Con un’adeguata e ragionevolmente esigibile attenzione, il signor RI 1 avrebbe dovuto riscontrare l’errore. Ha invece omesso di verificare ogni volta, con lo scrupolo necessario l‘importo della somma versata. Le indennità giornaliere pagatele erano infatti considerevolmente superiori al salario percepito prima dell’infortunio. Perlomeno avrebbe dovuto accertarsi dell’esattezza dei pagamenti” (doc. 492),
1.9. A seguito dell’opposizione inoltrata dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, in data 3 settembre 2014 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione rilevando:
" (…)
Dall'incarto risulta che la CO 1 ha fissato l'indennità giornaliera in fr. 158.25 partendo dal principio, così come figura sull'annuncio d'infortunio, che l'assicurato lavorava 45 ore la settimana e percepiva un salario orario di fr. 28.48. Dagli atti dell'AI che hanno motivato la correzione dell'ammontare in franchi dell'indennità giornaliera risulta invece che l'assicurato era occupato in modo irregolare e guadagna un salario di fr. 25 l'ora per cui, fatti i debiti calcoli, l'indennità giornaliera corretta ammonta a fr. 83.10.
Ora I’assicurato pur non avendo nessuna conoscenza del diritto non poteva non accorgersi che la CO 1 era incorsa in un errore grossolano visto che dal momento in cui è stato dichiarato
inabile al lavoro percepiva delle indennità molto superiori rispetto al salario che guadagnava lavorando.
Non si tratta di una differenza insignificante o di una sottigliezza giuridica che una persona non cognita in materia risp. presentanti delle problematiche del tipo di quelle elencate a sostegno dell'opposizione non poteva non notare. Fra l'altro l'assicurato era seguito da un avvocato. Giova ricordare che gli atti del mandante sono imputabili al mandatario.” (doc. 497).
1.10. Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’CO 1 per l’esame delle altre condizioni poste dall’art. 4 OPGA (doc. I).
Il ricorrente ha contestato la decisione dell’CO 1 sostenendo che l’Istituto assicuratore “si è fermata nella sua analisi al solo elemento obiettivo della norma cioè le circostanze, dimenticando l’elemento soggettivo cioè l’esigenza richiesta alla persona in questione” (doc. I, pag. 3).
In buona sostanza, secondo l’avv. RA 1, non si poteva pretendere dall’assicurato affetto da una patologia psichiatrica “tipo borderline”, con difficoltà nella conoscenza del diritto e della lingua italiana, di rendersi conto dell’errore in questione definito dall’insorgente di poca importanza (doc. I, pag. 3).
Il legale ha quindi concluso che RI 1 deve essere ritenuto in buona fede avendo egli “sempre dichiarato guadagnare CH 25 all’ora” (doc. I, pag. 3).
1.11. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono dell’obbligo di restituire fr. 31'328.05 corrispondenti alle indennità giornaliere versate in eccesso all’assicurato dal 1° maggio 2008.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
2.4. Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
2.5. In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve (vedi pure la STF C 264/05 del 25 gennaio 2006).
2.6. In concreto l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede, in quanto con un’adeguata e ragionevolmente esigibile attenzione egli avrebbe dovuto riscontrare l’errore nel calcolo dell’indennità giornaliera (doc. 492, 498).
L’CO 1 ha fondato la propria decisione di rifiuto del condono sul fatto che l’assicurato “ha omesso di verificare ogni volta, con lo scrupolo necessario, l’importo della somma versata” (doc. 492).
L’assicurato “pur non avendo nessuna conoscenza del diritto non poteva non accorgersi che la CO 1 era incorsa in un errore grossolano visto che dal momento in cui è stato dichiarato inabile al lavoro percepiva delle indennità molto superiori rispetto al salario che guadagnava lavorando” (doc. 492 e 497).
Dal canto suo, l’insorgente ha ritenuto poco importante la differenza oraria in questione e si è appellato alla propria buona fede, oltre che al proprio stato di salute “borderline”, sostenendo che “ha sempre dichiarato guadagnare CH 25 all’ora” (doc. I, pag. 3).
Il TCA non ha ragioni per scostarsi dalla decisione impugnata.
Dai conteggi dell’indennità giornaliera INSAI agli atti emerge che RI 1 percepiva gli importi mensili di fr. 4'905.75 (conteggio di ottobre 2007, luglio 2009, agosto 2009, ottobre 2009) rispettivamente di fr. 4'589.25 (conteggio di giugno 2009) o fr. 4'747.50 (conteggio di settembre 2009). Importi cui veniva dedotta unicamente l’imposta alla fonte (doc. 89, 259, 304).
Tuttavia, RI 1 percepiva presso la __________ salari nettamente inferiori rispetto alle indennità giornaliere ricevute dall’CO 1: nel 2006 gli importi lordi erano rispettivamente fr. 2'560.25 (giugno), fr. 3'420.20 (luglio), fr. 943.25 (agosto), fr. 3'436.15 (settembre), fr. 3'490.05 (ottobre), fr. 2'627.65 (novembre), fr. 6'273.05 (dicembre) (doc. 440).
Nel 2007 i salari lordi erano: fr. 2'115.80 (gennaio), fr. 3'031.90 (febbraio), fr. 3'368.75 (marzo), fr. 2'645.20 (aprile), fr. 4'818.65 (maggio), fr. 4'677.50 (giugno), 6'023.50 (luglio), fr. 4'905.75 (agosto), fr. 5'626.50 (settembre) (doc. 440).
A prescindere dalla conoscenza o meno della lingua italiana e dell’ordinamento giuridico del nostro Paese, il ricorrente non poteva in buona fede non rendersi conto che vi fosse un errore nel versamento dell’indennità giornaliera.
Anche il disturbo psichiatrico di cui soffre l’assicurato non consente una diversa valutazione della fattispecie, in quanto – secondo questa Corte – l’assicurato era in grado di comprendere l’entità dei versamenti effettuati dall’Istituto assicuratore.
Il ricorrente ha fatto riferimento al referto del 16 settembre 2011 della __________ dal quale emerge che egli soffre di un “Disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD-10; F60.31). Altre sindromi ansiose non specificate (ICD-10; F41.8)” (doc. A4). Tuttavia, come emerge dalla documentazione agli atti l’assicurato ha seguito delle misure reintegrative dal 2010 (accertamento professionale a __________, corsi di tedesco, matematica e informatica e una riqualifica come disegnatore edile) (doc. 207, 337, 340, 345).
In queste circostanze, il TCA ritiene che a RI 1 avrebbe dovuto, perlomeno, sorgere il dubbio sulla correttezza dell’importo delle indennità giornaliere versate e di conseguenza egli avrebbe dovuto verificare nuovamente, se del caso tramite il proprio legale, questi versamenti.
Non va peraltro ignorato che l’assicurato era rappresentato da un legale sin dal mese di aprile 2007 (cfr. procura doc. 65) e successivamente, dal febbraio 2012, è stato seguito dall'attuale rappresentante (cfr. procura doc. 436).
Non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione cumulativa, segnatamente quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.
Ne consegue che la decisione impugnata va confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti