Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2013.42
Entscheidungsdatum
09.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.42

dc/sc

Lugano 9 ottobre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 giugno 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 22 settembre 2012 RI 1, nato nel 1989, mentre si trovava alla guida della propria moto è stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale ed ha riportato una frattura esposta del femore sinistro, una frattura composta della rotula sinistra e una frattura ossea scomposta dell'avambraccio sinistro (cfr. doc. A1)

L'assicuratore contro gli infortuni ha assunto il caso.

Con decisione su opposizione del 5 giugno 2013 l'CO 1 ha confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. 93) con la quale ha ridotto del 10% le prestazioni in contanti sulla base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, sottolineando che dagli atti dell'incarto e dalle dichiarazioni dello stesso assicurato occorre concludere che quest'ultimo non ha saputo padroneggiare il proprio veicolo e viaggiava ad una velocità troppo elevata. Egli ha così provocato l'infortunio per negligenza grave (cfr. doc. A).

1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede di annullare la riduzione in quanto non ha commesso una grave negligenza e rileva:

" (…)

Stavo circolando sulla mia moto yamaha R1 ad una velocità di circa 50 km/h. Il mio veicolo non aveva nessun tipo di difetto, probabilmente - dato che ero partito da poco - avevo le gomme fredde. Ad un certo punto, non so se per una macchia d'olio, ghiaia, o cosa esattamente è successo, la mia ruota davanti ha perso aderenza e - per mantenere il controllo del veicolo senza cadere - ho sforato leggermente sulla corsia alla mia sinistra (dove i veicoli venivano in senso opposto). La linea che separava le due corsie era poco visibile (cancellata dal tempo) e infatti la settimana dopo i fatti è stata riverniciata.

In senso opposto - purtroppo - veniva un auto guidata da una signora la quale, appena mi ha visto, si è messa paura e ha iniziato a perdere il controllo della macchina senza frenare. Pochi metri più in avanti, quando stavo riaddrizzando la moto - ed ero quindi in prossimità della mia corsia, se non del tutto già nella mia corsia (come ho detto prima la linea di demarcazione non era visibile e comunque in quel momento non ho sicuramente dato attenzione alla linea in quanto stavo tentando di evitare un incidente) c'è stata una collisione.

Ad ogni modo non è mia intenzione incolpare l'altra autista, semplicemente il fatto che lei (in discesa) non abbia frenato (probabilmente perché è stata presa dal panico) non ha sicuramente aiutato ad evitare lo scontro (non vi sono infatti segni di frenata sulla strada).

La visibilità - nonostante la curva - era molto buona e ho visto l'auto arrivare (oltre alla linea poco marcata non c'è nessuna barriera che separa le corsie).

Lo scontro non è avvenuto in mezzo alla carreggiata come sostiene la polizia ma molto più in avanti quando ero praticamente rientrato nella mia corsia. La dinamica (nonostante il disegno redatto dalla polizia) è chiara anche analizzando il punto di frenata della macchina che - secondo tabella annessa trovata in internet- non può essere quello indicata dal rapporto di polizia (vedi allegato). La signora ha anche affermato che io stavo superando una macchina ed è per quello che mi trovavo nella sua corsia. Tutto questo è assolutamente falso purtroppo la polizia non ha chiesto a testimoni se fosse vero. Ribadisco che sono finito accidentalmente nella corsia inversa perché - per un motivo che non so spiegarmi - la ruota davanti ha perso aderenza. Tengo a precisare che non ho mai impugnato il verbale redatto dalla polizia (nel quale c'erano diverse inesattezze) perché la poliziotta mi aveva riferito che la signora non era coperta da assicurazione e quindi non potevo pretendere risarcimento. Ovviamente, se avessi saputo di queste problematiche, avrei subito impugnato il verbale. Ad ogni modo allego il disegno (estrapolato dal rapporto di polizia) con le mie precisazioni.

L'incidente vero è proprio è stato creato da una collisione sui rispettivi fianchi sinistri dei veicoli (quindi io mi ero di nuovo raddrizzato) la quale mi ha fatto finire per terra e ho riportato tutte le fratture note. Io sono rotolato di fianco alla macchina (nella mia corsia) e la moto è ribaltata sulla banchina d'erba (non lasciando quindi segni sulla strada).

C'è quindi un'alta probabilità che lo scontro sia avvenuto in prossimità della mia corsia, sulla linea di demarcazione (poco chiara) o addirittura nella mia corsia.

È importante precisare che la mia velocità era ridotta e quanto è stato verbalizzato "circa 70 km/h" come ho detto in più occasioni, poteva essere qualsiasi velocità ma sicuramente meno di 70km/h. Io infatti avevo comunicato alla polizia che andavo a "40, 50, 60, 70 km/h" ma non ricordavo (non ho guardato il contachilometri quando stavo tentando di evitare la collisione) e sicuramente era molto più bassa al momento dello scontro (io infatti ho frenato e al momento dell'impatto ero quasi fermo). Per confermare tale tesi, in allegato troverete un nuovo verbale, redatto di fronte alla stessa poliziotta che ha redatto quello precedente, nella quale lo si rettifica e completa.

Se io fossi andato davvero a 70 km/h la polizia mi avrebbe sicuramente dato una multa (dato che il limite era di 50 km/h) ai sensi dell'art. 142 CdS (codice della strada), loro mi hanno detto "mettiamo circa 70km/h che può voler dire qualsiasi cosa).

Oltre a questo verbale vi sono due dichiarazioni che affermano che la mia velocità era circa 50 km/h. La prima dichiarazione è redatta da __________, un mio amico che circolava dietro di me al momento dell'incidente. È importante sottolineare che questo mio amico, chiamato al telefono in seguito dalla polizia per gli accertamenti del caso, ha sì affermato "ho visto che l'assicurato aveva allargato la traiettoria di curva" perché lui non poteva sapere che era perché la ruota aveva perso aderenza ed ha quindi descritto quello che ha visto.

La seconda dichiarazione è redatta da __________, una signora che non conosco che ho scoperto, tramite i miei nonni, aveva assistito all'incidente alla quale ho richiesto di rilasciarmi una dichiarazione. (…)" (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 20 agosto 2013 l'CO 1 propone di respingere il ricorso e rileva in particolare:

" (…)

Parimenti nel proprio gravame il ricorrente si contraddice ancora un'altra volta quando a pagina 1 afferma che circolava ad una velocità di 50 km/h (stranamente il "circa 70 km/h dichiarato", spiegato successivamente come "circa" volesse dire "meno di 70 km/h" si sia trasformato infine in "50 km/h", che guarda caso corrispondono al limite previsto su quel pezzo di strada) e a pagina 2 afferma che "non ho guardato il contachilometri quanto stavo tentando di evitare la collisione" [dopo aver invaso la corsia opposta aggiungerebbe la convenuta …].

Le nuove dichiarazioni unilaterali allegate al ricorso non permettono di provare alcunché, e la convenuta rileva che:

  • il verbale spontaneo di dichiarazioni del 21 giugno 2013 contiene affermazioni unilaterali sprovviste di valenza giuridica;

  • in merito alla dichiarazione della signora __________ del 25 giugno 2013 è lecito chiedersi come la stessa possa ricordare così nel dettaglio dopo tanto tempo e con una tale precisione di aver scorto due moto (e per di più aver riconosciuto nell'oscurità – si rammenta che erano le 20.00 di sera del 22 settembre e che secondo la polizia su quel pezzo di strada non vi è illuminazione), di cui una guidata dal ricorrente, che viaggiavano prudentemente uno in coda all'altro e che guarda caso viaggiavano ad una velocità di 50 km/h. Ci si domanda come mai, avendo sentito il botto e pensato ad un incidente non si sia rivolta alla Polizia, atteso tutti i dettagli che aveva potuto scorgere;

  • la dichiarazione del signor __________ del 26 giugno 2013 si contraddice con quanto dichiarato per telefono alla Polizia in data 9 ottobre

  1. Ora, il signor __________ dice di aver assistito direttamente alla dinamica dell'incidente in quanto era subito dietro al suo motociclo mentre allora aveva dichiarato seguirlo a distanza e visto che il RI 1 allargava la traiettoria in curva ma di non aver visto l'incidente in quanto riferiva unicamente di aver visto subito dopo del fumo, realizzando che il signor RI 1 era coinvolto in un sinistro.

Atteso quanto sopra esposto, le affermazioni della prima ora dell'assicurato che aveva affermato di viaggiare ad alta velocità meritano piena conferma.

Non si può da ultimo dimenticare che inoltre tale affermazione del ricorrente quo all'alta velocità è stata parimenti confermata subito dopo l'incidente dalla conducente dell'auto coinvolta nello stesso. La signora __________ ha difatti affermato subito che il ricorrente viaggiava a forte velocità (cfr. dichiarazione contenuta nel prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, di cui il doc. 42)." (cfr. doc. III)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 21 cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.

Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 144s.).

Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder "Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.

2.3. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).

Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

L'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).

Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.

Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre 2006, nella quale ha rilevato:

" Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamen-to senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate)."

In una sentenza 35.2004.91 del 13 giugno 2005 il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli che ha commesso un eccesso di velocità.

In quell'occasione questa Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la riduzione delle prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF visto, considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva essere in presenza di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr. e dunque di un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP.

2.4. La specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).

Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).

Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 170).

Sono ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.

Di regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art. 10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).

Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1).

Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr. 2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).

Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 172).

Per un caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. U 97/05 del 17 novembre 2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

2.6. Nella presente fattispecie dagli atti dell'incarto emerge che l'incidente è avvenuto il 22 settembre 2012 verso le ore 20:00 su "una careggiata a doppio senso di circolazione con una corsia per ognuno di essi". Si tratta di una strada "curvilinea destra a doppio senso con visuale preclusa-pianeggiante".

La strada era "asfaltata senza anomalie" ed il "fondo stradale asciutto". Le condizioni del tempo erano molto buone ("sereno"), la visibilità "ottima" e non vi era illuminazione pubblica. Era in vigore un limite di 50 km/h. La segnaletica era costituita da "una striscia longitudinale di mezzeria continua" e da "strisce di margine continue" (cfr. doc. 42).

Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno così descritto la dinamica dell'incidente:

" RI 1, alla guida del proprio motociclo Yamaha targata __________ (veicolo B) percorreva la __________ nel territorio del comune di __________, con direzione di marcia __________. Lo stesso pervenuto in prossimità della progressiva chilometrica __________, tratto di strada con curva destrorsa a visuale preclusa, invadeva la corsia di marcia opposta collidendo con la fiancata sinistra dell'autovettura Fiat 500 targata __________ (veicolo A) condotto da __________, la quale sopraggiungeva regolarmente sulla __________ con direzione opposta di marcia. Nella circostanza, la __________ verosimilmente si portava verso la destra per evitare la collisione, che si concretizzava a 1.70 metri circa dal margine destro della carreggiata considerata la direzione dell'autovettura, terminando la corsa sulla banchina erbosa posta oltre il predetto margine, dopo metri 4.20 dal punto d'urto contro il motociclo. Quest'ultimo, dopo l'urto rovinava al suolo e, scivolando sulla fiancata destra proseguiva la corsa verso destra, considerata la sua originaria direzione, trovando posizione di quiete dopo metri 24.10, sulla banchina erbosa, di destra, parallelo, all'asse stradale con la parte anteriore rivolta verso __________...". (doc. A1)

Il 9 ottobre 2012 l'assicurato ha così descritto l'avvenimento alla polizia:

" In data 22.09.2012 verso le ore 20:10 percorrevo a bordo del mio motociclo la provinciale che da __________ parte verso __________ in detta direzione. Nella circostanza, nell'affrontare una curva a destra, non impostavo correttamente la manovra pertanto invadevo la corsia opposta. Tentavo di rientrare sulla mia corsia ma urtavo con la fiancata sinistra della mia moto contro la medesima parte dell'autovettura predetta. A seguito dell'urto cadevo a terra poco dopo al centro della strada mentre la moto scivolava più avanti. Preciso che circa 10-15 metri prima di urtare l'autovettura vedevo che quest'ultima sbandava a destra e a sinistra. La mia velocità prima del sinistro era circa 70 km/h ma era notevolmente più ridotta al momento dell'urto in quanto avevo frenato per rientrare in corsia.

Nelle circostanze del sinistro ero seguito dal mio amico __________ di __________ tel. __________ che può confermare quanto da me dichiarato.

Sono a conoscenza che anche un'altra ragazza ha visto la dinamica del sinistro ma al momento non so fornire i suoi dati. Mi riservo di comunicarli al più presto.

Non ho altro a aggiungere." (doc. 42)

Questo verbale è stato sottoscritto da RI 1 e dall'Ufficiale-agente di P.G. (cfr. doc. 42).

Il ricorrente è poi stato sentito il 22 novembre 2012 da __________, Case Manager dell'CO 1.

Le sue dichiarazioni sono state così verbalizzate:

" Infortunio non professionale (INP) del 22.9.2012.

Vedi il formulario 331.0 compilato da parte dell'assicurato in data 25.10.2012.

L'assicurato non è ancora in possesso del rapporto della polizia (in __________ devono in tutti i casi trascorrere 90 giorni dall'incidente prima di poterlo richiedere, termine 22.12.2012).

L'assicurato dichiara che sul tratto di strada dove l'incidente è avvenuto il limite di velocità è di 50 km/h e che da parte sua stava viaggiando ad una velocità di circa 70 km/h; presumibilmente per tale ragione ha perso il controllo del suo motoveicolo.

L'assicurato conferma di aver per ora ricevuto una multa di Euro 80." (doc. 19)

L'altra protagonista dell'incidente della circolazione stradale ha invece così descritto l'evento in questione:

" Verso le ore 20:15 percorrevo la __________ del Comune di __________ in direzione di __________.

Giunta nei pressi del Km. __________, della SP __________, notavo che dalla direzione opposta sopraggiungeva una macchina ed una moto che iniziava il sorpasso della macchina che la precedeva invadendo completamente la mia corsia.

Notato ciò cercavo di frenare ma il motociclista mi urtava nella fiancata sinistra strisciandola sino alla fine. In seguito fuoriusciva dalla careggiata e mi fermavo nella banchina erbosa. Preciso che la mia velocità era moderata nell'ordine dei 50 km/h mentre la moto viaggiava a forte velocità." (doc. 42)

Il 9 ottobre 2012 la Polizia ha contattato telefonicamente __________, nato nel 1989. Le sue dichiarazioni sono state così verbalizzate:

" Al momento del sinistro seguiva il RI 1 a distanza. Ha notato un'indecisione del RI 1 nell'affrontare la curva ed ha visto che ha allargato la traiettoria in curva. Subito dopo ha visto del fumo e si è fermato realizzando che il RI 1 era coinvolto in un sinistro contro un'autovettura che precedentemente non aveva avvisato. Al momento non erano preceduti nè seguiti da altri veicoli. Dopo poco è arrivata un'auto condotta da un signore, con stessa direzione della Fiat 500 coinvolta, il quale riconosceva il RI 1 e diceva che sarebbe andato ad avvisare la famiglia." (doc. 42)

All'assicurato è stata comminata una multa di 80.- Euro ai sensi dell'art. 141 capoverso 3-8 del Codice della strada per avere omesso di ridurre la velocità in un tratto di strada in curva (cfr. doc. 39).

Alla luce degli elementi appena esposti questo Tribunale, chiamato ad apprezzare le prove secondo l’abituale criterio della probabilità preponderante applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5), non può che approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che l'assicurata ha commesso una grave negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF.

Infatti il fatto di non adattare la propria velocità alla tipologia della strada costituisce una trasgressione grave di una regola elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss").

L'art. 26 LCStr prevede del resto che:

" 1 Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.

2 Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente

della strada non si comporti correttamente."

Inoltre l'art. 31 cpv. 1 LCStr prevede che " il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza".

Infine l'art. 32 LCStr, prima frase prevede che "la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità".

Ora, nel caso concreto, l'indicazione della velocità eccessiva (70 km/h) è stata fornita dallo stesso assicurato all'agente di polizia, ed è stata confermata pure dall'altra persona coinvolta nell'incidente.

Non a caso l'assicurato è stato multato proprio per non avere diminuito la velocità in curva.

L'assicurato ha sostenuto successivamente ed anche nel ricorso che la sua velocità, in realtà, era inferiore al limite massimo di 50 km/h.

Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 4.2.; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria di causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 13/03 del 26 novembre 2003, U 6/02 del 18 dicembre 2002 consid. 2.2.).

Questo Tribunale condivide totalmente l'argomentazione dell'CO 1 secondo cui, relativamente alla velocità, sono decisive le prime dichiarazioni rese dall'assicurato e non quelle formulate il 7 marzo 2013 (cfr. doc. 59) e il 13 marzo 2013 (cfr. doc. 60) quando l'assicuratore contro gli infortuni gli ha comunicato che avrebbe analizzato la possibilità di ridurre le prestazioni per negligenza grave.

A nulla di diverso possono portare le dichiarazioni allegate al ricorso (cfr. Doc. A4, doc. A5 e consid. 1.3)

Va tuttavia sottolineato che, anche a prescindere da una causa legata all'eccessiva velocità, resta il fatto che l'assicurato ha perso il controllo della propria moto, su una strada asciutta, asfaltata, senza anomalie e che la perdita del controllo ha comportato l'invasione della corsia di marcia opposta (delineata da una linea di sicurezza continua) e lo scontro con un'automobilista che procedeva regolarmente. Nella sua prima e decisiva dichiarazione alla polizia __________ ha del resto constatato che l'assicurato ha avuto un'indecisione nell'affrontare una curva.

Non essendo riuscito a padroneggiare la moto, in modo da rispettare i suoi doveri di prudenza, l'assicurato ha così commesso in ogni caso una negligenza grave che giustifica la riduzione delle prestazioni.

2.7. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF).

Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.

Il giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit., p. 203 seg.).

Nel caso di specie, l’assicuratore contro gli infortuni ha decurtato le prestazioni in contanti del 10%.

Tale riduzione rientra nel potere di apprezzamento dell'assicurazione contro gli infortuni e deve pertanto essere confermata (cfr. sentenza U 349/04 del 20 dicembre 2005; sentenza U 31/02 del 17 marzo 2003; sentenza TCA 35.2003.65 del 7 aprile 2004; sentenza TCA 35.2003.69 del 2 aprile 2004).

Il TCA si limita a rilevare che nella già citata sentenza pubblicata in DTF 114 V 315 l’Alta Corte ha confermato una riduzione del 20% inflitta ad un assicurato che era passato con il semaforo rosso, pur rilevando che nelle nuove direttive degli assicuratori per tale infrazione di regola deve essere fissata una riduzione del 10 % (cfr. DTF 114 V 318).

La decisione su opposizione del 16 novembre 2011 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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14

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  • DTF 130 III 324
  • DTF 126 V 7501.01.2000 · 7.322 Zitate
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  • DTF 126 V 35301.01.2000 · 5.379 Zitate
  • DTF 126 V 354
  • DTF 126 V 360
  • DTF 121 V 4001.01.1995 · 27 Zitate
  • DTF 121 V 4501.01.1995 · 1.499 Zitate
  • DTF 121 V 47
  • DTF 120 V 22401.01.1994 · 65 Zitate
  • DTF 119 V 24101.01.1993 · 164 Zitate
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  • DTF 118 V 307
  • DTF 117 IV 295
  • DTF 114 V 31501.01.1988 · 144 Zitate
  • DTF 114 V 318
  • DTF 106 V 113
  • DTF 105 V 217
  • DTF 104 V 38
  • DTF 102 V 25
  • DTF 97 V 21001.01.1971 · 23 Zitate
  • DTF 97 V 230
  • DTF 85 IV 2
  • 8C_452/201112.03.2012 · 1.160 Zitate
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  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
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