Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2014.45
Entscheidungsdatum
10.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2014.45

MP

Lugano 10 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 aprile 2014 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 8 maggio 1990, RI 1, allora dipendente dell’impresa di costruzione __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre era al lavoro si è procurato un trauma contusivo agli occhi occasionato dall’improvvisa fuoriuscita di calcestruzzo da un tubo sotto pressione.

A seguito del sinistro l’assicurato ha riportato una sublussazione del cristallino dell’occhio destro oltre che la rottura dello sfintere papillare e glaucoma post-traumatico a entrambi gli occhi, con conseguente diminuzione bilaterale dell’acuità visiva.

L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’CO 1, con decisione del 7 febbraio 1995, confermata in sede di opposizione, ha assegnato a RI 1 un’indennità per menomazione all’integrità del 37% (cfr. doc. 50).

1.2. Nel corso del 2001, l’assicurato, nel frattempo attivo quale muratore indipendente, ha accusato una rapida diminuzione dell’acuità visiva all’occhio destro causata dall’insorgere di una cataratta sub-capsulare posteriore (cfr. doc. 70).

L’assicurato si è quindi sottoposto a un intervento di cataratta il 14 maggio 2001 (cfr. doc. 79).

L’Istituto assicuratore ha considerato tale danno alla salute alla stregua di una ricaduta dell’infortunio del 1990, riconoscendo di conseguenza la propria responsabilità.

1.3. L’CO 1 ha ritenuto che a partire dal 31 dicembre 2004 lo stato post-infortunistico di RI 1 non fosse suscettibile di notevole miglioramento. Pertanto, l’assicuratore LAINF ha interrotto il versamento delle prestazioni di corta durata, accordando all’assicurato una rendita di invalidità del 40%, a far tempo dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. 114; 116; 120).

1.4. Nel mese di settembre 2011, l’assicurato ha annunciato all’CO 1 il peggioramento dell’acuità visiva (cfr. doc. 154). Il 1° giugno 2012 egli ha quindi chiesto che gli fosse riconosciuta una rendita di invalidità del 70% a far tempo dal 1 gennaio 2011 (cfr. doc. 165).

1.5. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1, con decisione formale del 25 novembre 2013, poi confermata a seguito dell’opposizione dell’assicurato, ha confermato la rendita di invalidità del 40%, in vigore dall’anno 2004 e riconosciuto all’assicurato un’IMI aggiuntiva del 13% (cfr. doc. 198).

1.6. Con tempestivo ricorso del 19 maggio 2014, RI 1, rappresentato dal RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su opposizione dell’CO 1 e la condanna dell’assicuratore a corrispondergli una rendita d’invalidità dell’70%, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Se da un lato il nesso causale è senz’altro dato in quanto l’evento infortunistico aveva colpito ambedue gli occhi, e perciò dal profilo medico è chiaramente riconosciuto, dall’altro anche il raffronto dei redditi porta alla conclusione di un peggioramento del grado di invalidità determinante.

In effetti, come avremo modo di precisare i redditi del signor RI 1 sono nettamente diminuiti e questo non per motivi di mancanza di lavoro, ma in quanto non gli è stato possibile continuare l’attività per motivi di salute. (…)” (cfr. doc. I, p. 2)

1.7. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.8. Il 17 giugno 2014, l’assicurato a sostegno della propria impugnativa ha trasmesso al TCA le decisioni di tassazione federali e cantonali relative agli anni 2009 - 2012 (cfr. doc. V).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Con decisione formale del 25 novembre 2013, l’CO 1 ha confermato la rendita di invalidità del 40% assegnata nel 2004 e ha aumentato del 13% il tasso di menomazione dell’integrità fisica in ragione del peggioramento dello stato di salute dell’assicurato occorso a partire dal 2011 (cfr. doc. 207).

Dall’atto di opposizione del 10 gennaio 2014 risulta che l’assicurato ha contestato la predetta decisione unicamente per quanto attiene al grado di invalidità, senza nulla eccepire relativamente alla quantificazione del grado di menomazione della sua integrità fisica (cfr. doc. 200).

Il TCA ritiene pertanto che, per quanto riguarda l’IMI, la decisione del 25 novembre 2013 è cresciuta in giudicato.

2.3. Oggetto della lite è la questione di sapere se, a fronte del peggioramento dello stato di salute accusato a partire dal 2011, deve essere aumentata la rendita di invalidità del 40%, assegnata a RI 1 a seguito dell’evento traumatico del 5 maggio 1990.

2.4. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

2.5. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.6. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.7. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.8. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

2.9. A seguito dell’infortunio del maggio 1990, l’CO 1 ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 40% a far tempo dal 1° gennaio 2004, a dipendenza del discapito di rendimento nell’abituale attività lavorativa di muratore e della corrispondente perdita di guadagno (cfr. doc.114 e 120).

L’acuità visiva a quel tempo era stabile a 0.2 per l’OD e 0,6 per l’OS (cfr. doc. 111 e 139).

Dalle tavole processuali risulta che il 15 settembre 2011 RI 1 è stato visitato dal suo medico oftalmologo curante, dott. __________. In quell'occasione lo specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia ha costatato, oltre ai già accertati problemi alla vista insorti a seguito dall’evento infortunistico del 1990, la presenza di una cataratta corticale incipiente all’occhio sinistro e un peggioramento dell’acuità visiva in entrambi gli occhi (OD 0.1 e OS 0.5, cfr. doc. 160).

Il 2 febbraio 2012, su mandato dell’CO 1, il dott. __________, specialista FMH in oftalmologia, ha visitato l’assicurato. Nel rapporto stilato a margine degli esami medici eseguiti, il sanitario ha segnatamente rilevato quanto segue:

" (…)

In conclusione il signor RI 1 presenta gli esiti di un trauma contusivo bilaterale dei bulbi oculari (1990) con susseguente glaucoma cronico. A dx è stato operato di cataratta il 14.5.2001 e trabeculectomia il 13.6.2001 (Dr. __________), mentre a sx vi è la presenza d una cataratta.

Confrontando i documenti che mi sono stati sottoposti posso constatare che la situazione all’OD, in particolar modo per quel che concerne l’acutezza visiva, è stato piuttosto stabile almeno fin dal giugno 2006. Diverso invece quanto si ritrova all’OS dove l’acutezza visiva da lontano con la miglior correzione non supera oggi i 5/10 quando era allora ancora 7/10. Questa lieve diminuzione dell’acutezza visiva dell’OS è senz’altro compatibile con la progressione della cataratta. Con tale acutezza visiva il signor RI 1 è inabile alla guida di autoveicoli del gruppo III.

Dal punto di vista assicurativo, il discusso calo dell’acutezza visiva OS, da attribuire in parte agli esiti del trauma del 1990 ed in parte senz’altro alla progressione della cataratta, deve portare ad un leggero aggiustamento del grado d’inabilità lavorativa che a mio modo di vedere dovrebbe passare ora da 70% a 80%. Anche se un intervento di cataratta all’OS potrebbe in teoria migliorare la situazione ed evitare questo adeguamento dell’incapacità lavorativa, la sua esigibilità in questo caso post traumatico mi pare difficile. (…)”

(cfr. doc. 163, p. 2).

L’assicurato ha quindi presentato all’CO 1 una richiesta di aumento del grado di invalidità al 70% - stabilito dal dott. __________ e confermato dal dott. __________ (cfr. doc. 165, p. 3 e 163, p. 2) - a far tempo dal 1° gennaio 2011 (cfr. doc. 165, p. 1).

Il Centro di competenze in medicina assicurativa dell’CO 1 è stato chiamato a esaminare lo stato di salute del ricorrente. La dott.ssa __________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, ha confermato il peggioramento dell’acuità visiva di RI 1 e ha costatato che con il visus così limitato, l’attività lavorativa di muratore non è più esigibile (cfr. doc. 167).

L’assicurato, su indicazione dell’CO 1, si è sottoposto ad un’ulteriore visita specialistica presso la Augenklinik dell’Ospedale Cantonale di __________, al fine di ottenere un secondo parere. I medici specialisti che hanno esaminato l’assicurato, la dott.ssa __________ e il suo assistente, dott. __________, hanno confermato le patologie già evidenziate dai precedenti rapporti medici e il limitato grado di acuità visiva binoculare del paziente (0.16 per l’OD e 0.4 per l’OS), il quale rende inesigibile lo svolgimento della professione di muratore. Essi hanno anche rilevato che un intervento chirurgico di cataratta all’occhio sinistro, seppur possibile, sarebbe correlato da rischi di complicazione tali da non giustificarne l’esecuzione (cfr. doc. 192, p. 2).

L’assicuratore LAINF con decisione del 25 novembre 2013, ha stabilito che malgrado il peggioramento dello stato di salute di RI 1, un aumento della rendita come auspicato dal ricorrente non fosse giustificato. Per giungere a tale soluzione l’ICO 1 ha sostanzialmente ritenuto che, nonostante la diminuzione dell’acuità visiva rendesse impossibile l’attività di muratore, l’assicurato fosse comunque in grado di svolgere un’altra attività lavorativa confacente al suo stato di salute, con pieno rendimento (cfr. doc.198).

L’assicurato da parte sua non condivide la presa di posizione dell’Istituto assicuratore, pretendendo che gli sia riconosciuta una rendita di invalidità del 70%, fondata sul pari grado di incapacità lavorativa come muratore. Inoltre egli ritiene che “(…) Tenuto conto della formazione, dell’età dell’assicurato, il rapporto dei redditi da voi stilato risulta troppo penalizzante per il sig. RI 1 in quanto è materialmente impossibile trovare qualsiasi occupazione che possa permettere all’assicurato di percepire il reddito sulla base delle statistiche svizzere anche per i lavori leggeri. (…)” (cfr. doc. 200).

Prima di emanare la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha ancora interpellato la dott.essa __________, attiva presso il centro di competenza per la medicina assicurativa. Per quanto qui d’interesse il medico fiduciario ha confermato che il lavoro di muratore non è più esigibile, ma che esistono delle attività lavorative idonee allo stato di salute dell’assicurato che possono essere da lui svolte a tempo pieno. La sanitaria ha quindi esposto un elenco di lavori compatibili con un’acuità visiva ridotta, quali, per citarne alcuni, il contadino, il fioraio, il giardiniere, il pescatore, il casaro, il netturbino ecc (cfr. doc. 206, p. 2).

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, vista l’assenza di pareri medici specialistici divergenti, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione della dott.ssa __________, per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento ridotto del 10-20 %, attività lavorative nelle quali non è necessaria una vista binoculare, conformemente a quanto si evince dall’elenco di professioni di cui alla pubblicazione Augenärztliche Begutachtung, del dott. med. Rudolf Sachsenweger (doc. 179, p. 4ss).

Al riguardo la dott.ssa __________ ha precisato che, sebbene sia stato elaborato negli anni settanta, l’elenco in questione continua a costituire un valido strumento per individuare le professioni esigibili da persone affette da patologie oftalmologiche (nel caso dell’assicurato, entrano in linea di conto le attività contrassegnate con la cifra III) (cfr. doc. 206, p. 2).

Con la propria impugnativa, l’assicurato fa valere che, a causa del peggioramento del danno alla salute infortunistico, egli non è più in grado di esercitare la professione di muratore indipendente, di modo che anche il suo reddito è nettamente diminuito (cfr. doc. I, p. 2).

La circostanza sollevata dall’insorgente è irrilevante.

In effetti, non è in discussione il fatto che egli presenti una totale incapacità lavorativa nella sua professione abituale. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, è però esigibile che egli metta a frutto la sua capacità lavorativa residua sul mercato generale del lavoro, svolgendo un’attività compatibile con il suo stato di salute.

Ne consegue che la documentazione fiscale prodotta dal ricorrente, relativa agli anni 2009-2012 (cfr. doc. V), si rileva inconferente ai fini del presente giudizio.

D’altro canto, il TCA non ignora che il ricorrente, nato nel 1951, sia ormai vicino all’età del pensionamento e che perciò potrebbe incontrare delle difficoltà a reperire un’occupazione adeguata sul mercato generale del lavoro supposto equilibrato. Tuttavia, torna qui applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante ii confronti dei redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

Posto che la rendita d’invalidità dipendente dall’infortunio del 1990 era stata stabilita in funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio della professione di muratore indipendente (e della relativa perdita di guadagno), divenuta inesigibile in ragione del peggioramento dell’acuità visiva dell’occhio sinistro (cfr. doc. 192 e 206), nel quadro della revisione della rendita ex art. 17 LPGA, occorre far capo al mercato generale del lavoro e procedere ad un raffronto dei redditi.

2.11. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2011, senza il danno alla salute, un importo annuo di fr. 68'022.-- (cfr. doc. 179, p. 2; 198, p. 2 e 207, p. 5).

Questo dato non è contestato dall’assicurato e può essere fatto proprio dal TCA.

2.12. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.13. Dalle carte processuali risulta che l’amministrazione, nella decisione su opposizione ha quantificato in fr. 42'109.-- il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 61'924.63), operando successivamente una decurtazione del 15% in ragione del discapito di rendimento stabilito dalla sua oftalmologa di fiducia (cfr. doc. 207, p. 4), oltre che una deduzione sociale del 20% (doc. 207, p. 5).

Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (1%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2011 un reddito annuo di fr. 61'776.12.

L’assicurato, avesse continuato a lavorare nel ramo della costruzione di edifici, avrebbe guadagnato, nel 2011, fr. 68'022.--/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. doc.179, p. 2).

Tale reddito si situa al di sotto della media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 41 “costruzione di edifici”, livello di qualifica 4: fr. 5'420 riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 5'731.65 x 12 mesi = fr. 68'779.80 + adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2011 = fr. 69'467.59). Tuttavia, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.11. in fine, essendo la differenza inferiore al 5%, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale.

Posto che la capacità lavorativa in attività alternative adeguate è limitata all’85% (tenuto conto del calo di rendimento stabilito dalla dott.ssa __________, cfr. doc. 206, p. 2), il reddito statistico deve essere ridotto del 15% (circa la possibilità di effettuare una media allorquando è indicata una forchetta per le capacità lavorative cfr. STF 9C_280/2010 del 12 aprile 2011, consid. 4.2., pubblicata in DTF 137 V 71) ed è quindi pari a fr. 52'509.70 (risultato intermedio).

2.14. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 20% sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc. 207, p. 5).

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione di tale entità, l’Istituto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare, il TCA ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica.

D’altro canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Infine, la circostanza che l’assicurato abbia in sempre lavorato nel ramo dell’edilizia non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono un’esperienza professionale diversificata (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3).

2.15. Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione sociale del 20%, ammonta quindi a fr. 42’007.76 (80% di fr. 52'509.70).

Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 42’007.76 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 68'022.--, risulta essere del 38.24%, arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Posto che RI 1 beneficia già di una rendita del 40% a dipendenza dell’infortunio del maggio 1990, non sono date le premesse per condannare l’amministrazione ad aumentare il grado d’invalidità per la via della revisione.

2.15. In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale lCO 1 si è rifiutata di aumentare la rendita di invalidità del 40% a suo tempo assegnata all’assicurato, deve quindi essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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