Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2014.27
Entscheidungsdatum
08.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2014.27

mm

Lugano 8 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 febbraio 2014 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

  • che, durante il periodo maggio-agosto 2013, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di direttore aziendale, é rimasto vittima di tre infortuni (3 maggio, 20 luglio e 23 agosto 2013);

  • che l’CO 1 ha corrisposto le prestazioni di legge per i primi due eventi;

  • che, con decisione formale del 17 dicembre 2013, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità relativamente all’infortunio occorso il 23 agosto 2013, posto che la copertura assicurativa si sarebbe nel frattempo estinta, precisando di aver corrisposto a torto le prestazioni per i sinistri 3 maggio e 20 luglio 2013 ma di rinunciare a chiederne la restituzione (doc. 41);

  • che, a seguito dell’opposizione interposta da RI 1 personalmente (doc. 50) e completata dall’avv. RA 1 (doc. 55), in data 25 febbraio 2014, l’ CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 57);

  • che, con tempestivo ricorso del 24 marzo 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’Istituto assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere il proprio obbligo a prestazioni per i tre infortuni occorsigli, osservando di aver percepito indennità giornaliere da un’assicurazione privata nella misura del 100% sino al mese di giugno 2013 e nella misura del 50% sino al 31 luglio 2013, come pure che il rapporto di lavoro con la ditta __________ non sarebbe di fatto mai cessato (doc. I);

  • che CO 1, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III);

  • che, in corso di causa, questo Tribunale ha invitato la Divisione CO 1 a esprimersi circa la rilevanza del fatto che l’insorgente si troverebbe sempre alle dipendenze della __________ (doc. V);

  • che, con scritto del 21 agosto 2014, il patrocinatore dell’Istituto ha in particolare dichiarato che la circostanza in questione “… induce a compiere altri accertamenti per i quali chiedo mi vengano restituiti gli atti CO 1.” (doc. VI);

considerato in diritto

  • che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);

  • che litigiosa é la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità per gli infortuni occorsi a RI 1, oppure no;

  • che, per quanto riguarda i sinistri del 3 maggio e 20 luglio 2013, relativamente ai quali l’ CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni per il futuro rinunciando a pretendere la restituzione delle prestazioni versate nel frattempo (doc. 41), occorre precisare che, in una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – non si era in realtà mai verificato;

  • che, secondo l’art. 3 cpv. 1 LAINF, l'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività in virtù dell'assunzione, in ogni caso però dal momento in cui egli s'avvia al lavoro. Il cpv. 2 recita che essa termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. Giusta il cpv. 3, l'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a 180 giorni. Infine, il cpv. 5 prevede che il Consiglio federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, la forma ed il contenuto degli accordi di protrazione dell'assicurazione, come pure la continuazione dell'assicurazione in caso di disoccupazione;

  • che, secondo la dichiarazione 21 marzo 2014 della ditta __________ di __________, acclusa al ricorso, RI 1 si trova ancora alle sue dipendenze in qualità di direttore amministrativo (doc. L);

  • che, nel corso del mese di agosto 2014, il TCA ha chiesto alla Divisione __________ di esprimersi circa la rilevanza della succitata dichiarazione dal profilo della copertura assicurativa degli infortuni occorsi al ricorrente (doc. V);

  • che, in data 21 agosto 2014, l’avv. RA 2 ha chiesto la restituzione degli atti CO 1 al fine di compiere ulteriori accertamenti, chiedendo nel contempo la sospensione della procedura ricorsuale (doc. VI);

  • che, avendo l’amministrazione omesso di approfondire un fatto potenzialmente rilevante dal profilo giuridico prima della presentazione della risposta di causa (in proposito, si veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato), secondo questo Tribunale, sono dati i presupposti per rinviare gli atti all’ CO 1 affinché abbia a compiere tutti gli atti istruttori che reputa necessari per accertare compiutamente la presente fattispecie e decida di nuovo circa la copertura assicurativa dei tre eventi annunciatigli dall’insorgente;

  • che, visto l’esito del ricorso, l’insorgente, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’ CO 1 di fr. 1'000 a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.

§§ L’incarto é retrocesso all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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