Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2025.9
Entscheidungsdatum
02.02.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

[Raccomandata

Incarto n. 34.2025.9

JV/sc

Lugano 2 febbraio 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 5 febbraio 2025 di

AT1, ________ rappr. da: RA1, ________

contro

CV1, ________ rappr. da: RA2, ________

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT1, classe 1971, è stato alle dipendenze della ________ (ora ________) di ________ dal 1. agosto 2007 al 30 giugno 2014 ed era pertanto assicurato per la previdenza professionale obbligatoria presso la Fondazione CV1 (I/L; docc. 23 e 143 incarto AI; estratti RC informatizzati agli atti e V/3). Per la previdenza professionale sovraobbligatoria, egli era assicurato presso la Fondazione ________ (I/R e T).

1.2. Con due decisioni del 22 luglio 2016 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), accertata un’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività dal 30 settembre 2013 e del 50% in attività adeguate dal 1. ottobre 2015, ha posto AT1 al beneficio di una rendita intera con grado d’invalidità del 100% dal 1. settembre 2014 (art. 28 LAI) e del 70% (reddito da valido quale commissioning engineer di fr. 99'244 e reddito da invalido in attività semplici e ripetitive di fr. 29'776.35 tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 50%, entrambi i redditi determinati su base statistica ed applicando una riduzione sociale del 10% a quello da invalido) dal 1. febbraio 2016 (art. 88a cpv. 1 OAI), con versamento dal 1. novembre 2014 (art. 29 cpv. 1 LAI), ponendo altresì i figli ________, ________ e ________ al beneficio di rendite completive.

Per quanto concerne l’importo delle rendite, per il periodo dal 1. novembre 2014 al 31 gennaio 2016 la rendita di AT1 è stata fissata a fr. 1'170 mensili e quella dei tre figli a fr. 468 mensili ciascuno, mentre per il periodo dal 1. febbraio 2016 al 31 dicembre 2018 esse sono state fissate a fr. 1'175 mensili per l’assicurato, rispettivamente a fr. 470 mensili per ciascuno dei tre figli (docc. 97, 98 e 100-104 incarto AI).

Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato e sono state confermate in esito alle revisioni d’ufficio (docc. 113 e 128 incarto AI).

1.3. Con scritto del 4 agosto 2016 la Fondazione CV1, richiamando il contratto assicurativo “________ […] pol. no ________” e fondandosi su “documenti ricevuti”, ha riconosciuto a AT1 un’incapacità al guadagno del 100% dal 30 settembre 2013 e quindi il diritto ad una rendita d’invalidità LPP per sé di fr. 23'868 annui ed una rendita per figli di fr. 14'322 annui per i tre figli (fr. 4'774 annui per ogni figlio). Per quanto concerne il versamento, la Fondazione ha comunicato il pagamento trimestrale dal 1. ottobre 2016 di fr. 9'547.50 (fr. 5'967 per la rendita d’invalidità principale e fr. 3'580 per i tre figli). La Fondazione CV1 ha altresì informato l’assicurato sulle condizioni per il riconoscimento del diritto alla rendita per figli (I/Q).

Con scritto del 4 agosto 2016 la Fondazione , richiamando il contratto assicurativo “ […] pol. no ________” e fondandosi su “documenti ricevuti”, ha riconosciuto a AT1 un’incapacità al guadagno del 100% dal 30 settembre 2013 e quindi il diritto ad una rendita d’invalidità di complessivi fr. 2'676 annui con versamenti trimestrali dal 1. ottobre 2016 di fr. 669 (I/R).

Con scritto del 9 gennaio 2018 la Fondazione CV1 ha inviato all’assicurato l’attestazione dei versamenti avvenuti dal 1. gennaio al 31 dicembre 2017 per complessivi fr. 38'190 (rendite per fr. 9'547 x 4 trimestri) (I/S).

Con scritto del 9 gennaio 2018 la Fondazione ________ ha inviato all’assicurato l’attestazione dei versamenti avvenuti dal 1. gennaio al 31 dicembre 2017 per complessivi fr. 2'676 (rendita di fr. 669 x 4 trimestri) (I/T).

1.4. Con scritti del 5 e 24 agosto 2021 la Fondazione CV1 ha chiesto all’assicurato di produrre il certificato di studio per la figlia ________ allo scopo di verificare l’eventuale diritto di AT1 ad una rendita per figli d’invalido anche successivamente al compimento del 18esimo anno d’età della figlia, avvertendolo che in mancanza di un riscontro la rendita per la figlia sarebbe stata erogata fino al 31 ottobre 2021, ossia fino al raggiungimento della maggiore età (V/5 e 6).

Con scritto del 4 gennaio 2024 AT1 ha inviato alla Fondazione CV1 dei certificati di studio delle figlie ________ e ________ (V/7).

1.5. Con scritto del 17 aprile 2024 la Fondazione CV1 ha comunicato all’assicurato di aver riesaminato il diritto alle prestazioni e di aver accertato un sovrindennizzo di complessivi fr. 7'139.65 (fr. 80'560.40 versati in luogo di fr. 73'420.75 dovuti) per il periodo dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024. In ragione di ciò, la Fondazione CV1 gli ha comunicato la riduzione retroattiva dal 1. novembre 2021 degli importi nominali delle rendite, e meglio riconoscendo il diritto ad una rendita d’invalidità di fr. 18'988.20 annui (fr. 4'747.05 trimestrali) e ad una rendita d’invalidità per figli di fr. 3'797.60 annui per ogni figlio (fr. 949.40 trimestrali per ogni figlio, ossia fr. 2'848.20 trimestrali per i tre figli), per complessivi fr. 30'381 annui (complessivi fr. 7'595.25 trimestrali). La Fondazione CV1 ha inoltre comunicato che non avrebbe chiesto il rimborso di complessivi fr. 7'139.65 versati in esubero, informando l’assicurato che le rendite trimestrali ridotte sarebbero state versate dal 1. aprile 2024 (I/A).

1.6. Con scritto del 22 aprile 2024 AT1, rappresentato dall’avv. ________, oltre a rivendicare mancati versamenti della rendita per le figlie ________ e ________, ha contestato la riduzione delle prestazioni, chiedendo il ripristino dei versamenti conformemente alla situazione precedente alla comunicazione del 17 aprile 2024 (I/B).

1.7. Con scritto del 14 giugno 2024 la Fondazione CV1 ha confermato all’assicurato quanto comunicatogli il 17 aprile 2024 (I/C).

1.8. Con scritto del 10 settembre 2024 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha nuovamente contestato la riduzione delle prestazioni, adducendo non esservi alcun sovrindennizzo (I/D).

1.9. Con il successivo scambio di corrispondenza le parti hanno confermato le rispettive posizioni (I/E-H).

1.10. Contestando la riduzione delle prestazioni LPP dal 1. aprile 2024, con la presente petizione AT1, sempre rappresentato dall’avv. RA1, ha convenuto in causa la Fondazione CV1, postulando l’accertamento dell’inesistenza di un sovrindennizzo e, quale conseguenza dell’illecita riduzione delle prestazioni, che:

con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), venga accertato il diritto di AT1 ad una rendita d’invalidità LPP (per la previdenza obbligatoria) di fr. 24'440 annui (stato al 1. gennaio 2023) ininterrottamente dalla data della sua erogazione;

con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), venga accertato il diritto di AT1 ad una rendita d’invalidità LPP (per la previdenza sovraobbligatoria) di fr. 2'738.35 annui (stato al 1. gennaio 2023);

con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), venga accertato il diritto di AT1 alle tre rendite completive per i figli ________, ________ e ________ di annui fr. 4'880.20 annui ciascuno (stato al 1. gennaio 2023);

con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), la convenuta sia condannata a versargli le rendite per la figlia ________ di complessivi fr. 16'571.85 (fr. 398.10 mensili per il periodo dal 1. novembre 2021 al 31 dicembre 2022 e fr. 407.35 mensili per il periodo dal 1. gennaio 2023 al 31 marzo 2025);

con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), la convenuta sia condannata a versargli la rendita sovraobbligatoria per complessivi fr. 9'283.05 (fr. 2'676 dal 1. novembre 2021 al 31 dicembre 2022 e di fr. 2'738.25 dal 1. novembre 2023 al 31 marzo 2025);

con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), la convenuta sia condannata a versargli complessivi fr. 5'451.80 quale differenza tra rendita da riconoscere e quella corrisposta dal 1. aprile 2024 al 31 marzo 2025.

la Fondazione CV1 sia condannata a versargli interessi del 5% su complessivi fr. 31'306.70 (fr. 16'571.85 + fr. 9'283.05 + fr. 5'451.80) dal 22 aprile 2024, “oltre all’interesse del 5% per ogni rateo di rendita a far tempo dal primo giorno del mese successivo al quale la rendita si riferisce, senza la necessità di una costituzione in mora trattandosi di un “Fixgeschäft” (art. 108 CO)”;

la Fondazione CV1 sia condannata a versargli fr. 955.20 mensili dal 1. aprile 2025 quale “differenza tra le rendite complessive dovute [fr. 41'842.50 annui] e quelle riconosciute [fr. 30'380 annui], oltre interesse del 5%”.

Rimprovera alla convenuta di aver calcolato erroneamente il sovrindennizzo ponendo quale guadagno presumibilmente perso ai sensi dell’art. 34a LPP il reddito da valido determinato dall’Ufficio AI su base statistica, nonostante il reddito effettivamente da lui percepito dal 2010 al 2013 fosse mediamente superiore (media di fr. 112'563 al 2014, rispettivamente di fr. 117'721 indicizzati al 2024).

Censura il salario presumibilmente conseguibile ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. d in fine OPP 2 determinato dalla convenuta, mettendo in dubbio anche il reddito da invalido determinato dall’Ufficio AI.

A mente di AT1, a fronte di un guadagno presumibilmente perso di fr. 117'721 (di cui il 90% corrisponde a fr. 105'949) e considerando i redditi conteggiabili per complessivi fr. 63'655 (fr. 14'340 di rendita AI per l’assicurato, fr. 17'208 di rendita AI per i figli ed ipotizzando fr. 32'107 quale salario presumibilmente conseguibile), l’importo massimo delle rendite d’invalidità ammonta a fr. 42'294 (fr. 105'949 - fr. 63'655), ragione per cui non vi sarebbe alcun sovrindennizzo e la riduzione delle prestazioni LPP risulta illecita. Censura altresì l’interruzione dell’erogazione della rendita per la figlia ________ per il periodo dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024.

1.11. Con la risposta di causa la Fondazione CV1, rappresentata dallo studio legale RA2, chiede la reiezione della petizione.

Rileva preliminarmente che delle due polizze di cui l’attore si prevale, solo una la concerne, mentre l’altra riguarda la previdenza sovraobbligatoria ed è stata stipulata con la Fondazione ________, soggetto giuridico distinto non convenuto in causa. In ragione di ciò, la convenuta non può determinarsi sulle pretese afferenti alla Fondazione ________.

Sotto il profilo materiale, sostiene innanzitutto che il riesame delle prestazioni erogate all’attore sia stato legittimo a motivo del ritardo a lui imputabile nel produrre la documentazione attestante la frequenza accademica della figlia ________. A proposito dell’interruzione della rendita della figlia ________ dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024, la convenuta sostiene che tale misura risulta conforme al regolamento, rimproverando all’attore di aver disatteso il proprio obbligo di collaborazione non avendo presentato tempestivamente i certificati di formazione richiesti, precisando come la rendita per la figlia è stata in ogni caso nuovamente erogata dal 1. aprile 2024, seppure ridotta a motivo dell’accertato sovrindennizzo. Per quanto concerne il sovrindennizzo, la convenuta asserisce di essere vincolata alle decisioni – cresciute incontestate in giudicato – del 22 luglio 2016 dell’Ufficio AI, sia per quanto riguarda la determinazione del guadagno presumibilmente perso – che ritiene corrispondere al reddito da valido accertato dall’Ufficio AI –, sia per quanto concerne il reddito che può presumibilmente essere conseguito – che ritiene corrispondere al reddito da invalido accertato dall’Ufficio AI –, confermando le basi di calcolo di cui alla comunicazione del 17 aprile 2024 che ritiene conforme alla legge, alla giurisprudenza, alla dottrina e al suo regolamento di previdenza, evidenziando come l’attore non ha fornito alcuna prova di non poter percepire il reddito che presumibilmente conseguibile mettendo a miglior frutto la capacità lavorativa residua e le risorse di cui dispone e censurando il tentativo di voler modificare nella presente procedura le basi di calcolo determinate dall’Ufficio AI.

1.12. Con replica del 5 maggio 2025 l’attore ha preliminarmente osservato circa la contestata legittimazione passiva della Fondazione ________ che sia quest’ultima che la convenuta sono gestite dalla ________ e che la corrispondenza con i citati istituti di previdenza è avvenuta per il tramite della citata società anonima, ragione per cui “Nel contesto della presente vertenza riteniamo che sia evidente chi si volesse convenire”.

Ribadisce come per il calcolo della rendita LPP la convenuta non fosse vincolata al reddito da valido (erroneamente) determinato dall’Ufficio AI, sostenendo che essa avrebbe dovuto piuttosto utilizzare il salario medio effettivamente percepito durante il periodo 2008-2013, alternativamente quello medio per il periodo dal 2011 al 2013, entrambi aggiornati “sulla base dell’indice ISS 1993=100” al 2024, rimarcando come, a fronte di un diritto ad una rendita intera AI con grado d’invalidità del 70%, la valutazione economica non fosse neppure contestabile in quanto ininfluente per rapporto al diritto alla rendita AI.

Censura nuovamente anche il reddito conseguibile determinato dalla convenuta, adducendo l’impossibilità di conseguire alcun reddito, come si evince dalle attestazioni del medico curante (XIII).

1.13. Con scritto del 6 maggio 2025 il TCA ha richiamato l’incarto AI l’attore dall’Ufficio AI (XV-XVII+1) e con scritto del 14 maggio 2025 ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per visionarlo e formulare eventuali osservazioni (XIX).

La convenuta ha visionato l’incarto il 23 maggio 2025 (XIX) e le parti non hanno formulato osservazioni.

1.14. Con scritto del 26 maggio 2025 l’attore ha prodotto il rapporto medico di medesima data del curante dr. Poloni (specialista in psichiatria) (XXI+1).

1.15. Con duplica del 2 giugno 2025 la convenuta ha contestato le tesi ed argomentazioni dell’attore, confermando integralmente la posizione espressa con la risposta di causa (XXIII).

1.16. Con scritto del 13 giugno 2025 la convenuta ha preso posizione sul rapporto medico del 26 maggio 2025 del dr. Poloni (XXV).

1.17. Con scritto del 15 ottobre 2025 il TCA ha chiesto alla convenuta di produrre un resoconto dettagliato delle prestazioni (rendita d’invalidità e rendite per figli d’invalido) erogate all’attore per il periodo 2024-2025 e di precisare se e in che misura vi è stato un adeguamento al rincaro nel 2025 per rapporto all’anno precedente (XVII).

1.18. Con scritto del 5 novembre 2025 la convenuta ha prodotto la documentazione richiesta in edizione, precisando che dal 1. gennaio 2025 vi è stato un adeguamento al rincaro del 2.5% non ravvisabile nei documenti prodotti a motivo del ricalcolo delle prestazioni contestualmente al sovrindennizzo (XXX+1/4).

considerato in diritto

2.1. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

  1. gennaio 2012; RL 852.100).

Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

Circa la competenza personale, l’art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag. 195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a., 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998, pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con la prima revisione della LPP la via secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

In concreto risulta pacifica la competenza territoriale del TCA, il luogo dell’azienda presso il quale l’assicurato era attivo essendo il Canton Ticino (cfr. supra consid. 1.1.). Altrettanto pacifica è la competenza materiale, trattandosi di una controversia tra un assicuratore LPP ed un avente diritto riguardante la previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria.

Il quesito a sapere se la convenuta debba rispondere anche per l’(in)agire della Fondazione ________ concerne la (contestata) legittimazione passiva della convenuta e, come tale, è una questione di diritto materiale (cfr. DTF 147 V 2 consid. 3.2.1 con rinvii).

2.2. Tre sono gli oggetti del contendere: il primo è la domanda a sapere se la Fondazione CV1, a torto o a ragione, ha ridotto le rendite d’invalidità a AT1 a seguito di un asserito sovrindennizzo. Il secondo è il quesito a sapere se la Fondazione CV1 ha lecitamente interrotto il versamento della rendita per la figlia ________ per il periodo dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024. Il terzo è sapere se la convenuta debba rispondere per l’(in)agire della Fondazione ________.

2.3. L’attore contesta che vi sia un sovrindennizzo, censurando l’utilizzo dei redditi da valido e da invalido determinati nella procedura AI ed utilizzati dalla convenuta quale guadagno presumibilmente perso (artt. 34a cpv. 1 in fine e cpv. 5 lett. a in fine LPP e 24 cpv. 6 OPP 2, rispettivamente quale reddito che può presumibilmente essere conseguito (art. 24 cpv. 1 lett. d OPP 2) per il calcolo del sovrindennizzo.

Da parte sua, la convenuta si ritiene vincolata agli accertamenti medici ed economici esperiti dall’Ufficio AI confluiti nelle decisioni del 22 luglio 2016, cresciute incontestate in giudicato e confermate in esito alle revisioni.

Occorre dunque esaminare i seguenti disposti.

L’art. 69 LPGA sancisce, tra l’altro, il principio generale del divieto di sovrindennizzo:

" Art. 69 Sovraindennizzo

1Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovrainennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso.

2Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmene dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.

3Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integralità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita.”

L’art. 69 LPGA non trova applicazione alla previdenza professionale (Hürzeler, BSK-BVG, n. 2, 16, 22 e 26 ad art. 69 LPGA; Kieser, ATSG Kommentar, 2024, n. 28 in fine e 101 ad art. 69 LPGA), ragione per cui occorre far capo ai disposti della LPP e dell’OPP 2 in concreto rilevanti.

L’art. 34a LPP presenta il seguente tenore:

" Art. 34a Coordinamento e prestazione anticipata

1L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle dell’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.

2Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare.

3La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.

4La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell’età di riferimento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell’assicurato non devono essere compensati.

5Il Consiglio federale disciplina:

a. le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;

b. il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;

c. il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia.”

In base alla delega di cui all’art. 34a cpv. 5 lett. a LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 24 OPP 2 (“Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti”) nella versione del 1° gennaio 2017, concernente la fattispecie in esame e che presenta il seguente tenore:

" Art. 24 Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti

(art.34a LPP)

1Per la riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l’istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:

a. le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d’invalidità che vengono versate all’avente diritto sulla base dell’evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;

b. le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;

c. le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;

d. per i beneficiari di prestazioni d’invalidità, il reddito dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.

2Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:

a. assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell’integrità, indennità in capitale, contributi per l’assistenza e prestazioni analoghe;

b. il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8a della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità.

3Le prestazioni per i superstiti a favore di vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.

4L’avente diritto deve fornire all’istituto di previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi conteggiabili.

5L’istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l’estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.

6Il guadagno presumibilmente perso dall’assicurato corrisponde all’intero reddito dell’attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l’assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l’evento dannoso.”

I citati disposti sono direttamente applicabili alla previdenza professionale obbligatoria, senza che vi sia bisogno di inserirli nel regolamento previdenziale (DTF 142 V 75 consid. 3.1 con rinvii giurisprudenziali; Hürzeler, in: Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, 2020, n. 9 ad art. 34a LPP con rinvii giurisprudenziali; per la previdenza professionale più estesa vedasi la STCA 34.2019.10 del 20 agosto 2019 consid. 2.4. in initio).

Per contro, la dottrina maggioritaria ritiene che i citati disposti non siano direttamente applicabili alla previdenza professionale più estesa, ragione per cui gli istituti di previdenza sono liberi di riprendere le disposizioni della legge e dell’ordinanza, come pure di prevedere soluzioni diverse (come ad esempio un diverso limite per il sovrindennizzo), atteso che le garanzie costituzionali minime devono essere rispettate (vedasi STCA 34.2019.10 del 20 agosto 2019 consid. 2.4. con riferimenti; Hürzeler, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 34a LPP con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 9 ad art. 34a LPP e n. 4 ad art. 24 OPP 2).

Di principio tornano applicabili i disposti legali e regolamentari in vigore al momento del calcolo del sovrindennizzo (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 133; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 58 ad art. 24 OPP 2 con riferimenti giurisprudenziali).

Conseguentemente, in casu torna applicabile il regolamento di previdenza della convenuta in vigore dal 1. gennaio 2024 (V/4) (di seguito: Regolamento) (cfr. supra consid. 1.5.):

" 4.4.4 Sovrassicurazione

1Le prestazioni ai sensi del presente regolamento vengono versate come complemento alle prestazioni di altre assicurazioni aziendali o sociali svizzere o straniere. Tuttavia, la persona avente diritto non deve ottenere profitti indebiti dal concorso di tutte queste prestazioni.

2Un profitto indebito sussiste quando le prestazioni derivanti dal presente regolamento di previdenza e destinate a superstiti o a invalidi, insieme ad altri redditi computabili (secondo la cifra 4.4.2), superano il 90% del salario presumibilmente perso dalla persona assicurata. In questo caso la fondazione riduce le proprie prestazioni nella misura in cui queste, sommate agli altri redditi computabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso.”

In sintesi, il Regolamento riprende quanto previsto dai combinati artt. 34a LPP e 24 OPP2.

2.3.1. Liceità del riesame

Occorre innanzitutto verificare se il riesame delle condizioni e dell’estensione della riduzione effettuata dalla convenuta è conforme all’art. 24 cpv. 5 OPP2.

Conditio sine qua non per il riesame ai sensi dell’art. 24 cpv. 5 OPP 2 è che vi sia stata una modifica importante della situazione previdenziale. Secondo la giurisprudenza, una modifica è da considerare importante se vi è un adeguamento delle prestazioni di almeno 10% a favore o a discapito dell’avente diritto alla rendita d’invalidità LPP, alternativamente se il diritto alla prestazione previdenziale non è più oggettivamente conforme alla situazione di fatto o in diritto, atteso che in quest’ultima ipotesi l’istituto di previdenza nell’eventuale attuazione della riduzione delle prestazioni deve attenersi ai principi costituzionali quali la parità di trattamento, il divieto d’arbitrio e la proporzionalità (STF 9C_595/2017 del 27 giugno 2018 consid. 3.3.; Moser, BSK-BVG, 2020, n. 21 ad art. 34a LPP con rinvii giurisprudenziali; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1136 e 1228 con rinvii giurisprudenziali; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 75 Versicherungsfragen und Leistungsfälle, 2023, pag. 198; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 146 e seg.; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 15 ad art. 34a LPP e n. 32 ad art. 24 OPP 2).

Qualora un singolo fattore di calcolo delle prestazioni subisca una modifica importante ai sensi del citato disposto, l’istituto di previdenza (rispettivamente il giudice delle assicurazioni sociali) è tenuto a riesaminare “a tutto tondo” (ted. allseitig) sotto il profilo fattuale e giuridico senza alcun vincolo a precedenti accertamenti, se ed in che misura vi è un sovrindennizzo (Moser, op. cit., n. 36 ad art. 34a LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1200; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 146 e seg.), ciò che può comportare anche una (sovra)compensazione del fattore di calcolo (DTF 143 V 91 consid. 4.2).

Nel caso concreto, con scritto del 4 agosto 2016 la convenuta aveva riconosciuto a AT1 una rendita d’invalidità di complessivi fr. 38'190 annui (cfr. supra consid. 1.3.). Siccome l’attore non aveva tempestivamente prodotto gli attestati di studio della figlia ________ (cfr. supra consid. 1.4.), la convenuta ha interrotto l’erogazione della rendita d’invalidità per quest’ultima, precedentemente fissata ad annui fr. 4'774, a far tempo dal 1. novembre 2021 (della liceità dell’interruzione della rendita a favore della figlia ________ si dirà nel prosieguo, cfr. infra consid. 2.6.2.).

Vi sarebbe quindi stata una riduzione delle prestazioni di oltre il 10% (ca. 12,5%), ciò che configura una modifica importante della situazione previdenziale ai sensi dei surriferiti dettami giurisprudenziali e dottrinali.

Pertanto, la convenuta era legittimata a riesaminare le prestazioni previdenziali riconosciute all’attore, come in concreto avvenuto (cfr. supra consid. 1.5.). Tale questione va distinta dalla domanda a sapere se in concreto vi è stato effettivamente (ed eventualmente in che misura) un sovrindennizzo.

2.4. Sovrindennizzo: guadagno presumibilmente perso

Per quanto concerne il guadagno presumibilmente perso, l’attore sostiene che esso corrisponde alla media dei redditi effettivamente percepiti dal 2008 al 2013, aggiornati al 2024, alternativamente alla media dei redditi effettivamente percepiti dal 2011 al 2013, sempre aggiornati al 2024 (cfr. supra consid. 1.10. e 1.12.).

Da parte sua, la convenuta ritiene di essere vincolata alla valutazione economica operata dall’Ufficio AI e quindi al salario da valido accertato dall’amministrazione su base statistica, aggiornato negli anni (cfr. supra consid. 1.11. e 1.15.).

Occorre dunque determinare il guadagno presumibilmente perso.

2.4.1. Il guadagno presumibilmente perso dall’assicurato è definito quale intero reddito dell’attività lucrativa o reddito sostitutivo che l’assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l’evento dannoso (artt. 34a cpv. 1 in fine e cpv. 5 in fine LPP e 24 cpv. 6 OPP 2).

Secondo la giurisprudenza, il guadagno presumibilmente perso è il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità e che dev’essere determinato al momento in cui si pone la questione del sovrindennizzo (DTF 143 V 91 consid. 3.2, 137 V 20 consid. 5.2.3.1., 129 V 150 consid. 2.3 con riferimenti, 122 V 151 consid. 3c; STF 9C_934/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 2.1; STFA B 93/2001 dl 12 dicembre 2022 consid. 3.1; Hürzeler, op. cit., n. 18 ad art. 34a LPP). Il guadagno presumibilmente perso è sempre espresso in termini lordi (STF 9C_988/2010 dell’11 dicembre 2011 consid. 4.2 con riferimenti; Menzi, Koordinationskuriositäten und –hindernisse in der Praxis – Ein Erfahrungsbericht, in: HAVE 2014, pag. 131, Vetter-Schreiber, op. cit., n. 13 ad art. 34a LPP).

Il guadagno presumibilmente perso rappresenta dunque il limite superiore per il calcolo del sovrindennizzo (DTF 122 V 306 consid. 5 con riferimenti; Moser, op. cit., n. 41 ad art. 34a LPP; Vetter-Schreiber, op. cit. m. 13 ad art. 34a LPP) e, quale fattore di calcolo, può essere sempre rivalutato contestualmente all’accertamento di un eventuale sovrindennizzo (DTF 125 V 163 consid. 3.a) e DTF 123 V 193 consid. 5a con riferimenti; cfr. supra consid. 2.3.1.). Tale guadagno non corrisponde forzatamente al guadagno assicurato AVS o al reddito effettivamente percepito prima della realizzazione dell’evento assicurato e non è limitato nominalmente (DTF 126 V 471 consid. 4a).

Di principio, per determinare il guadagno presumibilmente perso si deve partire dal reddito effettivamente conseguito prima del danno alla salute, tenendo conto di tutte le modifiche (rincaro, l’aumento reale dei salari, avanzamenti professionali, ecc.) che con verosimiglianza preponderante sarebbero occorse senza l’insorgenza dell’invalidità (DTF 137 V 27 consid. 5.2.3.1 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali, 129 V 150 consid. 2.3, 122 V 151 consid. 3c; STF 9C_434/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 2.1. e 2.4., 9C_34/2011 del 3 maggio 2011 consid. 4.1; Hürzeler, op. cit., n. 18 ad art. 34a LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1195; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 136 con rinvii giurisprudenziali; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 75 Versicherungsfragen und Leistungsfälle, 2023, pag. 203; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 33 e 39 ad art. 24 OPP2).

Tuttavia, in alcune situazioni è ragionevole o imprescindibile affidarsi a dei valori medi per esigenze pratiche, rispettivamente probatorie (Vetter-Schreiber, op. cit., n. 39 ad art. 24 OPP2), atteso che le tabelle salariali dell’Ufficio federale di statistica non sono applicabili se prima dell’evento assicurato vigeva un consolidato e stabile rapporto di lavoro (citata STF 9C_434/2012 consid. 2.4; SZS 2013 pag. 84).

Secondo Vetter-Schreiber (op. cit., n. 39-41 ad art. 24 OPP2), qualora per l’adeguamento del reddito ipotetico al rincaro non può essere fatto riferimento alle indicazioni dell’ex datore di lavoro e neppure ai dati del settore interessato, l’utilizzo dell’indice nazionale dei prezzi al consumo risulta essere una valida alternativa. Sempre secondo tale autore, per determinare l’ipotetico aumento reale del salario possono essere utili informazioni dell’ex datore di lavoro riguardo all’evoluzione dei salari, eventualmente combinati con la visione di attestati di lavoro, dati salariali ed eventualmente contratti collettivi. Occorre tuttavia tenere conto che in caso di malattia l’evoluzione del salario può essere fortemente frenata, che nella prassi generalmente nei confronti dell’invalido l’ex datore di lavoro fornisce una previsione piuttosto favorevole oppure in passato il collaboratore parzialmente incapace al lavoro ha beneficiato di una remunerazione non corrispondente alle condizioni concrete. Secondariamente, può essere utile l’indicazione fornita dall’ex datore di lavoro sulla passata evoluzione salariale di tutti i collaboratori. Possono essere infine utili dati statistici regionale sull’evoluzione dei redditi del settore interessato oppure prognosi sulla futura evoluzione salariale nel settore in discussione

Va in ogni caso ricordato che le tabelle salariali dell’Ufficio federale di statistica non sono applicabili nella misura in cui vigeva un consolidato e stabile rapporto di lavoro (citata STF 9C_434/2012 consid. 2.4; Moser, op. cit., n. 45 ad art. 34a LPP).

Nel reddito presumibilmente perso può essere tenuto conto degli eventuali avanzamenti professionali solo se vi sono concreti indizi in tal senso, segnatamente dei corsi di perfezionamento iniziati oppure accordi di riqualificazione professionale da parte del datore di lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit., n. 42 e 43 ad art. 24 OPP 2, Hürzeler, op. cit., n. 29 ad art. 34a LPP e Stauffer, Berufliche Vorsorge, n.1194).

Al reddito ipotetico vanno di principio aggiunti, secondo la giurisprudenza, gli assegni familiari che l’assicurato avrebbe percepito se non fosse divenuto invalido (STCA 34.2016.37 del 1. giugno 2017 consid. 2.5. in fine con riferimenti).

2.4.2. Secondo la giurisprudenza federale, nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria vi è congruenza (talvolta definito “parallelismo” dall’Alta Corte nelle pronunzie meno recenti) tra i redditi da valido e da invalido (art. 16 LPGA) accertati dall’ufficio AI ed il guadagno presumibilmente perso (combinati artt. 34a cpv. 1 in fine e cpv. 5 lett. a in fine LPP e 24 cpv. 6 OPP2), rispettivamente il reddito che il beneficiario di prestazioni d’invalidità può presumibilmente (ancora) conseguire (art. 24 cpv. 1 lett. d e cpv. 6 OPP 2) (DTF 144 V 166 consid. 3.2.2 con riferimenti, 140 V 399 consid. 5.2.1 e 137 V 20 consid. 2.2; STF 9C_595/2017 consid. 3.2.2.; cfr. Hürzeler, op. cit., n. 19 ad art. 34a LPP).

Va precisato che non si può parlare di una sovrapposizione completa dei summenzionati concetti, poiché i redditi determinati dall’Ufficio AI sono riferiti ad un mercato del lavoro che si suppone equilibrato (sul concetto, teorico ed astratto, del mercato del lavoro equilibrato vedasi STCA 32.2024.72 del 17 marzo 2025 consid. 2.7.1.2. con riferimenti), mentre che il guadagno presumibilmente perso ed il reddito presumibilmente conseguibile devono considerare le circostanze e le possibilità specifiche dell’assicurato contestualmente al mercato del lavoro effettivo, atteso che incombe all’assicurato addurre, motivare e sostanziare, producendo le relative prove, le circostanze personali e le condizioni specifiche di mercato che giustificano fare astrazione dai redditi da valido e da invalido determinati dall’ufficio AI (STF B 119/06 del 7 novembre 2007 consid. 3.3 e B 83/06 del 26 gennaio 2007 consid. 6., entrambe con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; DTF 134 V 64 consid. 4.2.2., 137 V 20 consid. 5.2.3.1; STF 9C_714/2013 del 12 giugno 2014 consid. 5.3 e 9C_819/2018 del 28 maggio 2019 consid. 2.3.2; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 34 ad art. 24 OPP 2).

Dal profilo procedurale, vige una presunzione legale secondo cui la decisione ed i relativi parametri utilizzati dell’Ufficio AI esplicano un effetto vincolante (ted. Bindungswirkung) per l’istituto di previdenza attivo nella previdenza professionale obbligatoria (Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1033). L’effetto vincolante deriva dagli artt. 23, 24 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LPP, disposti che si collegano o riprendono quanto previsto dalla LAI (STF 9C_333/2019 del 24 settembre 2019 consid. 2.1. con rinvii giurisprudenziali; crit. il Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo nella Sentenza IV 2016/46 del 27 aprile 2018 consid. 1.2.-1.4.). L’orientamento verso l’assicurazione invalidità si riferisce in particolar modo ai presupposti materiali concernenti il diritto alla rendita, la sua entità, il suo importo e l’inizio del diritto (al versamento) della stessa (DTF 133 V 67 consid. 4.3.2. e seg.). In effetti, nella previdenza obbligatoria il concetto di invalidità è il medesimo (cfr. STCA 34.2022.28 del 24 aprile 2023 consid. 2.3. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali e la STF 9C_473/2017 del 27 giugno 2018 consid. 5.2).

L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; 218 consid. 4; 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1157 con rinvio alla DTF 120 V 109; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata resa).

Nella STF 9C_165/2022 del 16 marzo 2022 il Tribunale federale ha sviluppato la seguente considerazione (sottolineature del redattore):

" 6.2. Nach der gesetzlichen Konzeption der Invalidenversicherungen aus Erster und Zweiter Säule sind die Festlegungen der IV-Stelle bezüglich Entstehung, Höhe und Beginn des Rentenanspruchs grundsätzlich für die Invalidenrente der obligatorischen beruflichen Vorsorge massgebend und verbindlich. Voraussetzung dafür ist, dass die Einrichtung der beruflichen Vorsorge in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen wurde, die konkrete Fragestellung für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der Invalidenversicherung entscheidend war und die invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise aufgrund einer gesamthaften Prüfung der Akten nicht als offensichtlich unhaltbar erscheint (BGE 138 V 409 E. 3.1; 133 V 67 E. 4.3.2; 130 V 270 E. 3.1). Für die Beurteilung der Frage, ob sich die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung als offensichtlich unhaltbar erweist, ist auf die Aktenlage abzustellen, wie sie sich bei Verfügungserlass präsentierte. Nachträglich geltend gemachte Tatsachen oder Beweismittel, welche im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren nicht von Amtes wegen hätten erhoben werden müssen, sind nur beachtlich, sofern sie von der Verwaltung oder bei damaligem Beschwerdeverfahren vom Gericht im Rahmen einer prozessualen Revision hätten berücksichtigt werden müssen (BGE 138 V 409 E. 3.1; 130 V 270 E. 3.1; Urteil 9C_304/2021 vom 28. Juli 2021 E. 3.3). Das im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren festgelegte Valideneinkommen muss dem Grundsatz nach auch in der berufsvorsorgerechtlichen Überentschädigungsberechnung Berücksichtigung finden. Ausgangspunkt ist daher das Prinzip der Kongruenz von Valideneinkommen und mutmasslich entgangenem Verdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 6 BVV 2. Im sinne einer Vermutung ist davon auszugehen, dass das von der IV-Stelle festgelegte Valideneinkommen dem mutmasslich entgangenen Verdienst entspricht (BGE 144 V 166 E. 3.2.2; 143 V 91 E. 3.2; 140 V 399 E. 5.2.1; MARKUS MOSER, in: Marc Hürzeler/Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg.], Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N. 42 zu Art. 34a BVG; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG/FZG-Kommentar, 4. Aufl. 2021, N. 34 zu Art. 24 BVV 2).”

In tal senso vedasi anche DTF 133 V 67 consid. 4.3.2, 118 V 35 consid. 2b/aa; STF 9C_115/2024 del 23 luglio 2024 consid. 4.2., 9C_381/2022 del 19 luglio 2023 consid. 2.2.1. con riferimenti (commentata da Kern, BVG: Bindungwirkung, Eintritt der massgebenden Arbeitsunfähigkeit, Weiterversicherung nach Art. 26a BVG, in: Handicap und Recht 07/2023), 9C_333/2019 del 24 settembre 2019 consid. 2.1., 9C_533/2017 del 28 maggio 2018 consid. 2.2., 9C_590/2015 del 18 luglio 2016 consid. 4.1., 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.3; STFA I 808/05 del 9 giugno 2006 consid. 3 e 4.2, in SVR 2007 IV n. 3, pag. 9 e seg. e Sentenza VSKLA.2020.4 del 12 marzo 2021 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, consid. 3.1).

Nella DTF 143 V 434 (= STF 9C_321/2017 del 20 novembre 2017) la nostra Massima Istanza ha sancito quanto segue (sottolineature del redattore):

" 2.3 Eine versicherte Person hat nur so lange Anspruch auf Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge, als die Voraussetzungen für ihre Ausrichtung erfüllt sind. Sowohl bei der obligatorischen Vorsorge, bei der die Änderung oder Aufhebung einer Rente den gleichen materiellen Voraussetzungen unterstellt ist wie die Revision oder Wiedererwägung einer Rente der Invalidenversicherung (BGE 133 V 67 E. 4.3.1 S. 68), als auch in der weitergehenden Vorsorge muss der Leistungsanspruch grundsätzlich angepasst werden, wenn er den gegenwärtigen tatsächlichen Verhältnisse objektiv nicht oder nicht mehr entspricht (BGE 141 V 127 E. 5.2 S. 133; BGE 138 V 409). Auch wenn eine Vorsorgeeinrichtung sich grundsätzlich an die Entscheidungen der Invalidenversicherung hält, ist es aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten rechtens, wenn sie ihre Leistungen anpasst, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass diese aufgrund von offensichtlich unhaltbaren Kriterien gewährt worden sind. Ebenso wenig wie eine Vorsorgeeinrichtung an einen Entscheid der Invalidenversicherung gebunden ist, wenn dieser offensichtlich unhaltbar ist, besteht eine Bindungswirkung, wenn sie die offensichtliche Fehlerhaftigkeit des Entscheides, auf welchen sie sich abgestützt hatte, erst nachträglich erkennt. Dabei hat sich die Vorsorgeeinrichtung bei ihrem Entscheid an die verfassungsmässigen Schranken (wie Rechtsgleicheit, WIllkürverbot und Verhältnismässigkeit; BGE 140 V 348 E. 2.1 S. 350) zu halten (BGE 141 V 405 E. 3.6 S. 412; BGE 138 V 409 E 3.2 S. 415 f.; Urteil 9C_604/2014 vom 31. März 2015 E. 3.1).”

Secondo la surriferita giurisprudenza, dunque, gli accertamenti degli organi dell’AI sono vincolanti nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria, a condizione che l’istituto di previdenza professionale sia stato coinvolto nella procedura AI, che la questione oggetto di controversia fosse stata decisiva per la fissazione del diritto alla rendita AI e che la valutazione dell’ufficio AI non appaia manifestamente insostenibile alla luce di tutta la documentazione agli atti al momento dell’emanazione della decisione. Fatti o mezzi di prova successivi alla decisione AI e che non avrebbero dovuto essere acquisiti d’ufficio nella procedura AI sono rilevanti solo se essi avrebbero dovuto essere considerati dall’amministrazione o dal giudice nell’ambito di una revisione processuale poiché giustificanti una nuova valutazione della decisione formale originaria cresciuta in giudicato formale.

In una pronunzia del 9 giugno 2006 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato ad esprimersi sull’effetto vincolante del grado di invalidità stabilito dall’Ufficio AI per un istituto di previdenza, aveva sviluppato le seguenti considerazioni (STFA I 808/05 del 9 giugno 2006, in: SVR 2007 IV nr. 3, pagg. 8-10, sottolineature del redattore):

" 2.2 Könne die Beschwerdegegnerin den durch die IV-Stelle grob ermittelten Invaliditätsgrad nicht anfechten, werde er in der Regel von der beruflichen Vorsorge tel quel übernommen. […]

  1. […] Stellt die Vorsorgeeinrichtung auf die invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise ab, muss sich die versicherte Person dies entegegenhalten lasse, soweit diese für die Festlegung des Anspruchs auf eine Rente entscheidend war, und zwar ungeachtet dessen, ob die Vorsorgeeinrichtung im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligt war oder nicht; auch hier bleibt die offensichtliche Unhaltbarkeit der Invaliditätsbemessung durch die IV-Stelle vorbehalten (in BGE 130 V 501 nicht publizierte E. 2.3.1 mit Hinweisen [=SVR 2005 BVG Nr. 5 S. 15 E. 2.3.1]).

[…]

4.2 […] Hat sich die Versicherte den grob geschätzten Invaliditätsgrad in einem allfälligen berufsvorsorgerechtlichen Verfahren nicht entgegen halten zu lassen, fehlt es ihr an einem schutzwürdigen Interesse zur Anfechtung dieses Invaliditätsgrades. An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Einerseits kann von den Organen der Invalidenversicherung nicht verlangt werden, den Invaliditätsgrad genau festzulegen, wenn für ihre Belange eine grobe Schätzung genügt und der bei ihr versicherten Person die höchstmögliche Leistung, nähmlich eine ganze Rente, zusteht. In diesem Zusammenhang ist mit der IV-Stelle hervorzuheben, dass es nicht angeht eine anlässliche, in vielen Fällen teure medizinische Gutachten benötigende Abklärung des Invaliditätsgrades auf Kosten der Invalidenversicherung zu verlangen, obwohl die Invalidenversicherung der entsprechenden Ergebnisse für die Prüfung des Leistungsanspruchs gar nicht bedarf. Andererseits liegt die Rechtsprechung auch im Interesse der versicherten Person, ist sie doch nicht gehalten, bereits im Verfahren vor den Organen der Invalidenversicherung einen höheren als den für die Zusprechung einer ganzen Rente notwendigen Invaliditätsgrad geltend zu machen und allenfalls beschwerdeweise durchzusetzen. Vielmehr kann sie sich auf das berufsvorsorgerechtliche Verfahren konzentrieren. Auch diesbezüglich ist festzuhalten, dass es nicht Sache der Invalidenversicherung ist, aufwändige (Rechtsmittel-)Verfahren durchführen zu müssen.

4.3 Würde, wie von der Vorinstanz erwogen, die Festsetzung des Invaliditätsgrades in der hier zu beurteilenden Konstellation volle Bindungswirkung entfalten, wäre eine versicherte Person, der weiterhin eine ganze Invalidenrente zusteht, gehalten, einen höheren Invaliditätsgrad stets auch geltend zu machen, um im Rahmen einer allfälligen Invalidenrente nach BVG keinen Nachteil zu erleiden. Mit einer derartigen, allenfalls nachteiligen Auswirkung würden aber die meisten Versicherten wohl nicht rechnen. Es wäre demnach stossend, ihnen im späteren berufsvorsorgerechtlichen Verfahren die Bindungswirkung des Entscheides der Invalidenversicehrung vorzuhalten. Auch in dieser Hinsicht unterscheide sich die hier zu beurteilende Konstellation deutlich vom Normalfall, bei dem ein präziser Invaliditätsgrad zur Festsetzung der Invalidenrente ermittelt werden muss: Während angenommen werden kann, dass Rechtssuchende, welche einen Invaliditätsgrad und die damit verbundene Höhe der Invalidenrente akzeptieren, sich diese Erkenntnis auch bei der Festsetzung der Invalidenrente nach BVG anrechnen lassen, kann dies für den Fall, da eine versicherte Person (weiterhin) eine ganze Rente beziehen kann, nicht gesagt werden. […]”

In sintesi, se la determinazione del grado percentuale preciso dell’invalidità in ambito AI non influisce sul diritto alla prestazione poiché essa è già stata riconosciuta nella misura massima possibile, un’eventuale impugnativa della decisione AI volta a chiedere l’accertamento di un grado d’invalidità superiore a motivo di ripercussioni sfavorevoli in ambito LPP risulterebbe carente di interesse degno di protezione. Di riflesso, l’istituto di previdenza non può – in una successiva procedura LPP –dedurre dalla decisione AI un effetto vincolante assoluto circa il grado d’invalidità poiché, se così fosse, un assicurato beneficiario di una rendita AI intera sarebbe costretto a far valere costantemente un grado d’invalidità superiore per non pregiudicare un’eventuale diritto ad una rendita LPP, ciò che non sarebbe ragionevolmente esigibile (in tal senso vedasi anche la citata STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.3 nella quale l’Alta Corte aveva usato la medesima ratio, considerando che “[la domanda di, n.d.r.] accertamento [in sede giudiziaria, n.d.r.] di un grado d’invalidità che non raggiunge il limite di legge del 40% […] non esplica […] effetto vincolante perché in una simile evenienza gli organi dell’AI non hanno (avuto) motivo di determinare esattamente il tasso d’invalidità (cfr. pure sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 con riferimenti).”.

2.4.2.1. Occorre verificare se l’istituto di previdenza professionale è stato coinvolto nella procedura AI.

L’art. 49 cpv. 4 LPGA prescrive che se un assicuratore prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione e quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.

Con la dicitura “altro assicuratore” ai sensi del citato disposto si intende anche un istituto della previdenza professionale (Genner, BSK-ATSG, n. 62 ad art. 49 LPGA con riferimento alla DTF 134 V 153 consid. 4.1). Ogni decisione materiale che mette fine alla procedura può concernere un altro assicuratore. Prima di emanare una decisione l’assicuratore deve determinare se e quali altri assicuratori possono essere toccati dalla stessa, ciò che è dovuto, tra l’altro, all’effetto vincolante (Genner, op. cit., n. 65 ad art. 49 LPGA). Proprio a causa dell’effetto vincolante, ogni decisione dell’ufficio AI concernente la concessione di rendita deve essere intimata all’istituto di previdenza con l’indicazione dei rimedi giuridici, pena il venir meno dell’effetto vincolante in relazione a tutti gli elementi che determinano il rapporto giuridico (Genner, op. cit., n. 68 e 69 ad art. 49 LGPA).

Nella procedura in materia di assicurazioni sociali, l’art. 34 LPGA prescrive che un assicuratore è da considerarsi parte nella procedura se il suo obbligo prestativo è toccato da una decisione di un altro assicuratore, ciò che è segnatamente il caso per quanto concerne l’effetto vincolante per l’istituto di previdenza professionale degli accertamenti svolti dall’ufficio AI (Bertschart, BSK-ATSG, n. 13 ad art. 34 LPGA con riferimenti giurisprudenziali). In effetti, nella procedura AI all’istituto di previdenza professionale viene conferito il ruolo di parte con un proprio diritto di opposizione e ricorso (STCA 34.2022.28 consid. 2.3. con riferimenti; STF 9C_923 del 9 maggio 2016 consid. 4.3.1).

Nella STFA B 26/01 del 29 novembre 2002 (parzialmente pubblicata nella DTF 129 V 73; cfr. il commento di Schweizer, Mitwirkung der Pensionskasse im IV-rechtlichen Verfahren, in: SPV 03/2003, pag. 9) l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva sancito che:

" 4.2.1 Im Hinblick auf die verbindliche Wirkung der IV-rechtlichen Qualifikation […] sind die IV-Stellen […] gehalten, die Vorsorgeeinrichtung(en) spätestens im Vorbescheidsverfahren (art. 73bis IVV) […] angelegentlich der Verfügungserföffnung in das IV-rechtlichen Verfahren einzubeziehen. Wie die Unfallversicherer im Rahmen von Art. 129 UVV trifft auch die IV-Stelle die Pflicht, die involvierten oder als solche in Betracht fallenden Vorsorgeeinrichtungen zu ermitteln. Kommt die IV-Stelle diesen Pflichten zur Gehörsgewährung an die Vorsorgeeinrichtung nicht nach, vermag ihr Beschluss keine Bindungswirkung für die berufliche Vorsorge zu entfalten.”

In tal senso vedasi anche Glättli, Das Beschwerderecht der Vorsorgeeinrichtung in der IV und UV, in: SPV 07/2009, pag. 86).

Nella DTF 130 V 270 l’Alta Corte aveva espresso la seguente considerazione (sottolineature del redattore):

" 3.1 Rechtsprechungsgemäss […] sind die Vorsorgeeinrichtungen im bereich der gesetzlichen Mindestvorsorge (Art. 6 BVG) an die Feststellungen der Organe der Invalidenversicherung, inbsesondere hinsichtlich des Eintrittes der invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit […] gebunden, soweit die invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise auf Grund einer gesamthaften Prüfung der Akten nicht als offensichtlich unhaltbar erscheint. Hingegen entfällt eine Bindungswirkung, wenn die Vorsorgeeinrichtung nicht spätestens im Vorbescheidverfahren (Art. 73bis IVV in der vom 1. Juli 1987 bis 31. Dezember 2002 in Kraft gestandenen Fassung; AS 1987 456 und AS 2002 3721) und, nach dessen Ersetzung durch das Einsprachgeverfahren ab 1. Januar 2003, angelegentlich der Verfügungserföffnung in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen wird (BGE 129 V 73). Hält sich die Vorsorgeeinrichtung demgegenüber im Rahmen des invalidenversicherungsrechtlich Verfügten, ja stützt sie sich darauf ab, ist das Problem des Nichteinbezugs des Vorsorgeversichrerers ins Verfahren der Invalidenversicherung gegenstandslos. In diesem Fall kommt ohne Weiterungen die vom Gesetzgeber gewollte, in den Art. 23 ff. BVG zum Ausdruck gebrachte Verbindlichkeitswirkung unter Vorbehalt offensichtlicher Unrichtigkeit des Entscheides der Invalidenversicherung zum Zuge. Mit anderen Worten: Stellt die Vorsorgeeinrichtung auf die invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise ab, muss sich die versicherte Person diese entgegenhalten lassen, soweit diese für die Festlegung des Anspruchs auf eine Invalidenrente entscheidend war, und zwar ungeachtet dessen, ob der Vorsorgeversicherer im Verfahren der Invalidenversicherung beteiligt war oder nicht. Vorbehalten sind jene Fälle, in denen eine gesamthafte Prüfung der Aktenlage ergibt, dass die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung offensichtlich unhaltbar war (Urteil F vom 9 Februar 2004, B 39/03). Nachträglich geltend gemachte Tatsachen oder Beweismittel, welche im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren nicht von Amtes wegen hätten erhoben werden müssen, sind nur beachtlich, sofern sie von der Verwaltung oder bei damaligem Beschwerdeverfahren vom Gericht im Rahmen einer prozessualen revision hätten berücksichtigt werden müssen (BGE 126 V 311 Erw. 2a).”

In una pronunzia del 24 settembre 2019 (STF 9C_333/2019 del 24 settembre 2019) il TF si è determinato, tra l’altro, sull’effetto vincolante degli accertamenti dell’Ufficio AI di Argovia per l’istituto di previdenza professionale. Quest’ultimo, censurando l’effetto vincolante degli accertamenti effettuati nella procedura AI, sosteneva di non essere stato coinvolto nella procedura AI, in quanto la decisione dell’Ufficio AI non gli era stata notificata correttamente, l’amministrazione avendo inviato la decisione formale per lettera semplice e con l’indicazione “zur Kenntnisnahme”:

" 4.1. […] Mit ihren Vorbringen bestreitet die Beschwerdeführerin im Ergebnis eine Bindungswirkung der Verfügung vom 18. Juli 2016 mangels (gehörigen) Einbezugs ins invalidenversicherungsrechtliche Verfahren. Ihre Einwände sind nicht stichhaltig. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, wurde die Vorsorgeeinrichtung in das Vorbescheidverfahren einbezogen: Mit der Zustellung des Vorbescheids vom 1. April 2016 hatte sie Kenntnis von der vorgesehenen Zusprechung einer ganzen Rente an die Beschwerdegegnerin mit Wirkung ab 1. August 2011 und es stand ihr in der Folge fre, dagegen Einwand zu erheben. Weiter hätte die Beschwerdeführerin nach zutreffender Feststellung der Vorinstanz Beschwerde gegen die dem Vorbescheid entsprechende Verfügung vom 18. Juli 2016 erheben können, da ihr diese am 25. Juli 2016 von der IV-Stelle zugestellt wurde. Daran ändert entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch der Umstand nichts, dass die Verfügung der Vorsorgeeinrichtung lediglich “zur Kenntnisnahme” zugestellt wurde und ihr Name im Verteilter durchgestrichen war. Die von der Beschwerdeführerin vertretene Auffassung, diese Umstände hätten zur Folge, dass ihr die Verfügung nicht eräffnet worden sei, ist als überspitzt formalistisch zu betrachten und daher nicht zu schützen (BGE 142 V 152 E. 4.2 S. 158 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 9C_18/2016 vom 7. Oktober 2016 E. 5.3.1, in: SVR 2017 BVG Nr. 2 S. 4, wonach im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren die Berufung auf Formmängel in jedem Fall ihre Grenze am Grundsatz von Treu und Glauben findet). Zusammenfassend wäre es der beschwerdeführenden Vorsorgeeinrichtung ohen Weiteres möglich gewesen, direkten Einfluss auf den Gang des invalidenversicherungsrechtlichen Verfahrens zu nehmen (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 416/06 vom 3. Januar 2007 E. 3.2 mit Hinweis auf B 91/04 vom 5. Oktober 2005 E 3.4). Die Beschwerdeführerin wurde in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen, weshalb in formeller Hinsicht von einer grundsätzlichen Bindungswirkung an die Feststellungen der IV-Stelle auszugehen ist.”

In casu, sia il progetto di decisione del 20 maggio 2016 (doc. 99, pag. 303 incarto AI), sia le decisioni formali del 22 luglio 2016 (doc. 193, pag. 313 e doc. 104, pag. 322 incarto AI) sono state trasmesse (anche) alla ________ (denominata negli scritti “”, “” e “________”) con l’indicazione “polizza n° ”, rispettivamente “” (cfr. anche doc. 100, pag. 305 incarto AI). Anche gli scritti dell’Ufficio AI con i quali l’amministrazione – in esito alle revisioni d’ufficio – ha comunicato all’assicurato che la rendita d’invalidità sarebbe rimasta immutata sono stati trasmessi alla citata compagnia assicurativa (doc. 113, pag. 350 e doc. 128, pag. 398 incarto AI).

Lo scritto del 4 agosto 2016 con il quale l’assicurato è stato informato circa il diritto alla rendita LPP è stato inviato dalla ________ all’assicurato, facendo riferimento esplicito al “Contratto no ”, agli stipulanti (“” da una parte e “Fondazione CV1” dall’altra) e al “Signor AT1” quale beneficiario della rendita LPP. In tale scritto la compagnia assicurativa in parola ha fatto riferimento “ai documenti ricevuti” per riconoscere “un’incapacità al guadagno dal 30.09.2013” (I/Q), ossia dal momento in cui l’Ufficio AI ha determinato un’incapacità lavorativa invalidante (cfr. doc. 99, pag. 300 incarto AI).

È quindi pacifico – e peraltro incontestato – che la convenuta, per il tramite della ________ che ne ha gestito la corrispondenza, è stata coinvolta nella procedura AI, conformemente ai disposti legali e alla surriferita giurisprudenza. La Fondazione ha fatto propri tutti gli accertamenti dell’Ufficio AI, in particolare per quanto concerne il momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa invalidante, senza eccepire alcunché.

Pertanto, la prima delle tre condizioni che conferiscono l’effetto vincolante alla decisione dell’ufficio AI è adempiuta.

2.4.2.2. Come accennato (cfr. supra consid. 2.4.2.), gli accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d’invalidità AI.

Nella fattispecie in disamina, l’attore rimprovera alla Fondazione CV1 di aver considerato quale guadagno presumibilmente perso (artt. 34a cpv. 1 in fine e cpv. 5 lett. a LPP e 24 cpv. 5 OPP 2) il reddito da valido (artt. 16 in fine LPGA e 26 OAI) accertato dall’Ufficio AI, adducendo che quest’ultimo avrebbe dovuto determinare il reddito da valido sulla base dei salari effettivamente percepiti prima dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa invalidante, anziché fondarsi sui redditi statistici. Sostiene che tale (in)agire da parte dell’Ufficio AI è in ogni caso ininfluente per rapporto al diritto alla rendita AI, giacché un reddito da valido superiore (determinato sui salari effettivamente percepiti) – comportante un grado d’invalidità superiore al 70% calcolato dall’amministrazione – non avrebbe modificato alcunché per rapporto al suo diritto ad una rendita AI intera (cfr. I, p.ti 3., 4. e 9. ed XIII, ad 3., 4., 6., 8. e 9.).

Occorre quindi verificare se la questione controversa (“konkrete Fragestellung) – ossia la questione di sapere se l’Ufficio AI ha determinato correttamente il reddito da valido su base statistica (ripreso poi dalla convenuta quale guadagno presumibilmente perso) – è stata decisiva per la fissazione del diritto alla rendita AI. In caso di risposta negativa, l’effetto vincolante dell’accertamento dell’Ufficio AI nei confronti della Fondazione CV1 verrebbe meno e questa Corte sarebbe libera di determinare motu proprio il guadagno presumibilmente perso.

Nella citata 9C_381/2022 il TF aveva precisato che “Unter dem Gesichtspunkt der entscheidenden Bedeutung ist etwa der von der IV-Stelle ermittelte Invaliditätsgrad in einem Bereich unterhalb von 40 Prozent […] für die Vorsorgeeinrichtung nicht bindend, weil der Invaliditätsgrad insoweit nicht genau bestimmt werden muss (Urteil 9C_4/2021 vom 1. März 2021 E. 6.1.3); mangels Erheblichkeit in der Invalidenversicherung sind auch allfällige Feststellungen der IV-Stelle über den Verlauf der Arbeitsunfähigkeit mehr als sechs Monate vor Geltendmachung des Leistungsanspruchs […] unverbindlich (vgl. Urteil 9C_909/2013 vom 16. April 2014 E. 3). Umgekehrt bindet eine IV-rechtliche Festlegung die Vorsorgeeinrichtung nur, wenn der normative Kontext der berufsvorsorgerechtlichen Fragestellung gleich oder vergleichbar ist” (consid. 2.2.1.).

In una fattispecie giudicata dal TF nel 2009 e che opponeva il ricorrente all’ufficio AI argoviese, l’assicurato aveva rimproverato all’amministrazione – tra l’altro – di non aver tenuto conto che la riduzione del grado d’invalidità in ambito AI (dal 30% al 27%) avrebbe avuto ripercussioni negative per il suo diritto alla rendita LPP, circostanza che a mente dell’insorgente doveva essere ravvisata dall’amministrazione (e dal giudice di prime cure). A questo proposito, la nostra Massima Istanza aveva precisato che l’effetto vincolante per l’istituto di previdenza professionale degli accertamenti degli organi dell’AI si estende solo a quegli accertamenti e valutazioni che sono risultati decisivi per la fissazione del diritto alla rendita AI, ragione per cui l’effetto vincolante non si poteva automaticamente estendere all’accertamento del grado d’invalidità calcolato dall’ufficio AI se esso non raggiungeva comunque il grado pensionabile del 40%, poiché in questo caso l’ufficio AI non aveva alcun interesse a determinare con maggior precisione il grado d’invalidità (STF 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11; cfr. anche le citate STF 9C_165/2022, 9C_971/2009, STFA I 808/05 di cui al consid. 2.4.2. e la STF 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 e 3.3).

A mente di questa Corte, la ratio della summenzionata pronunzia è applicabile anche nel caso in cui il grado d’invalidità calcolato dall’Ufficio AI sia già del 70% o superiore e che pertanto una determinazione più precisa (al rialzo) dello stesso non avrebbe alcun effetto sul diritto alla rendita (intera) (vedasi anche la citata STF 9C_971/2009 consid. 3.3.).

Ora, per esaminare il diritto alla rendita, l’Ufficio AI aveva operato il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA. A fronte di un reddito da valido determinato su base statistica di fr. 92'444 e di un reddito da invalido di fr. 29'776.35 (fr. 66'169.70 per attività semplici e ripetitive, valore mediano, riduzione del 50% per incapacità lavorativa ed applicando una riduzione sociale del 10%) l’Ufficio AI aveva calcolato un grado d’invalidità pensionabile del 70% dal 1. ottobre 2015 con conseguente diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2016 (art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. supra consid. 1.2.).

Ne consegue che la questione controversa non sarebbe in ogni caso stata decisiva per la fissazione del diritto alla rendita AI, giacché, anche un reddito da valido superiore con conseguente aumento del grado d’invalidità oltre il 70% non avrebbe mutato nulla circa la fissazione del diritto di AT1 ad una rendita intera AI.

Pertanto, già per questo motivo il reddito da valido determinato su base statistica dall’Ufficio AI non ha effetto vincolante per la convenuta nel calcolo del sovrindennizzo.

2.4.2.3. Come accennato (cfr. supra consid. 2.4.2.), l’effetto vincolante per l’istituto di previdenza non è parimenti dato se le constatazioni dell’ufficio AI appaiono manifestamente insostenibili alla luce di tutta la documentazione presente agli atti nella procedura al momento dell’emanazione della decisione di rendita AI.

La domanda a sapere se la valutazione degli organi dell’AI è manifestamente insostenibile e se per questo motivo l’effetto vincolante è caduco configura una questione di diritto che può essere liberamente esaminata dal giudice (citata STF 9C_333/2019 consid. 2.1. con rinvii giurisprudenziali).

Secondo la giurisprudenza federale, la valutazione dell’ufficio AI è manifestamente insostenibile se risulta arbitraria (tra le altre DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Vi è arbitrio se la decisione viola una norma o un indiscusso principio giuridico, difetta di motivi oggettivi idonei a giustificarla o ancora se viola in modo grossolano il senso di giustizia (Hürzeler, op. cit., n. 17 ad art. 23; Moser, op. cit., n. 19 e 20 ad art. 23 LPP con riferimenti; Sentenze S 05 97 del 5 settembre 2006 consid. 2b e S 12 25 del 23 ottobre 2012 consid. 1. del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni).

La questione a sapere se vi è una manifesta insostenibilità è da valutare con riferimento al caso specifico. L’effetto vincolante è stato negato, ad esempio, in un caso in cui l’ufficio AI aveva omesso di determinare correttamente il reddito da invalido (Moser, Die berufsvorsorgerechtliche Bindungswirkung von IV-Entscheiden: “Ruhekissen” oder “Prokrustesbett”?, in AJP 2002, pagg. 926-928; Weiss, Stellung von Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen Vorsorge im IV-Verfahren, in: HAVE 2023, pag. 222 con rinvio alla STFA B 50/01 del 21 gennaio 2003 consid. 3).

Nella citata STFA B 50/01 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva ribadito il principio secondo cui l’effetto vincolante degli accertamenti dell’ufficio AI si estende esclusivamente a quegli accertamenti e valutazioni che sono risultate determinanti per la fissazione del diritto alla rendita AI (consid. 1. in fine con rinvio alla STFA B 50/99).

Ne consegue che anche il reddito da valido – preso quale base per determinare il guadagno presumibilmente perso nell’ambito di un eventuale sovrindennizzo – determinato dall’ufficio AI può risultare manifestamente insostenibile (cfr. ad esempio la Sentenza 735 20 304/63 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Basilea Campagna del 24 marzo 2022 consid. 4.3.).

Va quindi verificato se in concreto l’Ufficio AI è incorso in un errore manifesto ed insostenibile nel determinare il reddito da valido di AT1. Se ciò dovesse essere il caso, l’effetto vincolante di tale accertamento verrebbe meno anche per questo motivo ed il reddito da valido andrebbe riesaminato.

Secondo la giurisprudenza federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14 settembre 2020 consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato nel modo più concreto possibile. Di regola, ci si baserà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari, o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in base all’esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (STF 8C_269/2020 del 15 febbraio 2021 consid. 3.2, 9C_852/2018 del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V 28 consid. 3.3.2. e 129 V 222 consid. 4.3.1.).

Va precisato che il reddito senza invalidità è, di principio, l’ultimo salario conseguito soggetto all’AVS prima dell’insorgenza del danno alla salute invalidante (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025, cifra 3301 07/23). Le eccezioni al citato principio dell’esperienza comune sono – dal profilo del grado probatorio – assoggettate al grado di verosimiglianza preponderante (STF 8C_504/2018 del 19 ottobre 2018 consid. 3.5.2, 8C_362/2014, consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168, pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b). Suddetto principio è stato codificato nell’art. 26 cpv. 1 OAI (in vigore dal 1. gennaio 2022).

Qualora l’ultimo salario percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso come base per determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado di verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF 8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine, 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011, consid. 4.5.1., 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e segg.).

Inoltre, qualora il salario percepito presenti forti fluttuazioni in un arco temporale relativamente breve, ci si dovrà basare sul reddito medio conseguito su una forchetta temporale – fino a cinque anni – più estesa (STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019, consid. 2.2.2. con ulteriori rinvii giurisprudenziali, 8C_443/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali, 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 3. e 4.4 con riferimenti; Gerber, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 81 e 96 ad art. 28a OAI con rinvii giurisprudenziali). Ciò vale sia per gli assicurati dipendenti che per quelli indipendenti ed è applicabile anche per determinare il reddito da invalido (STF 9C_341/2022 dell’8 novembre 2022 consid. 4.3. con rinvii giurisprudenziali; Gerber, op. cit., n. 103 ad art. 28a LAI).

Per costante giurisprudenza federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato sulla base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).

L’utilizzo dei valori salariali statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7 con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25 gennaio 2021 consid. 1.6.).

Il TF ha stabilito che per la determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (cfr. STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).

La giurisprudenza sovraesposta è stata (parzialmente) codificata dall’art. 26 OAI, in vigore dal 1. gennaio 2022.

In casu, AT1 è stato dipendente della ________ dal 1. agosto 2007 al 30 giugno 2014 quale “________” al 100% con contratto a tempo indeterminato, svolgendo la sua attività “prevalentemente all’estero presso la clientela (in tutto il Mondo)” (cfr. supra consid. 1.1.; docc. 23, 37, 38, 40, 57 e 88 incarto AI). Il danno alla salute, d’ordine psichiatrico, è riconducibile a gennaio 2013, allorquando l’assicurato è stato coinvolto in un attentato terroristico occorso durante un soggiorno per motivi di lavoro in ________ (docc. 7, 25, 41, 65, 66 e 72; doc. 84, pag. 267 incarto AI), circostanza che ha comportato un’incontestata incapacità lavorativa invalidante da settembre 2013 (cfr. supra consid. 1.2.; docc. 78, 79 e 83; doc. 84, pagg. 270 e seg. incarto AI; I/Q).

La documentazione agli atti attesta la seguente evoluzione dei redditi conseguiti nel periodo in cui l’attore era alle dipendenze della ________ (doc. 104, pag. 325 incarto AI):

Anno d’impiego

Reddito (CHF)

Variazione CHF

Variazione %

2007

71’014

2008

100’205

  • 29’191

41.10

2009

94’262

  • 5’943

5.93

2010

104’066

  • 9’804

10.40

2011

116’177

  • 12’111

11.63

2012

105’262

  • 10’915

8.84

2013

114’591

  • 9’329

8.85

2014

7’511

  • 107’080

93.39%

Vi è quindi un reddito effettivamente conseguito per l’anno precedente al danno alla salute (2012) di fr. 105'262.

Dall’esame dell’incarto AI non emerge alcun elemento che lasci supporre che senza il danno alla salute AT1 non avrebbe continuato a lavorare per la ________ o che escluda che egli avrebbe potuto percepire tale reddito anche in futuro. Anzi, il contratto di lavoro (impiego al 100% a tempo indeterminato) è stato esplicitamente interrotto a causa dell’impossibilità per l’assicurato di svolgere il suo lavoro per via delle limitazioni riconducibili al danno alla salute invalidante (cfr. XIII/BB e CC = doc. 23 incarto AI) e l’attore aveva conseguito un salario pressocché identico nel 2010 e addirittura superiore nel 2011.

In tali circostanze, non si ravvisano motivi – e l’Ufficio AI neppure ne ha mai addotto alcuno – che giustifichi l’applicazione dei dati statistici in luogo del reddito effettivamente percepito. La valutazione dell’Ufficio AI risulta dunque arbitraria in quanto in concreto non vi era alcun motivo per discostarsi dai redditi effettivamente percepiti. Trattandosi di una valutazione manifestamente insostenibile, anche per tale motivo l’istituto di previdenza non è vincolato al reddito da valido stabilito dall’Ufficio AI.

Ad ogni buon conto, nell’intervallo temporale rilevante (2008-2012) il reddito dell’assicurato ha presentato importanti fluttuazioni, come illustrato nella tabella di cui sopra. Conseguentemente, il reddito da valido andava determinato, conformemente alla surriferita giurisprudenza, quale media dei redditi conseguiti dal 2008 al 2012, ossia fr. 103'994.40 per il 2012.

Tale importo va indicizzato sulla base dei dati ufficiali più recenti pubblicati al momento dell’emanazione della decisione AI del 22 luglio 2016 (cfr. supra consid. 1.2. in initio; DTF 150 V 67 consid. 5.2). Utilizzando la Tabella T1.1.10 allestita dall’Ufficio federale di statistica (pubblicata il 22 aprile 2016), Indice dei salari nominali, Uomini, settore E, divisione 35 (fornitura di energia), risulta un reddito da valido di fr. 103'994.40 (+0.0%) per il 2013, di fr. 104'514.40 (+ 0.5%) per il 2014 e di fr. 105'455.05 (+0.9%) per il 2015.

Ne consegue che il reddito da valido al momento dell’emanazione della decisione del 22 luglio 2016 era di fr. 105'455.05.

Per valutare se vi sia un sovrindennizzo o meno, occorre aggiornare – applicando la metodologia sovraesposta – il reddito da valido al 2024, ossia all’anno in cui si pone concretamente la questione del sovrindennizzo (cfr. supra consid. 2.4.1.; Hürzeler, op. cit., n. 18 ad art. 34a LPP). A tal proposito, occorre far capo ai dati statistici più recenti, e meglio alla citata tabella nella versione pubblicata il 22 aprile 2025 dall’Ufficio federale di statistica.

Il reddito da valido era di fr. 105'982.35 (+0,5%) per il 2016, di fr. 106'194.30 (+0,2%) per il 2017, di fr. 105'981.90 (-0,2%) per il 2018, di fr. 107'571.65 (+1,5%) per il 2019, di fr. 105'635.35 (-1,8%) per il 2020, di fr. 106'163.55 (+0.5%) per il 2021, di fr. 107'437.50 (+1.2%) per il 2022, di fr. 109'908.55 (+2.3%) per il 2023 e di fr. 111'667.10 (+1.6%) per il 2024.

2.5. Sovrindennizzo: reddito presumibilmente conseguibile

L’attore censura il fatto che la convenuta abbia inserito tra i redditi conteggiabili un reddito presumibilmente conseguibile – ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. d OPP 2 – di fr. 30'985.55 annui (arrotondati a fr. 30'986), utilizzando il reddito da invalido stabilito dall’Ufficio AI contestualmente alle decisioni del 22 luglio 2016, presumibilmente indicizzato. Sostiene, in estrema sintesi, che dopo la valutazione dell’Ufficio AI che gli ha conferito il diritto ad una rendita intera con un grado d’invalidità del 70%, la sua situazione valetudinaria sia peggiorata, prevalendosi delle refertazioni allestite dal curante dr. ________ (specialista in psichiatria) e prodotte contestualmente alle revisioni della rendita AI e nella presente procedura. Tale circostanza, soggiunge, non gli permette (più) di conseguire alcun reddito da invalido, ragione per cui la Fondazione CV1 non poteva (più) inserire tra i redditi conteggiabili il reddito da invalido accertato dall’Ufficio AI, in quanto non più fedefacente. In tal senso, AT1 si prevale delle refertazioni allestite dal dr. ________ (specialista in psichiatria) e prodotte contestualmente alle revisioni della rendita AI e nella presente procedura (I, p.to 9.; XIII, ad 9., pagg. 8-10 e XXV).

Da parte sua, la convenuta ripropone la tesi di cui si è prevalsa contestualmente alla questione del reddito da valido determinato dall’Ufficio AI, ossia di essere vincolata agli accertamenti svolti degli organi AI, rimproverando all’assicurato di non aver fornito la prova dell’asserzione secondo cui “le condizioni personali di impiego […] non gli permettono di sfruttare la propria capacità di lavoro residua in un mercato del lavoro equilibrato”. Essa evidenzia come un’eventuale modifica della situazione valetudinaria avente di riflesso una modifica del reddito da invalido andava fatta valere in ambito AI, chiedendo la revisione delle decisioni del 22 luglio 2016, rispettivamente impugnando tali decisioni a suo tempo (V, ad 9, pagg. 9 e 10; XXIII, pagg. 10-12; XXV)

2.5.1. Come accennato (cfr. supra consid. 2.3.1. e 2.4.1.), un istituto di previdenza può riesaminare ed adattare le condizioni e l’estensione di una riduzione se la situazione si modifica in modo importante rispetto alla precedente valutazione delle prestazioni LPP erogabili. Tra i fattori di calcolo che possono causare tale modifica importante vi è il reddito presumibilmente conseguibile (DTF 143 V 91 consid. 4.2; cfr. supra consid. 2.3.). Il reddito che può presumibilmente essere conseguito dev’essere determinato, esattamente come per il guadagno presumibilmente perso (cfr. supra consid. 2.4.1.), al momento in cui si pone la questione del sovrindennizzo (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 138 con riferimenti).

Giova altresì rammentare che vi è congruenza (o parallelismo) – e non sovrapposizione – tra la nozione di reddito da invalido e di reddito che può presumibilmente essere conseguito ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. d in fine OPP 2) (cfr. supra consid. 2.4.2.; Moser, op. cit., n. 64-67 ad art. 34a LPP). Quest’ultimo, a differenza del reddito da invalido, non si riferisce al concetto (astratto e teorico) di mercato del lavoro che si suppone in equilibrio (cfr. supra consid. 2.4.2.) ma al principio dell’esigibilità secondo cui bisogna tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive anche sotto il profilo del mercato del lavoro effettivo. Nella valutazione delle circostanze soggettive e delle effettive possibilità per un assicurato, si deve utilizzare un metro di valutazione oggettivo (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 139 e seg.; DTF 134 V 64 consid. 4.2.1).

La presunta congruenza tra reddito da invalido e reddito conseguibile è sconfessata se l’assicurato dimostra che vi sono circostanze personali e relative al mercato del lavoro che rendono difficile, rispettivamente non permettono di sfruttare la capacità lavorativa residua accertata dall’ufficio AI (Moser, op. cit., n. 71 ad art. 34a LPP con rinvio alla DTF 137 V 20 e alla 134 V 64; STF 9C_246/2016 del 31 agosto 2016 consid. 5.2.2.3. e 5.2.3; Stauffer, 75 Versicherungsfragen und Leistungsfälle, 2023, pag. 214).

Lo scopo e l’obiettivo del computare il reddito presumibilmente conseguibile è quello di equiparare gli assicurati parzialmente invalidi che non mettono a frutto la loro residua capacità lavorativa (senza dar prova di circostanze oggettive e soggettive avverse), agli assicurati che – conformemente all’obbligo di ridurre il danno – realizzano effettivamente un reddito da un’attività ritenuta ragionevolmente esigibile (DTF 137 V 20 consid. 5.2.2 e 134 V 69 consid. 4.1.1).

Il principio dell’esigibilità impone all’istituto di previdenza che intende ridurre le prestazioni d’invalidità obbligatorie di concedere all’assicurato invalido parzialmente il diritto ad essere sentito, cosicché egli possa determinarsi su tutte le circostanze personali e legate al mercato del lavoro. L’assicurato deve potersi esprimere circa quelle circostanze che non gli permettono o gli rendono difficile il conseguimento del reddito presumibilmente conseguibile pari all’ammontare del reddito da invalido determinato dall’ufficio AI. La garanzia del diritto di essere sentito richiede di regola un invito esplicito a determinarsi sulle possibilità di conseguire effettivamente un reddito presumibilmente conseguibile determinato dal reddito da invalido. Ciò non esclude che una riduzione della rendita LPP possa avvenire anche per un periodo precedente al momento in cui è stato conferito il diritto ad essere sentito (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 140 con riferimenti).

Se l’istituto di previdenza non concede all’assicurato il diritto di essere sentito prima della riduzione della rendita d’invalidità ma quest’ultimo – gravato dall’obbligo di collaborazione – nonostante la possibilità nell’ambito della procedura giudiziaria di prendere posizione sull’effettiva fruibilità della capacità di guadagno residua non ha (sufficientemente) addotto, motivato e offerto prove idonee a smentire il reddito conseguibile determinato dall’istituto di previdenza, egli deve accollarsi le relative conseguenze, ossia il fatto che il reddito conseguibile determinato dall’istituto di previdenza assurgerà a valida base di calcolo dell’eventuale sovrindennizzo (DTF 140 V 399 consid. 5.4 con rinvii giurisprudenziali; STCA 34.2019.10 del 20 agosto 2019 consid. 2.5. in fine con rinvii giurisprudenziali; Moser, op. cit., n. 62-63 ad art. 34a LPP).

Nell’ambito del calcolo di un asserito sovrindennizzo di un assicurato residente all’estero, per determinare il guadagno presumibilmente perso fa stato, di principio, il mercato del lavoro in Svizzera (DTF 137 V 20 consid. 5.2.1-5.2.4 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

2.5.2. La questione a sapere se ad un assicurato può essere computato un reddito conseguibile a motivo di una capacità lavorativa residua dev’essere valutata di caso in caso (Moser, op. cit., n. 68 ad art. 34a LPP). In questo contesto il grado della capacità lavorativa e la domanda concernente la fruibilità della stessa sul mercato del lavoro giocano un ruolo importante (Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1220).

L’età avanzata non esclude di per sé la possibilità di sfruttare la capacità di guadagno residua. La questione a sapere se la capacità di guadagno residua può effettivamente essere sfruttata o meno dipende dalle circostanze del caso specifico, in particolare dai presupposti dettati dall’attività adeguata (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 140 con riferimenti).

Un’assenza di otto anni dal mercato del lavoro è ritenuta un’assenza di lunga durata. Tuttavia, essa non dev’essere considerata se durante tale intervallo temporale si può presumere che l’assicurato avrebbe potuto mettere a miglior frutto la capacità lavorativa residua (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 142 con rinvio a Kraus-Wener, Zur 2. Säule – Deuxième pilier, in: SZS 1/2012 pagg. 77 [STF 9C_416/2011 del 19 luglio 2011]).

Nella STF 9C_844/2015 del 1. marzo 2016 (riportata in SVR 2017 BVG Nr. 11 pagg. 46 e 47) il Tribunale federale ha confermato il reddito presumibilmente conseguibile determinato dall’istituto di previdenza sulla base del reddito da invalido accertato dall’Ufficio AI per un assicurato che presentava una capacità lavorativa residua del 30% in attività adeguate ed un grado d’invalidità del 71% (ottenuto confrontando un reddito da valido di fr. 62'593 ed un reddito da invalido di fr. 18’369), formulando le seguenti considerazioni (sottolineature del redattore):

" 3.2. Der Beschwerdeführer rügt eine willkürliche Beweiswürdigung. Das kantonale Gericht hat – entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers – die Ende August 2010 abgebrochenen Eingliederungsbemühungen im Zentrum D. beweiswürdigend zur Kenntnis genommen […]. In Würdigung der Akten hat es sodann hauptsächlich gewichtet, dass ausser dem dortigen Absageschreiben vom 9. April 2013 keine nennenswerten Stellenbemühungen ausgewiesen sind, was der Beschwerdeführer im Grundsatz nicht bestreitet. Zwar ist nachvollziehbar, dass die geringe Restarbeitsfähigkeit von 30% für angepasste Tätigkeiten sowie die lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt [i.c. quattro anni, n.d.r.] ein Hindernis bei der Stellensuche darstellen könnten. Dies ändert aber nichts daran, dass den Beschwerdeführer in Bezug auf seine Arbeitsbemühungen bzw. die effektive Verwertbarkeit seiner Arbeitsfähigkeit auf dem tatsächlichen Arbeitsmarkt eine Mitwirkungs- und Substantiierungspflicht trifft (BGE 134 V 64 E. 4.2.2. S. 71 f.). Gegen die geltend gemachte Unverwertbarkeit spricht im Übrigen, dass der Versicherte gemäss Einschätzung des Zentrums D. durchaus über Ressourcen (gute handwerkliche Fähigkeiten) verfügt […]. Der Umstand, dass die dortige Neuanstellung scheiterte, hilft insoweit nicht, als die Absage nicht allein mit der unsicheren Situation des Versicherten, sondern auch mit fehlenden Aufnahmekapazitäten bei der Arbeitgeberin begründet wurde […]. Weitere Aspekte, die einer teilzeitlichen Erwerbstätigkeit entgegen stünden, werden nicht dargetan. Dass Beschwerdegegnerin und Vorinstanz, wie der Beschwerdeführer vorbringt, von gänzlich realitätsfremden Einsatzmöglichkeiten ausgegangen sind, ist mit Blick auf die fehlenden Stellenbemühungen in keiner Weise belegt und stellt eine reine Behauptung dar. […]. Die gestützt darauf gezogene Schlussfolgerung des kantonalen Gerichts, wonach es dem Beschwerdeführer nicht gelingt, die Vermutung umzustossen, dass er auf dem tatsächlichen Arbeitsmarkt ein Invalideneinkommen von Fr. 18'369.- erwirtschaften kann, verstösst nicht gegen Bundesrecht.”.

Nella DTF 144 V 166 (consid. 4.) il TF ha sancito che una capacità lavorativa residua del 10% non può essere sfruttata, ragione per cui non può essere conteggiato un reddito presumibilmente conseguibile determinato su tale accertamento dell’ufficio AI (consid. 4.3.1.-4.3.6; cfr. Moser, n. 78-81 ad art. 34a LPP).

" 4.3.1 Soweit ersichtlich, wird in der Literatur einhellig die Verwertbarkeit einer geringen Arbeitsfähigkeit bezweifelt und deswegen die Anrechnung eines entsprechenden hypothetischen Einkommens abgelehnt (vgl. MARKUS MOSER, Überentschädigung in der 2. Säule: Wo stehen wir heute?, in: BVG-Tagung 2015, Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2016, S. 89; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, S. 381 Rz. 1036; SCHMID/WÜRNLI, Das mutmassliche Erwerbseinkommen nach Art. 24 BVV 2, AJP 2008 S. 720; MOSER/STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Überentschädigung, Anrechnung des zumutbarerweise erzielbaren Einkommens, AJP 2008 S. 621; dieselben, Die Überentschädigungskürzung berufsvorsorgerechtlicher Leistungen im Lichte der Rechtsprechung, SZS 2008 S. 106; MARC HÜRZELER, Die Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung und der beruflichen Vorsorge, Resterwerbseinkommen in der beruflichen Vorsorge, AJP 2005 S. 228 f.).

4.3.2 In der Invalidenversicherung ist bei der Bestimmung des Invalideneinkommens nicht von realitätsfremden Einsatzmöglichkeiten auszugehen […]. Eine sehr hohe Arbeitsunfähigkeit führt indessen regelmässig zu einem Invaliditätsgrad von mindestens 70% […] und folglich zu einem Anspruch auf eine ganze Rente […]. Beträgt die Erwerbsfähigkeit höchstens 30%, ist die Frage nach der Verwertbarkeit einer Restarbeitsfähigkeit ohne praktische Bedeutung.

4.3.3 Bei der Festlegung von Ergänzungsleistungen ist für nicht erwerbstätige Teilinvalide, die in die Berechnung einbezogen werden […], grundsätzlich ein hypothetisches Mindesteinkommen zu berücksichtigen […]. Ab einem Invaliditätsgrad von 70% wird in der Regel kein hypothetisches Erwerbseinkommen angerechnet (Urteil 9C_680/2016 vom 14. Juni 2017 E. 3.4.1 mit Hinweisen).

4.3.4 Im Bereich der Arbeitslosenversicherung setzt die Vermittlungsfähigkeit […] voraus, dass die versicherte Person insbesondere bereit (und fähig) ist, eine zumutbare Arbeit um Umfang von mindestens 20% eines Normalarbeitspensums anzunehmen […]. Nicht vermittlungsfähige Versicherte haben keinen Anspruch auf eine Erwerbsersatzeinkommen in Form von Arbeitslosenentschädigung […].

4.3.5 Für das Haftpflichtrecht folgt aus dem wirtschaftlichen Schadensbegriff, dass eine bei Teilinvalidität theoretisch verbleibende Erwerbsfähigkeit unberücksichtigt bleiben muss, wenn sie wirtschaftliche nicht mehr nutzbar ist. Dies ist dann anzunehmen, wenn der Geschädigt mit der ihm aus medizinischer Sicht verbliebenen Erwerbsfähigkeit keine Aussichten mehr hat, relativ sicher ein nicht unbedeutendes Einkommen zu erzielen. Allgemein kann gesagt werden, dass bei nicht sehr spezialisierten Arbeitnehmern eine theoretische Restarbeitsfähigkeit von 20% und weniger sich wirtschaftliche häufig nicht verwerten lässt, weil keine Möglichkeit besteht, eine geeignete Arbeit mit einem so geringen Beschäftigungsgrad zu finden […].

4.3.6 Nach dem Gesagten rechtfertigt sich, für die Überentschädigungsberechnung nach Art. 34a Abs. 1 BVG zumindest bei einer Restarbeitsfähigkeit von lediglich 10% grundsätzlich von deren Unverwertbarkeit auszugehen. Daher kann in der Regel kein entsprechendes hypothetisches Einkommen angerechnet werden. Mit Blick auf das einkommensrelevante Wechselspiel zwischen Invalidenversicherung und beruflicher Vorsorge (vermutete Kongruenz der Vergleichseinkommen; E. 3.2.2) gilt dies umso mehr, als 10 %-Stellen erfahrungsgemäss kaum je ausgeschrieben werden und solche Nischentätigkeiten bilden, die – auch wenn sie beispielsweise in der Reinigungsbranche verbreite(er) sind – auf Mund-zu-Mund Empfehlung resp. Vermittlung beruhen und in diesem Sinn “Insidern” vorbehalten sind.”

In generale, nel caso di un lavoratore non particolarmente specializzato una capacità lavorativa del 20% o meno non è da considerarsi economicamente sfruttabile, in quanto non vi è la possibilità di trovare un lavoro adeguato ad una percentuale così ridotta (Moser, op cit., n. 82 ad art. 34a LPP con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Secondo Stauffer (Stauffer, 75 Versicherungsfragen und Leistungsfälle, 2023, pag. 207) una capacità lavorativa (residua) del 30% non può più essere considerata sfruttabile.

Nella citata STF 9C_246/2016 il Tribunale federale ha precisato quanto segue:

" 5.2.3.2. Die der invalidenversicherungsrechtlichen Rentenbemessung zugrunde gelegte (Rest-)Arbeitsfähigkeit und das gestützt darauf ermittelte Invalideneinkommen bestimmen auf Grund der im Regelfall vorhandenen Bindungswirkung massgeblich, ob und in welcher Höhe der versicherte Person im berufsvorsorgerechtlichen Überentschädigungsverfahren ein im Sinne von Art. 24 Abs. 2 Satz 2 BVV 2 zumutbarerweise noch erzielbares Erwerbseinkommen anzurechnen ist. Sie beeinflussen somit in einem erheblichen Masse den Umfang, um den eine berufsvorsorgerechtliche Invalidenrente gegebenenfalls infolge Überentschädigung gekürzt wird. Wirken sich die diesbezüglichen Faktoren somit unmittelbar auf die berufsvorsorgerechtlichen Belange aus, ist – entgegen der vorinstanzlichen Betrachtungsweise – ein schutzwürdiges Interesse des Beschwerdeführers an der Feststellung einer geringeren bzw. nicht vorhandenen Arbeitsfähigkeit, eines daraus resultierenden niedrigen bzw. mit Fr. 0.- zu veranschlagenden Invalideneinkommens und eines sich daraus ergebenden höheren Invaliditätsgrades zu bejahen (so auch in vergleichbaren, die Auszahlung von Ergänzungsleistungen betreffenden Fällen: Urteile 9C_932/2012 vom 17 Aprile 2013 E. 3.1 und 9C_822/2011 vom 3. Februar 2012 E. 3.2.3., in: SVR 2012 IV Nr. 41 S. 153). Anders zu entscheiden hiesse, dass der Beschwerdeführer die entsprechenden Bemessungselemente zu keinem Zeitpunkt (und in keinem Verfahren) überprüfen lassen könnte, befasst sich die Vorsorgeeinrichtung anlässlich eines Überentschädigungsverfahrens doch, wie hiervor dargelegt, einzig mit allfälligen gegen die Erzielung eines dem Invalideneinkommen äquivalenten Resterwerbseinkommens – und damit gegen die Verwertbarkeit der invalidenversicherungsseitig angenommenen Arbeitsfähigkeit – vorgebrachten Einwänden. Anzumerken ist überdies, dass sich die im Falle der Feststellung einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit eine Intervention des Beschwerdeführers bezüglich der Überentschädigungsberechnung der Vorsorgeeinrichtung erübrigte, da der Posten “zumutbares Erwerbseinkommen” entfiele und sich dadurch die auszuzahlende Rente erhöhte. Auch unter diesem Gesichtspunkt – Vermeidung eines zusätzlichen Verfahrens – ist ein schützenwertes Feststellungsinteresse des Beschwerdeführer mithin gegeben.”

2.5.3. Come detto, la convenuta sostiene di essere vincolata, per determinare il reddito presumibilmente conseguibile in ambito LPP, al reddito da invalido determinato dall’Ufficio AI, sostenendo che qualora l’assicurato non fosse d’accordo con la capacità lavorativa residua e quindi con il reddito da invalido determinato dall’Ufficio AI, egli dovrebbe procedere con una domanda di revisione in ambito AI e non contestando nella presente procedura il reddito presumibilmente conseguibile.

Già si è detto delle tre condizioni (cumulative) che conferiscono effetto vincolante alle valutazioni dell’ufficio AI (cfr. supra conisd. 2.4.2.). In casu al momento dell’emanazione delle decisioni AI (22 luglio 2016) la questione controversa (“konkrete Fragestellung”) – ossia la domanda a sapere se l’assicurato presenti una la capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate o se, come sostiene l’attore, essa fosse nulla – era irrilevante per la fissazione del diritto alla rendita, poiché il grado d’invalidità del 70% calcolato dall’Ufficio AI era sufficiente per conferire all’attore il diritto ad una rendita intera (a tal proposito si rinvia a quanto detto al consid. 2.4.2.2.).

Sicché la Fondazione non può prevalersi dell’effetto vincolante della decisione AI.

Per quanto concerne la doglianza della convenuta secondo cui l’assicurato avrebbe dovuto far valere il peggioramento della situazione valetudinaria (con conseguente riduzione o annullamento della capacità lavorativa residua in attività adeguate ed aumento del grado d’invalidità) impugnando le decisioni AI del 22 luglio 2016, alternativamente chiedere una revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, anche tale censura è priva di fondamento. Infatti, né al momento dell’emanazione della decisione AI, né al momento delle revisioni si prospettava una fattispecie di sovrindennizzo, ragione per cui un’eventuale impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile per mancanza di un interesse degno di protezione (a differenza della fattispecie di cui alla citata STF 9C_246/2016, caso in cui alla decisione del 12 novembre 2014 con la quale l’Ufficio AI argoviese ha concesso una rendita AI ha fatto immediatamente seguito la comunicazione del 3 dicembre 2014 dell’istituto di previdenza professionale di riduzione della rendita LPP a motivo di un sovrindennizzo). Medesimo discorso vale per la domanda di revisione, giacché un eventuale aumento del grado d’invalidità non avrebbe avuto alcuna conseguenza per il diritto alla rendita (cfr. STCA 34.2019.10 del 20 agosto 2019 consid. 2.6. con rinvii). Giova in ogni caso ricordare che l’Alta Corte ha ritenuto irragionevole esigere da un assicurato una continua contestazione negli anni degli accertamenti degli organi dell’AI se non vi è alcuna mutazione del diritto alla rendita (cfr. supra consid. 2.4.2.). AT1, lo si sottolinea nuovamente, non poteva impugnare le decisioni del 22 luglio 2016 e neppure chiedere una revisione delle stesse, poiché la fattispecie dell’asserito sovrindennizzo con contestuale riduzione delle prestazioni LPP si è palesata solo nell’aprile 2024.

2.5.4. Occorre dunque verificare se la capacità lavorativa (residua) in attività adeguate (e quindi il reddito da invalido calcolato su tale base) accertata dall’Ufficio AI nel 2016 è da considerarsi nulla al momento del calcolo del sovrindennizzo nel 2024.

Al fine di valutare lo stato di salute ed accertare la capacità lavorativa di AT1, l’amministrazione ha fatto esperire una perizia psichiatrica, conferendo mandato peritale alla dr.ssa Bellotti (specialista in psichiatria) (doc. 77 incarto AI). La valutazione è confluita nel rapporto peritale del 5 novembre 2015 (doc. 84 incarto AI). La specialista ha accertato un’incapacità lavorativa completa nell’attività abituale ed un’incapacità lavorativa del 50% in attività adeguate. A proposito di quest’ultimo accertamento, la psichiatra, che ha visitato l’assicurato il 15 ed il 21 ottobre per complessivi 180 minuti, ha rilevato quanto segue (sottolineature del redattore):

" Le patologie in atto comportano diverse limitazioni […]. D’altra parte persistono risorse residue che l’assicurato ha già espresso trovando in autonomia un’occupazione confacente: fornisce un’assistenza tecnica per una ditta che produce impianti industriali. Svolge questa attività al telefono ed è chiamato a dare semplici informazioni. Il contatto con l’esterno è quindi limitato, non deve raggiungere le sedi dove si trovano i clienti, gestire relazioni, burocrazia, imprevisti, responsabilità. Dal primo ottobre svolge questa attività al 50% con diminuzione dell’orario. Per questa e attività simili sussiste un’inabilità lavorativa pari al 50%, con riduzione dell’orario.

[…] un certo grado di disagio psichico si è sviluppato subito dopo l’evento traumatico occorso in ________ nel gennaio 2013. Le ripercussioni sul piano funzionale […] sono state oggettivate a partire dal 30.09.2013 (certificato di inabilità lavorativa del medico generalista). In seguito (31.03.2014, 03.04.2015 e 18.06.2015) il perito fiduciario Dr. ________ ha concluso per un’inabilità lavorativa totale. Il primo psichiatra curante Dr. ________ (certificato del 17.06.2014) e l’attuale Dr. ________ (rapporto del 07.05.2015) confermano un’inabilità lavorativa totale. L’assicurato dal 01.10.2015 ha iniziato a lavorare al 50%. Non è possibile datare in modo più preciso l’inizio del miglioramento che ha portato alla possibilità di riprendere a lavorare al 50%. Sulla base dei dati a nostra disposizione, si conclude per un’inabilità del 100% per la professione di ________ dal 30.09.2013 continuativamente fino ad ora. Per attività confacente l’inabilità lavorativa è del 100% dal 30.09.2013 fino al 30.09.2015 e del 50% dal 01.10.2015 continua.

Appare importante attuare un percorso di reintegrazione professionale, parallelamente al lavoro psicoterapico e farmacologico. Opportuno un intervento di graduale inserimento lavorativo in attività adeguata, che abbia le caratteristiche sopra indicate. […] Si reputa necessario un intervento che abbia caratteristiche di maggiore gradualità e che preveda, in una fase iniziale, lo svolgimento di compiti definiti, non troppo vari, che non comportino troppa responsabilità né relazioni con l’esterno, in un luogo piccolo e abbastanza vicino a casa. In un secondo momento, allorché il lavoro terapeutico avrà portato dei risultati, sarà possibile diversificare le mansioni e implementare le richieste. L’assicurato ha buone risorse e non si esclude che possa tornare a svolgere lavori di responsabilità. Il progetto di reinserimento professionale potrà avere buon esito solo se avverrà di concerto con un intervento specialistico che abbia le caratteristiche indicate in precedenza. Verosimilmente non potrà venire intrapreso subito ma dopo qualche mese dall’inizio del trattamento specialistico. Necessario un contatto regolare fra i curanti e i responsabili del servizio reintegrazione professionale dell’UAI, per adattare tempi e modi del progetto a seconda dell’andamento della terapia.”

Dal frammento della perizia riportato sopra si evince che la dr.ssa ________ aveva desunto una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguata fondandosi in sostanza sul fatto che l’assicurato aveva iniziato un’attività di consulenza tecnica lavorando in remoto al 50% dal

  1. ottobre 2015 (cfr. doc. 84, pag. 258 incarto AI). Attività, questa, che la specialista psichiatra aveva ritenuto adeguata ai limiti funzionali rilevati.

Tuttavia, l’impiego a tempo parziale e in remoto è stato breve, l’assicurato essendo stato licenziato nel periodo di prova dopo un mese e mezzo (docc. 91 e 92 incarto AI). A questo proposito l’assicurato aveva inoltrato all’Ufficio AI lo scritto del 20 novembre 2015 dell’agenzia che aveva presentato il datore di lavoro e che in merito al licenziamento così si esprimeva: “[il licenziamento, n.d.r.] è dovuto al fatto che ci sono state difficoltà di relazione da parte sua a livello ambientale. Alcune persone della struttura hanno reagito chiudendosi a un Suo atteggiamento percepito come “aggressivo”.” (doc. 93 incarto AI).

Nell’incarto AI non figura alcuna presa di posizione della perita psichiatra rispetto all’esito di questo (breve ed infruttuoso) tentativo di reintegrazione autonoma nel circuito lavorativo in attività adeguata. E nemmeno il consulente in integrazione professionale ne fa menzione nel suo rapporto del 25 febbraio 2015 (cfr. doc. 88 incarto AI). Anzi, chiamato dall’Ufficio AI a voler “definire il reddito da invalido”, con presa di posizione del 19 aprile 2016 il SIP ha confermato un’incapacità lavorativa completa per l’attività di ________ a causa delle esigenze che tale professione comporta (trasferte all’estero, interazione costante con clienti e colleghi, frequenti spostamenti, flessibilità, versatilità, gestione di imprevisti e della burocrazia). Per quanto riguarda un’ipotetica attività adeguata, il SIP ha accertato l’esistenza di risorse residue “che l’assicurato ha già espresso trovando in autonomia un’occupazione confacente: fornisce un’assistenza tecnica per una ditta che produce impianti industriali. Svolge questa attività al telefono ed è chiamato a dare semplici informazioni. Il contatto con l’esterno è quindi limitato, non deve raggiungere le sedi dove si trovano i clienti, gestire relazioni, burocrazia, imprevisti, responsabilità. Dal primo ottobre svolge questa attività al 50% con diminuzione dell’orario. Per questa e attività simili sussiste un’inabilità pari al 50%, con riduzione dell’orario. Appare importante attuare un percorso di reintegrazione professionale, parallelamente al lavoro psicoterapico e farmacologico. Opportuno un intervento di graduale inserimento lavorativo in attività adeguata, che abbia le caratteristiche sopra indicate. […] Si reputa necessario un intervento che abbia caratteristiche di maggiore gradualità e che preveda, in una fase iniziale, lo svolgimento di compiti definiti, non troppo vari, che non comportino troppa responsabilità né relazioni con l’esterno, in un luogo piccolo e abbastanza vicino a casa. In un secondo momento, allorché il lavoro terapeutico avrà portato dei risultati, sar possibile diversificare le mansioni e implementare le richieste. L’assicurato ha buone risorse e non si esclude […] che possa tornare a svolgere lavori di responsabilità. Il progetto di reinserimento professionale potà avere buon esito solo se avverrà di concerto con un intervento specialistico che abbia le caratteristiche indicate in precedenza. Verosimilmente non potrà venire intrapreso subito ma dopo qualche mese dall’inizio dal trattamento specialistico. Necessario un contatto regolare fra i curanti e i responsabili del servizio reintegrazione professionale dell’UAI, per adattare tempi e modi del progetto a seconda dell’andamento della terapia.” (doc. 95 incarto AI).

Per determinare il reddito da invalido l’Ufficio AI si è fondato sui dati statistici (tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica): “Utilizzando i dati della citata tabella, lei potrebbe conseguire uno stipendio annuo di CHF 66'169.70 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Partendo dal summenzionato reddito, diminuiamo del 50% riguardo all’incapacità lavorativa e applichiamo una riduzione del 10% per attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari; risulta un reddito da invalido di CHF 29'776.35.” (doc. 101, pag. 307 incarto AI; cfr. anche doc. 98 incarto AI). Accertata un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dal 30 settembre 2013 al 30 settembre 2015 ed il riacquisto di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguata dal 1. ottobre 2015, l’Ufficio AI ha calcolato un grado d’invalidità del 100% dal 1. settembre 2013 e del 70% dal 1. febbraio 2016 (ossia 3 mesi dal miglioramento desunto dall’inizio della nuova attività in remoto nell’ottobre 2015, cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). Da qui il diritto ad una rendita intera.

Nell’ambito della seconda revisione avviata d’ufficio già nel novembre del 2016 e conclusasi a gennaio 2018 (docc. 106, 107 e 113 incarto AI), il curante psichiatra dr. ________ ha indicato nel formulario di revisione della rendita una situazione invariata rispetto alla precedente valutazione, confermando come nonostante la terapia psicofarmacologica i sintomi persistano e comportano “una inabilità al lavoro nella misura del 100% e importanti limitazioni delle sue abilità relazionali e sociali” (certificato del 22 aprile 2021, doc. 107, pag. 334 incarto AI, rispettivamente XIII/LL). Anche il curante dr. ________ (medico generalista) ha indicato nel formulario datato 26 gennaio 2017 come non vi sia alcuna capacità lavorativa residua in attività adeguata (doc. 110, pag. 345 e 346 incarto AI).

Pervenuta la suddetta documentazione, con annotazioni del 23 e 26 gennaio 2018 il medico SMR ha ritenuto la situazione valetudinaria stazionaria (docc. 114 e 115 incarto AI).

Nell’ambito della revisione avviata d’ufficio nel marzo 2021, nel questionario per la revisione della rendita d’invalidità l’assicurato aveva indicato un peggioramento della situazione valetudinaria, allegando il certificato del curante psichiatra del 2 ottobre 2020 attestate un “peggioramento con comparsa di importante ansia e di sentimenti di rabbia che si esacerbano in risposta a stimoli avversativi di minima entità. Si ritiene pertanto opportuno aumentare la posologia del Valporato di Sodio Chrono a 600 mg/die e si ritiene assolutamente necessario che, per un periodo di alcuni mesi, il paziente si astenga dal frequentare situazioni sociali e dalla guida di veicoli a motore a meno che non ve ne sia necessità stringente e improcrastinabile.” (doc. 116 incarto AI). Anche il dr. ________ ha indicato nel rapporto del 26 aprile 2021 un “PEGGIORAMENTO CHE HA DETERMINATO INCREMENTO TERAPEUTICO” (doc. 117 incarto AI).

Pervenuta la suddetta documentazione, mai sottoposta al SMR, con scritto del 12 novembre 2021 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato di non aver “constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata”, ragione per cui “Continuerà a beneficiare della medesima rendita d’invalidità ottenuta finora (grado d’invalidità: 70%)” (doc. 128 incarto AI).

Dopo le comunicazioni del 17 aprile e del 14 giugno 2024 della convenuta all’assicurato in relazione con l’asserito sovrindennizzo con contestuale riduzione delle prestazioni LPP (I/A e C), AT1 è stato ricoverato dal 19 al 24 dicembre 2024 in reparto psichiatrico per un’ingestione incongrua di diazepam dovuta ad un “momento di sconforto a causa di emergenti difficoltà di contesto”. Svolti gli esami, applicata la farmacoterapia ed accertato un celere miglioramento della situazione, la diagnosi alla dimissione formulata dallo psichiatra era di “Ingestione incongrua di diazepam in sndr. da disadattamento con ansia e umore depresso.”.

Nelle more della presente procedura l’attore ha infine prodotto il rapporto medico del dr. ________ del 26 maggio 2025 dal seguente tenore (XXI 1, sottolineature del redattore):

" Il sig. AT1 non ha mai presentato patologie psichiatriche né disturbi psicologici fino a quando, nel mese di gennaio 2013 mentre si trovava in ________ per […] lavoro, è stato vittima di un’esperienza altamente traumatica e di grave pericolo per la sua incolumità. […] A seguito di tale attentato […] è rimasto bloccato nel ________ in una condizione di totale isolamento e di mancanza assoluta di informazioni cominciando a sperimentare sintomi ansiosi e depressivi mai vissuti fino a quel momento. Tale sintomatologia (ansia persistente, ricordi intrusivi aventi come tema quello dell’attentato, disturbi del sonno, modificazione del carattere con scatti d’ira di cui facevano le spese i suoi familiari) si è prolungata nei mesi successivi, anche dopo il rientro in Italia e, nel mese di ottobre del 2013, il periziando si è rivolto a una psicoterapeuta […]. In data 10 giugno 2014 […] è stato anche sottoposto a una valutazione specialistica psichiatrica presso il ________ […] che ha certificato la presenza di un Disturbo Post-Traumantico da Stress (F43.1 secondo DSM-5) e ha ritenuto necessario cominciare una terapia farmacologica con Escitalopram 10 mg/die e Zolpidem 10 gm/die. Lo scrivente ha cominciato a seguire il Sig. AT1 in quel periodo e ha continuato a seguirlo negli anni successivi che sono stati caratterizzati da un andamento altalenante della sintomatologia ansiosa e depressiva senza che mai fosse possibile sospendere la terapia farmacologica, più volte modificata in funzione delle differenti fasi presentate dal periziando. Nel corso degli anni, il Sig. AT1 ha strutturato una cronicizzazione del Disturbo Post-Traumatico da Stress sia rispetto ai sintomi depressivi (insonnia con astenia diurna, apatia, anedonia e pervasività di sentimenti pessimistici nei confronti del futuro), sia rispetto a quelli ansiosi (elevazione del livello dell’ansia libera con esacerbazioni acute sul modello dell’attacco di panico, sintomi neurovegetativi e somatizzazioni a carico di vari organi e apparati, condotte di evitamento e tendenza all’isolamento sociale), sia attraverso l’insorgenza di un’aumentata irritabilità e reattività che lo ha portato a varie problematiche sia nelle relazioni familiari che in quelle sociali. Allo stato attuale […] assume con regolarità una terapia farmacologica con Escitalopram 20 mg/die e Quetiapina 25 mg/die e prosegue un percorso di supporto psicoterapico […]. Nel corso di questi anni, nonostante i trattamenti terapeutici, la situazione clinica […] è rimasta caratterizzata da una condizione di fragile e precario equilibrio e si regge sull’impostazione di una vita segnata da abitudini regolari improntate a condotte di evitamento di tutte le esperienze che lo costringono a intrattenere relazioni sociali al di fuori di quelle con i suoi familiari più stretti (moglie e figli). Ogni volta che […] si trova costretto a discutere con un interlocutore rischiano di accendersi diverbi che possono anche terminare in veri e propri scontri fisici come è accaduto con alcuni vicini di casa o con persone con le quali si è trovato a discutere per banali divergenze su una precedenza o un’ipotetica ingiustizia che ritiene di aver subito. La precarietà della situazione di equilibrio psichico presentata dal periziando è anche dimostrata da quanto avvenuto nel mese di dicembre dell’anno passato quando, al culmine di una situazione di stress relazionale, […] ha assunto i medicinali in maniera incongrua giungendo in Pronto Soccorso e venendo poi ricoverato […] con la diagnosi di “Ingestione incongrua di diazepam in Sindrome da Disadattamento con Ansia e Umore Depresso”. Si ritiene, pertanto, che le condizioni cliniche presentate dal periziando siano assolutamente incompatibili con la possibilità che lo stesso possa rientrare, anche in forma ridotta, a svolgere mansioni lavorative in Svizzera. Il periziando non sarebbe in grado di raggiungere in autonomia l’eventuale nuova sede di lavoro […] senza rischiare di incappare in situazioni che potrebbero accendere episodi di ansia acuta e di discontrollo degli impulsi così come lo stesso rischio si verificherebbe in caso di discussioni, anche minime, con colleghi e datori di lavoro. In buona sostanza, il mantenimento di una condizione di sufficiente equilibrio timico viene garantita, oltre che dalla regolare assunzione della terapia farmacologica e dalla prosecuzione del supporto psicoterapico, solamente dal fattoche il Sig. AT1 possa organizzare la giornata attraverso schemi e tempistiche che siano sotto il suo diretto controllo e che possano essere modificati a seconda dell’andamento del suo stato psichico. Si conferma, pertanto, che le condizioni cliniche presentate dal paziente lo rendono ancora inabile a una qualsiasi forma di attività lavorativa, in Svizzera, nella misura del 100% […]”.

Ora, se è vero che nell’ambito della controversia che ci occupa questo Tribunale è chiamato a determinarsi sul reddito presumibilmente conseguibile, in casu questo aspetto è indissolubilmente legato all’effettiva capacità lavorativa residua accertata dall’Ufficio AI per determinare il reddito da invalido. Ciò detto, a mente di questa Corte ed in considerazione di tutte le circostanze del caso che ci occupa, al momento del calcolo del sovrindennizzo – ossia nell’aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.5.) – AT1 non presentava più una capacità lavorativa residua utilizzabile nel mercato del lavoro effettivo.

In primis perché la dr.ssa ________ ha accertato la capacità lavorativa del 50% in attività adeguata basandosi sul fatto che l’assicurato aveva avviato un’attività lavorativa a tempo parziale quale consulente tecnico in remoto da ottobre 2015, come si desume inequivocabilmente dal rapporto peritale (che il medico SMR ha fatto proprio). La citata specialista ha ritenuto che attività con simili caratteristiche (attività svolte in remoto, semplici, senza spostamenti, senza contatti con clienti, senza responsabilità gestionali, burocrazia, imprevisti e/o responsabilità; cfr. doc. 84, pagg. 270 e 271 incarto AI) fossero compatibili con l’affezione psichiatrica limitante ed i limiti funzionali. Tuttavia non vi è mai stata alcuna presa di posizione – né da parte della perita, né da parte del medico SMR e neppure da parte del consulente in integrazione professionale – su quanto accaduto successivamente, ossia il licenziamento nel periodo di prova dovuto ai pessimi rapporti con gli altri dipendenti. Una presa di posizione in tal senso appariva non solo necessaria ma imprescindibile alla luce dell’importanza attribuita dalla specialista psichiatra all’attività intrapresa dall’assicurato per determinare la capacità lavorativa residua. Già questo elemento di per sé, è sufficiente a porre seri dubbi sull’accertamento peritale concernente la capacità lavorativa residua in attività adeguate.

In secondo luogo, l’accertamento dei curanti (nell’ambito della revisione del 2021) secondo cui vi è stato un peggioramento della situazione valetudinaria con conseguente aumento della somministrazione farmacologica (docc. 116, 117 e 126 incarto AI) non è mai stato sottoposto al medico SMR, l’amministrazione essendosi limitata a confermare il diritto alla “medesima rendita d’invalidità ottenuta finora (grado d’invalidità: 70%)”. Sempre dal profilo clinico, non si può ignorare il ricovero dal 19 al 24 dicembre 2024 nel reparto di psichiatrica a seguito di un’ingestione incongrua di diazepam, lo specialista psichiatra avendo indicato quale diagnosi alla dimissione: “Ingestione Incongrua di diazepam In sndr. da disadattamento con ansia e umore depresso” (doc. 135, pagg. 410 e 411 incarto AI). Il certificato del 26 maggio 2025 del curante psichiatra ripercorre quanto precede, il dr. ________ ritenendo l’assicurato inabile al lavoro al 100% in ogni attività.

Oltre a ciò, va ricordato che tra l’ultima attività intrapresa ed il momento del calcolo dell’asserito sovrindennizzo è trascorso oltre un decennio durante il quale AT1 non ha intrapreso alcuna attività lavorativa. Certo, tendenzialmente la giurisprudenza prevede che l’assicurato debba provare, tramite un sufficiente numero di ricerche di lavoro in intervalli di tempo ragionevoli, l’impossibilità di mettere a miglior frutto la capacità lavorativa residua, ma ciò vale solo ed esclusivamente se la capacità lavorativa residua viene acceratata correttamente, ciò che nella fattispecie in esame non pare essere stato il caso.

Inoltre, non va dimenticato che l’assicurato vive oltreconfine, ciò che renderebbe gravose eventuali trasferte (se non addirittura il trasferimento) in Svizzera, atteso che la dr.ssa ________ aveva esplicitato come un’attività adeguata dovesse prevedere un “contatto con l’esterno […] limitato” ed il non dover raggiungere le sedi. Ma anche se si volesse considerare un lavoro in remoto, (come quello svolto per poco tempo nel 2015), esso implica giocoforza il doversi interfacciare con superiori, e ciò anche nel caso di lavori semplici e ripetitivi. Quest’ultimo aspetto appare oltremodo critico.

Da ultimo, non si può dimenticare che l’assicurato al momento della comunicazione dell’asserito sovrindennizzo con contestuale riduzione delle prestazioni dal 1. aprile 2024 aveva già compiuto i 52 anni.

Tutto bene considerato, questa Corte ha maturato il convincimento che al momento del calcolo del sovrindennizzo nell’aprile 2024 AT1 non presentasse una capacità lavorativa residua utilizzabile nel mercato del lavoro effettivo, neppure in attività manuali, semplici e ripetitive.

Questo convincimento si basa sulla valutazione dei diversi elementi, presi nel loro insieme, illustrati sopra, e meglio sulle perplessità espresse circa la fedefacenza ed utilizzabilità dell’accertamento della dr.ssa ________ concernente la capacità lavorativa residua, sulle refertazioni prodotte nel corso degli anni dai curanti dr. ________ e dr. ________ attestanti un peggioramento della situazione valetudinaria, sul mancato confronto da parte dell’Ufficio AI con dette refertazioni (l’amministrazione essendosi limitata – comprensibilmente in quanto irrilevanti per rapporto al diritto alla rendita – a confermare lo stato valetudinario, rispettivamente il grado d’invalidità senza alcun approfondimento), sul ricovero psichiatrico avvenuto nel dicembre 2024 dovuto ad un episodio di ingestione incongrua di farmaci, sui limiti personologici dettati dall’affezione psichiatrica che rendono difficili le interazioni ed oltremodo inverosimile una trasferta quotidiana in Svizzera, sul lungo periodo di assenza dal circuito lavorativo e sull’età dell’attore al momento del calcolo del sovrindennizzo. In tale contesto si evidenzia come la convenuta si sia basata integralmente sugli accertamenti dell’Ufficio AI, senza avviare alcun approfondimento motu proprio atto a sconfessare quanto accertato dai curanti dell’attore negli anni.

Tale accertamento rende inesistente il reddito da invalido calcolato dall’Ufficio AI e, di riflesso, il reddito presumibilmente conseguibile conteggiato dalla convenuta al momento del calcolo del sovrindennizzo.

2.6. Calcolo sovrindennizzo

Occorre ora determinare se nella fattispecie in disamina vi sia un sovrindennizzo o meno, facendo confluire nelle calcolazioni quanto accertato circa il guadagno presumibilmente perso (cfr. supra consid. 2.4.2.3.) ed il reddito presumibilmente conseguibile (cfr. supra consid. 2.5.4.), atteso che gli altri fattori di calcolo afferenti al reddito computabile (rendite AI dell’assicurato per sé e per i figli) sono rimasti incontestati.

2021

Guadagno presumibilmente perso di annui fr. 106'163.55, di cui il 90% corrisponde a fr. 95'547.20;

Reddito computabile annuo: fr. 31’548 (rendita AI di fr. 14'340 e rendita AI per i figli di fr. 17'208);

Limite prestazioni LPP erogabili (limite d’indennizzo massimo) di annui fr. 63'999.20 (fr. 95'547.20 – fr. 31’548, ossia fr. 15'999.80 per trimestre;

Versamenti (rendite LPP erogate dalla convenuta) dal 1. ottobre al 31 dicembre 2021: fr. 5'573.15 (I/A).

Non vi è dunque un sovrindennizzo per il 2021.

2022

Guadagno presumibilmente perso di annui fr. 107'437.50, di cui il 90% corrisponde a fr. 96'693.75;

Reddito computabile annuo di fr. 31’548 (rendita AI di fr. 14'340 e rendita AI per i figli di fr. 17'208);

Limite prestazioni LPP erogabili (limite d’indennizzo massimo) di annui fr. 65'145.75;

Versamenti (rendite LPP erogate dalla convenuta) dal 1. gennaio al 31 dicembre 2022: fr. 33'438.80 (I/A).

Non vi è dunque un sovrindennizzo per il 2022.

2023

Guadagno presumibilmente perso di annui fr. 109'908.55, di cui il 90% corrisponde a fr. 98'917.70;

Reddito computabile annuo di fr. 31’548 (rendita AI di fr. 14'340 e rendita AI per i figli di fr. 17'208);

Limite prestazioni LPP erogabili (limite d’indennizzo massimo) di annui fr. 67'369.70;

Versamenti (rendite LPP erogate dalla convenuta) dal 1. gennaio al 31 dicembre 2023: fr. 34'216.40 (I/A).

Non vi è dunque un sovrindennizzo per il 2023.

2024

Guadagno presumibilmente perso di annui fr. 111'667.10 di cui il 90% corrisponde a fr. 100'500.40;

Reddito computabile annuo di fr. 31’548 (rendita AI di fr. 14'340 e rendita AI per i figli di fr. 17'208);

Limite prestazioni LPP erogabili (limite d’indennizzo massimo) di annui fr. 68'952.40;

Versamenti (rendite LPP erogate dalla convenuta) dal 1. gennaio al 31 marzo 2024: fr. 7'332.05 (I/A). Se tale importo viene proiettato su tutto l’anno corrisponde a complessivi fr. 29'328.20.

Ne consegue che neppure per il 2024 vi è un sovrindennizzo.

Visto quanto precede, in casu non vi è alcun sovrindennizzo ai sensi dei combinati artt. 34a cpv. 1 in fine LPP e 24 cpv. 6 OPP 2.

2.7. Calcolo rendite LPP arretrate di AT1

Accertata l’inesistenza del sovrindennizzo, occorre ora determinare l’ammontare nominale delle prestazioni LPP arretrate e dovute a AT1 quale rendita d’invalidità.

Dallo scritto del 17 aprile 2024 (I/A, pag. 2) si evince che la Fondazione ha versato a AT1 una rendita d’invalidità (non ridotta) per il primo trimestre 2024 di fr. 6'110, ragione per cui egli – non essendoci un sovrindennizzo – ha diritto ad una rendita d’invalidità annua di complessivi fr. 24'440 (fr. 6'110 x 4 trimestri) per il 2024.

Dal medesimo scritto si evince che la Fondazione ha versato a AT1 per il 2024, oltre a fr. 6'110 per il primo trimestre 2024, tre ratei di rendita d’invalidità ridotta per complessivi fr. 14'241.15 (I/A, pag. 1).

Ne consegue che AT1 ha diritto ad arretrati per complessivi fr. 4'088.85 (fr. 24'440 - fr. 20'351.15) a titolo di rendita d’invalidità per il 2024.

Per quanto concerne il 2025, la convenuta ha comunicato di aver adeguato al rincaro nell’ordine del 2.5% tutte le prestazioni invalidità erogate dal secondo pilastro obbligatorio (cfr. supra consid. 1.18.). Ciò significa che AT1 ha diritto ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro di annui fr. 25'051 (rincaro del 2.5% su fr. 24'440).

La convenuta ha documentato versamenti per il 2025 di complessivi fr. 18'988.60 (fr. 4'747.15 per trimestre) (XXX 4).

Ne consegue che AT1 ha diritto ad arretrati, calcolati fino al mese di dicembre 2025, per complessivi fr. 6'062.40 (fr. 25'051- fr. 18'988.60) per il 2025.

Visto quanto precede, il totale delle rendite d’invalidità scadute e dovute è di complessivi fr. 10'151.25 (fr. 4'088.85+fr. 6'062.40).

2.8. Rendite per figli d’invalido

2.8.1. L’attore censura l’interruzione della rendita per figli d’invalido dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024 per la figlia ________, chiedendone il versamento retroattivo come pure il ripristino delle rendite per figli d’invalido senza riduzioni per tutti e tre i figli anche dopo il 31 marzo 2024 (I, p.ti 10. in fine e 11.; petitum, p.to 1.1.).

Da parte sua la Fondazione CV1 ha confermato la riduzione a partire da aprile 2024 degli importi delle rendite per i tre figli a motivo del sovrindennizzo. Per quanto concerne la rendita della figlia ________, la convenuta ha motivato l’interruzione del versamento della rendita per il periodo 1. novembre 2021 – 31 marzo 2024 con il fatto che ella era divenuta maggiorenne il 31 ottobre 2021 e che nonostante due richieste esplicite da parte della Fondazione il 5 e 24 agosto 2021 (V/5 e 6) AT1 aveva prodotto le certificazioni necessarie solo nel gennaio 2024 (V/7). L’(in)agire dell’assicurato, soggiunge la convenuta, configura una manifesta violazione dell’obbligo di collaborazione, violazione per la quale il Regolamento le concede la facoltà di ridurre o sospendere le prestazioni. Una volta pervenutele le certificazioni, la convenuta asserisce di aver ripristinato la rendita per la figlia ________ dall’aprile 2024, riducendola come per le altre rendite per figli a fr. 3'797.60 annui, rispettivamente a fr. 949.40 trimestrali a motivo del sovrindennizzo (V, ad 5, 8, 10 ed 11).

L’art. 25 LPP presenta il seguente tenore:

" Art. 25 Rendita per i figli

1Gli assicurati cui spetta una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d’invalidità.

2Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo gli articoli 124 e 124a CC.”

L’art. 22 LPP, concernente – tra l’altro – la nascita e l’estinzione del diritto alle prestazioni per orfani ed applicabile in forza all’art. 25 cpv. 1 LPP alla rendita per figli di assicurati invalidi, prevede quanto segue:

" Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

1Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell’assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.

2Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore.

3Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:

a. È a tirocinio o agli studi;

b. è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.

Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato all’istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l’istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.”

Detto altrimenti e per quanto di rilevanza per la fattispecie in disamina, l’assicurato beneficiario di una rendita d’invalidità LPP ha il diritto (incondizionato) ad una rendita complementare per ogni figlio fino al momento in cui quest’ultimo compie 18 anni, rispettivamente fino al suo decesso se avvenuto prima del compimento di 18 anni. Dopo il 18esimo anno di età vi è un ulteriore diritto alla rendita per i figli, se le condizioni di cui all’art. 22 cpv. 3 lett. a. e b. LPP sono adempiute. In particolare, l’assicurato ha diritto ad una rendita per i figli (ancora) in formazione dopo il 18esimo anno di età, diritto che si estingue in ogni caso al più tardi al compimento del 25esimo anno di età, a prescindere dal fatto che la formazione sia terminata o meno (Hürzeler/Scartazzini, in: Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 24 ad art. 22 LPP; DTF 117 V 309 consid. 4.). Il diritto alla rendita per figli in formazione è un diritto accessorio, nel senso che esso deriva dal diritto alla rendita principale e può essere fatto valere solo dal beneficiario della rendita principale e non dai figli, ancorché maggiorenni (DTF 133 V 575 consid. 4.2, 121 V 104 consid. 4c; STFA B 25/00 del 24 settembre 2001 consid. 5b con riferimenti; Hürzeler, in: Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 25 LPP).

La giurisprudenza sviluppata per l’art. 25 cpv. 5 LAVS (“Per i figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.”) torna applicabile per analogia all’art. 22 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit., n. 1 ad art. 22 LPP con rinvio alla DTF 143 V 305 consid. 3 per la definizione di “formazione”; cfr. anche DTF 148 V 334 consid. 4.-5.4 e 6.1 con rinvii giurisprudenziali, dottrinali, ai materiali legislativi e alla pratica amministrativa).

I figli sono considerati in formazione se seguono una scuola, dei corsi o una formazione professionale. La formazione dev’essere sistematica, basata su un percorso di studi regolare, riconosciuto legalmente o almeno di fatto e consueto. Inoltre, la formazione dev’essere svolta con l’energia obiettivamente ragionevole e completata entro un termine congruo (STFA del 13 novembre 1998 consid. 2, in: SZS 2000, 536 segg.). Non è rilevante che la formazione sia iniziata entro il compimento del 18esimo anno di età o solo successivamente.

Nel caso di scuole e corsi sono irrilevanti il tipo di istituto e l’obiettivo formativo. Lo studente del liceo e quello dell’università o di un istituto superiore sono considerati in formazione tanto quanto la ragazza che partecipa a un corso di economia domestica di due mesi. È sufficiente che, pur frequentando una scuola o un corso, non sia fin dall’inizio previsto un titolo professionale specifico e si miri solo all’esercizio della relativa professione, oppure che si tratti di una formazione che inizialmente non è destinata a uno specifico mestiere.

Per formazione professionale si intende ogni attività che ha quale obiettivo la preparazione sistematica ad una futura attività lavorativa e per la quale durante il suo svolgimento ed in ragione del carattere prevalentemente formativo, si percepisce una remunerazione nettamente inferiore a quella di un lavoratore con formazione professionale completata riceverebbe secondo l’uso locale o del settore (ad esempio il salario dell’apprendista o indennità per tirocini). Non è necessario che tale attività formativa venga svolta per ottenere determinate conoscenze pregresse (ad esempio per l’apprendimento di lingue), per una successiva formazione professionale, per l’effettivo esercizio di un mestiere o per l’acquisizione di specifiche capacità professionali (ad esempio per la specializzazione in un mestiere già appreso).

Non sono per contro considerate in formazione le persone che, ad esempio esercitano prevalentemente un’attività lucrativa e solo accessoriamente seguono una scuola o dei corsi, come pure studenti che parallelamente agli studi esercitano prevalentemente un’attività lavorativa (per valutare se l’attività lavorativa parallela agli studi risulta prevalente è determinante il confronto dei redditi e non il tempo dedicato a tale attività) (DTF 148 V 334 consid. 6.1-6.2.2 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 1-5 ad art. 22 LPP con rinvii giurisprudenziali; Hürzeler/Scartazzini, in: Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 24-29 ad art. 22 LPP con rinvii dottrinali e giurisprudenziali).

Se i figli iniziano una formazione solo dopo il compimento dei 18° anno d’età, il diritto alla rendita per figli d’invalido ricomincia con l’inizio della formazione. Con il conseguimento del titolo professionale o scolastico prima del compimento del 25° anno d’età, la formazione si considera terminata ed il diritto alla rendita per figli si estingue. Stesso discorso vale anche nel caso in cui la formazione viene interrotta o abbandonata anticipatamente senza conseguimento del titolo professionale o scolastico. Tuttavia, prima del compimento del 25° anno d’età la formazione può essere nuovamente ripresa con conseguente rinascita del diritto alla rendita per figli d’invalido (Amstutz, BSK-BVG, n. 31 ad art. 22 LPP).

In concreto, AT1 è beneficiario della rendita principale, ragione per cui la legittimazione attiva a richiedere la rendita per la figlia ________ è data. Dalla documentazione all’inserto si evince come all’avverarsi dell’evento assicurato, ossia all’insorgere dell’invalidità di AT1, il Regolamento della Fondazione allora in vigore (dal 1. gennaio 2013 al 31 dicembre 2023) riprendeva quanto previsto dai surriferiti disposti di legge (artt. 22 e 25 LPP) relativamente al diritto alla rendita per i figli di invalido (cfr. I/I, cifre 4.1 e 4.2.4; cfr. anche attestato di previdenza del 2013 sub V/2 ed i piani di previdenza del 2010 e del 2012 con relativa appendice alla proposta sub V/3). Stesso discorso per il Regolamento valido dal

  1. gennaio 2024 (cfr. V/4 cifre 4.1, 4.2.3 e 4.6.3).

In sintesi, il quadro previdenziale riprende quanto previsto dai combinati artt. 22 e 25 LPP per quel che concerne il diritto alla rendita per i figli d’invalido che si trovano in formazione.

2.8.2. In concreto, ________ è nata il ________ 2003 e ha terminato il liceo nell’estate del 2022, allorquando aveva 18 anni (cfr. diploma del 5 luglio 2022 sub V/7). Successivamente, ella si è iscritta il 5 ottobre 2022 alla facoltà di ________ presso l’Università ________, corso di laurea magistrale a ciclo unico di cinque anni (cfr. attestato universitario datato 9 gennaio 2023 sub V/7). Cambiato l’indirizzo di studi, il 22 settembre 2023 si è iscritta alla facoltà di ________ presso la citata università per l’anno accademico 2023/2024, corso della durata prevista di tre anni (cfr. attestato universitario del 10 ottobre 2023 sub V/7). Agli atti non vi sono ulteriori certificati di studio, ma l’attore ha – incontestatamente – addotto che la figlia era ancora iscritta agli studi nel 2024 (cfr. scritto del 4 gennaio 2024 dell’attore alla Fondazione CV1, V/7). La Fondazione, proprio fondandosi su tali certificati, ha ripristinato la rendita per la figlia ________ dal 1. aprile 2024, sebbene ridotta a seguito dell’asserito sovrindennizzo: la convenuta ha quindi ammesso per atti concludenti che i certificati prodotti fossero sufficienti a comprovare il diritto ad una rendita per figli d’invalido ex art. 22 cpv. 3 lett. a. LPP.

Ne discende che ________ è da considerarsi ininterrottamente in formazione almeno fino alla fine dell’anno accademico 2023/2024, ossia fino all’estate del 2024. Tale circostanza comporta che, conformemente ai disposti legali e regolamentari (sia del Regolamento valido dal 1. gennaio 2013 al 31 dicembre 2023 che di quello valido dal 1. gennaio 2024), AT1 ha diritto ad una rendita per la figlia ________ almeno fino al termine del semestre del corso del 2024.

La convenuta, lo si rammenta, giustifica l’interruzione dell’erogazione della rendita per ________ dal 1. novembre 2021 con il fatto che l’attore, disattendendo il suo obbligo di collaborazione nei confronti dell’istituto di previdenza, ha prodotto i surriferiti certificati solo a distanza di oltre due anni da quando gli erano stati richiesti, la convenuta evidenziando di aver esplicitamente avvisato l’assicurato che avrebbe interrotto l’erogazione della rendita dopo il compimento del 18esimo anno di ________, a meno che egli avesse presentato un certificato di studio quale giustificativo per la continuazione del versamento della rendita per la figlia anche successivamente (cfr. V/5-7).

A questo proposito, la convenuta rinvia alla cifra 4.2.1 del Regolamento valido dal 1. gennaio 2013 (I/I) e alla medesima cifra del Regolamento valido dal 1. gennaio 2024 (V/4) (V, ad 10.).

La cifra 4.2.1 del Regolamento valido dal 1. gennaio 2013 al 31 dicembre 2023 (cfr. I/I cifra 7.8 e V/4 cifra 7.10) presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):

" 4.2 Quali sono le disposizioni valevoli per tutte le prestazioni?

4.2.1

Riduzione o sospensione di prestazioni, erogazione delle prestazioni minime LPP

In caso di inosservanza del contratto di adesione, la fondazione può ridurre o sospendere le proprie prestazioni. Inoltre, in caso di decesso e invalidità l’obbligo di prestazione della fondazione non supera in alcun caso quello derivante dal contratto di assicurazione collettiva sulla vita.

Le prestazioni obbligatorie secondo la LPP e la LFLP vengono accordate in ogni caso se sono soddisfatte le condizioni legali.”

Di tutta evidenza, il disposto regolamentare si riferisce al contratto di adesione, ossia al contratto stipulato tra il datore di lavoro e l’istituto di previdenza (o l’ente gestore della cassa pensioni), come peraltro esplicitato alla cifra 1.3 del Regolamento. Pertanto, in casu la cifra 4.2.1 del Regolamento non può assurgere a valida base per l’interruzione dell’erogazione della rendita per figli d’invalido.

Come accennato al precedente considerando, nel caso di rendite per figli d’invalidi il diritto materiale alla rendita dopo il compimento del 18esimo anno d’età nasce con l’inizio di una formazione accademica o professionale. Esso perdura fino al decesso del figlio, fino a quando il diritto alla rendita principale si estingue, fino all’interruzione della formazione o ancora fino al termine della stessa, ma in ogni caso fino al compimento del 25esimo anno d’età.

Onde evitare il versamento di prestazioni in esubero, l’istituto di previdenza deve accertarsi che le condizioni per il diritto alla rendita per figli d’invalido siano adempiute, richiedendo i certificati di formazione contenenti le informazioni pertinenti. In questo contesto l’assicurato è gravato del dovere di collaborare nell’accertamento dell’eventuale diritto alla rendita per figli, dovendo fornire le informazioni necessarie (in tal senso vedasi la cifra 6.1 del Regolamento secondo cui “Le persone aventi diritto devono inoltrare tutti i documenti necessari per giustificare il pagamento delle prestazioni […]”, sottolineatura del redattore). Se tali attestazioni non vengono tempestivamente prodotte, non risultano comprovati i presupposti conferenti una rendita per i figli in formazione di cui all’art. 22 cpv. 3 lett. a LPP, ragione per cui l’istituto è legittimato a declinare il versamento delle rendite. Tuttavia, e contrariamente a quanto addotto dalla convenuta, in mancanza di tali attestazioni il diritto alla rendita per figlio d’invalido non diventa caduco, giacché tale diritto si estingue esclusivamente alle condizioni di cui all’art. 22 cpv. 3 lett. a LPP (cfr. supra consid. 2.8.1.), le quali non contemplano la mancata produzione di certificati di frequenza. Tali certificati costituiscono da una parte la manifestazione della volontà di prevalersi del diritto alla rendita per figli d’invalido e, sotto il profilo amministrativo-procedurale, essi configurano i giustificativi per il versamento delle rendite. Ciò significa che nella misura in cui l’assicurato produce, seppure in ritardo, i certificati comprovanti il diritto ad una rendita d’invalido per figli in formazione, le rendite arretrate scadute gli vanno corrisposte. In questo contesto, il rischio per l’assicurato è quello di esporsi, in un’eventuale procedura giudiziaria tendente all’ottenimento delle rendite per figli arretrate, all’eccezione di prescrizione quinquennale applicabile alle prestazioni ricorrenti – quali le rendite per figli d’invalido – ex art. 41 cpv. 2 LPP (cfr. STF B 162/06 del 18 gennaio 2008 in re M. contro Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, consid. 6.2 e 6.3.), istituto giuridico che inibisce la giustiziabilità di un diritto, non la sua esistenza. Tuttavia, l’eccezione di prescrizione non può essere rilevata dal giudice ex officio ma dev’essere esplicitamente sollevata dalle parti (vedasi ad esempio DTF 134 V 223 consid. 2.2.2. e 129 V 241 consid. 4.; in tema di prescrizione vedasi anche Gehring/Kieser, BSK-BVG, n. 5, 6, 8, 10, 18, 21-24 ad art. 41 LPP con molteplici rinvii dottrinali e giurisprudenziali), ciò che in concreto non è avvenuto.

Ma anche se, per ipotesi di lavoro, la Fondazione CV1 avesse sollevato l’eccezione di prescrizione per le rendite arretrate riferite a ________ per il periodo dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024, tale agire sarebbe in ogni caso stato inconferente, giacché con la petizione del 5 febbraio 2025 (pervenuta al TCA il giorno successivo) l’attore ha interrotto la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione (in tema Gehring/Kieser, op. cit., n. 48 e 49 ad art. 41 LPP).

Infine, si rileva che secondo la dottrina e la giurisprudenza non vi è abuso di diritto, di per sé, se un assicurato attende fino a poco prima della decorrenza del termine di prescrizione per far valere la sua pretesa (Gehring/Kieser, op. cit., n. 57 ad art. 41 LPP: “Nicht missbräuchlich ist es im Übrigen, innerhalb der Verjährungsfrist mit geltendmachung eines Rechts zuzuwarten” con riferimento alla DTF 116 II 428 consid. 2.).

Visto quanto precede, è a ragione che l’attore ha chiesto alla convenuta di erogargli le rendite non versate per il periodo dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024.

Inoltre, non essendovi un caso di sovrindennizzo la riduzione della rendita di ________ dal 1. aprile 2024 è illegittima, ragione per cui essa dovrà essere ripristinata senza alcuna decurtazione.

Per quanto concerne il quantum delle rendite arretrate, l’attore chiede “per la figlia ________ dal 1.11.2021 al 31.12.2022 in ragione di fr. 398.10 al mese, e sino al 31.3.2025 in ragione di fr. 407.35 al mese, per complessivi fr. 16'571.85”. Da parte sua la convenuta non si è mai espressa sull’eventualità di dover corrispondere delle rendite per figli d’invalido arretrate.

Ora, dalla comunicazione del 17 aprile 2024 (I/A, pag. 2) si evince che ________ ha diritto a rendite arretrate per fr. 796.20 per i mesi di novembre e dicembre 2021, a fr. 4'777.20 per il 2022, a fr. 4'888.20 per il 2023 e a fr. 4'888.20 per il 2024.

Considerato l’adeguamento al rincaro del 2,5% per il 2025 (cfr. supra consid. 1.1.) la rendita per il 2025 è di complessivi fr. 5'009.35.

La convenuta ha corrisposto per il 2024 (a far tempo dal 1. aprile) complessivi fr. 2'848.20 e per il 2025 complessivi fr. 3'797.40 (cfr. XXX 1 e 4).

Pertanto, AT1 ha diritto alle rendite arretrate per la figlia ________ per complessivi fr. 13'713.55 (differenza tra le rendite dovute ed i versamenti effettuati: fr. 20'359.15 – fr. 6'645.60) per il periodo 1. novembre 2021-31 dicembre 2025.

Va da sé che tale diritto perdura solo nella misura in cui i presupposti di cui ai combinati artt. 22 e 25 LPP sono adempiuti.

2.8.3. Per quanto concerne la rendita per i figli ________ e ________, vale quanto segue.

Con scritto del 4 agosto 2016 la Fondazione ha riconosciuto a AT1 una rendita d’invalidità di annui fr. 23'868 (con versamenti trimestrali di fr. 5'967) ed una rendita per ogni figlio di annui fr. 4'774 (con versamenti trimestrali di fr. 1'193.50 per ogni figlio) (I/Q) per complessivi annui fr. 38'190 (I/S), conformemente a quanto indicato nell’attestato di previdenza del 2013 (V/2).

È incontestato che le rendite – aggiornate – per ________ e ________ sono state corrisposte ininterrottamente fino al 31 marzo 2024, come peraltro desumibile dal dettaglio degli importi versati per il periodo 1. novembre 2021 – 31 marzo 2024 (I/A, pag. 2).

Il diritto alla rendita per ________, nata il ________ 2005, è nato il 30 settembre 2015, ossia dopo un periodo d’attesa di 24 mesi dall’inizio dell’incapacità al guadagno del 30 settembre 2013 (V/2 e I/Q). Esso, conformemente ai disposti di legge e a queli regolamentari in concreto applicabili, perdura almeno fino al compimento del 18esimo anno d’età, ossia fino al 16 dicembre 2023.

Con scritto del 4 gennaio 2024 AT1 ha comunicato alla Fondazione che per l’anno scolastico 2023/2024 ________ era “iscritta alla superiore per il 4° anno”, producendo la dichiarazione dell’istituto di formazione datata 22 dicembre 2023 attestante “che l’alunna ________ […] frequenta la classe ________ di questo istituto nell’anno scolastico 2023/2024” (V/7).

Il certificato scolastico di frequenza è stato ritenuto sufficiente dalla Fondazione per erogare la rendita per la figlia ________ anche successivamente al 31 marzo 2024, sebbene ridotta nell’ammontare nominale a seguito dell’asserito – ed in questa sede smentito – sovrindennizzo.

Visto quanto precede e ricordato come in casu non vi è sovrindennizzo, è a ragione che l’attore chiede che la rendita per la figlia ________ sia erogata dal 1. aprile 2024 senza alcuna decurtazione.

Per quanto concerne il quantum delle rendite arretrate relative alla figlia ________, non essendovi alcun sovrindennizzo, per il 2024 essa era di fr. 4'888.20 annui (cfr. I/A: fr. 1'222.05 x 4), mentre per il 2025, tenuto conto dell’adeguamento al rincaro del 2.5%, essa ammontava a fr. fr. 5'009.35 (cfr. supra consid. 2.6.2.).

La convenuta ha documentato il versamento di complessivi fr. 3'686.60 per l’anno 2024 e di fr. 3'797.40 per il 2025

Pertanto, AT1 ha diritto alle rendite arretrate riferite alla figlia Nicla per complessivi fr. 2'413.55 (differenza tra le rendite dovute ed i versamenti effettuati: fr. 9'897.55 – fr. 7'484) per il periodo gennaio 2024-dicembre 2025.

Per quanto attiene alla rendita per il figlio ________, la Fondazione ha versato all’attore una rendita per figli d’invalido dal 30 settembre 2015. Essendo ________ nato il ________ 2009, egli compirà i diciott’anni il 3 luglio 2027, ragione per cui almeno fino a tale data la Fondazione dovrà corrispondere una terza rendita per figli a AT1. Non essendovi sovrindennizzo, anche in questo caso la domanda dell’attore tendente al riconoscimento di una rendita non decurtata dal 1. aprile 2024 va accolta.

Per quanto concerne il quantum delle rendite arretrate relative al figlio ________, per il 2024 essa era di fr. 4'888.20 annui e nel 2025 a fr. 5'009.35.

La convenuta ha documentato il versamento della rendita per complessivi fr. 3'120.95 per il 2024 e di fr. 3'797.40 per il 2025 (XXX 3 e 4).

Pertanto, AT1 ha diritto alle rendite arretrate riferite al figlio ________ per complessivi fr. 2'979.20 (differenza tra le rendite dovute ed i versamenti effettuati: fr. 9'897.55 – fr. 6'918.35)

Visto tutto quanto precede, è accertato che l’interruzione del versamento della rendita per figli riferita a ________ per il periodo dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024 è illecita. La Fondazione dovrà quindi versare le rendite arretrate.

Non essendovi un caso di sovrindennizzo, anche la riduzione delle rendite per figli d’invalido dal 1. aprile 2024 è illecita, ragione per cui la Fondazione dovrà corrispondere all’assicurato la differenza tra le rendite per figli dovute e quelle effettivamente versate fino al momento dell’emanazione del presente giudizio e, successivamente, le rendite per figli d’invalido senza riduzione alcuna.

Va da sé che le rendite per figli d’invalido sono dovute solo nella misura in cui i relativi presupposti continuano ad essere adempiuti.

2.9. Interessi di mora

In materia di previdenza professionale, il Tribunale federale ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e 9C_334/2011 del 2 agosto 2011).

In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo (in tema vedasi anche STF 9C_165/2022 del 16 marzo 2023, commentata da Schilter/Wyler-Schmelzer, Regelung des Verzugszinses, in: Schweizer Personalvorsorge 10-23, pagg. 112 e 113).

Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui “il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c con riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).

Per la giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e 115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102 seguenti (DTF 119 V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).

Per quanto concerne il tasso d’interesse moratorio, in casu la cifra 4.2.4 cpv. 2 del Regolamento disciplina l’interesse di mora per prestazioni sotto forma di rendita:

" 4.2.4 Interesse di mora sulle prestazioni previdenziali

1Alle prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso sotto forma di capitale, che - dopo ricezione di tutte le indicazioni necessarie – non sono trasferite entro i termini prestabiliti, si applica l’interesse di mora secondo la LFLP.

2La corresponsione di un interesse di mora per prestazioni sotto forma di rendita si basa sull’art. 105 CO. Il relativo interesse di mora corrisponde a quello definito nella LFLP.”

Per i combinati artt. 2 cpv. 4, 26 cpv. 2 LFLP e 7 OLP, il tasso d’interesse di mora equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP, aumentato dell’uno per cento.

Il tasso d’interesse minimo è dell’1,25% dal 1. gennaio 2024 (artt. 15 cpv. 2 LPP e 12 lett. k OPP 2).

Ne consegue che in casu torna applicabile un tasso d’interesse del 2,25%.

Per quanto concerne la decorrenza degli interessi di mora, non avendo AT1 preventivamente proceduto nei confronti della Fondazione in via esecutiva, in applicazione dell’art. 105 cpv. 1 CO la decorrenza è fissata dal 5 febbraio 2025, ossia dalla data della petizione (I, pag. 1).

2.10. Nella petizione AT1 censura il mancato versamento “della rendita sovraobbligatoria di cui alla polizza ________”, chiedendo che la convenuta venga condannata al versamento della “rendita sovraobbligatoria in ragione di fr. 2'676 annui dal 1.11.2021 al 31.12.2022 e di fr. 2'738.25 dal 1.1.2023 al 31.3.2025, in ragione di fr. 9'283.05” (I, p.ti 10. e 11.; petitum, p.to 1.).

Preso atto della contestazione della convenuta secondo cui la polizza ________ è stata stipulata con un soggetto giuridico distinto (la Fondazione ________, già ________) non convenuto in causa e che per tale motivo la convenuta – pur avversando cautelativamente ogni pretesa dell’attore – non è neppure entrata nel merito (V, contestazioni in ordine, ad 6, 8, 10 e 11; XXIII, contestazioni in ordine e ad 6), il patrocinatore dell’attore ha osservato che le comunicazioni sia per la Fondazione CV1 che per la Fondazione ________ erano state fatte per il tramite della ________ che pertanto “Nel contesto della presente vertenza riteniamo che sia evidente chi si volesse convenire” (XIII, p.to III e pag. 10), pur ammettendo che “la Fondazione di cui alla copertura complementare (polizza 2.188.895) non è quella convenuta” (XIII, pag. 2) e rimettendosi al giudizio del TCA sulla questione (XIII, pag. 10.: “Le conclusioni riportate ai punti 10. e 11. della petizione sono confermate, riservata la valutazione della legittimazione passiva da parte di codesto Tribunale”).

Fatto sta che l’attore, peraltro patrocinato da un legale, non ha ritenuto, né prima né dopo, di dover convenire formalmente in giudizio la Fondazione ________. Nella misura in cui le pretese derivanti dalla polizza ________ vengono fatte valere nei confronti della Fondazione CV1, vale quanto segue.

La questione, da esaminare d’ufficio (cfr. DTF 118 Ia 129 consid. 1), a sapere se una parte ha il diritto di agire in giudizio in qualità di attore (legittimazione attiva) e quale parte dev’essere convenuta in giudizio (legittimazione passiva) si determina – anche nelle vertenze di diritto pubblico – secondo il diritto materiale. Conseguentemente, la legittimazione attiva e passiva non sono condizioni intese quali presupposti procedurali da quali dipende la ricevibilità della petizione; essi fanno invece parte della fondatezza della pretesa materiale, motivo per cui la carenza di legittimazione attiva e/o passiva comporta il respingimento della petizione e non la sua irricevibilità (DTF 147 V 2 consid. 3.2.1 con rinvii giurisprudenziali).

Ne consegue che la domanda a sapere se la convenuta deve rispondere per le rendite della previdenza sovraobbligatoria asseritamente dovute all’assicurato è da valutare secondo il diritto materiale.

Lo scritto della ________ del 4 agosto 2016 con il quale è stato comunicato all’attore il diritto ad una rendita d’invalidità di annui fr. 2'676 dal 30 settembre 2015 indica quale oggetto il “Contratto no ________ – ________ – Fondazione ________ Signor AT1, Ass. no. ________, pol. no. ________” (I/R). Con scritto del 9 gennaio 2018 la ________ ha inviato all’assicurato il resoconto delle rendite versate dal 1. gennaio al 31 dicembre 2017 per complessivi fr. 2017, ponendo quale oggetto della comunicazione “Attestazione versamenti avvenuti di rendite derivanti dal secondo pilastro Fondazione collettiva Mythen (utilizzabili a fini fiscali)” (I/T).

È quindi evidente che mentre le prestazioni della previdenza obbligatoria sono riconducibili al contratto numero ________ della Fondazione CV1 (cfr. I/Q, pag. 1), le prestazioni della previdenza sovraobbligatoria sono riconducibili al contratto numero ________ con la Fondazione ________ (già Fondazione ________) (I/T). Trattasi, come rettamente rilevato dalla convenuta, di due soggetti giuridici distinti (cfr. estratti del Registro di commercio del Canton ________agli atti, V/1). Il fatto che la corrispondenza dei citati istituti di previdenza con l’assicurato fosse stata affidata alla ________ nulla muta.

In sintesi, nella misura in cui l’attore voleva prevalersi anche delle prestazioni riconducibli alla polizza numero ________ della Fondazione ________, egli – patrocinato in causa da un legale – avrebbe dovuto convenire anche quest’ultima. Non avendo agito in tal senso, la convenuta difetta della legittimazione passiva nella misura in cui ad essa vengono chieste tali prestazioni.

Per questo aspetto, la petizione va respinta.

A titolo abbondanziale, si rileva che se per ipotesi di lavoro si prendesse per fedefacente l’asserzione dell’attore secondo cui l’erogazione della rendita sovraobbligatoria è stata interrotta a motivo del contestato – ed in questa sede sconfessato – sovrindennizzo a far tempo da aprile 2024 (I/A, p.ti 8. in fine, 10. e 11.), in considerazione delle calcolazioni di cui al consid. 2.6. per il 2024, vi sarebbe un margine di complessivi fr. 39'624.20 annui di prestazioni (ancora) erogabili (fr. 68'952.40 annui - fr. 29'328.20 annui, cfr. consid. 2.6.), circostanza, questa, che permetterebbe all’attore di chiedere le rendite sovraobbligatorie arretrate alla Fondazione ________, ritenuto che anche le prestazioni sovraobbligatorie sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale (cfr. Pétremand, in: Schneider/Geiser/Gächter, BVG und FZG, 2019, n. 3 ad art. 41 LPP).

2.11. Visto tutto quanto precede, è accertato che non vi è alcun sovrindennizzo e che pertanto la riduzione delle prestazioni LPP effettuata dalla convenuta a scapito dell’attore è illecita. Conseguentemente, la Fondazione dovrà versare a AT1 le prestazioni arretrate conformemente alla presente pronunzia.

2.12. La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Visto l’esito della procedura, AT1, assistito da un legale e parzialmente vincente in causa, ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (parziali) che nel caso appare giustificato quantificare in fr. 2'500 (IVA inclusa).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione è parzialmente accolta.

1.1. È fatto ordine alla Fondazione CV1 di versare a favore di AT1, in relazione alla polizza ________, complessivi fr. 29'257.55, oltre interessi del 2.25% dal 5 febbraio 2025, a titolo di rendite LPP arretrate e fintanto che i presupposti per il diritto alla rendita per figli d’invalido sono adempiuti.

1.2. La domanda di AT1 di condannare la Fondazione CV1 al versamento di fr. 2'738.35 in relazione alla polizza ________ è respinta.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Fondazione CV1 verserà a AT1 fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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