Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2005.80
Entscheidungsdatum
07.11.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.80

mm/td

Lugano 7 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 giugno 2005 emanata da

CO 1 cerna

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 2 marzo 2000, RI 1 – dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è scivolato, è caduto da un’altezza di circa un metro e ha battuto a terra il fondoschiena e parte della gamba destra.

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 30 maggio 2001, l’assicuratore LAINF convenuto ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 30 agosto 2000, facendo difetto, da tale data in poi, una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del mese di marzo 2000 (doc. 66).

Nell’ambito della procedura di opposizione, a modifica della citata decisione formale, le parti hanno convenuto di posticipare al 30 maggio 2001 la data di chiusura del caso (doc. 89).

1.3. Nel corso del mese di marzo 2005, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha annunciato all’Istituto assicuratore una ricaduta dell’infortunio del 2 marzo 2000, postulando il riconoscimento di una rendita di invalidità (doc. 112).

1.4. Il 31 maggio 2005, l’CO 1 ha rilasciato una decisione formale, mediante la quale si è rifiutato di riconsiderare la decisione del 30 maggio 2001 (doc. 117).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 123), l’assicuratore infortuni, in data 21 giugno 2005, ha confermato il contenuto della decisione formale del 31 maggio 2005 (doc. 125).

1.5. Con tempestivo ricorso del 20 settembre 2005, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga obbligato a riaprire il caso d’infortunio, argomentando:

" Con decisione 30.05.01 (doc. R) la spettabile CO 1 riconobbe la propria responsabilità fino al 30 agosto 2000. Secondo l'assicuratrice se persistevano "stati di disagio" questi erano riconducibili a patologie preesistenti e quindi non ricollegabili all'infortunio subito.

A seguito dell'opposizione dell'assicurato, l'assicurazione CO 1 in accordo con l'__________, segretariato di __________, all'epoca patrocinatrice dell'assicurato, si accordavano per prorogare la responsabilità della CO 1 fino al 31.05.2001.

(Doc. H)

(…)

L'assicurato si sente leso da questa transazione. Non solo il "banale incidente" non gli ha permesso di ristabilirsi al 100% e quindi di essere completamente abile al lavoro ma il suo stato di salute è sensibilmente peggiorato, situazione accertata da almeno 3 medici

Dr. __________, doc. M

Dr. __________, doc. N

Dr. __________, doc. L

(…)

Secondo il dr. __________ l'incidente è stato "in gran parte corresponsabile dell'apparizione delle lesioni discali…".

In contrapposizione (ma non è l'unica voce) alla posizione del Dr. __________ della CO 1 vi è anche la Dott.ssa __________

"…Dr. __________ della CO 1 che nel rapporto del 29.08.2000 esclude tal nesso e considera chiuso il caso. Tale chiusura mi sembra affrettata…".

L'infortunio con il passare del tempo ha pregiudicato notevolmente la capacità di procreazione dell'assicurato, il quale solo grazie all'intervento di inseminazione artificiale e dopo numerosi tentativi, può oggi sperare di poter avere figli! (doc. L). La situazione è seguita attualmente dal Dr. __________.

(…)

I fatti sopraesposti giustificano una ricaduta ed i postumi tardivi dell'infortunio in applicazione dell'art. 21 cpv. 3 LAINF. In altri termini, la causalità con l'infortunio non si è estinta con il 30.05.2001.

La transazione del 22.01.02 (doc. H) non può essere considerata una decisione cresciuta in giudicato, non fosse che per dei requisiti di forma indispensabili (indicazione dei rimedi di diritto, termini, notifica, ecc.).

I vari rapporti medici evidenziano il nesso di causalità naturale e adeguata con l'evento naturalistico: l'istruttoria confermerà.

(…)."

(I)

1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Di conseguenza, nel caso in esame, visto che la pretesa ricaduta è stata fatta valere nel corso del mese di marzo 2005, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale contenute nella LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. Dalle tavole processuali si evince che, con la decisione formale del 30 maggio 2001, l’CO 1, facendo capo alla valutazione espressa dal proprio medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr., in particolare, il doc. 41), ha stabilito che, al più tardi a contare dalla fine del mese di agosto 2000, i disturbi alla schiena accusati da RI 1 non si trovavano più in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del 2 marzo 2000 (doc. 66).

In data 21 giugno 2001, l’assicurato, patrocinato dal __________, ha interposto opposizione contro la citata decisione, postulando il riconoscimento delle prestazioni di legge anche dopo il 30 agosto 2000 (doc. 74).

Nel corso del mese di gennaio 2002, le parti - ossia, da una parte, l’CO 1 e, dall’altra, RI 1, rappresentato dal lic. iur. __________ - hanno concluso una transazione, ai termini della quale la data di chiusura del caso è stata posticipata dal 30 agosto 2000 al 30 maggio 2001, con l’intenzione di porre fine alla procedura di opposizione (doc. 89).

Nel mese di marzo 2005, l’assicurato ha notificato all’Istituto assicuratore una ricaduta, ritenuta trovarsi in un nesso di causalità, naturale ed adeguata, con l’infortunio del 2 marzo 2000, e ha preteso il riconoscimento di una rendita di invalidità (doc. 112).

A sostegno della propria richiesta, RI 1 ha prodotto il rapporto 18 marzo 2005 del neurochirurgo dott. __________, il quale ha definito come probabile il fatto che il sinistro in questione sia, citiamo: “ in gran parte corresponsabile dell’apparizione delle lesioni discali con rispettivo conflitto radicolare S1 a sx”, rispettivamente, quello datato 1° marzo 2005 della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna (referti acclusi al doc. 112).

Con la decisione su opposizione impugnata, l'Istituto assicuratore convenuto ha fatto valere che, siccome l'estinzione del nesso di causalità naturale fra i disturbi al rachide lombare e l'infortunio assicurato era stata accertata mediante una transazione cresciuta in giudicato, non vi sarebbe più spazio per una ricaduta (cfr. doc. 125).

Da parte sua, l’insorgente sostiene che la transazione del 22 gennaio 2002 non può essere considerata quale decisione cresciuta in giudicato, difettando dei requisiti formali indispensabili.

D’altro canto, fondandosi sulle certificazioni dei dottori __________ e __________, egli ritiene che i disturbi dorsali costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro assicurato e che essi devono quindi essere assunti dall’CO 1 a titolo di ricaduta (cfr. I).

Questa Corte non può fare propria l'argomentazione del ricorrente.

Giusta l’art. 50 cpv. 2 LPGA, una transazione deve essere comunicata sotto forma di decisione impugnabile.

Il legislatore federale ha così ancorato nella legge la giurisprudenza valida prima dell’entrata in vigore della LPGA (cfr. DTF 104 V 162, consid. 1 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 11 ad art. 50).

Nel caso di specie, è incontestato il fatto che la transazione in questione non sia stata comunicata a RI 1 sotto forma di decisione formale.

Tuttavia, il TFA, nella DTF 104 V 162 consid. 3, ha stabilito che un assicurato non è legittimato a pretendere in ogni tempo il rilascio di una decisione impugnabile, nel caso in cui constati che l’amministrazione, erroneamente, non abbia reso una tale decisione su una pretesa di diritto pubblico. Ciò deve avvenire entro un termine ragionevole, a salvaguardia dei principi della buona fede e della sicurezza del diritto.

In proposito, è utile inoltre precisare che, sempre secondo la nostra Corte federale, sapere se l'assicurato ha manifestato il proprio dissenso entro un termine ragionevole è una questione che dipende dalle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 126 V 24 consid. 4b, DTF 122 V 367, consid. 3 e giurisprudenza ivi menzionata; STFA del 14 luglio 2003 nella causa N., C 7/02, consid. 3, in cui il TFA ha stabilito che, di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale deve essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni).

In concreto, dagli atti di causa risulta che l’assicurato ha manifestato il proprio dissenso in merito al contenuto della nota transazione, la prima volta, nel corso del mese di marzo 2005 (doc. 112), trascorsi più di tre anni dalla sua conclusione.

Ne discende che, in applicazione della suevocata giurisprudenza, la chiusura del caso d’infortunio per causalità naturale estinta a far tempo dal 1° giugno 2001, consegnata nella transazione del 22 gennaio 2002, é ormai cresciuta in giudicato.

2.4. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa.

Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti).

Nella concreta evenienza, l'CO 1 ha a suo tempo posto termine alle prestazioni di legge, non perché si presumeva che RI 1 fosse nel frattempo guarito, ma poiché i disturbi di cui egli ancora soffriva al rachide lombare erano stati ritenuti, alla luce della valutazione espressa dal dott. __________, ormai estranei all'evento infortunistico assicurato.

Ora, il fatto che la nuova domanda di prestazioni sia basata semplicemente su un diverso apprezzamento degli stessi disturbi alla salute (in effetti, in particolare il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha sostenuto, a differenza del medico __________, che l’infortunio è (parzialmente) responsabile dell’insorgenza di un danno strutturale a livello degli anuli fibrosi L4/L5 e L5/S1), non consente di ritenere che il ricorrente, nel prosieguo, abbia accusato una ricaduta di un danno alla salute apparentemente guarito ai sensi dell'art. 11 OAINF.

In altri termini, una ricaduta, in presenza del medesimo danno alla salute, entra in linea di conto qualora la chiusura del caso iniziale abbia avuto luogo poiché l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una piena capacità lavorativa e non necessita più di cure mediche, e non quando il caso è stato chiuso per assenza del nesso di causalità.

Del resto, in una recente sentenza del 28 febbraio 2005 nella causa B., U 144/04, consid. 3.3, riguardante una fattispecie del tutto analoga a quella sub judice, la nostra Corte federale ha deciso in questo stesso modo:

" Par ailleurs, la juridiction cantonale a jugé que la recourante ne pouvait prétendre des prestations en raison d'une rechute ou de séquelles tardives au sens de l'art. 11 OLAA. Elle a considéré que la suppression des prestations au 1er décembre 1991, par décision sur opposition du 30 janvier 1992, était justifiée exclusivement par l'absence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré et les troubles persistant après le 1er décembre 1991. C'est pourquoi, dans la mesure où la nouvelle demande reposait seulement sur un nouveau diagnostic au sujet de ces mêmes troubles, on ne pouvait considérer que la recourante souffrait d'une rechute ou de séquelles tardives d'une lésion apparemment guérie.

Ce point de vue est bien fondé. En effet, le motif invoqué à l'appui de la nouvelle demande ne constitue pas un fait survenu postérieurement à la décision de suppression des prestations, mais repose uniquement sur une nouvelle qualification d'un état de fait médical déjà constaté antérieurement."

(STFA succitata – la sottolineatura è del redattore)

2.5. Benché RI 1 non lo abbia esplicitamente richiesto, il TCA, per motivi attinenti all'economia procedurale, esaminerà qui di seguito se sono eventualmente adempiute le condizioni della riconsiderazione oppure della revisione processuale di una decisione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

D’altro canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).

Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Nella concreta evenienza, a mente del TCA, la decisione di dichiarare estinto il nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del 2 marzo 2000, in ragione del raggiungimento dello status quo sine, non può essere considerata manifestamente errata ai sensi della giurisprudenza.

In effetti, solo un errore crasso dell'amministrazione giustifica la rettifica della decisione, pena la lesione ingiustificata della sicurezza del diritto (cfr. A.-C. Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p. 302; U. Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtsprechung der EVG - Bemerkungen zur Revision, Wiedererwägung und Anpassung, in SZS 1991, p. 135).

La nostra Corte federale ha statuito che ciò è il caso della decisione dell'assicuratore infortuni che considera a torto che il diritto alla rendita d'invalidità era a priori escluso per il fatto che l'assicurata era in grado di riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale; emergeva, inoltre, dalla documentazione medica agli atti che essa non era però in grado di estendere oltre la sua attività professionale. L'assicuratore non aveva commesso soltanto un errore di apprezzamento - che di principio non è soggetto a riconsiderazione - ma pure un errore di diritto interessante i principi stessi che regolano la valutazione dell'invalidità in materia d'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 119 V 475).

In questo ordine d'idee, è manifestamente inesatta la decisione dell'amministrazione che sopprime la rendita d'invalidità disattendendo circostanze giuridicamente rilevanti, quando il raffronto fra i redditi doveva condurre ad un tasso d'invalidità di valore pensionabile (cfr. DTF 117 V 8).

Per contro, non è stata considerata manifestamente errata la decisione di un assicuratore malattie di rimborsare un trattamento dentario, fondata su delle indicazioni fornite dal medico curante dell'assicurato che, da parte sua, aveva diagnosticato delle cisti follicolari, quand'anche il medico fiduciario ha, in seguito, escluso la presenza di cisti e che un esperto ha dichiarato che solo un esame istologico avrebbe potuto confermare la diagnosi di cisti follicolare (STFA 8 giugno 1989 nella causa H.).

Come già detto in precedenza, l’CO 1 ha negato al ricorrente l'erogazione di ulteriori prestazioni dopo il 30 maggio 2001, per delle ragioni di mera natura medica (cfr. doc. 66: “Il nostro medico __________, con apprezzamento del 29 agosto 2000, ritiene che ogni relazione causale con i disturbi alla schiena lamentati dal suo assistito e l’evento infortunistico del 2 marzo 2000 si sia estinta dopo l’esame radiologico del 16 marzo 2000” e doc. 41: “In base a tutti questi accertamenti strumentali, viene documentato in modo chiaro l’eziologia puramente degenerativa-morbosa dei referti patologici riscontrati a livello L4-S1, regione del rachide in nessun modo influenzata da parte dell’infortunio del 2.3.2000 (caduta sulla coscia/anca destra). Dal lato medico quindi al più tardi dal momento in cui fu rivelata l’importante estesa patologia del rachide (16.3.2000), la causalità era da considerare estinta”).

Certo il dottor __________, con il suo referto del 18 marzo 2005, è giunto a delle conclusioni diverse per quel che concerne l'eziologia del danno alla salute presentato dall’insorgente (cfr. rapporto accluso al doc. 112: “È quindi probabile che l’infortunio non sia stato unicamente un fattore scatenante dei dolori, bensì anche in gran parte corresponsabile dell’apparizione delle lesioni discali con rispettivo conflitto radicolare S1 a sx”; la dott.ssa __________, da parte sua, si è invece limitata a definire “affrettata” la decisione di chiusura presa dall’Istituto assicuratore, sottolineando che è possibile che una caduta con un sacco in spalla provochi i dolori presentati dall’assicurato [cfr. allegato al doc. 112]), nondimeno ciò non permette ancora di qualificare la decisione di chiusura del caso per causalità estinta, come manifestamente errata ai sensi della giurisprudenza del TFA.

Alla base del succitato atto amministrativo vi potrebbe essere stato, tutt'al più, un errore di apprezzamento, che di principio non è soggetto a riconsiderazione (cfr. DTF 126 V 23 consid. 4c e RAMI 1998 K 990, p. 253).

In esito alle considerazioni che precedono, le condizioni di una riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA non sono realizzate.

Non rimane, pertanto, che da valutare l'eventualità della revisione processuale (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA).

L'amministrazione è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).

Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa G.P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.

Nel caso concreto, le certificazioni dei dottori __________ e __________, che dovrebbero costituire il mezzo di prova nuovo, non comprendono altro che un apprezzamento diverso della natura dei disturbi lamentati da RI 1 alla colonna lombare, rispetto a quello a suo tempo espresso dal medico __________ dell’CO 1.

Esse non contengono quindi alcuna nuova circostanza di fatto, suscettibile di fondare una revisione processuale.

A questo preciso proposito, è utile ripetere che non costituisce un nuovo mezzo di prova, la perizia che valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie (cfr. RAMI 1998 K 990, p. 253s.; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza ivi citata).

2.6. Per la prima volta con il ricorso del 20 settembre 2005, RI 1 ha preteso soffrire di disturbi della fertilità, disturbi che, sempre secondo l’assicurato, sarebbero da mettere in relazione di causalità naturale con l’infortunio del 2 marzo 2000 (I, p. 3).

Al proposito, l’insorgente ha versato agli atti un rapporto, datato 19 settembre 2005, del dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di urologia dell’Ospedale regionale di __________.

Da questo documento risulta che l’assicurato è entrato in sua cura nel settembre 2002 per dei dolori uretrali e retropubici, causati da una uretrite trattata favorevolmente con antibiotici, e per una valutazione dello stato di fertilità, la quale ha mostrato una alterazione dello spermiogramma.

Il citato sanitario segnala inoltre che, in occasione della consultazione del 12 settembre 2005, il ricorrente gli ha riferito che, successivamente al noto sinistro, egli ha accusato, citiamo: “una disfunzione erettile caratterizzata da una difficoltà ad ottenere e soprattutto a mantenere l’erezione che permette rari rapporti sessuali (un rapporto sessuale al mese), disturbati dalla sintomatologia dolorosa a livello della colonna lombare” (doc. L).

L’Istituto assicuratore convenuto non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi in merito alla questione a sapere se questi disturbi interessanti la sfera uro-genitale, siano o meno di sua competenza.

Ora, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

Alla luce di quanto precede, nella misura in cui l’insorgente pretende aver diritto a prestazioni in relazione ai disturbi uro-genitali, questa pretesa va dichiarata irricevibile.

2.7. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I).

Come già indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA), sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".

Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, p. 491, nota 591).

Nel caso di specie, alla luce della chiara giurisprudenza federale, segnalata dall’Istituto assicuratore convenuto in sede di decisione su opposizione e facilmente consultabile nel sito internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch), al patrocinatore di RI 1 non avrebbe dovuto sfuggire che, una volta chiuso il caso d’infortunio per causalità naturale estinta, non vi è più spazio per il successivo annuncio di ricadute.

D’altro canto, era pure evidente che la documentazione medica prodotta, nella misura in cui conteneva semplicemente un apprezzamento diverso dello stesso danno alla salute, non era suscettibile di fondare una riconsiderazione oppure una revisione processuale, e ciò a prescindere dal fatto che questi due mezzi non sono stati neppure invocati dall’avv. RA 1.

Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32).

In esito a quanto precede, la domanda di assistenza e di gratuito patrocinio non merita accoglimento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Per quanto ricevibile, il ricorso é respinto.

2.- La domanda di assistenza e di gratuito patrocinio è respinta.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

42

Gerichtsentscheide

70
  • DTF 129 V 101.01.2003 · 3.399 Zitate
  • DTF 129 V 11001.01.2002 · 1.055 Zitate
  • DTF 128 V 31501.01.2002 · 572 Zitate
  • DTF 127 V 46601.01.2001 · 1.182 Zitate
  • DTF 127 V 467
  • DTF 126 V 2301.01.2000 · 626 Zitate
  • DTF 126 V 24
  • DTF 126 V 166
  • DTF 126 V 39901.01.2000 · 239 Zitate
  • DTF 125 II 26501.01.1999 · 585 Zitate
  • DTF 125 II 275
  • DTF 125 V 202
  • DTF 124 I 101.01.1998 · 835 Zitate
  • DTF 124 I 30401.01.1998 · 841 Zitate
  • DTF 122 I 26701.01.1996 · 534 Zitate
  • DTF 122 V 36
  • DTF 122 V 13401.01.1996 · 246 Zitate
  • DTF 122 V 36701.01.1996 · 379 Zitate
  • DTF 121 I 323
  • DTF 120 Ia 15
  • DTF 119 Ia 251
  • DTF 119 Ia 253
  • DTF 119 V 47501.01.1993 · 466 Zitate
  • DTF 118 V 296
  • DTF 117 V 801.01.1991 · 832 Zitate
  • DTF 110 V 51
  • DTF 110 V 141
  • DTF 110 V 362
  • DTF 108 V 269
  • DTF 104 V 16201.01.1978 · 98 Zitate
  • 1P.569/200117.10.2001 · 90 Zitate
  • 5P.426/200006.03.2001 · 50 Zitate
  • B 28/01
  • C 137/01
  • C 165/02
  • C 19/03
  • C 226/03
  • C 227/03
  • C 24/01
  • C 274/99
  • C 278/99
  • C 279/99
  • C 307/01
  • C 349/00
  • C 353/01
  • C 354/01
  • C 407/99
  • C 7/02
  • C 81/03
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 6/04
  • H 73/03
  • I 11/01
  • I 194/00
  • I 238/02
  • I 446/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • K 133/01
  • K 55/03
  • U 114/03
  • U 122/00
  • U 144/04
  • U 220/99
  • U 234/00
  • U 347/98
  • U 94/01