Raccomandata
Incarto n. 35.2014.15
mm
Lugano 30 aprile 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 4 marzo 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel gennaio 2008, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di direttore e, perciò, assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso il CO 1 -, nell’attraversare le strisce pedonali, é stato urtato da un’autovettura e ha riportato contusioni/distorsioni a livello del rachide cervicale, della spalla e del ginocchio sinistro.
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 10 maggio 2010, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° aprile 2008 (rinunciando a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte sino al mese di maggio 2009).
1.3. Con sentenza 35.2011.19 del 19 novembre 2012, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha ammesso l’esistenza di una relazione di causalità naturale e adeguata tra l’evento infortunistico del 16 gennaio 2008 e i disturbi localizzati al ginocchio sinistro e ha rinviato l’incarto al CO 1 affinché definisse il diritto a prestazioni dal profilo sia materiale che temporale.
1.4. Con pronunzia 35.2013.30 del 13 giugno 2013, questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia “… in relazione al fatto che l’amministrazione ha procrastinato senza valida ragione l’esecuzione degli accertamenti volti a definire il diritto a prestazioni dell’assicurato.” (cfr. doc. A).
1.5. Con ricorso del 4 marzo 2014, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, accertata una denegata/ritardata giustizia, all’assicuratore resistente venga fatto ordine di “… eseguire gli accertamenti indispensabili per definire le prestazioni a titolo di IG per le conseguenze al ginocchio sinistro e di emanare senza indugio la decisione formale sulle medesime.” , argomentando in particolare che:
" (…).
Ora é trascorso un anno e mezzo dalla sentenza a far tempo dalla quale si doveva determinare l’ammontare delle IG. Non sono stati esperiti accertamenti medici, se non una richiesta di puntualizzazione al dr. med. Bianchi ed una successiva ad un altro non meglio specificato perito. Ma nulla a tutt’oggi di concreto se non una presa di posizione insoddisfacente il 2.10.2013 (doc. G): a dodici mesi dalla sentenza ed a tre e mezzo da quella per denegata giustizia, senza accertamenti medici esperiti, tantomeno preavvisati.
Dinanzi a tale inedia eretta a sistema lo scrivente ha dovuto continuare a sollecitare in termini vieppiù pressanti l’assicuratore, senza ottenere nei fatti poco o nulla. Da qui la necessità del presente ricorso, dinanzi ad un ritardo per definire delle prestazioni di IG relative a cinque anni orsono.
Giacché non é assolutamente corretto che per definire delle prestazioni sociali ci si debba mobilitare in termini tanto dispendiosi per avere una risposta, sin d’ora ci si riserva di richiedere in via civile le prestazioni cagionate da siffatto improponibile impegno richiesto al legale, che sin d’ora quantifichiamo in ordine di fr. 3'000.-.
I presupposti per la denegata giustizia ci paiono oltremodo chiari. Quella del 2.10.2013 (doc. G), é stata una prima presa di posizione in punto ai periodi di inabilità al lavoro in regime provvisorio, oggetto delle successive prese di posizione dello scrivente. Ad oggi, trascorsi ormai quattro mesi alcunché é intervenuto e quali siano gli accertamenti ancora necessari ed a chi non sono dati a conoscere. In tutti i casi quest’ultimi, more solito, hanno avuto inizio dopo reiterati solleciti e dovrebbero (ma non se ne da atto, né conoscenza, né possibilità di essere parte agli accertamenti) essere stati portati a termine.”
(doc. I)
1.6. L’Istituto assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.7. Nel corso del mese di aprile 2014, l’assicurato si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se il CO 1 si è reso colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1.
2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
2.4. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Più di recente, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
2.5. Nella concreta evenienza, questa Corte constata che, con sentenza 35.2011.19 del 19 novembre 2012, intimata alle parti in data 20 novembre 2012, questa Corte, accertata l’eziologia traumatica dei disturbi al ginocchio sinistro, ha rinviato l’incarto all’assicuratore affinché definisse il diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
Da allora, trascorso oltre un anno e tre mesi (sino alla data in cui l’assicurato ha introdotto il ricorso per denegata giustizia sub judice), l’amministrazione non ha ancora definito, in una decisione formale secondo quanto prescritto all'art. 49 cpv. 1 LPGA, il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° aprile 2009, sebbene, già con la sentenza 35.2013.30 del 13 giugno 2013, il TCA le avesse intimato di procedere celermente con gli accertamenti del caso e di emanare - senza indugio
L'esame della documentazione prodotta denota, secondo questo Tribunale, una confusione nella gestione della pratica da parte dei funzionari preposti, e ciò nonostante che le questioni che si pongono siano puntuali e non particolarmente complesse.
Ora, va ricordato che, secondo l’art. 43 cpv. 1 LPGA, spetta all’amministrazione dirigere la procedura e a porre in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire una spedita evasione della pratica.
In queste condizioni - tenuto conto oltretutto che si tratta di una procedura derivante da una sentenza di rinvio, originata da una decisione mediante la quale l’assicuratore aveva ingiustamente privato il ricorrente del suo diritto alle prestazioni -, il TCA ritiene che siano dati gli estremi per riconoscere, una volta ancora, una denegata/ritardata giustizia.
Al CO 1 é quindi fatto ordine di portare a termine celermente gli accertamenti intrapresi (con notevole ritardo) e di emanare la decisione formale più volte sollecitata dall'assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Al CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di emanare la decisione formale più volte sollecitata dall'assicurato.
Il CO 1 verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti