Raccomandata
Incarto n. 35.2012.74
LG/DC/sc
Lugano 29 gennaio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 luglio 2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 maggio 2001, RI 1 – dipendente dell’Ospedale Regionale __________ in qualità di ausiliaria di servizio e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 – è rimasta vittima con il proprio scooter di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando un trauma distorsivo al polso destro (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con notifica d’infortunio LAINF del 24 novembre 2004 il datore di lavoro ha annunciato all’assicuratore infortuni una ricaduta (doc. 2).
1.3. Con progetto di decisione del 29 aprile 2008 (doc. 3), confermato con la decisione del 13 ottobre 2008 (doc. 16, 17), cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurazione invalidità ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 e una mezza rendita (grado 50%), a partire dal 1° gennaio 2007.
1.4. L’assicuratore infortuni CO 1, con la decisione formale del 25 settembre 2008, ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 50% a far tempo dal 1° aprile 2007, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 56’819.-- (rendita mensile di fr. 1’894.--) (doc. 14), mentre con la decisione formale del 3 novembre 2008 è stata riconosciuta un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% per un importo di fr. 16'020.-- (doc. 18).
Anche queste decisioni sono cresciute in giudicato incontestate.
1.5. A seguito dell’annuncio di ricaduta del 28 giugno 2010 (doc. 19) l’CO 1 - in data 21 luglio 2010 – ha assunto nuovamente le prestazioni di legge (doc. 21, 22).
1.6. L’Ufficio AI, con progetto di decisione del 18 gennaio 2012 (doc. 24), confermato con le decisioni datate 13 aprile 2012 (doc. 26, 27, 28) ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e al 31 gennaio 2012 ed una mezza rendita (grado 50%) dal 1° febbraio 2012.
1.7. Con la decisione del 13 aprile 2012 (doc. 27) l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata l’importo mensile della rendita d’invalidità per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 gennaio 2012 (fr. 1'506.--), il conguaglio con le rendite già versate di fr. 5'271.-, la compensazione con l’__________ di fr. 355.70 e con CO 1 di fr. 2'132.35.
1.8. L’assicuratore LAINF, tramite decisione del 13 aprile 2012, ha informato l’assicurata che a seguito dell’aumento della rendita d’invalidità al 100% retroattivamente dal 1° luglio 2011 al 31 gennaio 2012 vi è un sovraindennizzo con le indennità giornaliere versate nel periodo dal 20 febbraio 2011 al 15 gennaio 2012 rispetto al guadagno presumibile che avrebbe potuto conseguire l’assicurata in caso di capacità lavorativa totale. L’importo del sovraindennizzo ammonta – secondo CO 1 – a fr. 2'132.35 (doc. 32).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1 (doc. 33), l’Istituto assicuratore, in data 30 luglio 2012, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 35).
1.9. Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2012, RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione di sovraindennizo con la seguente argomentazione:
“(…)
La signora RI 1 il 4.5.2001 è stata vittima di un grave incidente della circolazione, con grave conseguenze ai polsi.
Con decisione del 25.9.2008 la CO 1 assicurazioni Lainf ha riconosciuto un grado di invalidità del 50% alla signora RI 1 con il versamento di un rendita di fr. 1'894,00 mensili a far tempo dal 1. aprile 2007.
A seguito di tale decisione la signora RI 1 aveva ripreso la propria attività lavorativa in misura del 25% presso I'__________, quale ausiliaria. Per la rimanenza del 25%, non aveva reperito attività lavorativa di sorta, nonostante avesse posta in essere tutta una serie di ricerche che sono state dovutamente confermate e comprovate nel contesto della vertenza processuale presso codesto Tribunale di cui all’inc. 34.2009.73 (in materia di LPP), che qui viene espressamente richiamato. L'attività lavorativa al 25% da parte della signora RI 1 si è resa necessaria poiché questa non può, a motivo della propria situazione valetudinaria lavorare in misura superiore. Per questo ha svolte delle ricerche per reperire un'attività lavorativa, ma senza successo, sino ad ora.
A far tempo dal mese di luglio 2011 la signora RI 1 ha dovuto cessare completamente la propria attività quale ausiliaria di cure presso l'__________ a motivo dell'importante peggiorare della propria situazione valetudinaria. Per questo motivo le è stata riconosciuta una rendita d’invalidità dal 1. luglio 2011 al 31 gennaio 2012 in misura completa. A tale proposito le è stato corrisposto un conguaglio di fr. 5'271.00, che la CO 1 ha richiesto che in misura di fr. 2'132.25 venga trattenuto a proprio favore a seguito di un presunto sovrindennizzo.
Nei fatti la medesima ha continuato a lavorare presso I'__________ in misura del 25%, mentre che per la parte rimanente (25%) ha sempre cercato di reperire un'altra attività lucrativa.
Con la ricaduta è stata riconosciuta inabile in misura completa. Ne discende che durante il relativo periodo non era neppure collocabile per il rimanente 25%, per il quale non aveva reperito un posto di lavoro.
Ne discende che il guadagno perso effettivo non ammontava a fr. 13’771.62 (vale a dire il 25% del salario assicurato presso I'__________), bensì al doppio, vale a dire fr. 27'543.25. Quindi non vi sarebbe sovrindennizzo.
A ben vedere, inoltre, ai sensi dell'art. 23 cpv. 8 Oainf, il guadagno assicurato avrebbe dovuto essere in ragione del 25% per il quale lavorava, quello ritenuto in ordine di fr. 13'771.62, per la rimanenza del 25%, per iI quale nel frattempo non aveva reperito un'attività lucrativa, pari al 10% del guadagno massimo assicurato (fr. 126'000.00), quindi nel caso di specie ad ulteriori fr. 2'847.95 (fr. 126'000.00 x 25% x 10% x 330/365).
Si tenga presente che il sinistro è quello occorso nel 2001 e non la ricaduta.” (doc. I).
1.10. CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.11. In data 19 giugno 2012 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali (doc. VII).
Il doc. VII è stato inviato a Helsana per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore ha effettuato correttamente il calcolo del sovraindennizzo, in relazione al concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la rendita AI.
Giusta l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.
La riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, op. cit., ad art. 68, n. 17).
A norma dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subìte da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).
L’art. 69 LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di impedire il sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 4; DTF 121 V 132).
Si é in presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l’evento assicurato (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 236s.).
In questo ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l’assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, op. cit., p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157).
Per stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, è necessario partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa. Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il reddito effettivamente realizzato”).
In particolare, così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).
Conformemente alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr. DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA – per la determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.
Al sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio della congruenza temporale.
Sapere se le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).
Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.
Il periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U 367/01, consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).
Sul tema del sovraindenizzo vedi anche le recenti sentenze dell’Alta Corte 8C_43/2012 del 7 settembre 2012 e 9C_43/2012 del 12 luglio 2012.
2.3. In concreto, essendo confrontati ad un concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la rendita di invalidità assegnata dall’AI, prestazioni entrambe riconosciute a dipendenza delle conseguenze del danno alla salute riportato in occasione dell’incidente della circolazione del 4 maggio 2001, tornano applicabili gli articoli 68 e 69 LPGA (cfr. la dottrina e la giurisprudenza menzionate al consid. 2.2.).
Il periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio il 20 febbraio 2011 e termina il 15 gennaio 2012, ovvero il periodo per il quale l’assicurazione invalidità – sulla base della documentazione esaminata dal Servizio Medico Regionale (SMR) – ha riconosciuto il peggioramento dello stato di salute (cfr. doc. 24).
Per quanto concerne “il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato” ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 LPGA, dalla decisione formale del 13 aprile 2012 si evince che l’assicuratore LAINF ha proceduto alla determinazione dello stesso sulla base di quanto indicato dal datore di lavoro (cfr. doc. 22).
Dalla notifica d’infortunio LAINF (doc. 22) emerge che l’assicurata nel 2011 avrebbe conseguito, senza l'infortunio, un salario annuo lordo pari a fr. 15'232.25. Secondo CO 1 iI guadagno di cui l'assicurata è stata presumibilmente privata durante il periodo determinante giusta l’art. 51 cpv. 3 OAINF, ammonta così a fr. 13'771.62 (calcolato su 330 giorni).
L’insorgente ha contestato l’importo preso in considerazione dall’assicuratore LAINF quale guadagno presumibile senza l’infortunio, poiché a suo parere l’assicurata - che prima della ricaduta lavorava in misura del 25% e per il restante 25% cercava un’altra attività lucrativa – a seguito dell’inabilità lavorativa completa non era più collocabile neppure per il rimanente 25%. Il salario assicurato va dunque – a suo dire – raddoppiato (fr. 27'543.25), ciò che escluderebbe il sovra-indennizzo (doc. 33, doc. I, pag. 2).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA non ritiene corretto il calcolo eseguito dall’amministrazione, per le ragioni che seguono.
In primo luogo va evidenziato che questo Tribunale, con la sentenza 34.2008.73 del 28 settembre 2009, confermata dal Tribunale federale con sentenza 9C_912/2009 dell’8 luglio 2010, aveva respinto la petizione promossa dall’assicurata nei confronti del __________, che le aveva negato il versamento della rendita d’invalidità LPP, a partire dal 1° aprile 2007, in quanto originava un caso di sovraindennizzo.
La sovrassicurazione in quel caso era stata ammessa poiché, già senza la prestazione d’invalidità LPP, la somma tra la rendita AI di fr. 8'604.--, la rendita LAINF di fr. 22'728 ed il reddito ragionevolmente esigibile di fr. 28'281 (corrispondente al reddito da invalido fissato dall’Ufficio AI), pari a fr. 59'613.-- superava il 90% (fr. 51'137.--) del guadagno presumibilmente perso per la parte obbligatoria e anche nel regime sovraobbligatorio i redditi computabili di fr. 59'613.-- erano superiori al 100% del salario annuo lordo che l’assicurata avrebbe realizzato senza il danno alla salute. In entrambi i casi il calcolo veniva eseguito su di un reddito da valido di fr. 56'819.--.
Nella sentenza 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010 l’Alta Corte ha ricordato che secondo costante giurisprudenza il guadagno presumibilmente perso consiste nel guadagno che la persona assicurata avrebbe presumibilmente conseguito se non fosse intervenuto l'evento assicurato (cfr. art. 69 cpv. 2 LPGA; SVR 2009 UV no. 17 pag. 65 consid. 5.2, 8C_330/2008; DTF 126 V 468 consid. 4a pag. 471). Vi è in particolare un rapporto diretto con il reddito da valido, non tuttavia con il guadagno assicurato (se non del tutto casuale), il cui concetto giuridico è differente (SVR 2009 UV no. 17 pag. 65 consid. 5.2, 8C_330/2008; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., art. 69 n. 16).
Nella fattispecie l’assicurazione invalidità ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e una mezza rendita dal 1° gennaio 2007 sulla base di un reddito da valido di fr. 56'819.-- (doc. 3).
L’assicuratore infortuni CO 1 con la decisione del 25 settembre 2008, ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 50% a far tempo dal 1° aprile 2007, calcolata anche su un guadagno assicurato pari a fr. 56’819.-- (doc. 14).
È vero che l’assicurata, dopo la decisione dell’assicuratore infortuni del 25 settembre 2008, ha ripreso l’attività lavorativa presso l’Ospedale __________ nella misura del 25% (doc. 22). Tuttavia, questo non significa che RI 1, se non fosse intervenuto l'infortunio, non avrebbe lavorato ad una percentuale maggiore del 25%.
Nella vertenza oggetto della decisione di questa Corte del 28 settembre 2009 (inc. 34.2008.73), confermata dal Tribunale federale con sentenza 9C_912/2009 dell’8 luglio 2010, emergeva che l’assicurata non voleva lasciare il posto di lavoro all’__________ al 25%, a favore di un impiego dalla resa economica maggiore, per ragioni da ricondurre ai rischi di un fallimento del reinserimento in un nuovo contesto lavorativo (sentenza 28 settembre 2009, pag.10).
Dalla medesima sentenza è emerso del resto che oltre alla percentuale di impiego presso l’__________ (25%) l’assicurata ha comunque cercato, invano, un’attività lavorativa per il rimanente 25%.
Nella sentenza 9C_912/2009 dell’8 luglio 2010, riferita a questo caso, l’Alta Corte ha rilevato quanto segue:
“(…)
5.5.1 Il fatto che con l'assunzione di un'occupazione sostitutiva al 75 % la ricorrente perderebbe giocoforza l'attuale attività al 25 % nel settore pubblico, oltre che per le considerazioni già espresse in precedenza, non è di alcun rilievo per il calcolo del sovrindennizzo. Nel prescrivere il computo di un reddito che può presumibilmente essere ancora conseguito, l'art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP 2 intende equiparare finanziariamente quegli assicurati parzialmente invalidi che non sfruttano in maniera ragionevolmente esigibile la loro capacità lavorativa residua a quelli che invece, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, realizzano effettivamente il reddito da invalido esigibile (DTF 134 V 64 consid. 4.1.1 pag. 69 con riferimento al Bollettino, edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, della previdenza professionale n. 75 del 6 luglio 2004). Se pertanto, come si avvera in concreto, l'assicurata non sfrutta in maniera ragionevolmente esigibile la sua capacità residua, è a giusta ragione che il calcolo del sovrindennizzo tenga unicamente conto del reddito presumibilmente realizzabile che in concreto coincide con il reddito da invalida stabilito dall'AI. Ed è quanto ha correttamente fatto la Corte cantonale. La perdita del reddito attuale conseguito nell'attività di ausiliaria di pulizie esercitata al 25% non avrebbe pertanto nessuna incidenza sul calcolo del sovrindennizzo che ha - giustamente - già fatto astrazione di questo elemento di reddito (cfr. sopra, Fatti B).
In simili condizioni, alla luce di quanto appena esposto, può rimanere aperta la questione se deve essere considerato l’importo di fr. 56'819.--, calcolato sia in ambito AI (quale reddito da valido) che LAINF (quale guadagno assicurato) oppure quello proposto dal ricorrente di fr. 27'543.25 (il 50% del salario assicurato presso l’__________), in quanto in entrambi i casi non è dato un caso di sovraindennizzo. L'insorgente ha infatti percepito le prestazioni LAINF di fr. 11'022.-- e AI di fr. 4'882.-- per un totale di fr. 15'904.--.
La decisione su opposizione del 30 luglio 2012 deve quindi essere annullata nella misura in cui ha chiesto all’assicurata il rimborso dell’importo di fr. 2'132.35.
2.4. Vincente in causa, l’assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’assicuratore LAINF resistente (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.
La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti