Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2013.79
Entscheidungsdatum
26.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.79

DC/sc

Lugano 26 febbraio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 settembre 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 22 febbraio 2009 RI 1, nato nel 1988, è stato vittima di un incidente della circolazione stradale in autostrada ed ha subìto un politrauma (cfr. doc. 1-13).

L'assicuratore contro gli infortuni ha assunto il caso.

Con decisione su opposizione del 30 settembre 2013, l'CO 1 ha confermato la precedente decisione del 19 luglio 2013 con la quale aveva ridotto del 30% le prestazioni in contanti, rilevando:

" (…)

Dagli atti risulta che l'assicurato, mentre stava viaggiando sull'autostrada al volante della propria vettura ad una velocità di 145 km/h, ha perso la padronanza del mezzo in quanto si è distratto per chiedere al passeggero che sedeva al suo fianco una sigaretta. Il veicolo si è spostato a sinistra nel terrapieno che separa le due carreggiate. L'assicurato ha sterzato bruscamente a destra per tornare sulla corsia di marcia per poi controsterzare a sinistra andando a collidere con il guardrail, dopo una prima sbandata di 60 metri, e, dopo avere sbandato per ulteriori 110 metri, si è fermato con la vettura ribaltata sul tetto. I passeggeri dei sedili posteriori sono stati sbalzati dal veicolo cadendo () sul campo stradale vicino alla corsia di emergenza risp. () nel sottostante sottopassaggio della strada cantonale e riportando delle lesioni gravi.

L'assicurato è stato ritenuto colpevole di lesioni colpose gravi ex art. 125 CP e di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale oltre che di una violazione ripetuta della legge sugli stupefacenti (che nulla ha a che fare con la presente procedura). L'assicurato è stato condannato alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 50.-- ed a una multa di fr. 700.- oltre che al pagamento delle spese e delle tasse di giustizia.

A giusta ragione l'assicurato non contesta il principio della riduzione. Egli pretende invece che la percentuale della stessa sia troppo elevata in quanto, in sostanza:

  • l'incidente è anche frutto di una serie di circostanze sfortunate;

  • il superamento della velocità a livello amministrativo, facendo astrazione dall'incidente, avrebbe comportato un ammonimento e non la revoca della licenza di condurre;

  • l'assicurato ha avuto solo una breve disattenzione imputabile alla sua inesperienza alla guida.

A mente della CO 1 la sfortuna non ha nulla che vedere nella presente fattispecie. L'assicurato può invece reputarsi fortunato che non è entrato in collisione con degli altri veicoli che si trovavano a circolare sull'autostrada. Poco importa che, dal lato amministrativo, senza l'infortunio, avrebbe ricevuto "solo un ammonimento". La valutazione del giudice penale o dell'autorità amministrativa non ha alcuna influenza ai fini del presente giudizio in quanto spetta unicamente all'assicuratore e, in caso di ricorso al giudice delle assicurazioni sociali, pronunciarsi in merito alla questione del tasso della riduzione. Il fatto che a mente dell'assicurato l'incidente sia dovuto ad una mancanza di esperienza nella guida non gli è di alcun soccorso. Anzi la mancata esperienza avrebbe dovuto imporgli la massima prudenza e il rispetto dei limiti di velocità così come peraltro già osservato dal Tribunale federale che ha testualmente rilevato che il comportamento dl ricorrente, che ha violato i più elementari doveri di prudenza, denota senz'altro un'assenza di riguardi. Nonostante la sua poca esperienza di guida e la sua ancora limitata conoscenza del veicolo, circostanze che dovevano invitare a una maggiore cautela, non ha esitato a oltrepassare i limiti di velocità, sapendo che l'automobile d'occasione recentemente acquistata non era collaudata e necessitava di una revisione dei freni. Inoltre, per quanto riguarda il fatto che l'assicurato non aveva ancora appreso a controllare i "riflessi incondizionati", l'Alta Corte ha enunciato che ciò non fa che confermare la necessità di una maggiore prudenza, dovendo egli tenere presenti le sue limitate esperienze di guida, tanto più che circolava sull'autostrada, fatto che da solo esige una particolare attenzione. Il suo comportamento risulta gravemente negligente.

Riassumendo il tasso della riduzione deve essere confermata per cui l'opposizione va respinta.

Per concludere deve ancora essere rilevato che le riduzioni tendono a tutelare la comunità delle persone che sono tenute a pagare i premi. Il principio della solidarietà vigente nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non può essere infinitamente esteso. La legge vuole inoltre rafforzare il senso di responsabilità individuale degli assicurati. Le riduzioni non hanno alcuna valenza penale (__________)." (Doc. A)

1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore ritiene eccessiva ed esagerata la riduzione del 30% e ritiene che al massimo dovrebbe essere applicata una riduzione del 20%, rilevando:

" (…)

Si ribadisce in effetti che, contrariamente al parere della CO 1, se è vero che il signor RI 1 ha commesso una colpa, quali attenuanti (non considerate dalla CO 1) vanno considerate le seguenti circostanze:

a) che quanto successo è anche il frutto di una serie di circostanze sfortunate, a prescindere da quanto valutato dalla CO 1;

b) che il signor RI 1 viaggiava, in autostrada, ad una velocità di 145 km/h dove il limite era di 120 km/h, superando quindi di 25 km/h il limite di velocità autorizzato. Superava quindi il limite di velocità. Il che, come tale, a livello amministrativo e fatta astrazione dell'avvenuto incidente, avrebbe comportato "solo" un ammonimento, e non una revoca della licenza di condurre (che implica un superamento del limite di velocità di 35 km/h). Il tutto solo per affermare che quindi il signor RI 1 non viaggiava "come un pazzo";

c) che quanto è poi successo è sostanzialmente frutto di una disattenzione, durata un solo attimo (RI 1 ha chiesto al passeggero una sigaretta e nel fare questo si è istintivamente girato un solo attimo verso il passeggero stesso - e questo attimo gli ha cambiato la vita...), disattenzione dovuta essenzialmente all'inesperienza e (lo ribadisco nonostante tutto, essenzialmente all'istinto), e non ad un atteggiamento spregiudicato e menefreghista, da pirata della strada;

d) che RI 1 non era ancora abituato ai comportamenti che, per abitudine, si devono avere quando si guida; quando quindi ha chiesto qualcosa al compagno, istintivamente si è girato verso di lui, come si fa normalmente quando ci si rivolge ad una persona. RI 1 si è quindi comportato, istintivamente, per un riflesso e per un attimo, come in effetti si è soliti fare quando si formula una richiesta ad un'altra persona, cioè ci si rivolge alla stessa. Sbagliando. Ma si è trattato di una sbaglio assolutamente involontario e durato un solo attimo;

e) del resto si reputa che una brevissima disattenzione non è da considerare alla stessa stregua di una chiara e prolungata distrazione (ad esempio quando ad un conducente cade un oggetto nell'abitacolo ed egli, per diversi secondi, mentre viaggia, si china a cercarlo).

f) che il signor RI 1 ha in effetti perso di vista il campo stradale per una durata limitatissima. Un po' quello che succede, in termini di durata, a causa di uno starnuto (ed anzi uno starnuto si ritiene faccia perdere di vista il campo stradale per un tempo maggiore), o quando una persona è abbagliata, ecc., senza che succeda nulla.

g) del resto, il fatto di perdere di vista per un attimo il campo stradale può capitare regolarmente a tutti i conducenti (ad esempio quando accendono la radio o anche solo guardando nello specchietto retrovisore, ritenuto che si perde di vista per un attimo la strada davanti a se). Nella fattispecie poi, davanti a RI 1 non circolavano altre vetture.

Si tenga pure conto:

  • che il veicolo era in perfetto stato di marcia;

  • che la strada non gli era sconosciuta;

  • che il traffico non era intenso. (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 29 novembre 2013 l'CO 1 propone di respingere il ricorso e rileva in particolare:

" (…)

Nemmeno il fatto di dire che può capitare a tutti di abbandonare visivamente il campo stradale soccorre le tesi di controparte, ammesso e non concesso che il ragionamento sia ammissibile, cosa contestata. In effetti, non fa dubbio che la LCStr. impone al conducente la continua attenzione e la costante prudenza, per cui malvenuto è il ricorrente a pretendere il contrario. Non è poi la durata della disattenzione ad essere determinante, bensì la distrazione stessa.

Inoltre, la mancanza d'esperienza - le manovre anzi descritte dimostrano la perdita di padronanza del veicolo - dovevano in ogni caso imporre una guida attenta, maggiormente prudente e soprattutto moderata nella velocità, per cui anche se è vero che egli non può essere considerato un pirata della strada viaggiando a 145 km/h, doveva in ogni caso adattare la velocità non soltanto alle condizioni del traffico, meteo e di visibilità e ovviamente ai limiti vigenti, ma pure alle sue competenze invero limitate.

La sentenza del TF anzi citata è esplicita in materia e contraddice in toto le allegazioni di controparte. (…)" (Doc. III)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 21 cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.

Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 144s.).

Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder "Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.

2.3. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).

Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

L'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).

Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.

Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre 2006, nella quale ha rilevato:

" Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamen-to senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate)."

In una sentenza 35.2004.91 del 13 giugno 2005 il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli che ha commesso un eccesso di velocità.

In quell'occasione questa Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la riduzione delle prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF visto, considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva essere in presenza di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr. e dunque di un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP.

2.4. La specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).

Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).

Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 170).

Sono ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.

Di regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art. 10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).

Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1).

Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr. 2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).

Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 172).

Per un caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. U 97/05 del 17 novembre 2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

2.6. Nella presente fattispecie, dal Rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento della Polizia Cantonale emerge quanto segue:

" (…)

In base alla dichiarazione resa dal conducente RI 1 e dalle testimonianze raccolte sul posto, l'incidente può essere così riassunto:

RI 1 verso le ore 14:00 partiva da __________ alla guida della sua autovettura __________ targata __________ intenzionato a raggiungere il __________ di __________ unitamente al __________ alla guida dell'autovettura __________ __________.

Sul veicolo RI 1 sedeva anteriormente __________, posteriormente parte destra __________ e lato sinistra __________, mentre sul veicolo __________ (2 posti) __________.

Imboccata l'autostrada a __________ proseguivano verso sud alternandosi quale primo veicolo sino all'uscita di __________, dove RI 1 veniva sorpassato dal __________ che lo distanziava.

RI 1 aumentava la sua velocità raggiungendo km/h 145 con l'intento di raggiungere il suo amico.

Oltrepassato il viadotto delle __________, probabilmente causa una distrazione, RI 1 si spostava sulla sinistra entrando parzialmente nel terrapieno centrale. Sterzava bruscamente a destra onde rimettere il veicolo in carreggiata, causa la brusca manovra l'autovettura sbandava sulla destra, motivo per il quale il conducente cercava di correggere sterzando a sinistra ma inutilmente poiché la vettura andava in testa-coda.

Urtava violentemente con la fiancata destra lo spartitraffico e quindi iniziava a capovolgersi. In questo frangente __________ e __________ venivano sbalzati dal veicolo finendo nelle posizioni summenzionate, mentre RI 1 e __________ rimanevano all'interno del veicolo. Lo stesso terminava la corda a circa 180 metri dal primo impatto, capovolto sulla corsia d'emergenza.

Causa il violento urto con lo spartitraffico, alcuni pezzi del veicolo venivano scagliati contro la vettura del __________ che circolava sulla carreggiata opposta. Mentre altre parti del veicolo, più precisamente la batteria, urtava la vettura del __________ appena superata. (…)"

(Doc. 13)

Come riconosciuto anche nel ricorso, la distrazione in questione è consistita nel fatto di girarsi verso il suo passeggero per chiedere una sigaretta (cfr. consid. 1.2).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il fatto di non adattare la propria velocità alla tipologia della strada costituisce una trasgressione grave di una regola elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss").

L'art. 26 LCStr prevede del resto che:

" 1 Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.

2 Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente

della strada non si comporti correttamente."

Inoltre l'art. 31 cpv. 1 LCStr prevede che " il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza".

Infine l'art. 32 LCStr, prima frase, prevede che "la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità".

A ragione non è dunque contestata nel suo principio una riduzione delle prestazioni.

Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF).

Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

Va, comunque, sottolineato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi della valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2; STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit., p. 203 seg.).

Nel caso di specie, l’assicuratore contro gli infortuni ha decurtato le prestazioni in contanti del 30%.

Tale riduzione rientra nel potere di apprezzamento dell'assicurazione contro gli infortuni e deve pertanto essere confermata (cfr. sentenza U 349/04 del 20 dicembre 2005; sentenza U 31/02 del 17 marzo 2003; sentenza TCA 35.2003.65 del 7 aprile 2004; sentenza TCA 35.2003.69 del 2 aprile 2004).

Essa appare anzi del tutto giustificata visto la combinazione del superamento dei limiti di velocità con la "disattenzione" per chiedere una sigaretta.

Il TCA rileva peraltro che nella già citata sentenza pubblicata in DTF 114 V 315 l’Alta Corte ha confermato una riduzione del 20% inflitta ad un assicurato che era passato con il semaforo rosso, pur rilevando che nelle nuove direttive degli assicuratori per tale infrazione di regola deve essere fissata una riduzione del 10 % (cfr. DTF 114 V 318).

La decisione su opposizione del 30 settembre 2013 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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