Raccomandata
Incarto n. 35.2009.24
rs
Lugano 22 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 gennaio 2009 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 1° ottobre 2007 CO 1, relativamente alle conseguenze dell’infortunio subito da RI 1 l’8 febbraio 2007 (cadendo da una scaletta, ha battuto la schiena; cfr. doc. 1, 8), ha posto termine al versamento delle prestazioni di corta durata - spese di cura e indennità giornaliere - a decorrere dal 9 ottobre 2007, in quanto è stato ritenuto raggiunto lo status quo sine (cfr. doc. 26).
1.2. L’assicurato, il 29 ottobre 2007, ha interposto personalmente opposizione contro il provvedimento del 1° ottobre 2007 (cfr. doc. 34).
Anche la Cassa malati __________ ha inoltrato opposizione cautelativa (cfr. doc. 35).
1.3. Il 16 luglio 2008 l’assicuratore LAINF resistente, dopo aver sottoposto il caso alla propria direzione di __________ e aver attentamente esaminato la situazione, da una parte, ha comunicato al RA 1 - a cui l’assicurato, il 22 novembre 2007, ha conferito un mandato di rappresentanza (cfr. doc. 39) -, di ritirare la decisione del 1° ottobre 2007, come pure che la relativa procedura di opposizione era da ritenersi conclusa senza ulteriori formalità.
Dall’altra, ha tuttavia emanato, a seguito delle conclusioni della perizia eseguita il 19 febbraio 2008 dal Dr. med. __________, una nuova decisione con cui ha rifiutato l’assunzione del sinistro del febbraio 2007 dall’inizio per mancanza di causalità adeguata. Al riguardo CO 1 ha precisato di rinunciare a chiedere la restituzione delle prestazioni versate a torto (cfr. doc. 56).
1.4. L’assicurato, assistito dal RA 1, si è opposto anche alla decisione del 16 luglio 2008 (cfr. doc. 64, 71).
La Cassa malati dell’insorgente ha proceduto in maniera analoga (cfr. doc. 57, 63).
1.5. Con decisione su opposizione del 5 gennaio 2009 CO 1 ha parzialmente accolto le opposizioni interposte contro il provvedimento del 16 luglio 2008, nel senso che, fondandosi sulla valutazione del Dr. med. __________ della propria Divisione medica a __________, secondo cui l’ernia discale lombare contestuale ad alterazioni degenerative è stata scatenata dall’evento traumatico del febbraio 2007 (cfr. doc. 74), ha ammesso la propria responsabilità per il lasso di tempo di sei mesi a fare tempo dalla caduta dell’8 febbraio 2007. L’Istituto assicuratore ha, altresì, specificato di rinunciare a chiedere il rimborso di quanto versato dopo fine luglio 2007 (cfr. doc. A1).
1.6. Con tempestivo ricorso del 6 febbraio 2009, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto che CO 1 venga condannato ad assumere i costi generati dall’evento dell’8 febbraio 2007 in modo permanente.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli, che all’epoca dei fatti aveva 60 anni, ha segnatamente addotto di non aver mai presentato disturbi al rachide, nonostante abbia praticamente svolto da sempre l’attività di gessatore, e di aver manifestato subito dopo il sinistro dell’8 febbraio 2007 dei dolori piuttosto tipici in regione paravertebrale a destra irradianti alla coscia. L’assicurato ha, inoltre, evidenziato di essere caduto con in mano il secchio di granolo di 25 chili e che il suo corpo ha subito una contemporanea rotazione (colpo di reni) che ha evitato la caduta sopra il secchio posato a terra. A mente del ricorrente, pertanto, sono adempiuti tutti i requisiti affinché si possa affermare con probabilità preponderante che l’ernia è fuoriuscita, almeno parzialmente, in seguito al trauma. In effetti l’insorgente ritiene che l’evento infortunistico subito, benché apparentemente possa sembrare di poca rilevanza o di rilevanza non sufficiente a giustificare la violenza necessaria per l’apparizione dell’ernia secondo i requisiti medici, sia da considerare violento, e quindi adeguato a sviluppare una forza sufficiente per far uscire il frammento erniario.
Egli ha, poi, fatto riferimento ai rapporti del Dr. med. __________, secondo il quale le alterazioni degenerative, nonostante fossero già presenti e dunque costituissero il terreno sul quale si è sviluppata la presente patologia, si sono manifestate con l’infortunio e in un modo (radicolopatia) implicante una loro modifica a seguito del trauma. L’assicurato ha sottolineato che il Dr. med. __________ è del parere che l’infortunio sia all’origine di una modifica direzionale della patologia degenerativa preesistente e che lo status quo sine non sia stato raggiunto (cfr. doc. I).
1.7. In risposta, CO 1 ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L'art. 52 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, prevede che:
" 1Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento ai rimedi giuridici.
3La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili."
Giusta l’art. 12 OPGA, afferente alla decisione su opposizione:
" 1 L’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente.
2 Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione.
2.3. Con sentenza I 335/05 del 23 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 414, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in primo luogo, ha rilevato che l’art. 12 cpv. 2 OPGA sancisce l’obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale, qualora si prospetti l’emanazione di una decisione su opposizione a sfavore dell’opponente, l’assicuratore non soltanto deve segnalare all’opponente il rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in pejus) ma deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l’opposizione.
In secondo luogo, la nostra Massima Istanza ha stabilito che questo doppio obbligo di informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare all’opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo procedimento) all’assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una reformatio in pejus, la decisione contro la quale era stata interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l’opposizione appellandosi all’inesistenza della decisione iniziale.
In quella sentenza l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" A.
Mit Verfügung vom 11. November 2003 sprach die IV-Stelle Schaffhausen dem 1971 geborenen S.________ unter Zugrundelegung eines Invaliditätsgrades von 40 % ab 1. Oktober 2002 eine Viertelsrente der Invalidenversicherung zu. Hiegegen erhob der Versicherte am 11. Dezember 2003 Einsprache mit dem Begehren, die Sache sei zu ergänzender medizinischer Abklärung (Einholung eines psychiatrischen Gutachtens) und anschliessender Neuverfügung an die Verwaltung zurückzuweisen. Die IV-Stelle erliess daraufhin am 27. Januar 2004 eine Wiedererwägungsverfügung, mit welcher sie auf die angefochtene Verfügung vom 11. November 2003 zurückkam, einen Rentenanspruch von S.________ mangels leistungsbegründender Invalidität rückwirkend ab 1. Oktober 2002 verneinte und die Rückforderung der bereits bezogenen Rentenbetreffnisse mit separater Verfügung in Aussicht stellte. Anschliessend schrieb sie die gegen die ursprüngliche Rentenverfügung gerichtete Einsprache zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt ab (Einspracheentscheid vom 8. April 2004). Mit Einspracheentscheid vom 13. April 2004 wies die IV-Stelle sodann die gegen die Wiedererwägungsverfügung erhobene Einsprache ab.
B.
Das Obergericht des Kantons Schaffhausen hiess die (sinngemäss) gegen beide Einspracheentscheide erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 15. April 2005 insoweit gut, als es die angefochtenen Einspracheentscheide und die Wiedererwägungsverfügung vom 27. Januar 2004 aufhob und die Sache an die IV-Stelle zurückwies, damit diese S.________ "bei einer allfällig in Aussicht stehenden Aufhebung der mit Verfügung vom 11. November 2003 zugesprochenen IV-Rente die Möglichkeit zum Rückzug der Einsprache vom 11. Dezember 2003 gibt" (Dispositiv-Ziffer 1 mit Verweisung auf die Urteilserwägungen).
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids.
S.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Das kantonale Gericht hat, ohne einen formellen Antrag zu formulieren, eine Stellungnahme eingereicht, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
Gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Laut Art. 12 Abs. 1 ATSV ist der Versicherer an das Begehren der Einsprache führenden Person nicht gebunden; er kann die Verfügung zu Gunsten oder zu Ungunsten der Einsprache führenden Partei abändern. Beabsichtigt er, die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, gibt er ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache (Abs. 2 der genannten Verordnungsbestimmung). Mit diesen Ausführungsbestimmungen hat der Bundesrat die nach Art. 61 lit. d ATSG im Beschwerdeverfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht geltenden Grundsätze auch auf das Einspracheverfahren des jeweils verfügenden Versicherers übertragen. Die nunmehr in Art. 12 Abs. 2 ATSV festgelegte erweiterte Hinweispflicht, wonach der Versicherungsträger die Einsprache führende Person nicht nur auf die drohende Schlechterstellung (reformatio in peius), sondern auch auf die Möglichkeit eines Rückzugs ihrer Einsprache aufmerksam machen muss, galt in den Sozialversicherungsbereichen, welche ein Einspracheverfahren kannten, rechtsprechungsgemäss als direkter Ausfluss der verfassungsrechtlichen Garantie des rechtlichen Gehörs sowie des Fairnessgebots nach Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 4 Abs. 1 aBV bereits vor In-Kraft-Treten von ATSG und ATSV am 1. Januar 2003 (BGE 129 II 395 Erw. 4.4.3, 122 V 166, 118 V 182; RKUV 2000 Nr. U 371 S. 110 Erw. 4b/aa, 1998 Nr. U 309 S. 460 oben). Diese doppelte Aufklärungspflicht wäre ihrer Bedeutung entleert, würde man dem Sozialversicherer gleichzeitig gestatten, seine mittels Einsprache angefochtene Verfügung (ohne die erwähnten, der Sicherstellung eines fairen Verfahrens dienenden Hinweise an den Einsprecher) durch Erlass einer Wiedererwägungsverfügung im Sinne einer reformatio in peius aufzuheben oder abzuändern und hernach die Einsprache unter Berufung auf die nicht mehr existierende ursprüngliche Verfügung als gegenstandslos geworden abzuschreiben.
Im hier zu beurteilenden Fall ist die IV-Stelle in unmittelbar hievor beschriebener, Art. 12 Abs. 2 ATSV und den Anspruch des Beschwerdegegners auf rechtliches Gehör verletzender Weise vorgegangen. Dies wurde vom kantonalen Gericht mit dem angefochtenen Entscheid in zutreffender Weise korrigiert.
Der Klarheit halber ist beizufügen: Zieht der Versicherte seine Einsprache zurück, bleibt es zumindest zunächst bei der mit der ursprünglichen Rentenverfügung zugesprochenen Viertels-Invalidenrente ab 1. Oktober 2002. Der IV-Stelle steht es indessen frei, im Anschluss an einen Einspracherückzug auf die materiell richterlich unbeurteilt gebliebene Verfügung zu Lasten des Versicherten zurückzukommen, allerdings nur nach Massgabe der nunmehr in Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG verankerten Rückkommenstitel (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). In diesen Fällen könnte der Eingriff in das Rentenverhältnis grundsätzlich nur mit Wirkung ex nunc et pro futuro erfolgen (Art. 88bis Abs. 2 lt. A IVV).
(…)“
2.4. Nell’evenienza concreta CO 1, nella decisione del 1° ottobre 2007 con cui ha posto termine, a decorrere dal 9 ottobre 2007, al versamento delle prestazioni di corta durata (spese di cura e indennità giornaliere) erogate a RI 1 in relazione all’infortunio dell’8 febbraio 2007, ha indicato che, quale rimedio giuridico, andava interposta opposizione all’assicuratore LAINF stesso entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (cfr. doc. 26).
L’assicurato, in effetti, come già esposto nei fatti, il 29 ottobre 2007 ha inoltrato opposizione contro il provvedimento del 1° ottobre 2007 (cfr. doc. 34).
L’Istituto assicuratore resistente, il 16 luglio 2008, dopo avere esperito gli accertamenti del caso, ha ritirato la propria decisione del 1° ottobre 2007, ritenendo conclusa senza ulteriori formalità la relativa procedura di opposizione, ed emesso una nuova decisione formale con cui ha rifiutato integralmente l’assunzione del sinistro del febbraio 2007, non potendo mettere in relazione causale almeno probabile con il menzionato evento i disturbi lamentati da RI 1 alla schiena (cfr. doc. 56).
Anche in questa decisione è stato precisato che il rimedio giuridico consisteva in un’opposizione da interporre entro trenta giorni all’CO 1 (cfr. doc. 56 pag. 2).
Il ricorrente, rappresentato dal RA 1, ha contestato il provvedimento del 16 luglio 2008 con tempestiva opposizione (cfr. doc. 64, 71).
La relativa decisione su opposizione del 5 gennaio 2009, con la quale CO 1, accogliendo parzialmente le opposizioni interposte sia dall’assicurato, che dalla sua cassa malati (cfr. consid. 1.4.), ha assunto il caso fino alla fine di luglio 2007 (cfr. doc. A1), è stata impugnata dinanzi a questa Corte.
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte constata che con la decisione del 16 luglio 2008 CO 1 ha di fatto proceduto ad una reformatio in pejus del provvedimento del 1° ottobre 2007.
In effetti, con la sua prima decisione l'assicuratore LAINF resistente aveva chiuso il caso con effetto dal 9 ottobre 2007, considerando che a fare tempo da tale data i disturbi accusati dall’insorgente non erano più causati dall’infortunio del febbraio 2007.
Per contro, con la decisione formale del 16 luglio 2008, CO 1 ha negato l’esistenza di un nesso causale tra il sinistro in questione e la problematica lamentata dall’assicurato alla schiena già a partire dal momento in cui ha avuto luogo l’evento traumatico.
In ossequio alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.) e all’art. 12 cpv. 2 OPGA, CO 1 avrebbe dovuto, anziché emanare la decisione formale del 16 luglio 2008, informare l'assicurato circa la possibilità che la censurata decisione del 1° ottobre 2007 avrebbe potuto essere modificata a suo sfavore (concretamente, rifiuto dell’assunzione dell’infortunio del sinistro del febbraio 2007) e concedergli un adeguato termine di riflessione per eventualmente ritirare la propria opposizione, in modo tale da evitare la prospettata reformatio in pejus.
Qualora RI 1 avesse deciso di mantenere l'opposizione, l'assicuratore LAINF resistente avrebbe dovuto emanare una decisione su opposizione.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_210/2008 del 5 novembre 2008; STCA 35.2003.32 del 22 settembre 2003.
In esito alle considerazioni che precedono - ritenuto che, così facendo, CO 1 ha violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito, diritto di natura formale la cui violazione comporta, per principio, l'annullamento della decisione impugnata, cfr., al proposito, DTF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a e riferimenti ivi citati) - la decisione su opposizione del 5 gennaio 2009 va annullata e gli atti rinviati all’assicuratore LAINF resistente affinché conceda a RI 1 un adeguato termine di riflessione per decidere se mantenere oppure ritirare l'opposizione a suo tempo interposta contro la decisione formale del 1° ottobre 2007, tenuto conto dell'intenzione manifestata dall’CO 1 di modificare quest'ultima a suo sfavore.
Nel caso in cui l'assicurato dovesse confermare la propria opposizione, l'Istituto assicuratore sarà tenuto ad emanare - senza indugio - una decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’CO 1 perché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.5.
L’CO 1 verserà all'assicurato l'importo di fr. 600.-- (IVA inclusa), a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti