Raccomandata
Incarto n. 35.2011.74
mm
Lugano 16 aprile 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 novembre 2011 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 ottobre 2007, RI 1 - dipendente della ditta __________ in qualità di lattoniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, nel rialzarsi dalla posizione accovacciata, ha perso l’equilibrio e, sbilanciandosi, ha compiuto una torsione innaturale del ginocchio destro.
Nel corso del mese di novembre 2007, egli é stato vittima di un evento analogo (cfr. doc. 10).
Dal rapporto 13 novembre 2007 dell’Ospedale di __________ risulta che l’assicurato presentava una lesione longitudinale del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro nonché una lesione completa del legamento crociato anteriore (LCA), e che è stato sottoposto a un intervento artroscopico di meniscectomia parziale (cfr. doc. 3).
Il 10 marzo 2008 é stato eseguito un intervento chirurgico di ricostruzione del LCA (cfr. doc. 31).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 22 dicembre 2008, l’CO 1 ha informato RI 1 circa l’interruzione delle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 13 ottobre 2008 e che, qualora in futuro avesse dovuto nuovamente ricorrere a cure mediche, egli avrebbe potuto riannunciarsi (cfr. doc. 53).
1.3. Nel corso del mese di giugno 2010, l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione una certificazione dell’ortopedico dott. __________, secondo la quale il paziente lamentava dei segni di recidiva della lassità anteriore con Lachman test, cassetto anteriore e Jerk test positivi su re-rottura del LCA (cfr. doc. 59).
Alla luce di ciò, RI 1 ha chiesto la riapertura della sua pratica e l’esecuzione di una valutazione medica (cfr. doc. 58).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 agosto 2011, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato che avrebbe assunto la ricaduta e che l’indennità giornaliera versata a partire dal 10 maggio 2010, sarebbe stata calcolata in base all’art. 23 cpv. 8 OAINF (cfr. doc. 123).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 127), in data 3 novembre 2011, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 136).
1.5. Con tempestivo ricorso del 5 dicembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versargli l’indennità giornaliera a decorrere, in via principale, dal 13 ottobre 2008 e, in via subordinata, dal 10 maggio 2010, calcolata in ogni caso sulla base del salario conseguito prima dell’infortunio.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" (…).
È fuori discussione che se la diagnosi fosse stata conclamata prima della decisione di fatto del 2008, questa sarebbe stata ben diversa: così come é stata poi accettata la ricaduta.
Resta a sapere se facendo prova della diligenza l’assicurato poteva conoscere la nuova diagnosi già nell’ottobre 2008. In caso di risposta affermativa significa porre a carica dell’assicurato un onere probatorio estraneo alla Lainf. RI 1 in occasione della visita presso il dr. __________ del 9.9.2008 aveva fatto presente le proprie difficoltà oggettive, ma non si é frapposto alla diagnosi del medico fiduciario. Non riteniamo potesse da lui essere preteso di sondare ulteriormente la discrepanza tra il suo soggettivo, la diagnosi e le conclusioni valetudinarie cui era giunto il fiduciario della CO 1.
Ma nel caso in esame non ci troviamo dinanzi ad un nuovo apprezzamento medico, ma ad un’errata diagnosi, da interpretare quale mancata applicazione delle conoscenze dell’arte, relativa alla rottura del legamento crociato anteriore. Non siamo dunque dinanzi ad un apprezzamento diverso, ma ad un fatto incontrovertibile.
Tale nuova prova avrebbe di tutta evidenza condotto ad un nuovo giudizio da parte del Giudice: nel caso di specie l’amministrazione, giacché la decisione non era stata impugnata.
Pertanto ci troviamo dinanzi ad un caso di revisione.
A questo punto la CO 1 avrebbe dovuto intraprendere i passi necessari per verificare se effettivamente la situazione medica era quella presentata dal dr. __________, secondo il quale la lassità legamentaria era già presente nell’ottobre 2008 e quindi, così come ora, aveva un effetto inabilitante. Ma tali esami sono stati volutamente omessi.
… La CO 1 ha ritenuto di applicare il dettame di cui all’art. 23 cpv. 6 relativo alla quantificazione dell’indennità giornaliera in caso di ricaduta.
Tale disposto di legge presuppone effettivamente che l’assicurato abbia avuto, prima della ricaduta, una piena capacità lavorativa. Ora questo non é il caso in esame, come hanno accertato i documenti medici del dr. __________, gli unici che figurano agli atti. Anzi RI 1 ha riferito di avere cercato in almeno tre circostanze di riprendere l’attività lavorativa ma di non essere riuscito. Ciò é in linea con quanto riferito dal dr. __________. Pertanto RI 1 non ha mai avuto la possibilità di riprendere la propria attività lavorativa e quindi di disporre di un reddito. Ciò, lo abbiamo visto, per motivi indipendenti dalla sua volontà.
In siffatta circostanza é abusivo applicare un disposto di legge allorquando non vi erano i presupposti per farlo. Anche qualora si volesse ritenere che la decisione del 2008 é cresciuta in giudicato e non vi sono i presupposti per il riesame, non può rimanere indeciso, ai fini della quantificazione dell’indennità giornaliera, a sapere se questi fosse o meno portatore di un’inabilità al lavoro, conseguente all’infortunio, nel periodo tra il momento in cui é stato chiuso il caso principale e quello in cui é stata riannunciata la ricaduta.”
(doc. I)
1.6. In data 4 gennaio 2012, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto documentazione a supporto della domanda di assistenza giudiziaria (doc. III + allegati).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA rileva innanzitutto che il ricorrente non contesta il fatto che la decisione de facto del 22 dicembre 2008, mediante la quale l’assicuratore resistente aveva dichiarato chiuso il caso d’infortunio a far tempo dal 13 ottobre 2008, ha nel frattempo acquisito forza di cosa giudicata.
Al riguardo, questa Corte constata che ciò é conforme alla giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 145, secondo la quale se l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una decisione formale, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione de facto acquisisce forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata correttamente in ossequio all'art. 51 cpv. 1 LPGA.
Alla luce di quanto precede, la decisione del 22 dicembre 2008 potrebbe quindi essere rimessa in questione soltanto attraverso i rimedi straordinari di diritto (riconsiderazione o revisione processuale).
2.3. Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del 25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
Nella presente fattispecie, in sede tanto di decisione formale 23 agosto 2011 (doc. 123) quanto di decisione su opposizione 3 novembre 2011 (doc. 136, p. 5), l’Istituto assicuratore si é esplicitamente rifiutato di entrare nel merito di una eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA.
Ora, per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007).
Il TCA deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.
Non resta, dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA).
2.4. L'amministrazione è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).
Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Relativamente alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).
I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa G.P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.
2.5. Nel caso di specie, a detta dell’assicurato, il “fatto nuovo” che, qualora fosse stato conosciuto nella procedura amministrativa, avrebbe indotto l’CO 1 a decidere di prolungare l’inabilità lavorativa oltre il 13 ottobre 2008, sarebbe rappresentato dalla lassità del LCA del ginocchio destro.
Questa Corte osserva che, con rapporto del 24 giugno 2011, il dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia a __________, ha affermato che “già nell’ottobre 2008 e, con una serie di certificati successivi, veniva diagnosticata e repertata una lassità del neo-legamento, con mancanza di stabilità. Alla mia visita del maggio 2010 ho constatato all’esame clinico ed RMN questa lassità del Neo-L.C.A. con instabilità ritenendo necessaria la revisione della ricostruzione L.C.A. con impianto di un nuovo legamento. Secondo la mia esperienza dopo lo studio degli esami e dei referti tale lassità con mancanza di stabilità era già presente nell’immediato post-operatorio per cui il paziente non ha potuto riprendere il lavoro fino a tutt’oggi.” (doc. 118
Al riguardo, va rilevato che tanto i sanitari dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. 35, 38 e 42), quanto il chirurgo ortopedico dott. __________ in occasione della visita fiduciaria di controllo del 9 settembre 2008 (cfr. doc. 47), avevano effettivamente refertato che i test per valutare la lassità legamentosa del ginocchio destro (Lachmann, Pivot-shift e cassetto anteriore) risultavano positivi. D’altro canto, l’insorgente stesso si era lamentato di avvertire una non completa stabilità del ginocchio interessato (cfr. doc. 47: “Non si dichiara ancora completamente stabile.”).
Alla luce di quanto precede, il TCA deve concludere che la lassità del LCA e la relativa instabilità del ginocchio destro erano già presenti e conosciute al momento in cui l’assicuratore ha deciso di porre termine alle proprie prestazioni in ragione di una ritrovata piena capacità lavorativa (in questo senso, si veda la nota 13 luglio 2011 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica - cfr. doc. 120).
È vero che il dott. __________, sulle cui conclusioni l’CO 1 ha basato la propria decisione informale del 22 dicembre 2008, non ha ritenuto che tale reperto potesse incidere negativamente sull’abilità lavorativa di RI 1, tuttavia ciò non basta per fondare la domanda di revisione in discussione. In effetti, secondo la giurisprudenza citata in precedenza, non costituisce motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358: “Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza.”).
Questo Tribunale deve quindi concludere che non é più possibile rivenire sulla decisione de facto del 22 dicembre 2008, nemmeno per la via della revisione processuale.
2.6. Vista la conclusione a cui il TCA é pervenuto ai precedenti considerandi, i disturbi al ginocchio destro che l’assicurato ha annunciato all’CO 1 nel corso del mese di giugno 2010 (cfr. doc. 58, 59, 60) vanno trattati quale ricaduta del sinistro del 15 ottobre 2007.
Dalle tavole processuali si evince che l’CO 1 ha ammesso la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta. Esso ha riconosciuto il ricorrente totalmente inabile al lavoro a contare dal 10 maggio 2010, versandogli delle indennità giornaliere corrispondenti, calcolate in base all’art. 23 cpv. 8 OAINF (fr. 27.60/giorno) (cfr. doc. 123).
Questa Corte deve innanzitutto esaminare se l’Istituto era legittimato a far iniziare l’incapacità lavorativa dell’assicurato (e il relativo diritto all’indennità giornaliera) dal 10 maggio 2010, oppure no.
2.7. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
Dagli atti risulta che, dopo la chiusura del caso determinata da una ritrovata piena capacità lavorativa attestata dall’ortopedico dott. __________ (cfr. doc. 47 e 53), la prima consultazione medica ha avuto luogo in data 10 maggio 2010 presso il dott. __________ (cfr. doc. 59). D’altro canto, l’annuncio di ricaduta é avvenuto l’11 giugno 2010 (doc. 58).
Da parte sua, il ricorrente ha affermato di avere nel frattempo effettuato dei tentativi di ripresa del lavoro, non coronati da successo a causa dell’insorgenza di disturbi al ginocchio destro (cfr. doc. 61).
Il TCA si trova dunque confrontato, da un lato, con la valutazione del dott. __________ attestante una piena capacità lavorativa a partire dal 13 ottobre 2008 (nonostante la refertata lassità legamentare) e, dall’altro, con le dichiarazioni dell’assicurato, in base alle quali sarebbero nel frattempo apparsi dei disturbi invalidanti al ginocchio destro.
Tutto ben considerato, secondo questa Corte, le dichiarazioni di RI 1 non possono supplire all’assenza di un’affidabile certificazione medica attestante l’insorgenza di un’inabilità lavorativa (per un caso analogo, si veda la STCA 35.2006.62 del 31 gennaio 2007, nota al patrocinatore dell’assicurato). Versando l’indennità giornaliera a far tempo dal 10 maggio 2010, essa ritiene che l’CO 1 abbia sfruttato al massimo il proprio potere di apprezzamento a favore dell’insorgente.
2.8. A proposito dell’entità dell’indennità giornaliera versata, l’art. 23 cpv. 8 OAINF recita che in caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.
Nella DTF 117 V 170ss., l’Alta Corte ha precisato che il tenore letterale dell’art. 23 cpv. 8 OAINF è chiaro e che non necessita d’interpretazione.
Posto che RI 1 é rimasto vittima di una ricaduta ex art. 11 OAINF, l’istituto assicuratore ha correttamente applicato il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, ritenendo pertanto determinante il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta (e non quello realizzato al momento dell’infortunio, come invece lo pretende l’insorgente).
Visto che immediatamente prima della ricaduta, l’assicurato era professionalmente inattivo (cfr. doc. 58), l’indennità giornaliera corrisponde al 10% dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato (fr. 276, calcolato secondo la formula prevista nell’Allegato 2 all’OAINF).
In conclusione, la decisione su opposizione del 3 novembre 2011 deve essere confermata.
2.9. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3 cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Tenuto conto dei dati che risultano dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 12 dicembre 2011 (cfr. doc. B 1), RI 1 deve essere considerato indigente.
Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti