Raccomandata
Incarto n. 35.2009.46
cr/sc
Lugano 18 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 aprile 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 marzo 2009 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 marzo 2006, RI 1– carpentiere e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 - è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro (caduta da un ponteggio) (doc. 1/inc. 8), a seguito del quale ha riportato un trauma pluricontusionale alla colonna lombare e un trauma contusivo al tallone destro (doc. 16/fasc. 8).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In data 19 febbraio 2008, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato che “per quanto riguarda il caso riguardante l’arto inferiore destro e la schiena secondo il parere del nostro medico __________, per le sole conseguenze infortunistiche, non sono ritenute necessarie ulteriori cure mediche o inabilità lavorativa. A partire dal 1° febbraio 2008 sospendiamo pertanto le nostre prestazioni legali e la riteniamo abile al lavoro in misura completa” (cfr. doc. 66/fasc. 8).
1.2. Ad inizio luglio 2007, allorquando era ancora inabile al lavoro per gli esiti dell’infortunio dell’8 marzo 2006, a RI 1 è occorso un secondo evento infortunistico: mentre stava uscendo dalla doccia, egli è scivolato ed è caduto sul pavimento, picchiando il ginocchio sinistro piegato a 90° (doc. 3/fasc. 11).
Secondo il rapporto del 14 luglio 2007 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, l’assicurato presentava un trauma contusivo al ginocchio sinistro con contusione rotulea (doc. 4/fasc. 11).
Il caso è stato annunciato all’assicuratore LAINF in data 11 ottobre 2007 (doc. 1/fasc. 11).
Anche in questo caso l’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità.
Nello scritto del 19 febbraio 2008, con il quale comunicava all’assicurato la chiusura del caso con riferimento al primo infortunio del marzo 2006, l’assicuratore LAINF ha infatti indicato che “per quanto riguarda invece le conseguenze dell’infortunio dei primi di ottobre 2007 interessante il ginocchio sinistro l’inabilità lavorativa risulta ancora essere giustificata. Dal 1° febbraio 2008 verseremo pertanto la relativa indennità giornaliera a carico del secondo infortunio” (doc. 66/fasc. 8).
1.3. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 18 luglio 2008, l’assicuratore LAINF ha dichiarato l’assicurato, per le sole sequele infortunistiche, completamente abile al lavoro a contare dal 21 luglio 2008, aggiungendo che “eventuali ulteriori cure e inabilità dopo tale data sono da annunciare al competente assicuratore malattia” (doc. 69/fasc. 8).
Inoltre, con decisione del 17 ottobre 2008, l’assicuratore LAINF ha rifiutato all’interessato il diritto ad un’indennità per menomazione all’integrità, dato che egli non presentava, secondo il parere del dr. __________, una importante menomazione dell’integrità fisica (doc. 73/fasc. 8). Quest’ultima decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
A seguito dell’opposizione, interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 17 e 21/fasc. 11), contro la decisione del 18 luglio 2008, l’CO 1, in data 9 marzo 2009, ha confermato l’estinzione del diritto all’indennità giornaliera (e, di fatto, ha negato quello alla rendita di invalidità) a far tempo dal 21 luglio 2008 (doc. A1). Nella stessa decisione l’assicuratore infortuni ha ribadito che l’interessato, “nel caso necessitasse di ulteriori cure e per l’eventuale incapacità lavorativa, fermo restando che dagli atti risulta che l’assicurato presenta una serie di affezioni chiaramente di natura morbosa, è pregato di rivolgersi all’assicuratore malattia del datore di lavoro” (doc. A1).
Contro tale decisione l’assicuratore malattia ha inoltrato, in data 30 luglio 2008, un’“opposizione cautelativa” (cfr. doc. 18/fasc. 11), poi ritirata tramite comunicazione e-mail del 7 ottobre 2008 indirizzata all’assicuratore LAINF (cfr. doc. 22/fasc. 11).
1.4. Con ricorso pervenuto al TCA in data 8 aprile 2009, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’assicuratore LAINF sia tenuto a ripristinare il diritto ad un’indennità giornaliera a partire dal 21 luglio 2008 e che venga “rivisto” l’eventuale diritto ad una rendita (doc. I, p. 2).
A sostegno della propria pretesa, l’insorgente ha ribadito quanto già esposto in sede di opposizione, vale a dire che egli va considerato inabile al lavoro al 70%, come attestato nei certificati medici prodotti unitamente al ricorso.
Il rappresentante dell’assicurato ha inoltre chiesto, “vista la complessità del caso”, che venga espresso “un giudizio fondato su un parere neutro” (doc. I, p. 2).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare RI 1 abile al lavoro in misura completa a far tempo dal 21 luglio 2008 e perciò a porre termine al versamento dell’indennità giornaliera (e, di fatto, a negare il diritto a una rendita di invalidità).
Non è per contro contestata la circostanza che - tenuto conto unicamente delle sequele residuali del pregresso sinistro del marzo 2006, interessante l’arto inferiore destro e la colonna lombare – RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa e non ha più abbisognato di cure mediche, a decorrere dal 1° febbraio 2008.
Parimenti incontestato il rifiuto dell’assicuratore infortuni di corrispondere all’assicurato un’IMI in relazione all’infortunio dell’8 marzo 2006.
2.3. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.5. Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di considerare l’assicurato, in relazione alle sole patologie post-infortunistiche, completamente abile al lavoro, è stata presa sulla base delle risultanze delle visite mediche __________ esperite dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
In occasione della visita del 24 ottobre 2007, il dott. __________ ha posto le diagnosi di “pregresso traumatismo con caduta in piedi sui talloni. Successiva contusione al ginocchio sinistro consistente in caduta accidentale con possibile traumatizzazione di condromalacia femoro-rotulea; per quanto riguarda il riscontro della lesione meniscale questa non è in maniera probabile da attribuire all’infortunio e neppure a questa lesione è attribuibile il dolore e l’impotenza funzionale in maniera probabile” (doc. 7 p. 6/fasc. 11).
Il dr. __________ ha aggiunto che, citiamo: “per quanto riguarda l’incidente successivo in cui è stato coinvolto il ginocchio, con le osservazioni precedenti da tenere in considerazione circa la non sicura origine dei dolori determinanti da una riscontrata lesione meniscale esterna clinicamente non di troppa importanza in un quadro di pluripatologie e status di fondo condizionante problemi posturologici deambulatori stabilometrici, si chiede all’amministrazione di provvedere in ogni caso ad inviare il paziente al dottor __________ per una sua valutazione delle ginocchia ed anche impostazione di procedere medico riabilitativo” (doc. 7 p. 6/fasc. 11).
L’assicurato è stato quindi visitato dal dott. __________, spec. FMH in medicina interna / malattie reumatiche, il quale, nel suo referto del 17 marzo 2008, poste, tra le altre, le diagnosi di “gonalgia sinistra su stato dopo trauma diretto ad inizio luglio 2007 e fissurazione completa del corno posteriore del menisco interno (vedi referto MRI del 23.07.2007)”, ha osservato che, citiamo: “per quanto concerne i dolori al ginocchio sinistro, apparentemente scatenati dal citato infortunio del luglio 2007, ho potuto riscontrare una spiccata dolenzia alla palpazione del compartimento anteriore del ginocchio, lungo il legamento rotuleo, dove egli dice di avere contuso l’articolazione; vi sono pure discreti dolori al compartimento interno, senza comunque chiari segni per una meniscopatia. Risulta perciò essere molto difficile poter valutare in questo assicurato l’esatta origine dei dolori al ginocchio. A mio parere comunque il problema non è tanto dovuto alla descritta meniscopatia mediale, quanto piuttosto ad una tendinopatia rotulea. Ho così la forte impressione che un intervento di meniscectomia non porterebbe ad alcun miglioramento dei suoi attuali disturbi al ginocchio” (doc. 9 p. 2/fasc. 11, sottolineature della redattrice).
Il dott. __________ ha quindi prescritto all’assicurato, per cercare di alleviare i dolori e per migliorare la tonicità muscolare, un ciclo di fisioterapia, segnalando che avrebbe proceduto ad un controllo clinico una volta esaurito il ciclo di fisioterapia (doc. 9 p. 3/fasc. 11).
In occasione del successivo rapporto del 25 aprile 2008, il dott. __________ ha indicato che “come ci si poteva attendere, non vi è stato alcun significativo miglioramento con la terapia recentemente eseguita”, ritenendo indicata una valutazione infortunistica per poter chiudere il caso (doc. 13/fasc. 11).
Con apprezzamento del 26 giugno 2008, il medico __________, dott. __________, ha indicato che l’esame obiettivo dell’interessato era sovrapponibile a quello precedente e a quello del dott. __________, concludendo, quanto alla capacità lavorativa, che “il paziente per le sole conseguenze infortunistiche ha raggiunto una capacità lavorativa completa che peraltro non può essere garantita per la sovrapposta patologia extra-infortunistica” (doc. 15 p. 8/fasc. 11).
A motivazione di tale conclusione, il medico __________ in questione ha osservato che, citiamo: “attualmente non si riscontrano esiti riferibili in maniera probabile agli infortuni annunciati dal paziente da trattare. Viceversa coesiste una situazione di fondo particolare che necessita si opportuno inquadramento e di idonea terapia sotto regime di Cassa malati o del sistema sanitario nazionale. Si ricorda la valutazione richiesta dal neurologo per il riscontro di una possibile emisindrome piramidale. Per quanto riguarda la lesione meniscale, non ci sono i segni clinici per un’indicazione chirurgica in un paziente con evidente sovraccarico e con limitazioni e sintomi al ginocchio derivanti da altri livelli e non dalla lesione del corno posteriore del menisco riscontrata a mio avviso occasionalmente durante l’esecuzione di un esame RMN” (doc. 15 p. 8/fasc. 11).
Nel corso del mese di giugno 2008, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, medico chirurgo di __________, al quale ha domandato di valutare la sua capacità lavorativa.
Queste le conclusioni, contenute nel suo rapporto datato 3 giugno 2008:
" (...)
VALUTAZIONE MEDICOLEGALE
Come si evince dalla documentazione medica esaminata, in considerazione dei dati storico-clinici ed anamnestici, tenuto conto dei rilievi obiettivi, possiamo affermare che il Sig. RI 1 risulta affetto da fascite plantare bilaterale, sindrome paravertebrale cronica con spondiloartrosi, protrusioni discali C4-C5 e C6-C7, insufficienza muscolare, obesità, ipotrofia dell'arto inferiore sinistro, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2, esiti di frattura del massiccio facciale e frattura della gamba sinistra, sindrome piramidale sinistra con radicolopatia L5 a destra, sindrome del canale tarsale bilaterale, lesione del menisco mediale sinistro.
L'evento traumatico dell'8.03.2006 ebbe certamente una valenza causale o quantomeno concausale nel determinare la comparsa delle protrusioni discali cervicali C4-C5 e C6-C7, della radicolopatia L5 a destra e della sindrome del canale tarsale bilaterale. Successivi accertamenti clinici e strumentali evidenziarono un peggioramento di tale quadro patologico con riscontro di focalità erniarie delle radici di C7 e C5 a sinistra e substenosi del canale a livello C6-C7 in seguito ad ernia centrale a base larga e discopatia T6-T7. Fu, inoltre, evidenziata una lombalgia cronica post-traumatica con sofferenza del nervo sciatico-popliteo interno.
Il complesso quadro clinico sopraindicato risulta certamente correlato all'evento traumatico dell'8.03.2006 in considerazione della precedente assenza di sintomatologia dolorosa e disfunzionale al rachide cervicale e lombare.
In considerazione, quindi, di tale corteo sintomatologico e disfunzionale, tenuto, altresì, in conto anche le patologie spontanee di cui è portatore il Sig. RI 1 ed in particolare l'obesità e l'ipertensione arteriosa, riteniamo che il paziente non sia attualmente in condizioni di riprendere la propria attività lavorativa.
Più in particolare il Sig. RI 1 presenta rilevanti difficoltà ai piegamenti del tronco, al sollevamento di oggetti di peso anche non estremamente rilevante, all'accosciamento, al sollevamento delle braccia al di sopra dei 90°, alla prolungata deambulazione e alla stazione eretta, nel salire le scale e nell'affrontare cammino in salita.
Tali limitazioni, inoltre, rendono il soggetto inabile ad attività lavorative pesanti, mentre per quanto riguarda lo svolgimento di attività lavorative medio-leggere esigibili dal soggetto esse risultano limitate nella misura del 70% (settanta per cento)." (Doc. 17, fascicolo 11)
L’assicurato ha poi trasmesso all’assicuratore LAINF altri referti medici e, in particolare, per quanto riguarda la patologia al ginocchio, un referto del 20 novembre 2008, redatto dal dott. __________, responsabile dell’Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell’Istituto Clinico __________ di __________, nel quale il medico ha indicato la presenza, tra l’altro, di gonalgie bilaterali su gonartrosi e meniscopatia mediale (cfr. doc. 17a/fasc. 11).
Ricevuta questa documentazione medica, l’assicuratore infortuni ha ritenuto opportuno chiedere alla Divisione medica un parere aggiuntivo.
Nella valutazione medica del 3 marzo 2009, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, è giunto alle seguenti conclusioni:
" (...)
Die CO 1 ist auf die Folgen des Ereignisses vom 14.7.2007 am linken Knie eingetreten um rund ein Jahr später am 21.7.2008 ihre Leistungen einzustellen. Die in der Einsprache beigebrachte Dokumentation (Zeugnis von Dr. __________) vermag in keiner Weise nachzuweisen oder wahrscheinlich zu machen, dass nach wie vor Folgen des Ereignisses vom 14.7.2007 vorhanden sind.
Auch in der zur Verfügung gestellten bildgebenden Dokumentation, namentlich im Kernspintomogramm vom 19.1.2009 sind keine Veränderungen zu sehen, welche auf dieses Ereignis zurückgeführt werden könnten. Die Läsion am medialen Meniskushinterhorn ist wahrscheinlich klinisch nicht von Bedeutung und mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht auf einmal, das heisst durch ein Trauma entstanden. Somit liegen nach wie vor keine Folgen des Unfalles vom 14.7.2007 mehr vor." (Doc. 79, fascicolo 11)
A seguito anche di questo rapporto medico, l’assicuratore infortuni, nella decisione su opposizione del 9 marzo 2009, ha ribadito che al momento in cui la CO 1 ha sospeso il versamento delle prestazioni non erano presenti delle affezioni post-infortunistiche (doc. A1).
2.6. Secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7. Chiamato a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui l’assicurato, con riferimento alle sole affezioni post-infortunistiche, ha ritrovato una piena capacità lavorativa - che purtroppo tuttavia non può essere garantita a causa della “sovrapposta patologia extra-infortunistica” (cfr. doc. 15/fasc. 11) - possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, alla perizia “neutra” richiesta in sede ricorsuale).
Va a questo proposito innanzitutto sottolineato che, come esposto al consid. 2.6., secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo.
Il TCA non vede quindi motivo per doversi distanziare dalle valutazioni espresse dai medici dell’assicuratore infortuni.
Occorre poi rilevare che la conclusione del dr. __________ è stata confermata anche dal dott. __________, specialista della materia in discussione, il quale, nel suo rapporto del 3 marzo 2009, ha rilevato che i rapporti prodotti con l’opposizione dall’assicurato non sono in grado di documentare l’esistenza di affezioni post-infortunistiche. Lo stesso dott. __________ ha pure confermato che, come già indicato sia dal dott. __________, sia dal dott. __________, la lesione meniscale dell’interessato con grande verosimiglianza non è da ricondurre all’infortunio (cfr. doc. 79/fasc. 11).
Del resto, deve essere sottolineato che l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’assicuratore infortuni, senza tuttavia produrre dei referti medico-specialistici attestanti l’esistenza di lesioni al ginocchio sinistro, di natura post-infortunistica, con influsso sulla capacità lavorativa dell’interessato.
In tale ottica, il TCA rileva che sia il referto del dott. __________, sia quello del dott. __________, non sono in grado di modificare le conclusioni del dott. __________ e del dott. __________.
Il dott. __________, infatti, ha attestato una incapacità lavorativa del 70% a causa di problemi legati non all’infortunio al ginocchio sinistro, bensì al complesso quadro clinico subentrato dopo l’infortunio del marzo 2006, con problemi a livello dell’arto inferiore destro e della colonna cervicale e lombare (doc. 17a). Va qui ribadito che a proposito dell’infortunio del marzo 2006, con scritto del 19 febbraio 2008, l’assicuratore LAINF aveva già comunicato all’assicurato che “per le sole conseguenze infortunistiche, non sono ritenute necessarie ulteriori cure mediche o inabilità lavorativa. A partire dal 1° febbraio 2008 sospendiamo pertanto le nostre prestazioni legali e la riteniamo abile al lavoro in misura completa” (cfr. doc. 66/fasc. 8).
Il dott. __________, dal canto suo, ha indicato la presenza, tra l’altro, di gonalgie bilaterali su gonartrosi e meniscopatia mediale (cfr. doc. 17a/fasc. 11), patologie che, come visto, sono state ritenute di origine morbosa e non post-infortunistica.
In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, al più tardi a decorrere dal 21 luglio 2008, aveva ritrovato, per le sole affezioni di origine infortunistica, una piena abilità lavorativa, di modo che l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a porre fine al versamento dell’indennità giornaliera (così come - in assenza di una qualsiasi perdita di guadagno - a negare il diritto alla rendita di invalidità).
2.8. Nel proprio ricorso l’insorgente ha chiesto l’esperimento di una perizia “neutra” (doc. I).
Questo TCA, alla luce dei convincenti rapporti medici del dott. __________ e del dott. __________, ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all’allestimento di una perizia (cfr. a questo proposito la STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, consid. 3.3).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti