Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2012.26
Entscheidungsdatum
29.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

mandata

Incarto n. 35.2012.26

mm

Lugano 29 aprile 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 marzo 2012 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 23 agosto 2011, la __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il giorno stesso, aveva avvertito uno strappo all’avambraccio sinistro nel tirare un “pacco di rete” (cfr. doc. 1).

Con rapporto del 23 agosto 2011, la dott.ssa __________ del PS dell’Ospedale regionale di __________ ha formulato la diagnosi di sospetto strappo muscolare alla piega del gomito sinistro (cfr. doc. 4).

Sentito da un ispettore dell’amministrazione, l’assicurato ha precisato quanto accaduto in data 23 agosto 2011. In un primo tempo, nello scaricare un sacco di cemento di quaranta chilogrammi dal pianale di un furgone, RI 1 aveva compiuto un movimento repentino di ripresa con la mano sinistra per evitare che il sacco gli cadesse a terra, avvertendo una forte fitta alla parte interna del gomito. Successivamente, dopo circa una mezz’ora, mentre aiutava dei colleghi a spostare una rete metallica, ha di nuovo avvertito una fitta, ciò che l’ha costretto a interrompere il lavoro (cfr. doc. 14, p. 2).

1.2. Con decisione formale dell’11 gennaio 2012, l’Istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi all’arto superiore sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 57).

A seguito dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 61), in data 28 marzo 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 72).

1.3. Con tempestivo ricorso del 14 maggio 2012, RI 1ca, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato ad assumere l’evento dell’agosto 2011 a titolo d’infortunio oppure di lesione parificata a infortunio e, quindi, a versare le relative prestazioni.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene innanzitutto che l’Istituto assicuratore avrebbe erroneamente negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, siccome “… non c’é chi non veda come il movimento di ripresa effettuato per evitare che un sacco di cemento cada costuisca un elemento esterno straordinario per un operaio edile, la cui attività é rappresentata dal porre dei blocchi faccia vista, del peso di 12/13 kg cadauno, su dei manufatti. (…). Infine, si rimprovera alla CO 1 di non avere esaminato se il falso movimento compiuto dall’assicurato mentre stava trasportando un sacco di 40 kg, peso questo manifestamente superiore ai 25 kg stabiliti dalle direttive CEE, costituisca un avvenimento straordinario.” (doc. I, p. 4).

D’altro canto, a proposito dell’esistenza di una lesione parificata e, specificatamente, di una delle diagnosi enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, l’assicurato ritiene che alla valutazione enunciata dal medico __________ non possa essere riconosciuto pieno valore probatorio, posto che essa “… é palesemente antitetica a tutte le altre valutazioni espresse sia dal dr. med. __________, quale fiduciario della Cassa malati __________, che da tutti i sanitari __________ interpellati dall’assicurato; sorprende in particolare il fatto che nessuno dei sanitari consultati dal ricorrente abbia avuto eventuali perplessità circa la rottura inserzionale radiale del bicipite.” (doc. I, p. 4ss.).

1.4. L’assicuratore resistente, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.5. In corso di causa, il ricorrente ha domandato, in particolare, che il TCA abbia a ordinare una perizia medica giudiziaria in relazione alla questione di sapere se egli ha riportato una delle lesioni enumerate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF (doc. VIII).

1.6. Con ordinanza del 17 ottobre 2012, questo Tribunale ha ordinato una perizia medica, affidandone l’esecuzione al Prof. dott. PE 1 Direttore della Clinica di radiologia della Clinica __________ di __________ (doc. XIII).

1.7. Sempre nel mese di ottobre 2012, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione, segnatamente il rapporto 3 settembre 2012 del dott. __________ (cfr. doc. XV + allegati).

1.8. In data 19 febbraio 2013, l’assicurato ha versato agli atti un referto, datato 30 gennaio 2013, del Prof. dott. __________ (doc. XIX + allegato).

Il documento é stato trasmesso all’esperto giudiziario ai fini peritali (cfr. doc. XX).

1.9. Il 26 febbraio 2013 é pervenuto al TCA il referto peritale del dott. PE 1 (doc. XXI), il quale é stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. XXII).

L’INSAI ha preso posizione in merito il 14 marzo 2013 (doc. XXIII + allegato), mentre l’insorgente lo ha fatto in data 22 marzo 2013 (doc. XXIV + allegato).

All’assicuratore é ancora stato concesso di esprimersi sui referti allestiti dal Prof. dott. __________ (cfr. doc. XXVI e doc. XXVII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dell’evento occorso il 23 agosto 2011 a RI 1, oppure no.

2.3. L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l'Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; si veda pure la STF 8C_802/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 5.5).

Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

2.4. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’CO 1 ha negato l’esistenza di una lesione parificata per il motivo che, secondo il parere del proprio medico __________, l’assicurato non avrebbe riportato una delle diagnosi enumerate esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Per contro, l’assicuratore non ha negato l’intervento di un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 466 (in proposito, si veda il doc. 66, p. 3: “Sostanzialmente l’amministrazione, dopo aver sentito l’assicurato ha stabilito che ci si trova in presenza di un avvenimento parificabile ad infortunio.”

  • il corsivo é del redattore). A ragione, poiché, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, il presupposto in questione deve essere considerato adempiuto trattandosi di uomini che sollevano oppure posano oggetti pesanti dai 40 ai 50 kg (cfr. STF 8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; in casu, il sacco di cemento scaricato dall’insorgente pesava 40 kg - cfr. doc. 14, p. 2).

2.5. Con rapporto del 3 ottobre 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano e generale, tenuto conto degli esiti della RMN del gomito sinistro del 16 settembre 2011 (cfr. doc. 18), ha escluso l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, in quanto “non esistono lettere per descrivere le tendiniti (solo per lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari e lacerazioni di tendini - NON il nostro caso).” (doc. 22).

In data 18 ottobre 2011, l’assicurato si é sottoposto a un’ecografia dei gomiti. Dal relativo referto si evince che egli presentava una distrazione muscolo tendinea distale del bicipite con rottura all’inserzione radiale distale associata ad area distrattiva inserzionale distale del corto supinatore (doc. 33).

Invitata dall’istituto assicuratore a riesaminare le immagini della RMN del settembre 2011, la dott.ssa __________, Primario di radiologia presso l’Ospedale regionale di __________, ha confermato il suo precedente referto, nel senso che “… non vi é una rottura del tendine del bicipite all’inserzione radiale, in quanto il tendine non é retratto. Il tendine é tendinopatico, con una minima tenosinovite. Nell’ambito della tendinopatia non si possono escludere piccole lesioni parziali. Confermo pure le alterazioni a livello del brachiale già descritte, mentre a livello del muscolo supinatore non rilevo alterazioni.” (doc. 45).

Con nota del 22 novembre 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha quindi ribadito l’assenza di una diagnosi ex art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 46; in questo senso si veda pure il doc. 56).

Nell’ambito della procedura di opposizione, é stato prodotto un parere medico-legale del dott. __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________, per il quale l’assicurato ha riportato “… un valido traumatismo artuale superiore sinistro produttivo di distrazione muscolo-tendinea distale del bicipite (area distrattiva di mm 3,9) con rottura all’inserzione radiale distale associata ad area distrattiva inserzionale distale del corto supinatore (area distrattiva di mm 4,6x5x1,9).” (doc. 61, p. 3).

Con certificazione del 24 ottobre 2011, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e medico fiduciario della Cassa malati __________, ha rilevato che “una RM eseguita in Svizzera non mostrava con chiarezza segni post-traumatici, mentre una ecografia eseguita in __________ mostra chiaramente una distrazione muscolo-tendinea distale del bicipite con rottura all’inserzione radiale distale associata ad area distrattiva dell’inserzione distale del corto supinatore. Si tratta sicuramente di lesioni post traumatiche compatibili con lo sforzo necessario a trattenere un sacco di cemento che stava cadendo.” (doc. 61).

Prima di emanare la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha di nuovo interpellato il proprio medico __________. Con apprezzamento del 13 febbraio 2012, il dott. __________ ha sostenuto che “la RM che ha un valore nettamente superiore all’ecografia per quanto attiene alla visualizzazione delle strutture anatomiche ha chiaramente escluso una lacerazione di un tendine o una lacerazione muscolare per cui si può asserire che non si é in presenza di una diagnosi contenuta nell’articolo 9.2. Il fatto che a posteriori venga eseguita una nuova sonografia non permette di contraddire quanto valutato alla RM che alla luce del nuovo referto sonografico é stata rivalutata da due radiologi i quali si sono completamente confermati. Quindi la RM eseguita il 19.09.2011, vale a dire una ventina di giorni dopo l’infortunio ha permesso di escludere una rottura tendinea o muscolare ma ha evidenziato soltanto una tenosinovite e una tendinite.” (doc. 66, p. 3).

In corso di causa, l’insorgente ha versato agli atti un rapporto del reumatologo dott. __________. Per quanto qui d’interesse, dopo avere spiegato che “la RM é un esame statico che da un’ottima visione delle strutture anatomiche dell’apparato locomotorio con qualche riserva per la parte corticale delle ossa e per i tendini (dando essi pochi segnali nell’immagine)” mentre “l’ecografia é un esame dinamico. La qualità del referto dipende molto dalle competenze dell’esaminatore che può visionare i tessuti durante i movimenti …”, questo specialista ha affermato che “pur non essendo paragonabili direttamente i due esami (…) ritengo i due referti compatibili tra di loro, con quale reperto saliente una rottura parziale del tendine del bicipite sinistro nella sua inserzione distale al radio, lesione che va considerata con probabilità preponderante in nesso diretto con l’evento che il paziente ha subito il 23.08.2011.” (allegato al doc. XV).

2.6. Allo scopo di chiarire la fattispecie dal punto di vista medico, specificatamente per stabilire se RI 1 avesse o meno riportato una delle lesioni enumerate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF, questa Corte ha disposto una perizia a cura del Prof. dott. PE 1, Direttore della Clinica di radiologia della Clinica universitaria __________ di __________ (doc. XIII).

All’esperto giudiziario sono state messe a disposizione le immagini relative alle radiografie del 23 agosto 2011, alla sonografia del 3 settembre 2011, alla RMN del 16 settembre 2011 e alla sonografia del gomito sinistro del 18 ottobre 2011 (cfr. doc. XXI, p. 1).

Rispondendo ai quesiti sottopostigli dalle parte, il Prof. PE 1 ha innanzitutto confermato che dalle radiografie convenzionali del 23 agosto 2001 non risultano né una lesione ossea traumatica, né segni secondari, né un emartro (doc. XXI, p. 1). Per quanto concerne invece gli esami sonografici eseguiti il 3 settembre e il 18 ottobre 2011, egli ha dichiarato che la qualità della relativa documentazione é insufficiente per trarne delle conclusioni affidabili (cfr. doc. XXI, risposta ai quesiti n. 2 di parte convenuta e n. 4 di parte ricorrente).

A proposito della risonanza magnetica del 16 settembre 2011, secondo lo specialista incaricato dal TCA, i reperti posti in luce corrispondono a una distorsione del tendine bicipitale con minime rotture parziali inferiori al 20% dello spessore tendineo, in assenza di alterazioni degenerative. Egli ha inoltre refertato una distorsione del muscolo brachialis distale con edema nella muscolatura (cfr. doc. XXI, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta).

Alla domanda di sapere se condivide la valutazione del dott. __________ il Prof. PE 1 ha risposto che ne condivide soltanto le considerazioni di carattere teorico. Tuttavia, nel caso di specie, egli ritiene che si tratti piuttosto di una distorsione del tendine bicipitale distale con rotture parziali ed edema peritendineo (doc. XXI risposta al quesito n. 3 di parte convenuta).

Per quanto concerne il dott. __________, il perito giudiziario si é dichiarato d’accordo con lui che, in casu, i reperti a livello del tendine bicipitale distale e del muscolo brachialis distale sono principalmente di origine traumatica. Egli ha inoltre precisato che sono assenti i segni per una tendinopatia del tendine bicipitale distale (doc. XXI risposta al quesito n. 6 di parte ricorrente).

2.7. Unitamente alle proprie osservazioni, l’amministrazione ha prodotto un apprezzamento, datato 12 marzo 2013, del dott. __________. Il medico __________, rilevato che l’esperto giudiziario ha di fatto sconfessato la dott.ssa __________, ha sostenuto che “… non essendo radiologo, non posso decidere quale dei due radiologi abbia ragione, in quanto non mi sento competente per mettere a confronto l’opinione di due primari di radiologia. A mio modo di vedere andrebbe eventualmente fatta una perizia radiologica super partes.” (allegato al doc. XXIII).

Da parte sua, RI 1 ha versato agli atti una certificazione del Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia e traumatologia. Riprendendo quanto aveva già avuto modo di precisare in una sua precedente presa di posizione (cfr. allegato al doc. XIX), il dott. __________ ha sostenuto che “… il tendine distale del bicipite si ruppe e sfilacciò in gran parte all’interno della membrana del peritenon al momento dell’incidente del 23.08.2011, (…). Non saranno di sicuro le valutazioni del Prof. PE 1 a infirmare la tipica causalità dell’incidente, ma al massimo rafforzano questa causalità. Il Prof. PE 1 mette infatti in evidenza la presenza di un edema riparativo e di alcune fibre interrotte visibili ancora ben 3 settimane dopo l’incidente nella RM.”. Lo specialista consultato privatamente dall’assicurato ha quindi postulato che il TCA disponga una valutazione da parte di un traumatologo per approfondire la questione della causalità naturale con l’evento dell’agosto 2011 (allegato al doc. XXIV).

2.8. In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."

2.9. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario, specialista di livello universitario proprio nella materia che qui interessa. Occorre dunque ritenere accertato che RI 1 ha presentato una rottura parziale del tendine del bicipite distale.

Il TCA non può dare seguito a quanto chiede l’Istituto convenuto, ossia che, a fronte della circostanza che la valutazione del Prof. PE 1 contraddice quella della dott.ssa __________, dovrebbe essere disposta una perizia “super partes” (cfr. doc. XXIII + allegato). In effetti, quella allestita dall’esperto giudiziario é già una perizia super partes, ordinata in quanto le conclusioni a cui era giunta la dott.ssa __________, risultavano confutate da altra documentazione medica agli atti. Il fatto che il Prof. PE 1 abbia disatteso l’apprezzamento della dott.ssa __________, non é di per sé atto a generare dubbi circa il valore probatorio attribuito al suo referto peritale e, quindi, nemmeno a giustificare l’esecuzione di una super perizia.

Il danno refertato dall’esperto giudiziario - rottura parziale del tendine bicipitale distale in assenza di alterazioni degenerative - configura una lesione assimilata a infortunio ai sensi della lettera f dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (a proposito della diagnosi di rottura parziale dei tendini, cfr. DTF 114 V 298ss., nonché, per un caso in cui la Corte federale ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, poiché gli atti medici a disposizione non avevano consentito di evidenziare alcun segno di lacerazione o di rottura, anche solo parziale, in relazione alla lesione del tendine del muscolo sopraspinato, cfr. STFA U 235/02 del 6 agosto 2003; si vedano pure STF 8C_956/2011 del 20 giugno 2012 consid. 2.2, 8C_895/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 3.2.1).

Questa Corte può astenersi dall’approfindire la questione di sapere se, come lo sostiene il Prof. __________ (cfr. allegati ai doc. XIX e XXIV), RI 1 ha riportato una rottura completa del tendine del bicipite, in quanto, come appena precisato, una rottura parziale basta per ammettere una “lacerazione dei tendini” ex art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.

A proposito del nesso di causalità naturale tra l’evento del 23 agosto 2011 e la diagnosticata lesione tendinea, il TCA constata che il Prof. dott. PE 1 ne ha ammesso l’esistenza (cfr. doc. XXI, p. 3: “Gestützt auf die MRI-Untersuchung, bin ich wie Dr. __________ der Auffassung, dass die Befunde an der distalen Bizepssehne und am distalen Musculus brachialis in erster Linie posttraumatisch bedingt sind.“). Prima di lui, lo avevano pure riconosciuto il dott. __________ (cfr. allegato al doc. XV, p. 3: “…, lesione che va considerata con probabilità preponderante in nesso diretto con l’evento che il paziente ha subito il 23.08.2011.”) e il Prof. dott. __________ (cfr. allegato al doc. XIX, p. 1: “La rottura del tendine bicipitale distale é sempre un fenomeno traumatico, o da una causa esterna o da un improvviso e inaspettato sovraccarico dell’avambraccio in flessione e supinazione resistita. Questo é quanto é accaduto cercando di riprendere un peso tutt’altro che indifferente (un sacco di 40 kg) che stava cadendo da un pianale di un veicolo a braccia piegate con la conseguenza diretta del sovraccarico del più importante supinatore del gomito.”).

Questo Tribunale non ha motivo per discostarsi dal loro parere, considerato anche che l’amministrazione non ha sollevato obiezioni di sorta su questo specifico aspetto, di modo che l’atto istruttorio chiesto dal ricorrente (perizia complementare da parte di un traumatologo - cfr. doc. XXIV) appare superfluo.

Del resto, é utile segnalare che un (eventuale) stato degenerativo o patologico preesistente non escluderebbe l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, visto che é sufficiente che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso semplicemente manifesto il preesistente danno alla salute (STF 8C_158/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3, non pubblicato in DTF 133 V 642, ma in SVR 2008 UV 15 p. 49; RAMI 2001 U 435 p. 332, U 398/00; si veda pure DTF 129 V 466).

In esito a tutto quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che a causa dell’evento del 23 agosto 2011, RI 1 ha riportato una lacerazione tendinea ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.

Gli atti vanno quindi retrocessi all'assicuratore LAINF convenuto affinché si pronunci sul diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall'evento assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ È accertato che l’assicurato ha riportato una lesione parificata a infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.

§§§ Gli atti sono rinviati all'CO 1 affinché si esprima sul diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall'evento assicurato.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1 verserà all'assicurato l'importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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