Raccomandata
Incarto n. 35.2008.71
rs
Lugano 26 gennaio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 luglio 2008 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. L’8 novembre 2005 RI 1 - all’epoca dipendente della __________ di __________ quale operaio trafilatore e perciò assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha “preso un colpo alla mano contro la "reggia"." (cfr. doc. 1), riportando la rottura sottocutanea del tendine flessore profondo del V dito della mano destra (cfr. doc. 11).
Il 17 novembre 2005 presso l’Istituto di clinica ortopedica e traumatologica “__________” di __________ si è proceduto a un’esplorazione chirurgica e alla tenolisi dei tendini flessori al carpo (cfr. doc. 11).
Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Il 6 luglio 2006, a causa di un rimanente deficit flessorio, il PD Dr. med. __________ della Clinica __________ di __________ ha effettuato una nuova esplorazione e ricostruzione del tendine flessore profondo del V dito della mano destra, nonché alla ricostruzione del legamento anulare utilizzando il tendine del palmare lungo destro (cfr. doc. 44).
A seguito di una successiva spontanea rottura del trapianto il PD Dr. med. __________, il 14 settembre 2006, ha eseguito una seconda ricostruzione del tendine flessore profondo del V dito della mano destra con l’estensore delle dita del piede destro (III/IV; doc. 64).
1.3. Con decisione del 10 maggio 2007 l’CO 1 ha posto termine al proprio obbligo prestativo a decorrere dall’11 maggio 2007, in quanto ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro in misura completa e non più necessitante di cure mediche (cfr. doc. 103).
L’insorgente, rappresentato dall’RA 1, ha interposto “opposizione”, con cui è stato chiesto il ripristino delle prestazioni dal 25 maggio 2007 (cfr. doc. 117, 118.).
Al riguardo, il 25 maggio 2007, è stata pure notificata all’assicuratore LAINF resistente una ricaduta del sinistro del novembre 2005 (cfr. doc. 107).
L’CO 1 ha esperito degli ulteriori accertamenti medici da cui è emersa una rerottura del trapianto (cfr. doc. 124, 140, 175).
Con nuovo provvedimento del 28 dicembre 2007 l’CO 1 ha conseguentemente assunto la ricaduta annunciata il 25 maggio 2007, riconoscendo da tale data le prestazioni assicurative a titolo di spesa di cura e d’indennità giornaliera (cfr. doc. 156).
1.4. A seguito della visita medica __________ del 13 marzo 2008 (cfr. doc. 175), l’assicuratore LAINF resistente, con decisione del 14 marzo 2008, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata (spese di cura e indennità giornaliere) a partire dal 17 marzo 2008, considerando che l’assicurato fosse abile al lavoro al 100% e non necessitasse più di cure mediche. L’CO 1 ha, inoltre, stabilito che erano adempiute le condizioni per concedere prestazioni a titolo di danno permanente (cfr. doc. 176).
RI 1, sempre assistito dall’RA 1, ha inoltrato opposizione contro il menzionato provvedimento l’11 aprile 2008, postulando la continuazione dell’erogazione di prestazioni anche successivamente al 6 aprile 2008, data che corrisponderebbe a una nuova ricaduta verificatasi dopo solo venti giorni di ripresa lavorativa (cfr. doc. 185).
1.5. L’8 aprile 2008, infatti, è stata notificata una nuova ricaduta dell’infortunio del novembre 2005 a fare tempo dal 6 aprile 2008 (cfr. 180).
L’CO 1, dopo aver interpellato il medico di __________, Dr. med. __________, con decisione dell’11 aprile 2008, ha negato il riconoscimento di ulteriori prestazioni a titolo di indennità giornaliera e di cura dopo il 17 marzo 2008, in quanto l’assicurato risultava totalmente capace al lavoro nell’attività da lui svolta presso la __________ (cfr. doc. 183).
L’RA 1, per conto di RI 1, il 13 maggio 2008, ha interposto opposizione anche contro il citato provvedimento, completando nel contempo l’opposizione inoltrata contro la decisione del 14 marzo 2008 (cfr. consid. 1.4.). L’assicurato, dopo aver rilevato - sulla base delle attestazioni del Dr. med. __________ - di non essere più idoneo al 100% nella sua professione, ha invitato l’CO 1 a valutare con il datore di lavoro l’esistenza degli estremi per uno spostamento in un’attività leggera e a erogare prestazioni finché non sarebbe stato disposto il cambiamento d’occupazione. E’ stata pure chiesta un’IMI prudenzialmente fissata al 15% (cfr. doc. 189).
1.6. Con decisione su opposizione del 22 luglio 2008 l’CO 1 ha respinto le opposizioni dell’11 aprile e del 13 maggio 2008, osservando, fondandosi sulla valutazione del Dr. med. __________, che l’assicurato era in grado di riprendere il proprio lavoro originario in misura completa. Per quanto concerne l’IMI, l’assicuratore LAINF resistente ha precisato, sulla base dell’apprezzamento del medico di __________, che l’insorgente non presentava un danno dell’integrità del 5% almeno (cfr. allegato a doc. I).
1.7. RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione del 22 luglio 2008, postulando il riconoscimento del diritto alle indennità giornaliere, nonché alle spese di cura successivamente al 6 aprile 2008, non essendo conclusa la cura medica. In via subordinata egli ha chiesto il versamento di una rendita d’invalidità di almeno il 20% per la perdita di capacità al guadagno susseguente ai postumi dell’infortunio del novembre 2005 e di un’IMI prudenzialmente quantificata nel 15% (cfr. doc. I pag. 7).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha, segnatamente, addotto che appare incomprensibile la chiusura del caso e la pretesa abilità lavorativa nella sua precedente professione in presenza di un’accertata rerottura del trapianto del tendine flessore profondo del mignolo destro. Il ricorrente ha affermato, inoltre, che stride l’asserzione dell’CO 1, secondo cui, a detta del datore di lavoro, l’attività di operaio addetto ai forni in trafileria sarebbe un lavoro leggero, in quanto la parte pesante verrebbe svolta da mezzi meccanici. Egli, in proposito, ha rilevato, ad esempio, che per posizionare una rocca sul muletto (mezzo meccanico) la si deve spostare/accompagnare a mano, con una certa forza e in seguito, una volta posizionata sul muletto, occorre raddrizzarla facendo leva e forza con le braccia e con il corpo, sollecitando evidentemente le mani.
L’assicurato sostiene così che, a causa del dolore alla mano dominante e la mancata presa sicura del pugno, per la rottura del V dito, l’attività in trafileria ai forni sarebbe per lui oggi quasi impossibile oltre che rischiosa.
L’insorgente, riguardo alla rerottura del tendine del V dito diagnosticata dai dottori __________ e __________, ha puntualizzato di pretendere, nell’ipotesi di un intervento, determinate garanzie di buona riuscita ma di non essere contrario di principio a un nuovo tentativo.
Egli ha dichiarato che, siccome il V dito della mano destra gli è di impiccio nei lavori, oltre a provocargli dolore continuo e fastidio, è arrivato a considerare che sarebbe stato quasi meglio subire un’amputazione.
L’assicurato ha osservato di avere comunque diligentemente seguito l’indicazione del medico dell’CO 1, riprendendo il lavoro il 17 marzo 2008 fino al 5 aprile 2008, prestando con innumerevoli difficoltà la consueta attività lavorativa per tutti i turni richiesti in azienda. Egli ha specificato che la sera del 6 aprile 2008, quando si accingeva a iniziare il turno notturno, la mano destra era fortemente dolorante tanto da indurlo a farsi controllare presso il PS dell’Ospedale di __________ di __________ dove hanno diagnosticato una tendinopatia al V dito della mano destra e gli è stato consigliato di rivolgersi a un medico ortopedico. Egli ha osservato che il Dr. __________ il 26 aprile 2008 ha confermato la rottura sottocutanea del tendine flessore profondo del V dito della mano destra, operato più volte con innesti tendinei, tutti falliti.
Il ricorrente ha, infine, asserito di essere disposto a provare a riprendere il lavoro affrontando le consuete difficoltà, ma teme una probabile ricaduta, in quanto l’arto destro è deficitario (cfr. doc. I).
1.8. In risposta l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. Il 21 ottobre 2008 l’avv. RA 2 ha inviato una nota relativa a un colloquio telefonico del 3 settembre 2008 intercorso tra la __________ e un ispettore dell’CO 1 (cfr. doc. Vbis) che è stata immediatamente trasmessa per osservazioni al rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. VI).
1.10. L’RA 1, il 24 novembre 2008, si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. VIII).
1.11. Il 1° dicembre 2008 l’avv. RA 2 ha in particolare rilevato che quanto prodotto dalla parte ricorrente è inconcludente e di riconfermarsi nelle proprie allegazioni (cfr. doc. X).
1.12. Il rappresentante dell’insorgente ha presentato delle ulteriori osservazioni in data 10 dicembre 2008 (cfr. doc. XII).
1.13. Il doc. XII è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è, dapprima, la questione di sapere se l’Istituto assicuratore resistente era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliere) dal 17 marzo 2008 e a negare l’assunzione della ricaduta del 6 aprile 2008.
Nell’affermativa questa Corte dovrà valutare l’eventuale diritto di RI 1, da una parte, a una rendita di invalidità e, d’altra parte, a un’IMI.
2.3. Prestazioni di corta durata
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3.2. Nella presente fattispecie l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica e alle indennità giornaliere dal 17 marzo 2008. L’assicuratore LAINF resistente è giunto a tale conclusione, fondandosi sul rapporto del Dr. med. __________ del 13 marzo 2008, il quale ha ritenuto che non fosse più indicata alcuna cura al mignolo destro e che l’assicurato fosse abile al 100% nella sua attività di operaio nel settore della trafileria (cfr. doc. 175).
L’assicurato ha contestato tale conclusione, sottolineando che la cura medica non sarebbe conclusa e che non sarebbe più in grado di svolgere la sua originaria professione (cfr. doc. I).
Al riguardo questa Corte constata che il 28 febbraio 2008 il PD Dr. med. __________, specialista in microchirurgia della mano, che ha operato due volte l’assicurato - nel luglio e nel settembre 2006 - presso la Clinica __________ di __________, in relazione a un consulto del 15 ottobre 2007, ha attestato che:
" (...)
Diagnose
Re-Reruptur FDP V rechts
Revision, Rekonstruktion FDP V rechts mit Zehenstrecker am 14.9.2006 bei Beugesehnenruptur bei Zustand nach Rekonstruktion FDP V rechts vom 6.7.2006
(…)
Beurteilung und Procedere
Auch die heute durchgeführte minutiöse kernspintomographische Suche nach einer möglichen Ursachen konnte diese nicht objektivieren. Die Schwellung/das Enhacement der Beugesehnenscheiden am Boden des Karpaltunnels verbleibt der einzige pathologische Befund. Korrektheitshalber, zumal auch weitere Usuren an den Metakarpaleköpfchen beobachtet werden können, empfehlen wir die Zuweisung des Patienten zu einem Rheumatologen zwecks serologischem Anschluss einer entzündlichen Grunderkrankung. Nota bene ist dies aber eher unwahrscheinlich, diese unspezifischen Befunde durch die Vorgeschichte wahrscheinlich genügend erklärt. Bezüglich weiterer Massnahmen steht deshalb nichts Neues zur Verfügung. Die Alternativen sind folgende:
Erneute ein- oder zweizeitige Beugesehnenrekonstruktion auf ganzer Länge mit einem weiteren freien Sehnentransplantat vom Bein.
Gestielter Beugesehnentransfer (Superficialis IV oder III auf den Kleinfinger, wobei die Länge für die Wiederherstellung einer Profundussehne nicht ausreichen dürfte, hierdurch nur ein "Superficialisfinger" herstellbar erscheint. Der Sinn dieser Massnahme besteht in der guten Qualität der Superficialis-Sehne und der erhaltenen Vaskularität. Zudem kommt bei bereits kompromittiertem Bewegungsausschlag des DIP-Gelenkes diesem funktionell sicherlich weniger Bedeutung zu als einer kräftigen PIP-Funktion.
PIP-Arthrodese
Begreiflicherweise kann sich der Patient nach allem bisher Erlebten nicht sofort für eine Reoperation entscheiden. Entsprechend bitte ich den __________ der CO 1, Dr. __________, den Patienten zu einer diesbezüglichen Besprechung und Beratung aufzubieten, wie gesagt auch um die Organisation einer professionellen rheumatologischen Abklärung. (…)" (Doc. 173)
Relativamente agli accertamenti reumatologici auspicati dal PD Dr. med. __________, il Dr. med. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, medicina manuale, il 15 febbraio 2008, ha rilevato, in base ai suoi riscontri clinici e considerando i reperti radiologici, rispettivamente la negatività degli esami sierologici, di poter confermare con probabilità che raggiunge la quasi sicurezza che il paziente non era a quel momento affetto da una malattia reumatica sistemica con particolare riferimento a una collagenosi segnatamente a un’artrite reumatoide (cfr. doc. 167).
Dal rapporto del Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, afferente alla visita medica __________ del 13 marzo 2008 emerge che:
" (…)
Siamo dunque a distanza di presto 2 anni e mezzo da un infortunio professionale, durante il quale l’assicurato ha subito l’isolata rottura sotto-cutanea prossimale del tendine flessore profondo del mignolo destro, trattata cruentemente, complessivamente 3 volte.
Trattasi di un assicurato affetto da importante consumo tabagico, il quale fino a tutt’oggi, nonostante la delicatezza degli interventi e nonostante il nostro ripetuto invito non ha mai abbandonato l’abuso tabagico. Inoltre trattasi di un assicurato già portatore di discopatia plurisegmentale, risp. stato dopo intervento per ernia discale plurisegmentale.
La spiegazione, perché, nonostante adeguata tecnica ricostruttiva (2° e 3° intervento) e nonostante adeguata riabilitazione i due trapianti sono stati destinati alla nuova rottura, è da ricercare principalmente in una guarigione/consolidazione braditrofica, risp. consumo nicotinico incessante.
Infatti altri fattori costituzionali-sistemici potevano essere esclusi, come affezione reumatologica.
Il fatto è che il signor RI 1, anche in occasione della visita odierna, spiega di non poter smettere il consumo tabagico.
A queste condizioni, un ulteriore intervento risp. trapianto tendine libero o peduncolato, con certezza sarà nuovamente destinato alla rottura.
Considerata l’attuale funzione, risp.mobilità del mignolo destro (segnatamente mobilità dell’AIFP di 0-30-60°), anche la realizzazione di un’artrodesi non potrebbe migliorare la funzione complessiva del mignolo destro, finora recuperata.
In base ai referti clinici attuali, l’assicurato non necessita più di ulteriori cure specifiche né dei controlli medici.
Considerata la mobilità complessiva della mano destra, anche quantificata (vedi sotto lo stato locale), il signor RI 1 può senz’altro riprendere il lavoro in qualità di turnista presso la ditta __________ nel reparto di trafileria, risp. operatore su linea di ricottura, nella misura del 100%, entro il 17.3.2008.
Tale valutazione si basa sulla dettagliata descrizione del lavoro da parte della ditta, fornita in dettaglio il 22.5.2006.
Segnatamente, per la valutazione fa stato il fatto che le bobine e rocche del peso di circa 300 kg non vengono movimentate manualmente.(…)” (Doc. 175)
Il 26 aprile 2008 il Dott. __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni, di __________ ha certificato che:
" (…)
RI 1 l’8.11.2005 in conseguenza di infortunio lavorativo, subì rottura sottocutanea del tendine flessore profondo del 5° dito mano dx. operato più volte con innesti tendinei tutti falliti.
L’iniziale lesività risulta compatibile con la dinamica dell’evento lesivo in oggetto. La durata della temporanea lavorativa sia pure con un breve periodo di interruzione, fu fino al 17.03.08 quando dalla CO 1 fu giudicato idoneo al lavoro in forma totale al 100%. I postumi residuati e su descritti alla mano dx e in particolare al 5° dito, sono da ritenersi clinicamente stabilizzati e non passibili di ulteriore miglioramento futuro. Si viene così a concretizzare un fattore di danno biologico permanente nella misura del 12% (dodici%). Dal punto di vista lavorativo, tenuti presenti i postumi descritti nell’esame obiettivo, l’RI 1 può essere giudicato idoneo a una nuova attività lavorativa più leggera e non certo può essere giudicato idoneo al 100% all’attività lavorativa di trafilatore meccanico.” (Doc. 189=I)
2.3.3. Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Pertanto i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
L’Alta Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Questo aspetto è stato ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:
" 3.3 Questa Corte non può tuttavia aderire alla tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott. I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________. Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.3.4. Questo Tribunale, dopo un attento esame della documentazione medica agli atti, ritiene, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori (visita peritale neutra, convocazione a un’udienza; cfr. doc. I, VIII), che a decorrere dal 17 marzo 2008 le condizioni di salute dell’assicurato, per quanto attiene ai postumi dell’evento traumatico del novembre 2005, fossero stabilizzate.
Al riguardo questa Corte rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica (il ricorrente ha chiesto che venga fissata un’udienza al fine di illustrare nel dettaglio i rispettivi punti di vista; cfr. doc. VIII)), questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 entrata in vigore il 1° ottobre 2008, secondo cui: "se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").
Inoltre conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L’opinione del Dr. med. __________, secondo cui l’insorgente al V dito della mano destra non necessitava più di cure specifiche (cfr. doc. 175), è stata espressa nel marzo 2008 dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato, a ripetute visite di quest’ultimo, nonché all’esame dei referti radiologici.
La stessa è peraltro condivisa dal Dott. __________, consultato privatamente dall’assicurato.
Lo specialista __________, il 26 aprile 2008, ha infatti sottolineato che i postumi residuati alla mano destra e in particolare al V dito sono da ritenersi clinicamente stabilizzati e non passibili di ulteriore miglioramento futuro (cfr. doc. 189=I). Egli ha, inoltre, evidenziato che lo specialista ortopedico dell’Ospedale di __________, dal quale il ricorrente si è recato il 21 aprile 2008, ha confermato la non indicazione a trattamento chirurgico (cfr. doc. 189=I).
Per quanto concerne il referto del 28 febbraio 2008 del PD Dr. med. __________, è vero che egli ha indicato quali misure terapeutiche degli ulteriori interventi (cfr. doc. 173).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che il medico, in primo luogo, si riferiva allo stato del V dito della mano destra constatato in occasione della visita dell’ottobre 2007, quindi allorché anche per l’CO 1 le condizioni di salute del mignolo destro dell’assicurato non erano ancora stabilizzate.
In secondo luogo, il PD Dr. med. __________ non ha in ogni caso specificato che le proposte di intervento prospettate avrebbero effettivamente avuto esito favorevole e avrebbero sensibilmente migliorato lo stato del dito in questione.
Infine, va osservato che il Dr. med. __________ ha debitamente spiegato le ragioni per le quali un nuovo intervento non avrebbe avuto successo. In particolare il medico di __________, dopo aver evidenziato che altri fattori costituzionali-sistemici potevano essere esclusi, come affezione reumatologica (al riguardo cfr. le attestazioni del Dr. med. __________, doc. 167), ha specificato che, nonostante adeguata tecnica ricostruttiva (2° e 3° intervento) e nonostante adeguata riabilitazione, i due trapianti sono stati destinati alla nuova rottura, a causa principalmente di una guarigione/consolidazione braditrofica, risp. consumo nicotinico incessante. Egli ha, del resto, precisato che, visto che anche in occasione della visita del 13 marzo 2008 l’assicurato ha affermato di non poter smettere il consumo tabagico, un ulteriore intervento, risp. trapianto del tendine libero o peduncolato, sarebbe stato con certezza nuovamente destinato alla rottura.
Inoltre il medico di __________ ha osservato che, considerata la funzione, risp.mobilità del mignolo destro (segnatamente mobilità dell’AIFP di 0-30-60°), anche la realizzazione di un’artrodesi non avrebbe potuto migliorare la funzione complessiva del mignolo destro, fino a quel momento recuperata (cfr. doc. 175).
Ne discende che rettamente l’CO 1 ha posto termine al diritto alle prestazioni di corta durata a partire dal 17 marzo 2008.
2.4. Notifica di ricaduta del 6 aprile 2008
2.4.1. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.4.2. L’8 aprile 2008 all’CO 1 è stata notificata una ricaduta dell’infortunio del novembre 2005 al V dito della mano destra del ricorrente con inabilità lavorativa dal 6 aprile 2008 (cfr. 180).
Nel certificato del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ di __________ del 6 aprile 2008, dove l’assicurato si è recato prima di iniziare il turno serale presso la __________ (cfr. doc. I), è stato precisato che non si trattava di un caso d’urgenza, né di un evento traumatico.
Quali dati anamnestici sono, poi, stati menzionati:
" Riferite algie mano dx, esiti di tenorrafia V dito nel 2005, ha ripreso il lavoro dal 17 riferisce algie dito mano impotenza funzionale."
(Doc. 181)
Inoltre quale diagnosi descrittiva è stato indicato:
" Esiti di tendinopatia V dito mano destra." (Doc. 181)
I giorni di prognosi valutati dal Pronto Soccorso di __________ corrispondono a cinque. E’ stata, altresì, consigliata una visita ortopedica (cfr. doc. 181).
Il Dr. med. __________, il 10 aprile 2008, a tale proposito, ha osservato quanto segue:
" (…)
Il 6.4.2008 il signor RI 1 si fa certificare un 5 giorni d’inabilità lavorativa nell’ambulatorio dell’Ospedale di __________ di __________, inviando alla CO 1 il verbale del medico. Prima di tutto viene specificato che si tratta di un esame non urgente. Inoltre viene specificato che si tratta nel caso presente di un evento non traumatico. Emerge pure dal verbale che l’assicurato si è recato nell’ambulatorio proveniente dal domicilio. Sotto i dati anamnestici si apprende che l’assicurato riferisce “algie mano destra, esiti di tenorrafia al V dito nel 2005, ha ripreso il lavoro dal 17, riferisce algie dito mano, impotenza funzionale”. Viene formulata in base a questi dati puramente soggettivi una diagnosi descrittiva ossia “esiti di tendinopatia V dito mano destra”, senza fornire alcun dato oggettivo, tanto meno di natura medica. Sintomatico è che tutta la rubrica riservata all’esame obiettivo è completamente vuota!
In sintesi siamo confrontati con un verbale dell’ambulatorio dell’Ospedale di __________ di __________ che attesta un’inabilità lavorativa di 5 giorni, senza alcuna validità dal punto di vista medico, in quanto carente di ogni oggettività medica; in base alle indicazioni del documento, il signor RI 1 non fu nemmeno sottoposto a un esame medico. Sintomatico è pure il fatto che viene consigliata una visita (ortopedica)…" (Doc. 182)
Dal canto suo il Dottor __________, il 26 aprile 2008, ha precisato che lo specialista ortopedico dell’Ospedale di __________ che ha visitato l’assicurato il 21 aprile 2008 ha diagnosticato esiti di rottura sottocutanea del tendine flessore profondo V dito della mano destra trattato chirurgicamente e successivamente rioperato con innesti tendinei tutti falliti.
Il Dottor __________ ha pure riferito che l’insorgente accusava ancora vivo dolore al V dito destro con grave deficit funzionale articolare. Tuttavia egli ha attestato che i postumi residuati alla mano destra del sinistro del novembre 2005 erano da ritenersi stabilizzati (cfr. doc. 189=I).
In simili condizioni, il TCA ritiene che RI 1 il 6 aprile 2008 non presentasse una recidiva di un danno alla salute ritenuto guarito.
In effetti l’insorgente non ha lamentato dei nuovi disturbi oggettivabili necessitanti di trattamento medico.
Giova sottolineare che i sanitari del Pronto soccorso di __________, dove l’assicurato si è recato il 6 aprile 2008, non hanno riscontrato alcun elemento obiettivo (cfr. doc. 181).
Inoltre, se, da una parte, le condizioni del V dito della mano destra dell’assicurato sono state considerate stabilizzate a partire dal 17 marzo 2008, dall’altra, è stata comunque riconosciuta la persistenza di disturbi e limitazioni (cfr. doc. 175).
A ragione, pertanto, l’CO 1 non ha assunto quale ricaduta i disturbi notificatigli l’8 aprile 2008.
2.5. Rendita di invalidità
2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
2.5.3. L’CO 1 ha negato al ricorrente il diritto a una rendita di invalidità, in quanto non subirebbe alcun discapito economico, risultando abile al lavoro nella sua abituale attività di operaio nel settore della trafileria in misura completa (cfr. allegato a doc. I; 176, 183).
Questa tesi è contestata dall’assicurato, il quale fa valere che i disturbi al V dito della mano destra gli impediscono di svolgere la sua originaria professione trattandosi di un’attività pesante (cfr. doc. I, VIII).
Questa Corte, in proposito, rileva che il 13 marzo 2008 il Dr. med. __________, relativamente allo stato locale ha indicato:
" All’ispezione delle spalle e arti superiori non notiamo nessuna asimmetria né amiotrofia al braccio destro. Mobilità delle articolazioni omero-scapolari, gomiti e polsi completa e asimmetrica. Pure mobilità completa di tutte le dita, tranne del mignolo destro.
Circonferenza destra sinistra
Braccio (15 cm sopra l’olecrano) 30,0cm 29.5cm
Avambraccio (15cm sotto l’olecrano) 25,5cm 25,0cm
Polso 18,0cm 18,0cm
Metacarpo 23,0cm 22,5cm
(assicurato destrimano)
All’ispezione delle mani notiamo delle callosità assai marcate, segnatamente alla mano destra.
Assenza di segni distrofici.
Netti segni di morbo Dupuytren del IV e V raggio sia alla mano destra sia a sinistra.
Nessuna miotrofia a livello del tenar e ipotenar bilateralmente.
Negatività del segno di Tinel carpale sia a destra sia a sinistra.
I polsi periferici agli arti superiori sono ben palpabili.
Segni di notevole onicofagia a destra e a sinistra.
Dinamometria (JAMAR): alla mano destra 36 kgp, a sinistra 48 kgp.
Forza bruta alla preas i pinza (pollice-indice, pinch-gauge): a destra e a sinistra 9,5 kgp.
Risulta intatta la sensibilità agli arti superiori, sono vivaci e simmetrici i riflessi osteotendinei. Risulta conservata la micro-circolazione, pure a livello del mignolo (tempo di ricapillarizzazione simmetrico).
Mobilità mignolo destra sinistra
Estensione/flessione MF 10-0-95° 0-0-90°
AIFP 0-30-60°attivo
0-30-70°passivo 0-0-105°
AIFD 0-20-35°attivo
0-10-50°passivo
0-0-55°
Notevoli scrosci alla mobilizzazione attiva e passiva sia della spalla destra sia a sinistra. Assenza di segni tendinitici, come pure epicondilitici al braccio destro.
Risulta ben possibile la presa di pinza fra pollice e dita lunghe, anche a destra, tranne fra pollice e mignolo destro. Limitata opposizione del pollice (possibile fino al terzo capitello matacarpale), sia a destra sia a sinistra.
Assenza di segni irritativi a livello delle precedenti incisioni a livello del polso/mano destra. Nessuna difficoltà all’alzare dei mattoni, del peso fino a 9,5 kg, con la mano destra sola, fino all’altezza di un metro.
Per la costruzione/configurazione delle dita, rinviamo pure alla fotodocumentazione dettagliata.
Radiologicamente (12.2.2008) non notiamo nessuna anomalia a livello della mano destra, segnatamente nessun segno d’artrosi, nessuna alterazione osteo-traumatica, nemmeno a livello del mignolo destro. Pure il tenore di calcio risulta nei limiti di norma.
Risulta indolente la mobilizzazione di tutte le articolazioni del mignolo destro, nessuna dolenzia compressoria.
Alla misurazione precisa si osserva un minimo deficit d’estensione al polso destro di 10°, tuttavia passivamente compensabile." (Doc. 175)
Per quanto attiene all’esigibilità lavorativa egli ha affermato, da un lato, che, considerata la mobilità complessiva della mano destra, anche quantificata (vedi sopra lo stato locale), il signor RI 1 poteva senz’altro riprendere il lavoro in qualità di turnista presso la ditta __________ nel reparto di trafileria, risp. operatore su linea di ricottura, nella misura del 100%. Dall’altro, che tale valutazione si basava sulla dettagliata descrizione del lavoro da parte della ditta, fornita il 22 maggio 2006, segnatamente che per la valutazione faceva stato il fatto che le bobine e rocche del peso di circa 300 kg non vengono movimentate manualmente (cfr. doc. 175).
Il 26 aprile 2008 il Dottor __________ ha attestato che dal punto di vista lavorativo, tenuti presenti i postumi descritti nell’esame obiettivo, il ricorrente poteva essere giudicato idoneo a una nuova attività lavorativa più leggera, ma non poteva certo essere giudicato idoneo al 100% nell’attività lavorativa di trafilatore meccanico (cfr. doc. 189=I).
Il medico di __________, il 10 luglio 2008 riferendosi alla propria visita del 13 marzo 2008, ha osservato che:
" (…)
Contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________, l’assicurato non presenta alcuna riduzione di mobilità dei polsi e nessun deficit flessorio del dito medio e anulare della mano destra. Contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________, l’assicurato non presenta un’anchilosi, tanto meno rettilinea dell’interfalangea prossimale, bensì (attivamente) un raggio di mobilità di 30° in flessione (fra 30° e 60°). Inoltre l’assicurato non presenta alcun deficit flessorio dell’articolazione MF V (95°!) e tanto meno una distanza di 7 cm fra il polpastrello del mignolo e palmo (in realtà un 2 cm).
Purtroppo il dott. __________ non ha riportato in modo dettagliato la mobilità effettiva, quantificata, delle singole articolazioni del mignolo destro.
Con il nostro esame clinico oggettivo del 13 marzo 2008 invece abbiamo fornito i relativi dati quantificato e soprattutto una dettagliata fotodocumentazione, dalla quale si evince in modo inequivocabile la completa mobilità delle dita, tranne del mignolo destro, ma anche quello con avvicinamento del mignolo al palmo fino a 2 cm.
Il dott. __________, semplicemente parla di un pugno “ipovalido”, senza alcuna quantificazione. Avrebbe dovuto misurare almeno la forza bruta, ciò che non è stato fatto.
In Agenzia abbiamo riscontrato una forza bruta di 36 kgp alla mano destra, quindi una riduzione di modesti 8 kgp.
Inoltre abbiamo documentato una buona manualità, vista la presa di pinza possibile fra pollice e tutte le dita lunghe. La presa di pinza è pure vigorosa (in modo simmetrico 9,5 kgp).
Il dott. __________ inoltre ritiene l’assicurato non più idoneo al 100% all’attività lavorativa di trafilatore meccanico, ma non entra specificatamente nelle mansioni da svolgere del signor RI
A questo punto viene nuovamente ribadito che l’assicurato per movimentare delle bobine pesanti, anche di centinaia di chili, ha a disposizione i necessari mezzi meccanici (muletti, paranco, ecc.). Il signor RI 1 addirittura potrebbe svolgere questo lavoro anche con la perdita completa del mignolo destro.
A questo punto non va dimenticato che degli assicurati, pure in stato dopo amputazione parziale o completa del mignolo, riescono a riprendere in misura normale delle attività ben più pesanti, come falegname, muratore, carpentiere.(…)" (Doc. 196)
Dal rapporto del 22 maggio 2006 relativo un colloquio tra un ispettore dell’CO 1 e il direttore della __________ risulta che le mansioni che l’assicurato doveva svolgere nel reparto di trafileria quale operatore sulla linea di cottura erano le seguenti:
" (…)
Il lavoro consiste nel carico delle matasse (filo) sulle varie piattaforme di sbobinatura, lavoro che viene svolto con muletto (circa una trentina di piattaforme per linea di produzione), e saldatura del filo della nuova matassa con quello precedente.
Controllo di lavorazione (linea).
(…)
Scarico delle matasse (diverse dimensioni e peso) che vengono movimentate sia manualmente (quelle piccole vengono infatti fatte rotolare sul pavimento) che con appositi mezzi tecnici (muletto, paranco ecc).
Pesatura.
Attività questa svolta su turno continuo (24/24), quindi tre turni lavorativi.
Necessita di una buona manualità, sia per quanto riguarda il lavoro di saldatura dei fili al momento del carico che nel caso di eventuali interventi sulla linea (per es. si deve “reinfilare” il filo).
Attività non eccessivamente pesante. Tutte le rocche e le bobine di filo vengono movimentate con appositi mezzi tecnici.
Il signor __________ non vede altre possibilità di occupazione del signor RI 1: è infatti dell’avviso che questo sia un reparto dove una persona con una certa limitazione funzionale alle mani può ancora essere occupato senza “grossi” problemi. (…)" (Doc. 36)
In occasione del colloquio dell’11 marzo 2008, il cui rapporto è stato corretto dal direttore della __________ il 25 giugno 2008, è stato, poi, precisato che:
" (…)
Reparto trafileria:
si occupa della lavorazione del filo allo stato grezzo, il quale all’inizio si trova su grosse bobine, pesanti fino a una tonnellata e movimentato tramite muletti. Il filo passa poi attraverso diverse macchine trafilatrici per la lavorazione (pulizia, tiro, ecc….) e , al termine del ciclo, viene avvolto su particolari bobine, che possono pesare ognuna da 1 a 1,2 T ca. L’operaio controlla il buon funzionamento delle macchine, interviene in caso di problemi e, alla fine del ciclo, estrae manualmente le bobine che deposita sul pavimento, dopo aver fatto un controllo visivo della qualità del filo. Gli operai si occupano anche dei lavori di pulizia.
Si lavora praticamente sempre in piedi e si cammina in continuazione dalla testa alla coda della linea. E’ richiesta una buona manualità. Il maggior sforzo fisico, è quello richiesto per estrarre, al termine del ciclo di trafilatura, le bobine (peso da 1 a 1,2T).
Reparto forni:
in sostanza, l’attività lavorativa in questo reparto è la stessa di quella della trafileria, con l’unica differenza che i fili di acciaio, nel percorso di lavorazione sopraccitato, passano all’interno di speciali forni di ricottura. Il resto dell’attività è uguale come sopra.
Turni e condizioni di lavoro:
le macchine lavorano a ciclo continuo, 24h su 24 h. Ci sono tre gruppi di operai che ruotano attorno a tre turni principali: dalle 6.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 o dalle 22.00 alle 6.00. Possibilità di prendersi delle brevi pause, a discrezione (non regolamentate), e per il pranzo, rispettivamente cena, circa 30 minuti. Gli operai sono obbligati a portare scarpe da lavoro con suola antiacido e punta in acciaio.
Dal punto di vista fisico, tra il reparto trafileria e il reparto forni, c’è poca differenza.” (Doc. 195)
2.5.4. Questa Corte, valutate in modo approfondito le certificazioni esposte al precedente considerando e tutto ben considerato, ritiene che l’apprezzamento delle condizioni di salute della mano destra espresso dal Dr. med. __________ (cfr. consid. 2.5.3.), sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio senza che si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (cfr. consid. 2.3.4.; sul valore di prova delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").
In effetti la valutazione del Dr. med. __________ (cfr. doc. 175, 196) non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. consid. 2.3.3.): in particolare, il sanitario ha espresso il suo parere in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato e averlo visitato.
Il medico di __________ ha, segnatamente, proceduto a un esame minuzioso dello stato locale dell’arto destro, effettuando misurazioni, test e confronti con l’arto sinistro, nonché avvalendosi di fotodocumentazione.
Quanto affermato dal Dott. __________ non è, poi, tale da inficiare l’apprezzamento del Dr. med. __________. Lo specialista __________ consultato dall’assicurato ha eseguito una valutazione sommaria delle condizioni della mano destra dell’insorgente, come risulta dall’”esame obiettivo” descritto a pag. 2 del suo rapporto del 26 aprile 2008 (cfr. doc. 189=I).
Egli, in particolare, non ha misurato la forza del V dito destro, né accuratamente l’estensione/flessione dello stesso. Neppure sono state eseguite fotografie.
A tale proposito si rivela, del resto, che un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza è quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
2.5.5. Il Dr. med. __________ può essere seguito anche per quanto concerne la valutazione della completa abilità lavorativa nella professione abituale svolta dall’assicurato quale operaio nel settore della trafilatura.
In effetti dal relativo mansionario si evince che le bobine di filo sono movimentate in gran parte da mezzi meccanici, ovvero da muletti. E’ vero che le stesse al termine del ciclo vanno estratte manualmente e depositate sul pavimento, tuttavia i disturbi al mignolo destro dell’insorgente non gli impediscono tale attività, visto che il mignolo apporta comunque un contributo minore alla funzionalità della mano rispetto al pollice, all’indice, al medio e all’anulare.
Al riguardo va evidenziato che l’assicurato non ha subito l’amputazione nemmeno di una falange del V dito della mano destra. Egli dispone ancora dell’intero dito, benché funzionalmente limitato.
Il parere del Dottor __________ non risulta attendibile, siccome, da una parte, è fondato su uno stato locale sommariamente valutato, come è stato sopra esposto. Dall’altra, il medico di __________ non ha apprezzato la capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività facendo capo alle mansioni effettive da svolgere in un reparto di trafileria (cfr. doc. 189=I).
Il dott. __________ ha in ogni caso indicato che il trofismo muscolare della mano era normale.
In relazione alla menzionata anchilosi del V dito della mano destra (cfr. doc. 189=I), è poi utile rilevare che il deficit risultante dalla perdita totale di movimento (anchilosi) varia a seconda della posizione. Non è esclusa un’utilizzazione efficace di un’articolazione rigida in posizione funzionale.
Il direttore della __________ ha, inoltre, dichiarato che nel reparto di trafileria può essere occupata senza grossi problemi anche una persona con una certa limitazione funzionale alle mani (cfr. doc. 36).
L’assicurato ha d’altronde ripreso la propria attività lavorativa il 17 marzo 2008 per tre settimane (cfr. doc. 174; I).
Per di più, quando il 6 aprile 2008 si è presentato al Pronto Soccorso di __________, gli è stata assegnato il codice di priorità bianco relativo a prestazioni sanitarie senza carattere di urgenza che potrebbero essere svolte anche in altri livelli assistenziali (cfr. __________). Il medico che l’ha visitato ha poi confermato che non si trattava di un caso urgente (cfr. doc. 181).
Per inciso giova pure osservare che dal doc. 1 dell’inc. LAINF 1 agli atti è emerso che la __________, il 21 luglio 2008, ha notificato all’CO 1 un ulteriore sinistro occorso al ricorrente il 29 giugno 2008 al polso destro a seguito di un movimento brusco in giardino.
Il rappresentante dell’assicurato ha specificato che il movimento brusco è stato effettuato mentre lavorava in giardino (cfr. doc. 6 inc. LAINF 1).
Ne discende che l’assicurato, a seguito dell’infortunio del novembre 2005, non ha subito limitazioni nella sua capacità lavorativa nella attività da lui abitualmente svolta.
Non vi è, pertanto, spazio alcuno per il riconoscimento di una rendita di invalidità.
2.6. Indennità per menomazione dell’integrità
2.6.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel quale il Tribunale federale ha rilevato:
" Occorre poi ricordare al ricorrente, come già spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF 115 V 147 consid. 1; cfr. DTF 133 V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della menomazione all'integrità di cui è portatore."
2.6.3. Secondo l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
Al riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha rilevato:
" 3.4 La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________
2.6.5. Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, sulla base dei rapporti medici del 13 marzo e del 10 luglio 2008 del Dr. med. __________, ha negato all’assicurato il diritto a un’IMI, in quanto egli non presenta un danno all’integrità del 5% almeno (cfr. allegato a doc. I).
L’insorgente ha chiesto, dal canto suo, il riconoscimento di un’IMI del 15% (cfr. doc. I)
Il medico di __________, il 13 marzo 2008, ha rilevato che:
" (…)
Non sussiste una menomazione dell’integrità ai sensi dell’OAINF, in quanto il danno post-infortunistico complessivo, in relazione con l’infortunio dell’8.11.2005, lungi da una menomazione causata (p.e.) dall’amputazione di almeno 2 falangi del mignolo , risp. nettamente inferiore al tasso del 5% minimo richiesto dall’OAINF." (Doc. 175)
Il medesimo medico, il 10 luglio 2008, ha attestato che:
" (…) Il lic. jur. __________ chiede un’IMI almeno del 15%, senza alcuna motivazione. Nemmeno il dott. __________ chiede questa cifra (un 12%). Il dott. __________ comunque anche lui non fornisce alcuna spiegazione del valore di 12%, tanto meno entra in merito all’allegato 3 dell’OAINF o più specificatamente alle tabelle vigenti per stabilire la menomazione dell’integrità.
Per evidenziare l’assurdità della richiesta di un’IMI del 15% (da parte del rappresentante legale), si tenga presente che tale cifra significa secondo la legge vigente, niente di meno che l’amputazione totale dell’indice e dito medio oppure dito anulare e medio, pure della mano dominante. L’amputazione ipotetica, sempre completa del mignolo e anulare per contro dà il diritto a un’IMI non più del 10%!" (Doc. 196)
Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del medico di __________.
In casu non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr. consid. 2.3.3.).
Il Dr. med. __________ ha esposto dettagliatamente e in modo convincente i motivi per cui, nel caso concreto, il grado di menomazione durevole non raggiunge almeno il 5%.
In particolare va considerato che nella Tabella delle menomazioni dell'integrità che figura all'Allegato 3 dell'OAINF la perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice dà diritto ad un'IMI del 5%.
Inoltre la Tabella 3 allestita dall'CO 1 per la perdita semplice o combinata di dita, mani o braccia relativamente all’amputazione di una falange del V dito non prevede alcuna IMI, mentre un tasso del 5% viene riconosciuto in caso di amputazione sia di due falangi di tale dito, che di tutto il dito.
Secondo questo Tribunale a ragione, dunque, l'CO 1 con la decisione su opposizione impugnata ha negato all'assicurato il diritto a beneficiare di un'IMI (cfr. RAMI 2004 U 514 pag. 415 segg.; STFA U 14/02 del 28 giugno 2002).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti