Raccomandata
Incarto n. 35.2013.11
cr
Lugano 15 luglio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 gennaio 2013 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 agosto 2010 RI 1, nato nel 1966 – a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di responsabile del magazzino e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – scendendo le scale è caduto procurandosi una frattura pluriframmentaria intra-articolare al calcagno sinistro (doc. 3, 4).
La CO 1 ha assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 27 agosto 2010 l’assicurato ha subìto, ad opera del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia __________ di __________, un intervento di riduzione aperta ed osteosintesi con placca LCP al calcagno sinistro (doc. 4) e il 25 ottobre 2010 un intervento di asportazione del filo di Kirschner e chiusura dell’incisione con un punto (doc. 8).
In data 10 dicembre 2010, a seguito della mal unione dopo frattura articolare del calcagno sinistro, RI 1 è stato sottoposto ad un intervento di revisione, mobilizzazione articolare, osteotomia e re-osteosintesi di una frattura articolare del calcagno a cura del dr. __________ della Clinica __________ di __________ (doc. 12) e il 10 ottobre 2011 ha subìto un’artrodesi di distrazione talo-calcaneare sinistra con innesto autologo del bacino e asportazione completa del materiale d’osteosintesi (doc. 21).
1.3. La CO 1, sulla base della visita medica del dr. __________ del 6 dicembre 2010 e della valutazione della documentazione medica successiva, fino al 22 febbraio 2012 (doc. 9), con decisione del 26 novembre 2012, ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del 15% (doc. 33).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ dello studio legale __________ per conto dell’assicurato, l’assicuratore LAINF, in data 9 gennaio 2013, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 34).
1.4. Con tempestivo ricorso del 7 febbraio 2013, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. __________ dello studio legale RA 1, ha postulato il riconoscimento di un’IMI del 30%, ritenendo che il referto del dr. __________ non possa essere considerato fedefacente, dato che lo specialista lo ha visitato “soltanto nel lontano 2010 e, da allora, il suo stato di salute è notevolmente peggiorato, rendendo inattuale il vecchio referto medico e quindi inadatta l’indennità LAINF attribuita dall’Istituto assicurativo”.
Per tali ragioni, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria dalla quale “emergerà la gravità dello stato di salute del paziente che giustificherà un aumento della percentuale di indennità al 30%” (doc. I).
1.5. L’assicuratore LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto all’entità dell’IMI spettante all’assicurato.
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.6. Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del __________, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 15% (cfr. doc. A).
Dopo avere visitato personalmente l’assicurato in data 6 dicembre 2010, avere posto le diagnosi di “disturbi statici e funzionali al piede sin. dopo frattura pluriframmentaria intra-articolare del calcagno sin. trattata cruentemente (ICD10-S99.8), stato dopo osteosintesi del calcagno sin. con placca LCP il 27.8.2010, stato dopo asportazione del filo di Kirschner il 25.10.2010” e avere valutato la documentazione medica riguardante il periodo successivo al suo esame, fino al 22 febbraio 2012, il dr. __________ si è così espresso a proposito dell’IMI:
" (…)
I.9. Voglia comunicarci se l’assicurato a causa dell’infortunio abbia riportato una menomazione dell’integrità durevole. Nell’affermativa in quale percentuale?
Sì, sulla base della documentazione a nostra disposizione l’artrodesi talo-calcaneare comporta una menomazione di integrità del 15% secondo la tabella 5.2 della SUVA.” (Doc. 9)
Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, ritiene che l’apprezzamento espresso dal medico dell’assicuratore resistente possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle valutazioni del medico dell’assicuratore infortuni, cfr. STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012 e U 350/06 del 20 luglio 2007, in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'Istituto assicuratore."; vedi anche STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465).
La tabella n. 5 edita dalla Divisione medica dell’INSAI (“Atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses”), per quanto concerne l’artrosi prevede un’IMI del 15% nel caso di artrodesi dell’articolazione sotto-astragalica. Un’indennità del 30%, quale quella pretesa dal ricorrente, viene, invece, riconosciuta nel caso di artrodesi dell’articolazione sotto-astragalica grave.
Giova, del resto, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.
D’altro canto, il ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di un’entità maggiore (almeno 30%), tuttavia egli non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta.
Il legale dell’assicurato ha, unicamente, contestato la valutazione fornita dal dr. __________, adducendo che lo specialista ha visitato l’assicurato “soltanto nel lontano 2010” e che dopo tale data lo stato di salute dell’interessato è notevolmente peggiorato (doc. I).
Il TCA non può concordare con queste critiche del patrocinatore del ricorrente, ritenuto che, come visto, il dr. __________, nel referto del 2 marzo 2012, non si è limitato a fornire la propria valutazione solo alla luce delle constatazioni da lui fatte in occasione della visita del dicembre 2010, ma ha pure tenuto conto degli esiti dei due interventi chirurgici effettuati nel dicembre 2010 e nell’ottobre 2011 dal dr. __________, rilevando espressamente che “sulla base del nostro esame del 6.12.2010 e sulla base della nuova documentazione medica arrivataci fino ad oggi (22.02.2012) rispondiamo di seguito alle domande poste con lo scritto del 3.12.2010” (cfr. doc. 9 pag. 7).
Va, inoltre, rilevato che a pag. 6 del referto del 2 marzo 2012, alla cifra “H. Decorso”, il dr. __________ ha espressamente fatto riferimento agli interventi svolti dal dr. __________, osservando:
" (…)
Nel frattempo il paziente è stato operato a due riprese dal dr. __________.
Nel primo intervento è stata fatta una nuova ricostruzione (secondaria) di frattura articolare del calcagno sin. nel 2011 (manca il rapporto operatorio).
In seguito, a causa della cattiva qualità della cartilagine, è stato fatto un nuovo intervento (in tutto si tratta del terzo intervento) con artrosi secondaria sottoforma di artrodesi di distrazione talo-calcaneare sin. con innesto autologo dal bacino, il 10.10.2011.
Il decorso dopo questo terzo intervento al piede sin. è stato soddisfacente e le radiografie del piede, laterali in carico, hanno mostrato una consolidazione completa del blocco di osso tricorticale con due viti a spugnosa senza segni di scollamento e con un’articolazione tibiotarsica superiore perfetta.
Il dottor __________ all’occasione della visita del 30.01.2012 ha fissato un carico totale del piede sin. e un’abilità lavorativa completa.
Il paziente ha cambiato professione ed ha iniziato una nuova attività presso la ditta __________ nel febbraio 2012.” (Doc. 9)
Ne discende che questo Tribunale non è confrontato con validi indizi concreti suscettibili di far dubitare della fondatezza della valutazione formulata dal dr. __________.
Il TCA, di conseguenza, può fare proprio l'apprezzamento di questo medico (cfr. sentenza del Tribunale federale U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125 V 351 consid. 3b/ee).
In casu non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici.
A quest'ultimo proposito giova ricordare che se gli accertamenti svolti permettono al giudice, che si è fondato su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).
Del resto, va rilevato che allo stesso risultato - IMI del 15% - è pure giunto il Tribunale federale con sentenza 8C_285/2010 del 6 settembre 2010, con la quale ha confermato il giudizio del TCA 35.2009.98 dell’8 marzo 2010, concernente il caso di un assicurato afflitto, in particolare, da disturbi funzionali al piede destro in stato da artrodesi dell'articolazione sotto-astragalica destra dopo frattura intraarticolare del calcagno.
L’Alta Corte ha rilevato quanto segue:
" 5.5 Infine, il ricorrente rivendica il diritto a un'IMI maggiorata al 30 %. Nel caso concreto il grado di menomazione dell'integrità riconosciuto dall'assicuratore infortuni e confermato dal giudice cantonale si fonda sulla tabella 5.2 del volume indennità per menomazione dell'integrità edito dall'INSAI, la quale contempla le atrosi. A giustificazione del grado del 15 % il dott. D.________ ha rilevato, quali esiti importanti e durevoli dell'infortunio, la presenza di disturbi funzionali al piede destro in stato da artrodesi dell'articolazione sotto-astragalica destra dopo frattura intraarticolare del calcagno, mentre al piede sinistro accertava lievi disturbi al carico. Secondo la citata tabella 5.2 l'artrodesi dell'articolazione sotto-astragalica giustificava l'assegnazione di un'IMI del 15 %. Per contro, i disturbi al piede sinistro erano al massimo paragonabili a un'artrosi di lieve entità, per cui non davano diritto a un'ulteriore indennità. Tutto ben ponderato, pure questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione del grado di menomazione dell'integrità riconosciuto dall'assicuratore resistente. Le obiezioni che l'insorgente esprime in questa sede non inducono a concludere diversamente.
Allo stesso risultato è pure giunto il Tribunale federale nella sentenza U 93/04 del 14 febbraio 2005, riguardante un caso di “séquelles consécutives à la fracture du calcanéum droit consistant, chez l'assuré, en une gêne fonctionnelle dans les articulations sous-astragaliennes (arthrose)”.
Nella misura in cui all’assicurato è stata attribuita un’IMI del 15%, la decisione su opposizione del 9 gennaio 2013 merita di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti