Raccomandata
Incarto n. 35.2013.2
mm
Lugano 17 giugno 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2012 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 giugno 2012, RI 1 - dirigente della ditta __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, é rimasto vittima di un incidente accaduto durante il __________, al quale partecipava quale concorrente (cfr. doc. 29).
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 10 agosto 2012 dell’Ospedale regionale di __________, la frattura del muro anteriore dei processi laterali di L3 e L4 (doc. 22).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 16 ottobre 2012, l’amministrazione ha ridotto del 50% le prestazioni in contanti versate, imputando l’infortunio del 23 giugno 2012 a un atto temerario dell’assicurato (doc. 28).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 31), in data 7 dicembre 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 37).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4 gennaio 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Innanzitutto si rileva che lo stesso Istituto ammette che le condizioni poste dalla giurisprudenza non sono adempiute per considerare, nella fattispecie, la corsa di rally come temeraria.
In effetti, per il caso del ricorrente, la strada era asfaltata e regolare mentre nel caso della giurisprudenza citata la strada non era asfaltata ed il fondo irregolare. La velocità raggiunta dal ricorrente nel punto dell’incidente era di 80/90 km/h (cfr. testimonianza signor __________), ben inferiore ai 100/120 km/h menzionati nella giurisprudenza citata.
Il semplice fatto che i piloti debbano ricorrere ad un’assicurazione privata contro gli infortuni é una prassi che non costituisce condizione per considerare il rally come atto temerario. Del resto, ciò non risulta né nella legge, né dalla sua ordinanza, tanto meno dalla giurisprudenza.
Nella fattispecie, il ricorrente é stato sfortunato in quanto nel tratto da lui percorso delle macchine d’epoca avevano precedentemente perso dell’olio sulla strada, provocando al momento del passaggio del veicolo del ricorrente lo sbandamento della vettura ed il conseguente infortunio a causa dell’incidente. Quanto precede non può certo essere considerato temerario e non giustifica quindi una riduzione dell’indennità per infortunio.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a operare una riduzione sulle prestazioni in contanti spettanti a RI 1.
2.3. Secondo l’art. 37 cpv. 2 LAINF, in deroga all’articolo 21 cpv. 1 LPGA, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Costuisce una negligenza grave la violazione delle regole elementari di prudenza che qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato nella medesima situazione e nelle medesime circostanze, al fine di evitare le conseguenze lesive prevedibili secondo il corso ordinario delle cose (DTF 134 V 340 consid. 3.1).
2.4. L’art. 39 LAINF consente al Consiglio federale di designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all’articolo 21 cpv. 1–3 LPGA.
Fondato su questa delega legislativa, l’art. 50 cpv. 1 OAINF prevede che nel caso di infortuni non professionali dovuti a un atto temerario, le prestazioni in contanti sono ridotte della metà; esse sono rifiutate nei casi particolarmente gravi.
Vi è atto temerario se l’assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli. Sono tuttavia assicurati gli atti di salvataggio di persone, anche se si possono considerare temerari (art. 50 cpv. 2 OAINF).
2.5. Secondo la giurisprudenza, l’atto temerario assoluto è quello che, a prescindere dall’istruzione, dalla preparazione, dall’equipaggiamento e dalle attitudini dell’assicurato, comporta dei rischi particolarmente importanti, anche qualora esso venga praticato nelle condizioni meno sfavorevoli. Lo stesso discorso vale per le attività rischiose la cui pratica non risponde ad alcun interesse degno di protezione. Ciò è il caso, ad esempio, della partecipazione a una corsa automobilistica (DTF 113 V 222, 112 V 44), a una competizione di motocross (RAMI 1991 U 127 p. 221), a un combattimento di pugilato o di thai boxe (RAMI 2005 U 552 p. 306) oppure a una corsa motociclistica su circuito speciale (SVR 10/2012 UV 21 p. 77ss.; nella DTF 134 V 340, il TF ha lasciato irrisolta la questione di sapere se il tuffo ad una profondità superiore ai 40 metri in un laghetto di montagna, costituisca un atto temerario assoluto, visto che erano comunque dati i presupposti per ammettere un atto temerario relativo).
2.6. Altre attività comportano dei rischi elevati, i quali possono tuttavia essere limitati a un livello ammissibile, se l’assicurato adempie a determinate esigenze dal profilo delle attitudini personali, del carattere e della preparazione. In difetto, l’attività viene qualificata come temeraria e l’assicurazione contro gli infortuni è legittimata a ridurre le proprie prestazioni in ossequio all’art. 39 LAINF e 50 OAINF. In questo caso si parla di un atto temerario relativo, nel senso che il rifiuto o la riduzione delle prestazioni dipende dalla questione di sapere se l’assicurato era idoneo a esercitarlo e ha adottato le precauzioni necessarie a limitare i rischi a un livello ammissibile. Possono costituire degli atti temerari relativi il canyoning (DTF 125 V 312), l’immersione, compresa l’immersione speleologica in una sorgente (DTF 96 V 101), l’alpinismo e la scalata (DTF 97 V 72, 86) o ancora il volo delta (DTF 104 V 19). Secondo il grado di difficoltà e il livello di rischio in un caso concreto, non è escluso di qualificare l’una o l’altra di queste attività come atto temerario assoluto (SVR 2007 UV 4 p. 10).
2.7. Se le condizioni per ridurre o sopprimere le prestazioni a titolo di azione temeraria non sono adempiute, una riduzione può comunque essere applicata in virtù dell’art. 37 cpv. 2 LAINF. Al contrario, se le condizioni di applicazione dell’art. 37 cpv. 2 LAINF e quelle dell’art. 39 LAINF sono realizzate per il medesimo atto, è l’art. 39 LAINF che si applica, a titolo di lex specialis (DTF 134 V 340 consid. 3.2.4).
2.8. Con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha ridotto l’indennità giornaliera versata all’assicurato del 50%, in applicazione degli articoli 39 LAINF e 50 OAINF. A suo avviso, infatti, “… non sussiste nessun motivo per ammettere che una prova di rally e quindi una gara di velocità non costituisca un atto temerario assoluto anche se, a differenza del caso sfociato nella sentenza sopra menzionata, la gara si é svolta su una strada asfaltata.” (cfr. doc. 40, p. 6).
Da parte sua, l’insorgente sostiene invece di non aver commesso un atto temerario, visto che la competizione si svolgeva su strada asfaltata e che, in concreto, la sua uscita di strada era stata provocata dalla presenza di una macchia d’olio sulla carreggiata (cfr. doc. I).
2.9. Sentito da un funzionario dell’CO 1 in data 11 ottobre 2012, l’assicurato ha dichiarato che il 23 giugno 2012, stava “… partecipando al __________. Si trattava di una gara organizzata su quattro manche. La mattina avevo già effettuato la prima manche con l’asfalto non asciutto completamente. Nella seconda manche invece aveva piovuto e quindi la strada era bagnata. La mattina presto lo stesso circuito era stato percorso da alcune macchine d’epoca e una di esse aveva perso dell’olio sulla strada. La combinazione acqua piovana e olio ha causato, in una lunga curva piegante a destra, una tratta estremamente sdrucciolevole. Sono quindi uscito di strada e ho colpito frontalmente un guardrail presente sulla sinistra, privo di protezioni.” (doc. 29).
Nel mese di dicembre 2012, l’amministrazione ha interpellato il Presidente del Comitato d’organizzazione __________, __________, il quale ha segnatamente affermato che i piloti eseguono 4 manche cronometrate singolarmente e che vince colui che ha realizzato il miglior tempo. Egli ha inoltre precisato che nel punto in cui é avvenuto l’incidente, le vetture raggiungono una velocità massima attorno agli 80/90 km/h (cfr. doc. 38).
2.10. Nella concreta evenienza, occorre osservare che il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1.1.2007: Tribunale federale) ha già avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi sulla questione di sapere se la partecipazione a una gara automobilistica costituisce un atto temerario ai sensi di legge.
Nella DTF 106 V 45 - riguardante un assicurato rimasto vittima di un infortunio partecipando quale copilota a una gara di velocità su strada dal fondo irregolare, larga metri 2.30 e non asfaltata -, l'Alta Corte ha ammesso l’esistenza di un atto temerario, ritenendo che “… suscettibile di rischio importante é il correre cercando di raggiungere la massima velocità su una strada non sterrata, larga metri 2.30 affrontando una curva di 90 gradi, ove esisteva una cunetta, dopo uno slittamento controllato. In queste condizioni non può essere esclusa, quale possibilità di non rara frequenza, un’uscita di strada con le conseguenze che essa comporta, quindi un grado di rischio non ovviabile al quale __________ si é scientemente esposto.”.
In una successiva sentenza, pubblicata in DTF 112 V 44, il TFA ha stabilito che una corsa automobilistica in salita (“course de côte”), in quel caso tenutasi a Roche-d’Or (JU), che ha quale scopo principale, se non esclusivo, di percorrere, su un tracciato a curve e relativamente stretto, la distanza prevista in un minimo di tempo, ciò che induce il pilota a prendere dei rischi e quindi a esporsi a un pericolo, costituisce un atto che deve essere qualificato di temerario (atto temerario assoluto). In simili casi, contrariamente ad altre prove automobilistiche in cui le qualità di resistenza o d’abilità del pilota, oppure di resistenza meccanica del veicolo, possono essere rilevanti, e in cui la velocità non é in primo piano, una corsa in salita presenta tutte le caratteristiche di un rischio fortemente aggravato, a cui si espone l’assicurato senza poter addottare misure volte a ricondurre tale pericolo entro limiti ragionevoli.
In due sentenze successive, il TFA ha ribadito che la partecipazione a una corsa automobilistica in salita costituisce un atto temerario assoluto, precisando che ciò é il caso anche quando l’incidente accade durante un giro di ricognizione (cfr. STFA del 1° maggio 1986 nella causa M. non pubblicato [course de côte automobile Ayent-Anzère] e DTF 113 V 222 [course de côte automobile Saint-Ursanne-Les Rangiers]).
Il TCA constata che la corsa automobilistica alla quale ha preso parte RI 1, denominata “__________”, aveva quale obiettivo di percorrere il percorso, suddiviso in 4 manche cronometrate, nel minor tempo possibile.
La gara in questione si é svolta sulle strade della __________, precisamente da __________ a __________.
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che il caso sub judice non si discosti sostanzialmente da quelli oggetto delle sentenze federali citate in precedenza. In effetti, nell’uno come negli altri casi, l’infortunio si é prodotto nell’ambito di una competizione automobilistica, in cui, per ottenere il miglior tempo possibile, i partecipanti sono costantemente indotti a cercare la velocità massima, ciò che li espone a dei rischi particolarmente importanti, anche qualora la gara si svolga nelle condizioni meno sfavorevoli.
Il fatto che, a differenza della fattispecie oggetto della DTF 106 V 45, il rally in questione si svolgeva su strade asfaltate e dal fondo regolare, é irrilevante, come é stato del resto giudicato irrilevante dal TFA nelle sentenze di cui alle DTF 112 V 44 e 113 V 222.
Tutto ben considerato, quindi, visti i precedenti giurisprudenziali citati in precedenza, secondo il TCA, RI 1 ha provocato l’infortunio non professionale del mese di giugno 2012 mediante un atto temerario assoluto. In tal caso, viene a priori a cadere la presa in considerazione delle circostanze concrete (in particolare, l’esistenza di una carreggiata resa sdrucciolevole dalla pioggia e dall’olio motore), caratteristica della nozione di atto temerario relativo.
A titolo abbondanziale - e sebbene ciò non possa vicolare il giudice (cfr. DTF 114 V 315 consid. 5c) -, é utile segnalare che la Commissione ad hoc dei sinistri LAINF ha emanato una raccomandazione in materia di atti temerari (direttiva n. 5/83 del 10 ottobre 1983, completata in data 16 giugno 2010), secondo la quale la partecitazione a delle prove di velocità nell’ambito di un rally, é considerata un atto temerario assoluto.
In conclusione, l’amministrazione era legittimata a ridurre le proprie prestazioni in contanti in ragione del 50% (cfr. art. 50 cpv. 1 OAINF), di modo che la decisione su opposizione impugnata merita conferma in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti