Raccomandata
Incarto n. 35.2014.22
MP/MM
Lugano 21 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 luglio 2013, RI 1, medico dentista e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 (di seguito: CO 1), salendo dalle scale che dal giardino portano a casa sua, è caduto procurandosi un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il 17 luglio 2013 l’assicurato ha quindi denunciato il sinistro all’assicuratore chiedendo la presa a carico delle relative spese di cura (cfr. doc. 1).
L’esame di RMN ordinato dal medico curante dell’assicurato, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e in chirurgia ortopedica, ha evidenziato la rottura del corno posteriore del menisco mediale d’aspetto acuto, con reazione edematosa delle strutture capsulo-legamentari mediali, delle cisti meniscali di tipo degenerativo a livello del corno posteriore, come pure un quadro di rottura, eventualmente di vecchia data, del menisco laterale (cfr. doc. 8).
I dolori persistenti al ginocchio dell’assicurato hanno reso necessario un intervento artroscopico di meniscectomia, eseguito il 1° ottobre 2013 dal dott. __________.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 ottobre 2013, la CO 1 ha rifiutato la presa a carico del caso, in ragione dell’assenza di causalità naturale tra i disturbi al ginocchio destro e l’evento del 2 luglio 2013 (cfr. doc. 19).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 20), il 27 febbraio 2014, l’assicuratore LAINF ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che esso ha ammesso il proprio obbligo a prestazioni limitatamente a un periodo di un mese a partire dalla data dell’infortunio (cfr. doc. 33).
1.3. Con tempestivo ricorso del 20 marzo 2013, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e che la CO 1 venga condannata a fornire le proprie prestazioni perlomeno sino e compreso l’intervento di artroscopia del 1° ottobre 2013, argomentando:
" (…).
Nel caso concreto, dagli accertamenti eseguiti risulta incontestato che a seguito dell’infortunio l’assicurato ha subito delle conseguenze al ginocchio. Ciò è anche oggettivamente confermato dall’ __________ (cfr. doc. G: __________ 19.07.2013) e non da ultimo dagli stessi medici che ha interpellato l’CO 1 (cfr. doc. B: “… il Dr. __________ indicò che la causalità naturale con tale evento era da ritenere come possibile … Dr. med. __________ … Questi comunicò di essere giunto alla conclusione che la causalità naturale tra i disturbi al ginocchio destro e l’evento del 02.07.2013 poteva essere qualificata … come possibile…”).
Non da ultimo, in concreto ciò risulta anche confermato dal dr. med __________ nel suo più recente rapporto del 13 marzo 2014 (cfr. doc. H: rapporto dr med __________ 13.03.2014). In particolare, per quest’ultimo medico “… prima dell’infortunio … il paziente … non ha mai avuto problemi … con il ginocchio …”. A seguito dell’infortunio è sopraggiunta una problematica a livello “… del menisco mediale …”; ciò che nulla ha a che vedere con il menisco laterale. Per questo medico “… l’indagine radiologica mediante RMI parla di una rottura di carattere acuto del menisco mediale in presenza anche di un edema reattivo segno di un evidente patologia di carattere acuto …”; ciò che nulla ha quindi a che vedere con un problema degenerativo.
Ritenuto in particolare che non occorre che l’infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute e che l’assicuratione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l’esperienza medica, per tutti i motivi succitati in concreto lo status quo sine è stato raggiunto solamente dopo e grazie all’intervento chirurgico, tra infortunio e pregiudizio è quindi dato il nesso di causalità naturale. Le prestazioni mediche vanno conseguentemente garantite sino e compreso l’intervento chirurgico eseguito. Per questi motivi la decisione contestata non merita conseguente alcuna conferma.
(…)
In merito ai rapporti medici su cui fonda le proprie conclusioni CO 1, tra le altre cose, nel suo rapporto (cfr. doc. H) il dr med __________ osserva che con “… meniscectomia mediale il paziente dopo pochi giorni si è dichiarato completamente guarito … il Dr. __________ … parla di una patologia degenerativa di entrambi i menischi … non si può quindi capire come mai operando soltanro il menisco mediale e non intervenendo sul menisco laterale i disturbi sono completamente scomparsi …”.
In altri termini, confermando anche che “… la problematica degenerativa poco influiva sulla clinica del paziente …” al contrario della “… rottura acuta …” poco influiva sui pregiudizi subiti dall’assicurato il dr med __________ rende evidente che il rapporto dell’assicuratore non può beneficiare della sufficiente attendibilità ed in particolare siccome non giunge a delle conclusioni logiche ed attendibili. A maggior ragioni quest’ultimo medico sostiene che lo status quo ante non si è mai raggiunto e ciò già solamente perché in concreto si è reso necessario procedere con un intervento chirurgico. Pretendere che l’assicurato ha raggiunto lo status quo sine già solamente dopo un mese a far tempo dall’infortunio non è sostenibile e ciò nuovamente ritenuto che l’assicurato si è dichiarato completa “reintegrato” solamente dopo aver subito l’intervento chirurgico. Fatto quest’ultimo insostenibile anche nel caso in cui le uniche cause per il pregiudizio dell’assicurato sono ritenute di carattere degenerative e meglio nella misura in cui anche in questo caso i pregiudizi non si sarebbero risolti senza un intervento chirurgico. La dr.ssa __________ parla poi chiaramente di “… una rottura del corno posteriore del menisco mediale di aspetto acuto…”. Nella MRI si nota poi la presenza di un edema che per il dr med __________ è un evidente segno di componente traumatica.
Secondo il dr med __________ “… questo cambiamento direzionale provocato dall’infortunio del 2.7.2013 ha raggiunto uno status quo ante soltanto in seguito all’intervento chirurgico di artroscopia e meniscectomia mediale … È assurdo pensare che dopo un mese dall’infortunio si sia potuto raggiungere lo status quo sine in quanto prima dell’infortunio il paziente non aveva alcun disturbo con il ginocchio …”.
Per tutti i motivi succitati la documentazione medica su cui si fonda CO 1 non può essere condivisa. Per i pregiudizi di cui soffriva l’assicurato è riconosciuto un sufficiente nesso di causalirà con l’infortunio e quindi le prestazioni assicurative sono dovute e ciò perlomeno sino e compreso l’intervento chirurgico. Subordinatamente, per l’esame del nesso di causalità è ordinata una perizia giudiziaria superpartes.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. Con scritto del 21 maggio 2013, il ricorrente ha prodotto una nuova certificazione del dott. __________ (cfr. doc. VII + allegato).
L’assicuratore LAINF convenuto si é espresso in proposito in data 12 giugno 2014 (doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore infortuni convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità trascorso un mese dall’infortunio del mese di luglio 2013 (e, concretamente, a negare la presa a carico dei costi generati dall’intervento artroscopico del 1° ottobre 2013), oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
Giusta l'art. 4 LPGA, per infortunio si intende qualsiasi qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza U 398/00 del 5 giugno 2001 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. - l’Alta Corte ha confermato la validità dei principi di cui alla DTF 123 V 43 anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998.
2.4. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione emerge che la CO 1 ha rifiutato di assumere i costi di cura medica trascorso un mese dalla data del sinistro, in particolare quelli legati all’intervento di meniscectomia effettuato il 1° ottobre 2013, vista l’assenza di un nesso di causalità naturale tra il danno alla salute e la caduta del 2 luglio 2013 (cfr. doc. 33, p. 6).
La decisione impugnata risulta fondata, principalmente, sul rapporto 28 novembre 2013 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 27), consultato dall’amministrazione nel contesto della procedura di opposizione (cfr. doc. 26).
In effetti, il medico fiduciario appena citato, riferendosi alla videoregistrazione del noto intervento di artroscopia, ha espresso le seguenti considerazioni:
" Es handelt sich um degenerative Veränderungen an beiden Menisken. Behandelt wird vor allem ein ausgeprägter Clevage-Riss des Hinterhorns des medialen Meniskus (arthroskopische, partielle Meniscektomie). Es bleibt ein stabiler Restmeniskus. (…)”
Quindi, in risposta alla questione di sapere se le lesioni riportate dall’assicurato fossero imputabili, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, all’evento del 2 luglio 2013, egli ha dichiarato:
" … nein. Durch das damalige Ereignis wurde vermutlich am deutlich vorgeschädigten Knie ein Beschwerdeschub ausgelöst.”
Il dott. __________ ha concluso la propria valutazione affermando che l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine entro un mese a partire dall’infortunio.
Da notare che, in precedenza, l’Istituto assicuratore aveva già consultato altri sanitari di sua fiducia, i dottori __________ (cfr. doc. 12) e __________ (cfr. doc. 17), i quali avevano definito come tutt’al più possibile la causalità naturale con l’infortunio assicurato, facendo capo agli esiti dell’esame di RMN del luglio 2013.
Il ricorrente, da parte sua, non condivide la posizione assunta dall’CO 1, mettendo in dubbio l’affidabilità dei rapporti allestiti dai suoi medici fiduciari (cfr. doc. I).
In particolare, il ricorrente sostiene che, nonostante l’esistenza di una patologia degenerativa interessante l’articolazione del ginocchio destro riscontrata a livello sia del menisco mediale che di quello laterale, posto che dalla RMN e dall’artroscopia è emersa una lesione importante e fresca del menisco mediale e che lo status quo ante é stato raggiunto soltanto dopo l’intervento di meniscectomia, la causalità naturale non poteva essere dichiarata estinta trascorso un mese dall’infortunio (cfr. doc. I, p. 6 e 7).
Il ricorrente, inoltre, contesta la fondatezza del parere espresso dal dott. __________ riferendosi al contenuto del referto 13 marzo 2014 del dott. __________, per il quale il trauma subito avrebbe provocato un peggioramento direzionale dello stato preesistente del ginocchio destro (cfr. doc. H; in questo senso si veda pure il doc. i: “Questo é proprio il caso del __________ __________ cioè un paziente con una preesistente modica gonartrosi che in seguito ad un infortunio ha scompensato e cambiato direzionalmente una patologia meniscale che ha necessitato per il ritorno dello status quo ante di un intervento di artroscopia con meniscetomia.”).
Questo specialista ha segnatamente osservato che é “assurdo pensare che dopo un mese dall’infortunio si sia potuto raggiungere lo status quo sine in quanto prima dell’infortunio il paziente non aveva alcun disturbo con il ginocchio e quindi non vi é nessun indizio clinico che ci può far pensare che il paziente anche senza l’infortunio, all’inizio di agosto sarebbe stato in ogni caso sottoposto ad un intervento di artroscopia e meniscectomia mediale”.
2.5. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale constata innanzitutto che l'assicurato ha sofferto, in particolare, di una rottura del menisco mediale del ginocchio destro (patologia che rese necessario un intervento in artroscopia), ciò che configura una lesione assimilata a infortunio ai sensi della lettera c) dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ("lacerazioni del menisco").
D’altro canto, tenuto conto, in particolare, che prima della caduta del luglio 2013, l'assicurato era asintomatico a livello del ginocchio destro, che i disturbi in questa stessa sede sono apparsi in coincidenza con il sinistro in questione e che a seguito della meniscectomia i dolori al ginocchio sono completamente scomparsi (cfr. doc. 20, p. 2 e doc. I + H, p. 2), il TCA ritiene dimostrato, almeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che all'evento del 2 luglio 2013 debba essere attribuito, perlomeno, un ruolo scatenante, così come ha d’altronde ammesso lo stesso dott. __________ (cfr. doc. 27, p. 2s.).
Posto che gli elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio - ossia il fattore esterno (l'evento del 2 luglio 2013, una caduta dalle scale, soddisfa manifestamente i requisiti posti dal TFA nella sentenza di cui alla DTF 129 V 466), la repentinità, nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano - sono, in concreto, senz'altro realizzati, va ammesso l'obbligo contributivo dell'assicuratore LAINF convenuto.
In queste condizioni, il fatto che RI 1 presentasse un preesistente stato patologico a livello del ginocchio destro, è del tutto irrilevante. In effetti, così come é già stato indicato al considerando 2.3., le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, a una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA U 1/02 del 12 luglio 2002, consid. 4 in fine).
In merito all’affermazione, contenuta nel rapporto 28 novembre 2013 del dott. __________, secondo cui l’evento assicurato ha comportato soltanto un aggravamento transitorio dello stato preesistente, con lo status quo sine raggiunto a distanza di un mese dal medesimo infortunio (doc. 27, p. 3), questa Corte rileva che, in una sentenza U 60/03 del 28 giugno 2004 consid. 3.3, l’Alta Corte ha stabilito che ammettere, nell’ambito delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il ritorno allo status quo ante oppure l’evoluzione verso lo status quo sine, significherebbe eludere questa disposizione. In effetti, ci si ritroverebbe di nuovo confrontati, immediatamente dopo aver riconosciuto l’esistenza di una lesione parificata a infortunio, con la difficoltà di dover distinguere tra l’origine degenerativa o infortunistica di questa lesione.
Del resto, alla luce del tenore del referto afferente all’esame di risonanza magnetica del 18 luglio 2013 (doc. 8, p. 2: “Rottura del corno posteriore del menisco mediale d’aspetto acuto, con reazione edematosa delle strutture capsulo-legamentarie mediali”) e delle considerazioni espresse dallo specialista che ha operato il ricorrente (cfr. doc. H, p. 3), non può essere sostenuto che sarebbe stata dimostrata, con certezza, la natura esclusivamente degenerativa del danno al ginocchio destro.
In esito a tutto quanto precede, accolto il ricorso dell’assicurato, gli atti vanno retrocessi alla CO 1 affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ È accertato un obbligo a prestazioni della CO 1 anche dopo l’inizio del mese di agosto 2013.
§§§ L’incarto è retrocesso alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale, in relazione ai disturbi al ginocchio destro.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti