Raccomandata
Incarto n. 35.2012.94
dc/gm
Lugano 9 gennaio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 novembre 2012 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 rappr. da: RA 3
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 novembre 2012 l'assicuratore contro gli infortuni CO 1, rappresentato da RA 2, ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione formale nella quale sono stati indicati i seguenti rimedi giuridici:
" (…)
La presente disposizione passa in giudicato se entro 30 giorni dalla sua notifica presso
CO 1Succursale che si occupa dell’insieme degli affari svizzeri
rappresentata da
RA 2
non viene presentata opposizione (art. 52 LPGA). (…)” (cfr. Doc. A1)
1.2. Il 5 dicembre 2012 l'assicurata, alla quale la decisione formale è stata notificata il 6 novembre 2012 (cfr. Doc. VI/3, inc. 35.2012.87), rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA (cfr. Doc. I).
1.3. Il 5 dicembre 2012 il rappresentante dell’assicurata ha inoltrato al TCA un ulteriore scritto nel quale precisa quanto segue:
" Con la presente comunichiamo di aver erroneamente trasmesso il ricorso contro la decisione della RA 2 del 05.11.2012 al vostro Lodevole Tribunale, mentre la stessa era da trasmettere alla RA 2 per l’emissione della decisione su opposizione.
Ci scusiamo per l’errore commesso e vi comunichiamo che trasmetteremo copia del presente scritto all’avvocato della RA 2 per conoscenza.” (cfr. Doc. II)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Nella presente fattispecie, correttamente la CO 1 ha indicato che contro la decisione formale, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione presso la stessa assicurazione (cfr. consid. 1.1).
Il presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti vanno trasmessi all’assicuratore contro gli infortuni affinché esamini l'opposizione dell'assicurata.
In una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 15 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).
Va infine ricordato che contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere inoltrato anche se l’assciuratore contro gli infortuni non emetterà, situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi all’assicuratore contro gli infortuniCO 1, rappresentato da RA 2, affinché esamini l'opposizione dell'assicurata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti