Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2007.126
Entscheidungsdatum
14.01.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.126

mm/DC

Lugano 14 gennaio 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 27 giugno 1991, RI 1 - all'epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di gerente/barista della discoteca __________ -, è stato colpito da una scarica elettrica, riportando un arresto cardiorespiratorio per fibrillazione ventricolare nonché una sindrome postanossica cerebrale.

Il caso è stato assunto dalla __________ (ora CO 1), la quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni assicurative.

1.2. Con sentenza del 22 agosto 2000, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha accertato l’esistenza di un nesso di causalità, naturale e adeguata, tra i disturbi lamentati dall’assicurato e il sinistro del mese di giugno 1991, rinviando quindi gli atti all’amministrazione affinché si esprimesse sul diritto alle prestazioni (cfr. doc. M).

Un’istanza di revisione del giudizio appena citato è stata respinta dal TCA con pronunzia del 28 settembre 2001 (doc. L).

1.3. Con decisione formale del 23 novembre 2001, l’assicuratore LAINF ha posto RI 1 al beneficio di una rendita di invalidità del 100%, calcolata quale rendita complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF, con decorrenza a far tempo dal 1° novembre 1997 (doc. 4).

1.4. Dalle tavole processuali emerge che durante i periodi 18 aprile-5 luglio 2006, 23 luglio-18 settembre 2006 nonché 27 marzo-13 aprile 2007, RI 1 è stato oggetto di pedinamenti ordinati dall’amministrazione.

D’altro canto, risulta pure che nel corso della primavera/estate 2007, egli è stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 14).

1.5. In data 4 dicembre 2007, CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale, facendo capo alle risultanze delle misure istruttorie poste nel frattempo in atto, ha ridotto, per la via della revisione ex art. 17 LPGA, la rendita di invalidità in vigore al 50%.

L’amministrazione ha pure tolto l’effetto sospensivo all’eventuale opposizione (doc. 18, p. 2: “Durante un’eventuale procedura di opposizione verranno corrisposte le prestazioni nella misura indicata nella presente decisione. Per le decisioni che sopprimono o riducono le prestazioni in corso viene tolto l’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 11 OPGA.”).

Unitamente alla suddetta decisione, l’assicuratore ha trasmesso al patrocinatore dell’assicurato uno scritto del seguente tenore:

" La sospensione dell’erogazione della rendita dal 1.10.2007 va considerata come una misura cautelare preventiva nell’ambito della procedura di revisione (vedi STF U 238/06 del 30.03.2007, consid. 3.2). Contro la stessa può venire inoltrato direttamente ricorso presso il TCA (art. 52, 56 e 60 LPGA), dato che si tratta di una “decisione processuale e pregiudiziale” ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA.”

(doc. 19)

1.6. In data 14 dicembre 2007, l’assicurato si è opposto alla decisione formale del 4 dicembre 2007, contestando la fondatezza dei motivi alla base della riduzione della rendita di invalidità, in particolare gli esiti del referto peritale elaborato dallo psichiatra dott. __________ (cfr. doc. 21).

1.7. Con ricorso del 17 dicembre 2007, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’attribuzione dell’effetto sospensivo alla sua impugnativa con la conseguente condanna della CO 1 a ripristinare il versamento della rendita di invalidità, l’annullamento della misura cautelare ordinata dall’assicuratore, nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha sostenuto in sostanza che non sarebbero adempiuti i presupposti affinché l’amministrazione potesse negare all’opposizione l’effetto sospensivo (doc. I).

1.8. Copia del ricorso presentato dall’assicurato è stata trasmessa, per conoscenza, alla CO 1 (doc. II).

1.9. Con osservazioni del 20 dicembre 2007, l’amministrazione ha fatto valere che l’impugnativa dell’assicurato andrebbe di principio dichiarata irricevibile, considerata l’assenza di una decisione (pregiudiziale) concernente il ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (doc. III, p. 3: “Una richiesta in tal senso non è stata formulata concretamente dal ricorrente nel suo scritto del 14.12.07 (all. 21). In mancanza di una presa di posizione dell’assicuratore in merito al ripristino dell’effetto sospensivo nell’ambito della procedura di opposizione, non ci troviamo inoltre in presenza di una decisione formale dell’assicuratore accessibile di un ricorso diretto al TCA. A tale proposito (concessione dell’effetto sospensivo dell’opposizione) non è dato quindi, a mente della parte convenuta, il rimedio giuridico del ricorso al TCA. Mancando un presupposto fondamentale per una decisione del Tribunale in merito alla richiesta del ricorrente, il ricorso del 17.12.07 va dichiarato – di principio – irricevibile.”).

Per ragioni di economia di procedura, in quella stessa sede, essa ha comunque preso posizione al riguardo, chiedendo che il TCA rifiuti il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. III, p. 3s: “… l’assicuratore convenuto non ritiene economico e sensato, dal profilo processuale, il rilascio di una decisione formale separata a riguardo di tale tema nell’ambito della procedura di opposizione pendente, come previsto dall’art. 11 OPGA.

Egli prende quindi direttamente posizione a tale proposito nell’ambito della procedura ricorsuale inoltrata dal ricorrente con scritto del 17.12.07. (…). Nel caso concreto, già una visione sommaria degli atti, segnatamente delle risultanze dell’osservazione durante i periodi 18.04.06-05.07.06, 23.07.06-18.09.06 e 27.03.07-13.04.07 (all. 12/1-6) e della nuova valutazione medica del Dr. __________ del 29.09.07 (all. 14), permettono di escludere che la decisione di ridurre la rendita dal 50%, con effetto per il 01.10.07, possa venire considerata come “palesemente errata”. In particolare, va ribadito e sottolineato che la documentazione citata permette senz’altro di concludere che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua.”).

1.10. Con l’allegato del 31 dicembre 2007, l’assicurato ha preteso che sarebbero, citiamo: “… completamente assenti i presupposti richiesti per giustificare la mancata attribuzione dell’effetto sospensivo dell’opposizione.”, posto che, citiamo: “… la decisione di revisione della rendita è, d’acchito, “manifestamente errata”.” (doc. V).

in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’autorità che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Queste ultime sono quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla competente autorità giudiziaria cantonale. Tra le decisioni incidentali (o pregiudiziali) figurano quelle che riguardano le istanze sul ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 52, n. 17 in fine, p. 524).

Un ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile. Secondo il TFA, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale impugnata venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un interesse giuridico; un semplice interesse economico può anche essere degno di protezione (cfr. DTF 128 V 36 consid. 1a con riferimenti; cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 9, p. 559).

In particolare, la giurisprudenza riconosce l’esistenza di un pregiudizio irreparabile quando l’improvvisa sospensione di un aiuto finanziario intacca l’equilibrio economico di una persona e la costringe a adottare misure dispendiose o altrimenti irragionevoli (cfr. DTF 119 V 487 consid. 2b).

È già stato detto che, giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

L’art. 52 LPGA non prevede tuttavia una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 17, p. 523).

Tuttavia, va rilevato che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA, secondo il quale le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo, parte dal principio che l’opposizione ha effetto sospensivo (U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 17, p. 524).

L’art. 11 cpv. 1 OPGA prevede, d’altra parte, che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:

a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto

sospensivo in virtù della legge;

b. l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non

può essere sospeso.

L’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda deve essere trattata immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).

2.3. Nella concreta evenienza, l’amministrazione, riferendosi alla sentenza del Tribunale federale U 238/06 del 30 marzo 2007, ha sostenuto che la riduzione al 50% della rendita di invalidità, va considerata una misura cautelare che, in quanto “decisione processuale e pregiudiziale” ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA, legittimerebbe l’assicurato ad adire direttamente il TCA (cfr. doc. 19).

Nella fattispecie oggetto della sentenza federale citata dall’assicuratore LAINF convenuto, si è trattato della sospensione del diritto alle prestazioni (rendita di invalidità), decisa provvisoriamente nell’attesa di conoscere gli esiti di una perizia ordinata nel frattempo.

In quel caso, l’Alta Corte ha stabilito che alla sospensione delle prestazioni in questione andava riconosciuto il significato di una misura cautelare (“die Bedeutung einer vorsorglichen Massnahme”), sino alla conclusione degli accertamenti e del riesame del diritto a prestazioni.

Sempre secondo il TF, sapere se una tale misura è legittima dipende da una ponderazione degli interessi in gioco, nell’ambito della quale occorre valutare se i motivi che stanno alla base di una immediata sospensione delle prestazioni sono più importanti di quelli che possono giustificare la soluzione contraria (sentenza del Tribunale federale U 238/06 succitata, consid. 3.2).

Nel caso di specie, la riduzione (per la via della revisione ex art. 17 LPGA) della rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1, non ha affatto il carattere di una “misura cautelare”.

Dalla decisione formale del 4 dicembre 2007 (doc. 18) si evince in effetti che la riduzione in questione è stata decisa a titolo definitivo, sulla base delle risultanze della sorveglianza a cui è stato sottoposto l’assicurato e della perizia psichiatrica del dott. __________. Non risulta in alcun modo che l’amministrazione si sarebbe riservata di rivalutare il diritto a prestazioni, concretamente il diritto alla rendita di invalidità, una volta a conoscenza dell’esito di ulteriori provvedimenti istruttori disposti nel frattempo.

In esito alle considerazioni che precedono, il richiamo alla sentenza del Tribunale federale U 238/06 del 30 marzo 2007 appare pertanto fuori luogo, riguardando quella pronunzia una fattispecie diversa da quella sub judice.

2.4. Con la decisione formale del 4 dicembre 2007, la CO 1 ha tolto l’effetto sospensivo all’eventuale opposizione (cfr. doc. 18, p. 2).

Nell’ambito dell’opposizione da inoltrare all’assicuratore infortuni stesso secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, RI 1 avrebbe dovuto chiedere il ripristino dell’effetto sospensivo. Tale domanda avrebbe quindi dovuto essere trattata immediatamente dalla CO 1, in ossequio a quanto previsto dall’art. 11 cpv. 2 OPGA

La decisione, pregiudiziale, emanata dall’amministrazione avrebbe così potuto essere impugnata direttamente dinanzi al TCA, conformemente all’art. 52 cpv. 1 LPGA (si veda, al riguardo, la dottrina citata al consid. 2.2. di questa sentenza, nonché, in questo stesso senso, ad esempio, la STFA I 610/06 del 27 ottobre 2006, la STFA I 439/06 del 19 settembre 2006 e la STCA 35.2005.7 del 7 febbraio 2005).

In simili condizioni, facendo difetto una decisione dell’amministrazione relativa al ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione, il ricorso presentato da RI 1 andrebbe dichiarato irricevibile, così come correttamente indicato dalla CO 1 in data 20 dicembre 2007 (cfr. doc. III).

Nondimeno, considerato come ciascuna delle parti abbia avuto modo di esprimersi diffusamente sulla questione, il TCA ritiene che un rinvio degli atti all’amministrazione affinché emani la decisione incidentale relativa alla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo, non si giustifichi dal profilo dell’economia di procedura.

Visto quanto precede, questa Corte esaminerà qui di seguito se all’opposizione interposta da RI 1 avverso la decisione formale del 4 dicembre 2007, debba essere concesso l’effetto sospensivo oppure no.

2.5. In una sentenza I 46/04 del 24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004, p. 127, la nostra Corte federale ha stabilito che l’entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2003, della LPGA e della OPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U 521, p. 447ss., consid. 2).

A quest’ultima si può quindi continuare a fare riferimento.

Con effetto sospensivo s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono sospesi.

Va ancora segnalato che, se la decisione impugnata è di natura positiva, entra in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo. Secondo la giurisprudenza, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 157).

Se, invece, il provvedimento è di natura negativa, ossia se viene respinta una richiesta di constatazione, costituzione, modifica oppure annullamento di diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n. 528 p. 91; RCC 1982 p. 481).

In casu, con la decisione formale del 4 dicembre 2007, l’assicuratore LAINF convenuto, constatato che le circostanze alla base della decisione iniziale di rendita sarebbero nel frattempo mutate, ha proceduto alla revisione della rendita in vigore, riducendola dal 100 al 50% (cfr. doc. 18).

Posto che ad essere modificata è una prestazione che non era stata sin dall’inizio limitata nel tempo, la decisione in questione è di natura positiva (cfr., in questo senso, G. Scartazzini, Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtspflege, in SZS 1993 p. 328, nota n. 71 e la STF U 115/06 del 24 luglio 2007, consid. 4.2), di modo che entra in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo.

Sempre in questo contesto, è utile segnalare che nella sentenza pubblicata in RAMI 2003 U 479, p. 188ss. (cfr., pure, RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 2), riguardante un caso in cui un assicuratore LAINF aveva sospeso il versamento delle indennità giornaliere al proprio assicurato, il TFA ha esplicitamente lasciato irrisolta la questione di sapere se tale provvedimento costituiva una decisione positiva oppure negativa, precisando che comunque la ponderazione degli interessi é la medesima sia in caso di ritiro dell’effetto sospensivo (art. 55 PA) che in caso di pronuncia di misure provvisionali (art. 56 PA).

2.6. L'autorità chiamata a decidere in merito al conferimento o al diniego dell’effetto sospensivo ex art. 55 PA deve in ogni caso esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre ad una soluzione contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine di apprezzamento.

Di regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo.

Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari ad una immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale (cfr. RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 3, RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 7.2 e giurisprudenza ivi menzionata; cfr., pure, U. Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 20).

In una sentenza 8C.276/2007 del 20 novembre 2007, consid. 3.3, il TF ha precisato che è di principio lecito e conforme alla situazione procedurale che le considerazioni relative all’esito della vertenza principale, contenute nella decisione incidentale riguardante il ripristino dell’effetto sospensivo di un rimedio di diritto, vengano limitate a un esame sommario. In questo senso, valgono delle esigenze di motivazione decisamente meno severe rispetto alla decisione finale.

2.7. Nella sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39ss., il TFA, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure provvisionali positive, considerando finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa:

" (…).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti).

I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisionali positive."

(STFA succitata, consid. 4 inedito).

La priorità di principio dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio, RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 4.2, RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 8.3; STFA I 4/05 del 20 gennaio 2005, consid. 4.2, riguardante il caso di un assicurato che si era visto sopprimere la rendita di invalidità intera di cui beneficiava).

2.8. La presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle pronunzie federali citate al considerando precedente, in cui l’interesse dell’amministrazione a non dovere anticipare il versamento delle prestazioni è stato giudicato preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dovere far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale, motivo per cui non può essere dato seguito alla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione.

Inoltre, contrariamente a quanto pretende l’assicurato, da un esame forzatamente sommario della documentazione agli atti, non è possibile trarre delle chiare indicazioni circa l’esito finale della procedura di opposizione pendente dinanzi all’autorità amministrativa.

Da una parte, è vero che la fattispecie riguardante RI 1 è già stata oggetto di due sentenze del TCA (cfr. STCA 35.1997.61 del 22 agosto 2000 e STCA 35.2001.44 del 28 settembre 2001), tuttavia, in entrambe le occasioni, questo Tribunale si è limitato a pronunciarsi sulla questione della causalità (la seconda volta, nel quadro di un’istanza di revisione del primo giudizio), rinviando all’assicuratore la definizione del diritto a prestazioni (cfr., al riguardo, il dispositivo della STCA 35.1997.61 del 22 agosto 2000: “La causa è rinviata alla __________ affinché si esprima, mediante l’emissione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni.” – il corsivo è del redattore).

D’altra parte, la decisione formale del 4 dicembre 2007, mediante la quale l’amministrazione ha proceduto alla riduzione della rendita di invalidità in vigore, è basata, segnatamente, su una perizia elaborata da uno specialista nella materia che qui interessa, qual è lo psichiatra dott. __________, le cui conclusioni (abilità lavorativa del 50% in attività adeguate, ovvero mansioni semplici, senza particolare coinvolgimento a livello relazionale - cfr. doc. 14, p. 27) non appaiono, perlomeno di primo acchito, destituite di ogni fondamento.

Il fatto che lo psichiatra curante, dott. __________, con rapporto del 26 ottobre 2007, si sia espresso diversamente a proposito della capacità lavorativa residua dell’assicurato (doc. E 2), nulla muta a questo riguardo.

Secondo questa Corte, in esito a quanto precede, non sono dunque dati i presupposti affinché possa essere ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto dalla CO 1 con la decisione formale del 4 dicembre 2007.

2.9. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, come da lui richiesto (cfr. doc. I).

2.9.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3 della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente, prevede:

" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:

" (…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

(STFA succitata)

In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320, consid. 2.1.).

Questa Corte ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, p. 491, nota 591).

Nella concreta evenienza, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale, sul sito www.bger.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto (cfr., in particolare, i riferimenti citati ai consid. 2.6. e 2.7. di questo giudizio), il patrocinatore dell’assicurato avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che la presente vertenza appariva, dopo un esame sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui tendeva al ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione, il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

47
  • DTF 130 V 32001.01.2004 · 117 Zitate
  • DTF 128 V 36
  • DTF 126 V 409
  • DTF 125 II 275
  • DTF 125 V 202
  • DTF 124 I 101.01.1998 · 835 Zitate
  • DTF 124 I 30401.01.1998 · 841 Zitate
  • DTF 124 V 84
  • DTF 123 V 41
  • DTF 122 I 26701.01.1996 · 534 Zitate
  • DTF 121 I 323
  • DTF 120 Ia 15
  • DTF 119 Ia 251
  • DTF 119 Ia 253
  • DTF 119 V 487
  • DTF 119 V 507
  • DTF 117 V 186
  • DTF 116 Ib 350
  • DTF 110 V 362
  • DTF 108 V 269
  • 1P.569/200117.10.2001 · 90 Zitate
  • 5P.426/200006.03.2001 · 50 Zitate
  • 8C.276/2007
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 11/01
  • I 173/04
  • I 194/00
  • I 4/05
  • I 422/04
  • I 439/06
  • I 446/00
  • I 46/04
  • I 610/06
  • I 623/98
  • I 707/00
  • K 75/05
  • K 8/96
  • U 114/03
  • U 115/06
  • U 220/99
  • U 234/00
  • U 238/06
  • U 347/98
  • U 94/01