Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2008.29
Entscheidungsdatum
06.08.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.29

mm

Lugano 6 agosto 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 marzo 2008 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 10 febbraio 1996, RI 1 - fabbro industriale che a quel momento si trovava al beneficio delle indennità di disoccupazione e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha lamentato, segnatamente, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro giocando una partita di calcio.

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Facendo capo alle risultanze di una valutazione peritale eseguita presso il Servizio di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 48), l’assicurato è stato giudicato totalmente abile nella sua professione di fabbro a far tempo dal 12 agosto 1997 (doc. 49).

La cura medica è invece stata dichiarata chiusa con comunicazione del 7 ottobre 1997 (doc. 51), salvo poi assumere i costi di un soggiorno di riabilitazione (dal 12 al 23 gennaio 1998) presso l’Ospedale __________ di __________ (periodo durante il quale è stato ripristinato il diritto all’indennità giornaliera; doc. 64).

1.2. Nel corso del mese di luglio 1998, RI 1 ha presentato istanza all’Ufficio AI per l’assegnazione di prestazioni per adulti, in particolare di provvedimenti integrativi volti a conseguire una riformazione professionale.

Con decisione formale del 10 dicembre 1998, l’amministrazione ha respinto la richiesta, posto che l’assicurato non presentava alcuna invalidità (doc. 12 - inc. AI).

Con sentenza del 17 maggio 2000 - cresciuta in giudicato incontestata -, questa Corte ha respinto l’impugnativa che l’assicurato aveva inoltrato contro la decisione formale appena menzionata (cfr. doc. 16 - inc. AI).

1.3. Nel prosieguo, precisamente nel corso del mese di gennaio 2005, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta, determinata da dolori localizzati al ginocchio destro, a quello sinistro, nonché al rachide lombare (doc. 85).

Con decisione formale dell’11 febbraio 2005, confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 99), l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi al ginocchio sinistro e alla regione lombare (doc. 88).

La ricaduta è per contro stata assunta limitatamente alla problematica riguardante il ginocchio destro.

L’11 aprile 2006 RI 1 è stato sottoposto a un intervento chirurgico di revisione del LCA del ginocchio destro presso la __________ di __________ (doc. 135).

Successivamente egli è stato posto al beneficio di cure conservative.

1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 ottobre 2007, l’assicuratore infortuni ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 10%.

A RI 1 è stato per contro negato il diritto alla rendita di invalidità, in quanto, citiamo: “… i postumi infortunistici non riducono la sua capacità lavorativa nell’attività di riferimento (edicolante), la quale può essere svolta in misura completa. Per quanto riguarda il mercato generale del lavoro le limitazioni non sono tali da pregiudicare in modo significativo la capacità lucrativa in attività idonee confacenti al suo stato di salute.” (doc. 195).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 198), poi completata dall’avv. __________ (doc. 207), l’Istituto assicuratore, in data 14 marzo 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 209).

1.5. Avverso la decisione su opposizione 14 marzo 2008 dell’CO 1, RI 1 si é aggravato, con atto di ricorso dell’8 aprile 2008, dinanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento sulla base delle considerazioni seguenti, citiamo:

" Mi trovo in uno stato di salute delicato, dovuto all’incidente da me subito al ginocchio il 10 febbraio 1996.

Da allora non ho più potuto svolgere la mia attività professionale di metalcostruttore.

Non è vero che oggi posso lavorare al 100%, cambiando posizione di lavoro.

Una perizia potrà dimostrarlo.

Ritengo che la CO 1 debba garantirmi una riformazione professionale, e così da poter guadagnare il necessario per vivere.”

(doc. I)

1.6. L’assicuratore LAINF convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 9 maggio 2008, l’avv. __________, che aveva nel frattempo assunto il patrocinio dell’insorgente, ha domandato che venissero esperiti degli accertamenti inerenti alle condizioni di salute di quest’ultimo e, d’altra parte, ha chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (doc. V).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicurato ha diritto a una rendita di invalidità da parte dell’assicuratore LAINF.

2.3. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.4. Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità (cfr. doc. 195), è stata presa sulla base, in particolare, delle risultanze della valutazione della capacità funzionale (EFL), eseguita il 4 e 5 giugno 2007 presso la __________, e della visita fiduciaria di controllo del 25 settembre 2007.

In effetti, dal rapporto 22 giugno 2007 del dott. __________ e della fisioterapista/ergoterapista __________, entrambi attivi presso la __________, risulta che - tenuto conto dei disturbi al ginocchio destro e di quelli alla regione lombosacrale sinistra con irradiazione verso il fianco (questi ultimi di natura morbosa, cfr. consid. 1.3.) -, RI 1 è stato riconosciuto in grado di svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa leggera:

" Vista la complessità dei fattori, innanzitutto il dolore cronico con il fattore psichico (già tre interventi chirurgici fatti), lo scaricamento della gamba destra durante tutti i test del sollevamento dei pesi a causa del dolore, i problemi funzionali come la zoppia durante la deambulazione e la diminuzione della mobilità del ginocchio destro … ecc., rafforzano la nostra decisione che un’attività professionale nell’ambito leggero per tutto il giorno è attualmente auspicabile. Il futuro lavoro dovrebbe essere variato nelle posizioni (seduto-in piedi-camminare), posizioni come “strisciare a carponi” o “stare inginocchiato” sono possibili per poco tempo. Il cliente è attualmente incapace di stare in posizione accovacciato.”

(doc. 186

  • il corsivo è del redattore)

D’altro canto, in occasione della visita del 25 settembre 2007, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto l’assicurato totalmente abile nella professione di edicolante e, con riferimento al mercato generale del lavoro, in grado di svolgere a tempo pieno un’attività adeguata, ovvero dei, citiamo: “… lavori da leggeri a medio-pesanti, con la possibilità di cambiare posizione e dove si possa evitare il più possibile la posizione inginocchiata.” (doc. 194, p. 4).

2.5. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che, al momento in cui è rimasto vittima del sinistro del 10 febbraio 1996, RI 1 aveva già abbandonato la sua originaria professione di metalcostruttore, avendo egli interrotto il rapporto di lavoro con la ditta __________ di __________ per il 31 gennaio 1995 (cfr. doc. 1-6/7/9 - inc. AI).

A quell’epoca, egli controllava la disoccupazione ed era altresì al beneficio di un guadagno intermedio, in quanto lavorava a tempo parziale presso il Chiosco “__________” di __________, di proprietà della sua convivente, __________ (cfr. doc. 1 e 2).

Gli atti di causa dimostrano inoltre che nel frattempo l’insorgente ha continuato a svolgere l’attività di edicolante, sempre a tempo parziale (cfr., ad esempio, il rapporto ispettivo del 28 giugno 2005 - doc. 105: “La disoccupazione è finita nel 1997 circa. In seguito il signor RI 1 si è adattato a lavorare parzialmente presso il __________, di proprietà della signora __________, di Via __________ Dal profilo fiscale, il signor RI 1 risulta dunque dipendente del chiosco. Questo da anni. (…). Per quanto riguarda l’attività svolta qui al chiosco (vendita di giornali, sigarette, ecc.), essa è un’attività parziale. Prima del 1.6.2005 il signor RI 1 apriva il chiosco alle ore 7 e restava nel chiosco, alternandosi con la signora __________, fino alla chiusura del chiosco stesso alle ore 19. Ora che l’inabilità è del 50% (come da rapporto del dr. __________ in atti del 20.6.2005), il signor RI 1 rimane meno tempo nel chiosco, poiché dice che ha male al ginocchio destro: a seguito di questa inabilità parziale, la signora __________ deve restare nel chiosco più tempo rispetto a prima del 1.6.2005.” - il corsivo è del redattore).

In queste condizioni, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente (cfr. doc. 168, p. 2: “Io sono dell’avviso che la nuova valutazione vada fatta basandosi sul fatto che io non posso più fare la mia professione originaria.”), il diritto alla rendita di invalidità non può essere determinato in funzione dell’attività di metalcostruttore, posto che l’assicurato l’aveva abbandonata circa un anno prima dell’infortunio in questione e che, nel frattempo, nonostante fosse stato dichiarato abile in misura completa proprio in quella professione, sia dal Prof. dott. __________, Primario del Servizio di chirurgia ortopedica dell’Ospedale cantonale di __________ (doc. 48, p. 5), sia dal medico di __________ dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 72, p. 3; cfr., del resto, la STCA 32.1999.12 del 17 maggio 2000, consid. 2.8.: “… va rilevato che, se è vero da un lato che dopo l’infortunio e malgrado i diversi interventi chirurgici effettuati, il ginocchio dell’assicurato, seppur stabile, non si è ripreso perfettamente, è anche vero che, dopo il 12 agosto 1997, ben un anno prima della presentazione della domanda di prestazioni AI, nessun medico - malgrado gli accertamenti approfonditi intrapresi, in particolare dal dottor __________ presso l’Ospedale cantonale di __________ - ha stabilito l’esistenza di un’inabilità lavorativa anche solo parziale. Al contrario a partire da quella data, l’abilità lavorativa è stata considerata all’unanimità come totale.”

  • il corsivo è del redattore), egli non l’ha più ripresa.

L’CO 1 ha dunque correttamente valutato il diritto alla rendita di invalidità in funzione dell’attività di edicolante - intrapresa a decorrere (perlomeno) dal mese di gennaio 1996 (cfr. doc. 2 e doc. 186, p. 4: “Ultima attività lavorativa svolta aiuto-gerente in un chiosco della sua compagna. Tempo parziale (4 ore al giorno, diviso in due turni alla mattina e alla sera). Nella stessa ditta da

1 anno (ca. 11 anni).”) e da allora non più interrotta, tanto che essa non può più essere considerata una soluzione transitoria (cfr. doc. 168, p. 1) -, rispettivamente, di un’attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro.

Ora, il TCA ritiene, vista anche l’assenza di pareri specialistici contrari, che le risultanze della valutazione della capacità funzionale eseguita presso la __________ nel mese di giugno 2007 (doc. 186) ed il referto afferente alla visita fiduciaria di controllo del 25 settembre 2007 (doc. 194) - documentazione in base alla quale RI 1 deve essere giudicato in grado di esercitare a tempo pieno l’attività di edicolante, così come ogni altra attività che rispetti i limiti funzionali descritti dai sanitari -, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia medica giudiziaria).

Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Del resto, non può neppure essere ignorata la circostanza che, nonostante il danno alla salute, l’insorgente è comunque stato in grado di giocare a calcio sino al termine della stagione 2004/2005 (doc. 119) e, successivamente, di allenare, così come emerge dall’articolo pubblicato sul quotidiano “__________” di martedì 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 175).

In conclusione, tutto ben ponderato, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, a decorrere dal mese di aprile 2007, RI 1 aveva ritrovato una piena capacità lavorativa sia nell’attività di edicolante, sia in ogni altra attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro, ciò che esclude l’esistenza di una qualsiasi perdita di guadagno.

Pertanto, la decisione di rifiuto della rendita di invalidità emanata dall’CO 1 va confermata.

2.6. In sede di ricorso, l’assicurato ha chiesto che l’Istituto assicuratore convenuto venga obbligato a garantirgli una riformazione professionale (doc. I).

In proposito, questo Tribunale si limita a ricordare che la LAINF non prevede l’erogazione di provvedimenti di integrazione (cfr. STFA U 329/01 e 330/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.3), di modo che la relativa richiesta formulata dall’insorgente appare manifestamente priva di fondamento.

2.7. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, come da lui richiesto (cfr. doc. V).

2.7.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3 della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente, prevede:

" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al riguardo, si veda, fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:

" (…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

(STFA succitata)

In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

Questa Corte ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA U 347/98del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; STFA 5P.426/2000 del 6 marzo 2001; STFA 1P 281/2000 del 17 maggio 2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, p. 491, nota 591).

2.7.2. Nel caso concreto, alla luce della LAINF e della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale, sul sito www.bger.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In particolare, come esposto ai considerandi precedenti, ci si poteva e doveva rendere immediatamente conto che determinante, ai fini della determinazione del diritto alla rendita, non era la professione originaria di metalcostruttore e che la documentazione medica agli atti appariva sufficientemente affidabile per concludere a favore di una capacità lavorativa completa nell’attività di edicolante, rispettivamente, in qualsiasi altra attività lavorativa idonea reperibile sul mercato generale del lavoro.

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

Cost

  • art. 29 Cost

LAI

  • art. 28 LAI

LAINF

  • art. 18 LAINF
  • art. 108 LAINF

LAVS

  • art. 85 LAVS

LPGA

  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 61 LPGA

OG

  • art. 135 OG
  • art. 152 OG

Gerichtsentscheide

47
  • DTF 125 II 275
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 202
  • DTF 124 I 101.01.1998 · 835 Zitate
  • DTF 124 I 30401.01.1998 · 841 Zitate
  • DTF 124 V 94
  • DTF 122 I 26701.01.1996 · 534 Zitate
  • DTF 121 I 323
  • DTF 120 Ia 15
  • DTF 119 Ia 251
  • DTF 119 Ia 253
  • DTF 114 V 313
  • DTF 110 V 362
  • DTF 108 V 269
  • 1P.569/200117.10.2001 · 90 Zitate
  • 5P.426/200006.03.2001 · 50 Zitate
  • e 330/01
  • H 102/01
  • H 103/01
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 299/99
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 411/01
  • H 5/02
  • I 11/01
  • I 162/01
  • I 173/04
  • I 194/00
  • I 422/04
  • I 446/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • I 871/02
  • K 75/05
  • U 114/03
  • U 220/99
  • U 234/00
  • U 239/02
  • U 257/01
  • U 329/01
  • U 347/98
  • U 82/01
  • U 94/01