Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2013.1
Entscheidungsdatum
17.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.1

mm/DC/sc

Lugano 17 giugno 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 novembre 2012 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nel corso del mese di agosto 2012, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che la propria dipendente RI 1, in data 9 agosto 2012, mentre stava mangiando del tonno scottato al sesamo con insalata, aveva sentito un forte colpo a un dente e aveva estratto un oggetto estraneo, causa di una lesione dentaria (cfr. doc. Z 1).

1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 18 ottobre 2012, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni (doc. Z 7).

Il rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurata personalmente (cfr. doc. Z 10) -, con la decisione su opposizione del 27 novembre 2012 (cfr. doc. Z 15).

1.3. Con tempestivo ricorso del 28 dicembre 2012, erroneamente inviato all’amministrazione, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Il Tribunale, secondo la giurisprudenza, chiede che sia l’assicurato a rendere verosimile l’esistenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi dell’infortunio. E io, se mi permette, l’ho fatto.

Non solo, durante il fatto erano presenti dei testimoni che hanno chiaramente visto la situazione e hanno chiaramente identificato la presenza di un fattore esterno “corpus delicti” straordinario ma ritengo proprio che questo possa senza alcun dubbio dimostrare il grado di probabilità preponderante.

L’assenza di prova (come già affermato nella mia opposizione precedente e cito “Penso sia facilmente immaginabile che la rottura traumatica di un dente provochi un dolore acuto ed un piccolo choc”) é in definitiva sostituita dalla presenza di testimoni, quali, oltre a mia figlia, mio padre, alcuni amici, il sig. __________, i proprietari stessi del ristorante dove é avvenuto l’infortunio.

(…).

Ribadisco e sottoscrivo:

Fattore improvviso - si

Fattore involontario - si

Il fattore eccede il quadro degli avvenimenti quotidiani o abituali - si

Fattore esterno straordinario che comprometta la “salute fisica” - direi ancora si

Secondo Lei un sassolino o simile é un oggetto che possa far parte dell’alimento da me mangiato?”

(doc. I)

1.4. In data 11 gennaio 2013, l’insorgente ha ribadito il contenuto dell’atto di ricorso (cfr. doc. IV).

1.5. La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.6. Il 6 febbraio 2013, l’assicurata si é riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni, osservando in particolare che:

" (…).

… a causa del forte dolore, ho sputato nella mano con il cibo anche l’oggetto duro che ha causato il forte dolore contro il mio dente.

Contesto quanto asserisce la CO 1 “… se già la ricorrente stessa non ha visto il corpo duro …” io non ho mai asserito di non aver visto nulla.

Di fatto, ho sputato un corpo estraneo duro (sputare un corpo estraneo non significa già constatarne la presenza?) inoltre posso tranquillamente e senza ombra di dubbio indicare che l’ho sputato perché era un corpo estraneo al cibo che stavo mangiando e l’ho indicato chiaramente come piccolo sassolino.

(D’altro canto, purtroppo mi é venuta a mancare la prontezza di fare un’analisi chimica del corpo estraneo, visto il dolore che ho sentito, pertanto come detto non posso essere certa se fosse un pezzettino di ciottolo, o di marmo o di travertino).

(…).

Mi permetto di inviarLe un oggetto che é verosimilmente uguale/simile sia in grandezza sia nella forma e colore a quello che ho individuato in quello che ho sputato insieme al cibo che stavo masticando.

Ovviamente non é quello che realmente ha urtato contro il mio dente e che ne ha causato il danno.

Glielo invio insieme alla presente solo e mi creda per farle capire che non sono sicuramente una visionaria.”

(doc. VIII)

L’Istituto assicuratore si é espresso al riguardo in data 12 febbraio 2013 (doc. X).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore convenuto fosse legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria occorsa all’assicurata nel mese di agosto 2012.

2.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte."

Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr. RAMI 2004 U 530 pag. 576).

Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

  • l'involontarietà

  • la repentinità

  • il danno alla salute (fisica, mentale o psichica)

  • un fattore causale esterno

  • la straordinarietà di tale fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

2.6. L’Alta Corte federale ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di lesione dentaria.

Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).

L’Alta Corte nemmeno ha ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572 p. 84ss.), né il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato“Griotte au Kirsch” (cfr. STFA U 8/06 del 13 marzo 2006).

Pronunciandosi in merito a una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26 febbraio 2004).

Il TFA è giunto alla medesima conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente mangiando una pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva non snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).

In una sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003, l’Alta Corte, invece, ha lasciato aperta la questione di sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli" ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.

2.7. Per quanto concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.

Nella sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), ad esempio, l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.

In una pronunzia K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.

In una sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato.

In un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era un corpo estraneo all'alimento.

In una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito che onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa essere individuato.

In una sentenza U 67/05 del 24 maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che aveva accusato la rottura di un dente mangiando una cosiddetta “tartiflette au reblochon et aux pommes de terre”, ha ritenuto che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e alla piccola scaglia riscontrata successivamente.

L’Alta Corte é giunta a questa medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28 luglio 2010, concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva avvertito un forte scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino alla radice, ma che non aveva notato nulla di visibile all’occhio nudo.

Stessa soluzione in una sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011, riguardante il caso di un assicurato che si era rotto un dente mentre mangiava dei fagiolini a casa di un amico, per il motivo che egli non era “… in nessun modo riuscito a indicare chiaramente la natura di un eventuale corpo estraneo trovantesi nei fagiolini consumati.”.

In quest’ultima pronunzia, il TF ha in particolare rilevato che:

" A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo duro (RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione vale sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo estraneo o qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che se le indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità amministrativa (o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in grado di emettere un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e ancor meno sul carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in fase di consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto, per prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse più prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata 8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“

Su questo argomento, si veda il contributo del giudice federale A. Borella, nello studio "La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sulla nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali". Ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, p. 7s..

2.8. Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio dell’agosto 2012, come già menzionato nei fatti, è stato indicato che la frattura del dente aveva avuto luogo a causa di un “oggetto estraneo” all’alimento consumato (un piatto di tonno scottato al sesamo con insalata - cfr. doc. Z 1).

La ricorrente, il 22 agosto 2012, ha compilato un questionario sottopostole dall’assicuratore LAINF resistente.

Il tenore delle domande e delle relative risposte è il seguente:

" (…).

…A quale precisa circostanza attribuisce la rottura del dente? (p.f. dia una descrizione esatta e completa)

Risposta:

Masticazione

… Quale alimento stava mangiando?

Risposta:

tonno scottato al sesamo su letto di insalata

(…).

… Ha masticato qualcosa di duro?

Risposta: Sì

Se sì, di cosa si trattava e in quali circostanze ha masticato:

Risposta:

ho masticato a pranzo e l’oggetto non é chiaro (piccolo sassolino).

Lei ha visto questo corpo duro oppure si tratta di una sua supposizione? In altre parole come ha accertato l’evento?

Risposta:

ho sputato l’oggetto nella mano con il cibo.

E a suo giudizio a quale causa é da far risalire il danno patito?

Risposta:

urto del sassolino contro il dente.”

(doc. ZM 1)

2.9. La questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo che l'assicurata stava mangiando il 9 agosto 2012.

Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati.

Chiamata a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che, nell’annuncio d’infortunio, si legge che a provocare la rottura del dente é stato un oggetto estraneo, senza alcuna ulteriore precisazione in merito alla natura dello stesso.

Rispondendo al questionario sottopostole dall’amministrazione, dopo aver indicato di aver masticato qualcosa di duro, RI 1 ha dichiarato che l’oggetto in questione non era chiaro. Tale affermazione non può avere altro significato se non quello che ella non é stata in grado di individuarne esattamente l’identità. Se così non fosse, non ci si spiegherebbe perché l’assicurata non abbia indicato, senza alcuna riserva, l’esatta natura del corpus delicti, così come del resto induceva a fare il puntuale tenore della domanda (“Ha masticato qualcosa di duro? (…) Se sì, di cosa si trattava …?” - il corsivo é del redattore). È vero che, immediatamente dopo, ella ha aggiunto, fra parentesi, “piccolo sassolino”. Ciò deve comunque essere letto in relazione a quanto indicato in precedenza, nel senso che la ricorrente ha creduto riconoscere nel corpo estraneo un sassolino, ciò che, secondo la giurisprudenza federale, non basta per ammettere l’esistenza di un fattore esterno straordinario (cfr. STF 8C_398/2008 del 28 agosto 2008 consid. 7.1 e riferimenti ivi menzionati).

In sede di opposizione e, successivamente, di ricorso, l’assicurata ha sostenuto di aver visto il corpus delicti e, soprattutto, di averlo chiaramente identificato come un piccolo sassolino, estraneo quindi al piatto consumato (cfr. doc. Z 10, doc. I e doc. VIII).

Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 4.2.; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa X. Assicurazioni c/ D., U 13/03; STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.).

Nel caso concreto, RI 1 ha dichiarato di avere individuato la natura precisa del corpo estraneo, soltanto dopo aver ricevuto la decisione formale del 18 ottobre 2012 mediante la quale la CO 1 aveva negato il proprio obbligo a prestazioni, siccome ella non era stata in grado di “… fornire l’oggetto duro o di darne una descrizione esatta.” (cfr. doc. Z 7). Ora, se la versione fornita dopo l'emanazione di tale provvedimento fosse quella conforme alla realtà dei fatti, non ci si spiega per quale motivo l'assicurata non l'abbia indicata già nel questionario per lesioni ai denti da lei compilato in data 22 agosto 2012, anziché dichiarare che l’oggetto masticato non era chiaro (cfr. doc. ZM 1).

Occorre, pertanto, concludere che quanto dichiarato nell'opposizione, e poi ribadito in causa, configura una nuova versione che contraddice il contenuto di quella precedente.

La priorità deve, di conseguenza, essere accordata alla prima esposizione, secondo cui il dente si sarebbe rotto, allorché ha masticato qualcosa di duro, la cui identità non era chiara (si suppone un sassolino).

2.10. Nel caso in esame, tutto ben considerato, il TCA, basandosi su quanto dichiarato dall'assicurata precedentemente all'emanazione della decisione formale (cfr. doc. 2.9. in fine), ritiene che la ricorrente semplicemente supponga che ad avere provocato il danno al dente sia stato un sassolino, ciò che non è tuttavia stata in grado di accertare.

Secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 p. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 p. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA C 162/01 del 10 marzo 2003) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59 p. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA U 133/02 del 4 luglio 2003; DLA 2002 p. 178 (179); STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re M.).

Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145, STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; DTF 125 V 195).

Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).

Va ricordato, inoltre, che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA C 281/02 del 14 settembre 2003; STFA K 207/00 del 26 settembre 2001; RAMI 1999 U 349 p. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1).

Il fatto che sia stato prodotto un sassolino simile, per grandezza, forma e colore, al corpus delicti (cfr. doc. B), non soccorre la ricorrente. In effetti, tale mezzo di prova non é evidentemente sufficiente per sopperire alle sue dichiarazioni contraddittorie.

D’altro canto, il TCA può esimersi dal procedere all’audizione testimoniale delle persone indicate dall’assicurata (cfr. doc. VIII, p. 2). Infatti, è impossibile che esse possano aver accertato l'identità del corpus delicti, visto che neppure la diretta interessata é stata in grado di appurarla (cfr., in questo senso, la STCA 35.2004.51 del 10 dicembre 2004 consid. 2.10.).

Non essendo possibile ritenere accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, questo Tribunale deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).

Vista la giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.7., il TCA non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.

2.11. Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. RAMI 1993 K 921 p. 156ss. consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

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4

Gerichtsentscheide

47
  • DTF 125 V 195
  • DTF 122 V 233
  • DTF 121 V 47
  • DTF 121 V 208
  • DTF 117 V 26101.01.1991 · 1.354 Zitate
  • DTF 117 V 263
  • DTF 117 V 28201.01.1991 · 1.511 Zitate
  • DTF 116 V 26
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