Raccomandata
Incarto n. 35.2010.66
DC/sc
Lugano 23 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 novembre 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 29 maggio 2010 RI 1 è incorsa in un incidente della circolazione che le ha procurato la frattura dello sterno e la contusione del ginocchio sinistro (cfr. doc.1; doc A3; doc. 4).
L'assicuratore contro gli infortuni ha assunto il caso.
Con decisione su opposizione del 16 novembre 2010 la CO 1 ha confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. 9) con la quale ha ridotto del 10% le prestazioni in contanti sulla base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, argomentando in particolare:
" (…)
Con notifica d'infortunio LAINF di data 7 giugno 2010 il citato datore di lavoro ha informato l'assicuratore infortuni che la propria dipendente in data 29 maggio 2010 alle ore 23.30 era stata vittima di un incidente stradale atteso come: "Mentre passa un incrocio in macchina un probabile colpo di sonno le causa un incidente".
(…)
Dall'esame degli atti dell'incarto si desume da un lato, che l'assicurata si sia recata presso il dott. ; dall'altro, che i Carabinieri sopraggiunti sul luogo dell'incidente () hanno accertato - a seguito di rilievi planimetrici ed in base alle dichiarazioni di testimoni - un'infrazione al codice della strada cioè il mancato rispetto della segnalazione semaforica (semaforo rosso) accollando alla signora RI 1 una contravvenzione di € 200 nonché la decurtazione di 6 punti (patente a punti).
L'Ente assicuratore LAINF ha assunto il caso annunciato.
(…)
Con raccomandata 5 agosto 2010 la signora RI 1 - tramite il segretariato regionale del RA 1 - ha interposto opposizione fronte la succitata decisione sollecitando di annullare la riduzione del 10% calcolata sulle indennità giornaliere riconosciute. A sostegno della propria tesi l'opponente contesta la valutazione dell'Ente assicuratore LAINF osservando, fra l'altro, che: "ha avuto un incidente in data 29.5.2010 e come dichiarato alla polizia non si ricorda ciò che è avvenuto e quali sono state le cause che lo hanno causato. Non corrisponde quindi al vero la vostra affermazione che si sia addormentata e che per questo motivo è passata con il rosso .... La signora ha a disposizione la relativa documentazione medica che può essere prodotto in caso di necessità.. ...".
(…)
Oggetto del contendere è, dapprima, determinare o meno la legittimità dell'applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; poi, in caso affermativo, la fondatezza dell'ammontare della riduzione (pari al 10%) delle indennità perdita di guadagno così come effettuato dalla qui resistente. Orbene, a tutt'oggi, malgrado esplicita richiesta, l'opponente non ha sostanziato le proprie censure sicché la disamina sarà effettuata sulla base degli atti a disposizione. In quest'ottica appare fondamentale evidenziare che la signora RI 1 non si sia opposta al provvedimento amministrativo (multa di € 200) e neppure dagli atti emergono elementi tali da convincere quest'istanza circa la bontà delle censure esposte in sede di opposizione. Pertanto, quest'istanza non vede validi motivi per distanziarsi dal contenuto dell'Ente assicuratore né sul principio, né circa l'entità della penalità atteso come CO 1 abbia applicato la percentuale minima disponibile. Dunque, tutto ben considerato, la decisione formale 22 luglio 2010 dell'Ente assicuratore merita d'essere tutelata." (Doc. A1)
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede di annullare la riduzione, argomentando:
" (…)
La signora RI 1, come da documentazione allegata , ha avuto un infortunio in data 29.5.2010. e come dichiarato alla polizia non si ricorda come ciò sia avvenuto , in modo particolare contesta l'asserzione della CO 1 in cui l'assicurazione sostiene che la stessa si sia addormentata.
La vera causa dell'avvenuto incidente è dovuta al tasso di emoglobina molto basso, ciò ha portato all'incidente.
(…)
Non ci sembra quindi di rilevare una colpa grave per quanto avvenuto a carico della nostra assistita che possa provocare una decisione di riduzione dell'indennità in base all'articolo 37 capoverso 2 Lainf applicato alla presente contestata decisione.
Si deve infatti provare con assoluta certezza che ci si trova dinanzi ad una responsabilità da parte dell'assicurato.
Dalla documentazione medica allegata traspare che sia avvenuto un improvviso calo dell'emoglobina che ha provocato l'incidente." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 18 gennaio 2011 la CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
In sede di procedura d'emanazione della postulata decisione su opposizione CO 1 - per ben 2 volte - ha richiesto all'allora opponente la trasmissione della documentazione medica a sostegno della proprie allegazione.
Preso atto che NULLA arrivava CO 1 ha deciso sulla base degli atti a disposizione.
(…)
Con ricorso 10 dicembre 2010 la signora RI 1, sempre rappresentata da RA 1, __________, riprende l'argomentazione di sempre - ovviamente dimenticandosi di motivare perché non ha dato tempestivo seguito alle richieste, rispettivamente, di data 6 settembre 2010 (doc. 11) e di data 20 ottobre 2010 (doc. 12) di CO 1 - specificando che "... La vera causa dell'avvenuto incidente è dovuta al tasso di emoglobina molto basso ..." ed affermare inoltre che l'affermazione dell'assicurazione secondo la quale la signora si sia addormentata non può essere condivisa poiché l'interessata non si ricorda ... Strano perché se la signora RI 1 fosse così convinta di quanto asserito mai si comprende perché non si sia opposta alla comminazione di una multa di Euro 200 e la perdita di ben 6 punti!
Ma non solo.
Senza per questo voler infierire sembra che controparte abbia optato per una condotta processuale piuttosto ardita ... infatti se l'incidente è avvenuto il 29 maggio 2010 - il signor __________ di RA 1 sarebbe così gentile da spiegarci a cosa servono dei referti di esami esperiti presso la casa di cura privata __________ il 26 giugno 2010 cioè a un mese di distanza dall'incidente ? Forse a confermare la tesi esposta nel ricorso e cioè che il tasso di emoglobina era molto basso il 29 maggio 2010 ? Ora, ammesso e non concesso, che la situazione fosse stata tale - cioè che da diverso tempo la signora convive con questo aspetto - per quale motivo la ricorrente non ha evitato di essere alla guida di un'autovettura alle ore 03.40 ? Forse perché prima dell'incidente non ha mai avuto questi problemi ? (cfr. doc. 8, § 8). Dall'esame attento dell'incarto appare che l'argomentazione più verosimile consista nell'affermare che la signora RI 1 è stata vittima di un colpo di sonno come da lei - chiaramente - ammesso ! (cfr. doc. 8, § 1 - descrizione dettagliata). (…)" (Doc. VII)
1.4. IL 24 gennaio 2011 il patrocinatore dell'assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale si é così espresso:
" (…)
La scrivente RA 1 ha avuto difficoltà nel ricupero della documentazione medica inerente la nostra assistita citata, signora RI 1. Ci preme tuttavia osservare come nella fattispecie traspare che l'incidente avuto non è imputabile alla nostra assistita, essendo stato causato di un improvviso calo della emoglobina che ha portato la signora RI 1 a causare l'incidente.
Se al momento della nostra opposizione non eravamo in possesso della documentazione necessaria, questo non è un motivo per cui si debba respingere il ricorso.
Nel contesto citato la determinazione della colpa deve avvenire su basi rigorose e provate, in cui viene dimostrato che la colpa è stata determinata da una manovra errata, dalla non osservanza delle norme stradali, da uno stato di abuso etilico, se tuttavia la causa è dovuta a un fattore imprevisto e non prevedibile, la colpa a nostro parere non sussiste. Si riconferma pertanto che non è corretto procedere ad una deduzione dell'indennità per il caso in oggetto. (…)" (Doc. IX)
Al riguardo l'assicuratore contro gli infortuni ha rilevato:
" (…)
A prescindere dalla circostanza che controparte non specifica che genere di difficoltà abbia dovuto superare "nel recupero della documentazione inerente la nostra assistita" va stigmatizzato che - sempre senza motivo - controparte non abbia nemmeno preso posizione - entro il congruo termine assegnato - a due distinti scritti (cfr. doc. 11 e doc. 12). Ma non solo. Controparte non motiva neppure il perché siano stati prodotti dei referti di esami effettuati il 26 giugno 2010 allorquando l'incidente stradale ha avuto luogo il 29 maggio 2010.
Tutto ben considerato, a mente di parte convenuta, la posizione della ricorrente appare poco conseguente sicché, ragionevolmente, dalle censure sollevate dovrebbe apparire piuttosto "impegnativo" seguire la formulata richiesta della ricorrente e cioè "si prega pertanto codesto Lodevole Tribunale ad accettare il ricorso interposto".
Dal canto suo, CO 1 si riconferma integralmente nella propria posizione specie perché lo scritto 24 gennaio 2011 di controparte ha il pregio di attestare - indiscutibilmente - la legittimità della posizione assunta dalla qui convenuta." (Doc. XI)
1.5. Il 7 febbraio 2011 il rappresentante della ricorrente ha inviato al TCA una lettera del seguente tenore:
" (…)
La signora RI 1 ha dovuto sottoporsi ad una risonanza magnetica in seguito all'infortunio occorsogli al ginocchio. Purtroppo la tempistica in Italia per gli esami necessita di tempo ed è conosciuta. Solo dopo questo esame è trasparso che la signora aveva questi problemi di emoglobina con sospetto di problema alle ossa o leucemia. E' per questo motivo che gli esami sono stati effettuati solo il 26.6.2010. Si è quindi potuto stabilire una relazione all'avvenuto incidente con la patologia che soffriva e non era conosciuta." (Doc. XIII)
Il 15 febbraio 2011 l'CO 1 ha riconfermato la propria posizione (cfr. Doc. XV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 21 cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.
Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 144s.).
Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder "Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.
2.3. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).
Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
L'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).
Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.
Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre 2006, nella quale ha rilevato:
" Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamen-to senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate)."
In una sentenza 35.2004.91 del 13 giugno 2005 il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli che ha commesso un eccesso di velocità.
In quell'occasione questa Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la riduzione delle prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF visto, considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva essere in presenza di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr. e dunque di un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP.
2.4. La specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).
Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 170).
Sono ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.
Di regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art. 10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).
Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1).
Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr. 2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).
Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 172).
Per un caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. U 97/05 del 17 novembre 2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).
2.6. Nella presente fattispecie dal verbale dei carabinieri risulta che il 29 maggio 2010 alle ore 1:46 l’assicurata ha proseguito la marcia nonostante il divieto impostole dalla luce rossa del semaforo. L’infrazione è stata accertata a seguito di rilievi planimetrici e in base alle dichiarazioni dei testimoni. All’assicurata è stata inflitta una contravvenzione di E 200 di multa e la decurtazione di 6 punti dalla patente (cfr.doc.3).
RI 1 non ha contestato queste sanzioni.
L’11 giugno 2010 l’assicurata ha indicato sul questionario dell’CO 1 che l’incidente è avvenuto a __________ il 29 maggio 2010 alle ore 1:30 e che è rimasta coinvolta un’altra vettura. La ricorrente ha così descritto l’evento:
" Incidente avvenuto nei pressi di un incrocio, io stavo andando a casa non ricordo cosa è successo, penso di aver avuto un colpo di sonno e non mi sono accorta di essere passata con il rosso." (Doc. 3)
Anche sulla "Notifica d'infortunio LAINF" del datore di lavoro dell’8 giugno 2010 figura l’indicazione secondo cui "mentre passa un incrocio in macchina un probabile colpo di sonno le causa l’incidente" (cfr. doc. 1 punto 6). Da notare che, in questo formulario, viene erroneamente indicato l’orario delle 23:30.
Alla luce degli elementi appena esposti questo Tribunale, chiamato ad apprezzare le prove secondo l’abituale criterio della probabilità preponderante applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5), non può che approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che l'assicurata ha commesso una grave negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
Il non rispetto del semaforo rosso costituisce infatti una trasgressione grave di una regola elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss"). Va peraltro rilevato che, se sono dati gli elementi oggettivi e soggettivi, questo comportamento costituisce pure un delitto ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, ("Chiunque violando gravemente le norme della circolazione cagioni un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria"; cfr. DTF 118 IV 285 = JdT 1993 pag. 760 seg.; A. Rumo-Jungo, op.cit., pag. 174), ciò che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF. Tale questione può tuttavia restare aperta nel caso presente.
Alla stessa soluzione si deve arrivare pure se si volesse considerare che l’assicurata è passata con il rosso in quanto è stata colpita da un colpo di sonno. L’essersi messa o l’essere rimasta al volante in condizioni non idonee alla guida per la stanchezza costituisce infatti un comportamento contrario alle più elementari regole di prudenza (cfr. l’art. 31 LCStr., secondo cui "il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza" (cpv 1) e "le persone che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicanti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo" (cpv.2)).
Infine questo Tribunale non ritiene convicenti le affermazioni del patrocinatore della ricorrente, secondo cui l'incidente sarebbe da ascrivere ad un malore (abbassamento del tasso di emoglobina cfr. V/B), già per il fatto che gli esami medici sono stati effettuati il 26 giugno 2010, più di un mese dopo l’incidente, e che l’assicurata stessa l’11 giugno 2010 non ha indicato di soffrire di disturbi particolari prima dell’infortunio (cfr. doc. 3 punti 7 e 8).
Del resto e soprattutto nessun certificato medico (neppure quello del dottor __________ del 13 giugno 2010, cfr. Doc. 4) attesta esplicitamente un legame tra l'infortunio e lo stato di salute dell'assicurata a quel momento.
Significativa è peraltro la circostanza che la ricorrente non ha contestato le sanzioni inflittele dai carabinieri, ciò che avrebbe certamente fatto se l’incidente fosse stato provocato da motivi di salute.
Vista l'ora in cui è avvenuto l'incidente 01:30 è dunque assai verosimile l'ipotesi di una disattenzione o di un colpo di sonno.
2.7. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.
Il giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit., p. 203 seg.).
Nel caso di specie, l’assicuratore infortuni ha decurtato le prestazioni in contanti del 10%.
Tale riduzione rientra nel potere di apprezzamento dell'assicurazione contro gli infortuni e deve pertanto essere confermata (cfr. sentenza U 349/04 del 20 dicembre 2005; sentenza U 31/02 del 17 marzo 2003; sentenza TCA 35.2003.65 del 7 aprile 2004; sentenza TCA 35.2003.69 del 2 aprile 2004).
Il TCA si limita a rilevare che nella già citata sentenza pubblicata in DTF 114 V 315 l’Alta Corte ha confermato una riduzione del 20% inflitta ad un assicurato che era passato con il semaforo rosso, pur rilevando che nelle nuove direttive degli assicuratori per tale infrazione di regola deve essere fissata una riduzione del 10 % (cfr. DTF 114 V 318).
La decisione su opposizione del 16 novembre 2011 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti