Raccomandata
Incarto n. 35.2010.32
DC/sc
Lugano 14 giugno 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 30 aprile 2010 l'CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione formale nella quale ha sospeso il versamento dell'indennità giornaliera e delle prestazioni relative alle spese di cura dal 1° novembre 2009; ha negato il diritto ad una rendita di invalidità e ha riconosciuto il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità del 10 %.
L'amministrazione ha indicato il seguente rimedio giuridico:
" Questa decisione diviene definitiva qualora, entro 30 giorni dalla sua notifica, essa non venga impugnata, motivandone le ragioni, presso la sede indicata in testa alla presente lettera.
Durante un'eventuale procedura d'opposizione saranno corrisposte le prestazioni nella misura indicata nella presente decisione. Per le decisioni che sopprimono o riducono le prestazioni in corso, viene tolto l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 11 OPGA." (Doc. B)
1.2. L'assicurata ha fatto inoltrare un ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto l'annullamento della decisione del 30 aprile 2010 e il riconoscimento a RI 1 di una rendita di invalidità del 100% a far tempo dal 1° novembre 2009 (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 7 giugno 2010 l'CO 1 propone di dichiarare il ricorso irricevibile e di ritornarle gli atti affinché tratti il ricorso come opposizione (cfr. Doc. V).
Il 10 giugno 2010 il patrocinatore dell'assicurata ha aderito a quanto proposto dall'assicuratore contro gli infortuni e si è scusato per la svista (cfr. Doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Nella presente fattispecie, correttamente la CO 1 ha indicato che l'assicurata poteva impugnare la decisione, entro 30 giorni, presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).
Il presente ricorso è dunque irricevibile (cfr. STCA 35.2005.74 del 14 settembre 2005.
Gli atti vanno trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA).
In una sentenza K 155/01 dell'8 gennaio 2003 l'Alta Corte ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a Ed. 2009, Nr. 15 sull'art. 30 LPGA, pag. 440) e dalle disposizioni procedurali cantonali (cfr. art. 4 della Legge di procedura per le cause amministrative applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca).
La CO 1 dovrà pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv. 2 LPGA).
Va infine ricordato che contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere inoltrato anche se la CO 1 non emetterà, situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso del 15 maggio 2010 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata e renda una decisione su opposizione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti